Prospettive
assistenziali, n. 139, luglio-settembre 2002
un’importante
delibera della giunta della regione emilia romagna sulla vita indipendente dei
soggetti con handicap grave
Sia pur molto
lentamente, sta emergendo l’esigenza di riconoscere il volontariato
intrafamiliare (1) nei casi in cui i congiunti accolgano a casa loro un
soggetto con limitata o nulla
autonomia. Questa nuova linea di intervento è diametralmente opposta rispetto
all’attribuzione da parte dei Comuni e delle Asl – purtroppo ancora ampiamente
praticata – di obblighi curativi e/o assistenziali (assolutamente inesistenti
sul piano giuridico) ai familiari di persone con handicap grave e di anziani
cronici non autosufficienti.
A dire il vero, mentre a nostro avviso il riconoscimento del ruolo dei nuclei familiari dovrebbe essere fondato su principi etico-sociali (2), le Regioni, i Comuni e le Asl agiscono quasi sempre sulla base del mero interesse economico: il sostegno finanziario ai familiari è fornito solo quando determina costi inferiori per la pubblica amministrazione rispetto alle prestazioni domiciliari fornite dal personale degli enti pubblici o dagli operatori delle organizzazioni private (cooperative, ecc.) convenzionate.
testo della delibera della
giunta della regione emilia romagna n. 1122 del 1° luglio 2002 (3)
La Giunta della Regione Emilia Romagna, viste:
• la legge 5 febbraio 1992, n.104 “Legge quadro per
l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”;
• la legge 21 maggio 1998, n.162 “Modifiche alla legge
5 febbraio 1992, n.104, concernenti misure di sostegno in favore di persone con
handicap grave”;
• la legge regionale 21 agosto 1997, n.29 “Norme per
favorire le opportunità di vita autonoma e l’integrazione sociale delle persone
disabili”;
• il decreto legislativo 31 marzo 1998, n.109, come
modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n.130;
• la legge 8 novembre 2000, n.328 “Legge quadro per la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
Constatato che le leggi sopracitate richiamano, in
riferimento ai cittadini disabili, principi ed obiettivi di prevenzione, di
recupero funzionale, di integrazione sociale e di superamento degli stati di
emarginazione;
Considerato che assicurare ai cittadini disabili,
anche in condizioni di gravità, la possibilità di rimanere il più a lungo
possibile nel proprio contesto familiare e sociale si colloca non solo in
quella logica di rispetto della dignità umana e dei diritti di libertà ed
autonomia, richiamati all’art.1 della già citata legge n. 104/92, ma
rappresenta anche, sulla base delle esperienze fin qui maturate, elemento di
rilievo, fondamentale e riconosciuto, per contrastare rischi di emarginazione
sociale;
Considerato, altresì, che il perseguimento di tale
possibilità può trovare efficace realizzazione solo attraverso strategie di
collaborazione tra il disabile stesso, la sua famiglia e la rete dei servizi e
delle opportunità disponibili sul territorio, con modalità e sinergie da
pattuirsi in sede di definizione del “progetto individuale per il disabile”
richiamato anche all’art.14 della legge n. 328/2000;
Dato atto che, pur in presenza di altri servizi ed
interventi a sostegno dell’autonomia personale e della permanenza al domicilio,
le famiglie al cui interno è presente una persona disabile in situazione di
gravità debbono comunque farsi carico di rilevanti oneri di cura e assistenza;
Considerato pertanto che si rende indispensabile, al
fine di garantire il più a lungo possibile la permanenza della persona disabile
nel proprio contesto di vita, fornire alla famiglia ogni utile supporto e
sostegno affinché possa assolvere al meglio compiti di cura e assistenza nei
confronti del proprio familiare;
Dato atto altresì che con la legge regionale 21 agosto
1997, n.29 sono già stati promossi interventi finalizzati a favorire
l’autonomia personale delle persone in situazione di handicap grave,
favorendone anche la permanenza nella propria abitazione;
Vista la deliberazione del Consiglio regionale n. 246
del 25 settembre 2001 avente per oggetto “Programma degli interventi ed
individuazione dei criteri di ripartizione del fondo regionale
socio-assistenziale e del fondo nazionale per le politiche sociali per l’anno
2001, legge regionale 2/1985 e legge 328/2000 (proposta della Giunta regionale
in data 31 luglio 2001, n. 1776)”, esecutiva ai sensi di legge;
Richiamati, in particolare, il punto 3 lettera d) del
dispositivo nonché il punto C del programma degli interventi allegato, che
prevedono l’adozione di apposito atto deliberativo della Giunta regionale per
la ripartizione, l’assegnazione e l’impegno di spesa, tra gli altri, della
somma di 3.917.325,58 € destinata al Programma regionale per l’area anziani e
disabili;
Dato atto che l’obiettivo generale del Programma
regionale “Valorizzazione e sostegno delle responsabilità familiari”, approvato
con la citata deliberazione del Consiglio regionale n. 246/2001, per l’area
disabili consiste nell’introduzione sperimentale, secondo modalità da definire
con direttiva regionale, dell’assegno di cura per coloro che assistono persone
disabili, in situazione di gravità, per potenziarne le opportunità di
permanenza al proprio domicilio;
Ritenuto pertanto di dover provvedere alla definizione
delle modalità di attuazione della introduzione sperimentale di strumenti per
la predisposizione di progetti personalizzati finalizzati a favorire la
permanenza al domicilio e le opportunità di vita indipendente di persone
disabili in situazione di gravità, anche attraverso l’assegno di cura e di
sostegno;
Vista la propria deliberazione n. 2503 del 26/11/2001
“Art. 41 della legge regionale 2/1985 - Progetto di iniziativa regionale area
anziani e disabili - anno 2001 - Assegnazione e concessione di contributi ai
Comuni sede di distretto in attuazione della deliberazione del Consiglio
regionale n. 246/2001”;
Considerato che al fine di semplificare le procedure
di cui alla sopra richiamata deliberazione n. 2503 del 26 novembre 2001, si
rende opportuno stabilire che il Responsabile del Servizio regionale competente
procederà ad assegnare ed erogare i contributi di cui trattasi direttamente al
soggetto attuatore della sperimentazione promossa con la presente
deliberazione, apportando le modifiche necessarie all’elenco allegato n.1 della
citata deliberazione n. 2503/2001 e ferma restando l’entità del contributo
assegnato ad ogni ambito territoriale, anche nel caso il soggetto attuatore,
sulla base della documentazione inviata dal Comune sede di distretto, risulti
essere un soggetto diverso dal Comune sede di distretto medesimo, individuato
tra quelli indicati al secondo capoverso della direttiva allegata alla presente
deliberazione;
Tenuto conto della positiva esperienza condotta, a
seguito dell’applicazione della propria deliberazione n. 5105/1994, successivamente sostituita dalla deliberazione
n.1377/1999, con l’introduzione dell’assegno di cura a favore delle famiglie
disponibili a mantenere l’anziano non autosufficiente nel proprio contesto e
valutata pertanto positivamente l’opportunità di introdurre in via sperimentale
una modalità di intervento simile anche a favore dei cittadini disabili in
situazione di handicap grave;
Sentito in data 7 marzo 2002 e 28 marzo 2002 il parere
della “Consulta regionale per le politiche a favore delle persone disabili” di
cui all’articolo 11 della legge regionale 21 agosto 1997, n. 29 “Norme per
favorire le opportunità di vita autonoma e l’integrazione sociale delle persone
disabili”;
Acquisito il parere della Conferenza Regione -
Autonomie locali nella seduta del 27 maggio 2002;
Acquisito il parere della Commissione consiliare
Sicurezza sociale nella seduta del 27 giugno 2002;
Dato atto, ai sensi dell’articolo 37, 4° comma, della
legge regionale 43/2001 e della deliberazione n. 2774/2001:
• del parere favorevole espresso dal Responsabile del
Servizio pianificazione e sviluppo dei servizi sociali e socio-sanitari, Dr.
Graziano Giorgi, in merito alla regolarità tecnica della presente deliberazione;
• del parere favorevole espresso dal Direttore
Generale sanità e politiche sociali, Dr. Franco Rossi, in merito alla
legittimità della presente deliberazione;
Su proposta dell’Assessore alle politiche sociali,
immigrazione, progetto giovani e cooperazione internazionale, Gianluca Borghi;
A voti unanimi e palesi delibera:
1. di emanare ai Comuni e alle Aziende Usl la
direttiva allegata, parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
2. di stabilire che il Responsabile del Servizio
procederà ad assegnare ed erogare i contributi di cui alla propria
deliberazione n. 2503 del 26 novembre 2001 al soggetto attuatore della
sperimentazione promossa con la presente deliberazione individuato dai Comuni
tra quelli indicati al secondo capoverso della direttiva allegata, apportando
le modifiche necessarie rispetto all’elenco dei Comuni di cui all’allegato 1
della citata deliberazione n. 2503/2001 e ferma restando l’entità del
contributo assegnato ad ogni ambito territoriale;
3. di pubblicare la presente deliberazione e
l’allegata direttiva nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia Romagna.
DIRETTIVA PER LA PROMOZIONE DI PROGETTI PERSONALIZZATI FINALIZZATI A FAVORIRE LE CONDIZIONI DI DOMICILIARITÀ E LE OPPORTUNITÀ DI VITA INDIPENDENTE DEI CITTADINI IN SITUAZIONE DI HANDICAP GRAVE (ASSEGNO DI CURA E DI SOSTEGNO)
I Comuni, sentiti gli altri soggetti istituzionali
sottoscrittori dell’Accordo di programma che approva il Piano di zona
sperimentale ai sensi del punto 3) del Programma degli interventi della
delibera del Consiglio regionale n. 246 del 25/9/2001, individuano il soggetto
attuatore della sperimentazione di cui alla presente direttiva. Tale soggetto,
di norma il Comune sede di distretto, ovvero altro Comune capofila, ovvero
altra forma associativa e di gestione prevista dalla normativa nazionale e
regionale vigente, predispone e approva il programma di ambito distrettuale
finalizzato ad attivare, in via sperimentale per il biennio 2002/2003, la
predisposizione di progetti finalizzati a favorire le condizioni di
domiciliarità e le opportunità di vita indipendente dei cittadini in situazione
di handicap grave anche attraverso l’introduzione sperimentale di un contributo
economico, denominato “assegno di cura e di sostegno”, secondo le modalità e i
criteri di seguito indicati.
1) Finalità
dell’intervento
Finalità dell’intervento è quella di potenziare le
opportunità di permanenza nel proprio contesto di vita dei cittadini disabili
in situazione di gravità riconoscendo un contributo economico a sostegno
dell’accoglienza e del lavoro di cura svolto dalle famiglie o da altri care givers al fine anche di evitare, o
posticipare il più a lungo possibile, il ricorso ai servizi residenziali. Il
Progetto personalizzato finalizzato a favorire il mantenimento della persona
disabile presso il domicilio è predisposto dai Servizi territorialmente
competenti sulla base di una valutazione globale del bisogno e di un progetto
assistenziale individualizzato, concordato con il disabile e/o la sua famiglia,
per la realizzazione del quale può essere previsto un contributo economico
denominato assegno di cura e di sostegno. Tale contributo, alternativo al
ricovero in strutture residenziali, integra e non sostituisce l’accesso alle
altre opportunità della rete dei servizi disponibili sul territorio così come
individuati nel Piano di zona ed è erogato a riconoscimento dell’impegno per
attività socio-sanitarie richieste per il mantenimento al domicilio di persone
che necessitano di assistenza permanente, continuativa e globale nella sfera
individuale ed in quella di relazione. In fase di valutazione, ai fini della
determinazione della natura del bisogno si tiene conto degli aspetti inerenti
a:
• funzioni psicofisiche;
• natura delle attività del soggetto e relative
limitazioni;
• modalità di partecipazione alla vita sociale;
• fattori di contesto ambientale, abitativo e familiare
che incidono nella risposta al bisogno e nel suo superamento.
2)
Destinatari dell’intervento di contribuzione
I progetti personalizzati finalizzati al mantenimento
al domicilio si rivolgono alle persone in situazione di handicap grave e alle
famiglie, al cui interno vi sia un componente in situazione di handicap grave
che presenti una forte compromissione delle funzioni cognitive o totale
dipendenza fisica, che si fanno carico direttamente, o avvalendosi anche della
collaborazione di persone non appartenenti al nucleo familiare, di assicurare
le prestazioni necessarie al mantenimento della persona disabile stessa nel
proprio domicilio, in adesione ad un programma assistenziale personalizzato
definito e concordato con i servizi territoriali competenti.
Possono essere destinatari del contributo economico:
a) il cittadino disabile non autosufficiente ma
autonomo il quale, pur non essendo capace di svolgere da solo le normali
attività quotidiane, è comunque capace di autodeterminare la propria esistenza
e di costruire un proprio progetto di vita, oppure, quando il disabile stesso
non è in grado di compiere scelte autonome o esprimere il proprio volere in tal
senso;
b) la famiglia del disabile stesso o altra famiglia
che si rende disponibile ad accogliere nel proprio ambito la persona disabile
rimasta sola;
c) altri soggetti, anche non appartenenti al nucleo
familiare, che avendo consolidati e verificabili rapporti di assistenza con la
persona disabile si rendono disponibili alla convivenza presso il domicilio del
disabile, ovvero ad ospitarlo presso il proprio domicilio, ovvero a garantire
una presenza a casa del disabile in relazione alle sue necessità, così come
definito nel programma assistenziale personalizzato.
3) Compiti
dei soggetti istituzionali coinvolti
Il soggetto attuatore della sperimentazione, sentiti i
soggetti istituzionali sottoscrittori dell’accordo di programma, approva il
programma distrettuale finalizzato alla realizzazione di progetti
personalizzati tesi a favorire le condizioni di domiciliarità e le opportunità
di vita indipendente dei cittadini in situazione di handicap grave attraverso
l’introduzione sperimentale dell’assegno di cura e di sostegno.
I Comuni e le Aziende Usl, promuovendo la
collaborazione delle associazioni rappresentanti i disabili, assicurano la
corretta informazione dei cittadini sulle finalità proprie dei piani
personalizzati finalizzati al mantenimento della persona disabile al domicilio
(assegno di cura e di sostegno), precisando che non si tratta di un contributo
economico “a domanda individuale” quanto piuttosto di uno strumento di
intervento che integra e non sostituisce gli altri servizi territoriali
domiciliari e semi-residenziali.
Nel programma della sperimentazione devono essere
individuati:
• il soggetto attuatore ed il servizio competente a
livello distrettuale alla predisposizione dei progetti di assistenza
individualizzati finalizzati al mantenimento al domicilio della persona
disabile anche mediante l’assegno di cura e di sostegno;
• l’équipe multiprofessionale e gli strumenti tecnici
per la valutazione globale della situazione di bisogno della persona e per la
predisposizione del relativo progetto di assistenza individualizzato;
• le risorse finanziarie da finalizzare ai progetti
personalizzati di mantenimento al domicilio, anche attraverso l’assegno di cura
e di sostegno;
• criteri di priorità e di utilizzo delle risorse
finalizzate;
• la data di avvio e la data di conclusione della
sperimentazione, che comunque non potrà concludersi oltre il 31-12-2003;
• le modalità di verifica e controllo, che debbono
prevedere la partecipazione anche del cittadino disabile e/o dei suoi
familiari.
Al termine del periodo di sperimentazione i servizi
territorialmente competenti assicurano, anche attraverso altri interventi, la
continuità dei progetti assistenziali avviati anche al fine di evitare rischi
di istituzionalizzazione. La Regione, valutati gli esiti della sperimentazione,
si impegna comunque a sostenere la realizzazione di progetti finalizzati a
contenere i rischi di istituzionalizzazione. Alla realizzazione in via
sperimentale dei progetti personalizzati per i cittadini disabili attivati
mediante l’assegno di cura e di sostegno concorrono gli stanziamenti di cui
alla deliberazione della Giunta regionale n. 2503/01 e risorse proprie dei
Comuni. Al finanziamento della sperimentazione dei piani personalizzati
finalizzati al mantenimento al domicilio per i cittadini disabili possono,
altresì, concorrere gli stanziamenti di cui:
• alla deliberazione della Giunta regionale n. 2952
del 28 dicembre 2001 “Assegnazione e concessione contributi ai Comuni sede di
distretto della Regione Emilia Romagna per progetti di intervento a favore di
soggetti in situazione di handicap grave. Legge 21 maggio 1998, n.162”;
• alla deliberazione della Giunta regionale n. 2953
del 28 dicembre 2001 “Assegnazione e concessione contributi ai Comuni sede di
distretto della Rer per interventi in favore dei cittadini sordociechi e
pluriminorati sensoriali (legge 28 agosto 1997 n.284)”, limitatamente ad
assegni di cura erogati a favore di cittadini con gravi minorazioni visive
associate ad altri deficit.
Successivamente potranno essere previste anche altre
forme di finanziamento.
4) Criteri
di priorità per la sperimentazione
Nel programma della sperimentazione devono essere
definiti i criteri di priorità sulla base delle situazioni di bisogno rilevate
a livello distrettuale ed in relazione all’offerta dei servizi esistenti. Ai
fini della sperimentazione dell’assegno di cura si propone di assumere come
priorità gli interventi a favore di persone in età adulta (19-64 anni), con
disabilità gravi o gravissime, per le quali i servizi sociali del territorio
non abbiano ancora predisposto alcun progetto di assistenza individualizzato,
nonché i nuclei familiari in cui sono presenti più persone in situazione di
handicap e le persone disabili che vivono sole.
Nella definizione dei criteri di priorità è altresì
opportuno tenere conto della disponibilità effettiva di risorse a disposizione
del nucleo familiare e del disabile solo.
5) Procedure
Il servizio competente alla predisposizione dei piani
personalizzati finalizzati al mantenimento al domicilio attiva l’équipe
multiprofessionale che valuta le condizioni di bisogno del disabile ed elabora
il programma assistenziale individualizzato.
Al fine di garantire un’adeguata attività di
valutazione della situazione di bisogno, nonché l’attuazione e l’efficacia
degli interventi previsti dal programma di assistenza individualizzato, il
servizio competente individua un responsabile del caso che di norma è membro e
partecipa alle attività dell’équipe multiprofessionale.
Il responsabile del caso valuta:
• la possibilità di assicurare il programma
assistenziale individualizzato nel contesto abitativo del disabile;
• l’eventuale disponibilità della famiglia ad
assicurare le attività socio-sanitarie previste nel programma assistenziale
individualizzato;
• il rispetto del limite di reddito di cui al
successivo punto 10).
Sulla base della disponibilità della famiglia, da
sancirsi successivamente mediante un accordo che definisce gli impegni
assistenziali a carico della medesima, il responsabile del caso, previa
verifica dei requisiti richiesti da parte del servizio competente, propone il
contributo economico alla famiglia.
Il servizio competente decide in merito agli
interventi di sostegno del piano personalizzato (assegno di cura e di
sostegno), in conformità ai criteri di priorità definiti a livello distrettuale
secondo quanto previsto al punto 4).
6) Rapporti
con le famiglie
Al fine di valorizzare e sostenere la “collaborazione”
assistenziale della famiglia e/o dei soggetti indicati al precedente punto 2,
il servizio competente assicura una specifica attività informativa:
• sulla rete delle opportunità e sull’acceso ai servizi;
• sulla disponibilità di ausili;
• sulle possibilità di adattamento del domicilio alle
esigenze funzionali del disabile.
Il responsabile del caso è il costante riferimento per
la famiglia nella gestione complessiva della persona disabile.
Il responsabile del caso, nell’ambito delle sue
funzioni, controlla l’attuazione del programma personalizzato di assistenza e
verifica l’espletamento degli impegni assunti dalla famiglia con i tempi e le
modalità previste dal programma assistenziale e riferisce al servizio
competente che, in caso di gravi inadempienze da parte della famiglia rispetto
agli impegni assunti, può proporre la revoca del contributo.
7) Contenuto
e durata degli accordi
Nell’accordo debbono essere indicati:
• il programma assistenziale personalizzato e gli
obiettivi da perseguire;
• le attività assistenziali che la famiglia e/o i
soggetti indicati al precedente punto 2 si impegnano ad assicurare:
• la durata dell’accordo, che di norma non potrà avere
durata inferiore a sei mesi;
• le modalità, gli strumenti ed i tempi della verifica
da parte dei servizi e da parte della famiglia;
• l’entità del contributo, i tempi e le modalità di
erogazione dello stesso.
Limitatamente al periodo della sperimentazione,
l’accordo non potrà avere una durata superiore a quella della sperimentazione
medesima.
8) Compiti
del responsabile del caso
Il responsabile del caso, anche attraverso una
apposita scheda di valutazione, controlla tra l’altro:
a) che il disabile sia adeguatamente assistito e si
trovi in buone condizioni;
b) che siano rispettati il programma personalizzato e
gli impegni assunti dalla famiglia in particolare relativamente a:
- igiene e cura della persona;
- igiene e mantenimento dell’ambiente di vita;
- condizione dell’alimentazione;
- vita di relazione e socializzazione;
c) che vi sia un corretto utilizzo degli ausili
forniti per la gestione delle attività quotidiane e per la prevenzione ed il
mantenimento delle condizioni di salute della persona disabile;
d) che siano assolte le necessità della persona
disabile in rapporto con l’ambiente esterno e sul piano relazionale.
9) Entità
dell’assegno di cura e di sostegno
L’entità del contributo è da prevedersi in relazione
alla gravità della condizione di non autosufficienza e non autonomia della
persona disabile, alle sue necessità assistenziali ed alle attività di
assistenza garantite direttamente dalla famiglia.
Nella fase sperimentale il contributo giornaliero è
fissato di norma in 15,49 €. A fronte di situazioni di impegno assistenziale
ridotto e nell’ambito di progetti assistenziali individualizzati che prevedono
il ricorso anche ad altri interventi, il servizio competente può proporre un
contributo giornaliero fissato in 10,33 €.
10) Verifica
della condizione economica del nucleo familiare
La fruizione dell’assegno di cura e di sostegno è
subordinata ad una verifica della condizione economica del nucleo familiare del
soggetto beneficiario, effettuata sulla base delle modalità e dei limiti di
seguito riportati.
1. Indicatore della situazione economica equivalente
Per quanto concerne il requisito di carattere
economico per l’accesso all’assegno di cura e di sostegno, l’Indicatore della
situazione economica equivalente (Isee) del nucleo familiare del soggetto
beneficiario, calcolato secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 109
del 31 marzo 1998 e successive modifiche ed integrazioni, non dovrà essere
superiore a 34.000 € annui.
Il soggetto attuatore della sperimentazione è tenuto a
svolgere la funzione di controllo sulle domande presentate dai beneficiari,
così come previsto all’articolo 4, comma 7, del decreto legislativo n.109 del
31 marzo 1998 e successive modifiche ed integrazioni.
Per la compilazione della dichiarazione sostitutiva
unica ai fini del calcolo dell’indicatore della situazione economica
equivalente (Isee) il destinario dell’intervento di sostegno economico può fare
riferimento agli enti e ai soggetti previsti dal decreto legislativo n. 109 del
31 marzo 1998 e successive modifiche ed integrazioni o a soggetti indicati dal
soggetto attuatore.
2. Criteri alternativi all’Isee adottabili in
via transitoria
Qualora sul territorio non risulti ancora possibile
ricorrere all’utilizzo dell’Isee ed al fine di non ritardare l’avvio della
sperimentazione, per la verifica della condizione economica del nucleo
familiare possono essere utilizzati, in alternativa all’utilizzo dell’Isee e
comunque in via transitoria sino al 31 /12/2003, i criteri di seguito indicati
nelle successive lettera a), b) e c):
a)
Formazione del reddito
Ai fini della determinazione del limite di reddito di
cui alla successiva lettera c) va considerata la somma dei redditi imponibili
percepiti dai componenti il nucleo familiare, considerati al netto di quanto
dovuto ai fini Irpef. Nel caso il disabile per il quale viene concesso il
beneficio sia titolare di indennità di accompagnamento o analoga provvidenza,
l’importo di tale prestazione non si considera ai fini della determinazione del
reddito familiare. Il reddito da calcolare è quello percepito nell’anno solare
precedente. Qualora sia documentabile un sostanziale mutamento tra il reddito
dell’anno in corso e quello dell’anno precedente, è possibile fare riferimento
(mediante autocertificazione) al reddito presunto dell’anno in corso, previo
impegno al rimborso del contributo qualora il reddito effettivo risultasse
maggiore dei limiti indicati alla successiva lettera d). La verifica periodica
sul rispetto dei limiti massimi di reddito coincide di norma con l’ultimo
termine per la dichiarazione dei redditi delle persone fisiche.
b)
Composizione del nucleo familiare
Il nucleo familiare di riferimento, ai fini della
determinazione del reddito complessivo, è costituito da tutti i soggetti
conviventi, compreso il disabile senza eccezione alcuna.
c)
Limiti di reddito per la concessione del contributo economico in relazione al
numero dei componenti il nucleo familiare:
numero componenti il nucleo e limiti di
reddito:
- 1 persona 24.192,91 €
- 2 persone 31.145,45 €
- 3 persone 38.097,99 €
- 4 persone 44.215,42 €
- 5 persone 49.777,15 €
- ogni persona oltre le prime cinque
4.243,21 €.
Per ogni persona riconosciuta in situazione di
handicap grave o anziano certificato non autosufficiente presenti nel nucleo
familiare, oltre la persona disabile per la quale si propone l’assegno di cura
e di sostegno, deve essere considerato il limite di reddito della fascia
superiore.
I limiti di cui sopra sono rivalutati annualmente, al
31/12, in misura pari alla variazione percentuale dell’indice dei prezzi al
consumo calcolato dall’Istat, con determinazione del responsabile del servizio
competente.
11) Flussi
informativi
I soggetti attuatori della sperimentazione sono tenuti
a trasmettere alla Regione una relazione sulla sperimentazione effettuata alla
data del 31/12/2002 e del 30/09/2003.
(1) Cfr.
Proposta di delibera sul volontariato intra-familiare, Prospettive assistenziali, n. 123, 1998; seconda proposta di
delibera sul volontariato intra-familiare rivolto ai congiunti colpiti da
malattie invalidanti e da non autosufficienza, Ibidem, n. 124, 1998; Approvata la prima delibera sul volontariato
intra-familiare, Ibidem, n. 133,
2001; Approvata una valida delibera per la vita indipendente dei soggetti con
gravi handicap, Ibidem, n. 137, 2002.
Si veda, altresì , l’articolo di G. Pellis, L’assistenza personale autogestita:
una realtà innovativa per le persone con handicap fisico molto grave, Ibidem, n. 137, 2002.
(2) Non sono
certo principi etico-sociali le dimissioni (spesso selvagge) degli anziani
cronici non autosufficienti dagli ospedali
e le richieste (illegittime) di contributi economici avanzate da
Regioni, Comuni e Asl ai parenti degli assistiti maggiorenni.
(3) La delibera reca il
titolo “Direttiva per la promozione di progetti personalizzati finalizzati a
favorire le condizioni di domiciliarità e le opportunità di vita indipendente
dei cittadini in situazione di handicap grave (assegno di cura e di sostegno)”.
www.fondazionepromozionesociale.it