Prospettive assistenziali, n. 137, gennaio-marzo 2002
A seguito
dell’esito positivo del referendum popolare del 7 ottobre 2001, è stata
pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 248 del 24 ottobre 2001 la legge
costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3 “Modifiche al titolo V della parte seconda
della Costituzione”.
Nelle note
riportiamo gli articoli della Costituzione soppressi o modificati.
Art. 1
1. L’articolo 114 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
«Art. 114. – La Repubblica è costituita dai Comuni,
dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le
Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i
principi fissati dalla Costituzione.
Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello
Stato disciplina il suo ordinamento» (1).
Art. 2
1. L’articolo 116 della Costituzione è stato
sostituito dal seguente:
«Art. 116. – Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la
Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste
dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi
statuti speciali adottati con legge costituzionale.
La Regione Trentino Alto Adige/Südtirol è costituita
dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.
Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia
concernenti le materie di cui al terzo comma dell’articolo 117 e le materie
indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all’organizzazione
della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre
Regioni, con legge dello Stato, su inziativa della Regione interessata, sentiti
gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 119. La legge è
approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di
intesa fra lo Stato e la Regione interessata» (2).
Art. 3
1. L’articolo 117 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
«Art. 117. – La potestà legislativa è
esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché
dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi
internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle
seguenti materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello
Stato; rapporti dello Stato con l’Unione europea; diritto di asilo e condizione
giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni
religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi,
munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile
dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del
Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello
Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia
amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile
e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti
su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull’istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni
fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi
internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo;
coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
dell’amministrazione statale, regionale e locale; opere dell’ingegno;
s) tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni
culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle
relative a: rapporti internazionali e con l’Unione europea delle Regioni;
commercio con l’estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva
l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e
della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica
e sostegno all’innovazione per i settori produttivi; tutela della salute;
alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio;
porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione;
ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione
nazionale dell’energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione
dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema
tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e
organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende
di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a
carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle
Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi
fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
Spetta alle Regioni la potestà legislativa in
riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello
Stato.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette
alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all’attuazione e
all’esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell’Unione europea,
nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che
disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di
inadempienza.
La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle
materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà
regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province
e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina
dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che
impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale,
culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini
alle cariche elettive.
La legge regionale ratifica le intese della Regione
con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con
individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la Regione può
concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro
Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato» (3).
Art. 4
1. L’articolo 118 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
«Art. 118. – Le funzioni amministrative sono
attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, siano
conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei
principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.
I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono
titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge
statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
La legge statale disciplina forme di coordinamento fra
Stato e Regioni nelle materie di cui alle lette b) e h) del secondo comma
dell’articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella
materia della tutela dei beni culturali.
Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni
favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo
svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di
sussidiarietà» (4).
Art. 5
1. L’articolo 119 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
«Art. 119. – I Comuni, le Province, le Città
metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le
Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate
propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento
della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di
compartecipazione al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.
La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo,
senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per
abitante.
Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi
precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle
Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.
Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la
solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per
favorire l’effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a
scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina
risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati
Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le
Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali
determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all’indebitamento solo
per finanziare spese di investimento. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui
prestiti dagli stessi contratti» (5).
Art. 6
1. L’articolo 120 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
«Art. 120. – La Regione non può istituire dazi di
importazione o esportazione o transito tra le Regioni, né adottare
provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle
persone e delle cose tra le Regioni, né limitare l’esercizio del diritto al
lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.
Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni,
delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato
rispetto di norme e
trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave
per l’incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la
tutela dell’unità giuridica o dell’unità economica e in particolare la tutela
dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e
sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge
definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano
esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale
collaborazione» (6).
Art. 7
1. All’articolo 123 della Costituzione è aggiunto, in
fine, il seguente comma:
«In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio
delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti
locali» (7).
Art. 8
1. L’articolo 127 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
«Art. 127. – Il Governo, quando ritenga che una legge
regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di
legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta
giorni dalla sua pubblicazione.
La Regione, quando ritenga che una legge o un atto
avente valore di legge dello Stato o di un’altra Regione leda la sua sfera di
competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi
alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge
o dell’atto avente valore di legge» (8).
Art. 9
1. Al secondo comma dell’articolo 132 della
Costituzione, dopo le parole: «Si può con» sono inserite le seguenti:
«l’approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle
Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante»
(9).
2. L’articolo 115, l’articolo 124, il primo comma
dell’articolo 125, l’articolo 128, l’articolo 129 e l’articolo 130 della
Costituzione sono abrogati (10).
Art. 10
1. Sino all’adeguamento dei rispettivi statuti, le
disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alle
Regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per
le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già
attribuite.
Art. 11
1. Sino alla revisione delle norme del
titolo I della parte seconda della Costituzione, i regolamenti della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica possono prevedere la partecipazione di
rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali alla
Commissione parlamentare per le questioni regionali.
2. Quando un progetto di legge riguardante le materie
di cui al terzo comma dell’articolo 117 e all’articolo 119 della Costituzione
contenga disposizioni sulle quali la Commissione parlamentare per le questioni
regionali, integrata ai sensi del comma 1, abbia espresso parere contrario o
parere favorevole condizionato all’introduzione di modificazioni specificamente
formulate, e la Commissione che ha svolto l’esame in sede referente non vi si
sia adeguata, sulle corrispondenti parti del progetto di legge l’Assemblea
delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
(1) Il
precedente articolo 114 della Costituzione era così redatto: «La Repubblica si riparte in Regioni,
Province e Comuni».
(2) Il testo del precedente
articolo 116 della Costituzione era il seguente: «Alla Sicilia, alla Sardegna, al Trentino-Alto Adige, al Friuli-Venezia
Giulia e alla Valle d’Aosta sono attribuite forme e condizioni particolari di
autonomia, secondo statuti speciali adottati con leggi costituzionali».
(3) Il soppresso articolo 117
della Costituzione era così redatto: «La
Regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principi
fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreché le norme stesse non
siano in contrasto con l’interesse nazionale e con quello di altre Regioni:
- ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla
Regione;
- circoscrizioni comunali;
- polizia locale urbana e rurale;
- fiere e mercati;
- beneficienza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera;
- istruzione artigiana e professionale e assistenza scolastica;
- musei e biblioteche di enti locali;
- urbanistica;
- turismo ed industria alberghiera;
- tranvie e linee automobilistiche di interesse regionale;
- viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale;
- navigazione e porti lacuali;
- acque minerali e termali;
- cave e torbiere;
- caccia;
- pesca nelle acque interne;
- agricoltura e foreste;
- artigianato;
- altre materie indicate da leggi costituzionali.
«Le leggi della Repubblica possono demandare alla
Regione il potere di emanare norme per la loro attuazione».
(4) Il precedente articolo
118 della Costituzione era il seguente: «Spettano
alla Regione le funzioni amministrative per le materie elencate nel precedente
articolo, salvo quelle di interesse esclusivamente locale, che possono essere
attribuite dalle leggi della Repubblica alle Province, ai Comuni o ad altri
enti locali.
«Lo Stato può con legge delegare alla Regione l’esercizio di altre
funzioni amministrative.
«La Regione esercita normalmente le sue funzioni
amministrative delegandole alle Province, ai Comuni o ad altri enti locali, o
valendosi dei loro uffici».
(5) Il soppresso articolo 119
della Costituzione stabiliva quanto segue: «Le
Regioni hanno autonomia finanziaria nelle forme e nei limiti stabiliti da leggi
della Repubblica, che la coordinano con la finanza dello Stato, delle Province
e dei Comuni.
«Alle Regioni sono attribuiti tributi propri e quote di tributi
erariali, in relazione ai bisogni delle Regioni per le spese necessarie ad
adempiere le loro funzioni normali.
«Per provvedere a scopi determinati, e particolarmente per valorizzare
il Mezzogiorno e le Isole, lo Stato assegna per legge a singole Regioni
contributi speciali.
«La Regione ha un proprio demanio e patrimonio, secondo le modalità
stabilite con legge della Repubblica».
(6) Il precedente articolo
120 della Costituzione stabiliva quanto segue: «La Regione non può istituire dazi d’importazione o esportazione o
transito fra le Regioni.
«Non può adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la
libera circolazione delle persone e delle cose fra le Regioni.
«Non può limitare il diritto dei cittadini di esercitare in qualunque
parte del territorio nazionale la loro
professione, impiego o lavoro».
(7) I precedenti commi
dell’articolo 123 della Costituzione erano e sono i seguenti: «Ogni Regione ha uno statuto il quale, in
armonia con la Costituzione e con le leggi della Repubblica, stabilisce le
norme relative all’organizzazione interna della Regione. Lo statuto regola
l’esercizio del diritto di iniziativa e del “referendum” su leggi e
provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei
regolamenti regionali.
«Lo statuto è deliberato dal Consiglio regionale a
maggioranza assoluta dei suoi componenti, ed è approvato con legge della
Repubblica».
(8) Il soppresso articolo 127
della Costituzione stabiliva quanto segue: «Ogni
legge approvata dal Consiglio regionale è comunicata al Commissario che, salvo
il caso di opposizione da parte del Governo, deve vistarla nel termine di
trenta giorni dalla comunicazione.
«La legge è promulgata nei dieci giorni dalla apposizione del visto ed
entra in vigore non prima di quindici giorni dalla sua pubblicazione. Se una
legge è dichiarata urgente dal Consiglio regionale, e il Governo della
Repubblica lo consente, la promulgazione e l’entrata in vigore non sono
subordinate ai termini indicati.
«Il Governo della Repubblica, quando ritenga che una legge approvata
dal Consiglio regionale ecceda la competenza della Regione o contrasti con gli
interessi nazionali o con quelli di altre Regioni, la rinvia al Consiglio
regionale nel termine fissato per l’apposizione del visto.
«Ove il Consiglio regionale la approvi di nuovo a
maggioranza assoluta dei suoi componenti, il Governo della Repubblica può, nei
quindici giorni dalla comunicazione, promuovere la questione di legittimità
davanti alla Corte costituzionale, o quella di merito per contrasto di
interessi davanti alle Camere. In caso di dubbio, la Corte decide di chi sia la
competenza».
(9) Il precedente articolo
132 della Costituzione era così redatto: «Si
può con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione
di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un
milione di abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che
rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia
approvata con “referendum” dalla maggioranza delle popolazioni stesse.
«Si può, con “referendum” e con legge della
Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Province e Comuni, che
ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un’altra».
(10) Le parti
abrogate sono le seguenti:
– art. 115: «Le Regioni sono costituite in enti autonomi
con propri poteri e funzioni secondo i principi fissati nella Costituzione»;
– art. 124: «Un
commissario del Governo, residente nel capoluogo della Regione, sopraintende
alle funzioni amministrative esercitate dallo Statuto e le coordina con quelle
esercitate dalla Regione»;
– primo comma
dell’art. 125: «Il controllo di
legittimità sugli atti amministrativi della Regione è esercitato, in forma
decentrata, da un organo dello Stato, nei modi e nei limiti stabiliti da leggi
della Repubblica. La legge può in determinati casi ammettere il controllo di
merito, al solo effetto di promuovere, con richiesta motivata, il riesame della
deliberazione da parte del Consiglio regionale»;
– art. 128: «Le Province e i Comuni sono enti autonomi
nell’ambito dei principi fissati da leggi generali della Repubblica, che ne
determinano le funzioni»;
– art. 129: «Le Province e i Comuni sono anche circoscrizioni
di decentramento statale e regionale.
«Le circoscrizioni provinciali possono essere
suddivise in circondari con funzioni esclusivamente amministrative per un
ulteriore decentramento»;
–
art.
130: «Un organo della Regione, costituito
nei modi stabiliti da legge della Repubblica, esercita, anche in forma
decentrata, il controllo di legittimità sugli atti delle Province, dei Comuni e
degli altri enti locali».
www.fondazionepromozionesociale.it