Prospettive assistenziali, n. 138, aprile-giugno 2002
un’esperienza innovativa in materia di
interdizione di soggetti
con
handicap gravissimo e di malati di alzheimer
Carlo sessano *
Prima di addentrarci nel non facile tema
che concerne il provvedimento di interdizione di una persona non in grado di
autodifendersi e di curare i propri interessi, riteniamo opportuno richiamare
l’attenzione dei parenti, che nel loro ambito familiare hanno la sventura di
avere un congiunto nella predetta situazione, sull’opportunità di richiederlo.
Occorre innanzitutto dire che
l’interdizione è prevista, almeno per ora, obbligatoriamente, dall’art. 414 del
Codice civile ma, onde sfatare un’errata e diffusa convinzione, è utile
ribadire che la stessa va richiesta proprio nell’interesse della persona incapace.
Infatti, ogni atto della vita quotidiana
che riguarda colui che non è in grado di badare a se stesso, dovrebbe essere
compiuto, da quando è maggiorenne, da altra persona, in genere un familiare,
che assume la veste di tutore.
È solo in tale ruolo che il parente può
agire legalmente in nome e per conto dell’incapace. Dei suoi atti il tutore
deve rendere conto poi al Giudice tutelare.
Molti di noi dell’Utim, che abbiamo un
familiare nella predetta condizione, siamo tutori dei nostri congiunti. E ciò,
non solo in ossequio alla legge, ma appunto per poter espletare e curare
legittimamente gli interessi del nostro caro, quali ad esempio, la riscossione
della pensione, l’inoltro della domanda per ottenere l’indennità di accompagnamento,
permessi, ecc.; inoltre, con l’entrata in vigore della legge che contempla il
“consenso informato”, anche per presentare domanda di ricovero in struttura
residenziale o per richiedere una cartella clinica.
Ciò premesso, oltre alle consuete attività
svolte in correlazione a quanto è il dettato dello statuto dell’Utim, che
prevede innanzitutto la lotta contro ogni forma di emarginazione sociale degli
handicappati intellettivi, è iniziata circa quindici anni orsono, nel corso dei
quali si è via via intensificata sino a quadruplicarsi nel corso degli ultimi
anni, l’iniziativa volta ad istruire gratuitamente, assieme ai familiari, le istanze per ottenere
l’interdizione delle persone che non sono in grado di difendere i propri
interessi.
Esse hanno riguardato sia soggetti con
handicap intellettivo dalla nascita o dai primi anni d’età, sia persone adulte
che sono state colpite da malattie invalidanti quali ad esempio morbo di
Alzheimer, demenza senile, ecc.
Ricordiamo per inciso che, sino al raggiungimento del
18° anno d’età, la richiesta può essere presentata dai genitori o da chi
esercita la patria potestà del minore, direttamente al Tribunale dei minorenni;
è consigliabile in questi casi espletare la procedura nei sei mesi che
precedono il compimento del 18° anno.
Attività
dell’Utim in materia di interdizione
Il percorso da noi avviato, dopo averne
sperimentato la fattibilità, consiste nell’inoltro dell’istanza, corredata
dalla relativa documentazione, direttamente alla Procura della Repubblica competente
per giurisdizione, evitando così il ricorso agli studi legali e quindi con un
notevole risparmio economico.
Detta procedura, che venne inizialmente
avviata in collaborazione colla Procura della Repubblica di Torino
(successivamente anche alcune altre sedi hanno accolto le nostre istanze), si è
resa possibile grazie alla disponibilità ed alla sensibilità del Magistrato
addetto, non disgiunte da quelle dei suoi collaboratori.
Purtroppo, non tutte e non sempre le
Procure cui abbiamo inoltrato le richieste nel modo prima descritto, hanno
ritenuto di dover dare seguito alla segnalazione.
Di conseguenza, in tali casi, non resta
che inoltrare, preventivamente, istanza al Tribunale competente per territorio,
onde ottenere il gratuito patrocinio che viene concesso qualora l’interdicendo
abbia un reddito non superiore a lire 18 milioni annui (pari a 9.296 euro).
Mentre detto importo non viene quasi mai superato da coloro che hanno quale
unico introito la pensione di invalidità civile (l’indennità di accompagnamento
non costituisce reddito), diverso può essere il caso di persone anziane la cui
pensione annua eccede il predetto ammontare.
Abbiamo allo studio la sperimentazione di un’altra via che,
qualora abbia esito positivo, sarà nostra cura darne immediata comunicazione.
È importante avere presente che in
determinate circostanze gli assistenti sociali possono istituire d’ufficio
l’avviamento della pratica.
Ecco il dettaglio particolareggiato del
percorso da noi praticato:
a) i familiari dell’interdicendo, previo appuntamento
(tel. 011.88.94.84 dalle ore 10.00 alle ore 12.00 dal lunedì al venerdì)
vengono presso la nostra sede di via Artisti 36, Torino, muniti solo del
certificato di invalidità rilasciato dalla apposita commissione; in assenza di
detto documento, è necessario essere in possesso di una dettagliata relazione
medica che attesti, soprattutto, le condizioni mentali della persona da
sottoporre a tutela;
b) ai congiunti noi forniamo un
fac-simile dell’istanza, che dovrà essere redatta in carta libera, possibilmente
dattiloscritta, chiarendo con gli intervenuti, i vari punti che la compongono;
c) a corredo della domanda si allegano i
seguenti documenti:
– fotocopia del certificato di invalidità
o della relazione medica attestante la patologia e l’incapacità di tutelare i
propri interessi materiali e morali;
– originali dello stato di famiglia, dei
certificati di cittadinanza e residenza in carta semplice (non è utilizzabile
l’autocertificazione);
– estratto dell’atto di nascita (che deve
essere rilasciato dal Comune dove è nata la persona da interdire);
– dichiarazione medica in data recente
attestante la persistenza dello stato di invalidità e di incapacità.
Qualora l’interdicendo non sia in grado
di essere trasportato in Tribunale per l’udienza di fronte al Giudice ed al
Pubblico Ministero, dalla dichiarazione medica dovrà risultare la condizione di
gravità e, se intrasportabile, anche questa condizione, onde poter richiedere
che l’udienza avvenga presso la residenza dello stesso interdicendo.
Trascorsi pochi giorni, gli interessati
possono ritirare presso la nostra sede, copia della domanda con timbro della
Procura che attesta l’avvenuta presentazione. Nei casi in cui l’interdizione
viene richiesta per l’inoltro della pratica di ricovero in struttura socio-sanitaria,
trascorsi 20-25 giorni dalla presentazione, è necessario che i familiari
effettuino una telefonata all’apposita sezione civile del Tribunale per
richiedere il numero di iscrizione a ruolo e lo riportino su una copia della
domanda da consegnare poi, così completata, all’Asl di competenza per
l’inserimento nella lista d’attesa per il ricovero.
L’udienza prevista dal Tribunale per la
valutazione dell’istanza di interdizione avviene di solito nell’arco di 3-4
mesi (in casi eccezionali si può attivare una procedura d’urgenza); ad essa
devono essere presenti, oltre alla persona da interdire, coloro che si sono
proposti quali tutore e pro-tutore. Gli altri parenti indicati nell’istanza non
hanno l’obbligo di presenziare.
Le conseguenze per la persona interdetta
sono principalmente quelle di non poter più sottoscrivere contratti, fare
testamento, ecc. Gli eventuali atti compiuti dall’interdetto dopo la sentenza,
possono essere annullati su richiesta del tutore.
È importante qui ricordare che tutti gli
atti cosiddetti straordinari, ad esempio l’acquisto e la vendita di beni mobili
ed immobili di proprietà dell’interdetto, l’investimento di somme di denaro
significative, ecc., devono essere sottoposti preventivamente
all’autorizzazione del giudice tutelare. Ricordiamo che tale procedura è del
tutto simile a quella per i minori.
Trascorsi all’incirca due mesi
dall’udienza, la persona che si è proposta quale tutore, verrà invitata dal
Giudice tutelare a presentarsi per essere nominato “Tutore provvisorio” a cui
seguirà una successiva convocazione, dopo qualche mese, per la nomina a “Tutore
definitivo” e per il giuramento. L’incarico di tutore è svolto in maniera
gratuita.
I compiti principali del tutore sono
quelli previsti dal Codice civile (art. 357 e segg.) e cioè avere cura del
tutelato e dei suoi interessi. È pertanto opportuno che il tutore, per quanto
attiene alla situazione economica, trascriva in un apposito registro le entrate
e le uscite (art. 380 c.c.) da esibire al Giudice tutelare quando verrà convocato
per l’esame del rendiconto.
Quando il tutore entrerà in possesso dei
decreti di interdizione del tutelato e di nomina a tutore, occorre presentare
istanza al Giudice tutelare affinché con un decreto specifico autorizzi
l’apertura di un conto corrente bancario o postale. Di seguito il tutore deve
recarsi presso una banca (o ufficio
postale) con i suddetti provvedimenti per far aprire un nuovo conto corrente (o
libretto nominativo) che verrà intestato alla persona interdetta con
l’annotazione che su tale conto può operare solo il tutore. Ricordiamo che il pro-tutore non può agire sino a che il
tutore è in grado di svolgere le mansioni per conto del tutelato. Dell’apertura
del nuovo conto dovrà essere reso edotto l’ente che eroga eventuali pensioni
(ad es. l’Inps), in modo che le erogazioni delle stesse vengano versate sul
citato nuovo conto. Qualsiasi altra rendita del tutelato dovrà confluire sul
conto stesso.
Dopo qualche mese dall’ottenimento
dell’incarico definitivo il tutore (per conto del tutelato), riceverà dal
Tribunale (Ufficio del Campione civile) la richiesta di pagamento delle spese
di giustizia (attualmente circa 180 euro). Il tutore, in base al reddito del
proprio tutelato, potrà accettare o respingere la rivalsa.
Chiudiamo questa esposizione relativa ai
vari passaggi e delle conseguenze della pratica “interdizione” con la
segnalazione quantitativa delle istanze presentate nel corso degli ultimi
cinque anni per il nostro tramite con la correlazione con i dati generali della
Procura della Repubblica di Torino che, a quanto ci è stato comunicato,
distanziano notevolmente tutte le altre Procure delle principali città:
Istanze totali Istanze
per Percentuale
mezzo Utim istanze Utim
anno 1997 = 274 15 5.47%
“
1998 = 364 18 4.95%
“
1999 = 378 30 7.94%
“
2000 = 389 32 8.23%
“
2001 = 390 60 15.38%
Da ciò possiamo trarre una sicura conclusione: l’aver
avviato la suddetta procedura ha consentito ai familiari di poter affrontare un momento assai
delicato della vita in un “ambiente”, la nostra associazione, dove, se non
altro, hanno potuto trovare, oltre ad esperienza e professionalità, anche
cortesia e comprensione da parte di persone che vivono da tempo questi
problemi. A tutto ciò va aggiunto il non trascurabile aspetto del risparmio
valutabile negli anni fra i 400 ed i 600 milioni di lire che avrebbero dovuto
sostenere qualora si fossero rivolti a studi legali.
Alleghiamo per completezza copia del fac-simile
dell’istanza di interdizione e/o inabilitazione con a tergo le note esplicative.
FAC-SIMILE
ISTANZA di INTERDIZIONE
Alla Procura della Repubblica di
_______________________ (1)
Oggetto: Ricorso ex art. 712 c.p.c.
Data, ______________
Domanda di interdizione _____________________
nato/a a
______________________ il _________
residente a ________________________________
via_____________________________cap_______
(2)________________________________________________________________________________
Io sottoscritto/a____________________________ nato/a
a___________________ il______________
residente in________________________________
via_____________________________cap_______ faccio presente che mio/a
____________________
è affetto/a dal ___________________________ (3)
da_______________________________________
ed è stato/a dichiarato/a non autosufficiente dalla
Commissione che l’ha riconosciuto/a invalido/a con totale e permanente
invalidità (100%) (4) e necessita pertanto di assistenza continua in quanto non
è in grado di compiere da solo/a gli atti quotidiani della vita e, tra questi,
riscuotere la pensione, utilizzo del denaro, ecc.
Segnalo che i parenti dell’interdicendo/a sono (5):
(cognome, nome, luogo nascita e data, residenza, cap,
grado di parentela: padre,
madre, fratello, ecc.)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Dichiaro inoltre che mio/a____________________ è
titolare di pensione di_______________________ (libretto n.__________________)
(6) e fruisce dell’indennità di accompagnamento (7) ____________
In considerazione di quanto sopra esposto, ritengo
necessario che mio/a__________________ venga dichiarato/a interdetto/a e che, nel suo interesse:
a) il/la sottoscritto/a _________________________
venga nominato/a con cortese sollecitudine tutore provvisorio
dell’interdicendo/a per (8) ___________
b) il/la sottoscritto/a _________________________ si
dichiara, altresì, disponibile ad assumere definitivamente l’incarico di tutore
dell’interdicendo/a.
Il/La ricorrente segnala che i sopraelencati parenti
sono stati informati del presente ricorso.
Comunico inoltre che il/la Sig./Sig.ra ____________ è
disposto/a ad assumere l’incarico di pro-tutore.
(9) ______________________________________
_________________________________________
Distinti saluti.
Firma (tutore) ________________________
Firma (del pro-tutore)___________________
Eventuale firma terzo nome______________
Allegati: (documenti dell’interdicendo)
• Fotocopia certificato di invalidità
• ‑Stato
di famiglia, Certificati di cittadinanza e di residenza
• Estratto dell’atto di nascita
• ‑Dichiarazione del medico di famiglia sulla
persistenza dello stato di invalidità (10).
Avvertenza:
Se la persona non è in grado di essere trasportata è
necessario che ciò venga attestato da dichiarazione medica (grave situazione
psico-fisica, intrasportabilità, ecc.); in tal caso l’udienza può avere luogo
presso il domicilio dell’interdicendo (abitazione o struttura di ricovero).
Note:
(1) Se l’interdicendo/a non
ha la residenza nel distretto della procura di Torino occorre inviare la
domanda alla Procura competente.
(2) Se l’interdicendo/a è
ricoverato/a aggiungere “attualmente domiciliato/a presso: (scrivere nome, indirizzo e cap della struttura)”.
(3) Indicare se “dalla
nascita” oppure “l’anno della certificazione d’invalidità” oppure “da alcuni
anni” .
(4) Accertarsi qual’è la
percentuale di invalidità riportata sul certificato.
(5) Indicare almeno i
conviventi e i parenti più stretti, raccomandando sempre di indicare eventuali
parenti che potrebbero sollevare obiezioni se non segnalati.
(6) Indicare se ci sono altre
pensioni (ad es. di reversibilità) o altre entrate (redditi da affitti, ecc.).
(7) Se concessa scrivere “sì”
oppure “è in corso l’istanza per il rilascio”.
(8) Indicare le ragioni, ad
esempio: per inoltrare domanda di ricovero in RSA; per inoltrare documentazione
per ottenere l’erogazione dell’indennità di accompagnamento, ecc.
(9) Se si vuole si può aggiungere anche l’indicazione
di un terzo nome da tenere in considerazione dopo la scomparsa del tutore e del
vice.
(10) La dichiarazione medica
non è obbligatoria, ma è meglio se c’è e che sia attuale, soprattutto quando il
certificato di invalidità è vecchio di qualche anno.
* Socio fondatore dell’Utim,
Unione per la tutela degli insufficienti mentali.
www.fondazionepromozionesociale.it