Prospettive assistenziali, n. 137, gennaio-marzo 2002

 

riflessioni e proposte per la rivalutazione dei corsi prelavorativi

 

La legge 17 maggio 1999, n. 144, “Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all’occupazione…” (Gazzetta ufficiale n. 118 del 22 maggio 1999, supplemento ordinario n. 99/L9), sancisce all’art. 68 l’obbligo di frequenza di attività formative fino al compimento del diciottesimo anno di età, istituendo un nuovo “sistema di istruzione e di formazione” (1). Quindi, dovrà essere garantito:

1) il diritto ad attività formative  fino al compimento del 18° anno anche ai giovani con handicap intellettivo;

2) la Regione (in futuro le Province) dovrà stanziare le risorse necessarie per  la formazione e la preparazione al lavoro di chi ha un handicap intellettivo e potenzialità lavorative tali da poter pensare ad un suo reale e concreto inserimento lavorativo in aziende pubbliche e/o private.

Le attività formative devono adattarsi alle esigenze  e alle autonomie diverse: gli allievi con handicap intellettivo non sono tutti uguali

Per una programmazione seria bisogna partire dal riconoscimento dei differenti gradi di autonomia che anche gli allievi con handicap intellettivo possono avere:

• non tutti gli handicappati intellettivi possono essere collocati al lavoro e per chi è in situazione di gravità dovrà intervenire il settore assistenziale;

• alcuni, potendo contare su attività di sostegno integrate in classe, sono in grado di frequentare la scuola superiore, soprattutto gli istituti tecnici e i corsi di formazione professionale statale e/o regionale, con il raggiungimento della qualifica. Si tratta di un numero assai limitato di allievi che presentano un lieve handicap intellettivo;

• una consistente parte di giovani presenta un handicap intellettivo che, pur non consentendo loro la frequenza con profitto dei percorsi scolastici e formativi previsti per tutti, non sono così gravi da escludere a priori il loro collocamento futuro in un’attività lavorativa proficua, anche se con rendimento ridotto. Per questi soggetti è indispensabile l’offerta di attività formative specifiche, come i corsi prelavorativi, capaci di far emergere potenzialità lavorative, attraverso la pratica - soprattutto - del tirocinio in azienda.

Bisogna fare tutto il possibile per evitare che gli allievi con handicap intellettivo e potenzialità lavorative:

– escano definitivamente dal percorso scolastico e formativo perché non hanno ricevuto una adeguata proposta formativa (abbandono scolastico nei primi anni della superiore o della formazione professionale);

– restino “parcheggiati” cinque anni nella scuola superiore, senza ricevere alcuna preparazione spendibile nel mercato del lavoro e siano dirottati dai centri per l’impiego in percorsi assistenziali perché ritenuti non occupabili.

L’istruzione scolastica e la formazione professionale devono assicurare all’allievo con handicap intellettivo:

– lo sviluppo dell’autonomia necessaria per poter accedere al lavoro e mantenerlo nel tempo;

– un orientamento tempestivo per  cogliere e sviluppare al più presto le potenzialità presenti pensando alla sua possibile collocazione lavorativa;

– una preparazione scolastica e formativa che sia alla portata delle sue capacità di comprensione e spendibile sul mercato del lavoro;

– la possibilità di imparare in modo concreto attraverso esperienze reali e non solo simulate.

Gli elementi di una buona preparazione di base per  allievi con handicap intellettivo e potenzialità lavorative  sono  contenuti nei corsi prelavorativi  che prevedono:

1) il tirocinio lavorativo presso normali aziende pubbliche e private, un’esperienza di fondamentale importanza, che permette di misurare concretamente le potenzialità del giovane e nel contempo favorisce la sua crescita personale e, attraverso l’importante esperienza della socializzazione, permette altresì di sviluppare la  capacità di relazionarsi con il mondo del lavoro (rapporti con i compagni di lavoro e con i dirigenti, rispetto delle esigenze aziendali, ecc.);

2) le attività di laboratorio e attività teorico-pratiche svolte nel centro di formazione professionale, che assicurano l’apprendimento di acquisizioni di base utili proprio per poter sviluppare quella autonomia della persona che è condizione imprescindibile per poter accedere ad un posto di lavoro (saper distinguere le cifre, leggere e comprendere alcuni piccoli ordini o riconoscere il proprio mezzo di trasporto, compilare una scheda coi dati personali…).

 

La nostra proposta

 

Il Csa ritiene che la formula del corso prelavorativo, alternanza scuola/lavoro, sia una risposta ancora oggi valida per i giovani con handicap intellettivo che non possono usufruire in modo proficuo dei percorsi integrati nelle classi comuni della scuola superiore e della formazione professionale.

Riteniamo che possa diventare  un percorso  utilizzabile anche per iniziative previste dalla legge n. 68/1999 per il collocamento al lavoro delle persone handicappate  e dal decreto legislativo n. 181/2000, che obbliga i Centri per l’impiego delle Province all’organizzazione di interventi mirati per il “recupero” dei lavoratori non immediatamente occupabili  ed a forte rischio di esclusione sociale, situazione che comprende anche gli handicappati intellettivi avviabili al lavoro.

Proponiamo un modulo prelavorativo più flessibile di quelli in atto per rispondere ad una fascia di allievi più ampia che potrà essere compresa tra i 15 e i 25 anni.

Fermo restando l’attuale impostazione dei corsi  prelavorativi, che sono finanziati per 2400 ore e suddivisi in moduli da 800 ore ciascuno, si dovrebbe introdurre la facoltà per l’allievo di utilizzare tutto il monte ore, o solo una parte di esso. Infatti potrà verificarsi il caso di chi ha potuto già sviluppare in altri percorsi scolastici o formativi autonomia e capacità lavorative, ma necessita ancora di un periodo di formazione mirata al collocamento al lavoro in una azienda, ad esempio, scelta d’intesa con i centri per l’impiego tra quelle soggette agli obblighi della legge n. 68/1999. In questo caso l’allievo potrà frequentare un solo modulo, o due, anziché i tre previsti per il corso prelavorativo completo.

Potremo avere altresì l’esigenza di  modificare il numero degli allievi (oggi indicato tra un minimo di 8 e un massimo di 12) previsti per classe. Fatto salvo l’inizio regolare dei corsi nel mese di ottobre, non è escluso che siano praticabili anche ingressi in un altro periodo dell’anno soprattutto per quei soggetti valutati dai Centri per l’impiego come “non immediatamente occupabili” o per chi, constatata la difficoltà a frequentare la scuola superiore, vuole abbandonare e dovrebbe in questo caso attendere - passivamente - un nuovo anno scolastico.

Riassumendo, al corso prelavorativo così formulato potranno iscriversi allievi con handicap intellettivo con potenzialità lavorative che:

• hanno terminato l’obbligo scolastico e intendono assolvere l’obbligo formativo nella formazione professionale (e quindi usufruire delle 2.400 ore complessive);

• hanno assolto l’obbligo formativo nella scuola superiore, ma non hanno sviluppato abilità e autonomia sufficienti per l’inserimento lavorativo e necessitano di un percorso formativo da realizzare con prevalente attività di tirocinio, ma anche con momenti di rinforzo dell’autonomia in aula;

• svolgono attività di orientamento integrate tra la scuola superiore e la formazione professionale;

• non intendono proseguire nella scuola superiore e non sono immediatamente occupabili;

• necessitano su segnalazione dei centri per l’impiego di un percorso formativo di rinforzo dell’autonomia e delle capacità lavorative. Per questa tipologia di soggetti si potrebbe prevedere una deroga in merito all’età (almeno per un terzo degli allievi iscritti al corso prelavorativo) perché chi non è immediatamente occupabile abbia la possibilità – anche se ha già più di 25 anni – di usufruire ancora di una opportunità formativa.

Si rammenta che, comunque, per la Regione è più vantaggioso investire nel tentativo di avviarli al lavoro, prima di dover sostenere per tutta la vita il loro costo in prestazioni assistenziali.

 

 

 

(1) L’art. 68  della legge n. 144/1999 “Obbligo di frequenza di attività formative” stabilisce quanto segue:

«1. Al fine di potenziare la crescita culturale e professionale dei giovani, ferme restando le disposizioni vigenti per quanto riguarda l’adempimento e l’assolvimento dell’obbligo dell’istruzione, è progressivamente istituito, a decorrere dall’anno 1999-2000, l’obbligo di frequenza di attività formative fino al compimento del diciottesimo anno di età. Tale obbligo può essere assolto in percorsi anche integrati di istruzione e formazione:

a) Nel sistema di istruzione scolastica;

b) Nel sistema della formazione professionale di competenza regionale;

c) Nell’esercizio dell’apprendistato.

«2. L’obbligo di cui al comma 1 si intende comunque assolto con il conseguimento di un diploma di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale. Le competenze certificate in esito a qualsiasi segmento della formazione scolastica, professionale e dell’apprendistato costituiscono crediti per il passaggio da un sistema all’altro.

«3. I servizi per l’impiego decentrati organizzano, per le funzioni di propria competenza, l’anagrafe regionale dei soggetti che hanno adempiuto o assolto l’obbligo scolastico e predispongono le relative iniziative di orientamento».

 

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