Editoriale
LEGGE
FINANZIARIA 2003 E LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA
L’art. 54 della legge 289/2002
(Finanziaria 2003) stabilisce quanto segue: «1.
Dal 1° gennaio 2001 sono confermati i livelli essenziali di assistenza previsti
dall’art. 1, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni.
«2. Le prestazioni riconducibili ai suddetti livelli di assistenza e
garantite dal Servizio sanitario nazionale sono quelle individuate all’allegato
1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 33 dell’8 febbraio 2002, con le esclusioni e i limiti di cui agli
allegati 2 e 3 del citato decreto, con decorrenza dalla data di entrata in
vigore dello stesso
decreto.
«3. la
individuazione di prestazioni che non soddisfano i principi e le condizioni
stabiliti dall’art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, e successive modificazioni, nonché le modifiche agli allegati richiamati
al comma 2 del presente articolo sono definite con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano».
L’inserimento nella legge
finanziaria delle norme sui Lea, livelli essenziali di assistenza, varati con
il decreto Berlusconi, Sirchia, Tremonti del 29 novembre 2001, rappresenta una
conferma della tesi sostenuta nei ricorsi presentati al Tar del Lazio da alcuni
Comuni (1) e nella petizione popolare predisposta dai gruppi piemontesi di
volontariato più attivi (2), secondo cui la determinazione dei livelli
essenziali di assistenza e gli eventuali oneri a carico degli utenti dovevano
essere disposti mediante leggi dello Stato e non con un semplice atto
amministrativo (3).
Diritti esigibili
Fra le prestazioni
riconducibili ai Lea che il Servizio sanitario nazionale è obbligato a fornire,
vi sono quelle gratuite individuate dall’ex decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001 nell’ambito delle attività
ospedaliere, che comprendono anche gli interventi di ospedalizzazione a
domicilio, la riabilitazione, la lungodegenza e le cure per i malati terminali.
Sono, altresì,
esigibili le seguenti attività, ma con gli iniqui balzelli a carico degli
utenti e/o dei Comuni nelle seguenti percentuali (4):
– 50% per le «prestazioni di aiuto infermieristico e assistenza tutelare alla persona», erogate
sia nell’ambito dell’assistenza domiciliare integrata (Adi) che dell’assistenza
domiciliare programmata (Adp);
– 30% per le «prestazioni diagnostiche, terapeutiche e
socioriabilitative in regime semiresidenziale per disabili gravi»;
– 50% per le «prestazioni terapeutiche, di recupero e
mantenimento funzionale delle abilità per non autosufficienti in regime
semiresidenziale, ivi compresi gli interventi di sollievo»;
– 60% per le «prestazioni terapeutiche, in strutture a
bassa intensità assistenziale» a favore delle persone con problemi
psichiatrici e/o delle famiglie;
– 30% per le «prestazioni terapeutiche, in regime
residenziale per disabili gravi»;
– 60% per le «prestazioni terapeutiche, in regime
residenziale per disabili privi del sostegno familiare»;
– 50% per le «prestazioni terapeutiche, di recupero e
mantenimento funzionale delle abilità per non autosufficienti in regime
residenziale ivi compresi gli interventi di sollievo»;
– 30% per le «prestazioni di cura e riabilitazione e trattamenti farmacologici nella
fase di lungo assistenza in regime residenziale» a favore di persone affette
da Aids.
Oneri assurdamente
gravosi a carico degli utenti e/o dei Comuni
Incredibilmente gravosi sono gli
oneri posti dalla Finanziaria 2003 a carico dell’utenza e/o dei Comuni.
Contrari al più elementare buon senso sono gli importi previsti per i soggetti
con handicap. Attualmente dispongono, se gravi, di una pensione mensile di
223,90 euro e di una indennità di accompagnamento di 431,20 euro. Se
frequentano centri diurni dovrebbero versare 435 euro mensili e vivere quindi,
con 220 (5).
Nei casi di ricovero, i suddetti
soggetti dovrebbero ogni mese versare da 1.260 a 4.200 euro, mentre fra
pensione e indennità di accompagnamento ne ricevono dallo Stato solamente
655,10.
Nella tabella che riportiamo a
fondo pagina, sono indicati i costi di alcune prestazioni e gli stravaganti
importi posti a carico degli utenti e/o dei Comuni (6).
Le competenze per i soggetti con handicap
Naturalmente, tutte
le persone hanno diritto agli interventi sanitari di prevenzione e di cura.
Coloro che sono colpiti da patologie invalidanti temporanee o permanenti hanno,
altresì, diritto alle prestazioni riabilitative
Riteniamo, invece,
che debbano essere di
competenza del settore assistenziale gli inter-venti concernenti i sostegni
socio-economici dei soggetti in difficoltà con o senza handicap, gli
affidamenti familiari di minori, gli inserimenti
presso persone singole o nuclei familiari di soggetti maggiorenni con limitata
o nulla autonomia, la frequenza di centri diurni per ultradiciottenni che a
causa della gravità delle loro condizioni psico-fisiche-intellettive non sono
in grado di svolgere alcuna attività lavorativa proficua, l’accoglienza presso
comunità alloggio e il ricovero in istituti fino a quando si giungerà al loro
superamento (7).
Occorre, dunque, intervenire
affinché, interpretando in modo corretto le disposizioni sui Lea, le sopra
indicate funzioni non vengano assegnate al Servizio sanitario nazionale, ma
continuino ad essere gestite dai Comuni singoli e associati.
La giusta decisione della Regione Piemonte
I ricorsi presentati
al Tar del Lazio, la posizione tenuta dall’Anci, Associazione nazionale dei
Comuni italiani e dalla Lega delle autonomie locali contro le contribuzioni
imposte agli utenti ed ai Comuni dai Lea, le numerose firme raccolte a favore
della petizione, le manifestazioni di protesta (presidi, volantinaggi, ecc.),
gli articoli pubblicati in materia, i frequenti incontri avuti dai gruppi di
base con le forze politiche e gli amministratori regionali e comunali, hanno
indotto la Regione Piemonte ad assumere a proprio carico per tutto il 2003
(come aveva già fatto nel 2002) la totalità dei nuovi oneri economici previsti
dai Lea, ammontanti a 60 milioni di euro (8).
Sottolineiamo che,
con l’approvazione del bilancio 2003, la Regione Piemonte ha, inoltre, assunto
l’impegno di aumentare di 1.600 unità il numero dei posti letto convenzionati
da destinare ai cronici non autosufficienti ed ai malati di Alzheimer,
consentendo in tal modo la riduzione delle liste di attesa presenti nelle Asl
piemontesi per l’accesso alle Rsa e strutture analoghe, attualmente
comprendenti oltre 7.000 soggetti.
Per quanto riguarda
le risorse economiche, esse sono state ottenute mediante un aumento dell’Irpef
di 240 milioni di euro.
Ancora una volta è emerso che le
lotte per l’affermazione dei diritti fondamentali sono estremamente utili e che
i relativi finanziamenti sono reperibili in base ai poteri concessi alle
Regioni dalle leggi nazionali vigenti.
Impegni urgenti
In primo luogo è
necessario che il volontariato dei diritti e le altre organizzazioni
interessate continuino a battersi affinché le Regioni e le Asl applichino i
Lea, i quali sanciscono – lo ripetiamo – il diritto esigibile alle prestazioni
sanitarie e socio-sanitarie anche per i soggetti di qualsiasi età con patologie
acute o croniche, compresi coloro che sono colpiti da handicap, dalla malattia
di Alzheimer o da altre infermità.
Di conseguenza,
riteniamo che gli obiettivi essenziali da perseguire nel settore sanitario
siano:
– il riconoscimento
del diritto prioritario alle cure domiciliari (9);
– la creazione in
tutte le Asl di almeno un centro diurno per i malati di Alzheimer e gli altri
soggetti affetti da demenza senile in modo da assicurare aiuti concreti ai
pazienti ed ai congiunti che li accolgono a casa loro;
– l’abolizione delle liste di
attesa per l’accesso alle Rsa al fine di garantire la continuità terapeutica
anche durante il passaggio dalla degenza in ospedale al ricovero presso le
strutture residenziali socio-sanitarie.
Balzelli da sopprimere nel settore sanitario
È, inoltre,
necessario operare a livello nazionale, regionale e locale affinché vengano
soppressi gli assurdi balzelli previsti dai Lea.
A parte l’assoluta illogicità
degli importi in precedenza riportati, è ovvio che se i malati devono versare
per gli interventi infermieristici e l’assistenza tutelare domiciliare 260 euro
al mese, molti, soprattutto le persone con redditi bassi, sceglieranno il
ricovero ospedaliero che è gratuito per gli utenti anche se molto oneroso per
il Servizio sanitario nazionale.
Oneri del settore
assistenziale a carico degli utenti
Continuiamo, invece, a ritenere
che gli utenti delle prestazioni assistenziali, ad esempio, i soggetti
maggiorenni ricoverati presso Rsa o in comunità alloggio, debbano contribuire
con i loro mezzi (non con quelli dei congiunti) alle relative spese.
Ruolo dei Comuni
A partire dal
devastante decreto Craxi dell’8 agosto 1985, i Comuni, senza sollevare
obiezioni di sorta, hanno assunto a loro carico una serie non indifferente di
oneri economici riguardanti soggetti di competenza del Servizio sanitario
nazionale: anziani colpiti da patologie invalidanti e da non autosufficienza,
malati di Alzheimer, pazienti psichiatrici con limitatissima o nulla autonomia.
Detta assunzione di
responsabilità – lo ripetiamo ancora una volta – non ha determinato
l’acquisizione da parte degli utenti della sanità di prestazioni aggiuntive di
natura socio-relazionale, ma - quasi sempre - ha causato la cancellazione del
diritto esigibile alle cure sanitarie.
È quindi auspicabile
che i Comuni singoli e associati non accettino più di sostituirsi ai compiti
del Servizio sanitario nazionale, richiedendo solamente alle Regioni di
ricevere le relative risorse economiche e non siano più complici, magari
involontari, della negazione del fondamentale diritto di tutti i cittadini
malati alle cure sanitarie.
Di conseguenza, la partecipazione
degli utenti al costo delle prestazioni presso Rsa e strutture similari,
dovrebbe assumere la configurazione di un ticket da corrispondere direttamente
al Servizio sanitario nazionale.
(1) I
ricorsi sono stati presentati dai Comuni di Collegno, Grugliasco, Nichelino,
Orbassano e Rivoli e, ad adiuvandum, da quelli di Torino,
Mantova, Beinasco (To), nonché dal Cissa, Consorzio intercomunale dei servizi
socio-assistenziali di Alpignano (To).
(2) Il
Comitato, che ha promosso la petizione popolare, il cui testo è stato
pubblicato nell’editoriale del n. 138, 2002 di Prospettive assistenziali, è stato costituito dall’Avo -
Associazione volontari ospedalieri, Sea - Servizio emergenza anziani, Utim -
Unione per la tutela degli insufficienti mentali, Cpd - Consulta per le persone
in difficoltà, Diapsi - Difesa ammalati psichici, Csa - Coordinamento sanità e
assistenza fra i movimenti di base di Torino, Aima - Associazione italiana
malati di Alzheimer, Gruppi di volontariato vincenziano, Società di S. Vincenzo
de’ Paoli. All’iniziativa hanno aderito i Forum del volontariato e per il terzo
settore. Le firme raccolte sono state oltre 35 mila.
(3) Se i Comuni avessero presentato ricorso al tar contro i decreti (amministrativi) dei Presidenti dei
Consigli dei Ministri 8 agosto 1985 “atto
di indirizzo e coordinamento alle Regioni e alle Province autonome in materia
di attività di rilievo sanitario connesse con quelle socio-assistenziali, ai
sensi dell’art. 5 della legge 23 dicembre 1978, n. 833” e 14 febbraio 2001
“Atto di indirizzo e coordinamento in
materia socio-sanitaria”, potevano essere evitate le disastrose conseguenze
dell’integrazione socio-sanitaria subite da centinaia di migliaia di anziani
cronici non autosufficienti, di malati di Alzheimer, nonché dalle loro
famiglie.
(4) Cfr.
M. Perino, “I livelli essenziali di assistenza: riduzione della spesa sanitaria
e nuova emarginazione”, Prospettive
assistenziali, n. 137, 2002.
(5) Da notare che i centri diurni funzionano al massimo per 1.800 ore
all’anno (45 settimane x 40 ore), mentre le ore annuali sono complessivamente
8.760.
(6) I dati economici sono stati tratti dagli elementi forniti da Silvio
Aiassa, Sindaco di Cavaglià (Biella) e Vice-Presidente della Federsanità Anci
Piemonte. Cfr. “Alcune devastanti conseguenze dei livelli essenziali di
assistenza”, Prospettive assistenziali,
n. 140, 2002.
(7) Cfr. M.G. Breda e F. Santanera, “Handicap e malattia: i nuovi
orientamenti dell’Oms”, Ibidem, n.
138, 2002.
(8) Nulla viene innovato in materia di contributi economici a carico degli
utenti delle strutture per gli anziani cronici non autosufficienti e per i
soggetti con handicap. Mentre il Comune di Torino e numerosi Consorzi
socio-assistenziali non chiedono alcuna partecipazione ai congiunti di
ultrasessantacinquenni e di soggetti con handicap grave, altri consorzi non
hanno finora attuato le leggi vigenti in materia. Cfr. in questo numero
l’articolo di F. Santanera, “Continua l’imposizione illegittima di contributi
economici ai congiunti dei soggetti con handicap grave e degli
ultrasessantacinquenni non autosufficienti”.
(9) Si
veda sul n. 140, 2002, di Prospettive
assistenziali la bozza di proposta, che, con gli opportuni adattamenti, può
essere approvata a livello regionale nel caso in cui il Parlamento non
inserisca il diritto esigibile alle cure sanitarie domiciliari fra i Lea.
Costo
mensile Costo mensile Percentuale
Tipo di prestazione della per l’utente sul costo
prestazine e/o il Comune totale
(euro) (euro)
Interventi
infermieristici e tutelari ai soggetti malati 520 260 50%
Centri diurni per
soggetti con handicap grave 1.450 435 30%
Centri diurni per
soggetti con handicap non grave 1.450 1.450 100%
Strutture
residenziali per soggetti con handicap grave 4.200 1.260 30%
Strutture
residenziali per soggetti con handicap
privi del sostegno
familiare 4.200 2.520 60%
Strutture
residenziali per soggetti con handicap non grave
con sostegno familiare 4.200 4.200 100%
Rsa
(residenze sanitarie assistenziali) per adulti o anziani
non
autosufficienti 2.320 1.160 50%
Centro diurno per
malati di Alzheimer 930 465 50%
Strutture per
malati psichiatrici a bassa intensità assistenziale 1.930 1.160 60%
Malati di Aids lungodegenti 2.630 790 30%
www.fondazionepromozionesociale.it