Prospettive assistenziali, n. 141, gennaio-marzo 2003

 

Editoriale

LEGGE FINANZIARIA 2003 E LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA

 

 

L’art. 54 della legge 289/2002 (Finanziaria 2003) stabilisce quanto segue: «1. Dal 1° gennaio 2001 sono confermati i livelli essenziali di assistenza previsti dall’art. 1, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

«2. Le prestazioni riconducibili ai suddetti livelli di assistenza e garantite dal Servizio sanitario nazionale sono quelle individuate all’allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 33 dell’8 febbraio 2002, con le esclusioni e i limiti di cui agli allegati 2 e 3 del citato decreto, con decorrenza dalla data di entrata in vigore dello stesso
decreto.

«3. la individuazione di prestazioni che non soddisfano i principi e le condizioni stabiliti dall’art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, nonché le modifiche agli allegati richiamati al comma 2 del presente articolo sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano».

L’inserimento nella legge finanziaria delle norme sui Lea, livelli essenziali di assistenza, varati con il decreto Berlusconi, Sirchia, Tremonti del 29 novembre 2001, rappresenta una conferma della tesi sostenuta nei ricorsi presentati al Tar del Lazio da alcuni Comuni (1) e nella petizione popolare predisposta dai gruppi piemontesi di volontariato più attivi (2), secondo cui la determinazione dei livelli essenziali di assistenza e gli eventuali oneri a carico degli utenti dovevano essere disposti mediante leggi dello Stato e non con un semplice atto amministrativo (3).

 

Diritti esigibili

Fra le prestazioni riconducibili ai Lea che il Servizio sanitario nazionale è obbligato a fornire, vi sono quelle gratuite individuate dall’ex decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001 nell’ambito delle attività ospedaliere, che comprendono anche gli interventi di ospedalizzazione a domicilio, la riabilitazione, la lungodegenza e le cure per i malati terminali.

Sono, altresì, esigibili le seguenti attività, ma con gli iniqui balzelli a carico degli utenti e/o dei Comuni nelle seguenti percentuali (4):

– 50% per le «prestazioni di aiuto infermieristico e assistenza tutelare alla persona», erogate sia nell’ambito dell’assistenza domiciliare integrata (Adi) che dell’assistenza domiciliare programmata (Adp);

– 30% per le «prestazioni diagnostiche, terapeutiche e socioriabilitative in regime semiresidenziale per disabili gravi»;

– 50% per le «prestazioni terapeutiche, di recupero e mantenimento funzionale delle abilità per non autosufficienti in regime semiresidenziale, ivi compresi gli interventi di sollievo»;

– 60% per le «prestazioni terapeutiche, in strutture a bassa intensità assistenziale» a favore delle persone con problemi psichiatrici e/o delle famiglie;

– 30% per le «prestazioni terapeutiche, in regime residenziale per disabili gravi»;

– 60% per le «prestazioni terapeutiche, in regime residenziale per disabili privi del sostegno familiare»;

– 50% per le «prestazioni terapeutiche, di recupero e mantenimento funzionale delle abilità per non autosufficienti in regime residenziale ivi compresi gli interventi di sollievo»;

– 30% per le «prestazioni di cura e riabilitazione e trattamenti farmacologici nella fase di lungo assistenza in regime residenziale» a favore di persone affette da Aids.

 

Oneri assurdamente gravosi a carico degli utenti e/o dei Comuni

 

Incredibilmente gravosi sono gli oneri posti dalla Finanziaria 2003 a carico dell’utenza e/o dei Comuni. Contrari al più elementare buon senso sono gli importi previsti per i soggetti con handicap. Attualmente dispongono, se gravi, di una pensione mensile di 223,90 euro e di una indennità di accompagnamento di 431,20 euro. Se frequentano centri diurni dovrebbero versare 435 euro mensili e vivere quindi, con 220 (5).

Nei casi di ricovero, i suddetti soggetti do­vrebbero ogni mese versare da 1.260 a 4.200 euro, mentre fra pensione e indennità di ac­compagnamento ne ricevono dallo Stato solamente 655,10.

Nella tabella che riportiamo a fondo pagina, sono indicati i costi di alcune prestazioni e gli stravaganti importi posti a carico degli utenti e/o dei Comuni (6).

 

Le competenze per i soggetti con handicap

Naturalmente, tutte le persone hanno diritto agli interventi sanitari di prevenzione e di cura. Coloro che sono colpiti da patologie invalidanti temporanee o permanenti hanno, altresì, diritto alle prestazioni riabilitative

Riteniamo, invece, che debbano essere di
competenza del settore assistenziale gli inter­-venti concernenti i sostegni socio-economici dei soggetti in difficoltà con o senza handicap, gli
affidamenti familiari di minori, gli inserimenti
presso persone singole o nuclei familiari di soggetti maggiorenni con limitata o nulla autonomia, la frequenza di centri diurni per ultradiciottenni che a causa della gravità delle loro condizioni psico-fisiche-intellettive non sono in grado di svolgere alcuna attività lavorativa proficua, l’accoglienza presso comunità alloggio e il ricovero in istituti fino a quando si giungerà al loro superamento (7).

Occorre, dunque, intervenire affinché, interpretando in modo corretto le disposizioni sui Lea, le sopra indicate funzioni non vengano assegnate al Servizio sanitario nazionale, ma continuino ad essere gestite dai Comuni singoli e associati.

 

La giusta decisione della Regione Piemonte

I ricorsi presentati al Tar del Lazio, la posizione tenuta dall’Anci, Associazione nazionale dei Comuni italiani e dalla Lega delle autonomie locali contro le contribuzioni imposte agli utenti ed ai Comuni dai Lea, le numerose firme raccolte a favore della petizione, le manifestazioni di protesta (presidi, volantinaggi, ecc.), gli articoli pubblicati in materia, i frequenti incontri avuti dai gruppi di base con le forze politiche e gli amministratori regionali e comunali, hanno indotto la Regione Piemonte ad assumere a proprio carico per tutto il 2003 (come aveva già fatto nel 2002) la totalità dei nuovi oneri economici previsti dai Lea, ammontanti a 60 milioni di euro (8).

Sottolineiamo che, con l’approvazione del bilancio 2003, la Regione Piemonte ha, inoltre, assunto l’impegno di aumentare di 1.600 unità il numero dei posti letto convenzionati da destinare ai cronici non autosufficienti ed ai malati di Alzheimer, consentendo in tal modo la riduzione delle liste di attesa presenti nelle Asl piemontesi per l’accesso alle Rsa e strutture analoghe, attualmente comprendenti oltre 7.000 soggetti.

Per quanto riguarda le risorse economiche, esse sono state ottenute mediante un aumento dell’Irpef di 240 milioni di euro.

Ancora una volta è emerso che le lotte per l’affermazione dei diritti fondamentali sono estremamente utili e che i relativi finanziamenti sono reperibili in base ai poteri concessi alle Regioni dalle leggi nazionali vigenti.

 

Impegni urgenti

In primo luogo è necessario che il volontariato dei diritti e le altre organizzazioni interessate continuino a battersi affinché le Regioni e le Asl applichino i Lea, i quali sanciscono – lo ripetiamo – il diritto esigibile alle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie anche per i soggetti di qualsiasi età con patologie acute o croniche, compresi coloro che sono colpiti da handicap, dalla malattia di Alzheimer o da altre infermità.

Di conseguenza, riteniamo che gli obiettivi essenziali da perseguire nel settore sanitario siano:

– il riconoscimento del diritto prioritario alle cure domiciliari (9);

– la creazione in tutte le Asl di almeno un centro diurno per i malati di Alzheimer e gli altri soggetti affetti da demenza senile in modo da assicurare aiuti concreti ai pazienti ed ai congiunti che li accolgono a casa loro;

– l’abolizione delle liste di attesa per l’accesso alle Rsa al fine di garantire la continuità terapeutica anche durante il passaggio dalla degenza in ospedale al ricovero presso le strutture residenziali socio-sanitarie.

 

Balzelli da sopprimere nel settore sanitario

È, inoltre, necessario operare a livello nazionale, regionale e locale affinché vengano soppressi gli assurdi balzelli previsti dai Lea.

A parte l’assoluta illogicità degli importi in precedenza riportati, è ovvio che se i malati devono versare per gli interventi infermieristici e l’assistenza tutelare domiciliare 260 euro al mese, molti, soprattutto le persone con redditi bassi, sceglieranno il ricovero ospedaliero che è gratuito per gli utenti anche se molto oneroso per il Servizio sanitario nazionale.

 

Oneri del settore assistenziale a carico degli utenti

 

Continuiamo, invece, a ritenere che gli utenti delle prestazioni assistenziali, ad esempio, i soggetti maggiorenni ricoverati presso Rsa o in comunità alloggio, debbano contribuire con i loro mezzi (non con quelli dei congiunti) alle relative spese.

 

Ruolo dei Comuni

A partire dal devastante decreto Craxi dell’8 agosto 1985, i Comuni, senza sollevare obiezioni di sorta, hanno assunto a loro carico una serie non indifferente di oneri economici riguardanti soggetti di competenza del Servizio sanitario nazionale: anziani colpiti da patologie invalidanti e da non autosufficienza, malati di Alzheimer, pazienti psichiatrici con limitatissima o nulla autonomia.

Detta assunzione di responsabilità – lo ripetiamo ancora una volta – non ha determinato l’acquisizione da parte degli utenti della sanità di prestazioni aggiuntive di natura socio-relazionale, ma - quasi sempre - ha causato la cancellazione del diritto esigibile alle cure sanitarie.

È quindi auspicabile che i Comuni singoli e associati non accettino più di sostituirsi ai compiti del Servizio sanitario nazionale, richiedendo solamente alle Regioni di ricevere le relative risorse economiche e non siano più complici, magari involontari, della negazione del fondamentale diritto di tutti i cittadini malati alle cure sanitarie.

Di conseguenza, la partecipazione degli utenti al costo delle prestazioni presso Rsa e strutture similari, dovrebbe assumere la configurazione di un ticket da corrispondere direttamente al Servizio sanitario nazionale.

 

 

(1) I ricorsi sono stati presentati dai Comuni di Collegno, Grugliasco, Nichelino, Orbassano e Rivoli e, ad adiuvandum, da quelli di Torino, Mantova, Beinasco (To), nonché dal Cissa, Consorzio intercomunale dei servizi socio-assistenziali di Alpignano (To).

(2) Il Comitato, che ha promosso la petizione popolare, il cui testo è stato pubblicato nell’editoriale del n. 138, 2002 di Prospettive assistenziali, è stato costituito dall’Avo - Associazione volontari ospedalieri, Sea - Servizio emergenza anziani, Utim - Unione per la tutela degli insufficienti mentali, Cpd - Consulta per le persone in difficoltà, Diapsi - Difesa ammalati psichici, Csa - Coordinamento sanità e assistenza fra i movimenti di base di Torino, Aima - Associazione italiana malati di Alzheimer, Gruppi di volontariato vincenziano, Società di S. Vincenzo de’ Paoli. All’iniziativa hanno aderito i Forum del volontariato e per il terzo settore. Le firme raccolte sono state oltre 35 mila.

(3) Se i Comuni avessero presentato ricorso al tar contro i decreti (amministrativi) dei Presidenti dei Consigli dei Ministri 8 agosto 1985 “atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni e alle Province autonome in materia di attività di rilievo sanitario connesse con quelle socio-assistenziali, ai sensi dell’art. 5 della legge 23 dicembre 1978, n. 833” e 14 febbraio 2001 “Atto di indirizzo e coordinamento  in materia socio-sanitaria”, potevano essere evitate le disastrose conseguenze dell’integrazione socio-sanitaria subite da centinaia di migliaia di anziani cronici non autosufficienti, di malati di Alzheimer, nonché dalle loro famiglie.

(4) Cfr. M. Perino, “I livelli essenziali di assistenza: riduzione della spesa sanitaria e nuova emarginazione”, Prospettive assistenziali, n. 137, 2002.

(5) Da notare che i centri diurni funzionano al massimo per 1.800 ore all’anno (45 settimane x 40 ore), mentre le ore annuali sono complessivamente 8.760.

(6) I dati economici sono stati tratti dagli elementi forniti da Silvio Aiassa, Sindaco di Cavaglià (Biella) e Vice-Presidente della Federsanità Anci Piemonte. Cfr. “Alcune devastanti conseguenze dei livelli essenziali di assistenza”, Prospettive assistenziali, n. 140, 2002.

(7) Cfr. M.G. Breda e F. Santanera, “Handicap e malattia: i nuovi orientamenti dell’Oms”, Ibidem, n. 138, 2002.

(8) Nulla viene innovato in materia di contributi economici a carico degli utenti delle strutture per gli anziani cronici non autosufficienti e per i soggetti con handicap. Mentre il Comune di Torino e numerosi Consorzi socio-assistenziali non chiedono alcuna partecipazione ai congiunti di ultrasessantacinquenni e di soggetti con handicap grave, altri consorzi non hanno finora attuato le leggi vigenti in materia. Cfr. in questo numero l’articolo di F. Santanera, “Continua l’imposizione illegittima di contributi economici ai congiunti dei soggetti con handicap grave e degli ultrasessantacinquenni non autosufficienti”.

(9) Si veda sul n. 140, 2002, di Prospettive assistenziali la bozza di proposta, che, con gli opportuni adattamenti, può essere approvata a livello regionale nel caso in cui il Parlamento non inserisca il diritto esigibile alle cure sanitarie domiciliari fra i Lea.

 

 

 

 

                                                                                                                                       Costo mensile      Costo mensile       Percentuale

                                        Tipo di prestazione                                                                      della                per l’utente           sul costo

                                                                                                                                          prestazine         e/o il Comune             totale

                                                                                                                                             (euro)                  (euro)

  Interventi infermieristici e tutelari ai soggetti malati                                  520                260               50%

  Centri diurni per soggetti con handicap grave                                        1.450                435               30%

  Centri diurni per soggetti con handicap non grave                                 1.450             1.450             100%

  Strutture residenziali per soggetti con handicap grave                           4.200             1.260               30%

  Strutture residenziali per soggetti con handicap

  privi del sostegno familiare                                                                  4.200             2.520               60%

  Strutture residenziali per soggetti con handicap non grave

  con sostegno familiare                                                                       4.200             4.200             100%

  Rsa (residenze sanitarie assistenziali) per adulti o anziani

  non autosufficienti                                                                              2.320             1.160               50%

  Centro diurno per malati di Alzheimer                                                     930                465               50%

  Strutture per malati psichiatrici a bassa intensità assistenziale              1.930             1.160               60%

  Malati di Aids lungodegenti                                                                 2.630                790               30%

 

 

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