Prospettive assistenziali, n. 141, gennaio-marzo
2003
COME
DIFENDERE IL DIRITTO DEGLI ANZIANI CRONICI NON AUTOSUFFICIENTI ALLE CURE
SANITARIE: UN UTILE manualetto
Il Csa di Ivrea, Coordinamento sanità e assistenza tra i movimenti di base,
ha redatto un manualetto allo scopo di diffondere alla popolazione eporediese
la conoscenza dei diritti dei cittadini malati cronici non autosufficienti alle
prese con il Servizio sanitario nazionale. Lo riportiamo integralmente anche
per invitare altre organizzazioni di volontariato a riprodurre tale iniziativa,
avvalendosi magari del sostegno di un centro di servizi per il volontariato o
chiedendo un contributo all’ente pubblico locale o promuovendone la
realizzazione da parte dell’ente stesso.
Perché e per chi questo manualetto
Sono numerosi i casi
di persone affette da malattie croniche o invalidanti che incontrano varie
difficoltà per farsi curare dal Servizio sanitario nazionale. L’ospedale
funziona – e in genere anche bene – fin quando si tratta di affrontare le fasi
acute della malattia; ma se dopo questa fase si rende necessario un lungo
periodo di riabilitazione o addirittura un ricovero a tempo indeterminato,
allora il malato che per qualche motivo non può essere portato e curato a casa
rischia di trovarsi in seria difficoltà.
Spesso la cura e
l’assistenza di un malato lungodegente o cronico mette in crisi
l’organizzazione della vita familiare e ha pesanti conseguenze sul piano
economico. Una relazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri nel 1999
ha segnalato che oltre 2 milioni di famiglie italiane sono cadute sotto la
soglia minima di povertà per aver dovuto sostenere costi relativi alla cura di
malati cronici non autosufficienti o handicappati gravi.
Di fronte alla
minaccia della malattia di un familiare e alla inderogabile necessità di cure,
l’ostacolo rappresentato da certe procedure della Sanità induce molti a
rinunciare al servizio pubblico e a ricorrere al ricovero in cliniche o case di
riposo private; ma qui i costi sono
molto elevati.
Nel dicembre 2002 la retta media per il
ricovero in una Rsa - Residenza sanitaria assistenziale, nella Provincia di
Torino, era di circa 2000-2500 euro al mese. Chi non è in grado di sostenere
questi costi o ha esaurito i propri risparmi rischia di finire nel circuito
delle pensioni abusive dove non mancano
i casi – periodicamente testimoniati dalle denunce dei NAS – di
maltrattamenti e violazioni delle norme vigenti. Ciò si verifica anche perché
molti cittadini non conoscono quali sono i loro effettivi diritti in tema di
cure sanitarie. Inoltre, il ricorso alle strutture pubbliche in certi casi è
scoraggiato anche dalle indicazioni non sempre corrette degli operatori
sanitari che, facendo riferimento alla prassi e alle consuetudini, talvolta
ignorano o male interpretano le norme vigenti.
Con questo piccolo
vademecum il Csa di Ivrea riassume le principali norme su cui si fonda il
diritto alle cure sanitarie, con particolare riferimento alle situazioni di chi
necessita di cure prolungate nel tempo.
Nell’ultima pagina sono anche
indicate le associazioni di volontariato a cui chiunque, ritenendo di vedere
violato un proprio diritto alle cure sanitarie, può rivolgersi per ottenere
consulenza e assistenza gratuita.
Sanità e assistenza: lo sapevate che…
I diritti alle cure
sanitarie e all’assistenza hanno il loro fondamento nella Costituzione che
afferma: «La Repubblica tutela la salute
come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività»
(art. 32); «Ogni individuo inabile al
lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e
all’assistenza sociale» (art. 38).
Purtroppo, le leggi
e i decreti emanati per tradurre in norme concrete i principi della
Costituzione non sempre sono chiari e concordano tra loro. Vale il principio
che le leggi nazionali prevalgono sulle regionali e che le leggi prevalgono sui
decreti amministrativi.
Quando si parla di
norme vigenti e diritti riconosciuti per legge, attenti a non confondere
“sanità” e “assistenza”.
Le cure sanitarie
sono un diritto per tutti, garantito dal Servizio sanitario nazionale attraverso
le Regioni e le Asl-Aziende sanitarie locali (nel Canavese la Asl n. 9).
Invece l’assistenza, che è
compito dei Comuni (a Ivrea e nell’area dell’ex Ussl 40 svolto dal Consorzio
In.Re.Te.), è un diritto che spetta solo a pochi: gli inabili che non hanno i
mezzi per vivere.
Chi e per quanto tempo ha diritto alle cure sanitarie?
Tutti i malati hanno diritto di
essere curati gratuitamente, salvo pagamento dei ticket, dalle strutture
sanitarie pubbliche (cioè medici, ambulatori, ospedali e altre strutture
dell’Asl 9) o da case di cura private convenzionate, senza limiti di età, tipo
di malattia, durata delle cure.
Questo diritto spetta, quindi,
anche agli anziani malati cronici non autosufficienti, alle persone colpite da
malattie inguaribili o invalidanti, da malattie psichiatriche, dal morbo di
Alzheimer, ecc.
A quali condizioni posso accettare di essere dimesso da un ospedale?
Nessun malato che
necessita ancora di cure sanitarie può essere dimesso dall’ospedale dove è
ricoverato salvo che gli sia stata garantita la continuità delle cure in uno di
questi modi:
– a domicilio, se
l’interessato è d’accordo e se i familiari o terze persone volontariamente si
assumono l’impegno di proseguire le cure a casa, fermo restando il supporto di
personale qualificato a carico della Sanità pubblica;
– presso altre strutture
sanitarie (altri reparti dell’ospedale o case di cura convenzionate), dove il
malato venga trasferito a cura e spese dell’Asl, anche se la destinazione è una
casa di cura privata convenzionata. In tutte queste strutture la degenza deve
essere gratuita.
Che rischi corro se accetto le dimissioni dall’ospedale quando ho ancora
bisogno di cure?
Prima di accettare
le dimissioni, soprattutto nel caso di malattie croniche o invalidanti, è bene
valutare con molta attenzione le conseguenze derivanti dalle proprie decisioni
e dalle proposte formulate dalla struttura ospedaliera.
Infatti, il malato
cronico o lungodegente che accetta le dimissioni dall’ospedale esce dalla
tutela completa e continuativa del Servizio sanitario nazionale.
In questo caso non
gli restano che le seguenti possibilità:
– rientrare a casa
propria, facendo affidamento sulle cure di qualche familiare e del medico di
base;
– richiedere la
visita di una speciale commissione (la Uvg - Unità valutativa geriatrica) per
ottenere le cure domiciliari o il ricovero in una Rsa o in una Raf, come
descritto più avanti. Dopo la visita, la commissione inserisce il malato in una
lista d’attesa che solitamente si prolunga per parecchi mesi;
– trasferirsi privatamente in una
Rsa o Raf, dove i costi mensili sono dell’ordine dei 2000-2500 euro.
Posso oppormi alle dimissioni dall’ospedale?
Chi ha necessità di
continuare le cure e non può essere curato a casa può opporsi alle dimissioni o
al trasferimento in altra struttura che appaia chiaramente inadeguata.
Se l’ospedale o la casa di cura
convenzionata insiste, ci si può opporre inviando ai responsabili sanitari una
lettera raccomandata, seguendo il modello predisposto dal Csa di Ivrea sulla
base dell’esperienza ventennale del Csa - Comitato per la difesa dei diritti
degli assistiti di Torino.
Quanto posso restare nella casa di cura dove l’ospedale mi ha trasferito?
Spesso, ai malati lungodegenti o
bisognosi di terapie di riabilitazione trasferiti in case di cura
convenzionate, viene detto che la permanenza in queste strutture può durare al
massimo 60 giorni.
Non è vero! Le cure gratuite
devono durare per tutto il tempo richiesto dalla natura della malattia. Se al
55° giorno di degenza il malato necessita di ulteriori cure e non può rientrare
a casa, la Direzione della casa di cura deve informarne l’Asl. Questa
provvederà a prendersi a carico il malato o inserendolo in una propria
struttura o facendosi carico dei costi per il prolungamento della degenza
presso la casa di cura convenzionata.
Chi ha la responsabilità di trovarmi una sistemazione per proseguire le
cure quando l’ospedale vuole dimettermi?
Spesso i medici dell’ospedale,
dopo essere intervenuti per curare la fase acuta di una malattia o di un
trauma, invitano i parenti del malato
cronico o con prospettive di lungodegenza a trovarsi una sistemazione presso
qualche altra struttura sanitaria o non.
Attenzione! I parenti possono
collaborare, ma la responsabilità di trovare la sistemazione più idonea per proseguire
le cure è totalmente della Asl.
Cosa sono le Rsa? a chi servono?
Le Rsa (Residenze sanitarie
assistenziali) sono strutture destinate al ricovero di anziani non
autosufficienti, che spesso sono anche malati cronici o lungodegenti.
Nel territorio dell’Asl 9 sono
attive tre Rsa, situate a Ivrea (Saudino), Caluso e Pont; a queste nel gennaio
2003 se ne è aggiunta una quarta, a Valperga.
Pur ospitando dei malati e pur
dipendendo dall’Asl 9, le Rsa non hanno caratteristiche di strutture totalmente
sanitarie (in altre aree del Piemonte la maggior parte delle Rsa appartiene a
consorzi pubblici o a privati che operano nel settore puramente assistenziale):
i ricoverati devono pagare una quota alberghiera, sono considerati “ospiti” e
non “malati”; la presenza del personale medico e infermieristico è limitata e
non sempre adeguata alle esigenze dei ricoverati, soprattutto al sabato e
domenica.
Chi decide l’ingresso in una Rsa?
L’ingresso in una Rsa è deciso in
base a una graduatoria risultante dalle valutazioni fatte dalla Uvg (Unità
valutativa geriatrica), una commissione sanitaria che esamina i diversi casi
proposti, ne valuta la natura, l’urgenza delle cure e verifica se il ricovero
nella Rsa è compatibile con la gravità della malattia.
Questa commissione, che nel caso
dell’Asl 9 ha sede presso il reparto di Geriatria all’ospedale di
Castellamonte, prepara una graduatoria dei casi esaminati che tiene conto anche
delle valutazioni socio-economiche fatte dai servizi socio-assistenziali.
Poiché le richieste sono molte e
i posti letto pochi, la lista di attesa per entrare in una Rsa dell’Asl 9 è di
circa 350 persone. A gennaio 2003 i posti letto disponibili sono in tutto 180 e
quindi l’attesa in molti casi supera l’anno.
Se sono ricoverato in una Rsa devo pagare?
Proprio per la natura delle Rsa,
che non sono una struttura tipicamente sanitaria, è previsto che il ricoverato
paghi un contributo giornaliero (la cosiddetta quota alberghiera).
Indicativamente, nel 2002 nelle
Rsa dell’Asl 9 queste quote variavano da 26 a 38 euro al giorno.
Se accetto di entrare in una Rsa i miei diritti sanitari corrono dei
rischi?
Poiché di fatto i diritti
sanitari dei malati ricoverati presso una Rsa non sempre sono riconosciuti allo
stesso modo dei diritti di chi è ricoverato in un ospedale o in una casa di
cura convenzionata, prima di accettare il trasferimento a una Rsa verificate
con molta chiarezza con l’Asl o con l’ospedale i modi, il luogo, la durata e i
costi del ricovero.
Alcune Asl di Torino hanno
definito con le Rsa convenzionate precisi accordi in base ai quali prima del
ricovero il malato riceve chiare informazioni scritte sui suoi diritti. Al
momento l’Asl 9 non fornisce tali informazioni.
Se l’ospedale mi trasferisce a una Rsa devo essere dimesso? chi provvede al
trasporto?
Se avete accettato di andare in
una Rsa, verificate che il trasferimento dall’ospedale avvenga sotto
responsabilità e spese dell’Asl, direttamente dall’ospedale alla Rsa senza
passaggi intermedi con permanenza a domicilio o in altre strutture non sanitarie.
Eventualmente chiedete un impegno scritto dell’Asl circa tempi, luogo, durata e
costi del ricovero.
Cosa sono le Raf?
Sempre nel caso di malati cronici
o lungodegenti, talvolta l’ospedale propone il trasferimento a una Raf
(Residenza assistenziale flessibile) o a una casa protetta o a una casa di
riposo, magari in attesa che si liberi un posto presso una Rsa dell’Asl.
Attenzione! Le Raf sono strutture
dell’assistenza; chi accetta il trasferimento esce dalle strutture sanitarie e
gli verranno chiesti contributi giornalieri che possono variare dai 50 ai 100
euro al giorno (dai 3 ai 6 milioni al mese di vecchie lire), senza avere
garanzie sulle cure sanitarie e sul successivo rientro in una struttura
sanitaria.
Se sono malato posso oppormi al trasferimento in una Raf?
Ci si può sempre opporre al
trasferimento in una Raf di un malato che necessita di cure sanitarie e che non
può essere curato a domicilio, facendo valere il diritto a essere curati in una
struttura della Sanità.
Nelle Rsa e nelle Raf convenzionate devo pagare il ticket sui farmaci?
In una Rsa pubblica (come quelle
dell’Asl 9) le cure sanitarie devono essere fornite gratuitamente, come in
ospedale.
Ai ricoverati in posti letto
convenzionati delle strutture private (sia Rsa che Raf) dovrebbero essere
forniti gratuitamente anche i farmaci, come stabilito da una delibera della
Regione Piemonte.
Di fatto questa norma non è quasi
mai rispettata e i ricoverati devono pagare il ticket.
Cosa devo fare se non posso pagare la quota giornaliera in una Rsa?
Per chi è ricoverato in una Rsa
il pagamento della quota giornaliera può creare serie difficoltà economiche.
Normalmente il diritto ad avere
delle agevolazioni viene stabilito applicando le complicate regole del
cosiddetto redditometro, che tiene conto dei redditi e del patrimonio
dell’interessato e della sua famiglia.
Per chi ha più di 65 anni ed è
stato dichiarato non auto-sufficiente dalla Uvg, così come per gli handicappati
gravi, il contributo richiesto deve fare riferimento ai soli redditi e beni del
ricoverato e non ai redditi dei familiari.
In questo caso il malato
contribuisce solo nel limiti del suo reddito personale (pensione ed eventuale
assegno di accompagnamento) e del suo patrimonio (alloggi, terreni, ecc.),
ferma restando la riconosciuta prassi di trattenere per se un importo per le
spese personali di 70-100 euro al mese. Nessun contributo può essere chiesto
dagli enti locali ai familiari.
Cosa posso fare se per errore ho preso impegni di pagamenti non dovuti con
un ente pubblico?
A volte, pur di ottenere il
ricovero, i familiari di un malato accettano di pagare dei contributi economici
non dovuti (ad esempio, perché calcolati sulla base del reddito familiare e non
del solo assistito handicappato grave o ultra-sessantacinquenne non autosufficiente).
Nel caso in cui siano stati
sottoscritti indebiti impegni di pagamento a favore degli enti pubblici, gli
interessati possono evitare di continuare a veRsare i contributi inviando
un’adeguata lettera di disdetta a mezzo raccomandata, con la quale si chiede
anche al Comune di residenza di provvedere all’integrazione della retta.
Ho un familiare ricoverato che ha bisogno di continua assistenza: mi
chiedono di provvedere o di riportarmelo a casa. come mi comporto?
Talvolta le persone ricoverate in
ospedale, in case di cura, nelle Rsa o Raf presentano condizioni mentali o di
salute tali da richiedere un gravoso impegno di sorveglianza e assistenza. In
questi casi può succedere che il personale minacci le dimissioni se i familiari
non provvedono ad assicurare una presenza continuativa.
Sono minacce inaccettabili. I
parenti non sono tenuti a svolgere quelle funzioni (“tutte le necessarie
prestazioni mediche, infermieristiche, riabilitative, assistenziali e
alberghiere”) che sono tipicamente di pertinenza del personale della casa di
cura o Rsa o Raf.
Bisogna però comprendere le
condizioni di lavoro del personale infermieristico: pertanto, la collaborazione
volontaria dei parenti, che può contribuire a migliorare sensibilmente la cura
e le condizioni di vita del malato, è altamente auspicabile soprattutto nei
casi di persone non più in grado di provvedere alle proprie più elementari
esigenze.
Se ritengo che il mio diritto alle cure sanitarie sia violato cosa posso
fare?
Il malato, soprattutto se ricoverato,
se anziano, se portatore di malattie invalidanti, si trova sempre in una
posizione di debolezza di fronte ai medici e infermieri che lo curano. Ma
questo non giustifica che si debbano accettare passivamente evidenti violazioni
dei propri diritti, tanto più che queste violazioni a volte derivano
semplicemente dalla non conoscenza delle norme vigenti da parte del personale
sanitario, che spesso si affida alla prassi (“si è sempre fatto così”).
Chi reclama formalmente il
rispetto di un proprio diritto rende un servizio oltre che a se stesso, anche
ad altri che si trovano in una situazione simile.
A chi posso rivolgermi per un consiglio e un aiuto gratuito?
Il Csa di Ivrea e il
Tribunale per i Diritti del Malato offrono in modo discreto, nel rispetto del
diritto alla privacy, assistenza gratuita ai cittadini per verificare eventuali
violazioni dei diritti sanitari, per predisporre eventuali lettere di
opposizione a dimissioni indebite o trasferimenti in strutture inadeguate, per
revocare pagamenti di rette non dovute a enti pubblici, ecc.
Maggiori
informazioni e indicazioni relative agli aspetti illustrati in questo documento
sono disponibili presso:
• Csa di Ivrea,
Piazza Castello, 4 - 10015 Ivrea; e-mail: csaivrea@localport.it
(1);
• Tribunale per i
Diritti del Malato, Via del Paione - 10015 Ivrea - tel. 0125.41.43.98 (martedì
e mercoledì, ore 15.00-17.00);
• Csa di Torino, Via Artisti, 36
- 10124 Torino - tel. 011.812.44.69 (lunedì-venerdì, ore 8.30-12.30;
16.00-18.00).
(1) Il
Csa di Ivrea (Coordinamento Sanità e Assistenza tra i movimenti di base)
riunisce associazioni e cooperative, di diversa ispirazione, che nell’area
eporediese svolgono attività di promozione, di assistenza e di solidarietà nei
settori sociali, sanitari e assistenziali. Il Csa funge da polo di
aggregazione, punto di incontro, di dibattito e di scambio di informazioni tra
gli organismi aderenti. Opera in contatto con il Csa di Torino e ne condivide
l’impegno per la tutela dei diritti delle fasce più deboli della popolazione. I
soci agiscono in piena autonomia, avendo come fattore unificante della loro
attività la comune volontà di operare a vantaggio delle persone maggiormente in
difficoltà. Fanno parte del Csa di Ivrea: Aias - Associazione italiana
assistenza agli spastici; Associazione casainsieme; Associazione comunità casa
dell’ospitalità; Associazione comunità alloggio; Acf - Associazione per la
consulenza familiare; Associazione per la lotta contro le malattie mentali;
Associazione l’orizzonte; Avulss - Associazione volontariato nelle unità locali
servizi socio-sanitari; Cooperativa Pentagramma; Cooperativa Praie; Cooperativa
S. Michele; Gr.a.m.a – Gruppi di auto mutuo aiuto; Società di S. Vincenzo de’
Paoli; Tribunale per i diritti del malato.
www.fondazionepromozionesociale.it