Prospettive assistenziali, n. 137, gennaio-marzo 2002
testo
del decreto sui livelli essenziali di assistenza (*)
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto il decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, con particolare
riferimento all’articolo 1, commi 1, 2, 3, 7 e 8;
Visto l’accordo tra il Governo, le
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano recante integrazioni e
modifiche agli accordi in data 3 agosto 2000 e 22 marzo 2001 in materia
sanitaria, sancito l’8 agosto 2001 dalla Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, il
quale, fra l’altro, contestualmente alla determinazione della disponiblità
complessiva ed onnicomprensiva di risorse da destinare al finanziamento del
Servizio sanitario nazionale per gli anni dal 2001 al 2004, prevede l’impegno
del Governo ad adottare, entro il 30 novembre 2001, un provvedimento per la
definizione dei livelli essenziali di assistenza, d’intesa con la Conferenza
Stato-Regioni, ai sensi dell’articolo 1 del decreto legislativo 19 giugno 1999,
n. 229, di modifica del richiamato decreto legislativo n. 502 del 1992, e in
relazione con le risorse definite nello stesso accordo;
Visto l’accordo tra il Governo, le
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in materia sanitaria
sancito l’8 agosto 2001 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, che stabilisce
le risorse da destinare al finanziamento del Servizio sanitario nazionale pari
a 138.000 miliardi di lire per il 2001, 146.376 miliardi di lire per il 2002,
152.122 miliardi di lire per il 2003 e 157.371 miliardi di lire per il 2004;
Visto l’articolo 6, comma 1, del
decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla
legge 16 novembre 2001, n. 405, il quale stabilisce che con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il 30 novembre 2001,
su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza permanente fra lo
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti
i livelli essenziali di assistenza ai sensi dell’articolo 1 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni;
Visto l’Accordo tra il Governo, le
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sancito in data 22
novembre 2001 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, relativo alla
definizione dei nuovi livelli essenziali di assistenza;
Acquisita l’intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano in data 22 novembre 2001;
Sulla proposta del Ministro della salute,
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;
Decreta:
Art. 1
1. Il presente decreto definisce, ai
sensi dell’articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni e integrazioni, e dell’articolo 6 del decreto-legge 18
settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre
2001, n. 405, e conformemente agli Accordi fra il Governo, le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano sanciti dalla Conferenza permanente
per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano in data 8 agosto e 22 novembre 2001, i livelli essenziali di assistenza
sanitaria di cui agli allegati 1, 2, 3 e 3.1 che costituiscono parte integrante
del presente decreto e alle linee-guida di cui all’allegato 4.
2. Il presente decreto entra in vigore il
quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 29 novembre 2001
Il Presidente del Consiglio dei Ministri, Berlusconi; il Ministro della
salute, Sirchia; il Ministro dell’economia e delle finanze, Tremonti
Allegato 1
1.A - classificazione dei
livelli
Le prestazioni di assistenza sanitaria
garantite dal Servizio sanitario nazionale sono quelle riconducibili ai
seguenti livelli essenziali di assistenza:
1.
Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro: a) profilassi delle malattie infettive e
parassitarie; b) tutela della collettività e dei singoli dai rischi connessi
con gli ambienti di vita, anche con riferimento agli effetti sanitari degli
inquinanti ambientali; c) tutela della collettività e dei singoli dai rischi
infortunistici e sanitari connessi con gli ambienti di lavoro; d) sanità
pubblica veterinaria; e) tutela igienico-sanitaria degli alimenti; sorveglianza
e prevenzione nutrizionale; f) attività di prevenzione rivolte alla persona
(vaccinazioni obbligatorie e raccomandate, programmi di diagnosi precoce); g)
servizio medico-legale.
2.
Assistenza distrettuale: a)
assistenza sanitaria di base (medicina di base in forma ambulatoriale e
domiciliare, continuità assistenziale notturna e festiva, guardia medica turistica su determinazione della Regione); b)
attività di emergenza sanitaria territoriale; c) assistenza farmaceutica
erogata attraverso le farmacie territoriali (fornitura di specialità medicinali
e prodotti galenici classificati in classe A [e in classe C a favore degli
invalidi di guerra], nonché dei medicinali parzialmente rimborsabili ai sensi
del decreto legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni,
dalla legge 16 novembre 2001, n. 405; fornitura di medicinali innovativi non
autorizzati in Italia, ma autorizzati in altri Stati o sottoposti a
sperimentazione clinica di fase II o impiegati per indicazioni terapeutiche
diverse da quelle autorizzate); d) assistenza integrativa (fornitura di
prodotti dietetici a categorie particolari; fornitura di presidi sanitari ai
soggetti affetti da diabete mellito); e) assistenza specialistica ambulatoriale
(prestazioni terapeutiche e riabilitative; diagnostica strumentale e di
laboratorio); f) assistenza protesica (fornitura di protesi e ausili a favore
di disabili fisici, psichici e sensoriali); g) assistenza territoriale
ambulatoriale e domiciliare (assistenza programmata a domicilio [assistenza
domiciliare integrata, assistenza programmata domiciliare, comprese le varie
forme di assistenza infermieristica territoriale]; attività sanitaria e
sociosanitaria rivolta alle donne, alle coppie e alle famiglie a tutela della
maternità, per la procreazione responsabile e l’interruzione della gravidanza;
attività sanitaria e sociosanitaria rivolta alle persone con problemi
psichiatrici e alle loro famiglie; attività riabilitativa sanitaria e
sociosanitaria rivolta alle persone con disabilità fisica, psichica e
sensoriale; attività sanitaria e sociosanitaria rivolta alle persone dipendenti
da sostante stupefacenti o psicotrope o da alcool; attività sanitaria e
sociosanitaria rivolta a pazienti nella fase terminale; attività sanitaria e
sociosanitaria rivolta alle persone con infezione da HIV); h) assistenza
territoriale residenziale e semi-residenziale (attività sanitaria e
sociosanitaria rivolta alle persone anziane non autosufficienti; attività
riabilitativa sanitaria e sociosanitaria rivolta alle persone dipendenti da
sostanze stupefacenti o psicotrope o da alcool; attività sanitaria e
sociosanitaria rivolta alle persone con problemi psichiatrici; attività
riabilitativa sanitaria e sociosanitaria rivolta alle persone con disabilità
fisica, psichica e sensoriale; attività sanitaria e sociosanitaria rivolta a
pazienti nella fase terminale; attività sanitaria e sociosanitaria rivolta alle
persone con infezione da HIV); i) assistenza termale (cicli di cure idrotermali
a soggetti affetti da determinate patologie).
3.
Assistenza ospedaliera: a) pronto
soccorso; b) degenza ordinaria; c) day hospital; d) day surgery; e) interventi
ospedalieri a domicilio (in base ai modelli organizzativi fissati dalle
Regioni); f) riabilitazione; g) lungodegenza; h) raccolta, lavorazione,
controllo e distribuzione degli emocomponenti e servizi trasfusionali; i)
attività di prelievo, conservazione e distribuzione di tessuti; attività di
trapianto di organi e tessuti.
Nell’ambito
delle tre macroaree precedenti, è
inclusa l’assistenza specifica rivolta a particolari categorie di cittadini,
ovvero erogata in condizioni particolari: invalidi (prestazioni sanitarie
previste dai rispettivi ordinamenti alla data di entrata in vigore della legge
n. 833/1978); soggetti affetti da malattie rare (prestazioni di assistenza
sanitaria finalizzate alla diagnosi, al trattamento ed al monitoraggio della malattia
ed alla prevenzione degli ulteriori aggravamenti); soggetti affetti da fibrosi
cistica (fornitura gratuita del materiale medico, tecnico e farmaceutico,
compresi i supplementi nutrizionali); nefropatici cronici in trattamento
dialitico (rimborso spese di trasporto al centro dialisi; altre provvidenze a favore dei dializzati su determinazione regionale);
soggetti affetti da diabete mellito (fornitura gratuita di ulteriori presidi
diagnostici e terapeutici); soggetti affetti da Morbo di Hansen (fornitura
gratuita di accertamenti diagnostici e farmaci specifici; spese di viaggio per
l’esecuzione del trattamento); cittadini residenti in Italia autorizzati alle
cure all’estero (assistenza sanitaria autorizzata).
1.B - ‑ricognizione
della normativa vigente, con l’indicazione delle prestazioni erogabili, delle
strutture di offerta e delle funzioni
La ricognizione della normativa vigente,
per quanto possibile, è presentata con apposite schede per ogni livello, così
come precedentemente individuato, in cui accanto a ciascuna tipologia
assistenziale sono stati richiamati i riferimenti normativi vigenti e, se
disponibili, la lista di prestazioni erogabili, i parametri di offerta
strutturali eventualmente previsti.
Si precisa che per l’area della Prevenzione collettiva, in ulteriore specifico
allegato, vi è l’elencazione delle funzioni garantite. Si precisa altresì, con
riferimento all’area medico-legale, che occorre operare una distinzione tra le
prestazioni erogate in base ad una competenza istituzionale, e talvolta
esclusiva, delle Aziende sanitarie, e le prestazioni che rientrano nei Livelli
Assistenziali di Assistenza.
Tra le fonti dei LEA sono stati inseriti
anche gli Accordi sanciti in sede di Conferenza Stato-Regioni per il
raggiungimento degli obiettivi del PSN e secondo quanto disposto dall’art. 4
del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281, che dispone in tal senso:
«1.
Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del
principio di leale collaborazione e nel perseguimento degli obiettivi di
funzionalità, economicità dell’azione amministrativa, possono concludere in
sede di Conferenza Stato-Regioni, accordi, al fine di coordinare l’esercizio
delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune.
2.
Gli accordi si perfezionano con l’espressione dell’assenso del Governo e dei
Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano».
Le prestazioni individuate dagli Accordi fanno parte
dei LEA nei limiti previsti dal grado di cogenza degli Accordi medesimi, desumibile
da quanto in essi convenuto.
Ricognizione
della normativa vigente, con l’indicazione delle prestazioni erogabili, delle
strutture di offerta e delle funzioni (Livelli di assistenza - Fonti normative)
Assistenza
sanitaria collettiva in ambienti di vita e di lavoro (omissis)
Prevenzione
collettiva: igiene e sanità; igiene
degli alimenti e nutrizione; prevenzione e sicurezza dei luoghi di lavoro;
sanità pubblica veterinaria; attività di prevenzione alle persone; attività
medico legale; attività distrettuale (medicina di base e pediatria di libera
scelta, emergenza sanitaria territoriale, farmaceutica convenzionata erogata
attraverso farmacie territoriali, assistenza integrativa, assistenza
specialistica ambulatoriale, assistenza protesica, cure termali) (1).
Assistenza
territoriale ambulatoriale e domiciliare
Prestazioni |
Fonti |
Modalità organizzative e standard |
Liste di prestazioni |
Rif |
Assistenza programmata a domicilio (Adi - Assistenza
domiciliare integrata e Adp - Assistenza domiciliare programmata), compresa
l’assistenza infermieristica distrettuale. |
Dpr 28 luglio 2000, n. 270,
all. G e H |
|
L’accordo collettivo MMG (Medici di medicina generale)
individua le prestazioni erogabili. Non si rinviene una specifica fonte per
l’assistenza infermieristica distrettuale. |
2G |
Assistenza sanitaria e sociosanitaria alle donne,
ai minori, alle coppie e alle famiglie; educazione alla maternità
responsabile e somministrazione dei mezzi necessari per la procreazione
responsabile; tutela della salute della donna e del prodotto del
concepimento, assistenza alle donne in stato di gravidanza; assistenza per
l’interruzione volontaria della gravidanza; assistenza ai minori in stato di
abbandono o in situazione di disagio; adempimenti per affidamenti ed
adozioni. |
Legge 29 luglio 1975, n.
405; Legge 22 maggio 1978, n. 194; Dm 24 aprile 2000 “P.O. materno
infantile”; Dpcm 14 febbraio 2001; D.L. 1 dicembre 1995, convertito nella
legge 31 gennaio 1996, n. 34 |
Il P.O. (Progetto obiettivo) individua modalità
organizzative nell’ambito del “percorso nascita”, trasporto materno e
neonatale, assistenza ospedaliera (compresa urgenza ed emergenza) ai bambini,
riabilitazione, tutela salute della donna. Lo stesso P.O. individua requisiti
organizzativi e standard di qualità delle U.O. (Unità operative) di
ostetricia e neonatologia ospedaliere, inclusa la dotazione di personale. La legge n. 34/1996 prevede 1 Consultorio
familiare ogni 20 mila abitanti. |
Le prestazioni erogabili sono diffusamente
elencate nel P.O. materno infantile e nel Dpcm 14 febbraio 2001. |
2G |
Attività sanitaria e sociosanitaria a favore delle
persone con problemi psichiatrici e/o delle famiglie. |
Dpr 10 novembre 1999 P.O. Tutela della salute
mentale; Dpcm 14 febbraio 2001 |
Il P.O. individua modalità di organizzazione dei
servizi, prevedendo che il Dsm sia istituito in ogni azienda; qualora sia
articolato in moduli, ogni modulo serve un ambito territoriale con un bacino
d’utenza non superiore a 150mila abitanti. Il Dsm ha un organico di almeno un
operatore ogni 1500 abitanti. Ogni Spdc ha un numero di p.l. non superiore a
16; il totale dei p.l. è tendenzialmente pari a 1 per 10 mila abitanti. |
Il P.O. tutela della salute mentale descrive
diffusamente le prestazioni ambulatoriali e domiciliari dei servizi. |
2G |
Attività sanitaria e sociosanitaria a favore di
soggetti dipendenti da sostanze stupefacenti o psicotrope e da alcool
(compresi i t.d. detenuti o internati) e/o delle famiglie. |
Dpr 1° ottobre 1990, n. 309 (TU disciplina
stupefacenti). Provvedimento 21 gennaio 1999 Accordo Stato
Regioni per la “Riorganizzazione del sistema di assistenza ai
tossicodipendenti”; Legge 30 marzo 2001, n. 125; Provvedimento 5 agosto 1999
- Intesa Stato-Regioni “Determinazione dei requisiti minimi standard dei
servizi privati di assistenza ai tossicodipendenti”; D.lgs. 19 giugno 1999,
n. 230; D.M. 21.4.2000 “P.O. Tutela salute in ambito penitenziario”; Dpcm 14
febbraio 2001. |
L’accordo 21.1.1999 formula “calde
raccomandazioni” circa l’organizzazione dei servizi. Il provvedimento 5.8.1999 individua i requisiti
delle strutture e del personale impiegato. Il P.O. identifica le prestazioni da erogare ai
t.d. detenuti. |
L’accordo 21.1.1999 individua le specifiche
prestazioni delle unità operative specializzate nel settore delle t.d. Il provvedimento 5.8.1999 individua le specifiche
prestazioni erogate dai servizi privati. |
2G |
Attività sanitaria e sociosanitaria nell’ambito di
programmi riabilitativi a favore di disabili fisici, psichici e sensoriali. Soggiorno per cure dei portatori di handicap in
centri all’estero di elevata specializzazione. |
Legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 26; d.lgs. 29
aprile 1998 n. 124, art. 3; Linee guida 7 maggio 1998 per le attività di
riabilitazione; Dpcm 1.12.2000; Dpcm 14 febbraio 2001. |
Le linee guida del 1998 definiscono e descrivono
le caratteristiche e le funzioni dei centri ambulatoriali di riabilitazione
(distinguendole da quelle dei presidi ambulatoriali che operano ex D.m.
22.7.96). L’inserimento nei programmi è subordinato alla formulazione di un
programma terapeutico globale. |
Le prestazioni erogabili sono solo genericamente
descritte nelle linee guida del 1998. |
2G |
Attività sanitaria e sociosanitaria a favore di
malati terminali. |
D.L. 28 dicembre 1998, n. 450 conv. nella legge 26
febbraio 1999, n. 39; D.m. 28 settembre 1999; Dpcm 14 febbraio 2001. |
|
La definizione dei protocolli operativi è
demandata dal D.m. alle Regioni e P.A. |
2G |
Attività sanitaria e sociosanitaria a favore di persone
con infezione da HIV. |
Legge 5 giugno 1990, n. 135; Dpr 8 marzo 2000
“P.O. Aids”; Dpcm 14 febbraio 2001. |
Il P.O. descrive le caratteristiche dei servizi
inseriti nella rete assistenziale. |
Le prestazioni erogabili sono solo genericamente
descritte nel P.O. |
2G |
Assistenza
territoriale semiresidenziale e residenziale
Prestazioni |
Fonti
|
Modalità organizzative e standard |
Liste di prestazioni |
Rif. |
Attività sanitaria e sociosanitaria nell’ambito di
programmi riabilitativi a favore delle persone con problemi psichiatrici e/o
delle famiglie. |
Dpr 10 novembre 1999 “P.O. Tutela della salute
mentale” |
In base al P.O., ogni struttura residenziale non
ha più di 20 p.l. con una dotazione complessiva di 1 p.l. per ogni 10 mila
abitanti. |
Le prestazioni erogabili sono solo genericamente
descritte dal P.O. |
2H |
Attività sanitaria e sociosanitaria nell’ambito di
programmi riabilitativi a favore di disabili fisici, psichici e sensoriali. Soggiorno per cure dei portatori di handicap in
centri all’estero di elevata specializzazione. |
Legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 26; d.lgs. 29
aprile 1998, n. 124, art. 3; Linee guida 7 maggio 1998 per le attività di
riabilitazione D.m. 21 maggio 2001. Dpcm 1 dicembre 2000. |
Le Linee guida del 1998 definiscono e descrivono
le caratteristiche e le funzioni dei presidi di riabilitazione
extraospedalieri a ciclo diurno o continuativo e delle RSA per disabili. Il D.m. 21.5.2001 fissa i requisiti minimi delle
strutture alternative alla famiglia. |
Le prestazioni erogabili sono solo genericamente
descritte nelle Linee guida del 1998. |
2H |
Attività sanitaria e sociosanitaria nell’ambito di
programmi riabilitativi a favore di persone dipendenti da sostanze stupefacenti
o psicotrope e da alcool (compresi i t.d. detenuti o internati). |
Dpr 1° ottobre 1990, n. 309 (TU disciplina
stupefacenti). Provvedimento 21 gennaio 1999 Accordo Stato Regioni per la
“Riorganizzazione del sistema di assistenza ai tossicodipendenti”. Legge 30
marzo 2001, n. 125; Provvedimento 5 agosto 1999 Intesa Stato-Regioni
“Determinazione dei requisiti minimi standard dei servizi privati di
assistenza ai tossicodipendenti” Dpcm 14 febbraio 2001. |
Il provvedimento individua le specifiche
prestazioni erogate dai servizi privati, i requisiti delle strutture e del
personale impiegato. |
Le prestazioni erogabili sono genericamente
descritte nell’accordo Stato-Regioni. |
2H |
Attività sanitaria e sociosanitaria nell’ambito di
programmi riabilitativi a favore di anziani (RSA per non autosufficienti). |
Legge 11 marzo 1988, n. 67; “P.O. anziani” 1991;
Linee guida sulle RSA 31 marzo 1994; Dpcm 14 febbraio 2001; D.m. 21 maggio
2001. |
Il D.m. 21.5.2001 fissa i requisiti minimi delle
strutture alternative alla famiglia. |
Le prestazioni erogabili sono genericamente
descritte nel P.O. anziani |
2H |
Attività sanitaria e sociosanitaria a favore di
persone con infezione da HIV. |
Legge 5 giugno 1990, n. 135; Dpr 8 marzo 2000
“P.O. Aids”; D.m. 21 maggio 2001. |
Il D.m. 21.5.2001 fissa i requisiti minimi delle
strutture alternative alla famiglia. |
Le prestazioni erogabili sono genericamente
descritte nel P.O. |
2H |
Attività sanitaria e sociosanitaria a favore di
malati terminali. |
D.L. 28 dicembre 1998, n. 450 conv. Legge 26
febbraio 1999, n. 39; D.m. 28 settembre 1999; Dpcm 14 febbraio 2001. |
|
La definizione dei protocolli operativi è
demandata alle regioni. |
2H |
Assistenza
ospedaliera
Prestazioni |
Fonti |
Modalità organizzative e standard |
Liste di prestazioni |
Rif. |
Pronto soccorso. |
Dpr 27 marzo 1992; Intesa Stato-Regioni di
approvazione Linee guida 1/1996 sul sistema di emergenza sanitaria. |
|
|
3A |
Trattamenti erogati nel corso di ricovero
ospedaliero in regime ordinario, inclusi ricoveri di riabilitazione e di
lungodegenza post-acuzie. |
Legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 25. Decreto legge 17 maggio 1996, n. 280, convertito
nella legge 18 luglio 1996, n. 382, art. 1, c. 2-ter. Legge 23 dicembre 1996, n. 662; Decreto legge 18
settembre 2001, n. 347. |
Tasso di spedalizzazione 160 per mille. Tasso di occupazione minimo 75%. Dotazione media 5 posti letto per 1000 ab. di cui
l’1 per 1000 per riabilitazione e lungodegenza post-acuzie. |
Non risultano disciplinate in atti normativi le
prestazioni che costituiscono il livello di assistenza se non, in alcuni
casi, in negativo (es. chirurgia estetica - P.S.N. 1998-2000). Il trattamento ospedaliero include, comunque, la
somministrazione di farmaci (anche di classe C) e la diagnostica strumentale
e di laboratorio (anche non inclusa nel D.m. 22.7.1996). Peraltro, la
somministrazione di alcuni farmaci e alcune prestazioni specialistiche sono eseguibili
solo in ambito ospedaliero. |
3B 3F 3G |
Ricovero
diurno (day hospital e day surgery). |
D.lgs. 29 aprile 1998, n. 124, art. 3. Dpr 20 ottobre 1992. |
Dotazione media regionale non inferiore al 10% dei
posti letto della dotazione standard per acuti. |
L’atto di indirizzo (Dpr) fornisce la definizione
dell’attività di day-hospital. |
3C 3D |
Interventi ospedalieri a domicilio. |
P.O. Anziani 1991; Dpr 8 marzo 2000 “P.O. Aids”;
Provvedimento 8 marzo 2001; Accordo Stato-Regioni sulle Linee guida in
oncologia. |
|
|
3E |
Raccolta, lavorazione controllo e distribuzione di
emocomponenti e servizi trasfusionali. Prelievo, conservazione e distribuzione di organi
e tessuti; trapianto di organi e tessuti. Attività ospedaliera di emergenza/ urgenza. |
Legge 4 maggio 1990, n. 107; D.m. 1 marzo 2000
“Piano nazionale sangue e plasma”; Legge 1 aprile 1999, n. 91. Dpr 27 marzo 1992; Intesa Stato-Regioni di
approvazione Linee guida 1/1996 sul sistema di emergenza sanitaria. |
|
|
3H 3I |
Assistenza a
categorie particolari
Invalidi
Prestazioni |
Fonti |
Modalità organizzative e standard |
Liste di prestazioni |
Rif. |
Prestazioni sanitarie già previste dai relativi
ordinamenti prima della legge n. 833/1978. |
Legge 23 dicembre 1978, n. 833 art. 57. |
|
Gli invalidi di guerra e per servizio hanno
diritto a particolari prestazioni protesiche, cure climatiche e soggiorni
terapeutici e a due cicli di cure termali, elencate nel Regolamento ex Onig. |
2F 2I |
Soggetti
affetti da malattie rare
Prestazioni |
Fonti |
Modalità organizzative e standard |
Liste di prestazioni |
Rif. |
Prestazioni di assistenza sanitaria finalizzate
alla diagnosi, al trattamento ed al monitoraggio della malattia ed alla
prevenzione degli ulteriori aggravamenti. |
D.lgs. 29 aprile 1998, n. 124; D.m. 18 maggio
2001, n. 279. |
È istituita la Rete dei presidi competenti per le
malattie rare ed individuati i centri di riferimento interregionali. |
Il decreto n. 279/2001 fa riferimento a tutte le
prestazioni incluse nei livelli essenziali di assistenza. |
2 e 3 |
Soggetti
affetti da fibrosi cistica
Prestazioni |
Fonti |
Modalità organizzative e standard |
Liste di prestazioni |
Rif. |
Fornitura gratuita del materiale medico, tecnico e
farmaceutico necessario per la cura e la riabilitazione a domicilio, compresi
i supplementi nutrizionali. |
L. 23 dicembre 1993, n. 548, art. 3. |
Sono istituiti Centri di riferimento
specialistici. |
Le prestazioni sono indicate dall’art. 3 della
legge. |
2 |
Soggetti
affetti da diabete mellito
Prestazioni |
Fonti |
Modalità organizzative e standard |
Liste di prestazioni |
Rif. |
Fornitura gratuita di presidi diagnostici e
terapeutici. |
Legge 16 marzo 1987, n. 115, art. 3. |
Sono istituiti Centri e Servizi di diabetologia. |
La legge fa riferimento ai “presidi sanitari
ritenuti idonei”. |
2 |
Soggetti
affetti da Morbo di Hansen
Prestazioni |
Fonti |
Modalità organizzative e standard |
Liste di prestazioni |
Rif. |
Fornitura gratuita di accertamenti diagnostici e
farmaci specifici (anche non in commercio in Italia). Spese di viaggio per
l’esecuzione del trattamento profilattico e terapeutico. |
Legge 31 marzo 1980, n. 126, art. 1; Provvedimento
Conferenza Stato-Regioni 18.6.99 Linee guida per il controllo del Morbo
Hansen in Italia. |
Sono istituiti Centri di riferimento territoriali
e nazionali. |
La legge indica gli accertamenti ed i trattamenti
profilattici e terapeutici, inclusi i farmaci specifici non ancora compresi
nel prontuario terapeutico. |
2 3 |
Stranieri
residenti in Italia autorizzati alle cure all’estero
Prestazioni |
Fonti |
Modalità organizzative e standard |
Liste di prestazioni |
Rif. |
Assistenza sanitaria autorizzata. |
L. 23 ottobre 1985, n. 595 “Norme per la
programmazione sanitaria e per il piano sanitario nazionale 1986-88”, art. 3,
comma 5 (G.U. n. 260 del 5.11.1985); D.m. 3 novembre 1989 “Criteri per la
fruizione di prestazioni assistenziali in forma indiretta presso centri di
altissima specializzazione all’estero” (G.U. n. 273 del 22.11.1989); D.m. 24
gennaio 1990 “Identificazione delle classi di patologie e delle prestazioni
fruibili presso centri di altissima specializzazione all’estero” (G.U. n. 27
del 2.2.1990). |
|
|
3 |
Stranieri
extracomunitari non iscritti al Ssn
Prestazioni |
Fonti |
Modalità organizzative e standard |
Liste di prestazioni |
Rif. |
Interventi di medicina preventiva, tutela della
gravidanza, tutela della salute dei minori, vaccinazioni, profilassi
internazionale, prevenzione diagnosi e cura delle malattie infettive. |
D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (T.U.), art. 35. |
|
Le prestazioni sono indicate dall’art. 35 del T.U. |
1 2 3 |
1.C - Area integrazione
socio-sanitaria
Nella tabella riepilogativa, per
le singole tipologie erogative di carattere sociosanitario, sono evidenziate,
accanto al richiamo alle prestazioni sanitarie, anche quelle sanitarie di
rilevanza sociale ovvero le prestazioni nelle quali la componente sanitaria e
quella sociale non risultano operativamente distinguibili e per le quali si è
convenuta una percentuale di costo non attribuibile alle risorse finanziarie
destinate al Servizio sanitario nazionale.
In particolare, per ciascun
livello sono individuate le prestazioni a favore di minori, donne, famiglia,
anziani, disabili, pazienti psichiatrici, persone con dipendenza da alcool,
droghe e farmaci, malati terminali, persone con patologie da HIV.
Livelli di Assistenza Macro-livelli |
Livelli di Assistenza Micro-livelli |
Prestazioni |
% costi a carico dell’utente o del Comune |
Atto indirizzo e coordinamento in materia di
prestazioni sociosanitarie Dpcm 14.2.2001 |
Normativa di riferimento |
7. Assistenza territoriale
ambulatoriale e domiciliare. |
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Assistenza programmata a
domicilio (Adi e Adp). |
a) prestazioni a domicilio
di medicina generale, pediatria di libera scelta; b) prestazioni a domicilio di medicina
specialistica; c) prestazioni infermieristiche a domicilio; d) prestazioni riabilitative a domicilio; e) prestazioni di aiuto
infermieristico e assistenza tutelare alla persona [cfr. % colonna a fianco]; f) prestazioni di assistenza farmaceutica,
protesica e integrativa. |
50% |
Assistenza domiciliare integrata. |
L. n. 833/78 art. 25 P.O. Anziani |
|
Assistenza sanitaria e
sociosanitaria alle donne, ai minori, alle coppie e alle famiglie a tutela
della maternità per la procreazione responsabile e l’interruzione di
gravidanza. |
a) prestazioni medico
specialistiche, psicoterapeutiche, psicologiche, di indagine diagnostica alle
donne, ai minori, alla coppia e alle famiglie (ivi comprese le famiglie
adottive ed affidatarie). Prestazioni riabilitative e
socioriabilitative a minori ed adolescenti. |
|
1. Assistenza di tipo consultoriale alla famiglia,
alla maternità, ai minori attraverso prestazioni mediche, sociali,
psicologiche e riabilitative. 2. Attività assistenziali inerenti l’interruzione
volontaria di gravidanza attraverso prestazioni mediche, sociali,
psicologiche. 3. Protezione del minore in stato di abbandono e
tutela della sua crescita anche attraverso affidi e adozioni. 4. Interventi di prevenzione, assistenza e
recupero psicoterapeutico dei minori vittime di abusi. |
L. n. 405/1975 L. n. 194/1978 Norme nazionali in materia
di diritto di famiglia, affidi e adozioni nazionali ed internazionali L. n. 66/1996 L. n. 269/1998 D.m. 24.4.2000 “P.O. Materno Infantile” |
|
Attività sanitaria e
sociosanitaria a favore delle persone con problemi psichiatrici e/o delle
famiglie. |
a) prestazioni
ambulatoriali, riabilitative e socioriabilitative presso il domicilio. |
|
Tutela delle persone affette da disturbi mentali
tramite prestazioni terapeutiche e riabilitative di tipo ambulatoriale e
domiciliare. |
Dpr 10.11.1999 “P.O. tutela della salute
mentale 1998/2000” |
|
Attività sanitaria e
sociosanitaria a favore di tossicodipendenti e/o delle famiglie. |
a) trattamenti
specialistici e prestazioni terapeutico-riabilitative ivi compreso quelle
erogate durante il periodo della disassuefazione; b) i programmi di
riabilitazione e reinserimento per tutta la fase di dipendenza. |
|
Tutela delle persone dipendenti da alcool e da
droga tramite prestazioni di tipo ambulatoriale e domiciliare. |
Dpr n. 309/1990 L. n. 45/1999 Accordo Stato-Regioni 21.1.1999 |
|
Attività sanitaria e
sociosanitaria nell’ambito di programmi riabilitativi a favore di disabili
fisici, psichici e sensoriali. |
a) prestazioni
ambulatoriali, riabilitative e socioriabilitative presso il domicilio; b) assistenza protesica. |
|
1. Assistenza ai disabili attraverso interventi
diretti al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni
fisiche, psichiche o sensoriali e tramite prestazioni domiciliari,
ambulatoriali e assistenza protesica. 2. Tutela del disabile attraverso prestazioni di
riabilitazione, in regime domiciliare. |
L. n. 833/1978 art. 26 Provv. 7.5.1978 “Linee guida del Min.
Sanità per le attività di riabilitazione L. n. 104/92 L. n. 162/1998 Leggi regionali* |
|
Attività sanitaria e
sociosanitaria a favore di malati terminali. |
a) prestazioni e
trattamenti palliativi in regime ambulatoriale e domiciliare. |
|
Prestazioni e trattamenti palliativi in regime
ambulatoriale e domiciliare. |
L. n. 39/1999 |
|
Attività sanitaria e
sociosanitaria a persone affette da Aids. |
a) prestazioni e
trattamenti in regime ambulatoriale e domiciliare. |
|
|
L. n. 135/1990 Dpr 8.3.2000 “P.O. Aids” |
8. Assistenza territoriale
semiresidenziale. |
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|
Attività sanitaria e
sociosanitaria nell’ambito di programmi riabilitativi a favore delle persone
con problemi psichiatrici e/o delle famiglie. |
a) prestazioni
diagnostiche, terapeutiche, riabilitative e socioriabilitative in regime
semiresidenziale. |
|
Tutela delle persone affette da disturbi mentali
tramite prestazioni terapeutiche e riabilitative di tipo semiresidenziale. |
Dpr 10.11.1999 “P.O. tutela della salute
mentale 1998/2000” |
|
Attività sanitaria e
sociosanitaria nell’ambito di programmi riabilitativi a favore di disabili
fisici, psichici e sensoriali. |
a) prestazioni
diagnostiche, terapeutiche, riabilitative e socioriabilitative in regime
semiresidenziale; b) prestazioni diagnostiche
terapeutiche e socioriabilitative in regime semiresidenziale per disabili
gravi [cfr. % colonna a fianco]; c) rimborso delle spese di
cura e soggiorno per programmi riabilitativi all’estero in centri di elevata
specializzazione; d) prestazioni diagnostiche
e terapeutiche a minori affetti da disturbi comportamentali o da patologie di
interesse neuropsichiatrico. |
30% |
1. Assistenza ai disbaili attraverso interventi
diretti al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni
fisiche, psichiche o sensoriali in regime semiresidenziale. 2. Tutela del disabile attraverso prestazioni di
riabilitazione, in regime semiresidenziale, compresi gli interventi di
sollievo alla famiglia. |
L. n. 833/1978 art. 26 Provv.7.5.1978: linee guida del Min. Sanità
per le attività di riabilitazione L. n. 104/1992 L. n. 162/1998 Leggi regionali* |
|
Attività sanitaria e
sociosanitaria a favore di tossicodipendenti. |
a) trattamenti specialistici
e prestazioni terapeutico-riabilitative in regime semiresidenziale; b) programmi di
riabilitazione e reinserimento per tutta la fase di dipendenza. |
|
Tutela delle persone dipendenti da alcool e da
droga in regime semiresidenziale, di riabilitazione e reinserimento sociale. |
Dpr n. 309/1990 L. n. 45/1999 Accordo Stato-Regioni 21.1.1999 |
|
Attività sanitaria e
sociosanitaria nell’ambito di programmi riabilitativi a favore di anziani. |
a) prestazioni terapeutiche,
di recupero e mantenimento funzionale delle abilità per non autosufficienti
in regime semiresidenziale, ivi compresi interventi di sollievo [cfr. %
colonna a fianco]. |
50% |
Cura e recupero funzionale di soggetti non
autosufficienti non curabili a domicilio, tramite servizi a ciclo diurno,
compresi interventi e servizi di sollievo. |
Linee guida Min. Sanità
31.3.1994 L. n. 67/1988 L. n. 451/1998 D.lgs. n. 229/99 Dpr 23.7.1998 “Piano Sanitario 1998/2000” Leggi e Piani regionali* |
|
Attività sanitaria e
sociosanitaria a favore di persone affette da Aids. |
a) prestazioni
diagnostiche, terapeutiche, riabilitative e socioriabilitative in regime
semiresidenziale. |
|
|
L. n. 135/1990 Dpr 8.3.2000 “P.O. Aids” |
9. Assistenza territoriale
residenziale |
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Attività sanitaria e
sociosanitaria nell’ambito di programmi riabilitativi a favore delle persone
con problemi psichiatrici e/o delle famiglie. |
a) prestazioni diagnostiche,
terapeutiche, riabilitative e socioriabilitative in regime residenziale. b) prestazioni terapeutiche
e socioriabilitative in strutture a bassa intensità assistenziale [cfr. %
colonna a fianco]. |
60% |
1. Tutela delle persone affette da disturbi
mentali tramite prestazioni terapeutiche e riabilitative di tipo
residenziale. 2. Accoglienza in strutture a bassa intensità
assistenziale e programmi di inserimento sociale e lavorativo. |
Dpr 10.11.1999 “P.O. tutela della salute
mentale 1998/2000” |
|
Dpr 10.11.1999 “P.O. tutela della salute
mentale 1998/2000” |
a) prestazioni
diagnostiche, terapeutiche, riabilitative e socioriabilitative in regime
residenziale ivi compresi i soggetti con responsività minimale; b) prestazioni diagnostiche
e terapeutiche a minori affetti da disturbi comportamentali o da patologie di
interesse neuropsichiatrico; c) prestazioni terapeutiche
e socioriabilitative in regime residenziale per: • disabili gravi [cfr. %
colonna a fianco]; • disabili privi di
sostegno familiare [cfr. % colonna a fianco] d) rimborso delle spese di
cura e soggiorno per programmi riabilitativi all’estero in centri di elevata
specializzazione. |
30% 60% |
1. Assistenza ai disabili attraverso interventi diretti
al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche,
psichiche o sensoriali e tramite prestazioni residenziali. 2. Tutela del disabile attraverso prestazioni di
riabilitazione in regime residenziale, compresi gli interventi di sollievo
alla famiglia. |
L. n. 833/1978 art. 26 Provv. 7.5.1978 “Linee guida del Min.
Sanità per le attività di riabilitazione” L. n. 104/1992 L. n. 162/1998 Leggi regionali* Dpcm 1° dicembre 2000 Dm 21 maggio 2001 |
|
Attività sanitaria e sociosanitaria
a favore di tossicodipendenti. |
a) trattamenti
specialistici e prestazioni terapeutico-riabilitative in regime residenziale
per tutto il periodo della disassuefazione; b) programmi di
riabilitazione e reinserimento per tutta la fase di dipendenza. |
|
Tutela delle persone dipendenti da alcool e da
droga in regime residenziale, di riabilitazione e reinserimento sociale. |
Dpr n. 309/1990 L. n. 45/1999 Accordo Stato-Regioni 21.1.1999 |
|
Attività sanitaria e sociosanitaria
nell’ambito di programmi riabilitativi a favore di anziani. |
a) prestazioni di cura e
recupero funzionale di soggetti non autosufficienti in fase intensiva ed
estensiva; b) prestazioni
terapeutiche, di recupero e mantenimento funzionale delle abilità per non
autosufficienti in regime residenziale, ivi compresi interventi di sollievo
[cfr. % colonna a fianco] |
50% |
Cura e recupero funzionale di soggetti non
autosufficienti non curabili a domicilio, tramite servizi residenziali a
ciclo continuativo, compresi interventi e servizi di sollievo. |
Linee guida Min. Sanità
31.3.1994 L. n. 67/1988 L. n. 451/1998 D.lgs. n. 229/99 Dpr 23.7.1998 “Piano
Sanitario 1998/2000” Leggi e Piani regionali* |
|
Attività sanitaria e sociosanitaria
a favore di persone affette da Aids. |
a) Prestazioni di cura e
riabilitazione e trattamenti farmacologici nella fase di lungoassistenza in
regime residenziale [cfr. % colonna a fianco]. |
30% |
Cura e trattamenti farmacologici particolari per
la fase di lungoassistenza ed accoglienza in strutture residenziali. |
L. n. 135/1990 Dpr 8.3.2000 “P.O. Aids” |
|
Attività sanitaria e
sociosanitaria a favore di malati terminali. |
a) Prestazioni e
trattamenti palliativi in regime residenziale. |
|
Prestazioni e trattamenti palliativi in regime
residenziale. |
L. n. 39/1999 |
11. Assistenza
penitenziaria |
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Attività sanitaria e
sociosanitaria a favore dei detenuti. |
a) Prestazioni diagnostiche,
terapeutiche e riabilitative e socioriabilitative per le dipendenze e
disturbi mentali. |
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Nota: * Trattasi di leggi
regionali relative alle modalità organizzative dei servizi e di erogazione
delle prestazioni, che non individuano
livelli ulteriori di assistenza rispetto alla normativa nazionale. |
Allegato 2A
Prestazioni totalmente escluse dai LEA
a)
Chirurgia estetica non conseguente ad incidenti, malattie o malformazioni
congenite;
b) circoncisione
rituale maschile;
c)
medicine non convenzionali (agopuntura – fatta eccezione per le indicazioni
anestesiologiche – fitoterapia, medicina antroposofica, medicina
ayurvedica, omeopatia, chiropratica, osteopatia, nonché tutte le altre non
espressamente citate);
d)
vaccinazioni non obbligatorie in occasione di soggiorni all’estero;
e)
certificazioni mediche (con esclusione di quelle richieste dalle istituzioni
scolastiche ai fini della pratica non agonistica per i propri alunni, ai sensi
dell’art. 31 del Dpr 270/2000 e dell’art. 28 del Dpr 272/2000) non rispondenti
a fini di tutela della salute collettiva, anche quando richieste da
disposizioni di legge (incluse le certificazioni di idoneità alla pratica di
attività sportiva, agonistica e non, idoneità fisica all’impiego, idoneità al
servizio civile, idoneità all’affidamento e all’adozione, rilascio patente,
porto d’armi, ecc.);
f) le
seguenti prestazioni di medicina fisica, riabilitativa ambulatoriale: esercizio
assistito in acqua, idromassoterapia, ginnastica vascolare in acqua, diatermia
a onde corte e microonde, agopuntura con moxa revulsivante, ipertermia Nas,
massoterapia distrettuale riflessogena, pressoterapia o presso-depressoterapia
intermittente, elettroterapia antalgica, ultrasuonoterapia, trazione
scheletrica, ionoforesi, laserterapia antalgica, mesoterapia, fotoforesi
terapeutica, fotochemioterapia extracorporea, fotoforesi extracorporea. Su
disposizione regionale la laserterapia antalgica, l’elettroterapia antalgica,
l’ultrasuonoterapia e la mesoterapia possono essere incluse nell’allegato 2B.
Allegato 2B
Prestazioni parzialmente escluse dai LEA in
quanto erogabili solo secondo specifiche indicazioni cliniche di seguito
indicate:
a)
assistenza odontoiatrica: limitatamente alle fasce di utenti e alle condizioni
indicate al comma 5 art. 9 del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive
modifiche ed integrazioni;
b) densitometria
ossea limitatamente alle condizioni per le quali vi sono evidenze di efficacia
clinica;
c)
medicina fisica, riabilitativa ambulatoriale: l’erogazione delle prestazioni
ricomprese nella branca è condizionata alla sussistenza di taluni presupposti
(quali la presenza di quadri patologici definiti, l’età degli assistiti, un
congruo intervallo di tempo rispetto alla precedente erogazione, ecc.) ovvero a
specifiche modalità di erogazione (es. durata minima della prestazione, non
associazione con altre prestazioni definite, ecc.), fatto salvo quanto previsto
all’allegato 2A, punto f);
d) chirurgia refrattiva con
laser ad eccimeri erogabile limitatamente a casi particolari di pazienti con
anisometropia grave o che non possono portare lenti a contatto od occhiali.
Allegato 2C
Prestazioni incluse nei LEA che presentano un
profilo organizzativo potenzialmente inappropriato, o per le quali occorre
comunque individuare modalità più appropriate di erogazione:
Possono
essere definiti “inappropriati” i casi trattati in regime di ricovero ordinario
o in day hospital che le strutture sanitarie possono trattare in un diverso
setting assistenziale con identico beneficio per il paziente e con minore
impiego di risorse.
Si riporta di seguito un elenco di Drg “ad alto rischio di
inappropriatezza” se erogate in regime di degenza ordinaria, per i quali, sulla
base delle rilevazioni regionali, dovrà essere indicato un valore
percentuale/soglia di ammissibilità, fatto salvo, da parte delle Regioni,
l’individuazione di ulteriori Drg e prestazioni assistenziali.
Elenco Drg ad alto rischio di non
appropriatezza in regime di degenza ordinaria
006 Decompressione
tunnel carpale
019 Malattie dei nervi cranici e periferici
025 Convulsioni e cefalea
039 Interventi sul cristallino con o senza
vitrectomia
040 Interventi extraoculari eccetto orbita età
>17
041 Interventi extraoculari eccetto orbita età
0-17
042 Interventi sulle strutture intraoculari
eccetto retine, iride e cristallino (eccetto trapianti di cornea)
055 Miscellanea di interventi su orecchio, naso,
bocca e gola
065 Turbe dell’equilibrio (eccetto urgenze)
119 Legatura e stripping di vene
131 Malattie vascolari periferiche no CC (eccetto
urgenze)
133 Aterosclerosi no CC (eccetto urgenze)
134 Ipertensione (eccetto urgenze)
142 Sincope e collasso (eccetto urgenze)
158 Interventi su ano e stoma
160 Interventi per ernia, eccetto inguinale e
femorale, età >17 senza CC (eccetto ricoveri 0-1 g.)
162 Interventi per ernia, inguinale e femorale,
età >17 no CC (eccetto ricoveri 0-1 g.)
163 Interventi per ernia età 0-17 (eccetto
ricoveri 0-1 g.)
183 Esofagite, gastroenterite e miscellanea
malattie gastroenteriche apparato digerente, età >17 no CC
184 Esofagite, gastroenterite e miscellanea malattie gastroenteriche
apparato digerente, età 0-17 (eccetto urgenze)
187 Estrazione e riparazione dentaria
208 malattie delle vie biliari (eccetto urgenze)
222 Interventi sul ginocchio (codice intervento
80.6)
232 Artroscopia
243 Affezioni mediche del dorso (eccetto urgenze)
262 Biopsia della mammella ed asportazione locale
non per neoplasie maligne (codici intervento 85.20 e 85.21)
267 Interventi perianali e pilonidali
270 Altri interventi pelle, sottocute e mammella
no CC
276 Patologie non maligne della mammella
281 Traumi pelle, sottocute e mammella età >17
no CC (eccetto urgenze)
282 Traumi pelle, sottocute e mammella età 0-17
(eccetto urgenze)
283 Malattie minori della pelle con CC
284 Malattie minori della pelle no CC
294 Diabete età >35 (eccetto urgenze)
301 Malattie endocrine no CC
324 Calcolosi urinaria no CC (eccetto urgenze)
326 Segni e sintomi relativi a rene e vie urinarie
età >17 no CC (eccetto urgenze)
364 Dilatazione o raschiamento, conizzazione non
per tumore maligno
395 Anomalie dei globuli rossi età >17 (eccetto
urgenze)
426 Nevrosi depressiva (eccetto urgenze)
427 Nevrosi eccetto nevrosi depressiva (eccetto
urgenze)
429 Disturbi organici e ritardo mentale
467 Altri
fattori che influenzano lo stato di salute (eccetto urgenze).
Allegato 3
Indicazioni particolari per
l’applicazione dei livelli in materia di assistenza ospedaliera, assistenza
farmaceutica, assistenza specialistica e integrazione socio-sanitaria, nonché
in materia di assistenza sanitaria alle popolazioni delle isole minori ed alle
altre comunità isolate.
a) Prestazioni di ricovero e cura ospedaliere
Nell’affrontare il tema della rimodulazione dell’area
prestazionale garantita dall’assistenza ospedaliera, è necessario tenere conto
che la fisionomia di ospedale nell’attuale scenario sta profondamente mutando.
Da luogo di riferimento per qualsiasi problema di una certa rilevanza di natura
sanitaria, e spesso sociosanitaria, a organizzazione ad alto livello
tecnologico deputata (e capace) di fornire risposte assistenziali di tipo
diagnostico-terapeutico a problemi di salute caratterizzati da acuzie e
gravità.
Tale specifica caratterizzazione del ruolo
dell’ospedale nel complesso della rete assistenziale sanitaria tuttavia non è
automaticamente associabile ad una lista negativa di prestazioni da non erogare
nel suo ambito, bensì è sollecitativa di coerenti programmi di riassetto
strutturale e qualificazione tecnologica, di concorrenti programmi di sviluppo
della rete dei servizi territoriali, nonché di incisivi programmi per
l’incremento del grado di appropriatezza rispetto al quale:
• va rilanciata la indicazione di percorsi
diagnostico terapeutici che minimizzino la quota di accessi impropri;
• va sollecitata una dimensione di coerente
collegamento in rete tra presidi ospedalieri e tra questi e le strutture
territoriali;
• va sviluppata, anche attraverso adeguate politiche
di aggiornamento e formazione, quello che è stato definito lo spazio del
“governo clinico”;
• va rimodulato il sistema di remunerazione per
scoraggiare artificiose induzioni di domanda;
• va ulteriormente implementato il sistema
informativo finalizzato all’incremento non solo dell’efficienza ma anche della
qualità, in grado di generare un adeguato set di indicatori
sull’appropriatezza. Si allega a riguardo una proposta di “Indicatori di
livello ospedaliero”. (Allegato n. 3.1).
b) Prestazioni di assistenza specialistica
La elencazione, nel nomenclatore tariffario, delle
prestazioni erogabili, definite sulla base dei principi generali richiamati dal
comma 2 dell’articolo 1 del D.lgs. 502/2000, e la specificazione delle
condizioni di erogabilità non risolve a priori tutte le problematiche di un
utilizzo appropriato di tali prestazioni. Pertanto anche in questo settore
vanno realizzati coerenti programmi per l’incremento del grado di
appropriatezza, nonché di qualificazione tecnologica e di sviluppo della rete
dei servizi territoriali. In particolare:
• va sviluppata la definizione di percorsi
diagnostico terapeutici che minimizzino la quota di utilizzo improprio di
questo livello assistenziale;
• vanno rilanciati i programmi di aggiornamento e
formazione;
• va rimodulato il sistema di remunerazione per
scoraggiare artificiose induzioni di domanda;
• va
sviluppato il sistema informativo in grado di monitorare le prestazioni e
generare un adeguato set di indicatori sull’appropriatezza.
c)
L’assistenza farmaceutica
L’impianto
delle decisioni, concordate in sede di accordo dell’8 agosto 2001 e
successivamente recepite dall’articolo 6 commi 1 e 2 del decreto legge 18
settembre 2001, n. 347, nel prevedere un maggiore potere di regolazione da
parte delle regioni delle modalità con cui viene assicurata l’assistenza
farmaceutica territoriale, ha affidato alle stesse anche una facoltà di
modulazione della erogazione individuando una fascia di farmaci,
preventivamente selezionati dalla CUF, rispetto ai quali le regioni stesse
potranno decidere misure di co-payment
in relazione all’andamento della spesa.
L’insieme
delle misure attivabili per il contenimento e la qualificazione dell’assistenza
farmaceutica territoriale può comportare un quadro di rilevante difformità dei
profili erogativi assicurati ai cittadini, rispetto al quale si ritiene
necessario che le Regioni tra loro concordino modalità omogenee di applicazione
della citata normativa di cui all’articolo 6 commi 1 e 2 del decreto legge 18
settembre 2001, n. 347.
d)
Integrazione socio-sanitaria, per la quale la precisazione delle linee
prestazionali, a carico del Servizio sanitario nazionale, dovrà tener conto dei
diversi livelli di dipendenza o non autosufficienza, anche in relazione
all’ipotesi di utilizzo di Fondi integrativi
Va ricordato che questa specifica area erogativa
merita una trattazione specifica, ad integrazione di quanto in via generale già
chiarito ai punti precedenti, per il rilievo che assume, all’interno delle
politiche destinate al sostegno e allo sviluppo dell’individuo e della famiglia
e alla razionalizzazione dell’offerta di servizio, al fine di assicurare le
prestazioni necessarie per la diagnosi, la cura (compresa l’assistenza
farmacologica) e la riabilitazione delle persone in tutte le fasi della vita e
in modo particolare nell’infanzia e nella vecchiaia.
Il riferimento fondamentale, sul piano normativo, è
costituito dall’atto di indirizzo e coordinamento sull’integrazione
socio-sanitaria di cui al Dpcm 14.2.2001.
L’erogazione delle prestazioni va modulata in riferimento
ai criteri dell’appropriatezza, del diverso grado di fragilità sociale e
dell’accessibilità.
Risultano
inoltre determinanti:
1.
l’organizzazione della rete delle strutture di offerta;
2. le
modalità di presa in carico del problema, anche attraverso una valutazione
multidimensionale;
3. una
omogenea modalità di rilevazione del bisogno e classificazione del grado di non
autosufficienza o dipendenza.
Sul
primo punto va ricordato quanto già indicato dalle innovazioni introdotte dal
D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni in
materia di autorizzazione ed accreditamento delle strutture socio-sanitarie e,
per le strutture socio-assistenziali, dalla legge 8 novembre 2000, n. 328,
nonché, per quanto attiene l’organizzazione dei servizi a rete, dai diversi
progetti obiettivo.
e)
Assistenza sanitaria alle popolazioni delle isole minori ed alle altre comunità
isolate
Per i livelli di assistenza di cui all’allegato 1,
vanno garantite le specifiche esigenze di assistenza sanitaria delle
popolazioni delle isole minori e delle altre comunità isolate.
Allegato 3.1
Indicatori livello
ospedaliero (omissis)
Allegato 4
Linee guida relative al ruolo
delle Regioni in materia di LEA
Con
l’accordo dell’8 agosto 2001 le Regioni si sono impegnate a far fronte alle
eventuali ulteriori esigenze finanziarie con mezzi propri, ai sensi del
successivo punto 2 dello stesso accordo. In ogni caso, si sono impegnate ad
adottare tutte le iniziative possibili per la corretta ed efficiente gestione
del servizio, al fine di contenere le spese nell’ambito delle risorse
disponibili e per mantenere l’erogazione delle prestazioni ricomprese nei
livelli essenziali di assistenza.
L’erogazione
e il mantenimento dei Lea in tutto
il territorio nazionale richiede, accanto alla esplicita definizione degli
stessi ed alla attivazione del sistema di monitoraggio e garanzia previsto
dalla normativa vigente, la precisazione del ruolo della programmazione
regionale, nell’erogazione delle prestazioni sanitarie previste.
Sul
piano normativo, al riguardo, occorre ricordare in particolare:
• l’articolo 13 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni richiama l’articolo 29
della legge 28 febbraio 1986, n. 41;
• art. 85 comma 9 della legge 388/2000;
• gli articoli 4 (comma 3) e 6 (commi 1 e 2) del
decreto legge 347/2001.
Tali
norme definiscono gli ambiti di azione regionale in questa materia.
In
questa direzione si rileva la necessità di disporre di una metodologia omogenea
nell’applicazione della normativa che, secondo quanto sopra richiamato,
sollecita le Regioni a realizzare l’equilibrio tra le risorse disponibili e
l’articolazione delle prestazioni e servizi socio-sanitari da garantire attraverso
i LEA.
In
particolare appare indispensabile garantire che adeguati interventi sul tema
dell’appropriatezza da parte delle Regioni siano in grado di prevenire e
controllare fenomeni di improprio assorbimento di risorse da parte di un
livello assistenziale con conseguente scopertura di altri livelli
assistenziali, disattendendo in tal modo ai diritti da garantire a tutti i
cittadini.
A tal
riguardo, è agevole ricorrere all’esempio dell’assistenza farmaceutica che, in
effetti, in alcune realtà regionali ha fatto registrare incrementi impropri
della domanda e dei consumi, sottraendo risorse in particolare all’area della
prevenzione e dell’integrazione socio-sanitaria oppure all’esempio
dell’assistenza ospedaliera che ancora, in molte Regioni, continua ad assorbire
risorse, per fenomeni di inefficienza ma anche di inappropriatezza, a scapito
di altre tipologie assistenziali.
In
realtà, la considerazione da cui partire è che la definizione dei LEA può solo
in parte, attraverso la selezione delle prestazioni erogabili o la precisazione
delle condizioni della loro erogabilità, risolvere le problematiche
dell’appropriatezza, che si presenta come una delle variabili fondamentali
anche per l’allocazione delle risorse.
Può infatti sostenersi che, nella lista delle prestazioni essenziali
erogabili o delle tipologie assistenziali essenziali da garantire, sono
presenti aree in cui l’elemento dell’essenzialità si riferisce a segmenti molto
specifici di bisogno sanitario e socio-sanitario da coprire, che richiedono
precisazioni a livello di programmazione regionale e omogeneità sul territorio
nazionale.
Ciò
comporta, fermo restando gli spazi di azione oggi presenti a livello normativo
concernenti i sistemi di reperimento delle risorse (leva fiscale), prevedere la
necessità che la programmazione regionale proceda, nell’applicazione dei
criteri per l’erogazione dei LEA, alle opportune specificazioni delle
condizioni di erogabilità, per assicurare un più pieno rispetto del principio
dell’appropriatezza, considerando i criteri più volte ricordati nel presente
documento di particolare tutela della urgenza/complessità, della fragilità
sociale e della accessibilità territoriale.
Complementare all’azione sopra indicata è l’attività
di promozione delle forme di assistenza integrativa, previste dalla normativa
vigente, al fine di garantire o agevolare livelli di servizi e prestazioni
ulteriori, rispetto a quelli garantiti dai LEA.
(*) Decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001 “Definizione dei livelli
essenziali di assistenza”, Supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 33 dell’8 febbraio 2002. Il decreto reca
anche le firme dei Ministri Sirchia e Tremonti.
(1)
Vengono
omesse le indicazioni relative ai livelli di assistenza in quanto non vi sono
cambiamenti relativi alle prestazioni fornite prima dell’entrata in vigore del
Dpcm in oggetto.
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