Prospettive
assistenziali, n. 139, luglio-settembre 2002
SENTENZA DEL TAR DELLA
LOMBARDIA SUL TRASPORTO GRATUITO DI UN MINORE CON HANDICAP GRAVE
In data 9
febbraio 2001, la Sezione di Brescia del Tar della Lombardia ha pronunciato la
seguente sentenza (n. 240/2001)
relativa alla causa intestata da V.A. contro il Comune di Toscolano Maderno
(Bs) per l’annullamento del
provvedimento delegante il
servizio gratuito di
trasporto scolastico del
minore D.C.R.
Testo della sentenza
La ricorrente, sig.ra V.A., è madre del minore D.C.R.,
affetto da handicap grave, frequentante la scuola dell’obbligo.
Avendo individuato nel centro diagnostico diurno e
scuola specializzata per il trattamento pedagogico globale “Casa del Sole”,
sito nel Comune di San Silvestro di Curtatone, provincia di Mantova, centro
abilitativo convenzionato con la Regione Lombardia, la sede più adatta a
seguire con le opportune cure il proprio figlio, anche ai fini
dell’assolvimento dell’obbligo scolastico, ottenendo dalla stessa Regione
l’autorizzazione all’erogazione delle prestazioni riabilitative presso il
suddetto centro, la signora V.A. si rivolgeva al Comune di Toscolano Maderno,
sede di residenza, affinché venissero predisposti gli interventi più idonei per
assicurare il servizio di trasporto del minore presso la struttura scolastica
sopra menzionata.
In particolare, nella propria istanza del 30.12.1998,
la ricorrente faceva riferimento all’esistenza di una convenzione già operante
tra altri Comuni contermini a quello di Toscolano Maderno (Gavardo, Muscoline,
Lonato, Desenzano e Castiglione), per l’istituzione di un servizio di
trasporto dei disabili dal Comune di residenza a quello sede del centro “Casa
del Sole”, convenzione cui auspicava potesse aderire anche il Comune di Toscolano.
Con la nota oggetto del presente gravame, il Comune
rilevava l’impossibilità di aderire alla convenzione segnalata dalla
ricorrente, stanti le attuali risorse in bilancio, rendendosi allo stesso tempo
disponibile all’eventuale concessione di un contributo a sostegno delle spese
sostenute dalla signora V.A per il trasporto del proprio figlio presso il
suddetto centro.
Avverso la nota di diniego espressa dal Comune di
Toscolano, la signora V.A., anche in rappresentanza del figlio C.R.D.,
proponeva il ricorso in esame, lamentando la violazione di legge, con
particolare riguardo agli artt. 32, 33, 34 e 38 Cost.; all’art. 28 della legge
30.3.1971, n.118; agli artt. 42 e 45 del Dpr. 616/72; alla legge regionale
della Lombardia 20.3.1980 n. 31; alla legge 5.2.1992, n. 104 “Legge quadro
sull’handicap”; nonché per eccesso di potere, sotto i profili del difetto di
istruttoria, del travisamento dei fatti e del difetto di motivazione.
L’Amministrazione intimata, costituitasi in giudizio,
ribadiva la legittimità della nota impugnata, esprimendo nuovamente la propria
disponibilità all’erogazione di un contributo economico, per alleviare lo
sforzo economico sostenuto dalla ricorrente per il trasporto del figlio presso
il centro di assistenza, ma escludendo al contempo la sussistenza di alcun
obbligo per quanto riguarda il convenzionamento con altri comuni per il
servizio di trasporto presso la “Casa del Sole”.
Con ordinanza n. 404/99 il Tribunale respingeva la
richiesta di sospensione del provvedimento impugnato, non ravvisando gli
estremi per la concessione della misura cautelare.
All’udienza del 9 febbraio 2001 il ricorso passava in
decisione.
Diritto
La fattispecie sottoposta all’esame del
Collegio, attesa la delicatezza della materia, coinvolgente un minore affetto
da grave handicap, necessita di un preliminare inquadramento nell’ambito del
panorama normativo attinente all’assistenza scolastica per la scuola dell’obbligo, con riguardo
alla peculiare condizione degli alunni disabili.
È indubbia la presenza, nell’ambito
dell’ordinamento, di un principio di ordine generale che tende ad assicurare a
tutti i soggetti portatori di handicap l’eliminazione di ogni impedimento al
raggiungimento di un livello di vita e di inserimento sociale soddisfacente, in
grado di attenuare le difficoltà insite nella particolare condizione in cui si
trovano le persone disabili.
Questo principio trova applicazione in
vari ambiti ed a livelli diversi: fra questi, anche l’ambito scolastico, con
particolare riferimento alla scuola dell’obbligo.
Dispone, infatti, in termini generali
l’art. 28 della legge. 30 marzo 1971 n. 118 che, a favore degli invalidi civili
che frequentino la scuola dell’obbligo e che non siano autosufficienti, vengano
adottate le misure più idonee affinché sia assicurata la frequenza scolastica,
con specifico riguardo al trasporto gratuito dalla propria abitazione alla sede
della scuola.
Proprio con riguardo a tale normativa la
stessa Corte costituzionale ha avuto modo di ribadire che non appare
sufficiente la mera predisposizione di mezzi per “facilitare” la frequenza ai
corsi scolastici (nella fattispecie si trattava della frequenza alle medie
superiori, ma il principio è a maggior ragione applicabile alla scuola
dell’obbligo), in quanto è necessario approntare mezzi al fine di “assicurare”
tale possibilità di frequenza (cfr. Corte costituzionale 3.6.1987 n. 215).
I principi così individuati hanno, peraltro, trovato
ampio riconoscimento nell’ambito della Legge quadro per l’assistenza,
l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate, legge 5 febbraio
1992 n.104, la quale all’art.1 individua gli obiettivi primari da raggiungere,
fra i quali la rimozione di ogni ostacolo all’inserimento della persona
handicappata nella vita della collettività ed il raggiungimento del maggior
livello di autonomia possibile, assicurando il recupero funzionale con la predisposizione di servizi e
prestazioni finalizzate a tale scopo.
Proprio con riguardo all’inserimento ed alla
integrazione sociale del disabile, la legge quadro, all’art. 8, lettera g),
prevede che tali obiettivi debbano essere perseguiti anche attraverso
provvedimenti che assicurino la fruibilità dei mezzi di trasporto pubblico e
privato e l’organizzazione di mezzi di
trasporto specifici.
A tali disposizioni vanno poi correlate le successive
norme in materia di diritto all’istruzione ed all’integrazione scolastica degli
handicappati (artt. 12 e 13 della legge n. 104/92).
In ambito regionale, la Regione Lombardia ha approvato
la legge regionale 20.3.1980, n. 31, la quale prevede a sua volta, all’art. 2
“Attuazione del diritto allo studio”, la predisposizione di interventi diretti
a «consentire l’inserimento nelle strutture scolastiche e la socializzazione
dei minori disadattati o in difficoltà di sviluppo e di apprendimento»,
precisando al comma 2-bis che «Gli
interventi di cui agli articoli seguenti, rivolti a soggetti portatori di
handicap, assumono carattere prioritario rispetto ad ogni altro intervento
previsto dalla presente legge».
In quest’ottica va inquadrato il successivo art. 3
della legge regionale, che prevede l’organizzazione da parte dei Comuni, anche
in forma associata, dei servizi di trasporto scolastico, in modo da garantire
la frequenza scolastica in ogni parte del territorio regionale.
Infine, all’art. 12 “Interventi regionali
complementari”, in particolare alla lettera d), è prevista l’erogazione da
parte della Regione di contributi straordinari per gli interventi integrativi,
anche «…di trasporto», a favore dei
soggetti portatori di handicap.
È chiara, a tale proposito, la natura di norma di
chiusura della disposizione contenuta nel richiamato art. 12 della legge
regionale.
Premesso, infatti, che ogni Comune dovrà provvedere
nel proprio ambito territoriale e nei limiti della propria disponibilità di
bilancio, all’adozione di ogni intervento necessario ad assicurare
l’inserimento degli handicappati nelle strutture scolastiche e la loro
socializzazione, è, peraltro, possibile che la Regione sia chiamata a sostenere
il Comune nella realizzazione di «interventi
integrativi… di trasporto e di assistenza individuale, a favore dei soggetti
portatori di handicap».
Per quanto riguarda il caso del Comune di Toscolano
Maderno, se da un lato il provvedimento di diniego impugnato non può essere
censurato nella parte in cui ha fatto presente le proprie limitate capacità di
bilancio, reputate insufficienti, in presenza anche di altre realtà di persone
bisognevoli di assistenza nell’ambito comunale, ad assicurare il servizio di
trasporto del figlio della ricorrente nei termini da questa auspicati, è,
tuttavia, da rilevare come la posizione assunta nella fattispecie
dall’Amministrazione comunale possa essere censurata nei limiti in cui non si è
adeguatamente attivata al fine di ottenere da parte degli organi a ciò preposti
– nella specie la Regione – il supporto economico per sostenere l’impegno
derivante dall’eventuale adesione alla convenzione, già operante tra Comuni
vicini, per il trasporto del disabile presso il centro del Comune di San
Silvestro di Curtatone.
La motivazione addotta dal Comune a sostegno del
diniego espresso appare, in base alle normative richiamate, illegittima proprio
in quanto non ha tenuto conto della possibilità, prevista dalla normativa
regionale, di attivare le procedure finalizzate all’ottenimento dei
finanziamenti necessari per assicurare al minore disabile la frequenza al
centro di riabilitazione e di insegnamento.
Ciò non significa che la sola richiesta di
finanziamento implichi l’ottenimento dello stesso e, quindi, l’accoglimento
delle richieste della ricorrente; sarà, infatti, la Regione a valutare se
ricorrono le condizioni per l’erogazione dei contributi straordinari necessari
per gli interventi di cui si tratta.
Resta ferma, tuttavia, la considerazione circa
l’illegittimità del comportamento del Comune che non si è attivato, nei termini
previsti dalla normativa di settore e nell’ambito dei principi generali di
tutela delle persone handicappate, al fine di predisporre le misure più
opportune per risolvere le difficoltà rappresentate dalla ricorrente.
Entro questi precisi limiti il provvedimento impugnato
si appalesa illegittimo e, in accoglimento del presente ricorso, suscettibile
di annullamento, rimettendosi all’Amministrazione ogni più opportuna
valutazione in merito alle procedure da intraprendere al fine di assicurare
anche al figlio della signora V.A. la frequenza ai corsi di istruzione e di
assistenza specifica, individuati come i più adatti in rapporto al livello di
handicap riscontrato.
Quanto, infine, alle spese di giudizio,
considerata la particolarità della fattispecie, appare equa la loro integrale
compensazione fra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia
– Sezione staccata di Brescia – definitivamente pronunciando, accoglie il
ricorso in epigrafe, nel senso e nei termini indicati in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita
dall’Autorità amministrativa.
Così deciso, in Brescia, il 9 febbraio 2001 dal
Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, in Camera di Consiglio,
con l’intervento dei Signori: Francesco Mariuzzo - Presidente, Renato Righi -
Consigliere, Alessandra Farina - Consigliere Rel. est.
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