Prospettive assistenziali, n. 140, ottobre-dicembre 2002

 

 

bozza di proposta di legge sulle cure sanitarie domiciliari

 

 

Sulla base delle esperienze maturate dal Csa e soprattutto in relazione ai risultati raggiunti dal Servizio di ospedalizzazione a domicilio dell’Azienda ospedaliera S. Giovanni Battista di Torino (che funziona ininterrottamente dal 1985 e che ha finora curato più di 7.300 soggetti adulti e anziani colpiti da patologie acute e/o croniche), presentiamo una bozza di proposta di legge, auspicando che si ponga finalmente la parola fine alle promesse e si concretizzi la priorità delle cure sanitarie domiciliari.

Il testo è stato redatto in base alla considerazione che le cure sanitarie domiciliari devono essere riconosciute, a certe ben precise condizioni, come un diritto esigibile da parte dei cittadini malati.

Pertanto, la mancata attuazione del servizio dovrebbe comportare il versamento al soggetto malato di una somma giornaliera in modo da compensare in misura forfettaria sia le mag­-giori spese da questi sostenute, sia il disagio subito.

 

 

Art. 1

Le Regioni riorganizzano i servizi sanitari domiciliari sulla base delle norme di cui ai seguenti articoli.

 

Art. 2

Le cure sanitarie domiciliari hanno lo scopo di consentire ai soggetti colpiti da patologie acute o croniche di beneficiare dei vantaggi relazionali derivanti dalla permanenza nel proprio ambiente di vita.

 

Art. 3

Le Aziende sanitarie locali, avvalendosi anche della collaborazione delle Aziende ospedaliere, garantiscono le prestazioni sanitarie domiciliari nei casi in cui siano contemporaneamente soddisfatte le seguenti condizioni:

– non vi siano controindicazioni cliniche o di altra natura;

– il malato sia consenziente e gli possano essere fornite le necessarie cure mediche infermieristiche e, se occorrenti, riabilitative;

– i congiunti o altri soggetti siano disponibili al assicurare l’occorrente sostegno domiciliare e siano riconosciuti idonei dall’ente erogatore;

– siano previsti gli interventi di emergenza sia nel caso che i soggetti di cui alla lettera c) non siano più in grado di prestare gli interventi di loro competenza, sia per l’insorgere di esigenze del paziente che ne impongano il ricovero presso idonee strutture sanitarie;

– i costi a carico delle Asl non siano superiori a quelli di loro spettanza nel caso di degenza presso ospedali o case di cura private convenzionate.

 

Art. 4

Le cure sanitarie domiciliari sono gratuite.

 

Art. 5

Le Asl assicurano i necessari supporti, anche di natura economica ai soggetti di cui alla lettera c) dell’articolo 3.

 

Art. 6

Alle richieste presentate per beneficiare delle cure domiciliari, le Asl devono fornire una risposta entro e non oltre 5 giorni lavorativi successivi alla presentazione dell’istanza.

 

Art. 7

Contro la decisione di cui al precedente articolo 6, i cittadini possono, entro i successivi 5 giorni lavorativi dalla comunicazione, presentare ricorso al Sindaco del Comune di loro residenza. Il provvedimento del Sindaco, assunto entro e non oltre 5 giorni lavorativi dalla presentazione del ricorso, ha carattere definitivo.

Qualora il Sindaco disponga l’esecuzione delle cure domiciliari, esse devono essere fornite dall’Asl entro e non oltre 5 giorni lavorativi dal ricevimento del provvedimento che deve essere trasmesso immediatamente a cura degli uffici comunali.

 

Art. 8

Qualora l’Asl sia nella assoluta impossibilità di fornire le cure domiciliari ritenute necessarie o disposte ai sensi dell’articolo precedente, il direttore sanitario dell’Asl stessa deve fornire al richiedente idonea motivazione scritta entro e non oltre il termine di cui al precedente articolo 6.

 

Art. 9

Nei casi di cui all’articolo precedente, l’Asl è tenuta a versare al soggetto, al quale non possono essere fornite le cure domiciliari, la somma giornaliera stabilita annualmente dalla Giunta regionale.