Prospettive assistenziali, n. 135, luglio-settembre
2001
testo dell’atto di
indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie (1)
Il Presidente del Consiglio
dei Ministri
Visto l’art. 2, comma 1,
lettera n), della legge 30 novembre 1998,
n. 419, laddove è prevista l’emanazione di un atto di indirizzo e coordinamento
che assicuri livelli uniformi delle prestazioni socio-sanitarie di alta
integrazione sanitaria, anche in attuazione del Piano sanitario nazionale;
Visto l’art. 3-septies del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche e integrazioni, in cui è prevista
la tipologia delle prestazioni socio-sanitarie e l’ambito dell’atto di
indirizzo e coordinamento da emanarsi ai sensi del citato art. 2, comma 1, lettera
n), della legge n. 419 del 1998;
Visto il decreto del
Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, recante “Approvazione del Piano sanitario
nazionale per il triennio 1998-2000”, con particolare riguardo alla parte
relativa all’integrazione tra assistenza sanitaria e sociale;
Visto l’art. 8, commi 1 e 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’art. 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Considerata, quindi,
l’esigenza di assicurare l’emanazione dell’atto di indirizzo e coordinamento
relativo all’integrazione socio-sanitaria;
Vista l’intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome
di Trento e Bolzano in data 21 dicembre 2000;
Visto il parere della
Conferenza Stato-città ed autonomie locali unificata con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano in data 21 dicembre 2000;
Consultate le Province
autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell’art. 3, comma 3, del decreto legislativo
16 marzo 1992, n. 266;
Vista la deliberazione del
Consiglio dei Ministri nella riunione del 26 gennaio 2001;
Sulla proposta del Ministro
della sanità di concerto con il Ministro della solidarietà sociale;
Decreta:
Art. 1
(Atto di indirizzo e coordinamento)
1. È approvato il seguente
atto di indirizzo e coordinamento.
Art. 2
(Tipologia delle prestazioni)
1. L’assistenza
socio-sanitaria viene prestata alle persone che presentano bisogni di salute
che richiedono prestazioni sanitarie ed azioni di protezione sociale, anche di
lungo periodo, sulla base di progetti personalizzati redatti sulla scorta di
valutazioni multidimensionali. Le Regioni disciplinano le modalità ed i criteri
di definizione dei progetti assistenziali personalizzati.
2. Le prestazioni
socio-sanitarie di cui all’art. 3-septies
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche e
integrazioni sono definite tenendo conto dei seguenti criteri: la natura del
bisogno, la complessità e l’intensità dell’intervento assistenziale, nonché la
sua durata.
3. Ai fini della
determinazione della natura del bisogno si tiene conto degli aspetti inerenti
a:
a)
funzioni psicofisiche;
b)
natura delle attività del soggetto e relative limitazioni;
c)
modalità di partecipazione alla vita sociale;
d)
fattori di contesto ambientale e familiare che incidono nella risposta al
bisogno e nel suo superamento.
4. L’intensità
assistenziale è stabilita in base a fasi temporali che caratterizzano il
progetto personalizzato, così definite:
a)
la fase intensiva, caratterizzata da un impegno riabilitativo specialistico di
tipo diagnostico e terapeutico, di elevata complessità e di durata breve e
definita, con modalità operative residenziali, semiresidenziali, ambulatoriali
e domiciliari;
b)
la fase estensiva, caratterizzata da una minore intensità terapeutica, tale
comunque da richiedere una presa in carico specifica, a fronte di un programma
assistenziale di medio o prolungato periodo definito;
c)
la fase di lungoassistenza, finalizzata a mantenere l’autonomia funzionale
possibile e a rallentare il suo deterioramento, nonché a favorire la
partecipazione alla vita sociale, anche attraverso percorsi educativi.
5. La complessità
dell’intervento è determinata con riferimento alla composizione dei fattori
produttivi impiegati (professionali e di altra natura), alla loro articolazione
nel progetto personalizzato.
Art. 3
(Definizioni)
1. Sono da considerare
prestazioni sanitarie a rilevanza sociale le prestazioni assistenziali che, erogate
contestualmente ad adeguati interventi sociali, sono finalizzate alla promozione
della salute, alla prevenzione, individuazione, rimozione e contenimento di
esiti degenerativi o invalidanti di patologie congenite o acquisite
contribuendo, tenuto conto delle componenti ambientali, alla partecipazione
alla vita sociale e alla espressione personale. Dette prestazioni, di
competenza delle aziende unità sanitarie locali ed a carico delle stesse, sono
inserite in progetti personalizzati di durata medio/lunga e sono erogate in
regime ambulatoriale, domiciliare o nell’ambito di strutture residenziali e
semiresidenziali.
2. Sono da considerare
prestazioni sociali a rilevanza sanitaria tutte le attività del sistema sociale
che hanno l’obiettivo di supportare la persona in stato di bisogno, con
problemi di disabilità o di emarginazione condizionanti lo stato di salute.
Tali attività, di competenza dei Comuni, sono prestate con partecipazione alla
spesa, da parte dei cittadini, stabilita dai Comuni stessi e si esplicano
attraverso:
a)
gli interventi di sostegno e promozione a favore dell’infanzia,
dell’adolescenza e delle responsabilità familiari;
b)
gli interventi per contrastare la povertà nei riguardi dei cittadini
impossibilitati a produrre reddito per limitazioni personali o sociali;
c)
gli interventi di sostegno e di aiuto domestico familiare finalizzati a
favorire l’autonomia e la permanenza nel proprio domicilio di persone non
autosufficienti;
d)
gli interventi di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e
semiresidenziali di adulti e anziani con limitazione dell’autonomia, non
assistibili a domicilio;
e)
gli interventi, anche di natura economica, atti a favorire l’inserimento
sociale di soggetti affetti da disabilità o patologia psicofisica e da dipendenza,
fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di diritto al
lavoro dei disabili;
f)
ogni altro intervento qualificato quale prestazione sociale a rilevanza
sanitaria ed inserito tra i livelli essenziali di assistenza secondo la
legislazione vigente.
Dette prestazioni, inserite
in progetti personalizzati di durata non limitata, sono erogate nelle fasi estensive
e di lungoassistenza.
3. Sono da considerare
prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria di cui all’art.
3-septies, comma 4, del decreto
legislativo n. 502 del 1992, e successive modifiche e integrazioni, tutte le
prestazioni caratterizzate da particolare rilevanza terapeutica e intensità
della componente sanitaria, le quali attengono prevalentemente alle aree
materno-infantile, anziani, handicap, patologie psichiatriche e dipendenze da
droga, alcool e farmaci, patologie per infezioni da H.I.V. e patologie
terminali, inabilità o disabilità conseguenti a patologie cronico-degenerative.
Tali prestazioni sono quelle, in particolare, attribuite alla fase post-acuta
caratterizzate dall’inscindibilità del concorso di più apporti professionali sanitari
e sociali nell’ambito del processo personalizzato di assistenza, dalla
indivisibilità dell’impatto congiunto degli interventi sanitari e sociali sui
risultati dell’assistenza e dalla preminenza dei fattori produttivi sanitari
impegnati nell’assistenza. Dette prestazioni a elevata integrazione sanitaria
sono erogate dalle aziende sanitarie e sono a carico del fondo sanitario. Esse
possono essere erogate in regime ambulatoriale domiciliare o nell’ambito di
strutture residenziali e semiresidenziali e sono in particolare riferite alla
copertura degli aspetti del bisogno socio-sanitario inerenti le funzioni
psicofisiche e la limitazione delle attività del soggetto, nelle fasi estensive
e di lungoassistenza.
Art. 4
(Principi di programmazione e di organizzazione delle attività)
1. La Regione nell’ambito
della programmazione degli interventi socio-sanitari determina gli obiettivi,
le funzioni, i criteri di erogazione delle prestazioni socio-sanitarie, ivi compresi
i criteri di finanziamento tenendo conto di quanto espresso nella tabella
allegata. A tal fine si avvale del concerto della Conferenza permanente per la
programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale di cui all’art. 2, comma
2-bis, del decreto legislativo n. 502
del 1992, e successive modifiche e integrazioni, o di altri organismi
consultivi equivalenti previsti dalla legislazione regionale.
La Regione con il concorso
della stessa Conferenza, svolge attività di vigilanza e coordinamento sul
rispetto di dette indicazioni da parte delle aziende sanitarie e dei Comuni al
fine di garantire uniformità di comportamenti a livello territoriale.
La programmazione degli interventi
socio-sanitari avviene secondo principi di sussidiarietà, cooperazione,
efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e
patrimoniale, nonché di continuità assistenziale.
2. Al fine di favorire
l’integrazione con i servizi di assistenza primaria e con le altre prestazioni
socio-sanitarie, la programmazione dei servizi e delle prestazioni ad elevata
integrazione sanitaria rientra nel Programma delle attività territoriali, di
cui all’art. 3-quater, comma 3, del
decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modifiche e integrazioni. I
Comuni adottano sul piano territoriale gli assetti più funzionali alla
gestione, alla spesa ed al rapporto con i cittadini per consentirne l’esercizio
del diritto soggettivo a beneficiare delle suddette prestazioni.
3. Per favorire l’efficacia
e l’appropriatezza delle prestazioni socio-sanitarie necessarie a soddisfare le
necessità assistenziali dei soggetti destinatari, l’erogazione delle prestazioni
e dei servizi è organizzata di norma attraverso la valutazione
multidisciplinare del bisogno, la definizione di un piano di lavoro integrato e
personalizzato e la valutazione periodica dei risultati ottenuti. La Regione
emana indirizzi e protocolli volti ad omogeneizzare a livello territoriale i criteri
della valutazione multidisciplinare e l’articolazione del piano di lavoro
personalizzato vigilando sulla loro corretta applicazione al fine di assicurare
comportamenti uniformi ed omogenei a livello territoriale.
Art. 5
(Criteri di finanziamento)
1. Le Regioni, nella
ripartizione delle risorse del Fondo per il Servizio sanitario regionale con il
concorso della Conferenza di cui all’art. 3, comma 1, tengono conto delle
finalità del presente provvedimento, sulla base di indicatori demografici ed
epidemiologici, nonché delle differenti configurazioni territoriali e
ambientali.
2. La Regione definisce i
criteri per la definizione della partecipazione alla spesa degli utenti in rapporto
ai singoli interventi, fatto salvo quanto previsto per le prestazioni sanitarie
dal decreto legislativo n. 124 del 1998 e per quelle sociali dal decreto
legislativo n. 109 del 1998 e successive modifiche e integrazioni.
Art. 6
(Norma di garanzia per le Regioni a statuto speciale e per le Province
autonome)
1. Le Regioni a statuto
speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono alle finalità
del presente atto di indirizzo e coordinamento nell’ambito delle proprie competenze,
secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.
(1) Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio
2001 “Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni
socio-sanitarie” pubblicato sulla Gazzetta
ufficiale del 6 giugno 2001 n. 129, è un atto amministrativo, che,
pertanto, non modifica le leggi vigenti in materia. Il decreto reca le firme
del Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuliano Amato, e dei Ministri della
sanità e della solidarietà sociale, Umberto Veronesi e Livia Turco.
Tabella prevista dall’art.
4, comma 1
Prestazioni e criteri di finanziamento
Area Materno infantile Disabili Anziani e persone non autosufficienti con
patologie cronico-degenerative Dipendenza da droga, alcool e farmaci Patologie psichiatriche Patologie per infezioni da HIV Pazienti terminali |
Prestazioni - Funzioni 1. Assistenza di tipo consultoriale alla
famiglia, alla maternità, ai minori attraverso prestazioni mediche, sociali,
psicologiche, riabilitative 2. Attività assistenziali inerenti
l’interruzione volontaria di gravidanza attraverso prestazioni mediche,
sociali, psicologiche 3. Protezione del minore in stato di
abbandono e tutela della sua crescita anche attraverso affidi e adozioni Interventi di sostegno per le famiglie di minori in situazioni
di disagio, di disadattamento o di devianza Interventi per minori soggetti a provvedimenti penali,
civili, amministrativi 4. Interventi di
prevenzione, assistenza e recupero psicoterapeutico dei minori vittime di
abusi 1. Assistenza ai disabili attraverso
interventi diretti al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da
minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e tramite prestazioni
domiciliari, ambulatoriali, semiresidenziali e residenziali e assistenza
protesica 2. Tutela del disabile attraverso
prestazioni di riabilitazione, educative e di socializzazione, di
facilitazione dell’inserimento scolastico e lavorativo, in regime domiciliare,
semiresidenziale e residenziali, nella fase di lungo assistenza, compresi gli
interventi e servizi di sollievo alla famiglia 1. Cura e recupero funzionale di
soggetti non autosufficienti non curabili a domicilio, tramite servizi residenziali
a ciclo continuativo e diurno, compresi interventi e servizi di sollievo alla
famiglia 2. Assistenza domiciliare integrata 1. Tutela delle persone dipendenti da
alcool e da droga tramite prestazioni di tipo ambulatoriale, domiciliare,
semiresidenziale e residenziale, di riabilitazione e reinserimento sociale 1. Tutela delle persone affette da
disturbi mentali tramite prestazioni terapeutiche e riabilitative di tipo
ambulatoriale, domiciliare, semiresidenziale e residenziale 2. Accoglienza in strutture a bassa
intensità assistenziale e programmi di reinserimento sociale e lavorativo 1. Cura e trattamenti farmacologici
particolari per la fase di lungoassistenza ed accoglienza in strutture residenziali 2. Eventuali programmi di reinserimento
sociale e lavorativo 1. Prestazioni e trattamenti palliativi
in regime ambulatoriale domiciliare, semiresidenziale, residenziale |
Fonte legislativa Legge 29 luglio 1975, n. 405 Legge 22 maggio 1978, n. 194 Norme nazionali in materia di diritto di famiglia,
affidi e adozioni nazionali ed internazionali Legge 20 agosto 1997, n. 285 Leggi regionali Legge 15 febbraio 1996, n. 66 Legge 3 agosto 1998, n. 269 D.M. 24 aprile 2000: P.O. Materno Infantile Legge 23 dicembre 1978, n. 833 - art. 26 Provvedimento 7 maggio 1998: Linee guida del Ministero
della Sanità per le attività di riabilitazione Legge 5 febbraio 1992, n. 104 Legge 21 maggio 1998, n. 162 Leggi regionali Linee Guida emanate dal Ministero della Sanità
del 31/3/1994 Legge 11 marzo 1988, n. 67 Legge 451/1998 D.lgs. n. 229/1999 D.P.R. 23 luglio 1998: Piano Sanitario 1998/2000 Leggi e Piani regionali P.O. Anziani D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 Legge 18 febbraio 1999, n. 45 Accordo Stato-Regioni 21.1.1999 D.P.R. 10 novembre 1999: P.O. Tutela della salute
mentale 1998/2000 Legge n. 135/1990 D.P.R. 8 marzo 2000: P.O. AIDS Legge 28 febbraio 1999, n. 39 |
Criteri di finanziamento (% di attribuzione della
spesa) 100% a carico del
Servizio Sanitario Nazionale (SSN) 100% a carico del SSN 100% a carico del SSN le
prestazioni medico specialistiche, psicoterapeutiche, di indagine diagnostica
sui minori e sulle famiglie adottive e affidatarie 100% a carico dei Comuni
le prestazioni di supporto sociale ed economico alle famiglie, di supporto
educativo domiciliare e territoriale ai minori, compresa l’indagine sociale
sulla famiglia 100% a carico dei Comuni
l’accoglienza in comunità educative o familiari 100% a carico del SSN 100% a carico del SSN
l’assistenza in fase intensiva e le prestazioni ad elevata integrazione nella
fase estensiva e nei casi di responsabilità minimale 100% a carico del SSN
l’accoglienza in strutture terapeutiche di minori affetti da disturbi
comportamentali o patologie di interesse neuropsichiatrico 100% a carico del SSN le
prestazioni diagnostiche, riabilitative e di consulenza specialistica 70% a carico del SSN e
30% a carico dei Comuni, fatta salva la compartecipazione da parte
dell’utente prevista dalla disciplina regionale e comunale, l’assistenza in
strutture semiresidenziali e residenziali per disabili gravi, in strutture
accreditate sulla base di standard regionali 40% a carico del SSN e
60% a carico dei Comuni, fatta salva la compartecipazione da parte dell’utente
prevista dalla disciplina regionale comunale, l’assistenza ai disabili gravi
privi del sostegno familiare, nei servizi di residenza permanente 100% a carico dei Comuni
l’assistenza sociale, scolastica ed educativa e i programmi di inserimento
sociale e lavorativo 100% a carico del SSN
l’assistenza in fase intensiva e le prestazioni ad elevata integrazione nella
fase estensiva Nelle forme di
lungoassistenza semiresidenziali e residenziali il 50% del costo complessivo
a carico del SSN, con riferimento ai costi riconducibili al valore medio
della retta relativa ai servizi in possesso degli standard regionali, o in
alternativa il costo del personale sanitario e il 30% dei costi per
l’assistenza tutelare e alberghiera, il restante 50% del costo complessivo a
carico del Comune, fatta salva la compartecipazione da parte dell’utente
prevista dalla disciplina regionale e comunale 100% a carico del SSN le
prestazioni a domicilio di medicina generale e specialistica, di assistenza
infermieristica e di riabilitazione 50% a carico del SSN e
50% a carico dei Comuni, fatta salva la compartecipazione da parte
dell’utente prevista dalla disciplina regionale e comunale, l’assistenza tute-lare 100% a carico dei Comuni
l’aiuto domestico e familiare 100% a carico del SSN le
prestazioni terapeutico-riabilitative e i trattamenti specialistici, compreso
il periodo della disassuefazione in comunità terapeutica 100% a carico dei Comuni
i programmi di reinserimento sociale e lavorativo, allorché sia superata la
fase di dipendenza 100% a carico del SSN Nella fase di
lungoassistenza, ripartizione della spesa tra ASL e Comune secondo quote
fissate a livello regionale prevedendo, nei parametri di ripartizione, una
quota minima di concorso alla spesa non inferiore al 30% e non superiore al
70%, fatta salva la eventuale compartecipazione da parte dell’utente prevista
dalla disciplina regionale e comunale 100% a carico del SSN
nella fase intensiva ed estensiva Ripartizione della spesa
tra ASL e Comuni in misura non inferiore al 30% per ognuno nella fase di lungoassistenza,
fatta salva la compartecipazione alla spesa da parte dell’utente, in base a
criteri stabiliti dalla Regione 100% a carico dei
Comuni, fatta salva la eventuale compartecipazione da parte dell’utente
prevista dalla disciplina regionale e comunale 100% a carico del SSN |
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