Prospettive assistenziali, n. 135, luglio-settembre
2001
Testo del decreto
legislativo 207/2001 sul riordino delle ipab (*)
Il presidente della
repubblica
Visti gli articoli 76 e 77
della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto
1988, n. 400;
Vista la legge 8 novembre
2000, n. 328, ed in particolare gli articoli 10 e 30;
Visto il decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 febbraio 1990, pubblicato
nella Gazzetta ufficiale n. 45 del 23
febbraio 1990, recante direttiva alle regioni in materia di riconoscimento
della personalità giuridica di diritto privato alle istituzioni pubbliche di
assistenza e beneficenza a carattere regionale e infraregionale;
Visto il decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 286;
Visto il decreto del
Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;
Vista la preliminare
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26
gennaio 2001;
Visto il parere della
Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281;
Visti i pareri delle
rappresentanze delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;
Acquisiti i pareri delle
competenti Commissioni parlamentari;
Vista la deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell’11 aprile 2001;
Sulla proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la solidarietà
sociale;
emana il seguente decreto
legislativo
Disposizioni generali
Art. 1
(Ambito di applicazione e quadro generale
di
riferimento)
1. Il presente decreto
legislativo disciplina il riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza, già disciplinate dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972, di seguito
denominate “istituzioni” nel quadro della realizzazione del sistema integrato
di interventi e servizi sociali di cui all’articolo 1 della legge 8 novembre
2000, n. 328, di seguito denominata “legge”, in attuazione della delega
prevista dall’articolo 10.
2. Gli interventi e le
attività svolte dalle istituzioni riordinate a norma del presente decreto
legislativo si attuano nel rispetto dei principi dettati dalla legge e delle
disposizioni regionali.
Art. 2
(Criteri generali per l’inserimento delle istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficenza nell’ambito
della rete
degli interventi di integrazione sociale)
1. Le istituzioni di cui al
presente decreto legislativo, che operano prevalentemente nel campo
socio-assistenziale anche mediante il finanziamento di attività e interventi
sociali realizzati da altri enti con le rendite derivanti dalla gestione del
loro patrimonio, sono inserite nel sistema integrato di interventi e servizi
sociali di cui all’articolo 22 della legge, nel rispetto delle loro finalità e
specificità statutarie.
2. Le Regioni disciplinano
le modalità di concertazione e cooperazione dei diversi livelli istituzionali
con le istituzioni e, in sede di programmazione dei servizi sociali e
socio-sanitari, allo scopo di determinare la pianificazione territoriale e di
definire gli interventi prioritari, le Regioni definiscono:
a) le modalità di
partecipazione delle istituzioni e delle loro associazioni o rappresentanze,
alle iniziative di programmazione e gestione dei servizi;
b) l’apporto delle
istituzioni al sistema integrato di servizi sociali e socio-sanitari;
c) le risorse regionali
eventualmente disponibili per potenziare gli interventi e le iniziative delle
istituzioni nell’ambito della rete dei servizi.
Art. 3
(Criteri
generali per diverse tipologie di istituzioni)
1. Alle istituzioni che
operano prevalentemente nel settore scolastico si applicano, in presenza dei
requisiti previsti, le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 16 febbraio 1990, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 45 del 23 febbraio 1990. Le Regioni
disciplinano le residue ipotesi e regolano i rapporti con i nuovi enti pubblici
o privati nell’ambito delle deleghe di cui all’articolo 138 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
2. Gli enti equiparati alle
istituzioni dall’articolo 91 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, vale a dire i
conservatori che non abbiano scopi educativi della gioventù, gli ospizi dei
pellegrini, i ritiri, eremi ed istituti consimili non aventi scopo civile o
sociale, le confraternite, confraterie, congreghe, congregazioni ed altri consimili
istituti deliberano la propria trasformazione in enti con personalità giuridica
di diritto privato senza sottostare ad alcuna verifica di requisiti.
Art. 4
(Disposizioni
comuni)
1. Le istituzioni
riordinate in aziende di servizi o in persone giuridiche private a norma del
presente decreto legislativo conservano i diritti e gli obblighi anteriori al
riordino. Esse subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi delle
istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di cui alla legge 17 luglio
1890, n. 6972, dalle quali derivano.
2. Alle istituzioni
riordinate in aziende di servizi o in persone giuridiche private si applicano
le disposizioni contenute nell’articolo 6 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, alle condizioni ivi previste.
3. L’attuazione del
riordino non costituisce causa di risoluzione del rapporto di lavoro col
personale dipendente che alla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo abbia in corso un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Il
personale dipendente conserva i diritti derivanti dall’anzianità complessiva
maturata all’atto del riordino. Eventuali contratti di lavoro a termine sono
mantenuti fino alla scadenza.
4. In sede di prima
applicazione, e comunque fino al 31 dicembre 2003, gli atti relativi al
riordino delle istituzioni in aziende di servizi o in persone giuridiche di
diritto privato sono esenti dalle imposte di registro, ipotecarie e catastali,
e sull’incremento del valore degli immobili e relativa imposta sostitutiva.
5. I Comuni, le Province,
le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono adottare nei
confronti delle istituzioni riordinate in aziende pubbliche di servizi alla
persona o in persone giuridiche di diritto privato, la riduzione e l’esenzione
dal pagamento dei tributi di loro pertinenza.
6. Alla tariffa, parte
prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di
registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,
n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 1, dopo
l’ottavo capoverso è aggiunto il seguente: «Se il trasferimento avviene a
favore delle istituzioni riordinate in aziende di servizi o in organizzazioni
non lucrative di utilità sociale ove ricorrano le condizioni di cui alla nota
II-quinquies. ... L. 250.0000.»;
b) alle note è aggiunta la
seguente: «II-quinquies) A condizione che la istituzione riordinata in azienda
di servizio o in organizzazione non lucrativa di utilità sociale dichiari
nell’atto che intende utilizzare direttamente i beni per lo svolgimento della
propria attività e che realizzi l’effettivo utilizzo diretto entro due anni
dall’acquisto. In caso di dichiarazione mendace o di mancata effettiva
utilizzazione per lo svolgimento della propria attività è dovuta l’imposta
nella misura ordinaria nonché una sanzione amministrativa pari al 30%
dell’imposta stessa.»;
c) dopo l’articolo 11-bis è
aggiunto il seguente: «Art. 11-ter. - Atti costitutivi e modifiche statutarie
concernenti le istituzioni riordinate in aziende di servizi o in persone
giuridiche private ... L. 250.000.».
7. La disciplina delle
erogazioni liberali prevista dall’articolo 13 del decreto legislativo 4
dicembre 1997, n. 460, relativa alle organizzazioni non lucrative di utilità
sociale, è estesa alle istituzioni riordinate in aziende di servizi.
Art. 5
(Aziende
pubbliche di servizi alla persona)
1. Le istituzioni che
svolgono direttamente attività di erogazione di servizi assistenziali sono
tenute a trasformarsi in aziende pubbliche di servizi alla persona e ad
adeguare i propri statuti alle previsioni del presente capo entro due anni
dall’entrata in vigore del presente decreto legislativo. Sono escluse da tale
obbligo le istituzioni nei confronti delle quali siano accertate le caratteristiche
di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 febbraio 1990,
pubblicato nella Gazzetta ufficiale
n. 45 del 23 febbraio 1990, recante: “Direttiva alle Regioni in materia di
riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alle istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficenza a carattere regionale e infraregionale”,
o per le quali ricorrano le altre ipotesi previste dal presente decreto
legislativo.
2. La trasformazione in
azienda pubblica di servizi alla persona è esclusa:
a) nel caso in cui le
dimensioni dell’istituzione non giustifichino il mantenimento della personalità
giuridica di diritto pubblico;
b) nel caso in cui l’entità
del patrimonio e il volume del bilancio siano insufficienti per la
realizzazione delle finalità e dei servizi previsti dallo statuto;
c) nel caso di verificata
inattività nel campo sociale da almeno due anni;
d) nel caso risultino
esaurite o non siano più conseguibili le finalità previste nelle tavole di
fondazione o negli statuti.
3. Le ipotesi di cui al
comma 2 sono definite dalle Regioni sulla base di criteri generali previamente
determinati con atto di intesa da adottarsi in sede di Conferenza unificata,
acquisito il parere delle associazioni o rappresentanze delle aziende pubbliche
di servizi alla persona e delle Ipab, tenendo comunque conto del territorio
servito dall’istituzione, della tipologia dei servizi e della complessità delle
attività svolte, del numero e della tipologia degli utenti e di ogni altro
elemento necessario per la classificazione delle istituzioni.
4. Nei casi di cui al comma
2, lettere b) e c), l’istituzione può comunicare alla Regione, nel termine di
due anni dall’entrata in vigore del presente decreto legislativo, un piano di
risanamento, anche mediante fusione con altre istituzioni, tale da consentire
la ripresa dell’attività nel campo sociale e il mantenimento della personalità
giuridica di diritto pubblico. In tal caso la Regione, ove nell’ulteriore
termine di centottanta giorni il piano non abbia avuto attuazione, promuove lo
scioglimento dell’istituzione prevedendo la destinazione del patrimonio nel
rispetto delle tavole di fondazione o, in mancanza di disposizioni specifiche,
prioritariamente in favore di altre istituzioni del territorio o dei Comuni
territorialmente competenti, possibilmente aventi finalità identiche o
analoghe.
5. Nel caso di cui al comma
2, lettera d), la istituzione, ove disponga di risorse adeguate alla gestione
di attività e servizi in misura tale da giustificare il mantenimento della
personalità giuridica di diritto pubblico, nel termine di due anni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto legislativo può deliberare la
modifica delle finalità statutarie in altre finalità il più possibile simili a
quelle previste nelle tavole di fondazione, eventualmente prevedendo anche la
fusione con altre istituzioni del territorio e presentando alla Regione il
relativo piano. Ove nell’ulteriore termine di centottanta giorni il piano non
abbia avuto attuazione la Regione promuove lo scioglimento dell’istituzione
provvedendo a destinarne il patrimonio con le modalità di cui al comma 4.
6. Con l’atto d’intesa di
cui al comma 3 le Regioni provvedono altresì a dettare criteri omogenei per la
determinazione dei compensi degli amministratori e dei direttori, in
proporzione alle dimensioni e alle tipologie di attività delle aziende. Detti
criteri sono aggiornati ogni tre anni.
7. I procedimenti per la
trasformazione delle istituzioni sono disciplinati dalle Regioni con modalità e
termini che ne consentano la conclusione entro il termine di trenta mesi
dall’entrata in vigore del presente decreto legislativo.
8. Alle istituzioni
riordinate in aziende di servizi si applicano le disposizioni fiscali di cui
all’articolo 88, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e delle disposizioni, anche amministrative, di
attuazione.
Art. 6
(Autonomia delle aziende pubbliche di servizi
alla persona)
1. L’azienda pubblica di
servizi alla persona non ha fini di lucro, ha personalità giuridica di diritto
pubblico, autonomia statutaria, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica
ed opera con criteri imprenditoriali. Essa informa la propria attività di
gestione a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto del
pareggio di bilancio da perseguire attraverso l’equilibrio dei costi e dei
ricavi, in questi compresi i trasferimenti.
2. All’azienda pubblica di
servizi alla persona si applicano i principi relativi alla distinzione dei
poteri di indirizzo e programmazione dai poteri di gestione. Gli statuti
disciplinano le modalità di elezione o nomina degli organi di Governo e di
direzione e i loro poteri, nel rispetto delle disposizioni del presente capo.
3. Nell’ambito della sua
autonomia l’azienda pubblica di servizi alla persona può porre in essere tutti
gli atti ed i negozi, anche di diritto privato, funzionali al perseguimento dei
propri scopi istituzionali e all’assolvimento degli impegni assunti in sede di
programmazione regionale. In particolare, l’azienda pubblica di servizi alla
persona può costituire società od istituire fondazioni di diritto privato al
fine di svolgere attività strumentali a quelle istituzionali nonché di
provvedere alla gestione ed alla manutenzione del proprio patrimonio.
L’eventuale affidamento della gestione patrimoniale a soggetti esterni avviene
in base a criteri comparativi di scelta rispondenti all’esclusivo interesse
dell’azienda.
4. Gli statuti disciplinano
i limiti nei quali l’azienda pubblica di servizi alla persona può estendere la
sua attività anche in ambiti territoriali diversi da quello regionale o
infraregionale di appartenenza.
Art. 7
(Organi di
Governo)
1. Sono organi di Governo
dell’azienda pubblica di servizi alla persona il consiglio di amministrazione
ed il presidente, nominati secondo le forme indicate dai rispettivi statuti,
che determinano anche la durata del mandato e le modalità del funzionamento del
consiglio di amministrazione. Il presidente ha la rappresentanza legale
dell’azienda.
2. Gli statuti prevedono i
requisiti necessari per ricoprire le cariche di presidente o consigliere di
amministrazione sulla base dei criteri determinati con l’atto di intesa di cui
all’articolo 5, comma 3.
3. Gli organi di Governo
restano in carica per non più di due mandati consecutivi, salvo che lo statuto
disponga diversamente.
4. Ai componenti gli organi
di Governo delle Ipab e delle aziende di servizi si applicano le disposizioni
di cui all’articolo 87 del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267.
5. Gli emolumenti spettanti
ai componenti gli organi di Governo sono determinati, sulla base dei criteri
definiti dalla Regione sulla base dell’atto di intesa di cui all’articolo 5,
comma 3, con il regolamento di organizzazione dell’azienda, approvato dal
consiglio di amministrazione entro tre mesi dalla data del suo insediamento,
sottoposto ai controlli stabiliti dalla legge regionale.
Art. 8
(Funzioni
degli organi di Governo)
1. Gli organi di Governo
dell’azienda pubblica di servizi alla persona esercitano le funzioni di
indirizzo, definendo gli obiettivi ed i programmi di attività e di sviluppo e
verificano la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della
gestione agli indirizzi impartiti.
2. Il consiglio di
amministrazione esercita le funzioni attribuite dallo statuto, e comunque provvede
alla nomina del direttore; alla definizione di obiettivi, priorità, piani,
programmi e direttive generali per l’azione amministrativa e per la gestione;
all’individuazione ed assegnazione al direttore delle risorse umane, materiali
ed economico-finanziarie da destinare al fine del raggiungimento delle finalità
perseguite; all’approvazione dei bilanci; alla verifica dell’azione
amministrativa e della gestione e dei relativi risultati e l’adozione dei
provvedimenti conseguenti; all’approvazione delle modifiche statutarie ed i
regolamenti interni.
Art. 9
(Gestione dell’azienda di servizi e responsabilità
del
direttore)
1. La gestione dell’azienda
pubblica di servizi alla persona e la sua attività amministrativa sono affidate
ad un direttore nominato, sulla base dei criteri definiti dallo statuto, dal
consiglio di amministrazione, anche al di fuori della dotazione organica, con
atto motivato in relazione alle caratteristiche ed all’esperienza professionale
e tecnica del prescelto. Può essere incaricato della direzione dell’azienda
anche un dipendente dell’azienda stessa non appartenente alla qualifica
dirigenziale, purché dotato della necessaria esperienza professionale e
tecnica, per tipologie di aziende individuate in sede di formulazione dei
criteri generali di cui all’articolo 5, comma 3.
2. Il rapporto di lavoro
del direttore è regolato da un contratto di diritto privato di durata
determinata e comunque non superiore a quella del consiglio di amministrazione
che lo ha nominato, eventualmente rinnovabile, il cui onere economico è
stabilito dal regolamento di cui all’articolo 7, comma 5.
3. La carica di direttore è
incompatibile con qualsiasi altro lavoro, dipendente o autonomo, e la relativa
nomina determina per i lavoratori dipendenti il collocamento in aspettativa
senza assegni e il diritto alla conservazione del posto.
4. Il direttore è
responsabile del raggiungimento degli obiettivi programmati dal consiglio di
amministrazione e della realizzazione dei programmi e progetti attuativi e del
loro risultato, nonché della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa
dell’azienda, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale
dal punto di vista organizzativo, di direzione, coordinamento, controllo, di
rapporti sindacali e di istruttoria dei procedimenti disciplinari.
5. Il consiglio di
amministrazione, servendosi degli strumenti di valutazione di cui al successivo
articolo 10, adotta nei confronti del direttore i provvedimenti conseguenti al
risultato negativo della gestione e dell’attività amministrativa posta in
essere ed al mancato raggiungimento degli obiettivi. In caso di grave reiterata
inosservanza delle direttive impartite o qualora durante la gestione si
verifichi il rischio grave di un risultato negativo il consiglio di amministrazione
può recedere dal contratto di lavoro, secondo le disposizioni del codice civile
e dei contratti collettivi.
Art. 10
(Verifiche
amministrative e contabili)
1. Le aziende pubbliche di
servizi alla persona, nell’ambito della loro autonomia, si dotano degli
strumenti di controllo di regolarità amministrativa e contabile, di gestione,
di valutazione della dirigenza, di valutazione e controllo strategico di cui al
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.
2. Lo statuto prevede un
apposito organo di revisione, ovvero l’affidamento dei compiti di revisione a
società specializzate, nei casi individuati dalle Regioni.
Art. 11
(Personale)
1. Il rapporto di lavoro
dei dipendenti delle aziende pubbliche di servizi alla persona ha natura
privatistica ed è disciplinato previa istituzione di un autonomo comparto di
contrattazione collettiva effettuata secondo i criteri e le modalità di cui al
titolo III del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni. Detto rapporto è disciplinato con modalità e tipologie, anche
inerenti a forme di flessibilità, tali da assicurare il raggiungimento delle
finalità proprie delle aziende medesime.
2. I requisiti e le
modalità di assunzione del personale sono determinati dal regolamento di cui
all’articolo 7, comma 5, nel rispetto di quanto previsto in materia dei
contratti collettivi, adottando il metodo della programmazione delle assunzioni
secondo quanto previsto dall’articolo 39, comma 1, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, e assicurando idonee procedure selettive e pubblicizzate.
3. Gli statuti debbono
garantire l’applicazione al personale dei contratti collettivi di lavoro.
Art. 12
(Adeguamento e approvazione degli statuti
e dei
regolamenti di organizzazione)
1. Gli statuti delle
aziende pubbliche di servizi alla persona, ferme restando le originarie
finalità statutarie, sono adeguati, al fine della trasformazione, dagli organi
di amministrazione delle istituzioni stesse e sono inviati agli organi
regionali competenti, che li approvano nel termine e con le modalità previste
dalle leggi regionali. Successive modifiche degli statuti sono sottoposte alla
stessa procedura. Con la stessa procedura è altresì adottato e approvato il
regolamento di organizzazione dell’azienda di cui all’articolo 7, comma 5.
Art. 13
(Patrimonio)
1. Il patrimonio delle
aziende pubbliche di servizi alla persona è costituito da tutti i beni mobili
ed immobili ad esse appartenenti, nonché da tutti i beni comunque acquisiti
nell’esercizio della propria attività o a seguito di atti di liberalità.
2. All’atto della
trasformazione le istituzioni provvedono a redigere un nuovo inventario dei
beni immobili e mobili, segnalando alle Regioni gli immobili che abbiano valore
storico e monumentale e i mobili aventi particolare pregio artistico per i
quali si rendano necessari interventi di risanamento strutturale o di restauro.
3. I beni mobili e immobili
che le aziende di servizi destinano ad un pubblico servizio costituiscono
patrimonio indisponibile degli stessi, soggetto alla disciplina dell’articolo
828, secondo comma, del codice civile. Il vincolo dell’indisponibilità dei beni
va a gravare: a) in caso di sostituzione di beni mobili per degrado o
adeguamento tecnologico, sui beni acquistati in sostituzione; b) in caso di
trasferimento dei servizi pubblici in altri immobili appositamente acquistati o
ristrutturati, sui nuovi immobili. I beni immobili e mobili sostituiti entrano
automaticamente a fare parte del patrimonio disponibile. Le operazioni previste
dal presente comma sono documentate con le annotazioni previste dalle
disposizioni vigenti.
4. Gli atti di
trasferimento a terzi di diritti reali su immobili sono trasmessi alla Regione,
la quale può richiedere chiarimenti – limitatamente ai casi in cui non sia
contestualmente documentato il reinvestimento dei relativi proventi
– entro il termine di trenta giorni dalla ricevuta comunicazione, decorso
inutilmente il quale gli atti acquistano efficacia. Ove la Regione chieda
chiarimenti, il termine di sospensione dell’efficacia degli atti è prorogato
fino al trentesimo giorno decorrente dalla data in cui le aziende li hanno
forniti. Gli atti non acquistano efficacia ove la Regione vi si opponga in
quanto l’atto di trasferimento risulti gravemente pregiudizievole per le
attività istituzionali dell’azienda di servizi. In tal caso la Regione adotta
provvedimento motivato entro il termine predetto.
5. I trasferimenti di beni
a favore delle aziende di servizi da parte dello Stato e di altri enti
pubblici, in virtù di leggi e provvedimenti amministrativi, sono esenti da ogni
onere relativo a imposte e tasse, ove i beni siano destinati all’espletamento
di pubblici servizi.
Art. 14
(Contabilità)
1. Le Regioni, a norma
dell’articolo 10, comma 3, della legge, definiscono i criteri generali in
materia di contabilità delle aziende pubbliche di servizi alla persona,
prevedendo la possibilità di utilizzare procedure semplificate per la
conclusione dei contratti per l’acquisizione di forniture di beni e di servizi
di valore inferiore a quello fissato dalla specifica normativa comunitaria e di
quella interna di recepimento, nonché disposizioni per la loro gestione
economico-finanziaria e patrimoniale, informate ai principi di cui al codice
civile, prevedendo, tra l’altro:
a) l’adozione del bilancio
economico pluriennale di previsione nonché del bilancio preventivo economico
annuale relativo all’esercizio successivo;
b) le modalità di copertura
degli eventuali disavanzi di esercizio;
c) la tenuta di una
contabilità analitica per centri di costo e responsabilità che consenta analisi
comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati;
d) l’obbligo di rendere
pubblici, annualmente, i risultati delle proprie analisi dei costi, dei
rendimenti e dei risultati per centri di costo e responsabilità;
e) il piano di valorizzazione
del patrimonio immobi-liare anche attraverso eventuali dismissioni e
conferimenti.
2. Alle aziende pubbliche
di servizi alla persona si applica l’articolo 5, comma 7, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come sostituito dall’articolo 5, comma 1,
del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229.
3. Le aziende pubbliche di
servizi alla persona sono sottoposte ai controlli successivi
sull’amministrazione e ai controlli sulla qualità delle prestazioni
disciplinati dalle leggi regionali.
4. Per conferire struttura
uniforme alle voci dei bilanci pluriennali e annuali e dei conti consuntivi
annuali, nonché omogeneità ai valori inseriti in tali voci e per consentire
alle Regioni rilevazioni comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati,
è predisposto, entro tre mesi dall’entrata in vigore del presente decreto
legislativo, apposito schema, con decreto interministeriale emanato di concerto
fra i Ministri del tesoro e della famiglia, previa intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome,
sentite le associazioni nazionali di rappresentanza delle aziende pubbliche e
di servizi alla persona.
5. Le Regioni disciplinano
le procedure per la soppressione e la messa in liquidazione delle aziende
pubbliche di servizi alla persona che si trovano in condizioni economiche di
grave dissesto, sulla base dei principi desumibili dalla legge 4 dicembre 1956,
n. 1404, e successive modificazioni.
Art. 15
(Ipab che svolgono attività indiretta in campo
socio-assistenziale mediante destinazione
delle rendite
derivanti dall’amministrazione)
1. Le istituzioni che alla
data di entrata in vigore del presente decreto legislativo svolgono
indirettamente attività socio-assistenziale mediante l’erogazione, ad enti e
organismi pubblici e privati operanti nel settore, delle rendite derivanti
dall’attività di amministrazione del proprio patrimonio e delle liberalità
ricevute a tal fine, ed hanno natura originariamente pubblica possono, qualora
gli statuti e le tavole di fondazione prevedano anche l’erogazione diretta di
servizi e qualora le loro dimensioni consentano il mantenimento della
personalità giuridica di diritto pubblico, trasformarsi in azienda di servizi.
Ove gli organi di governo deliberino la trasformazione, nel termine di due anni
dall’entrata in vigore del presente decreto legislativo tali istituzioni
adeguano gli statuti alle disposizioni del presente capo ed attivano gli
interventi e servizi sociali coerenti con le loro finalità.
2. Le istituzioni di cui al
comma 1, qualsiasi sia la loro originaria natura, qualora a norma dell’articolo
5 debba escludersi la loro trasformazione in azienda pubblica di servizi alla
persona, si trasformano in fondazioni di diritto privato. A tali fondazioni si
applicano le disposizioni di cui al capo III.
Art. 16
(Trasformazione
in persone giuridiche di diritto privato)
1. Le istituzioni per le
quali siano accertati i caratteri o l’ispirazione di cui all’articolo 5, comma
1, quelle per le quali i criteri di cui all’articolo 5, comma 1, e il presente
decreto legislativo escludano la possibilità di trasformazione in azienda
pubblica di servizi alla persona, provvedono alla loro trasformazione in
associazioni o fondazioni di diritto privato, disciplinate dal codice civile e
dalle disposizioni di attuazione del medesimo, nel termine di due anni
dall’entrata in vigore del presente decreto legislativo. La trasformazione si
attua nel rispetto delle originarie finalità statutarie.
2. Decorso inutilmente il
termine di cui al comma 1, le Regioni nominano un commissario che provvede alla
trasformazione; per le Ipab che operano in più Regioni la nomina è effettuata
d’intesa dalle Regioni interessate. Decorsi sei mesi dalla scadenza del termine
di cui al comma 1 senza che le Regioni abbiano provveduto alla nomina del
commissario, essa è effettuata dal prefetto del luogo in cui l’istituzione ha
la sede legale.
3. Le associazioni e
fondazioni di cui al comma 1 sono persone giuridiche di diritto privato senza
fine di lucro, dotate di piena autonomia statutaria e gestionale e perseguono
scopi di utilità sociale, utilizzando tutte le modalità consentite dalla loro
natura giuridica.
4. La Regione, quale
autorità governativa competente, esercita il controllo e la vigilanza ai sensi
degli articoli 25 e 27 del codice civile.
5. Ai procedimenti per
l’acquisizione della personalità giuridica di diritto privato da parte delle
istituzioni, dopo l’esaurimento dei procedimenti di accertamento delle
caratteristiche che consentono la trasformazione, disciplinati dalle Regioni,
si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica
10 febbraio 2000, n. 361. Alla domanda di registrazione vanno allegati l’atto
costitutivo o istitutivo della istituzione e la deliberazione di trasformazione
contenente lo statuto del nuovo ente.
Art. 17
(Revisione
statutaria)
1. La trasformazione in
persone giuridiche di diritto privato, nel rispetto delle tavole di fondazione
e delle volontà dei fondatori, avviene mediante deliberazione assunta
dall’organo competente, nella forma di atto pubblico contenente lo statuto, che
può disciplinare anche:
a) le modalità di impiego
delle risorse anche a finalità di conservazione, valorizzazione e
implementazione del patrimonio;
b) la possiblità del
mantenimento, della nomina pubblica dei componenti degli organi di
amministrazione già prevista dagli statuti, esclusa comunque ogni
rappresentanza;
c) la possibilità, per le
fondazioni, che il consiglio di amministrazione, che deve comunque comprendere
le persone indicate nelle originarie tavole di fondazione in ragione di loro
particolari qualità, possa essere integrato da componenti designati da enti
pubblici e privati che aderiscano alla fondazione con il conferimento di
rilevanti risorse patrimoniali o finanziarie;
d) la possibilità, per le
associazioni, di mantenere tra gli amministratori le persone indicate nelle
originarie tavole di fondazione in ragione di loro particolari qualità, a
condizione che la maggioranza degli amministratori sia nominata dall’assemblea
dei soci, in ossequio al principio di democraticità.
2. Nello statuto sono
altresì indicati i beni immobili e i beni di valore storico e artistico
destinati dagli statuti e dalle tavole di fondazione alla realizzazione dei
fini istituzionali e sono individuate maggioranze qualificate per l’adozione
delle delibere concernenti la dismissione di tali beni contestualmente al
reinvestimento dei proventi nell’acquisto di beni più funzionali al
raggiungimento delle medesime finalità, con esclusione di qualsiasi diminuzione
del valore patrimoniale da essi rappresentato, rapportato ad attualità.
3. Lo statuto può prevedere
che la gestione del patrimonio sia attuata con modalità organizzative interne
idonee ad assicurare la sua separazione dalle altre attività dell’ente.
Art. 18
(Patrimonio)
1. Il patrimonio delle
persone giuridiche di diritto privato di cui al presente Capo è costituito dal
patrimonio esistente all’atto della trasformazione e dalle successive
implementazioni. Ciascuna istituzione, all’atto della trasformazione, è tenuta
a provvedere alla redazione dell’inventario, assicurando che sia conferita
distinta evidenziazione ai beni espressamente destinati dagli statuti e dalle
tavole di fondazione alla realizzazione degli scopi istituzionali.
2. I beni di cui
all’articolo 17, comma 2, restano destinati alle finalità stabilite dalle
tavole di fondazione e dalle volontà dei fondatori, fatto salvo ogni altro
onere o vincolo gravante sugli stessi ai sensi delle vigenti disposizioni e
fatte salve le ipotesi di cui all’articolo 17, comma 2.
3. Gli atti di dismissione,
di vendita o di costituzione, di diritti reali su beni delle persone giuridiche
private originariamente destinati dagli statuti e dalle tavole di fondazione
delle istituzioni alla realizzazione delle finalità istituzionali sono inviati
alle Regioni, che ove ritengano la deliberazione in contrasto con l’atto
costitutivo o lo statuto, la inviano al pubblico ministero per l’esercizio
dell’azione di cui all’articolo 23 del codice civile.
Art. 19
(Rinvio alla
disciplina regionale)
1. Le Regioni, al fine di
incentivare e potenziare la prestazione di servizi alla persona nelle forme
dell’azienda pubblica di servizi alla persona di cui al presente decreto,
stabiliscono, nell’ambito di livelli territoriali ottimali previamente individuati
nelle sedi concertative di cui all’articolo 2, comma 3, i criteri per la
corresponsione di contributi ed incentivi alle fusioni di più istituzioni.
2. Allo scopo di favorire
il processo di riorganizzazione, le Regioni possono disciplinare procedure semplificate
di fusione e istituire forme di incentivazione anche iscrivendo nel proprio
bilancio un apposito fondo a cui destinare una quota delle risorse di cui
all’articolo 4 della legge.
3. In caso di fusione, lo
statuto dell’azienda che da essa deriva prevede il rispetto delle finalità
istituzionali disciplinate dagli originari statuti e tavole di fondazione anche
per quanto riguarda le categorie dei soggetti destinatari dei servizi e degli
interventi e dell’ambito territoriale di riferimento.
4. Lo statuto dell’azienda
derivante dalla fusione prevede che una parte degli amministratori sono
nominati dagli enti locali sui quali l’azienda insiste.
5. Le fusioni, gli
accorpamenti, le trasformazioni e l’estinzione delle aziende pubbliche di
servizio alla persona sono soggetti ai controlli stabiliti dalle Regioni.
Art. 20
(Poteri
sostitutivi)
1. Qualora la Regione
rilevi una accertata inattività che comporti sostanziale inadempimento alle
previsioni che dispongono la trasformazione delle istituzioni, assegna al
soggetto inadempiente un congruo termine per provvedere in tal senso, decorso
infruttuosamente il quale, sentito il soggetto medesimo, nomina un commissario
che provvede in via sostitutiva.
2. Le Regioni disciplinano
l’intervento sostitutivo nei casi di gravi violazioni di legge, di statuto o di
regolamento, di gravi irregolarità nella gestione amministrativa e patrimoniale
delle aziende pubbliche di servizi alla persona, nonché di irregolare
costituzione dell’organo di governo.
Art. 21
(Disposizione
transitoria)
1. A norma dell’articolo 30
della legge, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo è
abrogata la disciplina relativa alle Ipab prevista dalla legge 17 luglio 1890,
n. 6972, e dai relativi provvedimenti di attuazione. Nel periodo transitorio
previsto per il riordino delle istituzioni, ad esse seguitano ad applicarsi le
disposizioni previgenti, in quanto non contrastanti con i principi della
libertà dell’assistenza, con i principi della legge e con le disposizioni del
presente decreto legislativo.
Art. 22
(Regioni a
statuto speciale e Province autonome di Trento e Bolzano)
1. Le Regioni a statuto
speciale e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono ai sensi degli
statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione.
(*) Decreto legislativo 4
maggio 2001 n. 207 “Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di
assistenza e beneficenza, a norma dell’articolo 10 della legge 8 novembre 2000
n. 328”, Gazzetta ufficiale, n. 126
del 1° giugno 2001
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