Prospettive assistenziali, n. 138, aprile-giugno 2002
Molto significativa è la vicenda della signora A.A.
vedova P., madre e tutrice di I.P., colpita da grave handicap intellettivo che
l’ha resa del tutto priva di autonomia, ricoverata presso un istituto della
provincia di Torino.
1. La vicenda inizia con la lettera raccomandata R.R. inviata in data 16 giugno 1998 dalla signora A.A. al Sindaco di Santena (Torino), On. Benedetto Nicotra, per chiedere, sulla base della consulenza fornita dal Csa - Comitato per la difesa dei diritti degli assistiti, che il Comune assuma gli oneri relativi alla retta di ricovero di I.P., dedotto l’importo della pensione e dell’assegno di accompagnamento percepiti da quest’ultima, nonché la quota riservata all’assistita per le sue spese personali.
Poiché la Giunta comunale aveva approvato una delibera
in cui i parenti dei soggetti non autosufficienti bisognosi di assistenza erano
tenuti a contribuire alle spese di ricovero, la signora A.A. chiede che la
delibera stessa venga modificata.
2. In data 22 settembre 1998 la signora A.A. scrive
nuovamente al Sindaco di Santena per informarlo che «nei giorni scorsi la direttrice della Comunità XY in cui è ricoverata mia figlia I.P., mi ha
chiesto di provvedere al versamento della retta. Ho risposto di aver scritto
alla S.V. in data 16 giugno 1998 e di non aver ricevuto alcuna risposta,
nonostante che la legge 241/1990 da me richiamata nella lettera stessa obblighi
i Sindaci (e le altre autorità) a rispondere entro e non oltre i 30 giorni dal
ricevimento dell’istanza».
3. Il Sindaco di Santena invia il 24 settembre 1998 al
Ministro per la solidarietà sociale, all’Assessorato all’assistenza della
Regione Piemonte e, per conoscenza, alla
signora A.A. la seguente nota: «L’art. 8
del Regolamento comunale di assistenza, approvato con deliberazione consiliare
n. 4 in data 31 gennaio 1998, prevede
che l’integrazione della retta di ricovero in istituto per i casi di soggetti
non autosufficienti, venga concessa dalla Giunta comunale su proposta dei
servizi sociali. La persona soggetta al ricovero dovrà contribuire al pagamento
della retta con l’ammontare della pensione, se esistente, con l’indennità di
accompagnamento e con tutti gli altri redditi; da tale reddito verrà detratta
la cifra di L. 150.000 mensile lasciata a disposizione del ricoverato per le
spese personali. Si richiede inoltre una contribuzione alla famiglia in
funzione del reddito del nucleo.
«Ai sensi del
suddetto art. 8, questo Comune integra la retta di ricovero in istituto di
diversi cittadini portatori di handicap grave.
«Nel mese di
giugno 1998, il tutore di una assistita ha presentato richiesta affinché il
Comune modificasse il vigente regolamento e si assumesse tutte le incombenze relative all’assistenza delle persone
disabili e sprovviste dei mezzi necessari per vivere, ad esempio l’accertamento
della idoneità della struttura di ricovero, i relativi controlli ed il
pagamento della retta, dedotta dai
redditi del ricoverato, motivando tale richiesta col fatto che, in base alle
vigenti disposizioni di legge, gli enti pubblici non possono richiedere
contributi economici ai parenti di assistiti maggiorenni, come meglio
specificato nella documentazione che si allega.
«Questo Comune
necessita pertanto di avere un parere in merito.
«Si evidenzia
inoltre che qualora risultasse non corretta l’impostazione del vigente
regolamento comunale, quest’Amministrazione comunale si troverebbe a dover fronteggiare un notevole aumento
della spesa assistenziale, con pesante incidenza sul bilancio comunale.
«Si chiede
pertanto che codesto Ente adotti i provvedimenti di competenza al fine di
eliminare o quantomeno di ridurre i suddetti gravosi oneri a carico delle
singole amministrazioni comunali».
4. A seguito
dei ripetuti solleciti del Csa - Comitato per la difesa dei diritti
degli assistiti, il Direttore generale dell’Assessorato all’assistenza della
Regione Piemonte trasmette al Sindaco di Santena in data 16 novembre 1998 una nota in cui, fra l’altro, segnala che «la temporanea mancanza di norme che
regolamentano le modalità di imposizione, in una particolare situazione, degli
obblighi a carico dei familiari degli utenti sembra indurre lo stesso
Ministro per la famiglia e per la
solidarietà sociale, a suggerire, nella nota DAS/19367/1/UL/276, la
stipulazione di un accordo preliminare tra enti gestori e familiari degli
assistiti. Pertanto, in attesa di una precisazione normativa sia a livello nazionale che regionale, si ritiene che
solo da un accordo convenzionale tra le parti potrebbero, come indica la nota
stessa, derivare ai familiari degli assistiti, attraverso la volontaria
assunzione di oneri, impegni ed obblighi».
In sostanza il Direttore generale dell’Assessorato
all’assistenza della Regione Piemonte, preso
atto che non vi sono leggi che consentano agli enti pubblici di
pretendere contributi economici dai parenti, compresi quelli tenuti agli
alimenti, di assistiti maggiorenni, consiglia il Sindaco di Santena di superare
l’ostacolo chiedendo al congiunto interessato di sottoscrivere un impegno.
Detto impegno, avendo le caratteristiche di un contratto privato, deve essere
rispettato da coloro che lo hanno
firmato.
La proposta della Regione Piemonte, che non è accolta
dalla signora A.A., oltre ad obbligare i firmatari a corrispondere somme non
dovute, è assolutamente inaccettabile in quanto consente agli enti pubblici di
ricattare gli interessati (se non firmate, non assistiamo il vostro congiunto).
Inoltre, vi è da osservare che la sottoscrizione di
impegni economici non obbligatori è un atto che mai è stato praticato dagli
enti pubblici per nessuno dei numerosi servizi da essi forniti a pagamento.
5. Il Presidente dell’Associazione Promozione sociale,
che difende i diritti della signora A.A. insieme al Csa, segnala il 5 ottobre
1998 al Prefetto di Torino che «i Comuni
del Piemonte, in violazione alle leggi vigenti, continuano a pretendere, spesso
sotto forma di ricatto (o firmate l’impegno o il vostro congiunto non verrà
assistito), contributi economici dai parenti di assistiti maggiorenni» e
chiede il suo intervento affinché i Comuni stessi siano richiamati al rispetto
delle disposizioni legislative in vigore.
6. Il Direttore generale dell’Ufficio Studi e Affari
legislativi del Ministero dell’interno, con nota dell’8 giugno 1999, informa il
Prefetto di Torino, il Sindaco di Santena e il Presidente dell’Associazione
Promozione sociale che «non si ravvisano
ragioni che possano indurre a rivedere l’orientamento espresso da questo
Ministero nella nota n. 12287 del 27.12.1993 e condiviso dal Dipartimento
Affari sociali nelle note in data 15.4.1994, 28.10.1995 e 29.7.1997, secondo il
quale le pubbliche amministrazioni non potrebbero imporre ai familiari degli
utenti dei servizi socio-assistenziali, tenuti per legge agli alimenti, la
partecipazione alle relative spese di gestione, in assenza di specifiche norme
di legge in tal senso».
7. In data 1° luglio 1999, il Prefetto di Torino, su
nuova istanza dell’Associazione Promozione sociale, sollecita il Sindaco di
Santena «con riferimento al parere
espresso dal Ministero dell’interno con nota n. 190 e 412 B.5 dell’8 giugno
scorso (…) di far conoscere le definitive determinazioni» in ordine alla «richiesta di contributi economici a parenti
tenuti agli alimenti per il ricovero di congiunti in istituto».
8. Finalmente, con lettera datata 20 luglio 1999 il
Sindaco di Santena «esaminato il parere
espresso dal Ministero dell’interno con nota n. 190 e 412 B.5 dell’8 giugno
u.s., ed in risposta alla richiesta di determinazione in ordine alla questione
in oggetto da parte della Prefettura di Torino, comunico di aver impartito agli
uffici disposizione affinché si astengano dal richiedere integrazioni alle
rette di ricovero di utenti dei servizi socio-assistenziali a partire dal
corrente mese di luglio. Questa amministrazione si farà conseguentemente carico
dell’onere derivante dalla cessata compartecipazione alle spese da parte dei
congiunti dei ricoverati».
9. Con lettera del 1° settembre 1999, il Presidente
dell’Associazione Promozione sociale, dopo aver ringraziato il Sindaco di
Santena per le «disposizioni da Lei
impartite agli uffici di non richiedere più alcun contributo ai parenti di
assistiti maggiorenni», chiede allo stesso Sindaco una «conferma circa l’assunzione dell’intera retta da parte del Comune»,
compresi gli arretrati.
10. Il Sindaco di Santena precisa con la nota del 23
settembre 1999 che «l’Amministrazione si
fa carico del pagamento delle somme arretrate unicamente dal 1° luglio 1999
essendo la comunicazione ministeriale n. 190 e 412 B.5 dell’8 giugno 1999, qui
pervenuta soltanto in data 21 giugno 1999».
11. La decisione del Sindaco di Santena di non
corrispondere gli arretrati (il cui importo è di 9 milioni e mezzo) è
palesemente pretestuosa. Infatti, la richiesta avanzata dalla signora A.A.
risale al 16 giugno 1998. D’altra parte la nota del Ministero dell’interno
dell’8 giugno 1999, a cui fa riferimento il Sindaco, richiama esplicitamente il
parere dello stesso Ministero del 27 dicembre 1993, nonché quelli del
Dipartimento Affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri datati
15 aprile 1994, 28 ottobre 1995 e 29 luglio 1997. Inoltre, poiché nessuna legge
ha mai consentito al Comune di Santena (ed agli altri enti pubblici) di imporre
contributi ai parenti di assistiti maggiorenni, è ampiamente motivata l’istanza
presentata dalla signora A.A. Pertanto il Presidente dell’Associazione
Promozione sociale si rivolge nuovamente al Prefetto di Torino.
12. In risposta alla richiesta di delucidazioni
avanzata dal Prefetto di Torino, con lettera del 4 novembre 1999, il Sindaco di
Santena introduce un altro assurdo pretesto, segnalando allo stesso Prefetto
che «qualora la S.V. ritenga che
l’Amministrazione comunale debba farsi carico anche delle spese arretrate,
ritengo che tale obbligo vada imposto a tutte le Amministrazioni comunali e nei
confronti di tutti gli assistiti senza distinzione alcuna».
13. Ripetutamente sollecitato, il Prefetto di Torino
con lettera del 4 maggio 2000 informa il Presidente dell’Associazione
Promozione sociale che «lo scrivente,
qualora anche rilevasse estremi di disapplicazione di norme di legge da parte
dell’ente locale, non può sostituirsi ai competenti organi giudiziari» (1).
14. Stante la posizione assunta dal Prefetto di
Torino, il Presidente dell’Associazione Promozione sociale si rivolge al
Difensore civico della Regione Piemonte che, con lettera del 26 giugno 2001 «comunica che questo ufficio ha sentito il
Dirigente dei servizi amministrativi del Comune di Santena, il quale ha reso
noto che non sussistono ragioni giuridiche che impongano al Comune di Santena
di farsi carico del pagamento delle rette arretrate». Il funzionario del
Comune di Santena, inoltre, afferma che «tali
rimborsi determinerebbero, fra l’altro, uno squilibrio di bilancio e
richiederebbero pertanto un ripianamento da parte di Stato e Regione». Si
noti che l’importo delle rette arretrate è appena di 9 milioni e mezzo!
Pertanto, conclude il Difensore civico, «lo
scrivente, pur condividendo i motivi che hanno indotto il Csa a chiedere
l’intervento dell’Ufficio, rileva che l’intervento stesso, in difetto di idonei
strumenti giuridici, deve ritenersi esaurito nella fase della informazione e
del sollecito».
15. Ed ora arriviamo ai rospi. Su La Stampa del 24 giugno
2001 è apparsa la notizia che per difendere una varietà di rospi denominati
“pelobati” «il Wwf sta studiando per
conto del Comune di Santena e dell’Unione europea la creazione di un’area
protetta nella zona (...). Il Wwf ha ricevuto anche l’incarico e il
finanziamento di 7 milioni dal Comune di Santena per studiare un percorso
naturalistico in attesa dell’approvazione dell’Ue».
Morale della
vicenda: per le rette arretrate della concittadina gravemente handicappata, il
Comune di Santena non versa 9 milioni e mezzo altrimenti si crea un
preoccupante squilibrio di bilancio; per i piccoli rospi “non concittadini”, lo
stesso Comune, pur non avendo nessun obbligo giuridico al riguardo, stanzia 7
milioni!
Nota Aggiuntiva
Quando l’articolo era già pronto per la
pubblicazione, su La Stampa del 13
aprile 2002 compariva l’articolo “I rimborsi al Sindaco dividono Santena - Le
minoranze contestano l’entità della cifra”, in cui veniva segnalato che l’On.
Benedetto Nicotra, Sindaco di Santena, aveva richiesto il rimborso di 11.097
euro, corrispondenti a quasi 22 milioni di lire.
Detta somma era calcolata in base alle
spese di viaggio sostenute negli ultimi cinque anni per i trasferimenti da
Torino, città in cui abita, al Comune che presiede.
Non ci risulta che, alla presentazione
del conto, il dirigente dei servizi amministrativi di Santena abbia obiettato,
come aveva fatto nei confronti della signora A.A., che – lo ripetiamo – «tali rimborsi determinerebbero, fra
l’altro, uno squilibrio di bilancio e richiederebbero pertanto un ripianamento
da parte di Stato e Regione».
Nel citato articolo de La Stampa, viene altresì scritto che il
Sindaco di Santena, eletto deputato lo scorso anno, dal mese di giugno 2001 e
per altri sette mesi «ha continuato a ricevere
l’indennità di Sindaco, 11.775 euro, oltre a quella di onorevole, mentre per
legge non è possibile cumulare i due redditi».
Secondo l’On. Nicotra si è trattato di «un errore del segretario comunale».
(1) Cfr. “Il comportamento pilatesco dell’ex Prefetto
di Torino nei confronti dei Comuni che illegittimamente pretendono contributi
economici dai parenti di assistiti maggiorenni”, Prospettive assistenziali, n. 132, 2000. Si osservi che l’ex
Prefetto non ha nemmeno accettato, come richiesto dal Presidente
dell’Associazione Promozione sociale con lettera del 28 giugno 2000, di inviare
ai Comuni, alle Province e alle Asl le note emanate dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell’interno fin dal 1993 in cui era
precisato che gli enti pubblici non possono pretendere contributi economici dai
parenti di assistiti maggiorenni.
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