Prospettive assistenziali, n. 141, gennaio-marzo 2003

 

 

Notiziario dell’Unione per la lotta contro l’emarginazione sociale

 

 

LETTERA APERTA ALL’ON. MIMMO LUCÀ

 

Riportiamo integralmente la lettera aperta indirizzata all’on. Mimmo Lucà da Francesco Santanera in data 11 dicembre 2002.

 

In merito alle ingiustificate accuse che mi hai rivolto nel tuo intervento conclusivo dell’incontro di Torino del 30.11.2002, ritengo necessario ribadire quanto avevo detto nello stesso incontro al fine di ristabilire la realtà dei fatti:

1) nell’incontro di cui sopra mi sono limitato a segnalare la situazione esistente negli ambiti di intervento del Csa (difesa delle esigenze e dei diritti dei soggetti incapaci di autotutelarsi) e non ho compiuto alcuna valutazione sulle politiche perseguite dai partiti e dalle istituzioni negli altri settori;

2) è purtroppo vero che in quasi tutte le zone del nostro Paese, siano esse amministrate dal centro-sinistra o dalla destra, vengono richiesti illegalmente contributi economici, anche di notevole importo, ai parenti di soggetti con handicap in situazione di gravità e di ultrasessantacinquenni non autosufficienti.

Si tratta di richieste illegali perché sono avanzate dai Comuni (o da altri gestori di servizi assistenziali, ad esempio le Asl) in violazione delle chiarissime norme previste dall’art. 25 della legge n. 328/2000 e dai decreti legislativi n. 109/1998 e n. 130/2000 in vigore dal 1° gennaio 2001, norme che stabiliscono che per i soggetti di cui sopra deve essere presa in considerazione esclusivamente la loro situazione economica personale.

Fra gli enti che hanno attuato le norme vigenti, vanno ricordati i Comuni di Torino e di Milano.

Confermo che il Comune di Firenze, di cui è Sin­daco Leonardo Domenici, Ds, non solo ha assunto una delibera illegittima e persecutoria nei confronti dei parenti degli anziani cronici non autosufficienti di Firenze, ma ha altresì inviato, quale Presidente nazionale dell’Anci, una nota al Sindaco Chiamparino datata 24 maggio 2002, in cui afferma che il Comune di Valenza ha agito correttamente pretendendo contributi economici dai genitori di un soggetto maggiorenne con handicap grave, assistito mediante ricovero.

In questo modo il Sindaco di Firenze appoggia di apertamente tutti gli enti pubblici che violano le norme vigenti;

3) malauguratamente analogo è il comportamento delle Regioni di centro-sinistra e destra (nonché quello delle Aziende sanitarie ospedaliere e locali) che, violando le leggi vigenti, impongono le dimissioni degli anziani cronici non autosufficienti dalla piena competenza del Servizio sanitario nazionale.

Molto spesso dette dimissioni sono attuate in modo selvaggio, non assicurando ai vecchi colpiti da malattie invalidanti e da non autosufficienza la necessaria prosecuzione delle cure domiciliari o residenziali.

A seguito di quanto sopra, come risulta scritto nel documento “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” predisposto e diffuso nell’ottobre 2000 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio del Ministro per la solidarietà sociale «nel corso del 1999, 2 milioni di famiglie italiane sono scese sotto la soglia della povertà a fronte del carico di spese sostenute per la cura di un componente affetto da una malattia cro­nica»;

4) la legge n. 328/2002 non solo non ha previsto nessun nuovo diritto esigibile, nemmeno nei confronti dei soggetti che, se non vengono assistiti, muoiono (ad esempio le persone colpite da handicap intellettivo grave), ma ne ha cancellato alcuni.

Lo ha riconosciuto anche Alfonsina Rinaldi, consulente dell’on. Livia Turco, che al convegno nazionale Inas del 7 marzo 2001 ha dichiarato quanto segue in merito alla legge n. 328/2000: «Io voglio sottolineare il concetto di effettività dei diritti. Su questo punto è vero che c’è una contraddizione nella legge. Il Parlamento ha adottato una legge dove non ha rinunciato al principio dell’universalità, ma in una serie di passaggi intermedi dichiara esigibili solo i diritti soggettivi legati agli assegni economici», diritti che, come ritengo utile ricordare, erano già esigibili prima della legge n. 328/2000.

L’esperta Ds ha altresì precisato che «i soggetti che hanno comunque priorità d’accesso rispetto alle risorse effettive, sono esattamente gli stessi che la legislazione precedente copriva» e cioè, come credo di dover sottolineare, le leggi precedenti alla n. 328/2000 riconoscevano come diritti esigibili.

L’assenza di diritti esigibili nel testo che diventerà legge n. 328/2000 era stata riconosciuta anche dall’allora Sottosegretario al tesoro, Gianfranco Morgando, nella seduta del Senato del 18 luglio 2000;

5) la legge n. 328/2000 è molto negativa in quanto, oltre a quanto indicato al precedente punto 3:

a) obbliga i cittadini a far riferimento agli articoli 154 e 155 del testo unico delle leggi fasciste di pubblica sicurezza n. 773/1931 per ottenere il ricovero dei minori, dei soggetti con handicap e degli anziani in gravissime difficoltà;

b) consente alle Regioni di confermare l’attuale incivile situazione legislativa, in base alla quale i minori nati fuori del matrimonio non sono assistiti dai Comuni, ma dalle Province;

c) sottrae dall’esclusiva destinazione ai poveri i patrimoni delle Ipab, delle ex Ipab e degli enti assistenziali disciolti (ammontanti a 110-140 mila miliardi di lire) ed i relativi redditi;

6) gli articoli 15 e 22 della legge n. 328/2000, prevedendo quanto segue: «Ferme restando le competenze del Servizio sanitario nazionale in materia di prevenzione, cura e riabilitazione, per le patologie acute e croniche, particolarmente per i soggetti non autosufficienti», non modifica l’attuale prassi (v. il precedente punto 2.) in base alla quale gli anziani vengono dimessi dagli ospedali e inseriti, terminato il lungo periodo - anche 2-3 anni - conseguente alle liste di attesa, in strutture del settore socio-assistenziale (case protette, Rsa, ecc.).

A questo riguardo è significativo che sia stato totalmente disatteso il solenne impegno che l’on. Livia Turco, quale Ministro per la solidarietà sociale, aveva assunto di fronte ai Senatori nella seduta del 10 ottobre 2000, dichiarando quanto segue: «Vorrei inoltre rassicurare quei Senatori che hanno sollevato il problema del rischio che questa legge farebbe sì che i malati inguaribili, anziché restare a carico della sanità, passino a carico dell’assistenza (…). Gli articoli 15 e 22 confermano che gli interventi socio-assistenziali per le patologie acute e croniche sono da intendere come aggiuntivi rispetto a quelli della sanità».

Purtroppo, non solo gli ospedali hanno continuato ad espellere gli anziani cronici non autosufficienti, ma la stessa on. Livia Turco, insieme all’ex Ministro della sanità Umberto Veronesi, ha controfirmato il nefasto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri on. Amato del 14 febbraio 2001 in base al quale i soggetti ultradiciottenni colpiti da malattie invalidanti e da non autosufficienza dovrebbero essere trasferiti dalla piena competenza del Servizio sanitario nazionale (fondato sulla gratuità delle prestazioni salvo i ticket e da diritti esigibili) al cosiddetto settore socio-sanitario, gestito principalmente all’assistenza, caratterizzato da un’estesa discrezionalità (vedi le già ricordate liste d’attesa anche di 2-3 anni) e dal pagamento di oneri anche rilevanti da parte degli utenti e dei loro parenti (con l’esclusione dei congiunti degli ultrasessatacnquenni non autosufficienti e dei soggetti con handicap grave).

Da notare che il suddetto decreto ha altresì la finalità di inserire i malati ultradiciottenni, come se fossero degli oggetti, in caselle prefabbricate: fase intensiva di durata breve e prefissata con oneri a carico della sanità, fase estensiva e di lungoassistenza (la lungodegenza non esiste più!) con l’obbligo di contribuzioni a carico degli utenti e dei congiunti. Inoltre, la presentazione della proposta di legge n. 2166 da parte dell’on. Battaglia conferma che i Ds continuano a perseguire l’esclusione degli anziani cronici non autosufficienti dalla piena competenza della sanità come previsto dalle leggi in vigore da quasi mezzo secolo: n. 692/1955, 132/1968 e 833/1978;

7) insieme al Csa, continuo a deplorare che il centro-sinistra abbia varato decreti amministrativi (Dpcm agosto 1985 e 14 febbraio 2001) che, in violazione alle più elementari norme giuridiche, hanno di fatto cancellato diritti esigibili prima agli anziani non autosufficienti e poi, addirittura agli ultradiciottenni colpiti da malattie invalidanti (v. sopra).

Continuo, altresì, a deplorare che sinistre e destre non abbiano tenuto in nessuna considerazione la sentenza della Corte Suprema di Cassazione n. 10150/1996 che evidenziava l’illegittimità del Dpcm 8 agosto 1985 (e pertanto anche di quelli successivi);

8) in piena sintonia non solo con il Csa ma anche con molte organizzazioni di base torinesi (cfr. la petizione consegnata alla Regione Piemonte con oltre 35 mila firme) ritengo estremamente preoccupante il decreto Berlusconi, Sirchia, Tremonti del 29 novembre 2001, emanato previo accordo con le Regioni di centro-sinistra e di destra (nessuna di esse ha presentato ricorso) e con l’Anci, il cui presidente - lo ripeto - appartiene al gruppo Ds.

Anche in questo caso si tratta di un provvedimento amministrativo che, in base alla vigente normativa, non dovrebbe modificare le leggi approvate dal Parlamento.

Però, se il Tar del Lazio non accoglierà i ricorsi presentati dai Comuni di Collegno, Grugliasco, Nichelino e Rivoli (nonché quelli di Torino e di Mantova ad adiuvandum), verranno gravemente penalizzati i Comuni sul piano finanziario e soprattutto i cittadini malati per quanto concerne sia la violazione del diritto fondamentale alle cure sanitarie sia gli oneri economici, che molto spesso graveranno anche sui loro congiunti (v. sopra);

9) mentre dal 1960 al 1980 le sinistre hanno promosso il riconoscimento di importanti diritti dei più deboli (inserimento prescolastico, scolastico e lavorativo dei soggetti con handicap, legge quadro sulla sanità, ecc.), dal 1980 ad oggi le sinistre (ovviamente anche le destre) hanno avviato un percorso a volte diametralmente opposto (ad esempio i già citati Dpcm 8 agosto 1984, 14 febbraio e 29 novembre 2001, nonché la legge n. 328/2000, la legge quadro sull’handicap n. 104/1992 con ben 26 “possono”, la legge sull’handicap grave n. 162/1998 con altri 3 “possono”, la legge sull’adozione n. 149/2001 rivolta soprattutto a favorire gli adottanti anziani e quindi contraria alle esigenze dei minori).

L’attenzione rivolta dalle sinistre agli strumenti (leggi sul volontariato, sulle Onlus, sulle associazioni di promozione sociale, sulla cooperazione sociale, ecc., valide salvo alcune rilevanti questioni di merito su una parte dei contenuti) non può certo supplire alla cancellazione di diritti o al loro mancato riconoscimento;

10) ti segnalo che, contrariamente a quanto ha affermato, la legge n. 383/2000 non è applicabile in Piemonte per le associazioni che non hanno rilevanza nazionale in quanto la Regione non ha legiferato in merito.

Ne deriva che le associazioni con ambito di azione regionale o locale non possono svolgere le attività di tutela degli interessi sociali e collettivi previsti dall’art. 27 della legge suddetta.

Preciso, inoltre, nell’incontro del 30.11.2002 ho avanzato una proposta diversa rispetto alle norme della legge di cui sopra chiedendo che le disposizioni di modifica della legge n. 266/1991 riconoscano alle organizzazioni di volontariato e di promozione sociale la possibilità di rappresentare anche davanti l’autorità giudiziaria, previo consenso dell’interessato, i soggetti a cui sono stati negati interventi socio-assistenziali indispensabili per la loro esistenza o per il loro adeguato inserimento sociale.

Mentre segnalo che il Csa è in possesso della documentazione comprovante quanto sopra esposto, faccio presente che detti argomenti sono stati altresì affrontati da Prospettive assistenziali, da Controcittà, nonché dai volumi della collana “Persona e società: i diritti da conquistare”, editi dall’Utet Libreria.

Resto a disposizione anche per quanto riguarda gli altri settori carenti, ad esempio quello concernente i soggetti con handicap intellettivo.

 

 

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