Prospettive assistenziali, n. 137, gennaio-marzo 2002
Sul n. 132, 2000, di Prospettive assistenziali abbiamo riportato il testo della
circolare emessa il 23 ottobre 2000, su sollecitazione del Csa, dall’Assessore
alla sanità della Regione Piemonte in cui, fra l’altro, viene ricordato che il
trasferimento degli anziani cronici non autosufficienti e dei malati di
Alzheimer “dall’unità operativa per acuti
ad altra struttura ospedaliera e/o extra ospedaliera deve essere
preventivamente concordato con il paziente e la sua famiglia ed è assegnato
alla responsabilità della Direzione sanitaria dell’ospedale”, che detto
trasferimento deve aver luogo a cura e spese delle aziende ospedaliere e che “i presidi accreditati per la funzione di
riabilitazione e lungodegenza post-acuzie sono tenuti a fornire ai cittadini
tutte le necessarie prestazioni mediche, infermieristiche, riabilitative, assistenziali
e alberghiere. Pertanto le suddette strutture non possono chiedere al paziente
ricoverato o ai suoi congiunti o a terze persone di sottoscrivere alcun impegno
per lo svolgimento delle attività sopra indicate”.
Nella suddetta comunicazione della Regione
Piemonte era, inoltre, sottolineata “la
necessità di fornire, al momento del ricovero in unità operative di
lungodegenza e/o di riabilitazione, ai familiari ed ai pazienti stessi la più
ampia informazione possibile circa le modalità con cui deve avvenire tale
ricovero e soprattutto circa i diritti che tali pazienti possono esigere nei
confronti della struttura ospitante”.
L’emanazione della circolare era stata
richiesta dal Csa anche perché le case di cura private convenzionate
pretendevano, quale condizione sine qua
non per l’ammissione, che l’interessato o i congiunti dei soggetti non
autosufficienti sottoscrivessero una impegnativa così formulata: “Il sottoscritto ……… residente a ……… tel.
……… in qualità di ……… del/la Paziente Sig. ………… dichiara di essere in grado di
assicurare il trasferimento del/la Paziente Sig. ………al proprio domicilio/in
istituto di cura, all’atto della dimissione dalla Casa di cura stabilita dai
Medici del Centro stesso, o qualora le condizioni del/la Paziente risultassero
non corrispondenti a quelle segnalate nella presente proposta” (1).
Nell’ambito delle iniziative assunte dal
Csa a tutela delle esigenze e dei diritti degli anziani colpiti da patologie
invalidanti e da non autosufficienza, avevamo segnalato su Prospettive assistenziali, n. 133, 2001 l’accordo intervenuto fra
lo stesso Csa e l’ospedale Fatebenefratelli di S. Maurizio Canavese (Torino),
che svolge, in base ad un accordo intervenuto con la Regione Piemonte, attività
di osservazione, accertamento diagnostico e inquadramento terapeutico delle
persone colpite dalla malattia di Alzheimer o da altre forme di demenza senile.
Adesso riportiamo il testo della
“Comunicazione agli utenti e alle Aziende sanitarie dei compiti del Presidio
sanitario S. Camillo di Torino”, sottolineando
la particolare importanza del punto 7, così previsto allo scopo di riaffermare
la competenza del Servizio sanitario nazionale nei confronti dei soggetti non
autosufficienti.
Comunicazione
agli utenti e alle aziende sanitarie dei compiti del presidio sanitario San
Camillo
1) Il Presidio sanitario San Camillo, con
sede in Torino, strada Santa Margherita 136, in base alle disposizioni della
Regione Piemonte, è individuato come ospedale specializzato in recupero e
rieducazione funzionale di secondo livello;
2) gli oneri relativi alle suddette
attività sanitarie sono interamente a carico del Servizio sanitario regionale,
eccetto che per la quota di maggior comfort alberghiero, se espressamente richiesto
dal paziente;
3) in base alle norme emanate dalla
Regione Piemonte, il Presidio sanitario San Camillo non svolge compiti di
lungodegenza. Conseguentemente, la degenza è limitata al periodo di tempo
occorrente per l’effettuazione degli interventi riabilitativi, a giudizio del
medico fisiatra;
4) il primario del San Camillo o il
medico responsabile di reparto preannunciano le dimissioni al paziente di norma
con 5 giorni di anticipo;
5) le persone suddette sono tenute a dare
esecuzione alle dimissioni nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge;
6) gli eventuali trasferimenti presso
altre strutture sanitarie sono disposti dal Presidio sanitario San Camillo
senza alcun onere per gli utenti ed i loro congiunti;
7) nei casi in cui le dimissioni non vengano
attuate, nei confronti di soggetti non autosufficienti il Direttore sanitario
del San Camillo segnala il caso all’Asl di residenza del soggetto perché
provveda ai sensi delle leggi vigenti.
(1)
Per
l’accesso alle Case di cura private convenzionate era ed è indispensabile la
presentazione di una “Proposta di ricovero” compilata e sottoscritta da un
medico.
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