Prospettive assistenziali, n. 142, aprile-giugno
2003
cure sanitarie
domiciliari: una proposta di legge presentata alla regione piemonte
Riportiamo di seguito la relazione ed il testo della proposta di legge
regionale n. 508 “Norme per l’attuazione delle cure sanitarie domiciliari”
presentata il 6 marzo 2003 in Regione Piemonte dai consiglieri Chiezzi
(Comunisti italiani), Caracciolo (Sdi), Contu (Rifondazione comunista), Giordano
(I Democratici - L’Ulivo), Moriconi (Verdi), Papandrea (Rifondazione
comunista), Riggio (Democratici di sinistra), Saitta (Centro per il Piemonte
- Popolari), Suino (Democratici di sinistra).
Riteniamo si tratti di una valida proposta, tesa a conseguire in parallelo
il rispetto delle esigenze del malato e il risparmio della spesa sanitaria.
Ancora una volta è confermato che le disposizioni riguardose delle esigenze e
dei diritti dei cittadini non portano ad un maggior esborso da parte delle
casse pubbliche. A riprova di ciò, infatti, ricordiamo alcuni esempi, tra i
quali:
- l’affidamento o l’adozione di minori in stato di abbandono morale e
materiale, di contro al ricovero in istituti, assai più costosi;
- l’istituzione dei centri diurni per handicappati intellettivi in
situazione di gravità, in alternativa anch’essi al ricovero in presidi
residenziali assai più onerosi economicamente;
- gli inserimenti lavorativi delle persone con handicap, che evitano la
dipendenza assistenziale, gravosa per l’ente pubblico.
La proposta di legge ricalca la bozza di proposta di legge regionale sulle
cure sanitarie a domicilio predisposta dal Csa (1).
Altresì, soddisfa quei requisiti la cui presenza è essenziale affinché la
norma possa rispondere alle esigenze dell’utenza cui si rivolge e preveda
diritti esigibili. Stiamo parlando dei requisiti indicati nel volume A scuola
di diritti - Come difendersi da inadempienze e abusi della burocrazia
sociosanitaria di R. Carapelle e F. Santanera. E
in particolare: esplicazione degli aventi diritto, dei soggetti che devono
fornire il servizio, del contenuto degli interventi, delle varie modalità
organizzative, del luogo di erogazione del servizio e di presentazione delle
relative istanze, dei relativi tempi e i costi.
Alcune osservazioni. All’articolo 6 della proposta di legge regionale n.
508, è previsto un supporto economico al nucleo familiare a basso reddito, in
considerazione del maggior carico assistenziale per il congiunto malato. Al
riguardo non si comprende per quali motivi il contributo economico debba
essere erogato solo ai nuclei familiari a basso reddito, trattandosi di un
rimborso forfettario di oneri (a mo’ di indennizzo) che sono assunti a titolo
volontaristico e che determinano minori costi per il Servizio sanitario.
All’articolo 9 della proposta di legge regionale n. 508 è previsto che,
qualora le Aziende sanitarie locali non attivino il servizio di cure
domiciliari - o non lo organizzino in modo da rispondere appropriatamente alle
richieste - siano penalizzate per uno 0,5% della quota capitaria loro
destinata. Tale quota sarà assegnata ai soggetti ai quali non possono essere
fornite le cure domiciliari. Se è necessario, oltreché corretto, prevedere
un’azione nei riguardi dell’ente preposto qualora non renda operativo il
servizio, nel caso in questione la penalità contemplata, coercitiva, è
giustamente devoluta al cittadino malato nell’assenza della prestazione. Si
tratta di una forma di indennizzo, direttamente da erogarsi al paziente al fine
consentirgli di procurarsi un servizio in alternativa.
Inoltre, a proposito del reclamo contro la mancata erogazione del servizio,
la proposta in oggetto prevede giustamente il ricorso al Sindaco quale massima
autorità sanitaria locale, autorizzato ad emettere ordinanze in merito.
Cogliamo l’occasione per ricordare la vigente possibilità di ricorso contro
il rifiuto, o la limitazione, di una qualsiasi prestazione sanitaria. È,
difatti, possibile in genere il semplice ricorso amministrativo: l’interessato
può rivolgersi per scritto, entro 15 giorni dalla conoscenza, al direttore
generale dell’Asl, che decide nei 15 giorni successivi, ai sensi dell’art. 4
della legge 595/1985 e dell’art. 14, n. 5, del decreto legislativo
502/1992. In caso di rifiuto delle
prestazioni relative agli interventi sanitari si può ipotizzare il reato di
omissione di atti di ufficio.
Relazione
Le più recenti acquisizioni scientifiche
dimostrano che le cure domiciliari, quando indicate, rappresentano notevoli
vantaggi rispetto al ricovero ospedaliero, in particolar modo per malattie
croniche e degenerative che in questi ultimi anni hanno presentato un notevole
incremento, correlato anche all’aumento di popolazione anziana.
D’altra parte è ormai dato
scientifico acquisito che per una persona anziana l’allontanamento
dall’abituale ambiente di vita comporta effetti psicofisici negativi. Non solo,
aumentano le richieste delle persone interessate e delle loro famiglie, là dove
il servizio è disponibile.
L’erogazione di cure domiciliari
è già presente in Piemonte, tuttavia non è prevista in tutte le Asl, e comunque
presenta difformità di applicazione, superate dal presente progetto di legge.
Le cure domiciliari sono rivolte
soprattutto a quelle malattie croniche o degenerative che richiedono servizi di
assistenza a lungo termine, e per le quali non è necessaria l’ospedalizzazione
(art. 2). Tale articolo contiene
un’altra considerazione, legata alla necessità di ridurre le spese sanitarie,
che si sono tra l’altro concretizzate in Piemonte con provvedimenti di
riduzioni di posti letto ospedalieri, pur in assenza del nuovo Piano sanitario
regionale, e senza contestuale offerta di servizi alternativi. L’erogazione di
cure domiciliari risponde sia alla necessità di risparmiare, sia ampliando i
servizi in alternativa al costoso ricovero ospedaliero, tanto che il progetto
di legge non necessita di alcun finanziamento aggiuntivo, rientrando nell’ambito
di quanto già assegnato alla Aziende sanitarie.
In aggiunta, il risparmio
conseguito consente anche l’erogazione di un contributo economico alle famiglie
coinvolte nelle cure domiciliari (art. 6). Spesso il dover assistere un
congiunto malato cronico comporta rinuncia ad un lavoro retribuito da parte del
congiunto che si assume l’onere di assistenza, oppure può porsi il problema di
dover retribuire una persona estranea alla famiglia per l’assistenza al
congiunto, in periodi di forzosa assenza. Si ritiene significativo e
qualificante prevedere la possibilità di tale contributo per le famiglie a
basso reddito, e si ritiene che debba essere erogato dall’Asl, perché’ si
tratta di un evento di totale competenza sanitaria, non subordinato a problemi
assistenziali. Un intervento socio-assistenziale può e deve essere
complementare, in caso di contemporanei bisogni in tale ambito. In ogni caso il
costo giornaliero delle cure domiciliari, anche in caso di erogazione di
contributo economico, è inferiore al costo giornaliero del ricovero
nell’ospedale dell’ Asl.
L’art. 7 contiene indicazioni sui
tempi di erogazione del servizio, e l’art. 8 la possibilità di ricorso contro
un eventuale diniego. Il ricorso è indirizzato al Sindaco, quale massima
autorità sanitaria locale, ed autorizzato ad emettere ordinanze in merito.
All’art. 9 infine sono previste
sanzioni economiche per le Asl che non attivino, od attivino in modo
insufficiente, il servizio stesso.
Testo
Art. 1 - Le Aziende sanitarie
locali della Regione Piemonte, avvalendosi anche della collaborazione delle
Aziende sanitarie ospedaliere, erogano le cure sanitarie domiciliari, di cui al
seguente art. 2, in modo uniforme ed obbligatorio, come previsto dagli articoli
seguenti.
Art. 2 - Per cure domiciliari si
intende una modalità di assistenza sanitaria erogata al domicilio del paziente
al fine di fornire cure appropriate da parte di operatori sanitari (medico di
famiglia e/o specialista ospedaliero, infermiere, terapista della
riabilitazione, assistente sociale, altri operatori sanitari), quale forma di
assistenza sanitaria alternativa al ricovero ospedaliero a persone con
patologie trattabili a domicilio, favorendo il loro recupero ed il mantenimento
delle capacità residue di autonomia e di relazione, e migliorando la loro
qualità della vita permettendo la permanenza nel proprio ambiente, ottenendo
altresì la riduzione del numero di giornate di degenza impropria in ospedale o
evitando il ricovero non necessario.
Art. 3 - Le cure domiciliari sono
attivate, anche su richiesta del singolo cittadino interessato, dal medico
ospedaliero o dal medico di famiglia, tramite apposito ufficio attivato in ogni
Asl.
Art. 4 - L’attivazione delle cure
domiciliari è subordinata a:
1. compatibilità delle condizioni
cliniche e degli interventi sanitari necessari con la permanenza a domicilio;
2. consenso informato
dell’interessato e della sua famiglia;
3. verifica da parte dell’Asl di
adeguato supporto familiare e/o di una rete di aiuto informale;
4. idonea condizione abitativa.
Art. 5 - Le cure domiciliari, in
quanto sostitutive di ricovero ospedaliero, sono gratuite e non soggette a
ticket, indipendentemente dal reddito.
Art. 6 - L’Asl di competenza, in
caso di nucleo familiare da considerarsi a basso reddito, deve assicurare il
necessario supporto economico alla famiglia che si assume il carico
assistenziale, anche in considerazione di una riduzione di guadagno per
assistere il congiunto malato, o di maggiori spese necessarie per fornire
l’adeguato supporto. La somma del costo totale delle cure domiciliari e del
contributo economico alla famiglia non può superare i 3/4 del costo totale
della degenza nel presidio ospedaliero di riferimento.
Art. 7 - L’attivazione di cure
domiciliari deve essere effettuata entro cinque giorni lavorativi dalla
presentazione della richiesta. Il rifiuto di attivazione delle cure domiciliari
deve essere motivato per iscritto e, entro cinque giorni lavorativi dalla
richiesta, notificato al richiedente ed alla persona interessata od ai suoi
familiari.
Art. 8 - Contro il provvedimento
di rifiuto è possibile il ricorso da parte del medico che ha formulato la
richiesta o da parte della persona interessata e/o dei suoi familiari,
indirizzato al Sindaco del Comune di residenza che decide in merito, ed entro
cinque giorni lavorativi comunica all’Asl ed agli interessati la sua decisione.
In caso di accoglimento del ricorso, il sindaco emette apposita ordinanza
all’Asl, che deve provvedere nel più breve tempo possibile, e comunque non
oltre tre giorni, all’attivazione delle cure domiciliari.
Art. 9 - Le Aziende sanitarie
locali che non attivino il servizio di cure domiciliari, o che non lo
organizzino in modo da rispondere appropriatamente alle richieste, sono
penalizzate per una parte della quota capitaria loro destinata pari allo 0,5%.
Tale cifra sarà assegnata, dall’Asl, ai soggetti ai quali non possono essere
fornite le cure domiciliari.
(1) Cfr. Prospettive assistenziali, n. 140, 2002.
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