Prospettive assistenziali, n. 143, luglio-settembre
2003
Notiziario dell’Associazione nazionale famiglie adottive e affidatarie
OSSERVAZIONI E PROPOSTE SUL PROGETTO DI COSTITUZIONE
EUROPEA
In data 25 agosto
2003, la Presidente nazionale dell’Anfaa ha inviato la seguente nota all’On.
Silvio Berlusconi, Presidente di turno del Consiglio europeo.
Abbiamo preso
visione del progetto di Costituzione, approvato nel luglio scorso, e riteniamo
opportuno dare il nostro contributo costruttivo alla predisposizione di questa
importantissima Carta costituzionale, sottolineando la necessità di inserire il
riconoscimento del diritto di tutti i
bambini, compresi quelli portatori di handicap e/o malati, a crescere in una
famiglia.
Ci presentiamo in
breve, mettendo anche a Sua disposizione una nota più ampia sull’attività promozionale
finora svolta dall’Anfaa.
L’Anfaa,
Associazione nazionale famiglie adottive e affidatarie, è stata fondata nel
dicembre 1962. Da allora ad oggi l’Anfaa ha sempre ope-rato con l’obiettivo di
tutelare i minori rimasti
privi - temporaneamente o definitivamente - delle indispensabili cure morali e
materiali da parte
dei genitori biologici, promovendo, in primo luogo, gli interventi diretti ad
assicurare alle
famiglie d’origine i necessari servizi sociali e assistenziali.
L’attività
dell’Anfaa è stata inoltre determinante per l’approvazione delle norme che
hanno regolamentato l’adozione e l’affidamento dei minori, prima la legge
sull’adozione speciale del 1967, poi quella sull’adozione e l’affidamento del
1983, da tutti riconosciute tra le più avanzate del mondo.
Anche se in parte
non applicate e se talora soggette a interpretazioni discutibili da parte della
magistratura, tali norme hanno consentito, in poco più di 30 anni, di dare con
l’adozione una nuova stabile famiglia a oltre 100 mila bambini che ne erano
privi; inoltre decine di migliaia di fanciulli sono riusciti ad evitare i
deleteri effetti del ricovero in istituti assistenziali, intervento molto
negativo anche se temporaneo, a seguito degli aiuti forniti alle loro famiglie
d’origine e con il
progressivo maggior ricorso all’affidamento familiare.
In base alle nostre
esperienze e conoscenze ci permettiamo quindi di suggerire alcune modifiche e
integrazioni agli articoli II-24 e II-33, che alleghiamo, in quanto a nostro
parere meglio tutelerebbero l’interesse preminente dei minori con gravi
difficoltà familiari o in stato di adottabilità.
Al riguardo
precisiamo che - poiché i bambini non devono essere allontanati dai loro
genitori anche se non coniugati, se sono validi - sarebbe opportuno sostituire
la parola “famiglia” con “nucleo familiare” poiché per famiglia si intende sul
piano giuridico solo l’unione di un uomo ed una donna sancita dal matrimonio.
Cogliamo inoltre
l’occasione per segnalarLe che l’Anfaa insieme alla Confederation européenne
enfance, adoption, accueil sta organizzando con il patrocinio del prof. Romano
Prodi, Presidente della Commissione europea, per il
20-21 maggio 2004 a Genova, designata capi-
tale europea della cultura, un convegno internazionale sul tema “Il diritto di vivere in fami-
glia - Legislazioni europee a confronto dalla parte dei bambini”, di cui uniamo
il programma preliminare.
Confidando nel
recepimento di quanto proposto restiamo a disposizione per approfondire queste
tematiche, anche in un incontro specifico.
Proposte di
modifica degli articoli II-24 e II-33 (1)
Art. II - 24: Diritti del bambino
1. I bambini hanno
diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere. L’Unione
riconosce il diritto dei bambini - compresi quelli malati e/o disabili - a
crescere innanzitutto nel loro nucleo familiare d’origine e - quando questo non
è conforme all’interesse preminente del minore - in un nucleo affidatario o in
una famiglia adottiva, a seconda delle situazioni.
Si impegna altresì a
promuovere questo diritto nei confronti degli Stati membri dell’Unione con
l’obiettivo di arrivare al superamento del ricovero di minori in strutture
residenziali.
In tutti gli atti relativi ai bambini, siano essi
compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l’interesse superiore
del bambino deve essere considerato preminente e deve essere assicurato il suo
ascolto, compatibilmente con la sua età e la sua maturità.
Art. II - 33: Vita
familiare e vita professionale
1. È garantita la protezione dei nuclei familiari sul
piano giuridico, economico e sociale.
2. Al fine di poter conciliare vita familiare e vita
professionale, ogni individuo ha il diritto di essere tutelato contro il
licenziamento per un motivo legato alla maternità e alla paternità, il diritto a
un congedo di maternità o di paternità retribuito e a un congedo parentale dopo
la nascita o l’affidamento familiare o l’adozione di un figlio.
PER UNA REALE RIFORMA DELLA
GIUSTIZIA MINORILE
Riportiamo il
comunicato stampa emanato in data 19 luglio 2003 dalle seguenti organizzazioni:
Amici dei bambini, Anfaa, Ciai, Cies - Centro informazione e educazione allo
sviluppo, Ecpat Italia - End child prostitution pornography and trafficking for
purposes, Save the children Italia, Telefono azzurro, Unicef Italia.
Ad un anno dalla
diffusione delle “Linee guida per la riforma della giustizia minorile in
Italia” (2), Amici dei bambini, Anfaa, Ciai, Cies, Ecpat Italia, Save the
children Italia, Telefono azzurro e Unicef Italia, oggi in una lettera aperta,
inoltrata a tutti i Parlamentari, ribadiscono l’importanza dei principi
enunciati nelle Linee guida,
esprimendo viva preoccupazione per il perdurare in Italia di un situazione di
non riforma della giustizia minorile e per il pericolo che il riordinamento
della giustizia minorile non venga attuato costruendo un sistema migliore, ma
limitandosi a degli emendamenti ai disegni di legge 2501 e 2517.
Le Linee guida per
la riforma della giustizia minorile in Italia, diffuse lo scorso 19 luglio
2002, sono un segno inequivocabile dell’indirizzo delle associazioni e Ong,
organizzazioni non governative, operanti in Italia per la tutela dei diritti
dei minori: sottolineano la necessità che il superiore interesse del minore sia il cardine attorno al quale
ruoti la riforma della giustizia minorile e che al minore sia garantita una
adeguata tutela nel corso dei procedimenti civili e penali che lo riguardano,
nel costante riferimento alla Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia.
La riforma della
giustizia minorile necessita di adeguate risorse economiche, umane e
strutturali che riescano a garantire l’ascolto del minore, la sua assistenza
psico-sociale e legale, oltre che il rispetto del principio della
specializzazione adeguata degli organi della giustizia minorile e la loro reale
capillarità sul territorio nazionale, per consentire ai giudici un rapporto più
proficuo con i servizi locali. Queste sono alcune delle principali indicazioni
contenute nelle Linee guida, che nel corso di un anno hanno raccolto un tale
ampio consenso, tanto da essere state pienamente recepite nei lavori
dell’Osservatorio nazionale per l’infanzia e l’adolescenza e nel Piano per
l’infanzia del forum del terzo settore.
Per contro, tanto i
disegni di legge 2501 e 2517, che i recenti emendamenti, attualmente in
discussione alla Camera dei Deputati, se da un lato mostrano il desiderio di un
riordino del sistema della giustizia minorile,
dall’altro non tengono conto delle indicazioni delle Linee guida
espresse dalle associazioni che da anni lavorano a fianco dei minori, dando
così una risposta parziale a quella che è un’esigenza fondamentale del nostro
Paese: assicurare ai bambini e ai ragazzi un sistema giudiziario minorile con
strutture adeguate sul territorio, equo, efficiente, teso al recupero e non alla loro penalizzazione o al loro
annullamento all’interno di un sistema giudiziario a misura di adulto.
Amici dei bambini,
Anfaa, Ciai, Cies, Ecpat Italia, Save the children Italia, Telefono azzurro e
Unicef Italia invitano nuovamente il Parlamento e il Governo a rivedere nel
complesso le proposte di riforma del sistema giudiziario minorile con
responsabilità e lungimiranza e tenendo presente il principio dell’interesse
superiore del bambino, come espresso negli articoli della Convenzione Onu sui
diritti dell’infanzia.
Per ulteriori
chiarimenti e informazioni sul documento delle “Linee guida per la riforma
della giustizia minorile in Italia” e
sull’elenco dei suoi aderenti: e-mail a.orlandi@unicef.it, tel.
06/47809220 - fax 06/47809270.
(1) Il testo originale è il seguente: Articolo
II-24: Diritti del bambino
«1. I bambini hanno diritto
alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere. Essi possono
esprimere liberamente la propria opinione; questa viene presa in considerazione
sulle questioni che li riguardano in funzione della loro età e della loro
maturità.
«2. In tutti gli atti relativi
ai bambini, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private,
l’interesse superiore del bambino deve essere considerato preminente.
«3. Ogni bambino ha diritto di
intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due
genitori, salvo qualora ciò sia contrario al suo interesse».
Articolo II-33: Vita familiare
e vita professionale
«1. È garantita la protezione
della famiglia sul piano giuridico, economico e sociale.
«2. Al fine di poter conciliare vita familiare e
vita professionale, ogni individuo ha il diritto di essere tutelato contro il licenziamento per un motivo legato alla
maternità e il diritto a un congedo di maternità retribuito e a un congedo
parentale dopo la nascita o l’adozione di un figlio».
(2) Il
testo delle Linee guida è stato pubblicato sul n. 139, 2002 di Prospettive assistenziali.
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