Prospettive assistenziali, n. 140, ottobre-dicembre 2002

 

 

Interrogativi

 

 

PERCHÉ SI CONTINUA A SOSTENERE CHE LA LEGGE 328/2000 PREVEDE DIRITTI ESIGIBILI?

 

Nell’articolo “La legge quadro sui servizi sociali dopo la riforma costituzionale”, pubblicato sul n. 4, 2002 di “Studi Zancan - Politiche e servizi alle persone”, Guido Meloni, della Facoltà di economia dell’Università degli studi del Molise, scrive che «la legge 328 arriva a considerare il diritto all’assistenza come un vero e proprio diritto soggettivo alle prestazioni, anziché continuare a qualificarlo come mero interesse nei confronti delle amministrazioni erogatrici».

Ma, com’è possibile che professori universitari trovino nella legge di riforma dell’assistenza e dei servizi sociali diritti che non ci sono?

È, infatti, noto che, affinchè i diritti siano esigibili, non sono sufficienti le enunciazioni di principio, ma occorre che la legge individui i soggetti beneficiari, definisca le prestazioni dovute, disponga quali sono gli enti tenuti a fornirle, assegni i necessari finanziamenti, preveda i tempi ed i luoghi delle erogazioni, stabilisca l’organismo a cui i cittadini possono presentare ricorso nei casi in cui le loro richieste non vengano accolte.

Purtroppo l’invenzione di diritti esigibili nella legge 328/2000 non è solo un infortunio del Prof. Meloni e della rivista della Fondazione Zancan.

Anche il Centro dei servizi per il volontariato Univol di Torino e quello di Ferrara sono caduti nel medesimo errore, fatto che è particolarmente grave essendo i suddetti enti preposti alla informazione e formazione dei gruppi di volontariato.

 

 

PERCHE’ L’ESPERTA DI “ANIMAZIONE

SOCIALE” FORNISCE NOTIZIE INESATTE

SULLA LEGGE 328/2000?

 

Perché continuano ad essere pubblicate informazioni fuorvianti sulla legge 328/2000 concernente la riforma dell’assistenza e dei servizi so­ciali?

Perché lo fanno anche gli esperti?

Sul numero 10/2002 di Animazione sociale, Elena Ferioli, dottore di ricerca in diritto costituzionale - Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento Sant’Anna di Pisa, afferma che la legge 328/2000 «conferma la competenza amministrativa di carattere generale in capo ai Comuni, i quali sono titolari, oltre che delle attività di assistenza già di competenza delle Province, di una serie di funzioni di programmazione e progettazione degli interventi a livello locale…».

Per quali motivi l’Autrice non segnala quel che è scritto nel 5° comma dell’articolo 8 della legge 328/2000 e cioè che le Regioni possono attribuire le funzioni attualmente svolte dalle Province concernenti l’assistenza ai minori nati fuori del matrimonio, alle gestanti e madri nubili e coniugate, ai ciechi e ai sordi poveri rieducabili (così definiti dal regio decreto 383/1934) non solo ai Comuni, ma anche ad altri enti (ad esempio ai Consorzi fra Comuni e Province), oppure possono confermare la competenza alle Province stesse?

Perché non ha evidenziato che, se le Regioni decidessero di non assegnare le suddette funzioni ai Comuni, come ha deciso la Regione Lombardia con la legge n. 18 del 27 marzo 2000, si verificherebbe una odiosa discriminazione fra fanciulli nati nel e fuori del matrimonio e fra soggetti ciechi e sordi poveri e rieducabili e quelli con una diversa condizione?

 

 

È PROPRIO NECESSARIA

LA “CASA DEI RISVEGLI”?

 

Prosegue l’attività dell’Associazione “Gli amici di Luca”, costituita da Fulvio De Nigris, padre di un sedicenne scomparso nel 1998 dopo 240 giorni di coma. L’iniziativa è rivolta alla realizzazione nell’area dell’Ospedale Bellaria di Bologna di un centro di riabilitazione e ricerca per giovani in coma.

Secondo le notizie diffuse, la casa consentirà ai familiari di vivere insieme al paziente in modo da essere parte attiva della terapia. A questo scopo sono stati progettati dieci piccoli appartamenti. Il ricovero è previsto per una durata di 12-18 mesi.

Il De Nigris sostiene giustamente che «il fatto di puntare sulle famiglia, non ha solo un  valore assistenziale, ma anche scientifico».

Oltre alle riserve che avevamo espresso nel n. 129, 2000 di Prospettive assistenziali, avanziamo i seguenti interrogativi:

– preso atto che le leggi vigenti assicurano il diritto alle cure gratuite e senza limiti di durata a tutti i pazienti in coma (e non solo ai giovani), perché l’Associazione “Gli amici di Luca” non interviene affinché detto diritto venga rispettato dal Servizio sanitario nazionale?

– chi provvederà al pagamento delle rette della nuova struttura, rette che ammontano a 350 euro al giorno, somma versata dalla Regione Piemonte alla Casa di cura Ausiliatrice di Torino che cura i soggetti in coma?

– la creazione di struttura specifica per i giovani in coma non è una iniziativa che verrà strumentalizzata dagli ospedali che negano la loro competenza ad intervenire, sostenendo che occorrono centri speciali, separati dai reparti ospedalieri?