Prospettive assistenziali, n. 142, aprile-giugno 2003

 

 

Notiziario dell’Unione per la lotta contro l’emarginazione sociale

 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERA D’INTENTI SULL’ASSUNZIONE AL LAVORO DI SOGGETTI CON HANDICAP

 

A partire dalla predisposizione della proposta di legge di iniziativa popolare “Interventi per gli handicappati psichici, fisici, sensoriali e per i disadattati sociali” presentata al Senato in data 21 aprile 1970 con oltre 200 mila firme (1), l’Ulces ha costantemente perseguito l’obiettivo dell’inserimento lavorativo dei soggetti con handicap.

Successivamente sono intervenuti anche il Csa, Coordinamento sanità e assistenza fra i movimenti di base, e le organizzazioni aderenti, in particolare l’Utim, Unione tutela insufficienti mentali, il Ggl, Gruppo genitori per il diritto al lavoro delle persone con handicap intellettivo.

Di seguito riportiamo la proposta avanzata nei riguardi della Provincia di Torino (a cui sono state attribuite dalla legge 68/1999 importanti competenze) diretta a favorire l’assunzione di disoccupati con handicap, in possesso di una ridotta capacità lavorativa a causa di menomazioni intellettive, fisiche o psichiche.

 

 

1. La Provincia di Torino ha già dimostrato con azioni concrete che intende sostenere il diritto al lavoro degli handicappati intellettivi con potenzialità lavorative, sia con assunzioni nei propri organici, sia attraverso iniziative di sensibilizzazione, sia con i programmi Por, Piano operativo regionale, di prossimo avvio.

2. Tuttavia va riconosciuto che la prima fase di attuazione della legge 68/1999 ha per ora garantito principalmente l’avvio al lavoro di un considerevole numero di soggetti disoccupati  handicappati con  piena capacità lavorativa (handicappati fisici motori e sensoriali).

3. Gli avviamenti fin qui realizzati, infatti,  non hanno richiesto alcun tipo di investimento in termini di risorse (che non erano disponibili) né di personale (i centri per l’impiego non hanno ancora una piena funzionalità e non dappertutto sono attivi servizi per l’inserimento al lavoro mediante collocamento mirato).

 

Ciò premesso, nell’audizione del 10 aprile 2003 il Csa e il Gruppo Genitori per il diritto al lavoro delle persone con handicap intellettivo” hanno rilevato che, a distanza di quattro anni dall’entrata in vigore della legge 68/1999, è giunto il momento di dedicare un maggiore impegno a chi ha una ridotta capacità lavorativa e cioè:

• handicappati intellettivi;

• handicappati fisici con limitata autonomia;

• soggetti con malattia psichica (o psichiatrica).

 

A questo riguardo essi hanno rilevato  che i dati raccolti dall’Agenzia Piemonte lavoro non sono utilizzabili ai fini delle azioni da intraprendere per promuovere il diritto al lavoro di questa fascia di cittadini.

Purtroppo è stata utilizzata la stessa definizione di “handicap psichico” sia per chi ha un handicap intellettivo sia per chi ha una malattia psichiatrica, peraltro in contrasto con quanto previsto  dalla legge 68/1999 che distingue nettamente tra portatori di handicap intellettivo (che possono essere avviati anche numericamente dai centri per l’impiego) e chi ha un handicap psichico (malattia mentale) per i quali valgono invece le disposizioni dell’articolo 9.

L’insufficienza mentale (handicap intellettivo) è altro dalla malattia mentale (o psichica) e necessita quindi di interventi profondamente diversi.

 

Il Csa e il Ggl chiedono che la Provincia di Torino assuma le iniziative indispensabili per garantire anche a chi ha maggiori difficoltà il diritto al lavoro attraverso la garanzia di:

• percorsi di formazione professionale e prelavorativa anche per chi ha un handicap intellettivo;

• servizi stabili di collocamento mirato;

• sgravi fiscali alle aziende, quando devono sostenere oneri maggiori, per la necessità di periodi più lunghi di tirocinio.

 

Per quanto sopra si chiede al Consiglio provinciale di impegnare la Giunta e gli Assessori al lavoro e alle attività produttive sui seguenti punti:

1. vincolare ogni anno risorse per promuovere l’orientamento mirato dei giovani con handicap intellettivo;

2. investire le risorse già destinate ai corsi prelavorativi e/o di avviamento al lavoro che la Regione Piemonte trasferisce alle Province per la formazione dei giovani con handicap intellettivo con percorsi di integrazione scuola/formazione per chi deve assolvere all’obbligo formativo (15-18 anni) e con moduli di formazione mirata in alternanza scuola/lavoro per chi ha più di 18 anni e necessita di acquisire abilità ulteriori per essere avviato al lavoro;

3. assicurare che il comitato tecnico dei Centri per l’impiego utilizzi le risorse dell’articolo 13 della legge 68/1999 esclusivamente per la fiscalizzazione degli oneri sociali alle aziende che assumono soggetti con una riduzione della capacità lavorativa tra cui gli handicappati intellettivi;

4. utilizzare parte dei fondi provenienti dalla legge regionale 51/2000 per assicurare l’avvio stabile di servizi per l’inserimento lavorativo, mediante l’assunzione di operatori, in capo ai centri per l’impiego, preposti all’orientamento e collocamento di chi ha maggiori difficoltà;

5. accordare alle aziende soggette all’obbligo di assunzione, convenzioni di cui all’articolo 11 della legge 68/1999 limitatamente all’avviamento di persone con handicap intellettivo o fisico con comprovata limitata autonomia e ridotta capacità lavorativa;

6. attivare ogni azione per la copertura della quota d’obbligo da parte degli Enti pubblici (e in particolare le Asl) con assunzioni di soggetti con particolari difficoltà di collocamento tra cui ad esempio persone con problemi psichiatrici. Ciò potrebbe avvenire, ad esempio, con l’inserimento di questi soggetti in aziende e/o cooperative a cui gli enti affidano servizi esterni;

7. inserire esplicitamente nelle azioni per lo sviluppo delle imprese, promosse dalla Provincia attraverso i patti territoriali e le Olimpiadi, il richiamo a promuovere anche posti di lavoro da riservare ai soggetti con handicap e, nello specifico, con handicap intellettivo (posti soprattutto nel settore del commercio e dei servizi: aiuto magazzinieri in aziende e supermercati; addetti alla pulizia e ai servizi di cucina e guardaroba di mense, ospedali, case di cura, alberghi, ristoranti; addetti alle informazioni e all’accoglienza; ecc.);

8. sollecitare i centri per l’impiego a stipulare protocolli d’intesa con i Comuni afferenti (sull’esempio positivo di Rivoli) perché i Sindaci hanno interesse ad attivare risorse aggiuntive (ad esempio, borse-lavoro per tirocini) finalizzate all’assunzione. Infatti è più proficuo investire risorse economiche per due-tre anni con la speranza di collocare al lavoro il soggetto al termine del percorso formativo piuttosto che sostenere costi passivi in servizi assistenziali a vita per i giovani con handicap intellettivi avviabili al lavoro.

 

Ci permettiamo di ricordare che è interesse di tutti garantire il diritto al lavoro di chi ha una riduzione della capacità lavorativa, ma mantiene  potenzialità tali da assicurare una resa produttiva certa e continua all’azienda.

Il diritto al lavoro permette di assicurare al soggetto interessato la sua dignità di persona, ma è altresì un investimento per la collettività, perché egli si trasforma da soggetto passivo a soggetto contribuente.

Inoltre, non sono da trascurare le ricadute positive per  la famiglia, in particolare per la donna, che quasi sempre ha il carico delle persone più deboli.

Infine, garantire l’assunzione di questi soggetti è anche la conclusione positiva per valorizzare le risorse che sono state investite prima nell’integrazione scolastica e poi nell’assolvimento dell’obbligo formativo.

 

 

 

(1)  Il testo è riportato sul n. 5/6, 1969 di Prospettive assistenziali.

 

 

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