Prospettive assistenziali, n. 139, luglio-settembre 2002

 

regolamento di due rsa gestite dall’aSL n. 2 di torino

 

 

Tenuto conto che gli utenti sono persone colpite da malattie invalidanti o loro esiti, la cui gravità determina quasi sempre condizioni di non autosufficienza, da anni Prospettive assistenziali opera affinché le Rsa, residenze sanitarie assistenziali, siano gestite dalle Asl, Aziende sanitarie locali direttamente o tramite convenzioni con enti pubblici e privati.

Gli utenti delle Rsa, infatti, devono essere curati anche se inguaribili, tenendo ovviamente anche in debita considerazione le loro esigenze psicologiche e relazionali.

Pubblichiamo, pertanto, con soddisfazione, il regolamento delle Rsa di Torino, Via Spalato e Via Gradisca, gestite dall’Asl 2, ricordando che le due strutture sono state messe a gratuita disposizione dell’ente suddetto dal Comune di Torino.

 

 

TESTO DEL REGOLAMENTO *

 

Tipologia degli ospiti e organizzazione delle Rsa

Art. 1 - Nella Rsa possono essere accolte persone, elettivamente anziane, che devono essere aiutate (o continuativamente sorvegliate) nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana (vestirsi, lavarsi, spostarsi, alimentarsi, usare i servizi) per la presenza di disturbi neurologici e/o psicologici e/o motori e/o di altre condizioni mediche gravemente e cronicamente invalidanti (conseguenti a malattie croniche o a malattie associate a senilità) e che per essere assistite e curate hanno necessità di continuative prestazioni mediche e/o infermieristiche e/o tutelari e/o riabilitative di complessità non elevata (altrimenti definibili come necessità di assistenza sanitaria di livello medio integrata da un alto livello di assistenza tutelare), stabilmente o temporaneamente non possibili al domi­cilio.

Art. 2 - La indicazione alle cure in Rsa è posta dalla Uvg (Unità di valutazione geriatrica). L’Uvg nei programmi progetto individuali indica la necessità di ricovero residenziale solo nei casi in cui non sia possibile l’organizzazione della assistenza a domicilio, che sempre risulta il primo obiettivo da perseguire per la tutela della salute dell’anziano. L’indicazione al ricovero residenziale sanitario da parte della Uvg può riguardare casi di ricovero a tempo indeterminato e casi di ricovero temporaneo. L’organizza­zione dei flussi di ricovero/dimissione, la direzione e la conduzione della gestione della assistenza in Rsa sono affidate ad un medico, specialista in geriatria, afferente alla Unità operativa autonoma di geriatria della Asl 2 - Torino; la responsabilità delle cure degli ospiti ricoverati è affidata ad un medico di medicina generale o ad un medico specialista dell’Azienda a seconda dei casi sotto specificati.

Art. 2.1 - Nei casi di ospitalità a tempo indeterminato la responsabilità della cura degli ospiti è affidata ad un gruppo di medici di medicina generale operanti nelle strutture residenziali della Asl 2 (in ottemperanza a norme integrative dell’Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale). L’afferenza del medico di medicina generale è effettuata secondo una programmazione concordata con la direzione medica delle strutture (ed in accordo al Dgr 46/27840 del 13 luglio 1999), volta a garantire la loro più estesa presenza, attraverso l’articolazione degli orari di visita, sulla base di un’ora per ogni medico, per ogni giorno feriale, per ogni gruppo di venti ospiti. I medici operano all’interno delle strutture in modo coordinato. È prevista la visita agli ospiti sia in modo programmato che in caso di chiamata per urgenza. Per sopperire alla evenienza di chiamate urgenti i medici di medicina generale, oltre alla disponibilità contrattuale stabilita dall’Accordo collettivo nazionale, integrandolo, garantiscono a turno la disponibilità, durante i giorni feriali, dalle ore 8 alle 20. Nelle ore non coperte dalla disponibilità dei medici di medicina generale, per le urgenze, è previsto il ricorso al servizio di continuità assistenziale.

Al suddetto regime di assistenza residenziale potranno afferire anche persone di età inferiore a 65 anni affette da cronica disabilità ad andamento evolutivo, per le quali non sia possibile la cura domiciliare e per le quali l’organizzazione ed il contesto delle due strutture risultino habitat adeguati al massimo sviluppo delle loro residue capacità relazionali. In tali casi l’indicazione alle cure residenziali è valutata dalla Unità di valutazione geriatrica e handicap.

Art. 2.2 - Nei casi di ospitalità temporanea la responsabilità delle cure è affidata ad un medico specialista delle Unità operative aziendali. L’ospitalità in questo regime particolare riguarda lo sviluppo di piani di assistenza temporanei atti ad integrare, con elevata sorveglianza tutelare, le cure mediche ed infermieristiche già in atto al domicilio o in sedi ospedaliere ed è rivolta a:

1) malati cronicamente non autosufficienti, affetti da malattia di Alzheimer o sindromi correlate e/o da malattie evolutive altamente invalidanti, con presenza di fasi aggravate da disturbi comportamentali;

2) persone anziane affette da malattie croniche curate al domicilio, per le quali l’aggravamento delle situazioni cliniche o l’affaticamento dell’Unità di cura domiciliare rendesse temporaneamente impossibile la prosecuzione della cura domiciliare. In tali casi possono essere compresi quei ricoveri a tempo determinato, nominati comunemente come ricoveri di sollievo;

3) persone anziane, gravemente non autosufficienti, per le quali, dopo cura ospedaliera, risulti temporaneamente non raggiungibile una autonomia gestionale al domicilio. Tali casi consistono in quei ricoveri residenziali, comunemente nominati quali ricoveri in dimissione protetta dall’ospedale.

L’ospitalità per questi regimi particolari potrà riguardare sia il ricovero sia la frequenza, in regime semiresidenziale, di centri diurni.

Art. 3 - La gestione assistenziale ed alberghiera è affidata per appalto ad un gestore, che ne è conduttore, con la presenza nella struttura di un responsabile di appalto.

Art. 4 - Nelle procedure di inserimento nelle Rsa gli operatori responsabili dell’accoglimento dell’ospite, di norma il medico specialista, responsabile della direzione, o altri da lui indicato, l’infermiere professionale e l’assistente tutelare sono tenuti a verificare che dalle diagnosi mediche, funzionali e dei bisogni dell’ospitando risultino le condizioni indicate dall’art. 1, comunicando all’ospite il riconoscimento della adeguatezza del ricovero oltre che i rischi connessi allo stesso (di infezioni, di stress da ricovero, di conflittualità con altri ospiti, di disadattamento o altre ricadute negative sullo stato psicofisico connesse alla vita in comunità) ed i provvedimenti sanitari, tutelari, di socializzazione ed inerenti alle prestazioni alberghiere che saranno messi in atto per prevenirli.

Art. 5 - All’atto del ricovero gli operatori addetti all’accoglienza devono comunicare all’ospite l’articolazione dell’organizzazione delle cure, provvedendo a raccogliere l’indicazione del nominativo del medico di medicina generale prescelto tra quelli disponibili del gruppo operante nelle strutture Rsa dell’Asl 2 o dando indicazione del nominativo del medico curante quando le cure siano affidate a medici specialisti dell’Azienda (come indicato nell’art. 2.2).

Art. 6 - L’accoglimento e la permanenza nelle Rsa è condizionata dalla esistenza e persistenza di necessità di prestazioni sanitarie che possono essere espletate dall’organizzazione presente nella struttura. Qualora le prestazioni necessarie all’assistenza  dell’ospite potessero essere svolte a casa od in una struttura con organizzazione non sanitaria, così come quando fossero necessarie prestazioni di intensità e complessità non organizzabile nella struttura, il medico a cui è affidata la cura dell’ospite, valutata la situazione con l’ospite e/o i suoi congiunti, ne può decidere la dimissione, nel caso avvisando i responsabili dei servizi che avevano proposto il ricovero.

Art. 7 - Per ogni ospite è disposto un piano assistenziale individualizzato, stabilito con la partecipazione del ruolo medico, responsabile della struttura o suo delegato, che ha il compito di trasferirne i contenuti al curante delineando i tempi e i modi per la verifica.

Art. 8 - Il medico curante è il riferimento per ogni problematica assistenziale e, all’accoglienza, l’ospite ne riceverà gli orari di disponibilità, anche per i colloqui con i familiari. Alla responsabilità del medico curante è affidata la garanzia al mantenimento del diritto di ogni ospite all’accessibilità ad ogni servizio, sanitario e non, per la tutela della sua salute.

Art. 9 - L’organizzazione della assistenza tutelare ed infermieristica è garantita da operatori della ditta appaltante. Per ogni ospite deve essere rispettato il ritmo di vita congruo alle sue condizioni di residua autosufficienza, ed anche alle abitudini preesistenti al ricovero, compatibilmente alle esigenze di rispetto degli altri ospiti e della gestione delle prestazioni alberghiere, tutelari, infermieristiche comuni.

Art. 9.1 - La gestione delle prestazioni alberghiere comuni comporta, tra l’altro, la disponibilità di quattro pasti al giorno (colazione, merenda, pranzo, cena) organizzati in uno o più turni: i pasti del mezzogiorno e quelli della sera non devono essere somministrati rispettivamente prima delle ore 12.00 e delle ore 18.00. I menù quotidiani devono essere esposti in locali comuni e ben visibili, con caratteri di facile lettura per gli ospiti. Deve essere previsto per gli ospiti non vedenti un tempo di assistenza personale che ne preveda la lettura e/o la decodifica per quelli con limitazione delle facoltà, da parte degli operatori. I turni di pulizia delle strutture devono prevedere la possibilità di interventi più volte al giorno per il ripristino e la pulizia degli spazi personali e comuni.

Art. 9.2 - La predisposizione degli ospiti per il riposo notturno non deve essere effettuata, di norma, antecedentemente alle ore 19.45. Il risveglio e la predisposizione per l’igiene e vestizione del mattino non deve essere, di norma, predisposto antecedentemente alle ore 6.15. Per tutti gli ospiti deve essere garantita la dovuta assistenza nella assunzione dei pasti, ivi compreso l’imboccamento, anche alle persone obbligate al letto. Deve essere garantito il mantenimento di ogni possibile residua capacità di movimento degli ospiti, sia con la disponibilità alla protezione, nella mobilizzazione attiva, che con interventi per la mobilizzazione indotta o passiva. Di norma ogni persona con motorietà residua non deve utilizzare presidi se non a seguito di prescrizione del medico curante. L’effettuazione dell’igiene personale e del bagno settimanale deve essere prevista nei modi che rispettino le abitudini preesistenti al ricovero o l’indicazione infermieristica e/o medica.

Art. 9.3 - Nei casi di aggravamenti e di acutizzazioni di malattie, qualora l’organizzazione medica ed infermieristica, presente nella struttura, possa garantire le prestazioni necessarie alle cure, il paziente deve mantenere il diritto a riceverle nell’ambito della struttura, evitando il ricovero ospedaliero, anche usufruendo di interventi specialistici, quando organizzabili, secondo le indicazioni dei medici geriatri a cui è affidata la direzione della struttura. Deve essere rispettata la presenza di infermieri professionali continuativamente in tutto l’arco delle 24 ore, con compresenze durante le ore diurne e la disponibilità di un infermiere professionale coordinatore.

Art. 9.4 - Agli ospiti deve essere garantita la possibilità di interventi individuali da parte dei tecnici di riabilitazione del Servizio di recupero e rieducazione funzionale della Asl 2, quando, su proposta dei medici curanti, lo specialista fisiatra ne indichi l’opportunità.

Art. 9.5 - Farmaci e presidi sanitari prescritti dai medici curanti e/o specialisti consulenti devono essere forniti direttamente attraverso il servizio farmaceutico aziendale, con le stesse modalità con cui sono messi a disposizione ai pazienti in regime di ricovero ospedaliero presso il presidio ospedaliero Martini. Nei casi di necessità di prescrizioni farmaceutiche limitative (farmaci di prescrizione limitata a specialisti o di distribuzione limitata nell’ospedale) esse devono essere autorizzate dal medico della Unità operativa aziendale di geriatria della Asl 2 al quale è affidata la direzione delle strutture. Gli accertamenti diagnostici non effettuabili all’interno delle strutture devono essere autorizzati dai medici della Unità operativa aziendale di geriatria della Asl 2 ai quali è affidata la direzione delle strutture, salvo i casi di emergenza.

 

Partecipazione dell’ospite alla retta per le spese alberghiere e sociali

Art. 10 - Le prestazioni sanitarie prescritte dal medico curante non comportano alcun pagamento della spesa; le prestazioni alberghiere prevedono la partecipazione dell’ospite alla spesa, salvo i casi di dimissione protetta, per i tempi stabiliti nel programma-progetto indicato dalla Uvg (Unità operativa ospedaliera). In questi casi, trascorsi i termini prefissati, dopo rivalutazione da parte della Uvg, il ricovero si configura come quelli comunemente nominati di sollievo per i quali è prevista la partecipazione dell’ospite al pagamento delle spese per le prestazioni alberghiere.

Art. 11 - La quota della retta giornaliera per la partecipazione dell’ospite alle spese per le prestazioni alberghiere e sociali è attualmente stabilita in lire 60.000 per ogni giorno di ricovero residenziale.

Gli importi sono soggetti ad adeguamento in relazione al variare dei costi e agli indici di inflazione.

Art. 12 - L’Azienda Asl 2 Torino determina le modificazioni degli importi comunicandone l’entità e la decorrenza con un preavviso di almeno un mese.

Art. 13 - La mancanza di disponibilità economiche da parte dell’ospite per risolvere il pagamento della quota di partecipazione alle spese per le prestazioni alberghiere, indicata all’articolo precedente, deve essere tempestivamente dichiarata dall’ospitando, o da suo rappresentante, in quanto comporta la valutazione del caso da parte dei servizi sociali del Comune di residenza, al fine di ottenere integrazioni economiche per il pagamento della quota.

Art. 14 -  Alcune prestazioni alberghiere di particolare comfort, richieste dall’ospite o da un suo rappresentante, possono essere erogate dalla ditta appaltante (telefono e televisione personali, esigenze di pasti in camera non previsti dal programma-progetto individuale indicato dalla Uvg o da indicazione del medico curante, pasti ai visitatori, presenza di personale di compagnia individuale, cibi e bevande extra rispetto al menù indicato dall’appalto e non indicate da particolare esigenze di cura medica, ecc.). In ogni caso tali prestazioni devono essere autorizzate dalla direzione medica delle strutture e la loro spesa deve essere preventivata dalla Ditta appaltante e sottoposta per approvazione alla Direzione aziendale.

 

Procedure amministrative

Art. 15 - L’ospite, o un suo rappresentante, all’accesso in Rsa, è tenuto a presentarsi all’ufficio amministrativo per avviare gli accordi per la soluzione dei pagamenti, nei casi previsti, presentando: a) il codice fiscale, b) la carta di identità, c) la tessera sanitaria e per concordare prestazioni particolari.

Art. 16 - All’ufficio amministrativo sarà richiesta la compilazione, da parte dell’ospite: a) di una scheda per indicare la consegna del corredo personale utile alle necessità; b) di una dichiarazione di impegno ai pagamenti, direttamente o tramite suo rappresentante, quando previsti, come indicato all’art. 10.

Art. 17 - La partecipazione alle spese della retta per le prestazioni alberghiere e sociali, nei casi previsti all’art. 10, e salvo i casi di ricovero in regime semiresidenziale, per la frequenza di Centri diurni, comporta il pagamento di quote posticipate, entro i primi 5 giorni di ogni mese successivo. È richiesta all’ospite, o al suo rappresentante, una dichiarazione dell’accettazione dell’impegno al rispetto di tale regola.

Art. 18 - La partecipazione alle spese per le prestazioni alberghiere e sociali comprende il pagamento di parrucchiere, podologo e di lavanderie.

Art. 19 - Il pagamento della quota di partecipazione alle spese per le prestazioni alberghiere, indicata all’art. 10, comprende 1 seduta mensile di parrucchiere e podologo e 2 tagli della barba a settimana.

 

Norme di comportamento

Art. 20 - Ogni ospite è libero, salvo indicazioni del medico curante, di frequentare ogni parte della struttura che non sia vincolata da impegno per le attività dei servizi (cucina, locali di deposito, sale di riunione) e non impedita da segnalazioni.

Art. 21 -  Non sono indicati limiti nella frequentazione della struttura da parte dei prossimi, salvo indicazioni particolari della direzione. Le visite devono essere rispettose degli orari di riposo degli ospiti e della organizzazione del lavoro degli operatori. Ad ogni visitatore, per motivi di garanzia della sicurezza e del rispetto degli ospiti, possono essere richieste le generalità, i destinatari ed i tempi della visita.

Art. 22 - Ogni ospite, o suo tutore, è tenuto ad indicare al personale l’intenzione di uscire dalla struttura. In tali casi il personale dovrà rendere edotta la persona degli eventuali rischi che potrebbero derivare dalla assenza delle protezioni messe in uso nel ricovero e l’ospite, o suoi familiari, sono invitati a dare indicazione dell’orario di rientro. Di ogni uscita il personale della struttura deve tenere la registrazione.

Art. 23 - Il personale della struttura opera per garantire la salute degli ospiti ed è tenuto a sorvegliare che le visite dei prossimi non siano sfavorevoli ai programmi-progetti individuali di cura. Pertanto la frequentazione dei prossimi deve attenersi al rispetto della possibilità di attuazione dei suddetti programmi-progetti. I medici curanti, in accordo con la direzione medica, sono obbligati ad intervenire nella limitazione di eventuali visite che possano risultare sfavorevoli alla salute degli ospiti.

Art. 24 - Gli ospiti possono avvalersi di personale di compagnia privatamente organizzato, previa autorizzazione della direzione medica. Il personale in questione è tenuto a riferire gli orari di accesso e le occupazioni svolte. La direzione deve sorvegliare adeguatezza di abbigliamento e comportamento e si riserva la facoltà del loro allontanamento qualora venissero rilevati effetti negativi nei confronti degli ospiti.

Art. 25 - All’ospite è data possibilità, previo assenso della direzione medica, di personalizzare i propri spazi, portando con sé oggetti e suppellettili personali, nel rispetto dei diritti e delle esigenze degli altri ospiti e dell’organizzazione dell’assistenza.

 

 

* Il regolamento è stato predisposto dai Dottori L. Pernigotti, V. Xocco, A. Calorio e G. Arba.

 

 

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