Prospettive assistenziali, n. 142, aprile-giugno
2003
Notiziario dell’Unione per la
lotta contro l’emarginazione sociale
PROPOSTA DI DELIBERA D’INTENTI SULL’ASSUNZIONE AL LAVORO DI
SOGGETTI CON HANDICAP
A partire dalla predisposizione della proposta di legge
di iniziativa popolare “Interventi per gli handicappati psichici, fisici,
sensoriali e per i disadattati sociali” presentata al Senato in data 21 aprile
1970 con oltre 200 mila firme (1), l’Ulces ha
costantemente perseguito l’obiettivo dell’inserimento lavorativo dei soggetti
con handicap.
Successivamente sono intervenuti anche il Csa,
Coordinamento sanità e assistenza fra i movimenti di base, e le organizzazioni
aderenti, in particolare l’Utim, Unione tutela insufficienti mentali, il Ggl,
Gruppo genitori per il diritto al lavoro delle persone con handicap
intellettivo.
Di seguito riportiamo la proposta avanzata nei riguardi della Provincia di
Torino (a cui sono state attribuite dalla legge 68/1999 importanti competenze)
diretta a favorire l’assunzione di disoccupati con handicap, in possesso di una
ridotta capacità lavorativa a causa di menomazioni intellettive, fisiche o
psichiche.
1. La Provincia di
Torino ha già dimostrato con azioni concrete che intende sostenere il diritto
al lavoro degli handicappati intellettivi con potenzialità lavorative, sia con
assunzioni nei propri organici, sia attraverso iniziative di sensibilizzazione,
sia con i programmi Por, Piano operativo regionale, di prossimo avvio.
2. Tuttavia va
riconosciuto che la prima fase di attuazione della legge 68/1999 ha per ora
garantito principalmente l’avvio al lavoro di un considerevole numero di
soggetti disoccupati handicappati
con piena capacità lavorativa
(handicappati fisici motori e sensoriali).
3. Gli avviamenti fin qui
realizzati, infatti, non hanno
richiesto alcun tipo di investimento in termini di risorse (che non erano
disponibili) né di personale (i centri per l’impiego non hanno ancora una piena
funzionalità e non dappertutto sono attivi servizi per l’inserimento al lavoro
mediante collocamento mirato).
Ciò premesso, nell’audizione
del 10 aprile 2003 il Csa e il Gruppo Genitori per il diritto al lavoro delle
persone con handicap intellettivo” hanno rilevato che, a distanza di quattro
anni dall’entrata in vigore della legge 68/1999, è giunto il momento di
dedicare un maggiore impegno a chi ha una ridotta capacità lavorativa e cioè:
• handicappati
intellettivi;
• handicappati
fisici con limitata autonomia;
• soggetti con malattia psichica
(o psichiatrica).
A questo riguardo
essi hanno rilevato che i dati raccolti
dall’Agenzia Piemonte lavoro non sono utilizzabili ai fini delle azioni da
intraprendere per promuovere il diritto al lavoro di questa fascia di
cittadini.
Purtroppo è stata
utilizzata la stessa definizione di “handicap psichico” sia per chi ha un
handicap intellettivo sia per chi ha una malattia psichiatrica, peraltro in
contrasto con quanto previsto dalla
legge 68/1999 che distingue nettamente tra portatori di handicap intellettivo
(che possono essere avviati anche numericamente dai centri per l’impiego) e chi
ha un handicap psichico (malattia mentale) per i quali valgono invece le
disposizioni dell’articolo 9.
L’insufficienza mentale (handicap
intellettivo) è altro dalla malattia mentale (o psichica) e necessita quindi di
interventi profondamente diversi.
Il Csa e il Ggl
chiedono che la Provincia di Torino assuma le iniziative indispensabili per
garantire anche a chi ha maggiori difficoltà il diritto al lavoro attraverso la
garanzia di:
• percorsi di
formazione professionale e prelavorativa anche per chi ha un handicap
intellettivo;
• servizi stabili di
collocamento mirato;
• sgravi fiscali alle aziende,
quando devono sostenere oneri maggiori, per la necessità di periodi più lunghi
di tirocinio.
Per quanto sopra si
chiede al Consiglio provinciale di impegnare la Giunta e gli Assessori al
lavoro e alle attività produttive sui seguenti punti:
1. vincolare ogni
anno risorse per promuovere l’orientamento mirato dei giovani con handicap
intellettivo;
2. investire le
risorse già destinate ai corsi prelavorativi e/o di avviamento al lavoro che la
Regione Piemonte trasferisce alle Province per la formazione dei giovani con
handicap intellettivo con percorsi di integrazione scuola/formazione per chi
deve assolvere all’obbligo formativo (15-18 anni) e con moduli di formazione
mirata in alternanza scuola/lavoro per chi ha più di 18 anni e necessita di
acquisire abilità ulteriori per essere avviato al lavoro;
3. assicurare che il
comitato tecnico dei Centri per l’impiego utilizzi le risorse dell’articolo 13
della legge 68/1999 esclusivamente per la fiscalizzazione degli oneri sociali
alle aziende che assumono soggetti con una riduzione della capacità lavorativa
tra cui gli handicappati intellettivi;
4. utilizzare parte
dei fondi provenienti dalla legge regionale 51/2000 per assicurare l’avvio
stabile di servizi per l’inserimento lavorativo, mediante l’assunzione di
operatori, in capo ai centri per l’impiego, preposti all’orientamento e
collocamento di chi ha maggiori difficoltà;
5. accordare alle
aziende soggette all’obbligo di assunzione, convenzioni di cui all’articolo 11
della legge 68/1999 limitatamente all’avviamento di persone con handicap
intellettivo o fisico con comprovata limitata autonomia e ridotta capacità
lavorativa;
6. attivare ogni
azione per la copertura della quota d’obbligo da parte degli Enti pubblici (e
in particolare le Asl) con assunzioni di soggetti con particolari difficoltà di
collocamento tra cui ad esempio persone con problemi psichiatrici. Ciò potrebbe
avvenire, ad esempio, con l’inserimento di questi soggetti in aziende e/o
cooperative a cui gli enti affidano servizi esterni;
7. inserire
esplicitamente nelle azioni per lo sviluppo delle imprese, promosse dalla
Provincia attraverso i patti territoriali e le Olimpiadi, il richiamo a
promuovere anche posti di lavoro da riservare ai soggetti con handicap e, nello
specifico, con handicap intellettivo (posti soprattutto nel settore del
commercio e dei servizi: aiuto magazzinieri in aziende e supermercati; addetti
alla pulizia e ai servizi di cucina e guardaroba di mense, ospedali, case di
cura, alberghi, ristoranti; addetti alle informazioni e all’accoglienza; ecc.);
8. sollecitare i centri per
l’impiego a stipulare protocolli d’intesa con i Comuni afferenti (sull’esempio
positivo di Rivoli) perché i Sindaci hanno interesse ad attivare risorse
aggiuntive (ad esempio, borse-lavoro per tirocini) finalizzate all’assunzione.
Infatti è più proficuo investire risorse economiche per due-tre anni con la
speranza di collocare al lavoro il soggetto al termine del percorso formativo
piuttosto che sostenere costi passivi in servizi assistenziali a vita per i
giovani con handicap intellettivi avviabili al lavoro.
Ci permettiamo di
ricordare che è interesse di tutti garantire il diritto al lavoro di chi ha una
riduzione della capacità lavorativa, ma mantiene potenzialità tali da assicurare una resa produttiva certa e
continua all’azienda.
Il diritto al lavoro
permette di assicurare al soggetto interessato la sua dignità di persona, ma è
altresì un investimento per la collettività, perché egli si trasforma da
soggetto passivo a soggetto contribuente.
Inoltre, non sono da
trascurare le ricadute positive per la
famiglia, in particolare per la donna, che quasi sempre ha il carico delle
persone più deboli.
Infine, garantire
l’assunzione di questi soggetti è anche la conclusione positiva per valorizzare
le risorse che sono state investite prima nell’integrazione scolastica e poi
nell’assolvimento dell’obbligo formativo.
(1) Il testo è riportato sul n. 5/6, 1969 di Prospettive assistenziali.
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