Prospettive
assistenziali, n. 136, ottobre-dicembre 2001
la
legge olandese sull’eutanasia e il suicidio assistito
Per gentile concessione della S.E.Cu.P. srl (Via Ennio
Quirino Visconti 20, 00193 Roma), che ringraziamo vivamente, riportiamo
integralmente il testo della legge olandese sull’eutanasia e sul suicidio
assistito, nonché il relativo commento integralmente tratti dalla rivista Mondo Sanitario, aprile 2001, edita
dalla suddetta Casa editrice.
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La legge,
approvata in via definitiva dal Parlamento olandese il 10 aprile 2001, consente
al medico di praticare, con la rigorosa osservanza delle modalità stabilite,
l’eutanasia su un malato terminale che gliene faccia richiesta e di prestare
assistenza ad un malato nelle stesse condizioni che decide di togliersi la
vita. Sono due i presupposti di un tale intervento medico: deve essere stata
praticata, senza risultati, ogni possibile terapia; e deve esservi una
pressante e inequivocabile richiesta del malato di porre fine alla propria
vita, espressa nei modi e nelle forme previste dalla legge in rapporto allo
stato e all’età dell’assistito. Una Commissione regionale composta di esperti
qualificati vigilerà sui comportamenti dei medici nei casi concreti che le
devono essere obbligatoriamente denunciati dagli stessi sanitari. La conoscenza
della legge – che, prima in Europa, affronta questo tema di sconvolgente
novità, particolarmente per la professione medica – appare opportuna,
considerata l’attenzione che ha già destato anche in Italia e del dibattito che
non mancherà di animare nei prossimi anni.
Olanda, legge n. 137 del 10
aprile 2001 - riforma delle procedure per porre fine alla vita su richiesta e
per il suicidio assistito ed emendamenti al codice penale e alla legge su
cremazione e sepoltura.
1. - Per gli scopi di questa legge:
– per Nostri
Ministri si intendono il Ministro della giustizia e il Ministro della
salute, stato sociale e sport;
– per suicidio
assistito si intende l’assistenza volontaria nel suicidio di un’altra
persona o procurare per l’altra persona i mezzi, come previsto nell’articolo
294, secondo paragrafo, seconda frase del Codice penale;
– per medico
si intende il medico che con i requisiti di questa legge ha posto fine alla
vita su richiesta o ha fornito assistenza ad un suicidio;
– per consulente
si intende il medico che è stato consultato in riferimento all’intenzione da
parte del medico per porre fine alla vita su richiesta o a dare assistenza al
suicidio;
– per responsabili
del trattamento si intendono i responsabili di trattamento, come previsto
all’arti-colo 446, primo paragrafo del Tomo 7 del Codice civile;
– per comitato
si intende un comitato regionale di revisione come previsto dall’articolo 3;
– per ispettore
regionale si intende l’ispettore regionale dell’ispettorato della salute
appartenente al Servizio superiore della salute pubblica.
2. - Per requisiti della cura obbligatoria, in
riferimento all’articolo 293, secondo paragrafo, del Codice penale, si intende
che il medico:
– ha la piena convinzione che la richiesta del
paziente è volontaria e ben ponderata;
– ha la piena convinzione che le sofferenze del
paziente sono resistenti a terapia e insuperabili;
– ha informato il paziente sulla situazione
clinica e circa le sue prospettive;
– il paziente ha la convinzione che non c’è altra
ragionevole soluzione circa la propria situazione;
– ha consultato almeno un altro medico
indipendente che ha visitato il paziente e ha dato la sua opinione scritta sui
requisiti del trattamento dovuto in riferimento ai suddetti punti;
– ha posto fine alla vita o ha assistito ad un
suicidio con le dovute attenzioni.
Se il paziente che ha sedici anni o un’età superiore
non è capace di esprimere la sua volontà, ma prima di raggiungere questa
condizione clinica aveva una ragionevole capacità di intendere e di volere
circa i suoi interessi ed ha fatto un testamento scritto che contiene la
richiesta per l’eutanasia, il medico può non tenere conto di questo requisito.
Se il minore paziente ha raggiunto un’età tra sedici e
diciotto anni e si può ritenere che abbia una ragionevole consapevolezza dei
suoi interessi, il medico può accogliere la richiesta del paziente di porre
fine alla vita con il suicidio assistito, dopo che il genitore o i parenti che
esercitano la patria potestà e/o il suo tutore sono stati coinvolti nel
processo decisionale.
Se il minore paziente ha un’età tra dodici e sedici
anni e si può ritenere che abbia una ragionevole consapevolezza dei suoi
interessi, il medico può accogliere la richiesta del paziente a condizione che
sempre il genitore o i parenti che esercitano la patria potestà e/o il suo
tutore siano d’accordo con la decisione di porre fine alla vita con il suicidio
assistito.
3. - Ci sono commissioni regionali per l’esame delle
notifiche di casi di eutanasia su richiesta e assistenza al suicidio, come
previsto nell’articolo 293 secondo paragrafo o 294 secondo paragrafo, seconda
frase, rispettivamente, del Codice penale.
Una commissione è composta da un numero variabile di
membri, incluso in ogni caso uno specialista legale, anche presidente, un
medico e un esperto di materie etiche e filosofiche. La commissione comprende
anche membri supplenti di ognuna delle categorie citate nella prima frase, nel
primo paragrafo.
4. - Il presidente e i membri, come anche i membri
supplenti, sono scelti dai Nostri Ministri per un periodo di sei anni. Essi
possono essere scelti una seconda volta per un altro periodo di sei anni.
Una commissione ha un segretario e uno o più segretari
supplenti, tutti specialisti legali, nominati dai Nostri Ministri. Il
segretario ha un ruolo consultivo durante le riunioni della commissione.
Il segretario può essere ritenuto responsabile dalla
commissione solamente per la sua attività per la commissione.
5. - I Nostri Ministri possono licenziare il presidente
e i membri, come anche i supplenti, su loro personale richiesta.
6. - I Nostri Ministri possono licenziare il presidente
e i membri, come anche i supplenti, per motivi di inopportunità o incompetenza
o per altri importanti motivi.
7. - Il presidente e i membri, come anche i supplenti,
ricevono una indennità di vacanza e un rimborso delle spese di viaggio e
alloggio, sulla base del programma governativo esistente, solo se queste spese
non sono in altro modo rimborsate dalle Riserve dello Stato.
8. - La commissione giudica sulla base del rapporto,
come previsto nell’art. 7, secondo paragrafo, della legge sulla sepoltura e
cremazione se il medico che ha praticato l’eutanasia su richiesta o ha fornito
assistenza in un suicidio, ha agito in conformità della cura dovuta, come
previsto dall’articolo 2.
La commissione può chiedere al medico di integrare il
suo rapporto, per scritto o verbalmente, ove questo sia necessario per un più
appropriato giudizio sul suo operato.
La commissione può fare domande al perito autoptico
municipale, al consulente o ai sanitari coinvolti nella cura se questo è
necessario per un più appropriato giudizio sull’operato del medico.
9. - La commissione informa del suo motivato parere il
medico entro sei settimane dalla consegna del rapporto, come previsto dall’art.
8, primo paragrafo, per scritto.
La commissione comunica il suo parere all’Ufficio
della Procura Generale e all’ispettore regionale per la Salute:
– se la commissione ritiene che il medico ha sbagliato
ad agire, in conformità dei requisiti della cura dovuta, come previsto
dall’art. 2; o
– se si verifica una situazione riferibile alla frase
finale dell’art. 12 della legge sulla sepoltura e cremazione.
La commissione informerà di questo il medico.
Il termine previsto nel primo paragrafo può essere
esteso una volta per un periodo massimo di sei settimane. La commissione
informerà di questo il medico.
La commissione può fornire al medico una ulteriore
spiegazione verbale del suo parere. Questa spiegazione verbale può aver luogo
su richiesta della commissione o su richiesta del medico.
10. - La commissione è obbligata a fornire al pubblico
ministero, su sua richiesta, tutte le informazioni di cui può avere bisogno:
– per il bene del giudizio dell’operato del medico nel
caso riferibile all’art. 9, secondo paragrafo; o
– per il bene dell’investigazione criminale.
La commissione informerà il medico di ogni
informazione al pubblico ministero.
11. - La commissione garantirà la registrazione dei casi
di eutanasia o di suicidio assistito riferiti per il giudizio. Ulteriori regole
su questo possono essere stabilite dai Nostri Ministri con un regolamento
ministeriale.
12. - Il parere è adottato a maggioranza semplice dei
voti. Il parere può essere adottato dalla commissione solo se tutti i membri
della commissione hanno partecipato al voto.
13. - Almeno due volte all’anno i presidenti delle
commissioni regionali di esame si consultano reciprocamente in relazione al
metodo di lavoro e agli adempimenti delle commissioni. Un rappresentante
dell’Ufficio del Procuratore generale e un rappresentante dell’Ispettorato
della salute pubblica sono invitati a queste consultazioni.
14. - I membri e i supplenti della commissione sono
sottoposti all’obbligo della segretezza per tenere riservate tutte le
informazioni acquisite in ragione dei loro doveri, tranne quando il regolamento
statutario li obbliga a divulgare queste informazioni o quando la necessità di
divulgare le informazioni deriva dai loro doveri.
15. - Un membro della commissione che fa parte della
commissione nel trattamento di un caso si autoesonera e può essere cambiato se
ci sono fatti o circostanze che possono influenzare la sua imparzialità.
16. - Un membro, un supplente o il segretario della
commissione si tratterranno dall’esprimere un parere sull’intenzione di un
medico di praticare una eutanasia su richiesta o di fornire assistenza in un
suicidio.
17. - Non più tardi del primo aprile le commissioni
trasmettono un rapporto annuale congiunto ai Nostri Ministri sull’attività
dell’anno trascorso. I Nostri Ministri forniranno un modello per questo
attraverso un regolamento ministeriale.
Il rapporto sull’attività, come previsto nel primo
paragrafo, dovrà in ogni caso includere i seguenti punti:
– il numero dei casi esaminati di eutanasia su
richiesta e assistenza al suicidio sui quali la commissione ha espresso un
parere;
– la natura di questi casi;
– le opinioni e le considerazioni in merito.
18. - Annualmente, in occasione della presentazione del
bilancio preventivo agli Stati Generali, i Nostri Ministri dovranno trasmettere
un rapporto contenente l’attività delle commissioni con riferimento al rapporto
sull’attività, come previsto nell’articolo 17, primo paragrafo.
19. - Su raccomandazione dei Nostri Ministri, regole
dovranno essere stabilite in consiglio riguardo alle commissioni con
riferimento a: il loro numero e la loro giurisdizione territoriale, il loro
domicilio.
I Nostri Ministri possono stabilire altre regole
riguardanti le commissioni in relazione a: il loro numero e composizione; il
loro metodo di lavoro e rapporto.
20. - Il Codice penale sarà emendato come segue:
A. L’articolo 293
sarà letto:
Art. 293 - Una persona che pratica l’eutanasia su
un’altra persona su richiesta espressa e pressante di questa persona è
condannabile ad un periodo di detenzione di non più di dodici anni o a una
multa della quinta categoria.
Il reato come previsto nel primo paragrafo non sarà
punibile se è stato commesso da un medico che ha soddisfatto le prescrizioni
della cura dovuta, come previsto dall’articolo 2 della legge sull’eutanasia su
richiesta e sul suicidio assistito (procedure modificate) e che di questo
informa il perito autoptico municipale, come previsto dall’art. 7, secondo
paragrafo, della legge sulla sepoltura e cremazione.
B. L’articolo
294 sarà letto:
Art. 294 - Una persona che intenzionalmente incita
un’altra a commettere suicidio, è condannabile ad un periodo di detenzione di
non più di tre anni o a una multa di quarta categoria, dove il suicidio
risulta.
Una persona che intenzionalmente assiste nel suicidio
un’altra persona o procura per quest’altra persona la tentazione di commettere
suicidio è condannabile ad un periodo di detenzione di non più di tre anni o ad
una multa di quarta categoria, dove il suicidio risulta. L’art. 293, secondo
paragrafo, si applica mutatis mutandis.
C. Nell’articolo
295 il punto seguente è inserito dopo
“293”: primo paragrafo.
D. Nell’articolo
422 il punto seguente è inserito dopo “293”: primo paragrafo.
21. - La legge sulla sepoltura e cremazione sarà emendata
come segue:
A. L’articolo 7
sarà letto:
Art. 7 - Una persona che ha effettuato un’autopsia
emetterà un certificato di morte se è convinto che la morte è sopraggiunta per
motivi naturali.
Se la morte è stata il risultato di una eutanasia su
richiesta o di un suicidio assistito, come previsto dall’art. 293, secondo
paragrafo, o l’art. 294, secondo paragrafo, seconda frase, rispettivamente, del
Codice penale, il medico curante non emetterà un certificato di morte e
informerà immediatamente il perito autoptico municipale o uno dei periti
autoptici municipali delle cause della morte riempiendo un modulo. Il medico
integrerà questo modulo con un ragionato rapporto in relazione alla
obbligatoria osservanza dei requisiti della cura dovuta, come previsto
dall’art. 2 della legge sull’eutanasia su richiesta e il suicidio assistito
(procedure modificate).
Se il medico curante in altri casi riferibili al
secondo paragrafo ritiene di non poter emettere un certificato di morte, egli
deve prontamente informare il perito autoptico municipale o uno dei periti
autoptici municipali riempiendo un modulo.
B. L’articolo 9
sarà letto:
Art. 9 - Il modulo e l’organizzazione dei modelli di
certificati di morte che devono essere emessi dal medico curante e dal perito
autoptico municipale dovranno essere disposti dal consiglio.
Il modulo e l’organizzazione dei modelli di notifica e
rapporto come previsto dall’art. 7, secondo paragrafo, della notifica come
previsto dall’art. 7, terzo paragrafo e dei moduli come previsto dall’art. 10,
primo e secondo paragrafo, saranno stabilite dal consiglio su raccomandazione
del Nostro Ministro della giustizia e del Nostro Ministro della salute, stato
sociale e sport.
C. L’articolo
10 sarà letto:
Art. 10 - Se il perito autoptico municipale ritiene di
non poter emettere un certificato di morte, egli dovrà prontamente informare di
questo il pubblico ministero riempiendo un modulo e lo notificherà prontamente
al registro delle nascite, morti e matrimoni. In caso di notifica come previsto
dall’art. 7, secondo paragrafo e senza recare pregiudizio al primo paragrafo,
il perito autoptico municipale informerà rapidamente la commissione regionale
di esame, come previsto dall’art. 3 della legge sulla eutanasia su richiesta e
il suicidio assistito (procedure modificate) riempiendo un modulo. Egli
includerà un ragionato rapporto, come previsto dall’art. 7, secondo paragrafo.
D. La seguente
frase sarà aggiunta all’articolo 12, da leggere: se il pubblico ministero nei casi previsti dall’art.
7, secondo paragrafo, è del parere di non poter emettere un certificato di non
opposizione contro la sepoltura e cremazione, egli informerà prontamente di
questo il perito autoptico municipale e la commissione regionale di esame, come
previsto dall’art. 3 della legge sulla eutanasia su richiesta e suicidio
assistito (procedure modificate).
(Omissis)
www.fondazionepromozionesociale.it