Prospettive assistenziali, n. 141, gennaio-marzo
2003
i soggetti con handicap
intellettivo: informazioni utili per la ricerca del lavoro (*)
Chi ha diritto al collocamento obbligatorio
Tutte le
persone con handicap intellettivo, con
una percentuale di invalidità superiore al 45%, in possesso di capacità lavorative, hanno diritto al collocamento
obbligatorio al lavoro in base alla legge 12 marzo 1999 n. 68 “Norme per il
diritto al lavoro dei disabili” (Gazzetta ufficiale del 23 marzo 1999) (1).
Per usufruire dei benefici introdotti dalla legge n.
68/1999 (assunzione obbligatoria, collocamento
mirato, contributi per l’adattamento del posto di lavoro, agevolazioni
fiscali per le imprese che assumono persone handicappate…) è necessario
iscriversi presso gli ex uffici di collocamento, oggi Centri per l’impiego, di
competenza delle Province.
Dove rivolgersi per iscriversi nelle liste del collocamento obbligatorio
I giovani
handicappati intellettivi in cerca di occupazione devono rivolgersi al Centro per l’impiego provinciale, che
prevede generalmente uno sportello (o più semplicemente una persona) preposta
per l’iscrizione delle persone handicappate ai sensi della legge n. 68/1999.
Ci si deve
presentare a questi sportelli con il certificato di invalidità in originale,
rilasciato dalla commissione invalidi civili dell’Asl di residenza, dal quale
deve risultare una percentuale superiore al 45%, nonché un documento di
identità e il codice fiscale.
Per quanto riguarda
la certificazione del titolo di studio ed eventuali attestati di frequenza a
corsi prelavorativi e/o di formazione professionale, qualifiche, ecc., non è
sufficiente l’autocertificazione al momento dell’iscrizione.
L’iscrizione si
richiede per le liste del collocamento obbligatorio (legge n. 68/1999), per le
liste del collocamento ordinario e per le liste dell’art. 16 della legge n.
56/1987 (riguarda le chiamate al lavoro presso gli enti pubblici).
A tutti gli iscritti viene assegnato un punteggio, che è
calcolato in base all’anzianità di iscrizione, al numero dei componenti della
famiglia a carico, al reddito e alla percentuale di invalidità.
Quando e dove effettuare le visite
mediche
Al compimento del
18° anno di età si dovrà richiedere all’Asl di residenza, commissione invalidi civili, la visita che attesti l’invalidità civile:
questo documento conterrà la diagnosi e la percentuale di invalidità.
(Ci si può iscrivere
alle liste del collocamento obbligatorio anche prima dei 18 anni, con la
presentazione della diagnosi funzionale, ma si deve provvedere all’iscrizione
vera e propria al compimento del 18°
anno di età, non appena in possesso della certificazione di invalidità).
Per ottenere le
provvidenze previste dalla legge n. 68/1999 si può richiedere anche la visita per l’accertamento delle capacità lavorative,
ai sensi dell’art. 1, comma 4 della legge n 68/1999 (e successivo decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2000, in Gazzetta
ufficiale del 22 febbraio 2000, n. 43), alla Commissione medica dell’Asl di
residenza.
La Commissione
invalidi civili dell’Asl di residenza valuta le potenzialità del giovane
handicappato intellettivo e, entro 4 mesi dalla visita, stila il profilo del
lavoratore indicando le sue capacità, eventuali necessità di rinforzo
attraverso percorsi formativi mirati e l’assoluta impossibilità ad essere
collocato.
Può accadere che le commissioni mediche delle Asl non siano
preparate ad affrontare ancora la nuova normativa e, soprattutto, a
relazionarsi con giovani con handicap intellettivo.
Suggeriamo di
chiedere di poter fornire documentazione che comprovi le capacità lavorative
acquisite in percorsi scolastico-formativi, in tirocini di lavoro… e di
precisare nella domanda di potersi avvalere della presenza di personale di
fiducia (insegnante, operatore del Servizio di inserimento lavorativo - Sil).
Il fascicolo redatto
dalla Commissione medica dell’Asl viene inviato al Comitato tecnico competente
territorialmente. Il Comitato tecnico ha il compito di far incontrare le
capacità lavorative dei soggetti handicappati disoccupati con le mansioni
richieste dalle aziende soggette all’obbligo di assunzione.
Il Centro per
l’impiego dispone sia dei dati relativi all’anagrafe delle aziende che sono
soggette all’obbligo di assunzione delle categorie protette, sia dei dati
relativi alle persone aventi diritto al collocamento obbligatorio, ai sensi
della legge n. 68/1999. Tutti i dati vengono inseriti in computer e quindi è
fondamentale accertarsi che i propri dati siano stati inseriti correttamente.
Inoltre non bisogna
dimenticare di informare tempestivamente l’ufficio del Centro per l’impiego ogni qual volta vi siano variazioni di
indirizzo, o del numero telefonico del soggetto interessato; o quando è
necessario chiedere l’aggiornamento della scheda che riguarda i nostri dati
inserendo informazioni in merito a nuove competenze conseguite (ad esempio
nuovi attestati, tirocini di lavoro effettuati, ecc.).
Al momento dell’iscrizione per ogni soggetto handicappato
viene predisposta una scheda personale contenente, oltre ai dati anagrafici,
anche un’indicazione sulle sue capacità lavorative, sulle abilità possedute,
sulle competenze e inclinazioni, nonché sulla natura e grado della minorazione.
Come funziona il
Centro per l’impiego
Al momento attuale
le Commissioni mediche delle Asl (che devono accertare le capacità lavorative
dei soggetti) non sono ancora in grado di fare fronte alle nuove iscrizioni e,
nel contempo, alle migliaia di cittadini handicappati che erano iscritti nelle
vecchie liste del collocamento obbligatorio al momento dell’entrata in vigore
della nuova legge n. 68/1999.
Pertanto, con
provvedimenti regionali e provinciali, in attesa di un funzionamento regolare
delle Commissioni mediche sono stati prefigurati specifici percorsi che
prevedono colloqui individuali con le persone handicappate iscritte nelle liste
e che sono alla ricerca di lavoro.
Dal colloquio
iniziale dovrà emergere se la persona è già in grado di andare a lavorare o se
necessita di ulteriori percorsi formativi e in quali campi o se, invece, non
essendo in grado di svolgere alcuna attività lavorativa proficua, debba essere
indirizzata ai servizi assistenziali.
Se la persona handicappata è già in grado di essere
inserita in un’azienda potrà essere collocata mediante il servizio di inserimento lavorativo e, a
seconda della sua autonomia e delle potenzialità lavorative, dovrebbero essere
attivati periodi di tirocinio più o meno lunghi fino alla sua assunzione.
Se la persona non è ancora in grado di svolgere appieno una attività
lavorativa proficua, ma ne ha le potenzialità, dovrebbe essere indirizzata a
corsi di formazione professionale mirati al lavoro, corsi attivati dalla
Provincia stessa.
Dall’entrata in vigore della legge n. 68/1999 sono stati
avviati (e assunti dalle aziende) centinaia di soggetti handicappati che, pur
in presenza di una minorazione, erano
in grado di svolgere una attività lavorativa proficua senza necessità di
particolari sostegni e/o ausili (soprattutto handicappati fisici e sensoriali
in possesso di qualifiche, diplomi, lauree). Restano ora da definire i bisogni
che presentano i soggetti con una riduzione della capacità lavorativa, come gli
handicappati intellettivi e le persone con handicap fisici con limitata
autonomia, per i quali è indispensabile avvalersi della metodologia del
collocamento mirato, previsto dalla legge n. 68/1999.
Il collocamento mirato
La vera novità della
legge n. 68/1999 consiste nell’aver introdotto la metodologia del collocamento
mirato, che consente alle aziende di assumere persone handicappate attraverso
progetti specifici che permettono di valutare adeguatamente le persone in base
alle loro effettive capacità lavorative e di collocarle in una posizione
lavorativa adeguata (o che viene adeguata) attraverso la modifica del posto di
lavoro, la fornitura di particolari ausili, ecc., in modo da permettere alla persona
handicappata lo svolgimento di un’attività lavorativa proficua.
Nel caso di chi ha un handicap intellettivo, il
collocamento mirato prevede la presenza di un operatore di riferimento, con il
compito iniziale di “predisporre l’ambiente di lavoro”, favorire le relazioni
interpersonali, facilitare l’apprendimento delle mansioni in modo da non creare
danni all’andamento generale della produzione e aiutare il giovane handicappato intellettivo ad inserirsi
nell’organizzazione aziendale.
Il servizio di inserimento lavorativo
Per attuare il collocamento
mirato in azienda il Centro per l’impiego provinciale si avvale del servizio di inserimento lavorativo e
cioè di operatori preparati che hanno lo scopo di affiancare il soggetto da
inserire in azienda, sostenerlo nelle prime fasi di avviamento ed essere
reperibili in caso di problemi successivi che possono insorgere. Anche la
stessa persona handicappata, soprattutto se con handicap intellettivo o con
handicap fisico con limitata autonomia, può richiedere la presa in carico da
parte del Servizio di inserimento lavorativo, chiedendo al Centro per l’impiego
a chi rivolgersi. I Sil, infatti, possono essere attivati dai singoli Comuni,
dai Consorzi dei Comuni o da agenzie esterne di formazione su incarico dei
Centri per l’impiego.
Le modalità di assunzione
Per i soggetti con
handicap intellettivo, la strada più facilmente percorribile è quella della convenzione prevista dall’art. 11 della
legge n. 68/1999, che le aziende stipulano con il Sil.
Lo strumento della
convenzione è solitamente preferito dall’azienda perché offre ulteriori
benefici di cui i principali sono la scelta nominativa del soggetto da avviare,
lo svolgimento di tirocini con finalità di orientamento e formativo, nonché la
stipula di “contratto progetto” di inserimento individualizzato.
È il Comitato
tecnico che decide in merito al progetto individuale di inserimento.
Un’altra modalità di
collocamento si può attuare con l’art. 12 della legge n. 68/1999, che prevede
l’assunzione da parte delle aziende, ma con l’inserimento del soggetto in
cooperative sociali.
L’azienda si impegna
ad assicurare alla cooperativa commesse di lavoro in misura sufficiente a
garantire la retribuzione dei soggetti inseriti.
Questa particolare modalità (per
ora quasi per nulla sperimentata) può rivelarsi una pericolosa “scorciatoia”
per le aziende che non vogliono inserire soggetti handicappati. Inoltre, vi è
il rischio oggettivo di trasformare la cooperativa sociale in un laboratorio
protetto, con un’alta concentrazione di soggetti handicappati con ridotta
capacità lavorativa.
Agevolazioni per le aziende che assumono soggetti handicappati intellettivi
o L’art. 13
della legge n. 68/1999 prevede per i lavoratori con handicap intellettivo la fiscalizzazione totale per la durata
massima di otto anni dei contributi previdenziali, indipendentemente dalla
percentuale di invalidità;
o la loro
assunzione deve avvenire però
attraverso le convenzioni di cui all’art. 11. I benefici sono previsti
per i datori di lavoro privati, sulla base di programmi presentati e nei limiti
delle disponibilità del “Fondo per il diritto al lavoro dei disabili”,
definito da parte della Regione
Piemonte con delibera della Giunta Regionale 1° luglio 2002, n. 31-6461; possono
accedervi anche i datori di lavoro che non sono soggetti all’obbligo;
o L’art. 14
della legge n. 68/1999 ha istituito il Fondo regionale, destinato a finanziare
programmi regionali di inserimento lavorativo e relativi servizi. La Regione
Piemonte con la legge regionale 29 agosto 2000, n. 51 ha istituito il Fondo
regionale per l’occupazione dei disabili e con delibera della Giunta Regionale
9 aprile 2001, n. 41-2738 ha definito i criteri di riparto alle Province dei
fondi per la realizzazione dei servizi di assistenza tecnica e per i contributi
agli enti che svolgono attività a sostegno dell’inserimento lavorativo dei
disabili.
Problemi aperti
Non è scontato
l’inserimento lavorativo di soggetti con handicap intellettivo, perché non è
prevista dalla legge 68/1999 una quota obbligatoria di assunzioni di soggetti
con una riduzione della capacità lavorativa. Inoltre, non in tutte le aree
della Regione Piemonte sono presenti in forma organizzata presso i Centri per
l’impiego i servizi per l’inserimento lavorativo previsti esplicitamente
all’art. 6 della legge n. 68/1999 (che purtroppo non li ha resi obbligatori). È
dunque fondamentale “accompagnare” l’allievo con handicap intellettivo in
percorsi che facilitino l’ingresso nel mondo del lavoro.
Fondamentale è saper
predisporre per tempo con la sua famiglia la continuità dal sistema scolastico
a quello formativo e da quello formativo al Centro per l’impiego fino al suo
collocamento in azienda, anche se inizialmente, se necessario, solo per
esperienze di tirocinio.
Il Csa e il Gruppo Genitori per il Diritto al lavoro
degli handicappati intellettivi sono a disposizione per ogni consulenza al riguardo e
per sostenere le richieste eventuali da inoltrare agli enti locali e ai
competenti servizi.
Consigliamo
vivamente la lettura del fascicolo “Esperienze
di assunzioni di handicappati intellettivi”, perché offre stimoli e
percorsi che possono essere facilmente adottati da chiunque (insegnanti,
operatori, genitori, responsabili di associazioni e di sindacati) per ottenere
assunzioni da parte degli enti locali e delle aziende obbligate ai sensi della
legge n. 68/1999. La ricerca autonoma di un posto di lavoro è cosa piuttosto
difficile ma noi suggeriamo sempre di inviare il proprio curriculum dettagliato
alle aziende del territorio o alle agenzie di lavoro interinale specificando
l’appartenenza alle categorie di cui alla legge n. 68/1999 ed il servizio Sil
di riferimento (quando c’è). Uniamo a questo riguardo un fac-simile.
Per ogni ulteriore
informazione ci si può rivolgere a: Maria Grazia Breda, Csa - Coordinamento sanità
e assistenza fra i movimenti di base, Via Artisti 36, 10124 Torino, tel.
011-812.44.69, ore 9-12, fax 011-812.25.95, e-mail: mgraziabreda@libero.it;
oppure a: Emanuela Buffa, Gruppo Genitori per il Diritto al Lavoro degli
handicappati intellettivi, presso Aias, Via Valgioie 10, 10146 Torino, e-mail:
aias@etabeta.it.
(*) Per
la realizzazione del presente contributo è stata preziosa la collaborazione di
Gianni Callegari, Servizio lavoro, Provincia di Torino.
(1) Il
testo della legge n. 68/1999 è stato pubblicato su Prospettive assistenziali, n. 126, 1999. Nello stesso numero è
stato pubblicato un ampio commento di M. G. Breda.
www.fondazionepromozionesociale.it