Prospettive assistenziali, n. 142, aprile-giugno 2003

 

 

cure sanitarie domiciliari: una proposta di legge presentata alla regione piemonte

 

Riportiamo di seguito la relazione ed il testo della proposta di legge regionale n. 508 “Norme per l’attuazione delle cure sanitarie domiciliari” presentata il 6 marzo 2003 in Regione Piemonte dai consiglieri Chiezzi (Comunisti italiani), Carac­ciolo (Sdi), Contu (Rifondazione comunista), Gior­da­no (I Democratici - L’Ulivo), Moriconi (Verdi), Pa­­pan­drea (Rifondazione comunista), Riggio (De­mo­cratici di sinistra), Saitta (Centro per il Pie­monte - Popolari), Suino (Democratici di sinistra).

Riteniamo si tratti di una valida proposta, tesa a conseguire in parallelo il rispetto delle esigenze del malato e il risparmio della spesa sanitaria. Ancora una volta è confermato che le disposizioni riguardose delle esigenze e dei diritti dei cittadini non portano ad un maggior esborso da parte delle casse pubbliche. A riprova di ciò, infatti, ricordiamo alcuni esempi, tra i quali:

- l’affidamento o l’adozione di minori in stato di abbandono morale e materiale, di contro al ricovero in istituti, assai più costosi;

- l’istituzione dei centri diurni per handicappati intellettivi in situazione di gravità, in alternativa anch’essi al ricovero in presidi residenziali assai più onerosi economicamente;

- gli inserimenti lavorativi delle persone con handicap, che evitano la dipendenza assistenziale, gravosa per l’ente pubblico.

La proposta di legge ricalca la bozza di proposta di legge regionale sulle cure sanitarie a domicilio predisposta dal Csa (1).

Altresì, soddisfa quei requisiti la cui presenza è essenziale affinché la norma possa rispondere alle esigenze dell’utenza cui si rivolge e preveda diritti esigibili. Stiamo parlando dei requisiti indicati nel volume A scuola di diritti - Come difendersi da inadempienze e abusi della burocrazia sociosanitaria di R. Carapelle e F. Santanera.   E in particolare: esplicazione degli aventi diritto, dei soggetti che devono fornire il servizio, del contenuto degli interventi, delle varie modalità organizzative, del luogo di erogazione del servizio e di presentazione delle relative istanze, dei relativi tempi e i costi.

Alcune osservazioni. All’articolo 6 della proposta di legge regionale n. 508, è previsto un supporto economico al nucleo familiare a basso reddito, in considerazione del maggior carico assistenziale per il congiunto malato. Al riguardo non si comprende per quali motivi il contributo eco­nomico debba essere erogato solo ai nuclei familiari a basso reddito, trattandosi di un rimborso forfettario di oneri (a mo’ di indennizzo) che sono assunti a titolo volontaristico e che determinano minori costi per il Servizio sanitario.

All’articolo 9 della proposta di legge regionale n. 508 è previsto che, qualora le Aziende sanitarie locali non attivino il servizio di cure domiciliari - o non lo organizzino in modo da rispondere appropriatamente alle richieste - siano penalizzate per uno 0,5% della quota capitaria loro destinata. Tale quota sarà assegnata ai soggetti ai quali non possono essere fornite le cure domiciliari. Se è necessario, oltreché corretto, prevedere un’azione nei riguardi dell’ente preposto qualora non renda operativo il servizio, nel caso in questione la penalità contemplata, coercitiva, è giustamente devoluta al cittadino malato nell’assenza della prestazione. Si tratta di una forma di indennizzo, direttamente da erogarsi al paziente al fine consentirgli di procurarsi un servizio in alternativa.

Inoltre, a proposito del reclamo contro la mancata erogazione del servizio, la proposta in oggetto prevede giustamente il ricorso al Sindaco quale massima autorità sanitaria locale, autorizzato ad emettere ordinanze in merito.

Cogliamo l’occasione per ricordare la vigente possibilità di ricorso contro il rifiuto, o la limitazione, di una qualsiasi prestazione sanitaria. È, difatti, possibile in genere il semplice ricorso amministrativo: l’interessato può rivolgersi per scritto, entro 15 giorni dalla conoscenza, al direttore generale dell’Asl, che decide nei 15 giorni successivi, ai sensi dell’art. 4 della legge 595/1985 e dell’art. 14, n. 5, del decreto legislativo 502/1992.  In caso di rifiuto delle prestazioni relative agli interventi sanitari si può ipotizzare il reato di omissione di atti di ufficio.

 

Relazione

Le più recenti acquisizioni scientifiche dimostrano che le cure domiciliari, quando indicate, rappresentano notevoli vantaggi rispetto al ricovero ospedaliero, in particolar modo per malattie croniche e degenerative che in questi ultimi anni hanno presentato un notevole incremento, correlato anche all’aumento di popolazione anziana.

D’altra parte è ormai dato scientifico acquisito che per una persona anziana l’allontanamento dall’abituale ambiente di vita comporta effetti psicofisici negativi. Non solo, aumentano le richieste delle persone interessate e delle loro famiglie, là dove il servizio è disponibile.

L’erogazione di cure domiciliari è già presente in Piemonte, tuttavia non è prevista in tutte le Asl, e comunque presenta difformità di applicazione, superate dal presente progetto di legge.

Le cure domiciliari sono rivolte soprattutto a quelle malattie croniche o degenerative che richiedono servizi di assistenza a lungo termine, e per le quali non è necessaria l’ospedalizzazione (art. 2).         Tale articolo contiene un’altra considerazione, legata alla necessità di ridurre le spese sanitarie, che si sono tra l’altro concretizzate in Piemonte con provvedimenti di riduzioni di posti letto ospedalieri, pur in assenza del nuovo Piano sanitario regionale, e senza contestuale offerta di servizi alternativi. L’erogazione di cure domiciliari risponde sia alla necessità di risparmiare, sia ampliando i servizi in alternativa al costoso ricovero ospedaliero, tanto che il progetto di legge non necessita di alcun finanziamento aggiuntivo, rientrando nell’ambito di quanto già assegnato alla Aziende sanitarie.

In aggiunta, il risparmio conseguito consente anche l’erogazione di un contributo economico alle famiglie coinvolte nelle cure domiciliari (art. 6). Spesso il dover assistere un congiunto malato cronico comporta rinuncia ad un lavoro retribuito da parte del congiunto che si assume l’onere di assistenza, oppure può porsi il problema di dover retribuire una persona estranea alla famiglia per l’assistenza al congiunto, in periodi di forzosa assenza. Si ritiene significativo e qualificante prevedere la possibilità di tale contributo per le famiglie a basso reddito, e si ritiene che debba essere erogato dall’Asl, perché’ si tratta di un evento di totale competenza sanitaria, non subordinato a problemi assistenziali. Un intervento socio-assistenziale può e deve essere complementare, in caso di contemporanei bisogni in tale ambito. In ogni caso il costo giornaliero delle cure domiciliari, anche in caso di erogazione di contributo economico, è inferiore al costo giornaliero del ricovero nell’ospedale dell’ Asl.

L’art. 7 contiene indicazioni sui tempi di erogazione del servizio, e l’art. 8 la possibilità di ricorso contro un eventuale diniego. Il ricorso è indirizzato al Sindaco, quale massima autorità sanitaria locale, ed autorizzato ad emettere ordinanze in merito.

All’art. 9 infine sono previste sanzioni economiche per le Asl che non attivino, od attivino in modo insufficiente, il servizio stesso.

 

Testo

Art. 1 - Le Aziende sanitarie locali della Regione Piemonte, avvalendosi anche della collaborazione delle Aziende sanitarie ospedaliere, erogano le cure sanitarie domiciliari, di cui al seguente art. 2, in modo uniforme ed obbligatorio, come previsto dagli articoli seguenti.

Art. 2 - Per cure domiciliari si intende una modalità di assistenza sanitaria erogata al domicilio del paziente al fine di fornire cure appropriate da parte di operatori sanitari (medico di famiglia e/o specialista ospedaliero, infermiere, terapista della riabilitazione, assistente sociale, altri operatori sanitari), quale forma di assistenza sanitaria alternativa al ricovero ospedaliero a persone con patologie trattabili a domicilio, favorendo il loro recupero ed il mantenimento delle capacità residue di autonomia e di relazione, e migliorando la loro qualità della vita permettendo la permanenza nel proprio ambiente, ottenendo altresì la riduzione del numero di giornate di degenza impropria in ospedale o evitando il ricovero non necessario.

Art. 3 - Le cure domiciliari sono attivate, anche su richiesta del singolo cittadino interessato, dal medico ospedaliero o dal medico di famiglia, tramite apposito ufficio attivato in ogni Asl.

Art. 4 - L’attivazione delle cure domiciliari è subordinata a:

1. compatibilità delle condizioni cliniche e degli interventi sanitari necessari con la permanenza a domicilio;

2. consenso informato dell’interessato e della sua famiglia;

3. verifica da parte dell’Asl di adeguato supporto familiare e/o di una rete di aiuto informale;

4. idonea condizione abitativa.

Art. 5 - Le cure domiciliari, in quanto sostitutive di ricovero ospedaliero, sono gratuite e non soggette a ticket, indipendentemente dal reddito.

Art. 6 - L’Asl di competenza, in caso di nucleo familiare da considerarsi a basso reddito, deve assicurare il necessario supporto economico alla famiglia che si assume il carico assistenziale, anche in considerazione di una riduzione di guadagno per assistere il congiunto malato, o di maggiori spese necessarie per fornire l’adeguato supporto. La somma del costo totale delle cure domiciliari e del contributo economico alla famiglia non può superare i 3/4 del costo totale della degenza nel presidio ospedaliero di riferimento.

Art. 7 - L’attivazione di cure domiciliari deve essere effettuata entro cinque giorni lavorativi dalla presentazione della richiesta. Il rifiuto di attivazione delle cure domiciliari deve essere motivato per iscritto e, entro cinque giorni lavorativi dalla richiesta, notificato al richiedente ed alla persona interessata od ai suoi familiari.

Art. 8 - Contro il provvedimento di rifiuto è possibile il ricorso da parte del medico che ha formulato la richiesta o da parte della persona interessata e/o dei suoi familiari, indirizzato al Sindaco del Comune di residenza che decide in merito, ed entro cinque giorni lavorativi comunica all’Asl ed agli interessati la sua decisione. In caso di accoglimento del ricorso, il sindaco emette apposita ordinanza all’Asl, che deve provvedere nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre tre giorni, all’attivazione delle cure domiciliari.

Art. 9 - Le Aziende sanitarie locali che non attivino il servizio di cure domiciliari, o che non lo organizzino in modo da rispondere appropriatamente alle richieste, sono penalizzate per una parte della quota capitaria loro destinata pari allo 0,5%. Tale cifra sarà assegnata, dall’Asl, ai soggetti ai quali non possono essere fornite le cure domiciliari.

 

(1)     Cfr. Prospettive assistenziali, n. 140, 2002.

 

 

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