Notiziario dell’Unione per la
lotta contro l’emarginazione sociale
LETTERA APERTA ALL’ON. MIMMO
LUCÀ
Riportiamo integralmente la lettera aperta indirizzata all’on. Mimmo Lucà
da Francesco Santanera in data 11 dicembre 2002.
In merito alle
ingiustificate accuse che mi hai rivolto nel tuo intervento conclusivo
dell’incontro di Torino del 30.11.2002, ritengo necessario ribadire quanto
avevo detto nello stesso incontro al fine di ristabilire la realtà dei fatti:
1) nell’incontro di cui sopra mi sono limitato a segnalare la situazione
esistente negli ambiti di intervento del Csa (difesa delle esigenze e dei
diritti dei soggetti incapaci di autotutelarsi) e non ho compiuto alcuna
valutazione sulle politiche perseguite dai partiti e dalle istituzioni negli altri
settori;
2) è
purtroppo vero che in quasi tutte le zone del nostro Paese, siano esse
amministrate dal centro-sinistra o dalla destra, vengono richiesti illegalmente
contributi economici, anche di notevole importo, ai parenti di soggetti con
handicap in situazione di gravità e di ultrasessantacinquenni non
autosufficienti.
Si tratta di richieste illegali
perché sono avanzate dai Comuni (o da altri gestori di servizi assistenziali,
ad esempio le Asl) in violazione delle chiarissime norme previste dall’art. 25
della legge n. 328/2000 e dai decreti legislativi n. 109/1998 e n. 130/2000 in
vigore dal 1° gennaio 2001, norme che stabiliscono che per i soggetti di cui
sopra deve essere presa in considerazione esclusivamente la loro situazione
economica personale.
Fra gli enti che hanno attuato le
norme vigenti, vanno ricordati i Comuni di Torino e di Milano.
Confermo che il Comune di
Firenze, di cui è Sindaco Leonardo Domenici, Ds, non solo ha assunto una
delibera illegittima e persecutoria nei confronti dei parenti degli anziani
cronici non autosufficienti di Firenze, ma ha altresì inviato, quale Presidente
nazionale dell’Anci, una nota al Sindaco Chiamparino datata 24 maggio 2002, in
cui afferma che il Comune di Valenza ha agito correttamente pretendendo contributi
economici dai genitori di un soggetto maggiorenne con handicap grave, assistito
mediante ricovero.
In questo modo il
Sindaco di Firenze appoggia di apertamente tutti gli enti pubblici che violano
le norme vigenti;
3) malauguratamente
analogo è il comportamento delle Regioni di centro-sinistra e destra (nonché
quello delle Aziende sanitarie ospedaliere e locali) che, violando le leggi
vigenti, impongono le dimissioni degli anziani cronici non autosufficienti
dalla piena competenza del Servizio sanitario nazionale.
Molto spesso dette dimissioni
sono attuate in modo selvaggio, non assicurando ai vecchi colpiti da malattie
invalidanti e da non autosufficienza la necessaria prosecuzione delle cure
domiciliari o residenziali.
A seguito di quanto
sopra, come risulta scritto nel documento “Legge quadro per la realizzazione
del sistema integrato di interventi e servizi sociali” predisposto e diffuso
nell’ottobre 2000 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio del
Ministro per la solidarietà sociale «nel
corso del 1999, 2 milioni di famiglie italiane sono scese sotto la soglia della
povertà a fronte del carico di spese sostenute per la cura di un componente
affetto da una malattia cronica»;
4) la legge
n. 328/2002 non solo non ha previsto nessun nuovo diritto esigibile, nemmeno
nei confronti dei soggetti che, se non vengono assistiti, muoiono (ad esempio
le persone colpite da handicap intellettivo grave), ma ne ha cancellato alcuni.
Lo ha riconosciuto anche
Alfonsina Rinaldi, consulente dell’on. Livia Turco, che al convegno nazionale
Inas del 7 marzo 2001 ha dichiarato quanto segue in merito alla legge n.
328/2000: «Io voglio sottolineare il
concetto di effettività dei diritti. Su questo punto è vero che c’è una
contraddizione nella legge. Il Parlamento ha adottato una legge dove non ha
rinunciato al principio dell’universalità, ma in una serie di passaggi
intermedi dichiara esigibili solo i diritti soggettivi legati agli assegni
economici», diritti che, come ritengo utile ricordare, erano già esigibili
prima della legge n. 328/2000.
L’esperta Ds ha altresì precisato
che «i soggetti che hanno comunque
priorità d’accesso rispetto alle risorse effettive, sono esattamente gli stessi
che la legislazione precedente copriva» e cioè, come credo di dover
sottolineare, le leggi precedenti alla n. 328/2000 riconoscevano come diritti
esigibili.
L’assenza di diritti
esigibili nel testo che diventerà legge n. 328/2000 era stata riconosciuta
anche dall’allora Sottosegretario al tesoro, Gianfranco Morgando, nella seduta
del Senato del 18 luglio 2000;
5) la legge
n. 328/2000 è molto negativa in quanto, oltre a quanto indicato al precedente
punto 3:
a) obbliga i cittadini a far
riferimento agli articoli 154 e 155 del testo unico delle leggi fasciste di
pubblica sicurezza n. 773/1931 per ottenere il ricovero dei minori, dei
soggetti con handicap e degli anziani in gravissime difficoltà;
b) consente alle Regioni di
confermare l’attuale incivile situazione legislativa, in base alla quale i
minori nati fuori del matrimonio non sono assistiti dai Comuni, ma dalle
Province;
c) sottrae
dall’esclusiva destinazione ai poveri i patrimoni delle Ipab, delle ex Ipab e
degli enti assistenziali disciolti (ammontanti a 110-140 mila miliardi di lire)
ed i relativi redditi;
6) gli
articoli 15 e 22 della legge n. 328/2000, prevedendo quanto segue: «Ferme restando le competenze del Servizio
sanitario nazionale in materia di prevenzione, cura e riabilitazione, per le
patologie acute e croniche, particolarmente per i soggetti non autosufficienti»,
non modifica l’attuale prassi (v. il precedente punto 2.) in base alla quale
gli anziani vengono dimessi dagli ospedali e inseriti, terminato il lungo
periodo - anche 2-3 anni - conseguente alle liste di attesa, in strutture del
settore socio-assistenziale (case protette, Rsa, ecc.).
A questo riguardo è significativo
che sia stato totalmente disatteso il solenne impegno che l’on. Livia Turco,
quale Ministro per la solidarietà sociale, aveva assunto di fronte ai Senatori
nella seduta del 10 ottobre 2000, dichiarando quanto segue: «Vorrei inoltre rassicurare quei Senatori
che hanno sollevato il problema del rischio che questa legge farebbe sì che i
malati inguaribili, anziché restare a carico della sanità, passino a carico
dell’assistenza (…). Gli articoli 15 e 22 confermano che gli interventi
socio-assistenziali per le patologie acute e croniche sono da intendere come
aggiuntivi rispetto a quelli della sanità».
Purtroppo, non solo gli ospedali
hanno continuato ad espellere gli anziani cronici non autosufficienti, ma la
stessa on. Livia Turco, insieme all’ex Ministro della sanità Umberto Veronesi,
ha controfirmato il nefasto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
on. Amato del 14 febbraio 2001 in base al quale i soggetti ultradiciottenni
colpiti da malattie invalidanti e da non autosufficienza dovrebbero essere
trasferiti dalla piena competenza del Servizio sanitario nazionale (fondato
sulla gratuità delle prestazioni salvo i ticket e da diritti esigibili) al
cosiddetto settore socio-sanitario, gestito principalmente all’assistenza,
caratterizzato da un’estesa discrezionalità (vedi le già ricordate liste
d’attesa anche di 2-3 anni) e dal pagamento di oneri anche rilevanti da parte
degli utenti e dei loro parenti (con l’esclusione dei congiunti degli ultrasessatacnquenni
non autosufficienti e dei soggetti con handicap grave).
Da notare che il
suddetto decreto ha altresì la finalità di inserire i malati ultradiciottenni,
come se fossero degli oggetti, in caselle prefabbricate: fase intensiva di
durata breve e prefissata con oneri a carico della sanità, fase estensiva e di
lungoassistenza (la lungodegenza non esiste più!) con l’obbligo di
contribuzioni a carico degli utenti e dei congiunti. Inoltre, la presentazione
della proposta di legge n. 2166 da parte dell’on. Battaglia conferma che i Ds
continuano a perseguire l’esclusione degli anziani cronici non autosufficienti
dalla piena competenza della sanità come previsto dalle leggi in vigore da
quasi mezzo secolo: n. 692/1955, 132/1968 e 833/1978;
7) insieme
al Csa, continuo a deplorare che il centro-sinistra abbia varato decreti
amministrativi (Dpcm agosto 1985 e 14 febbraio 2001) che, in violazione alle
più elementari norme giuridiche, hanno di fatto cancellato diritti esigibili
prima agli anziani non autosufficienti e poi, addirittura agli ultradiciottenni
colpiti da malattie invalidanti (v. sopra).
Continuo, altresì, a
deplorare che sinistre e destre non abbiano tenuto in nessuna considerazione la
sentenza della Corte Suprema di Cassazione n. 10150/1996 che evidenziava
l’illegittimità del Dpcm 8 agosto 1985 (e pertanto anche di quelli successivi);
8) in piena
sintonia non solo con il Csa ma anche con molte organizzazioni di base torinesi
(cfr. la petizione consegnata alla Regione Piemonte con oltre 35 mila firme) ritengo
estremamente preoccupante il decreto Berlusconi, Sirchia, Tremonti del 29
novembre 2001, emanato previo accordo con le Regioni di centro-sinistra e di
destra (nessuna di esse ha presentato ricorso) e con l’Anci, il cui presidente
- lo ripeto - appartiene al gruppo Ds.
Anche in questo caso si tratta di
un provvedimento amministrativo che, in base alla vigente normativa, non
dovrebbe modificare le leggi approvate dal Parlamento.
Però, se il Tar del
Lazio non accoglierà i ricorsi presentati dai Comuni di Collegno, Grugliasco,
Nichelino e Rivoli (nonché quelli di Torino e di Mantova ad adiuvandum),
verranno gravemente penalizzati i Comuni sul piano finanziario e soprattutto i
cittadini malati per quanto concerne sia la violazione del diritto fondamentale
alle cure sanitarie sia gli oneri economici, che molto spesso graveranno anche
sui loro congiunti (v. sopra);
9) mentre
dal 1960 al 1980 le sinistre hanno promosso il riconoscimento di importanti
diritti dei più deboli (inserimento prescolastico, scolastico e lavorativo dei
soggetti con handicap, legge quadro sulla sanità, ecc.), dal 1980 ad oggi le
sinistre (ovviamente anche le destre) hanno avviato un percorso a volte
diametralmente opposto (ad esempio i già citati Dpcm 8 agosto 1984, 14 febbraio
e 29 novembre 2001, nonché la legge n. 328/2000, la legge quadro sull’handicap
n. 104/1992 con ben 26 “possono”, la legge sull’handicap grave n. 162/1998 con
altri 3 “possono”, la legge sull’adozione n. 149/2001 rivolta soprattutto a
favorire gli adottanti anziani e quindi contraria alle esigenze dei minori).
L’attenzione rivolta
dalle sinistre agli strumenti (leggi sul volontariato, sulle Onlus, sulle
associazioni di promozione sociale, sulla cooperazione sociale, ecc., valide
salvo alcune rilevanti questioni di merito su una parte dei contenuti) non può
certo supplire alla cancellazione di diritti o al loro mancato riconoscimento;
10) ti
segnalo che, contrariamente a quanto ha affermato, la legge n. 383/2000 non è
applicabile in Piemonte per le associazioni che non hanno rilevanza nazionale
in quanto la Regione non ha legiferato in merito.
Ne deriva che le associazioni con
ambito di azione regionale o locale non possono svolgere le attività di tutela
degli interessi sociali e collettivi previsti dall’art. 27 della legge
suddetta.
Preciso, inoltre, nell’incontro
del 30.11.2002 ho avanzato una proposta diversa rispetto alle norme della legge
di cui sopra chiedendo che le disposizioni di modifica della legge n. 266/1991
riconoscano alle organizzazioni di volontariato e di promozione sociale la
possibilità di rappresentare anche davanti l’autorità giudiziaria, previo
consenso dell’interessato, i soggetti a cui sono stati negati interventi
socio-assistenziali indispensabili per la loro esistenza o per il loro adeguato
inserimento sociale.
Mentre segnalo che
il Csa è in possesso della documentazione comprovante quanto sopra esposto,
faccio presente che detti argomenti sono stati altresì affrontati da Prospettive assistenziali, da Controcittà, nonché dai volumi della
collana “Persona e società: i diritti da conquistare”, editi dall’Utet Libreria.
Resto a disposizione anche per quanto riguarda gli altri
settori carenti, ad esempio quello concernente i soggetti con handicap
intellettivo.
www.fondazionepromozionesociale.it