Prospettive assistenziali, n. 137, gennaio-marzo 2002
riflessioni e proposte per la rivalutazione dei corsi
prelavorativi
La legge 17 maggio 1999, n. 144, “Misure in materia di
investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all’occupazione…”
(Gazzetta ufficiale n. 118 del 22
maggio 1999, supplemento ordinario n. 99/L9), sancisce all’art. 68 l’obbligo di
frequenza di attività formative fino al compimento del diciottesimo anno di
età, istituendo un nuovo “sistema di istruzione e di formazione” (1). Quindi,
dovrà essere garantito:
1) il diritto ad
attività formative fino al
compimento del 18° anno anche ai giovani con handicap intellettivo;
2) la Regione
(in futuro le Province) dovrà stanziare le risorse necessarie per
la formazione e la preparazione al lavoro di chi ha un handicap
intellettivo e potenzialità lavorative tali da poter pensare ad un suo reale e
concreto inserimento lavorativo in aziende pubbliche e/o private.
Le attività
formative devono adattarsi alle esigenze
e alle autonomie diverse: gli allievi con handicap intellettivo non sono
tutti uguali
Per una programmazione seria bisogna partire dal
riconoscimento dei differenti gradi di autonomia che anche gli allievi con
handicap intellettivo possono avere:
• non tutti gli handicappati intellettivi possono
essere collocati al lavoro e per chi è in situazione di gravità dovrà
intervenire il settore assistenziale;
• alcuni, potendo contare su attività di sostegno
integrate in classe, sono in grado di frequentare la scuola superiore,
soprattutto gli istituti tecnici e i corsi di formazione professionale statale
e/o regionale, con il raggiungimento della qualifica. Si tratta di un numero
assai limitato di allievi che presentano un lieve handicap intellettivo;
• una consistente parte di giovani presenta un
handicap intellettivo che, pur non consentendo loro la frequenza con profitto
dei percorsi scolastici e formativi previsti per tutti, non sono così gravi da
escludere a priori il loro collocamento futuro in un’attività lavorativa
proficua, anche se con rendimento ridotto. Per questi soggetti è indispensabile
l’offerta di attività formative specifiche, come i corsi prelavorativi, capaci
di far emergere potenzialità lavorative, attraverso la pratica - soprattutto -
del tirocinio in azienda.
Bisogna fare tutto il possibile per evitare che gli
allievi con handicap intellettivo e potenzialità lavorative:
– escano definitivamente dal percorso scolastico e
formativo perché non hanno ricevuto una adeguata proposta formativa (abbandono
scolastico nei primi anni della superiore o della formazione professionale);
– restino “parcheggiati” cinque anni nella scuola
superiore, senza ricevere alcuna preparazione spendibile nel mercato del lavoro
e siano dirottati dai centri per l’impiego in percorsi assistenziali perché
ritenuti non occupabili.
L’istruzione scolastica e la formazione professionale
devono assicurare all’allievo con handicap intellettivo:
– lo sviluppo dell’autonomia necessaria per poter
accedere al lavoro e mantenerlo nel tempo;
– un orientamento tempestivo per cogliere e sviluppare al più presto le
potenzialità presenti pensando alla sua possibile collocazione lavorativa;
– una preparazione scolastica e formativa che sia alla
portata delle sue capacità di comprensione e spendibile sul mercato del lavoro;
– la possibilità di imparare in modo concreto
attraverso esperienze reali e non solo simulate.
Gli elementi di una buona preparazione di base
per allievi con handicap intellettivo e
potenzialità lavorative sono contenuti nei corsi prelavorativi che
prevedono:
1) il tirocinio
lavorativo presso normali aziende pubbliche e private, un’esperienza di
fondamentale importanza, che permette di misurare concretamente le potenzialità
del giovane e nel contempo favorisce la sua crescita personale e, attraverso
l’importante esperienza della socializzazione, permette altresì di sviluppare
la capacità di relazionarsi con il
mondo del lavoro (rapporti con i compagni di lavoro e con i dirigenti, rispetto
delle esigenze aziendali, ecc.);
2) le attività
di laboratorio e attività teorico-pratiche svolte nel centro di formazione
professionale, che assicurano l’apprendimento di acquisizioni di base utili
proprio per poter sviluppare quella autonomia della persona che è condizione
imprescindibile per poter accedere ad un posto di lavoro (saper distinguere le
cifre, leggere e comprendere alcuni piccoli ordini o riconoscere il proprio
mezzo di trasporto, compilare una scheda coi dati personali…).
La nostra
proposta
Il Csa ritiene che la formula del corso prelavorativo,
alternanza scuola/lavoro, sia una risposta ancora oggi valida per i giovani con
handicap intellettivo che non possono usufruire in modo proficuo dei percorsi
integrati nelle classi comuni della scuola superiore e della formazione
professionale.
Riteniamo che possa diventare un percorso
utilizzabile anche per iniziative previste dalla legge n. 68/1999 per il
collocamento al lavoro delle persone handicappate e dal decreto legislativo n. 181/2000, che obbliga i Centri per
l’impiego delle Province all’organizzazione di interventi mirati per il
“recupero” dei lavoratori non immediatamente occupabili ed a forte rischio di esclusione sociale,
situazione che comprende anche gli handicappati intellettivi avviabili al
lavoro.
Proponiamo un modulo prelavorativo più flessibile di
quelli in atto per rispondere ad una fascia di allievi più ampia che potrà
essere compresa tra i 15 e i 25 anni.
Fermo restando l’attuale impostazione dei corsi prelavorativi, che sono finanziati per 2400
ore e suddivisi in moduli da 800 ore ciascuno, si dovrebbe introdurre la
facoltà per l’allievo di utilizzare tutto il monte ore, o solo una parte di
esso. Infatti potrà verificarsi il caso di chi ha potuto già sviluppare in
altri percorsi scolastici o formativi autonomia e capacità lavorative, ma
necessita ancora di un periodo di formazione mirata al collocamento al lavoro
in una azienda, ad esempio, scelta d’intesa con i centri per l’impiego tra
quelle soggette agli obblighi della legge n. 68/1999. In questo caso l’allievo
potrà frequentare un solo modulo, o due, anziché i tre previsti per il corso
prelavorativo completo.
Potremo avere altresì l’esigenza di modificare il numero degli allievi (oggi
indicato tra un minimo di 8 e un massimo di 12) previsti per classe. Fatto
salvo l’inizio regolare dei corsi nel mese di ottobre, non è escluso che siano
praticabili anche ingressi in un altro periodo dell’anno soprattutto per quei
soggetti valutati dai Centri per l’impiego come “non immediatamente occupabili”
o per chi, constatata la difficoltà a frequentare la scuola superiore, vuole
abbandonare e dovrebbe in questo caso attendere - passivamente - un nuovo anno
scolastico.
Riassumendo, al corso prelavorativo così formulato potranno
iscriversi allievi con handicap intellettivo con potenzialità lavorative che:
• hanno terminato l’obbligo scolastico e intendono
assolvere l’obbligo formativo nella formazione professionale (e quindi
usufruire delle 2.400 ore complessive);
• hanno assolto l’obbligo formativo nella scuola
superiore, ma non hanno sviluppato abilità e autonomia sufficienti per
l’inserimento lavorativo e necessitano di un percorso formativo da realizzare
con prevalente attività di tirocinio, ma anche con momenti di rinforzo
dell’autonomia in aula;
• svolgono attività di orientamento integrate tra la
scuola superiore e la formazione professionale;
• non intendono proseguire nella scuola superiore e
non sono immediatamente occupabili;
• necessitano su segnalazione dei centri per l’impiego
di un percorso formativo di rinforzo dell’autonomia e delle capacità
lavorative. Per questa tipologia di soggetti si potrebbe prevedere una deroga
in merito all’età (almeno per un terzo degli allievi iscritti al corso
prelavorativo) perché chi non è immediatamente occupabile abbia la possibilità
– anche se ha già più di 25 anni – di usufruire ancora di una opportunità
formativa.
Si rammenta che, comunque, per la Regione è più
vantaggioso investire nel tentativo di avviarli al lavoro, prima di dover
sostenere per tutta la vita il loro costo in prestazioni assistenziali.
(1) L’art. 68 della legge n. 144/1999 “Obbligo di
frequenza di attività formative” stabilisce quanto segue:
«1. Al fine di potenziare la
crescita culturale e professionale dei giovani, ferme restando le disposizioni
vigenti per quanto riguarda l’adempimento e l’assolvimento dell’obbligo
dell’istruzione, è progressivamente istituito, a decorrere dall’anno 1999-2000,
l’obbligo di frequenza di attività formative fino al compimento del
diciottesimo anno di età. Tale obbligo può essere assolto in percorsi anche
integrati di istruzione e formazione:
a) Nel sistema di istruzione
scolastica;
b) Nel sistema della
formazione professionale di competenza regionale;
c) Nell’esercizio
dell’apprendistato.
«2. L’obbligo di cui al comma
1 si intende comunque assolto con il conseguimento di un diploma di scuola
secondaria superiore o di una qualifica professionale. Le competenze
certificate in esito a qualsiasi segmento della formazione scolastica,
professionale e dell’apprendistato costituiscono crediti per il passaggio da un
sistema all’altro.
«3. I servizi per l’impiego
decentrati organizzano, per le funzioni di propria competenza, l’anagrafe
regionale dei soggetti che hanno adempiuto o assolto l’obbligo scolastico e
predispongono le relative iniziative di orientamento».
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