Prospettive assistenziali, n. 143, luglio-settembre 2003

 

 

Notiziario dell’Associazione nazionale famiglie adottive e affidatarie

 

 

 

OSSERVAZIONI E PROPOSTE SUL PROGETTO DI COSTITUZIONE EUROPEA

 

In data 25 agosto 2003, la Presidente nazionale dell’Anfaa ha inviato la seguente nota all’On. Silvio Berlusconi, Presidente di turno del Consiglio europeo.

 

Abbiamo preso visione del progetto di Costituzione, approvato nel luglio scorso, e riteniamo opportuno dare il nostro contributo costruttivo alla predisposizione di questa importantissima Carta costituzionale, sottolineando la necessità di inserire il riconoscimento  del diritto di tutti i bambini, compresi quelli portatori di handicap e/o malati, a crescere in una famiglia.

Ci presentiamo in breve, mettendo anche a Sua disposizione una nota più ampia sull’attività promozionale finora svolta dall’Anfaa.

L’Anfaa, Associazione nazionale famiglie adottive e affidatarie, è stata fondata nel dicembre 1962. Da allora ad oggi l’Anfaa ha sempre ope­-rato con l’obiettivo di tutelare i minori rimasti
privi - temporaneamente o definitivamente - delle indispensabili cure morali e materiali da parte
dei genitori biologici, promovendo, in primo luogo, gli interventi diretti ad assicurare alle
famiglie d’origine i necessari servizi sociali e assistenziali.

L’attività dell’Anfaa è stata inoltre determinante per l’approvazione delle norme che hanno regolamentato l’adozione e l’affidamento dei minori, prima la legge sull’adozione speciale del 1967, poi quella sull’adozione e l’affidamento del 1983, da tutti riconosciute tra le più avanzate del mondo.

Anche se in parte non applicate e se talora soggette a interpretazioni discutibili da parte della magistratura, tali norme hanno consentito, in poco più di 30 anni, di dare con l’adozione una nuova stabile famiglia a oltre 100 mila bambini che ne erano privi; inoltre decine di migliaia di fanciulli sono riusciti ad evitare i deleteri effetti del ricovero in istituti assistenziali, intervento molto negativo anche se temporaneo, a seguito degli aiuti forniti alle loro famiglie d’origine e con il
progressivo maggior ricorso all’affidamento familiare.

In base alle nostre esperienze e conoscenze ci permettiamo quindi di suggerire alcune modifiche e integrazioni agli articoli II-24 e II-33, che alleghiamo, in quanto a nostro parere meglio tutelerebbero l’interesse preminente dei minori con gravi difficoltà familiari o in stato di adottabilità.

Al riguardo precisiamo che - poiché i bambini non devono essere allontanati dai loro genitori anche se non coniugati, se sono validi - sarebbe opportuno sostituire la parola “famiglia” con “nucleo familiare” poiché per famiglia si intende sul piano giuridico solo l’unione di un uomo ed una donna sancita dal matrimonio.

Cogliamo inoltre l’occasione per segnalarLe che l’Anfaa insieme alla Confederation européenne enfance, adoption, accueil sta organizzando con il patrocinio del prof. Romano Prodi, Presidente della Commissione europea, per il
20-21 maggio 2004 a Genova, designata capi-
tale europea della cultura, un convegno inter­nazionale sul tema  “Il diritto di vivere in fami-
glia - Legislazioni europee a confronto dalla parte dei bambini”, di cui uniamo il programma preli­minare.

Confidando nel recepimento di quanto proposto restiamo a disposizione per approfondire queste tematiche, anche in un incontro specifico.

 

Proposte di modifica degli articoli II-24 e II-33 (1)

 

Art. II - 24: Diritti del bambino

1. I bambini hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere. L’Unione riconosce il diritto dei bambini - compresi quelli malati e/o disabili - a crescere innanzitutto nel loro nucleo familiare d’origine e - quando questo non è conforme all’interesse preminente del minore - in un nucleo affidatario o in una famiglia adottiva, a seconda delle situazioni.                    

Si impegna altresì a promuovere questo diritto nei confronti degli Stati membri dell’Unione con l’obiettivo di arrivare al superamento del ricovero di minori in strutture residenziali.

In tutti gli atti relativi ai bambini, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l’interesse superiore del bambino deve essere considerato preminente e deve essere assicurato il suo ascolto, compatibilmente con la sua età e la sua maturità.

 

Art. II - 33: Vita familiare e vita professionale

1. È garantita la protezione dei nuclei familiari sul piano giuridico, economico e sociale.

2. Al fine di poter conciliare vita familiare e vita professionale, ogni individuo ha il diritto di essere tutelato contro il licenziamento per un motivo legato alla maternità e alla paternità, il diritto a un congedo di maternità o di paternità retribuito e a un congedo parentale dopo la nascita o l’affidamento familiare o l’adozione di un figlio.

 

 

 

PER UNA REALE RIFORMA DELLA GIUSTIZIA MINORILE

 

Riportiamo il comunicato stampa emanato in data 19 luglio 2003 dalle seguenti organizzazioni: Amici dei bambini, Anfaa, Ciai, Cies - Centro informazione e educazione allo sviluppo, Ecpat Italia - End child prostitution pornography and trafficking for purposes, Save the children Italia, Telefono azzurro, Unicef Italia.

 

Ad un anno dalla diffusione delle “Linee guida per la riforma della giustizia minorile in Italia” (2), Amici dei bambini, Anfaa, Ciai, Cies, Ecpat Italia, Save the children Italia, Telefono azzurro e Unicef Italia, oggi in una lettera aperta, inoltrata a tutti i Parlamentari, ribadiscono l’importanza dei principi enunciati nelle Linee guida, esprimendo viva preoccupazione per il perdurare in Italia di un situazione di non riforma della giustizia minorile e per il pericolo che il riordinamento della giustizia minorile non venga attuato costruendo un sistema migliore, ma limitandosi a degli emendamenti ai disegni di legge 2501 e 2517.

Le Linee guida per la riforma della giustizia minorile in Italia, diffuse lo scorso 19 luglio 2002, sono un segno inequivocabile dell’indirizzo delle associazioni e Ong, organizzazioni non governative, operanti in Italia per la tutela dei diritti dei minori: sottolineano la necessità che il superiore interesse del minore sia il cardine attorno al quale ruoti la riforma della giustizia minorile e che al minore sia garantita una adeguata tutela nel corso dei procedimenti civili e penali che lo riguardano, nel costante riferimento alla Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia.

La riforma della giustizia minorile necessita di adeguate risorse economiche, umane e strutturali che riescano a garantire l’ascolto del minore, la sua assistenza psico-sociale e legale, oltre che il rispetto del principio della specializzazione adeguata degli organi della giustizia minorile e la loro reale capillarità sul territorio nazionale, per consentire ai giudici un rapporto più proficuo con i servizi locali. Queste sono alcune delle principali indicazioni contenute nelle Linee guida, che nel corso di un anno hanno raccolto un tale ampio consenso, tanto da essere state pienamente recepite nei lavori dell’Osservatorio nazionale per l’infanzia e l’adolescenza e nel Piano per l’infanzia del forum del terzo settore.

Per contro, tanto i disegni di legge 2501 e 2517, che i recenti emendamenti, attualmente in discussione alla Camera dei Deputati, se da un lato mostrano il desiderio di un riordino del sistema della giustizia minorile,  dall’altro non tengono conto delle indicazioni delle Linee guida espresse dalle associazioni che da anni lavorano a fianco dei minori, dando così una risposta parziale a quella che è un’esigenza fondamentale del nostro Paese: assicurare ai bambini e ai ragazzi un sistema giudiziario minorile con strutture adeguate sul territorio, equo, efficiente,  teso al recupero e non alla loro penalizzazione o al loro annullamento all’interno di un sistema giudiziario a misura di adulto.

Amici dei bambini, Anfaa, Ciai, Cies, Ecpat Italia, Save the children Italia, Telefono azzurro e Unicef Italia invitano nuovamente il Parlamento e il Governo a rivedere nel complesso le proposte di riforma del sistema giudiziario minorile con responsabilità e lungimiranza e tenendo presente il principio dell’interesse superiore del bambino, come espresso negli articoli della Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia.

Per ulteriori chiarimenti e informazioni sul documento delle “Linee guida per la riforma della giustizia minorile in Italia” e sull’elenco dei suoi aderenti: e-mail a.orlandi@unicef.it, tel. 06/47809220 - fax 06/47809270.

 

 

 

(1) Il testo originale è il seguente: Articolo II-24: Diritti del bambino

«1. I bambini hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere. Essi possono esprimere liberamente la propria opinione; questa viene presa in considerazione sulle questioni che li riguardano in funzione della loro età e della loro maturità.

«2. In tutti gli atti relativi ai bambini, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l’interesse superiore del bambino deve essere considerato preminente.

«3. Ogni bambino ha diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, salvo qualora ciò sia contrario al suo interesse».

Articolo II-33: Vita familiare e vita professionale

«1. È garantita la protezione della famiglia sul piano giuridico, economico e sociale.

«2. Al fine di poter conciliare vita familiare e vita professionale, ogni individuo ha il diritto di  essere tutelato contro il licenziamento per un motivo legato alla maternità e il diritto a un congedo di maternità retribuito e a un congedo parentale dopo la nascita o l’adozione di un figlio».

(2) Il testo delle Linee guida è stato pubblicato sul n. 139, 2002 di Prospettive assistenziali.

 

 

www.fondazionepromozionesociale.it