PERCHÉ SI CONTINUA A SOSTENERE CHE LA LEGGE 328/2000
PREVEDE DIRITTI ESIGIBILI?
Nell’articolo “La legge quadro sui servizi sociali
dopo la riforma costituzionale”, pubblicato sul n. 4, 2002 di “Studi Zancan - Politiche e servizi alle
persone”, Guido Meloni, della Facoltà di economia dell’Università degli
studi del Molise, scrive che «la legge
328 arriva a considerare il diritto all’assistenza come un vero e proprio
diritto soggettivo alle prestazioni, anziché continuare a qualificarlo come
mero interesse nei confronti delle amministrazioni erogatrici».
Ma, com’è possibile che professori universitari
trovino nella legge di riforma dell’assistenza e dei servizi sociali diritti
che non ci sono?
È, infatti, noto che, affinchè
i diritti siano esigibili, non sono sufficienti le enunciazioni di principio,
ma occorre che la legge individui i soggetti beneficiari, definisca le
prestazioni dovute, disponga quali sono gli enti tenuti a fornirle, assegni i
necessari finanziamenti, preveda i tempi ed i luoghi delle erogazioni,
stabilisca l’organismo a cui i cittadini possono presentare ricorso nei casi in
cui le loro richieste non vengano accolte.
Purtroppo l’invenzione di diritti esigibili nella
legge 328/2000 non è solo un infortunio del Prof.
Meloni e della rivista della Fondazione Zancan.
Anche il Centro dei servizi per il volontariato Univol
di Torino e quello di Ferrara sono caduti nel medesimo errore, fatto che è
particolarmente grave essendo i suddetti enti preposti alla informazione e
formazione dei gruppi di volontariato.
PERCHE’ L’ESPERTA DI “ANIMAZIONE
SOCIALE” FORNISCE NOTIZIE INESATTE
SULLA LEGGE 328/2000?
Perché continuano ad essere pubblicate informazioni
fuorvianti sulla legge 328/2000 concernente la riforma dell’assistenza e dei
servizi sociali?
Perché lo fanno anche gli esperti?
Sul numero 10/2002 di Animazione sociale, Elena Ferioli,
dottore di ricerca in diritto costituzionale - Scuola superiore di studi
universitari e di perfezionamento Sant’Anna di Pisa, afferma che la legge
328/2000 «conferma la competenza
amministrativa di carattere generale in capo ai Comuni, i quali sono titolari,
oltre che delle attività di assistenza già di competenza delle Province, di una
serie di funzioni di programmazione e progettazione degli interventi a livello
locale…».
Per quali motivi l’Autrice non segnala quel che è
scritto nel 5° comma dell’articolo 8 della legge 328/2000 e cioè che le Regioni
possono attribuire le funzioni attualmente svolte dalle Province concernenti
l’assistenza ai minori nati fuori del matrimonio, alle gestanti e madri nubili
e coniugate, ai ciechi e ai sordi poveri rieducabili (così definiti dal regio
decreto 383/1934) non solo ai Comuni, ma anche ad altri enti (ad esempio ai
Consorzi fra Comuni e Province), oppure possono confermare la competenza alle
Province stesse?
Perché non ha evidenziato che, se le Regioni
decidessero di non assegnare le suddette funzioni ai Comuni, come ha deciso la
Regione Lombardia con la legge n. 18 del 27 marzo 2000, si verificherebbe una
odiosa discriminazione fra fanciulli nati nel e fuori del matrimonio e fra
soggetti ciechi e sordi poveri e rieducabili e quelli con una diversa
condizione?
È PROPRIO NECESSARIA
LA “CASA DEI RISVEGLI”?
Prosegue l’attività dell’Associazione “Gli amici di
Luca”, costituita da Fulvio De Nigris, padre di un
sedicenne scomparso nel 1998 dopo 240 giorni di coma. L’iniziativa è rivolta
alla realizzazione nell’area dell’Ospedale Bellaria
di Bologna di un centro di riabilitazione e ricerca per giovani in coma.
Secondo le notizie diffuse, la casa consentirà ai
familiari di
Il De Nigris sostiene
giustamente che «il fatto di puntare
sulle famiglia, non ha solo un valore
assistenziale, ma anche scientifico».
Oltre alle riserve che avevamo espresso nel n. 129,
2000 di Prospettive assistenziali,
avanziamo i seguenti interrogativi:
– preso atto che le leggi vigenti assicurano il
diritto alle cure gratuite e senza limiti di durata a tutti i pazienti in coma
(e non solo ai giovani), perché l’Associazione “Gli amici di Luca” non
interviene affinché detto diritto venga rispettato dal Servizio sanitario
nazionale?
– chi provvederà al pagamento delle rette della nuova
struttura, rette che ammontano a 350 euro al giorno, somma versata dalla
Regione Piemonte alla Casa di cura Ausiliatrice di Torino che cura i soggetti
in coma?
– la creazione di struttura specifica per i giovani in
coma non è una iniziativa che verrà strumentalizzata dagli ospedali che negano
la loro competenza ad intervenire, sostenendo che occorrono centri speciali,
separati dai reparti ospedalieri?