Prospettive assistenziali, n. 138, aprile-giugno 2002
CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI
TORINO E L’AZIENDA OSPEDALIERA S. GIOVANNI BATTISTA SULLA GESTIONE DELLE
ATTIVITÀ SANITARIE IN DUE STRUTTURE PER ANZIANI CRONICI NON AUTOSUFFICIENTI
I fautori della truffaldina integrazione
socio-sanitaria continuano a tacere sulla sconvolgente caduta sotto la soglia
di povertà di oltre due milioni di famiglie impegnate nella cura di un loro
congiunto malato cronico non autosufficiente.
Invece, continuando noi, con immutata ostinazione e
con il pieno appoggio dei ricoverati presso Rsa e simili strutture e dei loro
congiunti a ritenere che gli anziani malati cronici non autosufficienti siano
dei soggetti malati che devono essere curati senza eccessi terapeutici e senza
praticare forme subdole di eutanasia da abbandono, siamo lieti che finalmente,
dopo anni ed anni di insistenze di vario genere, il Comune di Torino e
l’Azienda ospedaliera San Giovanni Battista abbiano stipulato la convenzione
che riportiamo. Circa le condizioni di salute dei ricoverati, si veda in questo
numero, la nota 4 dell’articolo “Anziani cronici non autosufficienti e malati
di Alzheimer...”.
Testo della convenzione (1)
Premessa
Il Comitato di gestione dell’Usl 1/23 con delibera n.
867/39/82 del 26/03/1982 affidava alla Sovraintendenza sanitaria dell’Ospedale
S. Giovanni Battista di Torino la competenza della gestione sanitaria
dell’Istituto di riposo per la vecchiaia (Irv).
Con successiva delibera n. 220/66/45/85 in data
20/2/1985 il Comitato di gestione dell’Usl 1/23 riconfermava l’affidamento
della gestione sanitaria, relativa alle cure dei degenti presso l’Irv, alla Sovraintendenza
sanitaria dell’Ospedale S. Giovanni Battista di Torino. Nel 1982 venivano
assegnati all’Irv, dall’Ospedale S. Giovanni Battista di Torino, quattro medici
specialisti geriatri.
La pianta organica dei medici è stata gradualmente
implementata fino agli attuali otto medici in servizio a tempo pieno, che
articolano l’impegno presso l’Irv con altre attività dell’Unità operativa di
geriatria dell’Azienda ospedaliera S. Giovanni Battista di Torino
(ospedalizzazione a domicilio, day hospital, diagnostica vascolare non
invasiva, ambulatorio di geriatria, ambulatorio di oncogeriatria).
Attualmente all’Irv operano:
• 8 medici specialisti geriatri, organizzati in turni
di presenza e reperibilità che garantiscono la copertura dell’assistenza medica
24 ore su 24;
• 1 capo sala;
• 28 infermieri professionali a tempo pieno (in
organico ne sono previsti 32);
• 4 infermieri professionali part-time (di cui una in
maternità);
• 8 infermieri generici;
• 2 fisioterapisti;
• 1 dietista (in comune con il Carlo Alberto).
Dando atto della necessità di formalizzare la
collaborazione avviata dal 1995 in via transitoria, a seguito di specifiche
sollecitazioni della Regione Piemonte (lettera prot. n. 2672/52/786 del 26
luglio 1995 a firma dell’Assessore alla sanità Dr. A. D’Ambrosio), in attesa di
una nuova normativa specifica, ad integrazione dell’attuale, riconoscendo che,
per ragioni storiche, sono stati ricoverati nell’Istituto anziani le cui
caratteristiche hanno necessitato e necessitano di un livello di cure superiori
rispetto a quanto previsto dalla Dgr 41/95, in via sperimentale, in relazione
anche alle probabili modifiche delle normative regionali attualmente vigenti,
si stipula la seguente convenzione.
Fra la dr.ssa Silvana Ranieri, nella sua qualità di
Direttore della Divisione servizi socio assistenziali del Comune di Torino, con
sede legale in Torino Via Milano 1 (c.f. e Part. Iva 00514490010) e il dr.
Luigi Odasso nella sua qualità di Direttore generale dell’Azienda ospedaliera
San Giovanni Battista di Torino, di seguito denominata semplicemente
“Molinette” (c.f. 05438190018), si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1 -
Oggetto della convenzione
Il Comune di Torino convenziona l’Azienda ospedaliera
Molinette per l’esercizio dell’attività sanitaria rivolta ad anziani non
autosufficienti che si svolge nell’Istituto di riposo per la vecchiaia (Irv),
per il quale, vista la più recente normativa al riguardo, sono state avviate le
procedure per l’autorizzazione a funzionare con posti letto Rsa.
Art. 2 -
Risorse messe a disposizione e impegni delle parti
Le prestazioni garantite dalle parti e
l’organizzazione funzionale e gerarchica dell’Istituto formano oggetto del
Protocollo organizzativo, in allegato alla presente convenzione e parte
integrante della medesima.
Art. 3 -
Destinatari del servizio
Vengono ricoverati presso la struttura, su indicazione
delle Uvg delle Asl territoriali torinesi, pazienti che richiedano un livello
elevato di assistenza sanitaria (medica, infermieristica, riabilitativa),
integrato da un alto livello di assistenza tutelare ed alberghiera.
Art. 4 -
Adempimenti amministrativi e contabili
I costi dell’assistenza sanitaria (personale,
approvvigionamento di farmaci, materiale sanitario e quanto necessario per
l’espletamento della diagnosi e delle cure) sono anticipati dall’Azienda
ospedaliera.
I costi alberghieri e generali sono anticipati dal
Comune di Torino.
L’Azienda ospedaliera si impegna ad inserire nel
proprio piano di attività il servizio prestato ai sensi della presente
convenzione.
Le Aziende sanitarie locali rimborsano al Comune di
Torino per le quote sanitarie previste dalla Dgr n. 41-42433/95.
Art. 5 -
Qualificazione, riqualificazione e aggiornamento del personale
Il personale dipendente dal Comune di Torino è
inquadrato nelle diverse qualifiche funzionali, con l’assegnazione dei livelli
retributivi di riferimento in base a quanto previsto dal contratto collettivo
di lavoro per i dipendenti degli Enti locali.
Il personale dipendente dall’Azienda Molinette è
inquadrato nelle qualifiche professionali, con l’assegnazione dei
corrispondenti livelli retributivi in base al contratto collettivo di lavoro
del personale iscritto nei ruoli sanitari della Regione Piemonte.
Il personale dipendente da eventuali ditte
aggiudicatarie di appalti per forniture è inquadrato nelle diverse qualifiche
previste dai contratti collettivi di lavoro del settore di appartenenza,
compresi i soci lavoratori delle cooperative, come da delibera approvata dal
Consiglio comunale di Torino sull’affidamento di attività a terzi.
Il Comune di Torino e l’Azienda Molinette si impegnano
alla assicurazione dei propri dipendenti, nei limiti previsti dalle normative
di riferimento, nonché alla partecipazione dei medesimi a corsi di formazione,
di aggiornamento e riqualificazione.
Art. 6 -
Durata della convenzione
La presente convenzione ha effetto a partire dal 1°
luglio 2001 e ha durata fino al 30 giugno 2002.
Scaduto tale termine la durata della convenzione avrà
cadenza biennale ed il rinnovo avverrà con apposito provvedimento.
Art. 7 -
Soluzione delle controversie
Per tutto quanto contemplato dal presente contratto le
parti faranno espresso riferimento alle norme del Codice civile e di Procedura
civile, eleggendo come competente il Foro di Torino.
Art. 8 -
Disciplina delle inadempienze
Eventuali inadempienze da parte dei contraenti devono
essere contestate per iscritto entro 10 giorni dalla loro rilevazione.
Il persistere degli inadempimenti porta alla nomina di
una specifica commissione paritetica mista, cui verrà assegnato il compito di
individuare tutte le criticità che hanno originato la contestazione e i motivi
dei mancati adempimenti.
La suddetta commissione ha il compito di redigere un
verbale dei lavori effettuati, da inviarsi al Direttore della Divisione servizi
socio-assistenziali del Comune di Torino ed al Direttore generale dell’Azienda
Molinette, per l’adozione dei provvedimenti di propria specifica competenza.
Protocollo organizzativo
per gli istituti irv e carlo
alberto
Art. 1 -
Risorse e impegni dell’Azienda ospedaliera
Personale
Le prestazioni sanitarie sono garantite, seconda la
attuale organizzazione medica, infermieristica e riabilitativa del presidio, da
medici specialisti geriatrici, terapisti della riabilitazione, capo sala,
infermieri professionali e generici, dipendenti dell’Azienda ospedaliera già
operanti all’interno del Presidio, secondo la tabella riportata in premessa.
La gestione del personale sanitario sarà attribuita al
Responsabile dell’Unità operativa a direzione universitaria di geriatria o a
persona da lui delegata.
Impegni
L’Azienda ospedaliera si impegna a:
1. garantire, anche tramite lo strumento della pronta
disponibilità, l’assistenza medica tutti i giorni per 24 ore con i sanitari che
operano nella struttura;
2. fornire i farmaci secondo quanto previsto dalla Dgr
20-26187 del 30.11.1998, senza alcun onere a carico dell’anziano assistito, né
a carico dei parenti;
3. fornire direttamente i presidi sanitari per
l’incontinenza (pannoloni, traverse, ecc.);
4. garantire assistenza specialistica, ove necessario,
attraverso le risorse proprie, possibilmente negli stessi locali dell’Istituto;
5. garantire l’attività interna di fisioterapia;
6. assicurare il servizio dietistico;
7. la componente medica ed infermieristica si impegna
all’aggiornamento delle cartelle sanitarie personali in corso di ricovero.
Art. 2 -
Risorse e impegni del Comune
Personale
Il servizio di assistenza diretta agli anziani
ospitati nel presidio è garantito da personale socio-assistenziale in possesso
del titolo professionale Adest. Per i dipendenti che non ne sono ancora in
possesso, comunque con anzianità lavorativa superiore al biennio, è prevista la
straordinaria riqualificazione tramite frequenza obbligatoria a corsi di
formazione già programmati.
Risorse
strutturali
L’Amministrazione comunale mette a disposizione i
locali necessari per la degenza e per le attività mediche, infermieristiche e
riabilitative, compresi i locali accessori e gli uffici amministrativi e
tecnici.
Effettua inoltre la manutenzione ordinaria e
straordinaria e degli adeguamenti strutturali previsti dalle norme sulla
sicurezza dei luoghi di lavoro e di degenza.
Servizi in
appalto
Il Comune di Torino garantisce i sottoelencati
servizi, a mezzo di affidamento a terzi:
1. mensa;
2. conduzione dell’impianto di riscaldamento;
3. pulizia degli ambienti comuni;
4. lavanderia per i capi di uso comune;
5. animazione.
Impegni
Si premette che il Comune di Torino in qualità di
proprietario dell’immobile e gestore dell’attività assistenziale che vi si
svolge, riconosce quale datore di lavoro il Direttore della divisione servizi
socio-assistenziali.
Il suddetto Direttore si impegna a fornire all’Azienda
ospedaliera dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti
nell’ambiente lavorativo e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate ai
sensi dell’art. 7 del decreto legislativo 626/94.
Il Comune di Torino si impegna per 24 ore giornaliere
e per tutti i giorni dell’anno solare a:
1. Assicurare ad ogni persona tutte le prestazioni
integrative finalizzate al recupero e al mantenimento dell’autonomia residua
mediante:
– aiuto nell’alzata dal letto (tutti gli anziani
devono essere alzati, tranne casi eccezionali);
– preparazione e aiuto per il riposo pomeridiano
e notturno;
– aiuto o esecuzione dell’igiene personale quotidiana
e periodica, aiuto per il bagno;
– aiuto nella scelta dell’abbigliamento e nella
vestizione;
– nutrizione (somministrazione ed aiuto
nell’assunzione del cibo);
– aiuto negli ausili ed accorgimenti atti a
favorire l’espletamento autonomo di alcune attività;
– mobilizzazione delle persone allettate o in
carrozzella.
2. Assicurare le prestazioni per la tutela
igienico-sanitaria della persona:
– aiuto nella prevenzione piaghe da decubito
(cambio pannoloni, cambio degli effetti letterecci, ecc.);
– semplici prestazioni di pronto intervento;
– servizio di podologia;
– pulizia e manutenzione di biancheria ed abiti degli
ospiti.
3. Assicurare un vitto adeguato considerate anche le
diete particolari individuali, secondo prescrizione medica e particolari
esigenze legate a problemi di masticazione, così come evidenziate dal servizio
dietistico dell’Azienda.
4. Promuovere e favorie la relazione tra gli ospiti e
momenti di animazione comuni, anche attivando le risorse di volontariato
presenti sul territorio.
5. Agevolare gli ospiti a mantenere i contatti con i
familiari.
6. Consentire l’assistenza religiosa, secondo le
scelte di ciascun ospite.
7. Garantire dalle dimissioni la tenuta, la custodia e
l’archiviazione e il rilascio di copia conforme delle cartelle sanitarie
personali.
Art. 3 -
Organizzazione funzionale e gerarchica
Poiché trattasi di strutture socio-assistenziali a
valenza sanitaria, si individuano nello specifico:
– prestazioni di carattere strettamente
alberghiero e socio-assistenziale;
– prestazioni strettamente sanitarie;
– prestazioni di carattere misto.
Il responsabile socio-assistenziale dell’Istituto è il
Responsabile di nucleo socio-assistenziale in posizione organizzativa, che
dipende direttamente dal Dirigente del Settore anziani della Divisione servizi
socio-assistenziali.
La responsabilità dell’assistenza sanitaria degli
ospiti, compete al responsabile medico dell’Unità operativa a direzione
universitaria di geriatria o suo delegato, mentre la responsabilità
igienico-sanitaria (indirizzi alla prevenzione, protezione dei rischi sul
lavoro e protezione relativa agli ospiti) compete al medico specificatamente
incaricato dal Comune.
Dal punto di vista gerarchico, il personale sanitario
risponde al Medico responsabile, mentre il personale socio-assistenziale
risponde, per le prestazioni socio-assistenziali, al responsabile
socio-assistenziale dell’Istituto. In ordine alle prestazioni a valenza
sanitaria, la responsabilità complessiva è affidata al Medico responsabile, cui
pertanto risponde anche il personale socio-assistenziale.
Nell’ambito di ciascun reparto di degenza risulta
fondamentale, al fine di assicurare una gestione corretta del servizio,
individuare specifiche figure di responsabili:
– per le prestazioni di carattere strettamente
alberghiero e socio-assistenziale, il responsabile è la figura
socio-assistenziale di coordinamento individuata dal Comune;
– per le prestazioni strettamente sanitarie, il
responsabile è l’infermiere professionale;
– per le prestazioni di carattere misto,
l’organizzazione viene definita di comune intesa tra la figura
socio-assistenziale di coordinamento individuata dal Comune e l’infermiere
professionale.
Si dà atto altresì che le parti si impegnano a
cooperare nell’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi
sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa anche nel caso di prestazioni
rese a terzi da parte dell’Istituto riposo per la vecchiaia.
(1) Identica è la convenzione riguardante l’Istituto Carlo Alberto.
www.fondazionepromozionesociale.it