Prospettive
assistenziali, n. 139, luglio-settembre 2002
TESTO DELLA PROPOSTA DI LEGGE
“ISTITUZIONE DI UN SISTEMA DI PROTEZIONE SOCIALE E DI CURA PER LE PERSONE
ANZIANE NON AUTOSUFFICIENTI”
Riportiamo la
relazione e il testo della proposta di legge n. 2166 presentata alla Camera dei
deputati il 15 gennaio 2002 dall’On. Battaglia e da altri Parlamentari Ds. Il
nostro commento è riportato nell’editoriale di questo numero.
Testo della
relazione
La dimensione dei bisogni delle persone anziane non
autosufficienti ha assunto ormai, all’interno delle società più sviluppate, una
valenza tale che rende ogni giorno sempre più indispensabile una risposta
pubblica. Non è più accettabile, infatti, che questa situazione venga lasciata
prevalentemente a carico di quel milione di famiglie italiane che
quotidianamente affrontano i complessi problemi legati alla presenza di una
persona anziana non autosufficiente.
È ben noto che il calo della natalità e l’allungamento
della durata della vita media grazie anche ai progressi della medicina ed alla
crescita del benessere determinano un processo di senilizzazione della società
italiana ed europea molto pronunciato. Oggi gli anziani con più di
sessantacinque anni sono in Italia il 16,8% della popolazione, e tale
percentuale è destinata ad arrivare, secondo le previsioni dei demografi, al
27% nel 2030; in termini assoluti si passerà dai 9,6 milioni di persone del
1996 ai 14,4 del 2030. La non autosufficienza in terza età non può quindi
essere considerata un evento straordinario; al contrario, sempre più diventa un
rischio prevedibile, e con l’età che avanza, le condizioni di salute tendono
inevitabilmente a peggiorare. Malattie invalidanti e degenerative quali il
morbo di Parkinson o di Alzheimer debilitano e rendono dipendenti un numero
crescente di persone. Sempre più l’ultima fase della vita richiederà con molta
probabilità le cure di un assistente domiciliare o di un infermiere, oppure un
ricovero, o comunque qualcuno che presti assistenza. E questo comporta già
costi oggi elevati, mediamente da 500 a 1.500 euro al mese, non certo alla
portata di tutte le famiglie. Si tratta di una delle grandi sfide con cui si
misurano ormai tutte le società economicamente sviluppate.
Fino ad oggi, grazie anche alle risorse messe a
disposizione dalle leggi regionali e più recentemente dalla riforma
dell’assistenza, molti Comuni hanno meritoriamente sostenuto le famiglie con
servizi di assistenza a domicilio. Poco più di seicentomila anziani
percepiscono invece circa 400 euro al mese di indennità di accompagnamento, con
una spesa annua per lo Stato di circa 3.500 milioni di euro. Ma tutti questi si
sono rilevati strumenti inadeguati, parziali, largamente insufficienti tanto a
garantire una vera tutela per l’anziano che a compensare i costi sostenuti
dalle famiglie. È evidente che un problema di così forte e crescente impatto
non può trovare soluzioni negli strumenti ordinari dell’assistenza. Tant’è che,
pur seguendo itinerari diversi, numerosi Paesi hanno attivato misure
straordinarie, senza dubbio più efficaci. Per restare in Europa, la Francia
finanzia le specifiche prestazioni di assistenza agli anziani attraverso la
fiscalità generale, mentre la Germania dal 1994 ha istituito un’assicurazione
obbligatoria a carico dei lavoratori e delle imprese, che sviluppa ogni anno
più di 25 miliardi di euro e garantisce alle famiglie le risorse per
fronteggiare la non autosufficienza.
Di fronte, quindi, a bisogni crescenti che richiedono
un aumento consistente delle risorse da mettere a disposizione, è necessario
prevedere una entrata autonoma e straordinaria che finanzi questa necessità e
che coinvolga tutti i cittadini che producono reddito nel condividere il
rischio della non autosufficienza in età anziana. Scartando la scelta
dell’assicurazione privata che determinerebbe inevitabilmente forti
discriminazioni fra cittadini con uguali bisogni, la condivisione del rischio
della non autosufficienza attraverso un sistema assicurativo pubblico ed
obbligatorio, che coinvolga tutti coloro che producono reddito, non solo i
lavoratori dipendenti, può costituire indubbiamente la via solidale, efficace e
concreta per garantire a tutti con certezza il diritto all’assistenza. In
questa direzione si muove la proposta di legge che oggi presentiamo. Con essa,
all’art. 1 si intende istituire un sistema di protezione sociale e di cura per
le persone anziane non autosufficienti attivando presso l’Istituto nazionale
della previdenza sociale (Inps) un Fondo nazionale per il sostegno alla non
autosufficienza che erogherà contributi alle famiglie sulla base dei reali
bisogni assistenziali, valutati sul territorio dai Comuni e dalle Aziende
sanitarie locali.
Nell’articolo 2 vengono specificate le finalità del
Fondo che dovrà consentire un più agile accesso alla rete dei servizi di assistenza
alla persona, all’assistenza domiciliare diurna e notturna, erogando un assegno
di cura commisurato alla gravità del bisogno assistenziale, e, alle famiglie,
le risorse necessarie in residenze sanitarie assistite o in strutture similari.
Con l’art. 3 si delega il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con gli altri Ministri competenti, in primo luogo il Ministro della
salute, d’intesa con le Regioni e le autonomie locali, a definire i criteri per
l’accertamento della non autosufficienza, le modalità di erogazione dei diversi
interventi, l’organizzazione territoriale nell’ambito del distretto
socio-sanitario, la valutazione del bisogno assistenziale ed il controllo delle
prestazioni erogate. La proposta di legge il tal senso si muove in sintonia con
la legge n. 328/2000 di riforma dei servizi di assistenza e ne costituisce un
significativo sviluppo. La proposta di legge prevede una fase sperimentale di
un anno con la istituzione presso l’Inps di un fondo di circa 5 mila milioni di
euro per ciascuno degli anni dal 2002 al 2004. Nel corso del triennio, nel
quadro della concertazione fra le parti sociali, dovranno essere definite e
messe in atto le procedure necessarie che porteranno alla istituzione ed alla
messa a regime di una assicurazione obbligatoria pubblica che coinvolga tutti
coloro che producono reddito e che possa consentire di distribuire il rischio
della non autosufficienza su una platea di contribuenti più ampia possibile,
nonché le misure fiscali atte a compensare il maggior onere a carico dei
lavoratori e delle imprese.
Testo della
proposta di legge
Art. 1 - (Sistema di protezione sociale e di
cura)
1. In attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328,
al fine di sviluppare un sistema di protezione sociale di cura per le persone
anziane non autosufficienti è istituito presso l’Istituto nazionale della
previdenza (Inps) un Fondo nazionale per il sostegno alla non autosufficienza,
di seguito denominato “Fondo”.
2. Sono considerati anziani non autosufficienti coloro
che hanno compiuto sessantacinque anni di età, che si trovano
nell’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore,
che non sono in grado di compiere gli atti quotidiani della vita e che
necessitano di un’assistenza continua.
Art. 2 - (Servizi e prestazioni)
1. Ferme restando le competenze del Servizio sanitario
nazionale in materia di prevenzione, di cura e di riabilitazione, per le
patologie acute e croniche e particolarmente per i soggetti non
autosufficienti, il Fondo è destinato alle seguenti finalità:
a) favorire l’accesso alla rete dei servizi, con
particolare riguardo agli interventi di assistenza alla
persona, all’assistenza domiciliare diurna e notturna, di cui agli artt. 14 e
15 della legge 8 novembre 2000, n. 328;
b) erogare titoli per l’acquisto di prestazioni
sociali ed assegni di cura commisurati alla gravità del bisogno, tali da
consentire il pagamento di prestazioni di assistenza e sorveglianza a soggetti
con gravi limitazioni dell’autonomia e da migliorare la vita di relazione e la
comunicazione, di cui agli artt. 16 e 17
della legge 8 novembre 2000, n. 328;
c) erogare le risorse necessarie al pagamento della
quota sociale a carico dell’utente nel caso di ricovero in una residenza
sanitaria assistita o in strutture similari anche a carattere diurno.
2. Le Regioni possono provvedere con risorse proprie
alla eventuale concessione di benefici aggiuntivi rispetto a quelli determinati
dalla presente legge.
Art. 3 - (Funzionamento del Fondo)
1. Entro il 30 giugno 2002 il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con i Ministri della salute e
dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza unificata di cui
all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce con
apposito regolamento adottato ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400:
a) i criteri di determinazione e di accertamento della
non autosufficienza;
b) le modalità di gestione del Fondo e di erogazione
degli interventi economici;
c) nell’ambito della definizione dei livelli
essenziali delle prestazioni sociali, di cui all’art. 22, comma 2, della legge
8 novembre 2000, n. 328, la tipologia delle prestazioni e servizi a carico del
Fondo;
d) le modalità e le procedure attraverso le quali,
nell’ambito del distretto socio-sanitario, di cui all’art. 3-quater
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall’art.
3, comma 3, del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, siano valutati il
bisogno assistenziale e le prestazioni da erogare a favore della persona non
autosufficiente;
e) le modalità di controllo e di verifica della
qualità delle prestazioni erogate e delle spese sostenute dalle famiglie.
Art. 4 -
(Istituzione dell’assicurazione pubblica
obbligatoria)
1. Con il regolamento di cui all’art. 3 sono definiti
le modalità, i criteri ed i termini per l’istituzione di una assicurazione
pubblica obbligatoria a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori
subordinati, parasubordinati ed autonomi, le cui risorse sono destinate al
finanziamento del Fondo a decorrere dal 1° gennaio 2003, nonché le misure
fiscali atte a compensare il maggiore onere a carico dei lavoratori e delle
imprese.
Art. 5 - (Gestione contabile del Fondo)
Presso l’Inps è istituita un’apposita contabilità
separata per la gestione delle risorse del Fondo. Con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze sono determinati i compensi ed i rimborsi
spettanti all’Inps per la gestione del Fondo.
Art. 6 - (Diritti acquisiti)
Sono fatti salvi i diritti acquisiti dalle persone non
autosufficienti alle quali, prima della data di entrata in vigore della
presente legge, sia stata riconosciuta l’indennità di accompagnamento ai sensi
della legge 11 febbraio 1980, n. 18, e successive modificazioni.
Art. 7 - (Fase sperimentale)
1. Fino all’effettiva istituzione dell’assicurazione
pubblica obbligatoria di cui all’art. 4, è avviata una fase sperimentale del
fondo della durata di un anno. Alla data di istituzione del Fondo confluisce
nello stesso la quota degli stanziamenti destinati alle indennità di
accompagnamento delle persone ultrasessantacinquenni di cui alla legge 11
febbraio 1980, n. 18, e successive modificazioni.
2. Agli ulteriori oneri derivanti dall’attuazione del
comma 1 del presente articolo, al netto del gettito derivante dalla disposizione
di cui all’art. 8, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito
dell’unità revisionale di base di parte corrente “Fondo speciale” della stato
di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo
scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 8 -
(Reintroduzione dell’imposta
sulle
successioni)
1. L’art. 13 ed il comma 1 dell’art. 14 della legge 18
ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
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