Prospettive assistenziali, n. 136, ottobre-dicembre 2001

 

 

decreto sui requisiti delle strutture assistenziali

diurne e residenziali

 

Molto deludente è il decreto 21 maggio 2001 n. 308, emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri sui requisiti delle strutture assistenziali diurne e residenziali, che riportiamo integralmente su questo numero. È l’ultima - speriamo - botta inferta ai più deboli dall’On. Livia Turco.

Numerosi giornali e riviste avevano segnalato nei mesi scorsi che il testo di riforma dell’assistenza e dei servizi sociali prevedeva la chiusura  dei vecchi istituti di ricovero.

Sul numero del 14 giugno 2000 di “Oggi” era apparso un articolo dal titolo “Orfanotrofi addio: ogni bimbo avrà il calore di una famiglia”. Le autrici, Antonella Amendola e Rita Cenni, inventavano la chiusura degli orfanotrofi asserendo che «d’ora in poi i bambini e i ragazzi abbandonati, o in difficoltà, non finiranno mai più in istituto».

La falsa notizia sulla chiusura degli orfanotrofi  era stata divulgata, altresì, da “La Repubblica” del 31 maggio 2000 con l’intestazione “Orfanotrofi, il giorno dell’addio”; da “Avvenire” del 1° giugno 2000 con il titolo “Addio orfanotrofi, c’è la casa famiglia”; dal “Corriere della Sera” del 1° giugno 2000 con il titolo “Primo sì all’assistenza su misura. Rivoluzione nel welfare: orfanotrofi addio, incentivi al non profit”; infine, da “Vita” del 9 giugno 2000 “Avanza la riforma dell’assistenza, l’articolo 22 chiude gli orfanotrofi”.

Com’è stato rilevato (1), la chiusura degli istituti era una frottola «conseguente con ogni probabilità alla diffusione di “veline” predisposte per raccogliere consensi al testo di  riforma da parte di chi ne conosceva le gravissime carenze e voleva mascherarle. Infatti, alla lettera c) dell’art. 22 è semplicemente stabilito che le “strutture comunitarie di accoglienza” devono essere di tipo familiare, il che non esclude istituti di 40-50 o più posti, suddivisi in gruppi di 10-15 utenti. Inoltre, la legge 328/2000 non vieta la costruzione di nuovi istituti di ricovero per l’infanzia  (e per gli adulti con handicap o altre difficoltà) e la ristrutturazione di quelli esistenti (a volte con oltre 100 minori ricoverati)».

Le considerazioni sopra riportate sono pienamente confermate dal provvedimento  in oggetto in cui è stabilito all’art. 1 che «il presente decreto fissa i requisiti minimi strutturali e organizzativi per l’autorizzazione all’esercizio dei servizi   e delle strutture  a ciclo diurno e residenziali di  cui alla legge n. 328 del 2000, con previsione di requisiti  specifici per le comunità di tipo familiare con sede nelle civili abitazioni» (2).

Invece (cfr. l’ultima parte dell’art. 3), «per le comunità che accolgono minori, gli specifici requisiti organizzativi, adeguati alle necessità educativo-assistenziali  dei bambini, degli adolescenti, sono stabiliti dalle Regioni».

Dunque, nulla  vieta che le Regioni e le Province autonome di Bolzano e Trento definiscano i requisiti in modo da considerare “comunità” (3) anche le strutture comprendenti 2-5-10 “comunità”. Infatti, in nessuna parte del decreto 308/2001 sono vietati gli accorpamenti.

Identiche considerazioni valgono per il 3° comma dell’art. 8 del decreto 308/2001 che recita: «Le Regioni, nell’ambito delle norme di cui all’articolo 1, comma 2, adottano i tempi e le misure volte al definitivo superamento  degli istituti per minori con particolare riguardo ai requisiti minimi richiesti ai sensi dell’art. 22, comma 3, della legge 328 del 2000».

Orbene, il sopra citato 3° comma dell’art. 22 della legge 328/2000 non stabilisce alcunché in merito ai requisiti minimi, in quanto precisa solamente che «i servizi e le strutture a ciclo residenziale destinati all’accoglienza dei minori devono essere organizzati esclusivamente nelle forme comunitarie di tipo familiare».

Quindi le norme suddette sono pienamente ri­spettate - lo ripetiamo - quando l’istituto di 100 po­sti è organizzato in tanti nuclei, come avviene, ad esempio, per i villaggi Sos (la cui capienza media è di 170 minori!) e l’istituto  “Mamma Rita” di Mon­za (autorizzato ad accogliere fino a 100 fanciulli).

Rileviamo, inoltre, che la formulazione del decreto 308/2001  non tiene conto che il 4° comma dell’articolo 2 della legge 149/2001  sull’adozione e l’affidamento  stabilisce che «il ricovero in istituto deve essere superato entro il 31 dicembre 2006 mediante affidamento ad una famiglia e, ove ciò non sia possibile, mediante l’inserimento in comunità di tipo familiare caratterizzate da organizzazioni  e rapporti interpersonali analoghi a quelli  di una famiglia» (4).

Per quanto riguarda i soggetti con handicap, innumerevoli sono state le iniziative assunte in questi ultimi vent’anni per la creazione, quale soluzione da praticare solo nei casi di impossibilità della permanenza dei soggetti in difficoltà a casa loro o presso famiglie e persone affidatarie, di comunità alloggio aventi al massimo 8-10 posti.

Il decreto 308/2001, non tenendo assolutamente conto delle esigenze degli assistiti e delle numerose esperienze  realizzate, ha stabilito che la capacità ricettiva massima é di 20 posti letto.

Anche in questo caso, il suddetto provvedimento non vieta gli accorpamenti di più strutture, per cui il futuro dei grossi istituti è assicurato, purché stabiliscano una suddivisione interna in “comunità” aventi non più di 20 posti letto (5).

Inoltre, il decreto in oggetto arriva a prevedere un massimo di 80 posti letto per le «strutture residenziali a prevalente accoglienza alberghiera» che sono (cfr. il 3° comma dell’art. 7) «caratterizzate da bassa intensità assistenziale, media e alta complessità organizzativa in relazione al numero di persone ospitate, destinate ad accogliere anziani autosufficienti o parzialmente non autosufficienti».

 

 

 

(1)  Cfr. M. G. Breda, D. Micucci e F. Santanera, La riforma dell’assistenza e dei servizi sociali. Analisi della legge n. 328/2000 e proposte attuative, Utet Libreria, Torino, 2001.

(2)  Da notare che le «comunità di tipo familiare con sede nelle civili abitazioni» rappresentano una percentuale esigua  (1-2%?) delle altre strutture di ricovero  per minori, soggetti con handicap, anziani, ecc.

(3)  Analoghe considerazioni valgono per i gruppi appartamento che, come precisa la prima parte dell’art. 3 del decreto 308/2001 «accolgono, fino ad un massimo di sei utenti, anziani, disabili minori o adolescenti, adulti in difficoltà».

(4)  La legge 149/2001 prevede, altresì, che «le Regioni, nell’ambito delle proprie competenze e sulla base di criteri stabiliti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, definiscono gli standard minimi dei servizi e dell’assistenza che devono essere forniti dalle comunità di tipo familiare e dagli istituti e verificano periodicamente il rispetto dei medesimi».

   (5) Occorre, pertanto, agire affinché le norme regionali vietino gli accorpamenti, anche solo di due strutture, sia per le comunità che per i gruppi che accolgono minori o soggetti con handicap.

 

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