Prospettive
assistenziali, n. 136, ottobre-dicembre 2001
la carta dei servizi del cisap e le
possibilità d’intervento degli utenti
Mauro perino *
Secondo l’impostazione voluta dai Comuni di Collegno e
di Grugliasco, l’attività assistenziale del Cisap deve essere espletata a
beneficio della comunità locale nel suo complesso ed a tal fine deve
concretizzarsi nella fornitura di prestazioni e servizi – gratuiti o a
pagamento – a tutti i cittadini in condizione di difficoltà personale o
famigliare.
Tutela dei
diritti ed offerta di opportunità
sono dunque gli elementi sui quali si è incentrata l’attenzione del Consorzio. Diritti esigibili per i (relativamente
pochi) cittadini in condizione di grave disagio anche economico ed opportunità per i cittadini (potenzialmente
tutti) che, pur essendo in difficoltà personale o famigliare, sono in grado di
“mettere in campo” risorse proprie.
Proprio sulla questione della tutela del diritto all’assistenza sociale si è focalizzata
l’attenzione di chi auspicava – ed è il caso del Consorzio – che la
tanto attesa riforma del settore sciogliesse in modo definitivo la questione
della reale esigibilità di tale diritto
costituzionale da parte dei cittadini.
Purtroppo la legge 328/2000 non risolve il problema
nei suoi termini generali – in quanto dichiara esigibili solamente i diritti soggettivi legati alle prestazioni
economiche (1) – ed affida la possibilità «di tutelare le posizioni soggettive degli utenti» alla «carta dei servizi sociali» che
– in ottemperanza all’articolo 13 – gli «erogatori delle prestazioni e dei servizi sociali» sono chiamati
ad adottare.
«Nella carta
dei servizi sociali» – recita la
legge – «sono definiti i criteri per
l’accesso ai servizi, le modalità del relativo funzionamento, le condizioni per
facilitare le valutazioni da parte degli utenti e dei soggetti che
rappresentano i loro diritti, nonché le procedure per assicurare la tutela
degli utenti. Al fine di tutelare le posizioni soggettive e di rendere
immediatamente esigibili i diritti soggettivi riconsciuti, la carta dei
servizi, ferma restando la tutela per via giurisdizionale, prevede per gli
utenti la possibilità di attivare ricorsi nei confronti dei responsabili
preposti alla gestione dei servizi».
Preso atto che il diritto alle prestazioni
– prioritariamente fornite ai più deboli – proclamato all’articolo 2 della
legge 328/2000 non può concretizzarsi, in termini di reale esigibilità se non
in forza di leggi preesistenti (2), si è cercato – da parte del Consorzio – di
predisporre una “carta dei servizi” che consentisse, per quanto possibile, di
garantire ai cittadini/utenti, un “potere di intervento” nei procedimenti
relativi ai servizi socio-assistenziali.
Si è trattato, in buona sostanza, di ovviare al limite
rappresentato dal fatto che la “carta dei servizi” – non avendo forza di legge
– non dà al cittadino la possibilità concreta di tutelarsi. A tal fine si
è assunto l’impegno a provvedere alla tutela dei diritti dei cittadini «con specifiche norme – contenute nei
regolamenti dei singoli servizi – che prevedono la possibilità di ricorrere, in
caso di diniego alla richiesta di servizi o prestazioni, al Presidente del
consorzio entro trenta giorni dalla comunicazione. Di tale facoltà è data
informazione al momento della presentazione della richiesta di servizio da
parte del cittadino».
L’impegno – formalizzato nella “carta dei
servizi” – a prevedere che in tutti
i regolamenti di servizio sia esplicitamente prevista una procedura che
consenta al cittadino non solo di ricorrere al Presidente del Consorzio, ma
anche per via giurisdizionale è stata
da tempo positivamente collaudata dal Cisap.
Il vigente regolamento per l’erogazione
dell’assistenza economica prevede infatti che alla richiesta scritta di intervento, presentata dal cittadino, segua
una fase istruttoria della durata massima di 40 giorni dalla data di consegna
della domanda stessa (fatta salva la possibilità, per comprovate ragioni, di
procedere ad una anticipazione urgente). Entro tale periodo al richiedente
viene inviata comunicazione scritta per il ritiro del contributo, erogato a
seguito del provvedimento di liquidazione (che viene citato nella nota). In
caso di diniego, sospensione o revoca del contributo si provvede ad adottare
una determinazione motivata e ad inviare all’interessato una comunicazione
scritta nella quale sono riportate le motivazioni e gli estremi del
provvedimento stesso. I richiedenti la cui domanda non è stata accolta (o ai
quali è stato ridotto o sospeso il contributo) possono, entro trenta giorni
dalla comunicazione del diniego, presentare opposizione scritta al Presidente
del Consorzio che – esaminata la documentazione e se del caso sentiti gli
interessati – decide, entro trenta giorni dalla data del ricevimento del
ricorso, in ordine alla corretta applicazione del regolamento.
Con la procedura descritta si consente al cittadino di
tutelarsi non solo mediante il ricorso ma anche per via giurisdizionale – nei casi di violazione dei regolamenti da
parte del consorzio o qualora le norme in essi contenute risultino contrarie alla
legge – impugnando al Tar i provvedimenti adottati o rivolgendosi
direttamente al magistrato competente.
In modo similare si procede anche per quanto attiene
alla fornitura dei servizi di “assistenza domiciliare”. L’articolo 7 del
regolamento prevede infatti che «I
richiedenti la cui domanda di “buoni di servizio” non sia stata accolta
possono, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di diniego,
ricorrere al Presidente del Consorzio. Possono altresì ricorrere al Presidente,
nel medesimo termine, coloro che sono incorsi in un provvedimento di decadenza
o di sospensione o di riduzione dell’entità del contributo erogato a titolo di
“buono di servizio”. Di tale facoltà è data informazione al momento della
presentazione della domanda. Il presidente, sentiti i soggetti interessati,
decide entro trenta giorni dalla data di ricevimento del ricorso».
La produzione di regolamenti “orientati al cittadino”
è importante per garantirne i diritti. Il modello di valutazione della qualità
dei servizi consortili che la “carta dei servizi” propone dà pertanto
particolare risalto alla «conoscibilità
delle norme e dei regolamenti in base alle quali vengono erogati i servizi al
fine di consentire la fruibilità degli stessi agli aventi diritto con equità e
trasparenza». Su questo «fattore di
qualità» della gestione viene pertanto valutata – anche in sede di
«incentivazione della produttività» degli operatori e di assegnazione del
«premio di risultato» al direttore – la struttura consortile nel suo complesso.
Più in generale si è cercato – con la “carta dei
servizi” – di dare particolare rilievo alla partecipazione dei cittadini ai
quali «deve esser dato modo di verificare
la correttezza dei comportamenti, la qualità dei servizi e l’osservanza delle
norme di legge e dei regolamenti».
Il rispetto del principio della partecipazione «comporta che ai cittadini siano garantiti
precisi diritti, dai quali conseguono i doveri degli operatori consortili».
Tra gli altri, previsti dalla “carta”, risultano fondamentali il diritto all’informazione ed il diritto al reclamo ed alla riparazione dei
torti. Ad ogni cittadino viene assicurato il «diritto a ricevere informazioni sulle modalità di erogazione dei
servizi e documentazione relativa alle prestazioni ricevute». Inoltre è
assicurato il «diritto a presentare
reclamo, ad ottenere risposta ed eventuale riparazione del torto in tempi brevi
ed in misura congrua».
Allo scopo di evitare che tali diritti «si trasformino nella realtà in una somma di
“diritti di carta”» (3) si è da tempo provveduto a tutelare il diritto
all’informazione ed il diritto di accesso alla documentazione con un apposito
regolamento (approvato nel giugno 1996) che obbliga il Consorzio ad informare
la comunità locale circa la propria organizzazione e l’attività dei propri
organi istituzionali con particolare riguardo ai bilanci, ai documenti
programmatici ed ai regolamenti dei servizi. Il regolamento – approvato in
conformità a quanto stabilito dal capo V della legge 241/1990 – vincola
inoltre il Consorzio a garantire «il
diritto dei cittadini, singoli ed associati, di accedere, in generale alle
informazioni di cui è in possesso», fatto ovviamente salvo «il diritto alla riservatezza di terzi,
persone, gruppi ed imprese». Il diritto di accesso è esteso anche ai documenti
amministrativi e «può essere esercitato
da chiunque vi abbia un interesse personale e concreto per la tutela di
situazioni giuridicamente rilevanti così come stabilito nell’art. 2 del Dpr n.
352/1992». Viene infine precisato che le disposizioni sulle modalità del
diritto di accesso si applicano anche «alle
amministrazioni, istituzioni, associazioni e comitati portatori di interessi
pubblici o diffusi che dimostrino, con idonea motivazione, che l’esercizio del
diritto di accesso è necessario per la tutela degli interessi predetti».
Al fine di ampliare la sfera dei poteri di intervento
da parte del cittadino (già previsti nei regolamenti) si è introdotta la
possibilità di formulare osservazioni e
di effettuare reclami. L’osservazione ed il reclamo servono infatti al
miglioramento continuo dei servizi, sono il segno dell’interesse per
l’attività, il prodotto o il servizio offerto e rappresentano – come
rimarcato nel capitolo «gestione dei
reclami» della carta del Cisap - una componente insostituibile della tutela
dei diritti dei cittadini.
Concretamente si è provveduto a posizionare, nei
locali delle sedi dei servizi consortili, una cassetta nella quale possono
venir inserite le segnalazioni ed i reclami redatti su apposite schede
predisposte allo scopo. Le osservazioni ed i reclami dei cittadini vengono
raccolti dalle segreterie delle sedi e trasmesse ai responsabili dei servizi
interessati che provvedono ad effettuare le opportune verifiche. Il
responsabile provvede a correggere l’errore segnalato; all’eventuale variazione
della procedura adottata al fine di non ripetere l’errore; a fornire risposta
scritta al cittadino che ha inoltrato il reclamo entro un massimo di 15 giorni.
I reclami sono quindi trasmessi alla direzione del Consorzio che provvede
all’archiviazione su carta e su banca dati per mantenere una cronistoria di
tutto ciò che succede.
Come si può ben vedere la procedura descritta non è
particolarmente originale: ogni moderna organizzazione persegue infatti la
soddisfazione del cliente con metodi simili. Occorre però rimarcare che, per un
ente gestore delle funzioni assistenziali, la corretta gestione dei reclami e
dei suggerimenti – così come l’attento monitoraggio dei ricorsi e delle
motivazioni che ne sono alla base – rappresentano un indicatore sicuramente
importante, della indispensabile «capacità
di apprendere e di modificare gli impianti operativi in funzione del
miglioramento dei servizi». Capacità che dovrebbe caratterizzare, in modo
peculiare, proprio gli organismi istituzionalmente preposti alla tutela dei
diritti delle persone più deboli e meno in grado di rappresentarsi.
* Direttore del Cisap,
Consorzio intercomunale dei servizi alla persona dei Comuni di Collegno e
Grugliasco.
(1) Spettanti ai sensi delle
leggi n. 66/1962, n. 381/1970, n. 382/1970, n. 118/1971, n. 18/1980, nonché
delle pensioni sociali di cui alla legge n. 153/1969 e degli assegni di cui
alla legge n. 335/1995.
(2) Regio decreto n. 773/1931
(articoli 154 e 155).
(3) “Due forti discorsi del Cardinale
Martini”, in Prospettive assistenziali, n.
129, 2000.
www.fondazionepromozionesociale.it