Prospettive assistenziali, n. 141, gennaio-marzo
2003
controllo dei servizi
socio-assistenziali da parte dei movimenti di base: una valida delibera
Dopo i provvedimenti approvati,
su iniziativa del Csa, Coordinamento sanità e assistenza fra i movimenti di
base, dal Consiglio provinciale di Torino in data 5 ottobre 1978 (1) e dal
Consiglio comunale di Torino il 28 febbraio 1983 (2), il Cisap, Consorzio
intercomunale dei servizi alla persona dei Comuni di Collegno e Grugliasco
(Torino) ha deliberato in data 29 novembre 2002 la “Regolamentazione
dell’accesso a strutture diurne e residenziali da parte delle associazioni
dell’utenza e dei movimenti di base con facoltà di osservazione e verifica
della gestione”.
Si tratta di una iniziativa
estremamente importante, in quanto consente ai cittadini di rilevare direttamente
le condizioni di vita di coloro he frequentano centri diurni o sono ricoverati
presso comunità alloggio o istituti di assistenza per minori, per soggetti con
handicap o per anziani (3).
Testo del regolamento
Il Consorzio intercomunale dei
servizi alla persona ta i Comuni di Collegno e di Grugliasco nella costituzione
della rete dei sevizi e delle prestazioni rivolte ai cittadini dell’area
intercomunale ha operato - nel rispetto del proprio Statuto - secondo un metodo
che favorisce il confronto e la verifica con le forze sociali ed, in
particolare, con i movimenti di base operanti nel settore socio-assistenziale e
socio-sanitario e con le associazioni di utenti.
Tale confronto - che si è
concretamente realizzato attraverso la consultazione di tutti i soggetti
sociali interessati prima di procedere all’adozione dei più significativi
regolamenti consortili - si è rilevato nel tempo assai utile per i contributi
positivi pervenuti per questa Amministrazione, oltre ad essere una occasione di
crescita della partecipazione democratica nel territorio consortile.
Pare ora opportuno formalizzare
tali rapporti con riferimento ai movimenti di base ed alle associazioni
operanti nel settore socio-assistenziale e socio-sanitario, prevedendo in
particolare:
– un flusso di informazioni sui
servizi che l’Amministrazione si impegna a fornire;
– la possibilità per i movimenti
di base di prendere conoscenza diretta e verificare il funzionamento dei
servizi.
Tali modalità devono essere
finalizzate a consentire alle associazioni ed ai movimenti di base di conoscere
meglio e più direttamente l’effettivo stato e andamento dei servizi, allo scopo
di formulare le osservazioni critiche e le proposte sui servizi stessi
direttamente all’Amministrazione consortile cui spetta il potere-dovere sia
politico che amministrativo di controllo e vigilanza sui servizi e sulle
strutture diurne e residenziali operanti sul territorio del Consorzio.
È pertanto opportuno prevedere
quanto segue:
L’Amministrazione consortile
assicura alle associazioni dell’utenza e ai movimenti di base che ne facciano
richiesta la facoltà di accesso alle proprie strutture diurne e residenziali –
siano esse gestite direttamente, in convenzione o accreditate – al fine di
osservare e verificare la gestione sia dal punto di vista dell’idoneità delle
sedi che della rispondenza delle prestazioni educative ed assistenziali ai
criteri generali affermati negli atti regolamentari vigenti. Sono ovviamente
escluse dalla facoltà di accesso le residenze personali di utenti tra loro conviventi
in quanto civili abitazione, come tali, non assoggettate alla normativa
nazionale e regionale relativa ai presidi socio-assistenziali.
L’Amministrazione consortile
fornisce quindi alle suddette associazioni e movimenti di base l’elenco delle
proprie strutture aggiornandolo ogni qualvolta vengono attivati nuovi servizi e
fornisce altresì, ogni sei mesi, i dati aggiornati sul numero degli ospiti
nelle proprie strutture diurne e residenziali e in quelle convenzionate o
accreditate.
Le associazioni di utenti e i
movimenti di base ammessi a svolgere l’attività di cui sopra devono presentare
all’Amministrazione consortile i nominativi delle persone incaricate; alle
stesse l’Amministrazione rilascia apposito tesserino di riconoscimento
personale valido per l’accesso ai servizi ed alle strutture di cui ai punti
precedenti per le finalità indicate. Per le associazioni dell’utenza ed i
movimenti di base che sono attivi solo in un settore particolare, la facoltà di
esercitare l’attività sopra specificata è limitata alle strutture riguardanti
quel settore socio-assistenziale o socio-sanitario. L’accesso è consentito in
qualsiasi momento, salvo gravi ed eccezionali motivi dipendenti da cause di
servizio che l’Amministrazione provvederà a giustificare.
Gli incaricati d cui sopra
possono accedere alle strutture indicate ai punti precedenti, osservando le
seguenti modalità:
– le visite sono consentite
esclusivamente alle persone munite di tesserino validamente rilasciato
dall’Amministrazione consortile;
– l’accesso è consentito
solo a gruppi costituiti da un minimo di due persone ad un massimo di quattro;
– gli incaricati
delle associazioni di utenti e dei movimenti di base non possono interferire
sul lavoro svolto dai servizi, né manifestare durante le visite giudizi di
alcun genere; in caso di inosservanza l’Amministrazione potrà ritirare il
tesserino;
– eventuali giudizi,
osservazioni, critiche, proposte sono presentate dalle associazioni di utenti e
dei movimenti di base al Presidente del Consorzio con relazione scritta e
firmata;
– il Presidente, sentiti i
soggetti interessati, decide entro trenta giorni dal ricevimento della
relazione fornendo risposta scritta. Decorso inutilmente tale periodo le
associazioni di utenza e dei movimenti di base hanno facoltà di intraprendere
ogni ulteriore iniziativa volta a tutelare l’utenza rappresentata.
L’Amministrazione consortile si
impegna a far sì che nei rapporti che verranno formalizzati con soggetti
gestori terzi o accreditati vengano inserite clausole vincolanti che consentano
alle associazioni di utenza e dei movimenti di base di esercitare l’attività
oggetto del presente regolamento nel pieno rispetto dello steso.
Ai fini del riconoscimento della
facoltà di accesso alle strutture ed ai servizi l’Amministrazione consortile
potrà richiedere, alle associazioni di utenti e ai movimenti di base, copia
degli atti costitutivi ed ogni altra documentazione idonea a verificarne le
effettive finalità ed il settore di attività.
(1) Cfr. Prospettive assistenziali,
n. 50, 1980.
(2) Cfr. Maria Grazia Breda e Francesco Santanera, Handicap: oltre la legge quadro - Riflessioni e proposte, Utet
Libreria.
(3) Circa l’attività della Commissione di controllo deliberata dal Comune
di Torino, cfr. Maria Grazia Breda “Come le associazioni di volontariato
possono tutelare gli utenti dei servizi assistenziali”, Prospettive assistenziali, n. 140, 2002. A nostro avviso, questa
modalità di verifica è di gran lunga preferibile rispetto alle valutazioni di
qualità fornite da appositi organismi le cui prestazioni sono pagate dall’ente
controllato.
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