Prospettive assistenziali, n. 138, aprile-giugno 2002
Testo del decreto legislativo 109/1998
(redditometro) coordinato con il decreto legislativo 130/2000 (*)
Art. 1
Prestazioni sociali agevolate
1. Fermo restando il
diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla
Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti, il presente decreto individua,
in via sperimentale, criteri unificati di valutazione della situazione
economica di coloro che richiedono prestazioni o servizi sociali o
assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati
nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche. Ai fini di tale
sperimentazione le disposizioni del presente decreto si applicano alle
prestazioni o servizi sociali e assistenziali, con esclusione della
integrazione al minimo, della maggiorazione sociale delle pensioni,
dell’assegno e della pensione sociale e di ogni altra prestazione
previdenziale, nonché della pensione e assegno di invalidità civile e delle indennità
di accompagnamento e assimilate. In ogni caso, ciascun ente erogatore di
prestazioni sociali agevolate utilizza le modalità di raccolta delle
informazioni di cui al successivo articolo 4.
2. Gli enti erogatori,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
individuano, secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti, le condizioni
economiche richieste per l’accesso alle prestazioni agevolate, con possibilità
di prevedere criteri differenziati in base alle condizioni economiche e alla
composizione della famiglia, secondo le modalità di cui all’articolo 3. Gli
enti erogatori possono altresì differire l’attuazione della disciplina non
oltre centottanta giorni dall’entrata in vigore delle disposizioni del decreto
di cui all’articolo 2, comma 3. Entro la medesima data l’INPS predispone e
rende operativo il sistema informativo di cui all’articolo 4-bis.
3. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze,
di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale, il Ministro
dell’interno, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica ed il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono
individuate le modalità attuative, anche con riferimento agli ambiti di
applicazione, del presente decreto. È fatto salvo quanto previsto dall’articolo
59, comma 50, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
3-bis. Nell’ambito della normativa vigente in materia di regolazione dei
servizi di pubblica utilità, le autorità e le amministrazioni pubbliche
competenti possono utilizzare l’indicatore della situazione economica
equivalente calcolato dall’INPS ai sensi del presente decreto per la eventuale
definizione di condizioni agevolate di accesso ai servizi di rispettiva
competenza.
Art. 2
Criteri per la determinazione dell’indicatore
della situazione economica equivalente
1. La valutazione della
situazione economica del richiedente è determinata con riferimento alle
informazioni relative al nucleo familiare di appartenenza, come definito ai
sensi dei commi 2 e 3 e quale risulta alla data di presentazione della
dichiarazione sostitutiva unica di cui all’articolo 4.
2. Ai fini del presente
decreto, ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare. Fanno
parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica. I
soggetti a carico ai fini IRPEF fanno parte del nucleo familiare della persona
di cui sono a carico. I coniugi che hanno la stessa residenza anagrafica, anche
se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso
nucleo familiare. Il figlio minore di 18 anni, anche se risulta a carico ai
fini IRPEF di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il
quale convive.
3. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabiliti i criteri per
l’individuazione del nucleo familiare per i soggetti che ai fini IRPEF
risultano a carico di più persone, per i coniugi non legalmente separati che
non hanno la stessa residenza, per i minori non conviventi con i genitori o in
affidamento presso terzi e per i soggetti non componenti di famiglie
anagrafiche.
4. L’indicatore della
situazione economica è definito dalla somma dei redditi, come indicato nella
parte prima della tabella 1. Tale indicatore del reddito è combinato con
l’indicatore della situazione economica patrimoniale nella misura del venti per
cento dei valori patrimoniali, come definiti nella parte seconda della tabella
1.
5. L’indicatore della
situazione economica equivalente è calcolato come rapporto tra l’indicatore di
cui al comma 4 e il parametro desunto dalla scala di equivalenza definita nella
tabella 2, in riferimento al numero dei componenti del nucleo familiare.
6. Le disposizioni del
presente decreto non modificano la disciplina relativa ai soggetti tenuti alla
prestazione degli alimenti ai sensi dell’art. 433 del codice civile e non
possono essere interpretate nel senso dell’attribuzione agli enti erogatori
della facoltà di cui all’articolo 438, primo comma, del codice civile nei
confronti dei componenti il nucleo familiare del richiedente la prestazione
sociale agevolata.
Art. 3
Integrazione dell’indicatore della situazione
economica e variazione del nucleo familiare
da parte degli enti erogatori
1. Gli enti erogatori, ai
quali compete la fissazione dei requisiti per fruire di ciascuna prestazione,
possono prevedere, ai sensi dell’articolo 59, comma 52, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, accanto all’indicatore della situazione economica equivalente,
come calcolato ai sensi dell’articolo 2 del presente decreto, criteri ulteriori
di selezione dei beneficiari. Fatta salva l’unicità della dichiarazione
sostitutiva di cui all’articolo 4, gli enti erogatori possono altresì tenere
conto, nella disciplina delle prestazioni sociali agevolate, di rilevanti
variazioni della situazione economica successive alla presentazione della
dichiarazione medesima.
2. Per particolari
prestazioni gli enti erogatori possono, ai sensi dell’articolo 59, comma 52,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, assumere come unità di riferimento una
composizione del nucleo familiare estratta nell’ambito dei soggetti indicati
nell’articolo 2, commi 2 e 3, del presente decreto. Al nucleo comunque definito
si applica il parametro appropriato della scala di equivalenza di cui alla
tabella 2.
2-bis. In deroga alle
disposizioni di cui al comma 2, per le prestazioni erogate nell’ambito del
diritto allo studio universitario, il nucleo familiare del richiedente può
essere integrato, dall’amministrazione pubblica cui compete la disciplina
dell’accesso alle prestazioni sociali agevolate, ai sensi dell’articolo 4 della
legge 2 dicembre 1991, n. 390, e successive modificazioni, con quello di altro
soggetto, che è considerato, alle condizioni previste dalla disciplina
medesima, sostenere l’onere di mantenimento del richiedente.
2-ter. Limitatamente alle
prestazioni sociali agevolate assicurate nell’ambito di percorsi assistenziali
integrati di natura sociosanitaria, erogate a domicilio o in ambiente
residenziale a ciclo diurno o continuativo, rivolte a persone con handicap
permanente grave, di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992,
n. 104, accertato ai sensi dell’articolo 4 della stessa legge, nonché a
soggetti ultrasessantacinquenni la cui non autosufficienza fisica o psichica
sia stata accertata dalle aziende unità sanitarie locali, le disposizioni del
presente decreto si applicano nei limiti stabiliti con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la solidarietà sociale
e della sanità. Il suddetto decreto è adottato, previa intesa con la Conferenza
unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
al fine di favorire la permanenza dell’assistito presso il nucleo familiare di
appartenenza e di evidenziare la situazione economica del solo assistito, anche
in relazione alle modalità di contribuzione al costo della prestazione, e sulla
base delle indicazioni contenute nell’atto di indirizzo e coordinamento di cui
all’articolo 3-septies, comma 3, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
3. Restano ferme le
disposizioni vigenti che attribuiscono alle amministrazioni dello Stato e alle
regioni la competenza a determinare criteri per l’uniformità di trattamento da
parte di enti erogatori da esse vigilati o comunque finanziati.
Art. 4
Dichiarazione sostitutiva unica
1. Il richiedente la prestazione presenta un’unica dichiarazione
sostitutiva, a norma della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive
modificazioni e integrazioni, di validità annuale, concernente le informazioni
necessarie per la determinazione dell’indicatore della situazione economica
equivalente di cui all’articolo 2, ancorché l’ente erogatore si avvalga della
facoltà riconosciuta dall’articolo 3, comma 2. È lasciata facoltà al cittadino
di presentare, entro il periodo di validità della dichiarazione sostitutiva
unica, una nuova dichiarazione, qualora intenda far rilevare i mutamenti delle
condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell’indicatore della
situazione economica equivalente del proprio nucleo familiare; gli enti
erogatori possono stabilire per le prestazioni da essi erogate la decorrenza
degli effetti di tali nuove dichiarazioni.
2. Il richiedente dichiara
altresì di avere conoscenza che, nel caso di corresponsione della prestazione,
ai sensi del comma 8, possono essere eseguiti controlli diretti ad accertare la
veridicità delle informazioni fornite ed effettuati presso gli istituti di
credito o altri intermediari finanziari, specificando a tal fine il codice
identificativo degli intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio
mobiliare.
3. La dichiarazione di cui
al comma 1 va presentata ai Comuni o ai centri di assistenza fiscale previsti
dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come modificato dal decreto
legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, o direttamente all’amministrazione
pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione o alla sede INPS
competente per territorio. L’INPS, sentita l’Autorità per l’informatica nella
pubblica amministrazione, fornisce alle proprie sedi territoriali, ai Comuni,
agli enti erogatori e ai centri di assistenza fiscale un tracciato standard e
una procedura informatica per raccogliere e trasmettere le informazioni
rilevanti per la determinazione dell’indicatore della situazione economica
equivalente. L’INPS fornisce altresì la procedura informatica per consentire
agli enti erogatori di poter calcolare e rendere disponibile l’indicatore
medesimo, con le modalità previste dall’articolo 2. Il tracciato standard e le
procedure informatiche sono elaborati in collaborazione con la Presidenza del
Consiglio dei Ministri ed approvati dalla presidenza medesima.
4. I Comuni, i centri di
assistenza fiscale, l’INPS e le amministrazioni pubbliche ai quali è presentata
la dichiarazione sostitutiva rilasciano un’attestazione, riportante il
contenuto della dichiarazione e gli elementi informativi necessari per il
calcolo della situazione economica. La dichiarazione, munita dell’attestazione
rilasciata, può essere utilizzata, nel periodo di validità, da ogni componente
il nucleo familiare per l’accesso alle prestazioni agevolate di cui al presente
decreto.
5. Soppresso.
6. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la
solidarietà sociale, di concerto con i Ministri delle finanze e per la funzione
pubblica, sentiti l’INPS e l’Autorità per l’informatica nella pubblica
amministrazione, sono stabiliti i modelli-tipo della dichiarazione sostitutiva
unica e dell’attestazione, nonché le relative istruzioni per la compilazione.
7. Gli enti erogatori
controllano, singolarmente o mediante un apposito servizio comune, la
veridicità della situazione familiare dichiarata e confrontano i dati
reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni con
i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle finanze. A tal
fine possono stipulare convenzioni con il Ministero delle finanze. L’ente
erogatore provvede ad ogni adempimento conseguente alla non veridicità dei dati
dichiarati. Le amministrazioni possono richiedere idonea documentazione atta a
dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine
della correzione di errori materiali o di modesta entità.
L’INPS utilizza le
informazioni di cui dispone, nei propri archivi o in quelli delle
amministrazioni collegate, per effettuare controlli formali sulla congruenza
dei contenuti della dichiarazione sostitutiva unica e segnala le eventuali
incongruenze agli enti erogatori interessati.
8. Nell’ambito della
direttiva annuale impartita dal Ministro delle finanze per la programmazione
dell’attività d’accertamento, una quota delle verifiche assegnate alla Guardia
di finanza è riservata al controllo sostanziale della posizione reddituale e
patrimoniale dei nuclei familiari dei soggetti beneficiari di prestazioni,
secondo criteri selettivi stabiliti dalla direttiva stessa.
Art. 4-bis
Sistema informativo dell’indicatore
della situazione economica equivalente
1. L’ente a cui è stata presentata la dichiarazione sostitutiva unica
raccoglie le informazioni secondo le modalità indicate nell’articolo 4, comma
3, e le trasmette ad una apposita banca dati costituita e gestita dall’Istituto
nazionale della previdenza sociale. L’Istituto nazionale della previdenza
sociale calcola e rende disponibile ai componenti del nucleo familiare per il
quale è stata presentata la dichiarazione di cui all’articolo 4 e agli enti
erogatori di prestazioni sociali agevolate l’indicatore della situazione
economica equivalente di cui al presente decreto, ed eventualmente, sulla base
delle disposizioni di attuazione del decreto legislativo 29 aprile 1998, n.
124, l’indicatore della situazione economica equivalente ivi previsto.
2. L’ente erogatore,
qualora il richiedente la prestazione sociale agevolata o altro componente il
suo nucleo familiare abbia già presentato la dichiarazione sostitutiva unica,
richiede all’Istituto nazionale della previdenza sociale l’indicatore della
situazione economica equivalente. L’ente erogatore richiede all’Istituto nazionale
della previdenza sociale anche le informazioni analitiche contenute nella
dichiarazione sostitutiva unica quando procede alle integrazioni e alle
variazioni di cui all’articolo 3, ovvero effettua i controlli di cui
all’articolo 4, comma 7, o quando costituisce e gestisce, nel rispetto delle
vigenti disposizioni sulla tutela dei dati personali, una banca dati relativa
agli utenti delle prestazioni da esso erogate.
3. L’istituto nazionale della previdenza sociale rende disponibili le
informazioni analitiche o l’indicatore della situazione economica equivalente
relativi al nucleo familiare, agli enti utilizzatori della dichiarazione
sostitutiva unica presso i quali il richiedente ha presentato specifica
domanda.
Art. 5
Coordinamento istituzionale e monitoraggio
1. La commissione tecnica per la spesa pubblica elabora annualmente
un rapporto sullo stato d’attuazione e sugli effetti derivanti
dall’applicazione dei criteri di valutazione della situazione economica
disciplinati dal presente decreto. A tal fine l’INPS, le amministrazioni e gli
enti erogatori e quelli responsabili delle attività di controllo delle
dichiarazioni sostitutive dei richiedenti comunicano alla commissione le
informazioni necessarie dirette ad accertare le modalità applicative,
l’estensione e le caratteristiche dei beneficiari delle prestazioni e ogni
altra informazione richiesta. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica trasmette il rapporto al Parlamento.
1-bis. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, è istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri un comitato consultivo per la valutazione
dell’applicazione della disciplina relativa agli indicatori della situazione
economica equivalente. Del comitato fanno parte rappresentanti dei Ministeri
interessati, dell’Istituto nazionale della previdenza sociale, degli enti
erogatori, delle regioni e della commissione tecnica per la spesa pubblica.
Art. 6
Trattamento dei dati
1. Il trattamento dei dati
di cui al presente decreto è svolto nel rispetto delle vigenti norme in materia
di tutela dei dati personali e in particolare delle disposizioni della legge 31
dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni, nonché del decreto
legislativo 11 maggio 1999, n. 135. Si applicano le disposizioni sulle misure
minime di sicurezza, emanate ai sensi dell’articolo 15 della citata legge n.
675 del 1996.
2. I
dati della dichiarazione sostitutiva unica su cui è effettuato il trattamento
da parte di soggetti di cui all’articolo 4, comma 3, del presente decreto sono
specificati dal decreto di cui al medesimo articolo 4, comma 6. Gli enti
erogatori possono trattare, nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 1,
ulteriori tipi di dati quando stabiliscono i criteri ulteriori di selezione dei
beneficiari di cui all’articolo 3, comma 1.
3. Ai fini dei controlli formali di cui all’articolo 4, comma 7, del
presente decreto, gli enti erogatori e l’Istituto nazionale della previdenza
sociale possono effettuare l’interconnessione e il collegamento con gli archivi
delle ammnistrazioni collegate, nel rispetto della disciplina di cui al comma
1 del presente articolo.
4. I singoli centri di
assistenza fiscale che, ai sensi dell’articolo 4, ricevono la dichiarazione
sostitutiva unica possono effettuare il trattamento dei dati, ai sensi del
comma 1 del presente articolo, al fine di assistere il dichiarante nella
compilazione della dichiarazione unica, di effettuare l’attestazione della
dichiarazione medesima, nonché di comunicare i dati all’Istituto nazionale
della previdenza sociale. I dati acquisiti dalle dichiarazioni sostitutive sono
conservati, in formato cartaceo o elettronico, dai centri medesimi al fine di
consentire le verifiche del caso da parte dell’Istituto nazionale della
previdenza sociale e degli enti erogatori. Ai centri di assistenza fiscale non
è consentita la diffusione dei dati, né altre operazioni che non siano
strettamente pertinenti con le suddette finalità. Dopo due anni dalla
trasmissione dei dati all’Istituto nazionale della previdenza sociale, i centri
di assistenza fiscale procedono alla distruzione dei dati medesimi. Le
disposizioni del presente comma si applicano, altresì, ai Comuni che ricevono
dichiarazioni sostitutive per prestazioni da essi non erogate.
5. L’istituto nazionale
della previdenza sociale e gli enti erogatori effettuano elaborazioni a fini
statistici, di ricerca e di studio in forma anonima; l’Istituto nazionale della
previdenza sociale provvede alle elaborazioni secondo le indicazioni degli
organismi di cui all’articolo 5. Ai fini dello svolgimento dei controlli di cui
all’articolo 4, i dati sono conservati dall’Istituto nazionale della previdenza
sociale e dagli enti erogatori per il periodo da essi stabilito.
Art. 7
Disposizioni transitorie e finali
1. Le prestazioni sociali
agevolate, in corso di erogazione sulla base delle disposizioni del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e dei relativi decreti attuativi, vigenti
prima della data di entrata in vigore del presente decreto, continuano ad
essere erogate secondo le disposizioni medesime, fino all’emanazione degli atti
normativi che disciplinano l’erogazione in conformità con le disposizioni del
presente decreto, nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati.
2. Il decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’articolo 2, comma 3, del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dall’articolo 2 del
presente decreto è adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.
3. La presidenza del Consiglio dei Ministri provvede all’approvazione di cui all’articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dall’articolo 4 del presente decreto, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Tabella 1
Criteri unificati di
valutazione
della situazione reddituale
Parte I
La situazione economica dei soggetti appartenenti al
nucleo definito dall’art. 2, si ottiene sommando:
a) il reddito complessivo ai fini IRPEF quale risulta
dall’ultima dichiarazione presentata o, in mancanza di obbligo di presentazione
della dichiarazione dei redditi, dall’ultimo certificato sostitutivo rilasciato
dai datori di lavoro o da enti previdenziali; per quanto riguarda la
valutazione dei redditi agrari dovrà essere predisposta un’apposita circolare
ministeriale;
b) il reddito delle attività finanziarie, determinato
applicando il rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro al
patrimonio mobiliare definito secondo i criteri di seguito elencati.
Dalla predetta somma, qualora il nucleo familiare
risieda in abitazione in locazione, si detrae il valore del canone annuo, fino
a concorrenza, per un ammontare massimo di L. 10.000.000. In tal caso il
richiedente è tenuto a dichiarare gli estremi del contratto di locazione
registrato.
Parte II -
Definizione del patrimonio
a) Patrimonio immobiliare:
fabbricati e terreni edificabili ed agricoli intestati
a persone fisiche diverse da imprese: il valore dell’imponibile definito ai
fini ICI al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di presentazione della
domanda, indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo d’imposta
considerato.
Dal valore così determinato si detrae l’ammontare del
debito residuo al 31 dicembre dell’anno precedente per i mutui contratti per
l’acquisto dell’immobile, fino a concorrenza del suo valore come sopra
definito. Per i nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà, in
alternativa alla detrazione per il debito residuo, è detratto, se più
favorevole e fino a concorrenza, il valore della casa di abitazione, come sopra
definito, nel limite di L. 100.000.000. La detrazione spettante in caso di
proprietà dell’abitazione di residenza è alternativa a quella per il canone di
locazione di cui alla parte I della presente tabella.
b) Patrimonio mobiliare:
l’individuazione del patrimonio mobiliare è effettuata
indicando in un unico ammontare complessivo l’entità più vicina tra quelle
riportate negli appositi moduli predisposti dall’amministrazione. A tale fine
la valutazione dell’intero patrimonio mobiliare è ottenuta sommando i valori
mobiliari in senso stretto, le partecipazioni in società non quotate e gli
altri cespiti patrimoniali individuali, secondo le modalità che saranno
definite con successiva circolare del Ministro delle finanze, di concerto con
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
Dal valore del patrimonio mobiliare, determinato come
sopra, si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari a L. 30.000.000. Tale
franchigia non si applica ai fini della determinazione del reddito complessivo
di cui alla parte I della presente tabella.
Tabella 2
La scala di
equivalenza
Numero dei componenti Parametro
1 1,00
2 1,57
3 2,04
4 2,46
5 2,85
Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente.
Maggiorazione di 0,2 in caso di presenza nel nucleo di
figli minori e di un solo genitore.
Maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap
psico-fisico permanente di cui all’art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio
1992, n. 104, o di invalidità superiore al 66%.
Maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli
minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro e di impresa.
(*) Testo del Decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 109, “Definizioni di criteri unificati di
valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni
sociali agevolate, a norma dell’articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre
1997, n. 449”, come risulta modificato dal Decreto legislativo 3 maggio 2000,
n. 130, “Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 109, in materia di criteri unificati di valutazione della situazione
economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate”.
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