Prospettive assistenziali, n. 139, luglio-settembre 2002

 

SENTENZA DEL TAR DELLA LOMBARDIA SUL TRASPORTO GRATUITO DI UN MINORE CON HANDICAP GRAVE

 

 

In data 9 febbraio 2001, la Sezione di Brescia del Tar della Lombardia ha pronunciato la seguente sentenza  (n. 240/2001) relativa alla causa intestata da V.A. contro il Comune di Toscolano Maderno (Bs) per  l’annullamento  del  provvedimento  delegante  il  servizio  gratuito  di  trasporto  scolastico  del  minore  D.C.R.

 

Testo della sentenza

La ricorrente, sig.ra V.A., è madre del minore D.C.R., affetto da handicap grave, frequentante la scuola dell’obbligo.

Avendo individuato nel centro diagnostico diurno e scuola specializzata per il trattamento pedagogico globale “Casa del Sole”, sito nel Comune di San Silvestro di Curtatone, provincia di Mantova, centro abilitativo convenzionato con la Regione Lombardia, la sede più adatta a seguire con le opportune cure il proprio figlio, anche ai fini dell’assolvimento dell’obbligo scolastico, ottenendo dalla stessa Regione l’autorizzazione all’erogazione delle prestazioni riabilitative presso il suddetto centro, la signora V.A. si rivolgeva al Comune di Toscolano Maderno, sede di residenza, affinché venissero predisposti gli interventi più idonei per assicurare il servizio di trasporto del minore presso la struttura scolastica sopra menzionata.

In particolare, nella propria istanza del 30.12.1998, la ricorrente faceva riferimento all’esistenza di una convenzione già operante tra altri Comuni contermini a quello di Toscolano Maderno (Gavardo, Muscoline, Lonato, Desenzano e Casti­glio­ne), per l’istituzione di un servizio di trasporto dei disabili dal Comune di residenza a quello sede del centro “Casa del Sole”, convenzione cui auspicava potesse aderire anche il Comune di Toscolano.

Con la nota oggetto del presente gravame, il Comune rilevava l’impossibilità di aderire alla convenzione segnalata dalla ricorrente, stanti le attuali risorse in bilancio, rendendosi allo stesso tempo disponibile all’eventuale concessione di un contributo a sostegno delle spese sostenute dalla signora V.A per il trasporto del proprio figlio presso il suddetto centro.

Avverso la nota di diniego espressa dal Comune di Toscolano, la signora V.A., anche in rappresentanza del figlio C.R.D., proponeva il ricorso in esame, lamentando la violazione di legge, con particolare riguardo agli artt. 32, 33, 34 e 38 Cost.; all’art. 28 della legge 30.3.1971, n.118; agli artt. 42 e 45 del Dpr. 616/72; alla legge regionale della Lombardia 20.3.1980 n. 31; alla legge 5.2.1992, n. 104 “Legge quadro sull’handicap”; nonché per eccesso di potere, sotto i profili del difetto di istruttoria, del travisamento dei fatti e del difetto di motivazione.

L’Amministrazione intimata, costituitasi in giudizio, ribadiva la legittimità della nota impugnata, esprimendo nuovamente la propria disponibilità all’erogazione di un contributo economico, per alleviare lo sforzo economico sostenuto dalla ricorrente per il trasporto del figlio presso il centro di assistenza, ma escludendo al contempo la sussistenza di alcun obbligo per quanto riguarda il convenzionamento con altri comuni per il servizio di trasporto presso la “Casa del Sole”.

Con ordinanza n. 404/99 il Tribunale respingeva la richiesta di sospensione del provvedimento impugnato, non ravvisando gli estremi per la concessione della misura cautelare.

All’udienza del 9 febbraio 2001 il ricorso passava in decisione.

Diritto

La fattispecie sottoposta all’esame del Collegio, attesa la delicatezza della materia, coinvolgente un minore affetto da grave handicap, necessita di un preliminare inquadramento nell’ambito del panorama normativo attinente all’assistenza scolastica  per la scuola dell’obbligo, con riguardo alla peculiare condizione degli alunni disabili.

È indubbia la presenza, nell’ambito dell’ordinamento, di un principio di ordine generale che tende ad assicurare a tutti i soggetti portatori di handicap l’eliminazione di ogni impedimento al raggiungimento di un livello di vita e di inserimento sociale soddisfacente, in grado di attenuare le difficoltà insite nella particolare condizione in cui si trovano le persone disabili.

Questo principio trova applicazione in vari ambiti ed a livelli diversi: fra questi, anche l’ambito scolastico, con particolare riferimento alla scuola dell’obbligo.

Dispone, infatti, in termini generali l’art. 28 della legge. 30 marzo 1971 n. 118 che, a favore degli invalidi civili che frequentino la scuola dell’obbligo e che non siano autosufficienti, vengano adottate le misure più idonee affinché sia assicurata la frequenza scolastica, con specifico riguardo al trasporto gratuito dalla propria abitazione alla sede della scuola.

Proprio con riguardo a tale normativa la stessa Corte costituzionale ha avuto modo di ribadire che non appare sufficiente la mera predisposizione di mezzi per “facilitare” la frequenza ai corsi scolastici (nella fattispecie si trattava della frequenza alle medie superiori, ma il principio è a maggior ragione applicabile alla scuola dell’obbligo), in quanto è necessario approntare mezzi al fine di “assicurare” tale possibilità di frequenza (cfr. Corte costituzionale 3.6.1987 n. 215).

I principi così individuati hanno, peraltro, trovato ampio riconoscimento nell’ambito della Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate, legge 5 febbraio 1992 n.104, la quale all’art.1 individua gli obiettivi primari da raggiungere, fra i quali la rimozione di ogni ostacolo all’inserimento della persona handicappata nella vita della collettività ed il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile, assicurando il recupero funzionale con la predisposizione di servizi e prestazioni finalizzate a tale scopo.

Proprio con riguardo all’inserimento ed alla integrazione sociale del disabile, la legge quadro, all’art. 8, lettera g), prevede che tali obiettivi debbano essere perseguiti anche attraverso provvedimenti che assicurino la fruibilità dei mezzi di trasporto pubblico e privato e l’organizzazione di mezzi di trasporto specifici.

A tali disposizioni vanno poi correlate le successive norme in materia di diritto all’istruzione ed all’integrazione scolastica degli handicappati (artt. 12 e 13 della legge n. 104/92).

In ambito regionale, la Regione Lombardia ha approvato la legge regionale 20.3.1980, n. 31, la quale prevede a sua volta, all’art. 2 “Attuazione del diritto allo studio”, la predisposizione di interventi diretti a «consentire l’inserimento nelle strutture scolastiche e la socializzazione dei minori disadattati o in difficoltà di sviluppo e di apprendimento», precisando al comma 2-bis che «Gli interventi di cui agli articoli seguenti, rivolti a soggetti portatori di handicap, assumono carattere prioritario rispetto ad ogni altro intervento previsto dalla presente legge».

In quest’ottica va inquadrato il successivo art. 3 della legge regionale, che prevede l’organizzazione da parte dei Comuni, anche in forma associata, dei servizi di trasporto scolastico, in modo da garantire la frequenza scolastica in ogni parte del territorio regionale.

Infine, all’art. 12 “Interventi regionali complementari”, in particolare alla lettera d), è prevista l’erogazione da parte della Regione di contributi straordinari per gli interventi integrativi, anche «…di trasporto», a favore dei soggetti portatori di handicap.

È chiara, a tale proposito, la natura di norma di chiusura della disposizione contenuta nel richiamato art. 12 della legge regionale.

Premesso, infatti, che ogni Comune dovrà provvedere nel proprio ambito territoriale e nei limiti della propria disponibilità di bilancio, all’adozione di ogni intervento necessario ad assicurare l’inserimento degli handicappati nelle strutture scolastiche e la loro socializzazione, è, peraltro, possibile che la Regione sia chiamata a sostenere il Comune nella realizzazione di «interventi integrativi… di trasporto e di assistenza individuale, a favore dei soggetti portatori di handicap».

Per quanto riguarda il caso del Comune di Toscolano Maderno, se da un lato il provvedimento di diniego impugnato non può essere censurato nella parte in cui ha fatto presente le proprie limitate capacità di bilancio, reputate insufficienti, in presenza anche di altre realtà di persone bisognevoli di assistenza nell’ambito comunale, ad assicurare il servizio di trasporto del figlio della ricorrente nei termini da questa auspicati, è, tuttavia, da rilevare come la posizione assunta nella fattispecie dall’Amministrazione comunale possa essere censurata nei limiti in cui non si è adeguatamente attivata al fine di ottenere da parte degli organi a ciò preposti – nella specie la Regione – il supporto economico per sostenere l’impegno derivante dall’eventuale adesione alla convenzione, già operante tra Comuni vicini, per il trasporto del disabile presso il centro del Comune di San Silvestro di Curtatone.

La motivazione addotta dal Comune a sostegno del diniego espresso appare, in base alle normative richiamate, illegittima proprio in quanto non ha tenuto conto della possibilità, prevista dalla normativa regionale, di attivare le procedure finalizzate all’ottenimento dei finanziamenti necessari per assicurare al minore disabile la frequenza al centro di riabilitazione e di insegnamento.

Ciò non significa che la sola richiesta di finanziamento implichi l’ottenimento dello stesso e, quindi, l’accoglimento delle richieste della ricorrente; sarà, infatti, la Regione a valutare se ricorrono le condizioni per l’erogazione dei contributi straordinari necessari per gli interventi di cui si tratta.

Resta ferma, tuttavia, la considerazione circa l’illegittimità del comportamento del Comune che non si è attivato, nei termini previsti dalla normativa di settore e nell’ambito dei principi generali di tutela delle persone handicappate, al fine di predisporre le misure più opportune per risolvere le difficoltà rappresentate dalla ricorrente.

Entro questi precisi limiti il provvedimento impugnato si appalesa illegittimo e, in accoglimento del presente ricorso, suscettibile di annullamento, rimettendosi all’Amministrazione ogni più opportuna valutazione in merito alle procedure da intraprendere al fine di assicurare anche al figlio della signora V.A. la frequenza ai corsi di istruzione e di assistenza specifica, individuati come i più adatti in rapporto al livello di handicap riscontrato.

Quanto, infine, alle spese di giudizio, considerata la particolarità della fattispecie, appare equa la loro integrale compensazione fra le parti costituite.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia – Sezione staccata di Brescia – definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe, nel senso e nei termini indicati in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso, in Brescia, il 9 febbraio 2001 dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei Signori: Francesco Mariuzzo - Presidente, Renato Righi - Consigliere, Alessandra Farina - Consigliere Rel. est.

 

 

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