Prospettive assistenziali, n. 135, luglio-settembre
2001
testo della legge
142/2001 sui soci lavoratori delle cooperative (1)
(Soci
lavoratori di cooperativa)
1. Le disposizioni della
presente legge si riferiscono alle cooperative nelle quali il rapporto
mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte
del socio, sulla base di previsioni di regolamento che definiscono
l’organizzazione del lavoro dei soci.
2. I soci lavoratori di
cooperativa:
a) concorrono alla gestione
dell’impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla
definizione della struttura di direzione e conduzione dell’impresa;
b) partecipano alla
elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte
strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell’azienda;
c) contribuiscono alla
formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d’impresa, ai
risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
d) mettono a disposizione le
proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato
dell’attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro
disponibili per la cooperativa stessa.
3. Il socio lavoratore di
cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente
all’instaurazione del rapporto associativo un ulteriore e distinto rapporto di
lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi
compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, con cui
contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali. Dall’instaurazione
dei predetti rapporti associativi e di lavoro in qualsiasi forma derivano i
relativi effetti di natura fiscale e previdenziale e tutti gli altri effetti
giuridici rispettivamente previsti dalla presente legge, nonché, in quanto
compatibili con la posizione del socio lavoratore, da altre leggi o da
qualsiasi altra fonte.
Art. 2
(Diritti
individuali e collettivi del socio lavoratore di cooperativa)
1. Ai soci lavoratori di
cooperativa con rapporto di lavoro subordinato si applica la legge 20 maggio
1970, n. 300, con esclusione dell’articolo 18 ogni volta che venga a cessare,
col rapporto di lavoro, anche quello associativo. Si applicano altresì tutte le
vigenti disposizioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro. Agli altri
soci lavoratori si applicano gli articoli 1, 8, 14 e 15 della medesima legge n.
300 del 1970, nonché le disposizioni previste dal decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, e quelle previste dal decreto
legislativo 14 agosto 1996, n. 494, in quanto compatibili con le modalità della
prestazione lavorativa. In relazione alle peculiarità del sistema cooperativo,
forme specifiche di esercizio dei diritti sindacali possono essere individuate
in sede di accordi collettivi tra le associazioni nazionali del movimento
cooperativo e le organizzazioni sindacali dei lavoratori, comparativamente più
rappresentative.
Art. 3
(Trattamento
economico del socio lavoratore)
1. Fermo restando quanto
previsto dall’articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300, le società
cooperative sono tenute a corrispondere al socio lavoratore un trattamento
economico complessivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato
e comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla
contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine,
ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di
contratti o accordi collettivi specifici, ai compensi medi in uso per prestazioni
analoghe rese in forma di lavoro autonomo.
2. Trattamenti economici
ulteriori possono essere deliberati dall’assemblea e possono essere erogati:
a) a titolo di maggiorazione
retributiva, secondo le modalità stabilite in accordi stipulati ai sensi dell’articolo
2;
b) in sede di approvazione
del bilancio di esercizio, a titolo di ristorno, in misura non superiore al 30
per cento dei trattamenti retributivi complessivi di cui al comma 1 e alla
lettera a), mediante integrazioni
delle retribuzioni medesime, mediante aumento gratuito del capitale sociale
sottoscritto e versato, in deroga ai limiti stabiliti dall’articolo 24 del
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577,
ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, e successive
modificazioni, ovvero mediante distribuzione gratuita dei titoli di cui
all’articolo 5 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.
Art. 4
(Disposizioni
in materia previdenziale)
1. Ai fini della
contribuzione previdenziale ed assicurativa si fa riferimento alle normative
vigenti previste per le diverse tipologie di rapporti di lavoro adottabili dal
regolamento delle società cooperative nei limiti di quanto previsto
dall’articolo 6.
2. I trattamenti economici
dei soci lavoratori con i quali si è instaurato un rapporto di tipo
subordinato, ad eccezione di quelli previsti dall’articolo 3, comma 2, lettera b), sono considerati, agli effetti
previdenziali, reddito da lavoro dipendente.
3. Il Governo, sentite le
parti sociali interessate, è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi intesi a
riformare la disciplina recata dal decreto del Presidente della Repubblica 30
aprile 1970, n. 602, e successive modificazioni, secondo i seguenti criteri e
principi direttivi:
a) equiparazione della
contribuzione previdenziale e assistenziale dei soci lavoratori di cooperativa
a quella dei lavoratori dipendenti da impresa;
b) gradualità, da attuarsi
anche tenendo conto delle differenze settoriali e territoriali,
nell’equiparazione di cui alla lettera a)
in un periodo non superiore a cinque anni;
c) assenza di oneri
aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
Art. 5
(Altre
normative applicabili al socio lavoratore)
1. Il riferimento alle
retribuzioni ed ai trattamenti dovuti ai prestatori di lavoro, previsti
dall’articolo 2751-bis, numero 1),
del codice civile, si intende applicabile anche ai soci lavoratori di
cooperative di lavoro nei limiti del trattamento economico di cui all’articolo
3, commi 1 e 2, lettera a). La
presente norma costituisce interpretazione autentica delle disposizioni
medesime.
2. Le controversie relative
ai rapporti di lavoro in qualsiasi forma di cui al comma 3 dell’articolo 1
rientrano nella competenza funzionale del giudice del lavoro; per il
procedimento, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 409 e seguenti
del codice di procedura civile. In caso di controversie sui rapporti di lavoro
tra i soci lavoratori e le cooperative, si applicano le procedure di
conciliazione e arbitrato irrituale previste dai decreti legislativi 31 marzo
1998, n. 80, e successive modificazioni, e 29 ottobre 1998, n. 387. Restano di
competenza del giudice civile ordinario le controversie tra soci e cooperative
inerenti al rapporto associativo.
Art. 6
(Regolamento
interno)
1. Entro nove mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, le cooperative di cui
all’articolo 1 definiscono un regolamento, approvato dall’assemblea, sulla
tipologia dei rapporti che si intendono attuare, in forma alternativa, con i
soci lavoratori. Il regolamento deve essere depositato entro trenta giorni
dall’approvazione presso la Direzione provinciale del lavoro competente per
territorio. Il regolamento deve contenere in ogni caso:
a) il richiamo ai contratti
collettivi applicabili, per ciò che attiene ai soci lavoratori con rapporto di
lavoro subordinato;
b) le modalità di svolgimento
delle prestazioni lavorative da parte dei soci, in relazione all’organizzazione
aziendale della cooperativa e ai profili professionali dei soci stessi, anche
nei casi di tipologie diverse da quella del lavoro subordinato;
c) il richiamo espresso alle
normative di legge vigenti per i rapporti di lavoro diversi da quello
subordinato;
d) l’attribuzione
all’assemblea della facoltà di deliberare, all’occorrenza, un piano di crisi
aziendale, nel quale siano salvaguardati, per quanto possibile, i livelli
occupazionali e siano altresì previsti: la possibilità di riduzione temporanea
dei trattamenti economici integrativi di cui al comma 2, lettera b), dell’articolo 3; il divieto, per
l’intera durata del piano, di distribuzione di eventuali utili;
e) l’attribuzione
all’assemblea della facoltà di deliberare, nell’ambito del piano di crisi
aziendale di cui alla lettera d), forme
di apporto anche economico, da parte dei soci lavoratori, alla soluzione della
crisi, in proporzione alle disponibilità e capacità finanziarie;
f) al fine di promuovere
nuova imprenditorialità, nelle cooperative di nuova costituzione, la facoltà
per l’assemblea della cooperativa di deliberare un piano d’avviamento alle
condizioni e secondo le modalità stabilite in accordi collettivi tra le
associazioni nazionali del movimento cooperativo e le organizzazioni sindacali
comparativamente più rappresentative.
2. Salvo quanto previsto
alle lettere d), e) ed f) del comma 1, il regolamento non può
contenere disposizioni derogatorie in pejus
rispetto ai trattamenti retributivi ed alle condizioni di lavoro previsti dai
contratti collettivi nazionali di cui all’articolo 3. Nel caso in cui violi la
disposizione di cui al primo periodo, la clausola è nulla.
Art. 7
(Vigilanza in
materia di cooperazione)
1. Il Governo è delegato ad
emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
uno o più decreti legislativi per l’ammodernamento e il riordino delle norme in
materia di controlli sulle società cooperative e loro consorzi, con particolare
riferimento agli oggetti di cui alle lettere da a) a q) e sulla base dei
seguenti principi e criteri direttivi:
a) revisione della disciplina
dei collegi sindacali delle società cooperative, tenuto conto di quanto
previsto dalla legge 7 agosto 1997, n. 266, e successive modificazioni, per la
piccola società cooperativa, e dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
b) esercizio ordinario della
vigilanza in materia di cooperazione mediante la revisione cooperativa,
finalizzata:
1) a fornire agli
amministratori e agli impiegati delle società cooperative suggerimenti e
consigli per migliorare la gestione ed elevare la democrazia cooperativa;
2) a verificare la natura
mutualistica delle società cooperative, con particolare riferimento alla
effettività della base sociale e dello scambio mutualistico tra socio e
cooperativa, ai sensi e nel rispetto delle norme in materia di cooperazione,
nonché ad accertare la consistenza dello stato patrimoniale attraverso la
acquisizione del bilancio consuntivo d’esercizio e delle relazioni del
consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, nonché, ove prevista,
della certificazione di bilancio;
c) esercizio della vigilanza
finalizzato alla verifica dei regolamenti adottati dalle cooperative e della
correttezza dei rapporti instaurati con i soci lavoratori;
d) effettuazione della
vigilanza, fermi restando i compiti attribuiti dalla legge al Ministero del
lavoro e della previdenza sociale ed agli uffici periferici competenti, anche
da parte delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela
del movimento cooperativo di cui all’articolo 5 del citato decreto legislativo
del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, secondo i principi
e i criteri direttivi della presente legge e con finalità di sostegno,
autotutela e autogoverno del movimento cooperativo;
e) svolgimento della vigilanza
nei termini e nel contesto di cui alla lettera d), anche mediante revisioni cooperative per le società cooperative
non aderenti alle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela
del movimento cooperativo, riconosciute ai sensi del citato decreto legislativo
del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive
modificazioni, con le stesse finalità di quelle di cui alle lettere b) e d),
a cura del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che può affidarne
l’esecuzione, sulla base di apposite convenzioni, alle stesse associazioni
nazionali riconosciute, nell’ambito di un piano operativo biennale predisposto
dalla Direzione generale della cooperazione del medesimo Ministero, d’intesa
con le associazioni medesime, fermi restando gli attuali meccanismi di
finanziamento;
f) facoltà del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale di disporre e far eseguire da propri
funzionari ispezioni straordinarie, per accertamenti a campione o sulla base di
esigenze di approfondimento derivanti dalle revisioni cooperative e qualora se
ne ravvisi l’opportunità, finalizzate ad accertare principalmente:
1) l’esatta osservanza
delle norme di legge, regolamentari, statutarie e mutualistiche;
2) la sussistenza dei
requisiti richiesti da leggi generali e speciali per il godimento di
agevolazioni tributarie o di altra natura;
3) il regolare
funzionamento contabile e amministrativo dell’ente;
4) l’esatta impostazione
tecnica ed il regolare svolgimento delle attività specifiche promosse o assunte
dall’ente;
5) la consistenza
patrimoniale dell’ente e lo stato delle attività e delle passività;
6) la correttezza dei
rapporti instaurati con i soci lavoratori e l’effettiva rispondenza di tali
rapporti rispetto al regolamento ed alla contrattazione collettiva di settore;
g) adeguamento dei parametri
previsti dall’articolo 15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, per la
certificazione obbligatoria del bilancio in relazione all’esigenza di una
effettiva congruità dell’obbligo di certificazione rispetto alla consistenza
economica e patrimoniale della società cooperativa;
h) definizione delle funzioni
dell’addetto alle revisioni delle cooperative, nominato dalle associazioni
nazionali di rappresentanza, assistenza
e tutela del movimento cooperativo, quale incaricato di pubblico servizio e
definizione dei requisiti per l’inserimento nell’elenco di cui all’articolo 5
del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre
1947, n. 1577;
i) distinzione di finalità,
compiti e funzioni tra le revisioni cooperative, le ispezioni straordinarie e
la certificazione di bilancio, evitando la sovrapposizione e la duplicazione di
adempimenti tra le varie tipologie di controllo, nonché tra esse e la vigilanza
prevista da altre norme per la generalità delle imprese;
l) corrispondenza, in
coerenza con l’articolo 45, primo comma, della Costituzione, tra l’intensità e
l’onerosità dei controlli e l’entità delle agevolazioni assegnate alle
cooperative per promuoverne lo sviluppo;
m) adeguamento dei requisiti
per il riconoscimento delle associazioni nazionali di rappresentanza,
assistenza e tutela del movimento cooperativo, allo scopo di assicurare
maggiormente le condizioni per l’efficiente ed efficace esecuzione delle
revisioni cooperative, tenuto conto anche di quanto previsto alla lettera e) circa i compiti di vigilanza che
possono essere affidati alle associazioni nazionali di cui all’articolo 5 del
citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947,
n. 1577;
n) istituzione dell’Albo
nazionale delle società cooperative, articolato per provincia e situato presso
le Direzioni provinciali del lavoro, ai fini della fruizione dei benefici,
anche di natura fiscale, raccordando ruolo e modalità di tenuta di detto Albo
con le competenze specifiche delle camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura. L’Albo va tenuto distintamente per sezioni, definite sulla base
del rapporto mutualistico di cui alla lettera b);
o) unificazione di tutti i
codici identificativi delle singole società cooperative;
p) cancellazione dall’Albo
nazionale delle società cooperative, e conseguente perdita dei benefici
connessi all’iscrizione, delle cooperative che si sottraggono all’attività di
vigilanza o che non rispettano le finalità mutualistiche, nonché applicazione
dell’articolo 2543 del codice civile in caso di reiterate e gravi violazioni
del regolamento di cui all’articolo 6 della presente legge;
q) abrogazione del Capo II
del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre
1947, n. 1577, e successive modificazioni, e individuazione delle altre norme
da abrogare in quanto incompatibili con le innovazioni introdotte con i decreti
legislativi di cui al presente comma.
2. Gli schemi di decreti
legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al
Senato della Repubblica almeno sessanta giorni prima della scadenza prevista
per l’esercizio della delega. Le Commissioni parlamentari competenti si
esprimono entro quaranta giorni dalla data della trasmissione. Qualora il
termine previsto per il parere della Commissione scada nei trenta giorni che
precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 per l’esercizio della
delega o successivamente, quest’ultimo è prorogato di sessanta giorni.
3. Entro tre mesi dal
termine del primo biennio di attuazione della nuova normativa, il Governo può
emanare eventuali disposizioni modificative e correttive dei decreti
legislativi sulla base dei medesimi principi e criteri direttivi di cui al
comma 1 e con le medesime modalità di cui al comma 2.
4. L’attuazione delle
deleghe di cui al presente articolo non deve comportare oneri aggiuntivi a
carico della finanza pubblica.
(1) Legge 3 aprile 2001
“Revisione della legislazione per materia cooperativistica, con particolare
riferimento alla posizione del socio lavoratore”, Gazzetta ufficiale, n. 94 del 23 aprile 2001.
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