Prospettive assistenziali, n. 142, aprile-giugno
2003
regolamento della rsa
gestita dall’asl 4 di torino
Riportiamo il regolamento integrale che definisce i
rapporti tra una Rsa-Residenza sanitaria assistenziale ed i suoi utenti
(persone colpite da malattie invalidanti e non autosufficienti per lo più anziane).
Si tratta, quindi, di un presidio residenziale con 95 posti letto, a “valenza essenzialmente
sanitaria” come ricordato
nell’introduzione al regolamento.
Pertanto, a differenza di altre analoghe strutture, è da
porre positivamente in rilievo l’evidenziazione dell’aspetto sanitario, che si
concretizza nella gestione a cura della Azienda sanitaria locale Asl 4 di
Torino.
L’assistenza medica è organizzata anche per mezzo di uno
specifico protocollo sperimentale che vede coinvolti i medici di medicina generale
e l’Asl 4 (cfr. art. 9). Non è prevista la presenza fisica di medici nelle
fasce notturne e nei giorni festivi; è comunque assicurata una disponibilità
continua degli stessi, oltre alla costante presenza in tutto l’arco delle 24
ore di infermieri professionali.
Nonostante l’elevato numero di posti, occorre evidenziare
che la struttura è fisicamente ripartita in camere da non più di due posti
letto. Ciò permette una buona possibilità di personalizzazione e adattamento
dell’ambiente al fine di salvaguardare le esigenze relazionali e la privacy di
ciascun utente e nel contempo il rispetto della convivenza comune.
Corretto pure il richiamo (cfr. art. 3) al previsto
intervento dell’Amministrazione comunale di Torino per l’integrazione della
retta giornaliera (che ad oggi ammonta a 33,57 euro, cfr. art. 14).
Da segnalare positivamente, ancora, la quotidiana
apertura della struttura ai visitatori dalle ore 9 alle 20,30.
Il regolamento è il frutto di una trattativa condotta dal
Csa - Comitato per la difesa dei diritti degli assistiti, che aveva ritenuto
inadeguato il testo precedente in quanto fondato sul concetto di “ospiti” dei
degenti anziché di “malati”.
Dei 95 posti letto, 15 sono riservati a ricoveri di
sollievo, il cui scopo è quello di consentire periodi di tregua ai congiunti
che curano a casa loro anziani cronici non autosufficienti o malati di
Alzheimer.
Ricordiamo che sul n. 139, 2002 di Prospettive assistenziali è stato
pubblicato il regolamento delle due Rsa gestite dall’Asl 2 di Torino.
TESTO DEL REGOLAMENTO
La Residenza
sanitaria assistenziale (Rsa) di via Botticelli 130, è una struttura a
valenza essenzialmente sanitaria per
persone non autosufficienti, prevalentemente anziani, che richiedono un livello
medio di assistenza sanitaria (medica, infermieristica, riabilitativa)
integrato da un livello elevato di assistenza tutelare e alberghiera.
I trattamenti
riabilitativi, su indicazione medica, sono prevalentemente quelli di
conservazione dello stato di equilibrio raggiunto a seguito della riabilitazione
effettuata, nelle fasi acute e post acute, a livello di presidio ospedaliero:
l’obiettivo del trattamento riabilitativo nella Rsa cerca di prevenire
aggravamenti ed il decadimento funzionale, compatibilmente con l’eventuale
menomazione rimasta.
La necessità di un
elevato e continuato sostegno viene soddisfatta con personale qualificato di
assistenza alla persona, che assicura supporti umani ottimali al fine di
consentire a tutti i soggetti non autosufficienti di trovare un equilibrio
psicofisico.
Le attività svolte
nella Rsa pongono in primo piano la persona attraverso:
- l’elaborazione di
progetti individualizzati, l’integrazione e/o il coordinamento nell’operatività
delle varie figure professionali sul singolo caso;
- la flessibilità
operativa;
- la stabilità
dell’équipe assistenziale.
Particolare
attenzione, nell’elaborare il progetto individualizzato, viene posta alle
esigenze di tipo relazionale dei cittadini.
Viene garantito alle
persone inserite nella Rsa il rispetto dei loro diritti, la loro riservatezza,
il rispetto della loro personalità, anche mediante la personalizzazione degli
ambienti, la valorizzazione della persona attraverso la cura dell’aspetto
fisico, nonché la promozione del patrimonio culturale, politico e religioso di
ciascuno.
Globalmente nella
Rsa si persegue la qualità delle risposte assistenziali fornite, affinché le
attività si conformino il più possibile ai ritmi ed alle abitudini delle
persone, compatibilmente con le esigenze di una collettività, anche attraverso
l’osservanza di protocolli operativi rispettosi della dignità della persona.
L’organizzazione ed
il funzionamento della Rsa sono disciplinati da apposito Regolamento, approvato
dalla Regione Piemonte con determinazione n. 15 del 24/1/2001 “Direzione
politiche sociali - Settore promozione della rete delle strutture, vigilanza e
controllo sulla qualità dei servizi”, consultabile integralmente presso la
direzione della struttura; il servizio viene attualmente svolto dalla ditta
Kursana Residence, società cooperativa a responsabilità limitata, vincitrice
della gara per l’affidamento, ed è attuato, in collaborazione con la direzione
della struttura ed in relazione agli obiettivi di cui sopra, secondo il
progetto elaborato dalla ditta stessa e le disposizioni prescritte dall’Asl 4.
La programmazione e
l’organizzazione dell’assistenza infermieristica, riabilitativa, tutelare ed
alberghiera, viene predisposta da un referente-coordinatore della ditta, che
assicura l’applicazione delle direttive fornite dalla direzione.
Il presente “Regolamento dei
rapporti” descrive in modo dettagliato il rapporto tra l’Asl 4 di Torino e i
cittadini, in modo particolare per quanto riguarda gli aspetti gestionali ed
amministrativi.
Art. 1 - La struttura è dotata di camere a due letti e ad un
letto e può ospitare in tutto 80 cittadini non autosufficienti residenti nel
territorio dell’Asl 4. Ogni camera è dotata di servizio igienico con doccia,
presa per il telefono e sistema di chiamata di emergenza.
Per tutti i cittadini
l’inserimento e la dimissione è subordinato al parere vincolante dell’Unità di
valutazione geriatrica (Uvg) dell’Asl 4.
Art. 2 - Le ammissioni alla struttura sono programmate nei
giorni feriali della settimana, nell’orario concordato con la direzione.
All’ingresso il cittadino o persona di sua fiducia, è
tenuto:
- a consegnare
eventuale documentazione medica in suo possesso, nonché prescrizioni riportanti
dosaggi e posologie per terapie eventualmente in atto;
- a presentare
fotocopia della tessera sanitaria, del codice fiscale e di un documento
d’identità;
- a disporre di un
corredo personale sufficiente;
- ad adempiere alle
formalità amministrative che gli verranno richieste, compreso il versamento
anticipato relativo al mese corrente della retta socio-assistenziale e la firma
del presente regolamento.
Il cittadino viene
sottoposto a visita sanitaria, per la valutazione delle condizioni di salute e
per la definizione di un preliminare programma individuale di assistenza.
Programma che verrà successivamente aggiornato sulla base delle condizioni
cliniche, del profilo relazionale e psicologico, del grado di autonomia e delle
potenzialità esistenti.
Nel rispetto delle condizioni
cliniche di ognuno, il cittadino è invitato e stimolato a partecipare il più
possibile alla vita comune e alle attività di animazione e occupazionali.
Art. 3 - La
procedura d’ingresso s’intende formalizzata al momento della sottoscrizione del
presente regolamento da parte del cittadino, o del suo tutore o del
fideiussore. Per quanto riguarda la retta socio-assistenziale, vengono seguite
le procedure previste dall’amministrazione comunale della città di Torino per
l’erogazione dell’eventuale integrazione rette.
Art. 4 - Il cittadino gode della massima libertà ed eventuali
limitazioni sono esclusivamente imposte dal suo stato di salute, valutato dal
medico curante e dal direttore sanitario della struttura.
I cittadini sono
tenuti ad osservare le regole della struttura, con particolare riguardo a
quelle della convivenza, della vita di relazione e ad attenersi alle disposizioni
della direzione.
La struttura è
aperta tutti i giorni dalle ore 9,00 alle ore 20,30. Durante questo orario il
cittadino è libero di entrare ed uscire, ricevere visite, comunicare
telefonicamente con l’esterno, invitare e ricevere parenti ed amici nei locali
comuni e privati in numero e condizioni tali da non recare disturbo ad altre
persone.
Se il cittadino
desidera uscire dalla struttura, egli stesso o un parente deve compilare un
apposito modulo e farlo controfirmare dal direttore sanitario o dal
Responsabile dell’assistenza
infermieristica e alberghiera, o da loro delegati, a validazione di una
condizione clinica che lo consenta, e consegnarlo alla reception.
Nel caso in cui il cittadino
intenda lasciare provvisoriamente la Rsa (fatto salvo la condizione di ricovero
ospedaliero), è tenuto a darne comunicazione al direttore della stessa con un
preavviso di almeno 2 giorni, concordando le modalità di dimissione temporanea
e di successivo rientro.
Art. 5 -
Compatibilmente con le proprie condizioni fisiche e mentali, il cittadino
s’impegna a:
- collaborare con il personale di
servizio per il mantenimento dell’igiene dell’ambiente, della pulizia e del
decoro dell’abitazione;
- non danneggiare o manomettere
arredi, attrezzature, impianti e parti strutturali;
- segnalare al personale
l’eventuale cattivo funzionamento delle attrezzature o degli impianti della
camera;
- consentire al personale di
servizio e a qualsiasi altra persona indicata dalla direzione di entrare nella
camera per provvedere alle pulizie, ai controlli e alle eventuali riparazioni.
Art. 6 - Al cittadino è data la possibilità, previo assenso
della direzione, di personalizzare la propria camera, portando con sé oggetti e
suppellettili personali, nel rispetto dei diritti e delle esigenze
dell’eventuale compagno di stanza e degli altri cittadini.
Nelle camere è
consentito l’installazione e l’uso di apparecchi telefonici, televisivi,
radiofonici e riproduttivi video-musicali, previa autorizzazione della
direzione. Il pagamento delle spese telefoniche, nonché il canone d’uso e le
imposte di legge dei summenzionati apparecchi e comunque i costi corrispondenti
sono a carico del cittadino.
I cittadini o i loro familiari
sono tenuti a risarcire eventuali danni arrecati alla struttura o ad arredi e
attrezzature a causa di incuria, trascuratezza o altri motivi a loro imputabili
o ai loro invitati.
Art. 7 - I cittadini sono invitati a collaborare al fine di
curare la propria immagine personale, in tutti gli aspetti, sia per la qualità
della propria vita sia per rispetto verso gli altri.
Per una serena e
tranquilla convivenza il cittadino si impegna ad osservare le seguenti norme:
- non frequentare i
locali comuni in veste da camera o pigiama;
- tenere un
comportamento corretto e dignitoso verso gli altri;
- non usare in
camera apparecchi da riscaldamento, condizionamento o cottura, ferri da stiro
od altre apparecchiature similari;
- non lavare in
camera indumenti personali;
- non arrecare
disturbo con atti o rumori molesti o utilizzando apparecchi rumorosi;
- non gettare acqua,
immondizie od altro al di fuori degli appositi siti;
- non vuotare nei
sanitari materiale che possono otturarli;
- non fumare nei
locali ove non è consentito;
- non asportare dai locali
oggetti che ne costituiscano il corredo.
Art. 8 - È
rigorosamente proibito, se non a seguito di specifica autorizzazione da parte
del direttore sanitario, portare cibi e/o bevande o farmaci ai cittadini,
eccettuata la terapia in corso all’atto dell’inserimento, limitatamente ai
primi 3 giorni di permanenza.
Art. 9 - L’assistenza medica viene garantita attraverso i medici
di medicina generale dell’Asl 4.
I medici di medicina
generale sono organizzati all’interno della Rsa ai sensi della Dgr
(Deliberazione della Giunta regionale)
n. 47-26252 del 9/12/1998 ed inoltre con protocollo sperimentale
concordato tra i medici di medicina generale e l’Asl, garantiscono un servizio
di disponibilità notturna, festiva, prefestiva. Il personale infermieristico,
seguendo protocolli concordati con la direzione della Rsa, definisce le
priorità di chiamata del servizio 118 o del medico di medicina generale. Una
volta contattato, il medico, accertatosi del problema sanitario, potrà, a
seconda dei casi, dare direttamente disposizioni o raggiungere la Rsa per valutare
personalmente la situazione.
All’ingresso del
cittadino nella Rsa, viene “congelata” la scelta del medico di famiglia
originario, se questi non opera nella Rsa stessa e il cittadino provvede alla
scelta di un medico di medicina generale operante nella struttura. All’atto
dell’eventuale dimissione dalla Rsa, l’assistito tornerà automaticamente in
carico al medico di medicina generale originario, anche in deroga al massimale
individuale.
Il medico di
medicina generale operante all’interno della Rsa esplica, nei confronti dei
suoi assistiti ospiti della struttura, tutti i compiti previsti dall’accordo
collettivo in vigore, comprese le prestazioni di particolare impegno
professionale, le certificazioni ed ogni altra prestazione di competenza.
Le visite specialistiche
eventualmente richieste dal medico curante sono effettuate da personale
dell’Azienda, possibilmente nella struttura stessa. In caso sia necessario il
trasferimento del soggetto per l’effettuazione di prestazioni diagnostiche, il
trasporto viene realizzato utilizzando l’ambulanza convenzionata con l’Azienda,
senza onere a carico del cittadino.
Nei casi di
aggravamenti e riacutizzazioni di malattie, qualora l’organizzazione medica ed
infermieristica presente nella struttura possa garantire le prestazioni
necessarie alle cure, il paziente mantiene il diritto a riceverle nell’ambito
della struttura, evitando il ricovero ospedaliero, anche usufruendo di
interventi specialistici, quando organizzabili, secondo le indicazioni del
medico geriatra a cui è affidata la direzione della struttura. Viene garantita
la presenza di infermieri professionali, continuativamente in tutto l’arco
delle 24 ore, con compresenze durante
le ore diurne e la disponibilità di un infermiere professionale coordinatore.
Agli ospiti viene
garantita la possibilità di interventi individuali da parte di tecnici della
riabilitazione, quando, su proposta del medico curante, il geriatra o il
fisiatra ne indichi l’opportunità.
Farmaci e presidi sanitari
prescritti dai medici curanti e/o specialisti consulenti sono forniti
direttamente attraverso il servizio farmaceutico aziendale, con le stesse
modalità con cui sono messi a disposizione dei pazienti in regime di ricovero
presso il presidio ospedaliero Giovanni Bosco.
Art. 10 -
Ogni cittadino può farsi assistere dai ministri del culto al quale appartiene,
nel rispetto dei diritti e delle rispettive sensibilità individuali.
Periodicamente vengono celebrati nella cappella della Rsa la santa messa e
altri riti religiosi richiesti.
Art. 11 - Qualora
il cittadino non sia in grado di firmare il presente regolamento, il tutore,
ovvero il fideiussore, sono le persone
di riferimento che si impegnano, firmando il presente documento, a funzionare
come tramite tra la direzione della Rsa e il cittadino, ogni qualvolta se ne
presenti la necessità, assumendo in solido tutte le obbligazioni
contestualmente definite tra la Residenza e il cittadino.
Art. 12 - Il
Sig. ............………… in qualità di
utente/tutore o fideiussore si impegna a corrispondere alla Asl 4 in modo
puntuale, entro 5 giorni di ogni mese, la retta mensile anticipata relativa alla quota socio-assistenziale così
come determinata dalla stessa Asl 4 di Torino o dall’Amministrazione comunale
della Città di Torino per quanto riguarda l’eventuale integrazione della retta.
Art. 13 - La retta mensile viene rapportata ai giorni effettivi
del mese di riferimento e dà diritto a godere del vitto, dell’alloggio, del
riscaldamento e di tutti i servizi generali e collettivi previsti nelle norme
in vigore. Il pagamento decorre dalla data dalla quale è stata comunicata la
disponibilità del posto letto.
Ai fini del
conteggio dell’addebito mensile, la giornata d’ingresso viene considerata
giornata di effettiva presenza. Successivamente la presenza del cittadino viene
convenzionalmente rilevata alle ore 00.00 di ogni giorno.
In caso di dimissioni la quota
viene quantificata sulla base dei giorni di effettiva presenza e conguagliata
al cittadino/tutore o fideiussore.
Art. 14 - La retta giornaliera, per i servizi socio-assistenziali
previsti dal regolamento della struttura, è attualmente stabilita in euro 33,57
iva inclusa.
Il Sig. .....…….............
quale cittadino/tutore o fideiussore prende atto che la retta sopra indicata è
suscettibile di modificazioni, l’entità e la decorrenza delle quali verranno
comunicate dall’Azienda sanitaria locale 4.
Art. 15 - In caso di rinuncia, a qualsiasi titolo o per qualsiasi
causa, alla permanenza nella Rsa, il cittadino è tenuto a dare un preavviso di
almeno 15 giorni al direttore della stessa mediante formale comunicazione,
pagando fino al 15° giorno l’intera rata maturata.
Le assenze, anche se programmate,
e la mancata fruizione per qualsivoglia motivo dei servizi oggetto del presente
regolamento, non danno origine a rimborsi o diminuzioni dei compensi pattuiti.
Gli stessi continuano a decorrere come se il cittadino sia presente e
usufruisca di tutti i servizi.
Art. 16 - Il cittadino che desideri avanzare delle richieste
straordinarie o segnalare inadempienze nel servizio può rivolgersi al
responsabile di struttura della ditta aggiudicataria o alla direzione medica e
infermieristica della Rsa.
Tra i servizi
previsti nella retta dall’Azienda sanitaria locale 4 di Torino sono compresi:
- servizio di
parrucchiere: n. 1 seduta mensile per capelli e n. 2 tagli settimanali per la
barba
- servizio di
podologo: n. 1 seduta mensile
- servizio di
lavanderia: per capi personali di uso corrente.
Le prestazioni
aggiuntive non previste, le cui tariffe sono depositate presso gli uffici amministrativi
e fornite a richiesta dei cittadini, sono addebitate direttamente dalla ditta
Kursana al richiedente.
Art. 17 -
L’Asl 4 non assume alcun tipo di responsabilità civile, penale od assicurativa
per furto, incendio o danneggiamenti circa le cose di proprietà del cittadino,
se non per fatti dovuti a cause di servizio e per causa delle cose di
pertinenza della stessa Rsa.
Art. 18 - Il personale non è autorizzato a gestire denaro o
valori per conto dei cittadini, né a conservare preziosi, denaro, libretti di
banca, oggetti personali o altro. Eventuali valori del cittadino possono essere
consegnati al responsabile di struttura che ne darà ricevuta.
L’Asl 4 non si
assume responsabilità alcuna per i valori conservati nella camera e nei mobili
degli ospiti. Eventuali ammanchi devono essere tempestivamente segnalati alla
direzione.
I rapporti tra
personale e cittadini devono essere improntati al massimo rispetto e
comprensione delle reciproche esigenze.
In caso di particolari
problematiche non risolvibili diversamente, qualora le condizioni del cittadino
siano incompatibili con la permanenza o rechino pericolo o nocumento per gli
altri ospiti, su richiesta motivata della direzione della struttura, l’Asl 4
può adottare un provvedimento di allontanamento del cittadino dalla struttura.
Art. 19 - La
struttura della Rsa è utilizzata dall’Asl per attività che rientrano nei
compiti istituzionali dell’ente, in particolare per progetti rivolti alla
popolazione anziana.
Art. 20 - Il presente regolamento si intende inoperante de jure et de facto, qualora dovessero
entrare in vigore norme legislative, nazionali o regionali, in contrasto con lo
stesso. In tal caso si procederà ad una nuova disciplina del rapporto.
Per ogni controversia relativa
alla interpretazione, esecuzione del presente regolamento viene rimandata alla
competenza del Foro di Torino.
Art. 21 - Il presente
regolamento viene sottoscritto per accettazione:
• dal cittadino sig.
…………………………………, nato a…………………………...……, il …….………;
• o dal tutore sig.
…………………….……..……, nato a ………………………...………, il …………….,
• numero di
provvedimento di tutela ....………..;
• o dal fideiussore
sig. ……………………..……, nato a …………………………………, il ……………,
in quanto il cittadino non è in
grado di sottoscrivere l’atto come da attestazione del direttore sanitario
della Rsa.
Letto confermato e sottoscritto
Il cittadino Il tutore Il fideiussore
.................. ................. .....................
Torino, lì …………
www.fondazionepromozionesociale.it