Prospettive assistenziali, n. 144, ottobre-dicembre
2003
COSTITUITA LA FONDAZIONE PROMOZIONE SOCIALE
Con atto rogito Notaio Rebuffo dell’8 aprile 2003 è stata costituita la
Fondazione promozione sociale, i cui scopi si richiamano alle consolidate
esperienze delle seguenti organizzazioni di volontariato: Anfaa - Associazione
nazionale famiglie adottive e affidatarie (fondata nel 1962), Aps -
Associazione promozione sociale (creata nel 1994), Ulces - Unione per la lotta
contro l’emarginazione sociale (attiva dal 1965), Utim - Unione per la tutela
degli insufficienti mentali (operante dal 1991), Csa - Coordinamento sanità e
assistenza fra i movimenti di base (costituito nel 1970) e del relativo
Comitato per la difesa dei diritti degli assistiti (funzionante dal 1978).
Scopo della Fondazione, come risulta dallo Statuto che viene riprodotto
integralmente, è la promozione delle iniziative occorrenti per garantire i
diritti fondamentali ai cittadini non in grado di autodifendersi:
– persone malate di Alzheimer o affette da demenza senile;
– anziani e adulti colpiti da altre patologie invalidanti e da non
autosufficienza;
– soggetti con gravi handicap di natura intellettiva;
– minori privi di adeguato sostegno da parte dei loro congiunti.
Segnaliamo che, previo accordi specifici (cfr. l’articolo 16 dello
Statuto), la Fondazione si impegna a tutelare le esigenze ed i diritti (alle
cure sanitarie, all’assistenza, ecc.) di persone (ad esempio anziani, soggetti
con handicap intellettivo, malati di Alzheimer, ecc.) nei casi in cui le loro
condizioni di salute siano o diventino tali da renderle incapaci di
autodifendersi.
Alla Fondazione è stata riconosciuta la personalità giuridica da parte
della Regione Piemonte ed è iscritta nel registro delle Onlus - Organizzazioni
non lucrative di utilità sociale.
Informiamo, inoltre, che la Fondazione è presente sulla rete Internet con
un proprio sito all’indirizzo www.fondazionepromozionesociale.it.
Testo dello Statuto
Art. 1
Per volontà dei
signori Santanera Francesco, Marisa (nata Gilardi), Elisabetta e Annamaria, è
costituita la Fondazione “Promozione sociale”, con sede in Torino, Via Artisti
36.
La Fondazione non ha fini di
lucro ed opera sul territorio della Regione Piemonte.
Art. 2
Scopi della
Fondazione sono:
a) l’individuazione
delle esigenze e dei diritti dei cittadini non autosufficienti ed incapaci di
autodifendersi perché colpiti da patologie invalidanti e da non
autosufficienza, oppure da grave handicap di natura intellettiva, nonché dei
minori privi di adeguato sostegno da parte del o dei loro genitori e degli
altri congiunti;
b) la
promozione degli interventi necessari per prevenire il disagio personale e
l’emarginazione sociale;
c) le
iniziative dirette al riconoscimento giuridico e al rispetto effettivo delle
esigenze e dei diritti delle persone indicate in precedenza;
d) le
attività rivolte, se del caso anche nei riguardi dell’autorità giudiziaria,
alla difesa delle esigenze e dei diritti dei soggetti di cui alla lettera a),
comprese quelle finalizzate a combattere ogni forma di discriminazione, abuso,
maltrattamento e altre violazioni dell’integrità psico-fisica e della dignità
delle persone, in particolare di quelle con limitata o nulla autonomia;
e) la
raccolta e analisi della necessaria documentazione, nonché la realizzazione di
ricerche, indagini, pubblicazioni, convegni, dibattiti, consulenze anche
rivolte ai singoli cittadini, nonché ogni altra utile iniziativa di
informazione, formazione e aggiornamento culturale e professionale occorrente
per il conseguimento degli obiettivi sopra individuati.
Art. 3
Al fine di assicurare la piena
autonomia delle attività di cui all’art. 2 anche nei confronti delle
istituzioni, la Fondazione non può erogare, sotto qualsiasi forma, prestazioni
sanitarie, assistenziali e sociali rivolte alle persone ed ai nuclei familiari
(ad esempio, elargizioni di contributi economici, interventi di aiuto
domiciliare, predisposizione e gestione di strutture e servizi di accoglienza
diurni e residenziali nelle loro molteplici forme, ecc.), né può svolgere
attività produttive, comprese quelle protette.
Il divieto riguarda sia gli
interventi di cui sopra effettuabili direttamente dalla Fondazione, sia quelli
attribuibili dalla stessa Fondazione ad altre organizzazioni o a persone.
Art. 4
Il patrimonio iniziale della
Fondazione è costituito dai beni immobili descritti nell’atto di costituzione
della Fondazione stessa, di cui il presente statuto è parte integrante, nonché
delle somme versate in danaro. Tale patrimonio potrà essere aumentato mediante
oblazioni, donazioni, lasciti testamentari e con qualsiasi altro mezzo da parte
di coloro, persone o organizzazioni, che sono interessate allo sviluppo della
Fondazione mediante l’incremento del patrimonio sociale.
Il Consiglio di amministrazione
dispone gli interventi necessari per la corretta gestione del patrimonio,
provvedendo, se opportuno, alla sua riconversione.
In ogni caso il patrimonio non
potrà mai essere utilizzato per coprire le spese gestionali, comprese quelle
straordinarie, salvo che, su decisione unanime di tutti i componenti del
Consiglio di amministrazione, sia assolutamente necessario provvedere
all’alienazione di parte dei beni per garantire la sopravvivenza della
Fondazione.
Il patrimonio utilizzato secondo
quanto sopra previsto, deve essere al più presto ricostituito, sempre che le
nuove risorse economiche lo consentano.
Art. 5
La Fondazione provvede al
conseguimento dei suoi scopi mediante l’utilizzo delle rendite del patrimonio
sociale, i contributi non vincolati all’incremento del patrimonio erogati da
organizzazioni pubbliche e private o da cittadini e dalle entrate derivanti
dalle attività svolte dalla Fondazione stessa.
Art. 6
La Fondazione è retta da un
Consiglio di amministrazione composto da cinque membri:
– uno designato dal Presidente
nazionale dell’Associazione nazionale famiglie adottive e affidatarie;
– uno designato dal Presidente
nazionale dell’Associazione promozione sociale;
– uno designato dal Presidente
nazionale dell’Unione per la lotta contro l’emarginazione sociale;
– uno designato dal Presidente
nazionale dell’Unione per la tutela degli insufficienti mentali;
– uno designato dalla famiglia
Santanera o dai suoi discendenti.
Le designazioni devono essere
fatte entro e non oltre il 30 aprile dell’anno di scadenza del Consiglio di
amministrazione.
Nel caso di mancata designazione,
qualsiasi sia il motivo che l’ha determinata, provvede insindacabilmente il
Presidente pro tempore della Fondazione, oppure, in sua assenza o impedimento,
il Vice-Presidente, scegliendo persone di sua fiducia.
L’entrata in funzione dei nuovi
componenti è stabilita al secondo giorno lavorativo del mese di giugno
successivo al termine sopra indicato per le designazioni.
Le suddette associazioni hanno il
diritto di designare i componenti del Consiglio di amministrazione solamente se
non erogano, sotto qualsiasi forma, prestazioni sanitarie, assistenziali e
sociali di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 3.
Qualora una o più delle
organizzazioni sopra indicate non siano più funzionanti o non rispondano alla
condizione di cui al comma precedente, il Presidente della Fondazione, previo
parere favorevole del Consiglio di amministrazione, assegna la o le
designazioni spettanti alle organizzazioni di cui sopra, ad una o più delle
altre associazioni elencate nel presente articolo.
Se il Consiglio di
amministrazione lo ritiene opportuno, a suo insindacabile giudizio, inserisce,
in sostituzione di quelle non più funzionanti, altre associazioni la cui
attività sia coerente con gli scopi di cui all’art. 2 e rispondano alla
condizione di cui al 5° comma del presente articolo, dando mandato al
Presidente di attuare le iniziative necessarie per le opportune modifiche dello
statuto della Fondazione.
Qualora non vi siano più
discendenti di Marisa e Francesco Santanera o essi non abbiano provveduto,
qualunque ne sia il motivo, alla designazione del loro rappresentante in seno
al Consiglio di amministrazione, lo stesso Consiglio di amministrazione può:
– o attribuire detta designazione
ad una persona (e relativi discendenti) che abbia effettuato a favore della
Fondazione una donazione di valore economico ritenuto adeguato dal suddetto
Consiglio d’amministrazione;
– o procedere, in via transitoria
o definitiva, ad attribuire la designazione ad una delle associazioni di cui
sopra;
– o, nel caso in cui non siano
attuabili le soluzioni di cui sopra, designare in via provvisoria una persona
di fiducia.
Compete ai soggetti di cui al
primo comma del presente articolo procedere alle designazioni dei loro
rappresentanti deceduti o dimessisi. Allo scopo sono applicabili le altre norme
del presente articolo.
Art. 7
Il Consiglio di amministrazione
dura in carica tre anni, con inizio il secondo giorno lavorativo del mese di
giugno e scadenza il giorno precedente quello prima indicato, decorsi tre anni
dalla sua entrata in funzione.
La prima scadenza del mandato è
stabilita al primo giorno lavorativo del mese di giugno 2006.
Art. 8
Il Consiglio di amministrazione
elegge nel proprio seno il Presidente la cui durata in carica coincide con
quella del Consiglio di amministrazione. Per la prima volta il Presidente è
nominato in sede di atto costitutivo della Fondazione.
Il Presidente ha rappresentanza
legale della Fondazione, di cui firma gli atti ufficiali, convoca e presiede le
riunioni del Consiglio di amministrazione, e provvede all’esecuzione delle
relative deliberazioni.
Cura l’attività anche adottando,
in caso di assoluta urgenza, i provvedimenti indilazionabili per la Fondazione
informando il Consiglio di amministrazione alla prima riunione successiva.
È autorizzato ad effettuare tutte
le operazioni bancarie e postali e ad operare in merito con firma congiunta con
il Segretario-Tesoriere.
Il Presidente decade dalla
carica, oltre che alla scadenza del mandato, anche per effetto di una mozione
di sfiducia votata a maggioranza dai Consiglieri di amministrazione.
Il Consiglio di amministrazione
elegge nel proprio seno un Vice-Presidente che sostituisce il Presidente nei
casi di sua assenza o impedimento.
Art. 9
Il Consiglio di amministrazione
può deliberare solo alla presenza di almeno tre membri; le decisioni devono
essere prese con la maggioranza dei presenti. Nel caso di parità, prevale il
voto del Presidente.
Il Consiglio di amministrazione
svolge, oltre a quanto stabilito all’art. 8, i seguenti compiti:
– promuove le attività della
Fondazione;
– approva entro e non oltre il
mese di dicembre il piano di attività relativo all’anno successivo ed il
relativo bilancio preventivo, che non può, per nessun motivo, presentare un
saldo economico passivo;
– approva entro e non oltre il
mese di aprile il bilancio consuntivo relativo all’esercizio dell’anno
precedente. Qualora il bilancio risulti passivo, dovranno essere assunte le
necessarie iniziative per la più sollecita possibile eliminazione delle
perdite;
– esamina le decisioni assunte
dal Presidente della Fondazione nei casi di assoluta urgenza.
Il Consiglio di amministrazione è
presieduto dal Presidente della Fondazione. Nel caso di sua assenza o
impedimento, la presidenza spetta al Vice-Presidente.
Art. 10
Il Consiglio di amministrazione
si riunisce in seduta ordinaria almeno tre volte all’anno e in seduta
straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o ne sia
stata fatta richiesta scritta da almeno due suoi membri.
La convocazione è fatta con
invito scritto, comunicato almeno otto giorni prima, con l’indicazione
dell’ordine del giorno. La convocazione deve essere disposta in modo che possa
essere comprovato il corretto inoltro dell’invito.
Le votazioni del Consiglio di
amministrazione devono sempre essere palesi.
I verbali delle deliberazioni del
Consiglio di amministrazione devono essere trascritti su apposito registro in
ordine cronologico entro e non oltre otto giorni dalla riunione a cui si
riferiscono. Essi sono sottoscritti dal Presidente o dal Vice-Presidente e dal
Segretario-Tesoriere.
Art. 11
Il Presidente, il Vice-Presidente
ed i Consiglieri della Fondazione non possono percepire alcun compenso per
l’attività svolta, salvo il rimborso delle spese vive sostenute per lo
svolgimento di attività della Fondazione, purché previamente ed appositamente
deliberate dal Consiglio di amministrazione.
Art. 12
Il Consiglio di amministrazione
provvede alla nomina di un Segretario-Tesoriere, che partecipa senza diritto di
voto alle riunioni del Consiglio di amministrazione, ed ha il compito di
attuare le decisioni assunte dallo stesso Consiglio di amministrazione e/o dal
Presidente; predispone, inoltre, le iniziative occorrenti per la tenuta dei
registri sociali e la preparazione dei bilanci preventivi e consuntivi.
L’attività del Segretario-Tesoriere
può essere retribuita come da accordi intervenuti con il soggetto interessato,
fermo restando in ogni caso il rispetto delle leggi e dei contratti collettivi
di lavoro vigenti in materia, oppure prestata a titolo di volontariato e quindi
non remunerata, salvo il rimborso delle spese vive previamente autorizzate.
Art. 13
Il Consiglio di amministrazione
provvede alla nomina del Collegio dei Revisori dei conti, composto da un
Presidente e due Componenti, che restano in carica per tre anni, in coincidenza
con la durata in funzione del Consiglio di amministrazione.
Art. 14
Il Collegio dei Revisori dei
conti ha il compito della vigilanza contabile della gestione della Fondazione,
di cui riferisce al Consiglio di amministrazione.
Art. 15
Ai componenti del Collegio dei
Revisori dei conti si applicano le norme di cui all’art. 11.
Art. 16
Il Consiglio di amministrazione
della Fondazione può deliberare l’assunzione della tutela dei diritti e degli
interessi morali e materiali di coloro che hanno effettuato una donazione alla
Fondazione a condizione che:
– il valore economico della donazione sia ritenuto adeguato dal Consiglio d’amministrazione;
– il donatore abbia concordato
con il Consiglio di amministrazione i contenuti e le modalità dell’intervento
richiesto;
– detto intervento diventi
esecutivo esclusivamente nei casi in cui il donatore, a causa della gravità del
suo stato di salute, non sia più in grado di autotutelarsi.
Il Presidente pro tempore o il
Vice Presidente o un Consigliere o il Segretario-Tesoriere della Fondazione
assume la tutela della persona di cui al comma precedente che lo abbia
designato per iscritto quale suo tutore, sempre che l’Autorità giudiziaria
abbia provveduto alla relativa nomina.
www.fondazionepromozionesociale.it