Prospettive
assistenziali, n. 139, luglio-settembre 2002
Tenuto conto
che gli utenti sono persone colpite da malattie invalidanti o loro esiti, la
cui gravità determina quasi sempre condizioni di non autosufficienza, da anni Prospettive assistenziali opera affinché le Rsa, residenze sanitarie assistenziali, siano
gestite dalle Asl, Aziende sanitarie locali direttamente o tramite convenzioni
con enti pubblici e privati.
Gli utenti
delle Rsa, infatti, devono essere curati anche se inguaribili, tenendo
ovviamente anche in debita considerazione le loro esigenze psicologiche e
relazionali.
Pubblichiamo,
pertanto, con soddisfazione, il regolamento delle Rsa di Torino, Via Spalato e
Via Gradisca, gestite dall’Asl 2, ricordando che le due strutture sono state
messe a gratuita disposizione dell’ente suddetto dal Comune di Torino.
TESTO
DEL REGOLAMENTO *
Tipologia
degli ospiti e organizzazione delle Rsa
Art.
1 - Nella Rsa possono essere accolte
persone, elettivamente anziane, che devono essere aiutate (o continuativamente
sorvegliate) nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana (vestirsi,
lavarsi, spostarsi, alimentarsi, usare i servizi) per la presenza di disturbi
neurologici e/o psicologici e/o motori e/o di altre condizioni mediche
gravemente e cronicamente invalidanti (conseguenti a malattie croniche o a
malattie associate a senilità) e che per essere assistite e curate hanno
necessità di continuative prestazioni mediche e/o infermieristiche e/o tutelari
e/o riabilitative di complessità non elevata (altrimenti definibili come
necessità di assistenza sanitaria di livello medio integrata da un alto livello
di assistenza tutelare), stabilmente o temporaneamente non possibili al domicilio.
Art.
2 - La indicazione alle cure in Rsa è
posta dalla Uvg (Unità di valutazione geriatrica). L’Uvg nei programmi progetto
individuali indica la necessità di ricovero residenziale solo nei casi in cui
non sia possibile l’organizzazione della assistenza a domicilio, che sempre
risulta il primo obiettivo da perseguire per la tutela della salute
dell’anziano. L’indicazione al ricovero residenziale sanitario da parte della
Uvg può riguardare casi di ricovero a tempo indeterminato e casi di ricovero
temporaneo. L’organizzazione dei flussi di ricovero/dimissione, la direzione e
la conduzione della gestione della assistenza in Rsa sono affidate ad un
medico, specialista in geriatria, afferente alla Unità operativa autonoma di
geriatria della Asl 2 - Torino; la responsabilità delle cure degli ospiti
ricoverati è affidata ad un medico di medicina generale o ad un medico
specialista dell’Azienda a seconda dei casi sotto specificati.
Art. 2.1 - Nei casi di ospitalità a tempo indeterminato la
responsabilità della cura degli ospiti è affidata ad un gruppo di medici di
medicina generale operanti nelle strutture residenziali della Asl 2 (in
ottemperanza a norme integrative dell’Accordo collettivo nazionale per la
disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale). L’afferenza del
medico di medicina generale è effettuata secondo una programmazione concordata
con la direzione medica delle strutture (ed in accordo al Dgr 46/27840 del 13
luglio 1999), volta a garantire la loro più estesa presenza, attraverso
l’articolazione degli orari di visita, sulla base di un’ora per ogni medico,
per ogni giorno feriale, per ogni gruppo di venti ospiti. I medici operano
all’interno delle strutture in modo coordinato. È prevista la visita agli
ospiti sia in modo programmato che in caso di chiamata per urgenza. Per
sopperire alla evenienza di chiamate urgenti i medici di medicina generale,
oltre alla disponibilità contrattuale stabilita dall’Accordo collettivo
nazionale, integrandolo, garantiscono a turno la disponibilità, durante i
giorni feriali, dalle ore 8 alle 20. Nelle ore non coperte dalla disponibilità
dei medici di medicina generale, per le urgenze, è previsto il ricorso al
servizio di continuità assistenziale.
Al suddetto regime di assistenza
residenziale potranno afferire anche persone di età inferiore a 65 anni affette
da cronica disabilità ad andamento evolutivo, per le quali non sia possibile la
cura domiciliare e per le quali l’organizzazione ed il contesto delle due
strutture risultino habitat adeguati al massimo sviluppo delle loro residue
capacità relazionali. In tali casi l’indicazione alle cure residenziali è
valutata dalla Unità di valutazione geriatrica e handicap.
Art. 2.2 - Nei casi di ospitalità temporanea la responsabilità
delle cure è affidata ad un medico specialista delle Unità operative aziendali.
L’ospitalità in questo regime particolare riguarda lo sviluppo di piani di
assistenza temporanei atti ad integrare, con elevata sorveglianza tutelare, le
cure mediche ed infermieristiche già in atto al domicilio o in sedi ospedaliere
ed è rivolta a:
1) malati cronicamente non autosufficienti, affetti da
malattia di Alzheimer o sindromi correlate e/o da malattie evolutive altamente
invalidanti, con presenza di fasi aggravate da disturbi comportamentali;
2) persone anziane affette da malattie croniche curate
al domicilio, per le quali l’aggravamento delle situazioni cliniche o
l’affaticamento dell’Unità di cura domiciliare rendesse temporaneamente
impossibile la prosecuzione della cura domiciliare. In tali casi possono essere
compresi quei ricoveri a tempo determinato, nominati comunemente come ricoveri
di sollievo;
3) persone anziane, gravemente non autosufficienti,
per le quali, dopo cura ospedaliera, risulti temporaneamente non raggiungibile
una autonomia gestionale al domicilio. Tali casi consistono in quei ricoveri
residenziali, comunemente nominati quali ricoveri in dimissione protetta
dall’ospedale.
L’ospitalità per questi regimi
particolari potrà riguardare sia il ricovero sia la frequenza, in regime
semiresidenziale, di centri diurni.
Art.
3 - La gestione assistenziale ed
alberghiera è affidata per appalto ad un gestore, che ne è conduttore, con la
presenza nella struttura di un responsabile di appalto.
Art.
4 - Nelle procedure di inserimento
nelle Rsa gli operatori responsabili dell’accoglimento dell’ospite, di norma il
medico specialista, responsabile della direzione, o altri da lui indicato,
l’infermiere professionale e l’assistente tutelare sono tenuti a verificare che
dalle diagnosi mediche, funzionali e dei bisogni dell’ospitando risultino le
condizioni indicate dall’art. 1, comunicando all’ospite il riconoscimento della
adeguatezza del ricovero oltre che i rischi connessi allo stesso (di infezioni,
di stress da ricovero, di conflittualità con altri ospiti, di disadattamento o
altre ricadute negative sullo stato psicofisico connesse alla vita in comunità)
ed i provvedimenti sanitari, tutelari, di socializzazione ed inerenti alle
prestazioni alberghiere che saranno messi in atto per prevenirli.
Art.
5 - All’atto del ricovero gli
operatori addetti all’accoglienza devono comunicare all’ospite l’articolazione
dell’organizzazione delle cure, provvedendo a raccogliere l’indicazione del
nominativo del medico di medicina generale prescelto tra quelli disponibili del
gruppo operante nelle strutture Rsa dell’Asl 2 o dando indicazione del
nominativo del medico curante quando le cure siano affidate a medici
specialisti dell’Azienda (come indicato nell’art. 2.2).
Art.
6 - L’accoglimento e la permanenza
nelle Rsa è condizionata dalla esistenza e persistenza di necessità di
prestazioni sanitarie che possono essere espletate dall’organizzazione presente
nella struttura. Qualora le prestazioni necessarie all’assistenza dell’ospite potessero essere svolte a casa
od in una struttura con organizzazione non sanitaria, così come quando fossero
necessarie prestazioni di intensità e complessità non organizzabile nella
struttura, il medico a cui è affidata la cura dell’ospite, valutata la
situazione con l’ospite e/o i suoi congiunti, ne può decidere la dimissione,
nel caso avvisando i responsabili dei servizi che avevano proposto il ricovero.
Art.
7 - Per ogni ospite è disposto un
piano assistenziale individualizzato, stabilito con la partecipazione del ruolo
medico, responsabile della struttura o suo delegato, che ha il compito di
trasferirne i contenuti al curante delineando i tempi e i modi per la verifica.
Art.
8 - Il medico curante è il
riferimento per ogni problematica assistenziale e, all’accoglienza, l’ospite ne
riceverà gli orari di disponibilità, anche per i colloqui con i familiari. Alla
responsabilità del medico curante è affidata la garanzia al mantenimento del
diritto di ogni ospite all’accessibilità ad ogni servizio, sanitario e non, per
la tutela della sua salute.
Art.
9 - L’organizzazione della assistenza
tutelare ed infermieristica è garantita da operatori della ditta appaltante.
Per ogni ospite deve essere rispettato il ritmo di vita congruo alle sue
condizioni di residua autosufficienza, ed anche alle abitudini preesistenti al
ricovero, compatibilmente alle esigenze di rispetto degli altri ospiti e della
gestione delle prestazioni alberghiere, tutelari, infermieristiche comuni.
Art.
9.1 - La gestione delle prestazioni
alberghiere comuni comporta, tra l’altro, la disponibilità di quattro pasti al
giorno (colazione, merenda, pranzo, cena) organizzati in uno o più turni: i
pasti del mezzogiorno e quelli della sera non devono essere somministrati
rispettivamente prima delle ore 12.00 e delle ore 18.00. I menù quotidiani
devono essere esposti in locali comuni e ben visibili, con caratteri di facile
lettura per gli ospiti. Deve essere previsto per gli ospiti non vedenti un
tempo di assistenza personale che ne preveda la lettura e/o la decodifica per
quelli con limitazione delle facoltà, da parte degli operatori. I turni di
pulizia delle strutture devono prevedere la possibilità di interventi più volte
al giorno per il ripristino e la pulizia degli spazi personali e comuni.
Art.
9.2 - La predisposizione degli ospiti
per il riposo notturno non deve essere effettuata, di norma, antecedentemente
alle ore 19.45. Il risveglio e la predisposizione per l’igiene e vestizione del
mattino non deve essere, di norma, predisposto antecedentemente alle ore 6.15.
Per tutti gli ospiti deve essere garantita la dovuta assistenza nella
assunzione dei pasti, ivi compreso l’imboccamento, anche alle persone obbligate
al letto. Deve essere garantito il mantenimento di ogni possibile residua
capacità di movimento degli ospiti, sia con la disponibilità alla protezione, nella
mobilizzazione attiva, che con interventi per la mobilizzazione indotta o
passiva. Di norma ogni persona con motorietà residua non deve utilizzare
presidi se non a seguito di prescrizione del medico curante. L’effettuazione
dell’igiene personale e del bagno settimanale deve essere prevista nei modi che
rispettino le abitudini preesistenti al ricovero o l’indicazione
infermieristica e/o medica.
Art.
9.3 - Nei casi di aggravamenti e di
acutizzazioni di malattie, qualora l’organizzazione medica ed infermieristica,
presente nella struttura, possa garantire le prestazioni necessarie alle cure,
il paziente deve mantenere il diritto a riceverle nell’ambito della struttura,
evitando il ricovero ospedaliero, anche usufruendo di interventi specialistici,
quando organizzabili, secondo le indicazioni dei medici geriatri a cui è
affidata la direzione della struttura. Deve essere rispettata la presenza di
infermieri professionali continuativamente in tutto l’arco delle 24 ore, con
compresenze durante le ore diurne e la disponibilità di un infermiere
professionale coordinatore.
Art.
9.4 - Agli ospiti deve essere
garantita la possibilità di interventi individuali da parte dei tecnici di
riabilitazione del Servizio di recupero e rieducazione funzionale della Asl 2,
quando, su proposta dei medici curanti, lo specialista fisiatra ne indichi
l’opportunità.
Art. 9.5 - Farmaci e presidi sanitari prescritti dai medici
curanti e/o specialisti consulenti devono essere forniti direttamente
attraverso il servizio farmaceutico aziendale, con le stesse modalità con cui
sono messi a disposizione ai pazienti in regime di ricovero ospedaliero presso
il presidio ospedaliero Martini. Nei casi di necessità di prescrizioni
farmaceutiche limitative (farmaci di prescrizione limitata a specialisti o di
distribuzione limitata nell’ospedale) esse devono essere autorizzate dal medico
della Unità operativa aziendale di geriatria della Asl 2 al quale è affidata la
direzione delle strutture. Gli accertamenti diagnostici non effettuabili
all’interno delle strutture devono essere autorizzati dai medici della Unità
operativa aziendale di geriatria della Asl 2 ai quali è affidata la direzione
delle strutture, salvo i casi di emergenza.
Partecipazione
dell’ospite alla retta per le spese alberghiere e sociali
Art.
10 - Le prestazioni sanitarie
prescritte dal medico curante non comportano alcun pagamento della spesa; le
prestazioni alberghiere prevedono la partecipazione dell’ospite alla spesa,
salvo i casi di dimissione protetta, per i tempi stabiliti nel programma-progetto
indicato dalla Uvg (Unità operativa ospedaliera). In questi casi, trascorsi i
termini prefissati, dopo rivalutazione da parte della Uvg, il ricovero si
configura come quelli comunemente nominati di sollievo per i quali è prevista
la partecipazione dell’ospite al pagamento delle spese per le prestazioni
alberghiere.
Art.
11 - La quota della retta giornaliera
per la partecipazione dell’ospite alle spese per le prestazioni alberghiere e
sociali è attualmente stabilita in lire 60.000 per ogni giorno di ricovero
residenziale.
Gli importi sono soggetti ad adeguamento
in relazione al variare dei costi e agli indici di inflazione.
Art.
12 - L’Azienda Asl 2 Torino determina
le modificazioni degli importi comunicandone l’entità e la decorrenza con un preavviso
di almeno un mese.
Art.
13 - La mancanza di disponibilità
economiche da parte dell’ospite per risolvere il pagamento della quota di
partecipazione alle spese per le prestazioni alberghiere, indicata all’articolo
precedente, deve essere tempestivamente dichiarata dall’ospitando, o da suo
rappresentante, in quanto comporta la valutazione del caso da parte dei servizi
sociali del Comune di residenza, al fine di ottenere integrazioni economiche
per il pagamento della quota.
Art. 14 - Alcune
prestazioni alberghiere di particolare comfort, richieste dall’ospite o da un
suo rappresentante, possono essere erogate dalla ditta appaltante (telefono e
televisione personali, esigenze di pasti in camera non previsti dal
programma-progetto individuale indicato dalla Uvg o da indicazione del medico
curante, pasti ai visitatori, presenza di personale di compagnia individuale,
cibi e bevande extra rispetto al menù indicato dall’appalto e non indicate da
particolare esigenze di cura medica, ecc.). In ogni caso tali prestazioni
devono essere autorizzate dalla direzione medica delle strutture e la loro
spesa deve essere preventivata dalla Ditta appaltante e sottoposta per
approvazione alla Direzione aziendale.
Procedure
amministrative
Art.
15 - L’ospite, o un suo rappresentante,
all’accesso in Rsa, è tenuto a presentarsi all’ufficio amministrativo per
avviare gli accordi per la soluzione dei pagamenti, nei casi previsti,
presentando: a) il codice fiscale, b) la carta di identità, c) la tessera
sanitaria e per concordare prestazioni particolari.
Art.
16 - All’ufficio amministrativo sarà
richiesta la compilazione, da parte dell’ospite: a) di una scheda per indicare
la consegna del corredo personale utile alle necessità; b) di una dichiarazione
di impegno ai pagamenti, direttamente o tramite suo rappresentante, quando
previsti, come indicato all’art. 10.
Art.
17 - La partecipazione alle spese
della retta per le prestazioni alberghiere e sociali, nei casi previsti
all’art. 10, e salvo i casi di ricovero in regime semiresidenziale, per la
frequenza di Centri diurni, comporta il pagamento di quote posticipate, entro i
primi 5 giorni di ogni mese successivo. È richiesta all’ospite, o al suo
rappresentante, una dichiarazione dell’accettazione dell’impegno al rispetto di
tale regola.
Art.
18 - La partecipazione alle spese per
le prestazioni alberghiere e sociali comprende il pagamento di parrucchiere,
podologo e di lavanderie.
Art. 19 - Il pagamento della quota di partecipazione alle spese
per le prestazioni alberghiere, indicata all’art. 10, comprende 1 seduta
mensile di parrucchiere e podologo e 2 tagli della barba a settimana.
Norme di
comportamento
Art.
20 - Ogni ospite è libero, salvo
indicazioni del medico curante, di frequentare ogni parte della struttura che
non sia vincolata da impegno per le attività dei servizi (cucina, locali di
deposito, sale di riunione) e non impedita da segnalazioni.
Art.
21 - Non sono indicati limiti nella frequentazione della struttura da
parte dei prossimi, salvo indicazioni particolari della direzione. Le visite
devono essere rispettose degli orari di riposo degli ospiti e della
organizzazione del lavoro degli operatori. Ad ogni visitatore, per motivi di
garanzia della sicurezza e del rispetto degli ospiti, possono essere richieste
le generalità, i destinatari ed i tempi della visita.
Art.
22 - Ogni ospite, o suo tutore, è
tenuto ad indicare al personale l’intenzione di uscire dalla struttura. In tali
casi il personale dovrà rendere edotta la persona degli eventuali rischi che
potrebbero derivare dalla assenza delle protezioni messe in uso nel ricovero e
l’ospite, o suoi familiari, sono invitati a dare indicazione dell’orario di
rientro. Di ogni uscita il personale della struttura deve tenere la
registrazione.
Art.
23 - Il personale della struttura opera
per garantire la salute degli ospiti ed è tenuto a sorvegliare che le visite
dei prossimi non siano sfavorevoli ai programmi-progetti individuali di cura.
Pertanto la frequentazione dei prossimi deve attenersi al rispetto della
possibilità di attuazione dei suddetti programmi-progetti. I medici curanti, in
accordo con la direzione medica, sono obbligati ad intervenire nella
limitazione di eventuali visite che possano risultare sfavorevoli alla salute
degli ospiti.
Art.
24 - Gli ospiti possono avvalersi di
personale di compagnia privatamente organizzato, previa autorizzazione della
direzione medica. Il personale in questione è tenuto a riferire gli orari di
accesso e le occupazioni svolte. La direzione deve sorvegliare adeguatezza di
abbigliamento e comportamento e si riserva la facoltà del loro allontanamento
qualora venissero rilevati effetti negativi nei confronti degli ospiti.
Art.
25 - All’ospite è data possibilità,
previo assenso della direzione medica, di personalizzare i propri spazi,
portando con sé oggetti e suppellettili personali, nel rispetto dei diritti e
delle esigenze degli altri ospiti e dell’organizzazione dell’assistenza.
* Il regolamento è stato
predisposto dai Dottori L. Pernigotti, V. Xocco, A. Calorio e G. Arba.
www.fondazionepromozionesociale.it