Prospettive assistenziali, n. 142, aprile-giugno
2003
L’esperienza dell’associazione tutori volontari di torino
GIUSEPPE D’ANGELO (1)
Il 27 giugno 2002 si è tenuto a Schio (Vicenza) presso il Palazzo
Toaldi-Capra, l’ultimo incontro del corso di formazione per “amministratori di
sostegno”, curatori e tutori. Il corso (2), organizzato
dal Comune di Schio, è parte di un progetto volto alla promozione locale di una
associazione di volontari tutori ed alla predisposizione a livello comunale
(pertanto con la valenza di controllore-controllato) di un “ufficio di pubblica
tutela”. Di seguito riportiamo l’intervento dell’Associazione tutori volontari
di Torino.
Premessa e scopo dell’intervento
Ringrazio innanzitutto il Comune
di Schio per l’opportunità, concessa con questo incontro, di diffondere gli
scopi e l’attività dell’Associazione tutori volontari di Torino.
L’obiettivo principale
dell’intervento è quello di portare la nostra piccola esperienza in una realtà,
quella di Schio, che sta formando potenziali tutori, curatori, … volontari,
affinché operino per tutelare i diritti e le esigenze delle persone incapaci, e
non suppliscano, invece, nell’esercizio di compiti precipui dell’ente pubblico.
Altresì, finalità dell’intervento
è quella di cercare di promuovere localmente un gruppo o una associazione di
persone a rappresentanza e a difesa dei soggetti incapaci di auto-tutelarsi,
convogliando le risorse offerte anche da questo corso (cfr. allegato 1)
Sottolineo, peraltro, che
l’esperienza che portiamo è quella di una associazione esclusivamente di
tutori, e non di curatori o di altre figure.
Il tutore
Premetto che ognuno di noi,
persona maggiorenne, può in tutta libertà esercitare la funzione di tutore
prevista dal Codice civile, sempre che siano rispettati alcuni requisiti, come
ad esempio gli enunciati dell’art. 348 sulla scelta del tutore (3) e l’art. 350
sull’incapacità all’ufficio tutelare (4), e sempre che il Giudice tutelare,
incaricato alla nomina del tutore, non abbia remore in merito alla sua
designazione.
È quindi sempre possibile che
ciascuno di noi, singolarmente, dia disponibilità al Giudice tutelare al fine
di prendersi carico di una tutela.
In base alla nostra esperienza,
il Giudice tutelare, in genere accoglie con molto favore un potenziale tutore,
e dopo averne valutato l’idoneità, lo inserisce in un elenco nel quale di
solito sono
presenti anche giovani professionisti, avvocati, commercialisti, ecc., che, per
fare esperienza, danno solitamente la propria disponibilità ad assumere qualche
tutela, pur esercitandola poi, generalmente, solo in maniera amministrativa/burocratica.
Ricordo che il compito del tutore
è quello previsto dall’art. 357 del Codice civile, ovvero: «Il tutore ha la cura della persona, la
rappresenta in tutti gli aspetti civili e ne amministra i beni».
Pertanto, nonostante che il codice
civile, al riguardo della tutela e dell’interdizione, si estenda ampiamente
sugli aspetti volti alla salvaguardia del patrimonio del tutelato, afferma che
il primo compito del tutore è la cura della persona: spetta al tutore
esercitare bene questa funzione.
Modalità di esercizio della tutela
Sull’esercizio delle funzioni di
tutore ci sono in linea di massima due modalità (tralasciando quella
apertamente illegale, ma che - per citare un esempio - avviene, purtroppo, con
la sottrazione di danaro ai ricoverati da parte della Pubblica amministrazione
a danno di persone incapaci di auto-difendersi).
A - Una modalità, è quella
dell’esercizio della tutela non sulla base dei diritti delle persone, ma
seguendo sempre le decisioni assunte dagli enti. Purtroppo, è forse la modalità
più seguita.
Un esempio. Le leggi stabiliscono
che tutte le persone malate (quindi anche gli anziani) siano esse colpite da
patologie acute o croniche, devono essere curate dal Servizio sanitario
nazionale, gratuitamente e senza limiti di durata. Le disposizioni sono in
vigore dal 1955 (cfr. in proposito la legge 692/1955). Nonostante ciò, le Asl
dimettono dagli ospedali gli anziani malati cronici non autosufficienti.
Ricordo che il trasferimento dei
malati cronici dalla sanità all’assistenza è illegale (ciò è stato confermato
anche da diverse sentenze della magistratura, tra cui la n. 10150/1996 della
Suprema Corte di Cassazione). Questo “scarico” determina il passaggio da una
situazione (sanitaria) caratterizzata da diritti certi e gratuità ad una
condizione (assistenziale) che si distingue per la discrezionalità degli enti
ad intervenire e per il pagamento di rette spesso salate, oltre al fatto che le
prestazioni dell’assistenza sociale sono quasi sempre molto meno valide di
quelle garantite dal Servizio sanitario nazionale.
Molto spesso i tutori seguono le
decisioni assunte dagli enti (che, in genere, tendono a curare i propri
interessi), e poco fanno per difendere il diritto alle cure; e altresì, più
volte, i Giudici tutelari sorvolano sul fatto che vengono violate le esigenze
di cura dei malati e che i loro redditi vengano abusivamente intaccati per il
pagamento di rette non dovute.
B - Un’altra modalità di
esercizio delle funzioni di tutore si fonda invece sul dovere di assicurare la
massima cura possibile della persona tutelata e del suo patrimonio.
Al riguardo, in estrema sintesi
ricordo che:
– se il soggetto dichiarato
interdetto è colpito da una malattia invalidante, il tutore deve rivendicare il
suo diritto alle prestazioni sanitarie gratuite e senza limiti di durata;
– se il tutore difende i diritti
del soggetto con handicap di cui ha la tutela, dovrebbe fare tutto il possibile
perché l’ente di assistenza non lo ricoveri in istituto ma in comunità
alloggio;
– se il tutore difende i diritti
del minore di cui ha la tutela, dovrebbe fare tutto il possibile per evitare il
ricovero in istituti assistenziali e invece promuovere l’inserimento, a seconda
dei casi, nella sua famiglia di origine o in un nucleo adottivo o affidatario.
Portare avanti questa modalità di
esercizio della tutela - che, sottolineo, deve sempre essere finalizzata ad
apportare un maggior benessere alla persona tutelata e mai solo fine a se
stessa - è chiaramente arduo, soprattutto se il tutore opera da solo.
L’associazione di tutori
Una associazione di tutori deve
avere finalità più ampie e offrire “salvaguardie” maggiori rispetto
all’intervento del singolo tutore. Incominciamo dalla nostra piccola
esperienza, pertanto.
L’associazione tutori volontari,
nata nel 1998, ha tra gli scopi statutari (cfr. allegato 2) i seguenti:
a - assunzione della tutela di persone interdette;
b - difesa dei diritti dei tutelati e delle persone interdette e minori in
genere;
c - formazione/informazione, approfondimento della normativa sulla tutela;
d - auto-mutuo aiuto tra i soci.
a - ‑Assunzione della
tutela di persone interdette
Ricordo che nell’ordinamento
giuridico italiano, ad oggi sono due gli uffici di tutela per le persone
incapaci:
• l’interdizione - obbligatoria - per chi è in abituale
infermità di mente che lo rende incapace di provvedere ai propri interessi
(cfr. art. 414 del Codice civile);
• l’inabilitazione - facoltativa - per chi non è talmente
grave da far luogo all’interdizione (cfr. art. 415 del Codice civile).
Preciso che l’Associazione tutori
volontari non si occupa dei casi di inabilitazione, bensì solo di interdizione.
È l’inabilitazione una forma di
tutela che per sua natura si rivolge essenzialmente all’aspetto patrimoniale.
Ovvero, il curatore in genere si
occupa solo della cosiddetta “straordinaria amministrazione”.
L’inabilitato, infatti, è in
grado e libero di fare tutte le operazioni relative all’ordinaria
amministrazione.
Con la curatela, pertanto, si
farebbe nella maggior parte dei casi una “sola” difesa del patrimonio (spesso a
salvaguardia degli interessi degli eredi).
Oltre ai minori, le persone cui
ci rivolgiamo (considerando l’art. 414 del Codice civile) sono: handicappati
intellettivi gravi, anziani malati cronici non autosufficienti, malati psichiatrici.
Nella maggior parte dei casi ci
indirizziamo verso persone povere, che - se va bene - possono contare sulla
propria pensione. Si tratta di soggetti già inseriti in strutture assistenziali
(istituti, comunità alloggio, ecc.) e che non hanno parenti o conoscenti
disponibili ad assumere la tutela.
Ricordo, infatti, che in assenza
di persone fisiche disposte o capaci ad assumere la tutela, questa è esercitata
dal Comune o, addirittura, dal responsabile dell’ospizio in cui la persona
interdetta risiede (cfr. art. 354 del Codice civile). In questi casi l’ente
assistenziale, in quanto tutore, ha un diretto potere decisionale
sull’assistito.
Pertanto viene meno l’effetto di
vigilanza/controllo proprio della tutela, dato che tale vigilanza è esercitata
dagli stessi che dovrebbero essere controllati in quanto erogatori di
assistenza.
Per ovviare a questa situazione,
il Csa-Coordinamento sanità e assistenza fra i movimenti di base di Torino, al
quale l’Associazione tutori volontari aderisce, ha predisposto una proposta di
legge (che l’On. Diego Novelli ha presentato nel 1997 alla Camera dei Deputati)
per trasferire a livello provinciale le funzioni di tutela, dopo che le
Province avranno trasmesso ai Comuni tutte le competenze assistenziali che
ancora detengono.
La proposta, pur non ancora trasformata in legge, ha avuto un seguito nella
Regione Piemonte, visto che, con la legge regionale n. 5/2001 (in recepimento
del decreto legislativo 112/1998 “Conferimento
di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti
locali”), sono proprio stati previsti gli Uffici di pubblica tutela a
livello provinciale.
b - ‑Difesa dei diritti dei
tutelati e delle persone interdette e minori in genere
Come già accennato l’attività
singola di tutela dell’interdetto da parte del tutore, dovrebbe sempre partire
dal riconoscimento delle sue esigenze e
diritti.
Per esempio, più in generale il
tutore per il proprio tutelato dovrebbe domandarsi, almeno, quanto segue:
– è curato a carico dalla sanità
se malato
cronico?
– è corretta la contribuzione
economica versata per conto del tutelato per il suo ricovero?
– è adeguata la struttura,
sanitaria o assistenziale, ove il soggetto è ricoverato?
– è presente nella struttura un
numero sufficiente di operatori sanitari e non?
– sono rispettati gli standard di
gestione previsti (per esempio da “capitolato”)?
– qual è la competenza e la
professionalità degli operatori?
– risponde adeguatamente (tempi e
modi) alle esigenze del tutelato l’assistenza erogata dal presidio?
– è posta nella giusta attenzione
la quotidiana igiene e cura della persona?
– è diffusa un’adeguata
informazione verso l’esterno (ai parenti, tutori, ecc.)?
– si svolgono attività
all’interno della struttura, oppure si fa una mera “badanza”?
– le attività sono svolte il più
possibile favorendo l’integrazione dei ricoverati con il “territorio”?
– è possibile in base alle
disponibilità economiche del tutelato garantirgli prestazioni aggiuntive a
quelle fornite dall’ente, che gli possano apportare maggior benessere e maggior
qualità della vita?
Eccetera.
Questa è una prima lista di
domande, molto pratiche, in ordine sparso e non esaustive, che il tutore
dovrebbe porsi per verificare e vigilare sulla bontà dell’assistenza e delle
cure apportate al proprio tutelato.
Un’altra verifica che il tutore
dovrebbe fare è quella di sostituirsi al tutelato, cioè mettersi ipoteticamente
al suo posto e verificare se per egli stesso riterrebbe adeguate le prestazioni
fornite.
In un approccio più ampio – non
solo, pertanto, rivolto al proprio tutelato – l’attività di volontariato del
tutore dovrebbe essere improntata a cercare di ottenere il riconoscimento delle
esigenze e diritti delle persone più deboli, partendo dai loro bisogni e dalla
loro dignità.
È, infatti, veramente difficile
attuare la solidarietà se non c’è giustizia, ovvero il rispetto dei diritti
della persona.
Diceva don Milani che «la giustizia senza la carità è incompleta;
ma la carità senza la giustizia è falsa».
Il “volontariato dei diritti” (si
può definire così questo tipo di attività) davanti alle situazioni di bisogno
si attiva non solo per la risoluzione del problema del singolo (solidarietà),
ma si preoccupa di far emergere le esigenze di tutte le altre persone in
analoghe condizioni. Se necessario protesta e denuncia le disfunzioni. Ma oltre
alla critica fa proposte precise che inoltra per scritto alle Autorità
competenti e su queste proposte si confronta e dà battaglia.
Alcuni esempi
Supponiamo che nella nostra zona
manchi un centro diurno assistenziale per handicappati intellettivi in
situazioni di gravità; dopo la scuola dell’obbligo finiscono per restare
emarginati in famiglia. Cosa fare?
Chi segue la pratica del
volontariato dei diritti imposta una trattativa con l’ente locale per ottenere
l’apertura di un centro diurno ed il riconoscimento quindi del diritto al
servizio assistenziale per tutti i cittadini handicappati intellettivi
interessati. Sicuramente saranno molte e faticose le azioni da intraprendere e
i tempi non saranno brevi; ma poi il risultato, quando “incamerato”, sarà
veramente notevole.
Non è libero, invece, quel
volontariato che, per esempio, decide di gestire in convenzione il centro
diurno, in quanto potrà contare sull’erogazione delle risorse (indispensabili
per la gestione del servizio) in cambio del “silenzio” sull’operato
dell’Amministrazione (anche quando non rispetta i diritti degli utenti). In
caso contrario l’Amministrazione revoca la convenzione.
Accade, inoltre, che per attivare
un solo centro diurno (o una comunità alloggio) si consumino le forze
disponibili dell’associazione e dopo non ci sia più la disponibilità a lottare
per ottenere gli altri servizi necessari. La risposta è pertanto parziale.
Forse riesco a risolvere il caso di 10-20 persone… e tutti gli altri?
Ricordo che a Torino, a seguito
dell’azione del volontariato dei diritti, tra le altre cose si è ottenuta
l’apertura di un considerevole numero di servizi, diurni e residenziali (5).
Scegliere il volontariato dei
diritti significa acquisire una coscienza nuova e comprendere che il
volontariato ha un ruolo politico - ma non partitico (se non quello di stare
dalla parte delle fasce più deboli…).
Sul fronte del volontariato dei
diritti colgo l’occasione per informare in merito ad alcune iniziative alle
quali ha contribuito anche l’Associazione tutori volontari:
– azione per attivare un nuovo
gruppo appartamento, una nuova comunità alloggio e un nuovo centro diurno nella
cintura sud di Torino;
– azione di protesta, assieme
alle associazioni aderenti al Csa-Coordinamento sanità e assistenza fra i
movimenti di base di Torino, contro il testo di legge di riforma
dell’assistenza, giudicato iniquo (non prevede alcun nuovo diritto esigibile);
– azione per la richiesta di
modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 221/1999
(“redditometro”), che ha avuto successo con l’emanazione del decreto
legislativo 130/2000 ove, in estrema sintesi, si prevede di considerare la
situazione economica del solo assistito (handicappato in situazione di gravità
o ultrasessantacinquenne non autosufficiente) per l’erogazione delle varie
prestazioni sociali;
– azione a sostegno della
istituzione degli Uffici di pubblica tutela a livello nazionale e regionale;
– azione per contrastare il
decreto amministrativo del Presidente del Consiglio dei Ministri 14/2/2001
(decreto Veronesi) che trasferisce in assistenza diverse competenze per i
malati cronici ultradiciottenni;
– azione per contrastare il
decreto amministrativo del Presidente del Consiglio dei Ministri 29/11/2001
(decreto Sirchia) sui Lea-Livelli essenziali di assistenza (tragica
continuazione del decreto Veronesi).
c - ‑Formazione/informazione,
approfondimento della normativa sulla tutela
Altro obiettivo dell’Associazione
tutori volontari è quello di contribuire alla formazione e all’informazione
sulle tematiche inerenti la tutela. In primo luogo ai propri soci e poi verso
l’esterno.
La formazione è fondamentale in
quanto dà le basi per poter esercitare la tutela il più possibile in maniera
corretta.
I soci dell’Associazione tutori
volontari sono obbligati a seguire corsi di formazione periodicamente preparati
e proposti dall’associazione stessa. Tutti ricevono un notiziario mensile
informativo sulle questioni relative alla sanità e assistenza (“Controcittà”). Inoltre, quando
economicamente possibile, l’associazione acquista vario materiale informativo
(libri, ecc.) da fornire ai soci.
L’associazione ha inoltre aperto
un sito Web in Internet per la diffusione delle informazioni relative
all’attività svolta, alle problematiche inerenti alla tutela, alle leggi e ai
progetti di legge, alle iniziative del volontariato dei diritti, ecc.
(l’indirizzo è: http://www.tutori.it).
Un altro obiettivo è l’analisi
della legislazione vigente in materia di interdizione anche al fine di proporre
idonei miglioramenti (ricordo, a questo proposito, l’azione per l’istituzione
degli Uffici di pubblica tutela).
d - Auto-mutuo aiuto tra i soci
Si tratta di un ruolo di aiuto
mutualistico tra i soci (previsto dallo statuto dell’Associazione tutori
volontari).
Tale aiuto si svolge su vari
piani:
– l’aiuto scambievole tra i soci
(informazioni, consigli, sostegno…);
– l’assunzione della protutela di
un soggetto interdetto già sotto tutela di un altro socio (pertanto in caso di
eventuale impossibilità o assenza del tutore la tutela non rimarrebbe
scoperta);
– il proporsi di un socio come
tutore, o protutore, del congiunto interdetto di un altro socio, in modo tale
che un domani (“dopo di noi”) il congiunto sarà tutelato da un volontario noto,
informato sul problema e quindi in grado di garantirne un’adeguata difesa delle
esigenze e diritti;
– l’assunzione della tutela (o
altro compito) di un socio (da convenirsi in anticipo) quando lo stesso - ci si
augura mai - non sarà più in grado di autotutelarsi.
Informazioni sull’Associazione tutori volontari
L’Associazione tutori volontari è
oggi costituita da dodici soci, di cui tre fanno parte del direttivo. Una
associazione “snella”, e che vuole rimanere tale.
L’attività interna
dell’associazione prevede l’incontro periodico mensile tra tutti i soci.
Quest’incontro ha anche la funzione di coordinamento per l’attività dei
volontari tutori.
All’interno del coordinamento
ciascun socio riferisce sull’andamento della propria tutela e aggiorna su
quanto è avvenuto nel mese appena trascorso. Informa, altresì, sulle iniziative
portate avanti direttamente.
Tra tutori, insomma, ci si
confronta, ci si scambiano consigli e si offre supporto per cercare di operare
al meglio, soprattutto in merito alle questioni più difficili e delicate da
risolvere.
Sottolineo, peraltro, che
l’incontro ed il confronto fra tutti i soci è necessario anche ai fini del
controllo stesso delle tutele e dell’attività dei tutori (una sorta di mutuo
controllo).
In più, all’interno di
quest’incontro il direttivo informa sulle attività portate avanti dall’Associazione
tutori volontari e riferisce sulle iniziative del Csa-Coordinamento sanità e
assistenza fra i movimenti di base di Torino cui ricordo, la nostra
associazione aderisce.
Voglio evidenziare che l’attività
di coordinamento tra tutori, la formazione e la tutela dei soci (derivante sia
dall’ auto-mutuo-aiuto sia dalla mera copertura assicurativa) sono elementi che
concorrono a distinguere un tutore che opera singolarmente da un tutore volontario
che aderisce e partecipa ad una associazione come quella di tutori volontari.
Al fine, poi, di rendere
praticabile il momento di coordinamento sopra accennato, l’associazione ha
regolamentato (cfr. allegato 3) un limite al numero di soci (stabilito all’incirca
tra 15 e 20) oltre il quale è utile cercare di proporre un’altra associazione,
distaccando magari un gruppo di soci territorialmente vicini, proprio per
favorire le attività di tutela ma anche di controllo tra tutori.
Sottolineo, inoltre, che è stato
stabilito da regolamento il limite massimo di tutele che ogni socio può avere
assegnate. Infatti, ogni socio può avere in carico solo una tutela ed una
protutela. Ciò perché riteniamo che una tutela ben seguita richieda tempo e
attenzione, soprattutto se non ci si limita (e non si deve) a svolgere una
“semplice” gestione economico-patrimoniale.
Per casi straordinari, e comunque
per un periodo di tempo limitato, è possibile assumere due tutele.
Sottolineo che l’attività di
tutore, all’interno dell’associazione, è assolutamente svolta in gratuità.
Ciò è espressamente previsto sia
dal Codice civile, sia dalla legge 266/1991, sia dal nostro statuto; statuto
che, nel contempo, prevede in ogni caso i rimborsi per le eventuali spese
sostenute.
Cosa chiediamo al nuovo
potenziale tutore?
Per il nuovo volontario, oltre a
far riferimento agli articoli 348 e 350 del Codice civile, già precedentemente
accennati, chiediamo generalmente una discreta cultura di base.
Inoltre, essendo reciproca tra
nuovo socio e associazione la necessità di un periodo di conoscenza, gli
chiediamo di frequentare gli incontri mensilmente previsti per circa sei mesi /
un anno, prima di decidere - congiuntamente - se proporsi per assumere una
eventuale tutela.
Per questo delicato incarico,
dovrà poi dare una disponibilità ad operare come volontario tutore quantomeno
per alcuni anni. Infatti, qualora il tutore dovesse rinunciare, per qualsiasi
motivo, all’incarico, occorrerebbe in ogni caso trovare la disponibilità di un
altro tutore in sua sostituzione (è questo un caso straordinario contemplato
per l’assunzione – temporanea – di due tutele da parte di un socio volontario).
Conclusioni
Auspichiamo vivamente la
costituzione di una associazione di volontari tutori nella realtà territoriale di
Schio. E in particolare ci auguriamo che possa trovare seguito l’esperienza
della Associazione tutori volontari di Torino. Noi rimaniamo disponibili in
proposito a sostenere per quanto possibile una eventuale iniziativa, sia
attraverso i classici e diffusi canali di comunicazione (in particolare via
e-mail all’indirizzo info@tutori.it) sia partecipando volentieri a nuove
iniziative di formazione. Peraltro, qualora lo si riterrà opportuno, sarà
possibile coinvolgere la Scuola dei diritti “Daniela Sessano” dell’Ulces
(Unione per la lotta contro l’emarginazione sociale), associazione storica
aderente anch’essa al Csa, per una serie mirata di incontri formativi centrati
specificatamente sul volontariato dei diritti.
Allegato 1
INDICAZIONI
PER LA COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO (*)
Coloro
che intendono costituire una associazione di volontariato possono farlo senza
l’esborso di alcuna somma. Occorre solo che predispongano l’atto costituivo e
lo statuto.
Nel
primo devono essere indicate le generalità, luogo e la data di nascita, la
residenza e il codice fiscale di coloro che partecipano alla costituzione
dell’organizzazione e che sottoscrivono sia l’atto costitutivo sia lo statuto.
Nell’atto
costituivo, inoltre, devono essere precisati gli scopi (riportando quelli
inseriti nello statuto), le
cariche sociali: presidente, eventuali vice presidenti, segretario, tesoriere
(questi due ultimi compiti possono essere attribuiti a una sola persona), la
composizione del collegio dei revisori dei conti (presidente e componenti).
Lo
statuto deve contenere: il riferimento alla legge 11 agosto 1991 n. 266, la
denominazione dell’associazione, la sede, gli scopi, i mezzi previsti per il
raggiungimento delle finalità sociali (quote sovvenzioni da parte di soggetti pubblici
e privati…), gli organi (assemblea dei soci, consiglio direttivo,
presidente...) e i loro compiti.
La legge
266/1991 prevede che, per poter essere iscritte nei registri regionali, le
organizzazioni di volontariato devono avvalersi per lo svolgimento delle
attività «in modo determinante delle
prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti» inoltre
nello statuto «devono essere
espressamente previsti l’assenza dei fini di lucro, la democraticità della
struttura, l’elettività e la gratuità delle cariche associative, nonché la
gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, i criteri di ammissione e di
esclusione di questi ultimi, i loro obblighi e diritti». Debbono essere
altresì stabiliti l’obbligo di formazione del bilancio, dal quale devono
risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, nonché le modalità di
approvazione dello stesso da parte dell’assemblea degli aderenti.
La
registrazione dell’atto costituivo e dello statuto, riportati su carta uso
bollo, è fatta gratuitamente (entro il termine massimo di 30 giorni
dall’effettuazione dell’assemblea costituente) dall’ufficio del registro atti
privati, a condizione che risulti che «l’associazione
è stata costituita ai sensi e per gli effetti della legge 11 agosto 1991 n. 266
sul volontariato e che verrà richiesta l’iscrizione nei registri regionali».
Possono
essere registrate, sempre gratuitamente, più copie dell’atto costituivo e dello
statuto purché ognuna di esse sia sottoscritta da tutti coloro che hanno
partecipato alla costituzione dell’associazione, le firme devono essere apposte
su ciascun atto e non essere fotocopiate.
Allegato 2
Estratto dallo STATUTO dell’Associazione tutori volontari
Art. 1. - È costituita l’Associazione Tutori Volontari senza fini
di lucro, con sede in Torino, via Artisti 36. La durata dell’Associazione è
fissata al 31 dicembre 2096.
Art. 2. - L’Associazione, ispirandosi ai
principi della solidarietà sociale, ha lo scopo di:
–
promuovere una idonea regolamentazione giuridica dell’interdizione, inabilitazione,
tutela e curatela;
–
assumere la tutela, affidata al Presidente dell’Associazione stessa o ai suoi
componenti dalle competenti autorità, di persone minorenni o interdette;
–
difendere i legittimi interessi e diritti dei tutelati.
In
particolare, per la realizzazione degli scopi sopra indicati e nell’intento di
agire a favore della collettività, l’Associazione si propone di:
–
raccogliere e analizzare la documentazione relativa all’interdizione,
inabilitazione, tutela e curatela;
–
organizzare corsi di informazione e formazione;
–
promuovere e partecipare a convegni, seminari e altre analoghe iniziative;
–
diffondere la propria esperienza.
Le
attività suddette sono svolte dall’Associazione prevalentemente tramite le
prestazioni fornite dai propri aderenti. L’attività degli aderenti non può
essere retribuita in alcun modo, nemmeno dai beneficiari. Agli aderenti possono
solo essere rimborsate dall’Associazione le spese vive effettivamente
sostenute, previa documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti
dall’Assemblea dei Soci.
Art. 3. - Anche nei casi in cui
l’autorità giudiziaria affidi la tutela ad un componente dell’Associazione, gli
interventi del tutore saranno opportunamente coordinati dagli organi statutari.
Art. 4. - I Soci possono proporre al
Giudice tutelare di affidare la propria tutela e quella dei loro congiunti al
Presidente o a un socio dell’Associazione. Inoltre possono essere affidati ai
soggetti di cui sopra altri compiti specifici: esecutore testamentario, ecc. Il
Presidente e i Soci possono proporre al Giudice tutelare di affidare a loro
stessi la tutela di soggetti non soci e non congiunti, sia minorenni, sia
adulti purché dichiarati interdetti.
Art. 5. - L’Associazione non ha
qualificazione politica, sindacale e confessionale.
Art. 6. - I Soci si distinguono in:
–
fondatori. Sono coloro che hanno
partecipato alla costituzione dell’Associazione;
–
ordinari. Per essere ammessi devono presentare domanda scritta corredata dal proprio curriculum vitae, essere
proposti da un altro socio e ottenere il parere favorevole all’ammissione, da
deliberarsi dal Consiglio direttivo.
I Soci
devono frequentare i corsi di informazione, formazione e aggiornamento
predisposti dall’Associazione ed essere in regola con il pagamento delle quote
sociali. Il numero dei Soci è illimitato.
Il
Consiglio direttivo cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei Soci
dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa stabilita e deliberata
annualmente.
Sull’eventuale
reiezione della domanda di adesione, che deve essere sempre motivata, si
pronuncia l’Assemblea.
La
qualità di Socio si perde:
– per
recesso;
– per
mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi, trascorsi
due mesi dall’eventuale sollecito;
– per
comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione;
– per
persistenti violazioni degli obblighi statutari.
L’esclusione
dei Soci è deliberata dall’Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio
direttivo,
In ogni
caso, prima di procedere all’esclusione, devono essere contestati per iscritto
al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo la facoltà di
replica. Il recesso da parte dei Soci deve essere comunicato in forma scritta
alla Associazione almeno due mesi prima dello scadere dell’anno in corso. Il
Socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote
associative versate.
Art. 7. - I Soci sono obbligati:
– ad
osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni
legalmente adottate dagli organi associativi;
– a
mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell’Associazione;
– a
versare la quota associativa.
I Soci
hanno diritto:
– a
partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione, nonché
all’Assemblea con diritto di voto;
– ad accedere
alle cariche associative.
Art. 8. - L’Associazione trae le risorse
economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
–
contributi degli aderenti
–
contributi privati;
–
contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche finalizzati
esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
–
donazioni e lasciti testamentari;
–
rimborsi derivanti da convenzioni;
–
entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.
L’esercizio
finanziario dell’Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio
e il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio
direttivo redige il bilancio e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea dei
Soci entro il mese di giugno.
Art. 9. - Sono organi dell’Associazione:
l’Assemblea dei Soci, il Consiglio direttivo, il Presidente.
(omissis)
Art. 13. - Ogni carica associativa viene
ricoperta a titolo gratuito salvo i rimborsi previsti per gli associati di cui
al precedente art. 2.
(omissis)
Allegato 3
REGOLAMENTO INTERNO dell’Associazione tutori volontari
L’attività
di tutela dei soci dell’associazione è rivolta primariamente verso minori senza
famiglia, handicappati intellettivi gravi, anziani incapaci di autotutelarsi
per motivi psico-fisici, ricoverati in istituti di assistenza o comunità
alloggio e che non hanno parenti disponibili o capaci ad assumersi la tutela.
Premesso
che l’attività di tutore esercitata in maniera efficace comporta un impegno
continuativo di una certa entità, è stabilito che ciascun Socio possa assumere
al massimo una tutela ed una protutela. In casi eccezionali e temporanei è
ammessa l’assunzione di due tutele.
Gli
incontri del direttivo si tengono mediamente una volta ogni tre mesi. Una volta
al mese è previsto invece il coordinamento tra tutori al quale sono invitati a
partecipare tutti i Soci.
L’Associazione,
al fine di mantenere un’efficace azione di coordinamento e di conoscenza tra i
propri aderenti, fissa in venti il numero massimo di Soci. Oltre tale numero si
darà vita ad un’altra associazione che si svilupperà analogamente, secondo i
principi stabiliti dallo statuto e dal regolamento dell’associazione tutori di
origine. Questa nuova associazione sarà costituita preferibilmente da Soci
aventi la medesima territorialità. Raggiunta nuovamente la completezza numerica
(15/20 soci) si continuerà allo stesso modo, rispettando così l’art. 6 dello
Statuto che recita: «Il numero di Soci
è illimitato».
Per
quelle spese sostenute dal socio nell’attività di tutore, che non possono
essere formalmente documentate e rimborsate dal tutelato, il Direttivo
stabilisce un rimborso spesa di tipo forfettario.
Per
l’ammissione di un nuovo aderente, che avviene generalmente su presentazione di
un socio, è necessaria la compilazione di un prospetto riportando alcuni dati
personali ed una dichiarazione di consenso al trattamento degli stessi ai sensi
della legge 675/1996 e sue modifiche e integrazioni.
La quota
di iscrizione per l’anno 2003 è pari a 30 euro.
Il nuovo
socio al momento dell’iscrizione riceve, assieme alla tessera
dell’Associazione, il presente documento ed il libro: “A scuola di diritti” di R. Carapelle e F. Santanera.
Il Socio
ha l’obbligo di frequentare i corsi di formazione proposti dall’Associazione.
L’Associazione prevede in via generale di effettuare ogni due anni un corso di
formazione di base o di aggiornamento.
L’Associazione Tutori Volontari
aderisce al C.S.A. - Coordinamento Sanità Assistenza tra i movimenti di base.
Le
variazioni al presente regolamento interno sono deliberate dal Direttivo.
(1)
Presidente della Associazione tutori volontari.
(2)
Riportiamo di seguito il programma del corso di formazione:
INTRODUZIONE
- 1°
incontro - mercoledì 24 aprile - “Il soggetto debole e la rete dei servizi” - Presentazione del progetto
dell’amministratore di sostegno, sue finalità e ambito d’intervento;
descrizione della rete dei servizi e dei soggetti, istituzionali e non,
operanti nel territorio (Comune, Difensore civico, Ulss, Ipab, cooperative,
associazioni ed enti di volontariato, sindacati e patronati…); riferimenti
legislativi su handicap, psichiatria, anziani, disagio; il disagio sociale e
l’importanza della relazione nel rapporto con soggetti in qualche modo
svantaggiati o deboli. Relatori: dott.ssa Emilia Laugelli (Assessore agli
interventi sociali del Comune di Schio), dott. Iusuf Hassan Adde (Capo del
servizio sociale del Comune di Schio), un assistente sociale del Comune di
Schio.
PARTE
PRIMA - SOGGETTI E AREE D’INTERVENTO
- 2°
incontro - giovedì 9 maggio - “Anziani” - Dati
statistici territoriali; conoscenze di base di psicologia e geriatria
dell’anziano; l’anziano, nella coppia, nella sua famiglia e l’anziano solo;
l’intervento della figura di supporto: esperienze del volontariato.
Relatori: dott. Luigi Salvador (Primario di geriatria dell’Ulss 4), don
Giuseppe Bonato (Caritas vicariale).
- 3°
incontro - giovedì 16 maggio - “Handicap” - Dati
statistici territoriali; l’intervento dei servizi per le diverse tipologie di
disabilità; la relazione con soggetti portatori di handicap; esperienze: i
vissuti della famiglia del disabile nelle diverse fasi di vita; riflessioni sul
“dopo di noi”. Relatori: Oriana
Zaltron (Responsabile unità organizzativa disabilità di Schio); dott.ssa
Francesca Baccaro (Anffas di Schio).
- 4°
incontro - giovedì 23 maggio - “Disagio mentale” - Definizione del fenomeno e dati statistici territoriali; la risposta
dei servizi al disagio mentale; la figura di sostegno e la gestione delle
relazioni interpersonali; esperienze di volontariato nell’ambito della salute
mentale. Relatori: Dott. Riccardo D’Avanzo (Responsabile del CSM di Schio), Gabriella Bruni (Aitsam).
PARTE
SECONDA - ASPETTI GIURIDICI ED AMMINISTRATIVI
- 5°
incontro - giovedì 6 giugno - “Aspetti previdenziali” - Il sistema di leggi, regolamenti, circolari di pubblico interesse;
aspetti pensionistici e previdenziali (le pensioni, le indennità, le altre
prestazioni); i diritti dei genitori di persone con handicap, le agevolazioni
per le spese di cura, altre agevolazioni fiscali per i soggetti deboli. Relatori:
rappresentanti delle associazioni sindacali (Cgil-Cisl-Uil).
- 6°
incontro - giovedì 13 giugno - “Le responsabilità e gli istituti per la
gestione degli affari altrui” - Aspetti
di responsabilità (patrimoniale, civile, penale), amministrativi
(documentazione, garanzie) e burocratici (domande, certificati,
autocertificazione) nella gestione degli affari altrui; gli istituti giuridici
più comuni: la cointestazione bancaria, la delega, la gestione d’affari, le
procure. Relatori: notaio Giovanni Carraro, avv. Umberto Poscoliero del
Comune di Schio.
- 7°
incontro - giovedì 20 giugno - “Tutela e curatela” - Gli istituti della inabilitazione ed interdizione; compiti del tutore,
del curatore e rapporti con il giudice tutelare; responsabilità del tutore e
del curatore. Relatore: dott. Dario Crestani (Giudice tutelare del
Tribunale di Vicenza).
CONCLUSIONE
- 8°
incontro - giovedì 27 giugno - “L’esperienza dell’Associazione tutori
volontari di Torino - Conclusioni” - Relatori: Giuseppe D’Angelo (Presidente
dell’Associazione tutori volontari di Torino); dott.ssa Emilia Laugelli
(Assessore agli interventi sociali del Comune di Schio).
(3) 348. Scelta
del tutore. «Il Giudice tutelare
nomina tutore la persona designata dal genitore che ha esercitato per ultimo la
potestà dei genitori. La designazione può essere fatta per testamento, per atto
pubblico o per scrittura privata autenticata.
«Se manca la designazione ovvero se gravi
motivi si oppongono alla nomina della persona designata, la scelta del tutore
avviene preferibilmente tra gli ascendenti o tra gli altri prossimi parenti o
affini del minore, i quali, in quanto sia opportuno, devono essere sentiti.
«Il giudice, prima di procedere alla nomina
del tutore, deve anche sentire il minore che abbia raggiunto l’età di anni
sedici.
«In ogni caso la scelta deve cadere su
persona idonea all’ufficio, di ineccepibile condotta, la quale dia affidamento
di educare e istruire il minore conformemente a quanto è prescritto nell’art.
147».
(4) 350. Incapacità
all’ufficio tutelare. «Non
possono essere nominati tutori e, se sono stati nominati, devono cessare
dall’ufficio:
1) coloro che non hanno la libera amministrazione
del proprio patrimonio;
2) coloro che sono stati esclusi dalla tutela per
disposizione scritta del genitore il quale per ultimo ha esercitato la potestà
dei genitori;
3) coloro che hanno o sono per avere o dei quali
gli ascendenti, i discendenti o il coniuge hanno o sono per avere col minore
una lite, per effetto della quale può essere pregiudicato lo stato del minore o
una parte notevole del patrimonio di lui;
4) coloro che sono incorsi nella perdita della
potestà dei genitori o nella decadenza da essa, o sono stati rimossi da altra
tutela;
5) il fallito che non è stato cancellato dal
registro dei falliti».
(5) Per
un resoconto dettagliato, anche in tipologia e numero, si veda l’articolo
“Servizi socio-assistenziali del Comune di Torino per i soggetti con handicap”
in Prospettive assistenziali, n. 140,
ottobre-dicembre 2002.
(*) Tratto
da “A scuola dei diritti - Come
difendersi da inadempienze e abusi della burocrazia sociosanitaria” di
Roberto Carapelle e Francesco Santanera - Utet libreria - 1997, Torino.
www.fondazionepromozionesociale.it