Prospettive assistenziali, n. 136, ottobre-dicembre 2001

 

testo del decreto 308/2001 riguardante i requisiti minimi delle strutture residenziali e diurne

 

Pubblichiamo integralmente il testo del decreto 21 maggio 2001 n. 308 «Regolamento concernente “Requisiti minimi strutturali e organizzativi per l’autorizzazione all’esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, a norma dell’articolo 11 della legge 8 novembre 2000, n. 328”», pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 174 del 28 luglio 2001.

 

 

Il Ministro per la solidarietà sociale

Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 28 agosto 1998, n. 400;

Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328, recante “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;

Visti in particolare gli articoli 9, comma 1, lettera c), e 11, comma 1, della legge n. 328 del 2000, che prevedono la fissazione dei requisiti minimi strutturali e organizzativi per l’autorizzazione all’esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale;

Visto l’articolo 8, comma 3, lettera f), della medesima legge n. 328 del 2000 che prevede che le regioni, sulla base dei requisiti minimi fissati dallo Stato, definiscano i criteri per l’autorizzazione, l’accreditamento e la vigilanza delle strutture e dei servizi a gestione pubblica o dei soggetti di cui all’articolo 1, commi 4 e 5;

Sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Sentiti i Ministri della sanità e per gli affari regionali;

Udito il parere della sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato, espresso nell’adunanza del 9 aprile 2001;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri n. DAS/232/UL/749 dell’8 maggio 2001, a norma dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

 

adotta il seguente regolamento:

 

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. Il presente decreto fissa i requisiti minimi strutturali e organizzativi per l’autorizzazione all’esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo diurno e residenziale di cui alla legge n. 328 del 2000, con previsione di requisiti specifici per le comunità di tipo familiare con sede nelle civili abitazioni.

2. Ai sensi dell’articolo 11, comma 2, della legge n. 328 del 2000, le regioni recepiscono e integrano, in relazione alle esigenze locali, i requisiti minimi fissati dal presente decreto, individuando, se del caso, le condizioni in base alle quali le strutture sono considerate di nuova istituzione e le modalità e i termini entro cui prevedere, anche in regime di deroga, l’adeguamento ai requisiti per le strutture già operanti.

 

Art. 2

(Strutture e servizi soggetti ai requisiti minimi

per l’autorizzazione)

1. I requisiti minimi per l’autorizzazione al funzionamento di cui alla legge n. 328 del 2000 riguardano le strutture e i servizi già operanti e quelli di nuova istituzione, gestiti dai soggetti pubblici o dai soggetti di cui all’articolo 1, commi 4 e 5 della legge n. 328 del 2000 che, indipendentemente dalla denominazione dichiarata, sono rivolti a:

a) minori per interventi socio-assistenziali ed educativi integrativi o sostitutivi della famiglia;

b) disabili per interventi socio-assistenziali o socio-sanitari finalizzati al mantenimento e al recupero dei livelli di autonomia della persona e al sostegno della famiglia;

c) anziani per interventi socio-assistenziali o socio-sanitari, finalizzati al mantenimento e al recupero delle residue capacità di autonomia della persona e al sostegno della famiglia;

d) persone affette da AIDS che necessitano di assistenza continua, e risultano prive del necessario supporto familiare, o per le quali la permanenza nel nucleo familiare sia temporaneamente o definitivamente impossibile o contrastante con il progetto individuale;

e) persone con problematiche psico-sociali che necessitano di assistenza continua e risultano prive del necessario supporto familiare, o per le quali la permanenza nel nucleo familiare sia temporaneamente o definitivamente impossibile o contrastante con il progetto individuale.

2. Per le strutture che erogano prestazioni socio-sanitarie di cui all’articolo 8-ter del decreto legislativo n. 502 del 1992, come modificato dal decreto legislativo n. 229 del 1999, l’autorizzazione di cui al comma 1, lettere b), c), d) ed e), è rilasciata comunque in conformità a quanto previsto dall’articolo 8-ter dello stesso decreto legislativo.

3. Restano ferme le disposizioni adottate in attuazione della legge 18 febbraio 1999, n. 45, in materia di strutture e servizi destinati al recupero e alla riabilitazione della tossicodipendenza.

 

Art. 3

(Strutture di tipo familiare e comunità

di accoglienza di minori)

1. Le comunità di tipo familiare e i gruppi appartamento con funzioni di accoglienza e bassa intensità assistenziale, che accolgono, fino ad un massimo di sei utenti, anziani, disabili, minori o adolescenti, adulti in difficoltà per i quali la permanenza nel nucleo familiare sia temporaneamente o permanentemente impossibile o contrastante con il progetto individuale, devono possedere i requisiti strutturali previsti per gli alloggi destinati a civile abitazione. Per le comunità che accolgono minori, gli specifici requisiti organizzativi, adeguati alle necessità educativo-assistenziali dei bambini e degli adolescenti, sono stabiliti dalle Regioni.

 

Art. 4

(Soggetti e procedure)

1. Fino all’entrata in vigore della disciplina regionale, e fatto salvo quanto stabilito dall’articolo 2, comma 2, e dall’articolo 8, comma 1, i Comuni rilasciano autorizzazioni all’esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo diurno e residenziale a seguito della verifica del possesso dei requisiti minimi strutturali e organizzativi di cui al presente decreto.

 

Art. 5

(Requisiti comuni delle strutture a ciclo diurno

e residenziale)

1. Fermo restando il possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti in materia urbanistica, edilizia, prevenzione incendi, igiene e sicurezza e l’applicazione dei contratti di lavoro e dei relativi accordi integrativi, le strutture devono possedere i seguenti requisiti minimi ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettera c), della legge n. 328 del 2000:

a) ubicazione in luoghi abitati facilmente raggiungibili con l’uso di mezzi pubblici, comunque tale da permettere la partecipazione degli utenti alla vita sociale del territorio e facilitare le visite agli ospiti delle strutture;

b) dotazione di spazi destinati ad attività collettive e di socializzazione distinti dagli spazi destinati alle camere da letto, organizzati in modo da garantire l’autonomia individuale, la fruibilità e la privacy;

c) presenza di figure professionali sociali e sanitarie qualificate, in relazione alle caratteristiche ed ai bisogni dell’utenza ospitata, così come disciplinato dalla Regione;

d) presenza di un coordinatore responsabile della struttura;

e) adozione di un registro degli ospiti e predisposizione per gli stessi di un piano individualizzato di assistenza e, per i minori, di un progetto educativo individuale; il piano individualizzato ed il progetto educativo individuale devono indicare in particolare: gli obiettivi da raggiungere, i contenuti e le modalità dell’intervento, il piano delle ve­rifiche;

f) organizzazione delle attività nel rispetto dei normali ritmi di vita degli ospiti;

g) adozione, da parte del soggetto gestore, di una Carta dei servizi sociali secondo quanto previsto dall’articolo 13 della legge n. 328 del 2000, comprendente la pubblicizzazione delle tariffe praticate con l’indicazione delle prestazioni ricom­prese.

 

Art. 6

(Requisiti comuni ai servizi)

1.  Ferma restando l’applicazione dei contratti di lavoro e dei relativi accordi integrativi, il soggetto erogatore di servizi alla persona di cui alla legge n. 328 del 2000 deve garantire il rispetto delle seguenti condizioni organizzative, che costituiscono requisiti minimi ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettera c), della medesima legge:

a) presenza di figure professionali qualificate in relazione alla tipologia di servizio erogato, secondo standard definiti dalle Regioni;

b) presenza di un coordinatore responsabile del servizio;

c) adozione, da parte del soggetto erogatore, di una Carta dei servizi sociali secondo quanto previsto dall’articolo 13 della legge n. 328 del 2000 comprendente la pubblicizzazione delle tariffe praticate con indicazione delle prestazioni ricomprese;

d) adozione di un registro degli utenti del servizio con l’indicazione dei piani individualizzati di assistenza.

 

Art. 7

(Requisiti specifici delle strutture)

1. Ai fini della individuazione dei requisiti minimi delle strutture si considerano:

a) strutture a carattere comunitario;

b) strutture a prevalente accoglienza alber­ghiera;

c) strutture protette;

d) strutture a ciclo diurno.

2. Le strutture a carattere comunitario sono caratterizzate da bassa intensità assistenziale, bassa e media complessità organizzativa, destinate ad accogliere utenza con limitata autonomia personale, priva del necessario supporto familiare o per la quale la permanenza nel nucleo familiare sia temporaneamente o definitivamente contrastante con il piano individualizzato di assistenza.

3. Le strutture a prevalente accoglienza alberghiera sono caratterizzate da bassa intensità assistenziale, media e alta complessità organizzativa in relazione al numero di persone ospitate, destinate ad accogliere anziani autosufficienti o parzialmente non autosufficienti.

4. Le strutture protette sono caratterizzate da media intensità assistenziale, media e alta complessità organizzativa, destinate ad accogliere utenza non autosufficiente.

5. Le strutture a ciclo diurno sono caratterizzate da diverso grado di intensità assistenziale in relazione ai bisogni dell’utenza ospitata e possono trovare collocazione all’interno o in collegamento con una delle tipologie di strutture di cui ai commi precedenti.

6. Oltre ai requisiti indicati agli articoli precedenti, le strutture di cui al presente articolo devono possedere i requisiti indicati nell’allegato A al presente decreto quale parte integrante.

 

Art. 8

(Norme transitorie e finali)

1. Ferma restando l’applicazione dei requisiti minimi di cui al presente decreto, fino all’adozione di ulteriori disposizioni regionali continuano ad applicarsi le norme regionali relative ai procedimenti di autorizzazione emanate prima dell’entrata in vigore della legge n. 328 del 2000.

2. Le strutture per anziani già operanti alla data di entrata in vigore del presente decreto, con capacità ricettiva superiore a quella fissata nell’allegato A al presente provvedimento e con camere fino ad un massimo di quattro posti letto, non possono in nessun caso aumentare la capacità ricettiva e devono comunque organizzare la propria attività per nuclei funzionali fino a trenta ospiti.

3. Le regioni, nell’ambito delle norme di cui all’articolo 1, comma 2, adottano i tempi e le misure volte al definitivo superamento degli istituti per minori con particolare riguardo ai requisiti minimi richiesti ai sensi dell’articolo 22, comma 3, della legge n. 328 del 2000.

4. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità del presente decreto nell’ambito delle proprie competenze, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 21.5.2001

Il Ministro Livia Turco

 

 

 

Allegato A

 

 

 

 

 

Requisiti strutturali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arredi e attrezzature

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prestazioni

Strutture a carattere comunitario

 

 

 

Capacità ricettiva: da 7 a 20 posti letto compresi eventuali posti letto per emergenze;

per le strutture per minori massimo 10 posti letto + eventuali 2 posti letto per emergenze.

 

 

Camere da letto: singole e doppie.

 

 

 

Servizi igienici: un servizio igienico attrezzato per la non autosufficienza ogni 4 ospiti;

nelle strutture per minori 1 servizio igienico ogni 4 ospiti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presenza di una linea telefonica a disposizione degli ospiti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le caratteristiche strutturali, organizzative e tecnologiche devono permettere l’erogabilità delle seguenti prestazioni:

somministrazione pasti;

assistenza agli ospiti nell’espletamento delle normali attività e funzioni quotidiane;

attività aggregative e ricreativo culturali;

eventuali prestazioni sanitarie in relazione alle specifiche esigenze dell’utenza ospitata, assimilabili alle forme di assistenza rese a domicilio.

Strutture residenziali a prevalente accoglienza alberghiera

 

Capacità ricettiva: massimo 80 posti letto.

 

 

 

 

 

 

 

Camere da letto: singole e doppie

 

 

 

Servizi igienici: bagni collegati alle camere in numero di 1 ogni camera, di dimensioni tali da permettere l’ingresso e la rotazione delle carrozzine; servizi igienici collegati agli spazi comuni in numero minimo di due, di cui almeno uno attrezzato per la non autosufficienza.

 

 

 

 

Presenza di una linea telefonica a disposizione degli ospiti.

 

1 ascensore in strutture distribuite su più di un piano.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Locali adeguati alle modalità organizzative adottate per il servizio lavanderia, guardaroba e ristorazione.

 

Locale per deposito biancheria sporca.

 

 

Campanelli di chiamata in ogni posto letto.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le caratteristiche strutturali, organizzative e tecnologiche devono permettere l’erogabilità delle seguenti prestazioni:

somministrazione pasti;

assistenza tutelare diurna e notturna;

attività aggregative e ricreativo culturali;

eventuali prestazioni sanitarie programmate in relazione alle specifiche esigenze dell’utenza ospitata assimilabili alle forme di assistenza rese a domicilio.

Strutture residenziali protette

 

 

 

Capacità: ricettiva: massimo 120 posti letto organizzati in nuclei fino a 30 ospiti nelle strutture per anziani;

massimo 20 posti letto nelle strutture per disabili.

 

Camere da letto: singole e doppie.

 

 

 

Servizi igienici: servizi igienici attrezzati per la non autosufficienza collegati alle camere in numero di 1 ogni camera a due posti e 1 ogni due camere a un posto, di dimensioni tali da permettere l’ingresso e la rotazione delle carrozzine; nelle strutture per anziani: 1 bagno assistito in ogni nucleo; nelle strutture per disabili: 1 bagno assistito.

 

Presenza di una linea telefonica a disposizione degli ospiti.

 

Nelle strutture per anziani: 1 montalettighe e almeno un ascensore in strutture distribuite su più di un piano; nelle strutture per disabili 1 ascensore di dimensioni tali da permettere l’ingresso delle carrozzine.

 

Locali adeguati alle modalità organizzative adottate per il servizio lavanderia, guardaroba e ristorazione.

 

Campanelli di chiamata in ogni posto letto.

 

Nelle strutture per anziani: 1 locale per il personale in ogni nucleo; nelle strutture per disabili: 1 locale per il personale.

 

Locale per ambulatorio con servizio igienico.

 

Palestra dotata di attrezzature ad ausili con relativo deposito.

 

Locale deposito per attrezzature, carrozzine, materiale di consumo, ecc.

 

Nelle strutture per anziani: camera ardente.

 

Le strutture protette devono essere dotate di arredi e attrezzature idonee alla tipologia degli ospiti, ed in particolare devono essere garantiti a tutti gli ospiti che ne presentano la necessità: letti articolati (preferibilmente a due snodi) regolabili in altezza; materassi e cuscini antidecubito; armadio farmaceutico.

 

Le caratteristiche strutturali, organizzative e tecnologiche devono permettere l’erogabilità delle seguenti prestazioni:

somministrazione pasti;

assistenza tutelare diurna e notturna;

attività aggregative, ricreativo culturali e di mobilizzazione;

nelle strutture per anziani: assistenza sanitaria comprensiva di prestazioni medico-generiche, infermieristiche, riabilitative e di somministrazione farmaci, così come disciplinato dalla Regione;

nelle strutture per disabili: attività terapeutiche, riabilitative ed educative così come disciplinato dalla Regione.

Strutture a ciclo diurno

 

 

 

Capacità ricettiva: massimo 30.

 

 

 

 

 

 

 

 

Locali o zone idonee destinati all’attività e al riposo.

 

Servizi igienici: 1 servizio igienico attrezzato per la non autosufficienza ogni 10 ospiti; 1 servizio igienico per il personale.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presenza di una linea telefonica a disposizione degli ospiti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le caratteristiche strutturali, organizzative e tecnologiche devono permettere l’erogabilità delle seguenti prestazioni:

somministrazione pasti;

assistenza agli ospiti nell’espletamento delle normali attività e funzioni quotidiane;

attività aggregative e ricreativo culturali;

prestazioni sanitarie programmate in relazione alle specifiche esigenze dell’utenza ospitata, così come disciplinato dalla Regione;

nelle strutture per disabili: prestazioni terapeutiche, riabilitative ed educative, così come disciplinato dalla Regione.

 

 

 

 

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