Prospettive assistenziali, n. 138, aprile-giugno 2002

 

 

Il Comune di santena: persone handicappate e rospi

 

 

Molto significativa è la vicenda della signora A.A. vedova P., madre e tutrice di I.P., colpita da grave handicap intellettivo che l’ha resa del tutto priva di autonomia, ricoverata presso un istituto della provincia di Torino.

 

1. La vicenda inizia con la lettera raccomandata R.R. inviata in data 16 giugno 1998 dalla signora A.A. al Sindaco di Santena (Torino), On. Benedetto Nicotra, per chiedere, sulla base della consulenza fornita dal Csa - Comitato per la difesa dei diritti degli assistiti, che il Comune assuma gli oneri relativi alla retta di ricovero di I.P., dedotto l’importo della pensione e dell’assegno di accompagnamento percepiti da quest’ultima, nonché la quota riservata all’assistita per le sue spese personali.

Poiché la Giunta comunale aveva approvato una delibera in cui i parenti dei soggetti non autosufficienti bisognosi di assistenza erano tenuti a contribuire alle spese di ricovero, la signora A.A. chiede che la delibera stessa venga modificata.

 

2. In data 22 settembre 1998 la signora A.A. scrive nuovamente al Sindaco di Santena per informarlo che «nei giorni scorsi la direttrice della Comunità XY in cui è ricoverata mia figlia I.P., mi ha chiesto di provvedere al versamento della retta. Ho risposto di aver scritto alla S.V. in data 16 giugno 1998 e di non aver ricevuto alcuna risposta, nonostante che la legge 241/1990 da me richiamata nella lettera stessa obblighi i Sindaci (e le altre autorità) a rispondere entro e non oltre i 30 giorni dal ricevimento dell’istanza».

 

3. Il Sindaco di Santena invia il 24 settembre 1998 al Ministro per la solidarietà sociale, all’Assessorato all’assistenza della Regione Piemonte  e, per conoscenza, alla signora A.A. la seguente nota: «L’art. 8 del Regolamento comunale di assistenza, approvato con deliberazione consiliare n. 4  in data 31 gennaio 1998, prevede che l’integrazione della retta di ricovero in istituto per i casi di soggetti non autosufficienti, venga concessa dalla Giunta comunale su proposta dei servizi sociali. La persona soggetta al ricovero dovrà contribuire al pagamento della retta con l’ammontare della pensione, se esistente, con l’indennità di accompagnamento e con tutti gli altri redditi; da tale reddito verrà detratta la cifra di L. 150.000 mensile lasciata a disposizione del ricoverato per le spese personali. Si richiede inoltre una contribuzione alla famiglia in funzione del reddito del nucleo.

«Ai sensi del suddetto art. 8, questo Comune integra la retta di ricovero in istituto di diversi cittadini portatori di handicap grave.

«Nel mese di giugno 1998, il tutore di una assistita ha presentato richiesta affinché il Comune modificasse il vigente regolamento e si assumesse tutte le incombenze  relative all’assistenza delle persone disabili e sprovviste dei mezzi necessari per vivere, ad esempio l’accertamento della idoneità della struttura di ricovero, i relativi controlli ed il pagamento della retta, dedotta  dai redditi del ricoverato, motivando tale richiesta col fatto che, in base alle vigenti disposizioni di legge, gli enti pubblici non possono richiedere contributi economici ai parenti di assistiti maggiorenni, come meglio specificato nella documentazione che si allega.

«Questo Comune necessita pertanto di avere un parere in merito.

«Si evidenzia inoltre che qualora risultasse non corretta l’impostazione del vigente regolamento comunale, quest’Amministrazione comunale si troverebbe  a dover fronteggiare un notevole aumento della spesa assistenziale, con pesante incidenza sul bilancio comunale.

«Si chiede pertanto che codesto Ente adotti i provvedimenti di competenza al fine di eliminare o quantomeno di ridurre i suddetti gravosi oneri a carico delle singole amministrazioni comunali».

 

4. A seguito  dei ripetuti solleciti del Csa - Comitato per la difesa dei diritti degli assistiti, il Direttore generale dell’Assessorato all’assistenza della Regione Piemonte trasmette al Sindaco di Santena in data 16 novembre 1998  una nota in cui, fra l’altro, segnala che «la temporanea mancanza di norme che regolamentano le modalità di imposi­zione, in una particolare situazione, degli obblighi a carico dei familiari degli utenti sembra indurre lo stesso Ministro  per la famiglia e per la solidarietà sociale, a suggerire, nella nota DAS/19367/1/UL/276, la stipulazione di un accordo preliminare tra enti gestori e familiari degli assistiti. Pertanto, in attesa di una precisazione  normativa sia a livello nazionale che regionale, si ritiene che solo da un accordo convenzionale tra le parti potrebbero, come indica la nota stessa, derivare ai familiari degli assistiti, attraverso la volontaria assunzione di oneri, impegni ed obblighi».

In sostanza il Direttore generale dell’Assessorato all’assistenza della Regione Piemonte, preso  atto che non vi sono leggi che consentano agli enti pubblici di pretendere contributi economici dai parenti, compresi quelli tenuti agli alimenti, di assistiti maggiorenni, consiglia il Sindaco di Santena di superare l’ostacolo chiedendo al congiunto interessato di sottoscrivere un impegno. Detto impegno, avendo le caratteristiche di un contratto privato, deve essere rispettato  da coloro che lo hanno firmato.

La proposta della Regione Piemonte, che non è accolta dalla signora A.A., oltre ad obbligare i firmatari a corrispondere somme non dovute, è assolutamente inaccettabile in quanto consente agli enti pubblici di ricattare gli interessati (se non firmate, non assistiamo il vostro congiunto).

Inoltre, vi è da osservare che la sottoscrizione di impegni economici non obbligatori è un atto che mai è stato praticato dagli enti pubblici per nessuno dei numerosi servizi da essi forniti a pagamento.

 

5. Il Presidente dell’Associazione Promozione sociale, che difende i diritti della signora A.A. insieme al Csa, segnala il 5 ottobre 1998 al Prefetto di Torino che «i Comuni del Piemonte, in violazione alle leggi vigenti, continuano a pretendere, spesso sotto forma di ricatto (o firmate l’impegno o il vostro congiunto non verrà assistito), contributi economici dai parenti di assistiti maggiorenni» e chiede il suo intervento affinché i Comuni stessi siano richiamati al rispetto delle disposizioni legislative in vigore.

 

6. Il Direttore generale dell’Ufficio Studi e Affari legislativi del Ministero dell’interno, con nota dell’8 giugno 1999, informa il Prefetto di Torino, il Sindaco di Santena e il Presidente dell’Associazione Promozione sociale che «non si ravvisano ragioni che possano indurre a rivedere l’orientamento espresso da questo Ministero nella nota n. 12287 del 27.12.1993 e condiviso dal Dipartimento Affari sociali nelle note in data 15.4.1994, 28.10.1995 e 29.7.1997, secondo il quale le pubbliche amministrazioni non potrebbero imporre ai familiari degli utenti dei servizi socio-assistenziali, tenuti per legge agli alimenti, la partecipazione alle relative spese di gestione, in assenza di specifiche norme di legge in tal senso».

 

7. In data 1° luglio 1999, il Prefetto di Torino, su nuova istanza dell’Associazione Promozione sociale, sollecita il Sindaco di Santena «con riferimento al parere espresso dal Ministero dell’interno con nota n. 190 e 412 B.5 dell’8 giugno scorso (…) di far conoscere le definitive determinazioni» in ordine alla «richiesta di contributi economici a parenti tenuti agli alimenti per il ricovero di congiunti in istituto».

 

8. Finalmente, con lettera datata 20 luglio 1999 il Sindaco di Santena «esaminato il parere espresso dal Ministero dell’interno con nota n. 190 e 412 B.5 dell’8 giugno u.s., ed in risposta alla richiesta di determinazione in ordine alla questione in oggetto da parte della Prefettura di Torino, comunico di aver impartito agli uffici disposizione affinché si astengano dal richiedere integrazioni alle rette di ricovero di utenti dei servizi socio-assistenziali a partire dal corrente mese di luglio. Questa amministrazione si farà conseguentemente carico dell’onere derivante dalla cessata compartecipazione alle spese da parte dei congiunti dei ricoverati».

 

9. Con lettera del 1° settembre 1999, il Presidente dell’Associazione Promozione sociale, dopo aver ringraziato il Sindaco di Santena per le «disposizioni da Lei impartite agli uffici di non richiedere più alcun contributo ai parenti di assistiti maggiorenni», chiede allo stesso Sindaco una «conferma circa l’assunzione dell’intera retta da parte del Comune», compresi gli arretrati.

 

10. Il Sindaco di Santena precisa con la nota del 23 settembre 1999 che «l’Amministrazione si fa carico del pagamento delle somme arretrate unicamente dal 1° luglio 1999 essendo la comunicazione ministeriale n. 190 e 412 B.5 dell’8 giugno 1999, qui pervenuta soltanto in data 21 giugno 1999».

 

11. La decisione del Sindaco di Santena di non corrispondere gli arretrati (il cui importo è di 9 milioni e mezzo) è palesemente pretestuosa. Infatti, la richiesta avanzata dalla signora A.A. risale al 16 giugno 1998. D’altra parte la nota del Ministero dell’interno dell’8 giugno 1999, a cui fa riferimento il Sindaco, richiama esplicitamente il parere dello stesso Ministero del 27 dicembre 1993, nonché quelli del Dipartimento Affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri datati 15 aprile 1994, 28 ottobre 1995 e 29 luglio 1997. Inoltre, poiché nessuna legge ha mai consentito al Comune di Santena (ed agli altri enti pubblici) di imporre contributi ai parenti di assistiti maggiorenni, è ampiamente motivata l’istanza presentata dalla signora A.A. Pertanto il Presidente dell’Associazione Promozione sociale si rivolge nuovamente al Prefetto di Torino.

 

12. In risposta alla richiesta di delucidazioni avanzata dal Prefetto di Torino, con lettera del 4 novembre 1999, il Sindaco di Santena introduce un altro assurdo pretesto, segnalando allo stesso Prefetto che «qualora la S.V. ritenga che l’Amministrazione comunale debba farsi carico anche delle spese arretrate, ritengo che tale obbligo vada imposto a tutte le Amministrazioni comunali e nei confronti di tutti gli assistiti senza distinzione alcuna».

 

13. Ripetutamente sollecitato, il Prefetto di Torino con lettera del 4 maggio 2000 informa il Presidente dell’Associazione Promozione sociale che «lo scrivente, qualora anche rilevasse estremi di disap­plicazione di norme di legge da parte dell’ente locale, non può sostituirsi ai competenti organi giudiziari» (1).

 

14. Stante la posizione assunta dal Prefetto di Torino, il Presidente dell’Associazione Promozione sociale si rivolge al Difensore civico della Regione Piemonte che, con lettera del 26 giugno 2001 «comunica che questo ufficio ha sentito il Dirigente dei servizi amministrativi del Comune di Santena, il quale ha reso noto che non sussistono ragioni giuridiche che impongano al Comune di Santena di farsi carico del pagamento delle rette arretrate». Il funzionario del Comune di Santena, inoltre, afferma che «tali rimborsi determinerebbero, fra l’altro, uno squilibrio di bilancio e richiederebbero pertanto un ripianamento da parte di Stato e Regione». Si noti che l’importo delle rette arretrate è appena di 9 milioni e mezzo! Pertanto, conclude il Difensore civico, «lo scrivente, pur condividendo i motivi che hanno indotto il Csa a chiedere l’intervento dell’Ufficio, rileva che l’intervento stesso, in difetto di idonei strumenti giuridici, deve ritenersi esaurito nella fase della informazione e del sollecito».

15. Ed ora arriviamo ai rospi. Su La Stampa  del 24 giugno 2001 è apparsa la notizia che per difendere una varietà di rospi denominati “pelobati” «il Wwf sta studiando per conto del Comune di Santena e dell’Unione europea la creazione di un’area protetta nella zona (...). Il Wwf ha ricevuto anche l’incarico e il finanziamento di 7 milioni dal Comune di Santena per studiare un percorso naturalistico in attesa dell’approvazione dell’Ue».

 

Morale della vicenda: per le rette arretrate della concittadina gravemente handicappata, il Comune di Santena non versa 9 milioni e mezzo altrimenti si crea un preoccupante squilibrio di bilancio; per i piccoli rospi “non concittadini”, lo stesso Comune, pur non avendo nessun obbligo giuridico al riguardo, stanzia 7 milioni!

 

 

 

 

Nota Aggiuntiva

 

Quando l’articolo era già pronto per la pubblicazione, su La Stampa del 13 aprile 2002 compariva l’articolo “I rimborsi al Sindaco dividono Santena - Le minoranze contestano l’entità della cifra”, in cui veniva segnalato che l’On. Benedetto Nicotra, Sindaco di Santena, aveva richiesto il rimborso di 11.097 euro, corrispondenti a quasi 22 milioni di lire.

Detta somma era calcolata in base alle spese di viaggio sostenute negli ultimi cinque anni per i trasferimenti da Torino, città in cui abita, al Comune che presiede.

Non ci risulta che, alla presentazione del conto, il dirigente dei servizi amministrativi di Santena abbia obiettato, come aveva fatto nei confronti della signora A.A., che – lo ripetiamo – «tali rimborsi determinerebbero, fra l’altro, uno squilibrio di bilancio e richiederebbero pertanto un ripianamento da parte di Stato e Regione».

Nel citato articolo de La Stampa, viene altresì scritto che il Sindaco di Santena, eletto deputato lo scorso anno, dal mese di giugno 2001 e per altri sette mesi «ha continuato a ricevere l’indennità di Sindaco, 11.775 euro, oltre a quella di onorevole, mentre per legge non è possibile cumulare i due redditi».

Secondo l’On. Nicotra si è trattato di «un errore del segretario comunale».

 

 

 

(1) Cfr. “Il comportamento pilatesco dell’ex Prefetto di Torino nei confronti dei Comuni che illegittimamente pretendono contributi economici dai parenti di assistiti maggiorenni”, Prospettive assistenziali, n. 132, 2000. Si osservi che l’ex Prefetto non ha nemmeno accettato, come richiesto dal Presidente dell’Associazione Promozione sociale con lettera del 28 giugno 2000, di inviare ai Comuni, alle Province e alle Asl le note emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell’interno fin dal 1993 in cui era precisato che gli enti pubblici non possono pretendere contributi economici dai parenti di assistiti maggiorenni.

 

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