Prospettive assistenziali, n. 144, ottobre-dicembre
2003
testo della legge belga
sull’eutanasia (*)
Art. 1
La
presente legge disciplina una materia contemplata dall’art. 78 della
Costituzione.
Capitolo I (Disposizioni generali)
Art. 2
Ai
fini dell’attuazione della presente legge, l’eutanasia è definita come l’atto,
praticato da una terza persona, che mette volutamente fine alla vita di una
persona su richiesta della stessa.
Capitolo II (Condizioni e procedure)
Art. 3
1. Il
medico che pratica l’eutanasia non commette alcuna violazione qualora adempia
le condizioni e le procedure previste dalla presente legge e accerti che:
– il
paziente è maggiorenne o un minore emancipato, capace di intendere e volere al
momento della richiesta;
–
l’istanza è presentata con un’iniziativa volontaria, meditata e reiterata, e non
risulta indotta da pressioni esterne;
– il
malato è in una condizione sanitaria senza speranza e la sua sofferenza sul
piano fisico o psichico è persistente e insopportabile, che non può essere
alleviata ed è la conseguenza di una malattia acuta o cronica grave e
inguaribile.
2.
Indipendentemente dalle ulteriori condizioni che il medico vorrà porre al suo
intervento, egli deve in via preliminare e in ogni caso:
1) informare il paziente circa le
sue condizioni di salute e la sua speranza di vita, prendere accordi con il
paziente stesso in merito alla sua richiesta di eutanasia e richiamare alla sua
attenzione tutte le possibilità terapeutiche ancora esperibili, nonché le
opportunità offerte dalle cure palliative ed i loro effetti. Deve giungere,
insieme al paziente, al convincimento che non c’è alcuna altra soluzione
ragionevole in quella situazione e che la richiesta del paziente è del tutto
volontaria;
2) assicurarsi della persistenza
della sofferenza fisica o psichica del paziente e della conferma della sua
volontà. A questo scopo, ha successivi incontri con il paziente, distanziati da
pause adeguate rispetto all’evoluzione delle condizioni di salute del paziente;
3) consultare un altro medico in
merito alle caratteristiche di gravità e di incurabilità della malattia,
precisando i motivi della richiesta del parere. Il medico consultato deve
prendere conoscenza della cartella clinica, visitare il paziente ed assicurarsi
delle caratteristiche di continuità, insopportabilità e di non riducibilità
delle sofferenze fisiche o psichiche. Deve redigere una relazione concernente
gli accertamenti effettuati. Il medico consultato deve comportarsi in modo
autonomo sia nei riguardi del paziente che nei confronti del curante, e deve
essere in possesso di una competenza professionale in merito alla patologia del
caso. Il curante deve informare il paziente circa l’esito del consulto;
4) se esiste un un’équipe
terapeutica che ha un rapporto continuativo con il paziente, il medico curante
deve sottoporre la richiesta del paziente stesso all’équipe o ad alcuni
componenti della medesima;
5) qualora il paziente lo
richieda, deve interpellare i congiunti indicati dallo stesso paziente;
6) assicurarsi che il paziente
possa discutere in merito alla sua istanza con le persone che desidera
incontrare.
3. Se
il curante ritiene che il decesso non avverrà probabilmente entro breve
termine, deve inoltre:
1) consultare un secondo medico,
psichiatra o specialista della patologia che ha colpito il paziente, precisando
i motivi della richiesta di parere. Il medico consultato deve esaminare la
cartella clinica, visitare il paziente, assicurarsi della continuità,
insopportabilità e non riducibilità delle sofferenze fisiche o psichiche,
nonché delle disposizioni comprovanti la volontarietà della richiesta, la sua
ponderatezza e costanza. Deve redigere una relazione concernente gli
accertamenti effettuati e le relative risultanze. Il consulente deve essere
autonomo sia nei riguardi del paziente, che nei confronti del medico curante e
del primo medico chiamato a consulto. Il medico curante deve informare il
paziente circa i risultati del consulto;
2) lasciare che trascorra almeno
un mese dalla presentazione da parte del paziente dell’istanza scritta e la
messa in atto dell’eutanasia.
4.
L’istanza del paziente deve essere fatta per iscritto. Il documento è redatto,
datato e sottoscritto dal paziente stesso. Se non è in grado di provvedere
autonomamente, l’istanza è redatta nella forma scritta da una persona
maggiorenne, scelta dal paziente, che non deve avere alcun interesse materiale
al decesso del congiunto.
Questa
persona deve precisare che il paziente non è in condizione di formulare
l’istanza per iscritto e ne indica i motivi. In questo caso, l’istanza è
formulata per iscritto alla presenza del medico curante e la suddetta persona
deve indicare nell’istanza di cui sopra le generalità del curante. L’istanza
deve essere inserita nella cartella clinica.
Il paziente può revocare l’istanza in qualsiasi momento, nel qual caso il
documento è prelevato dalla cartella clinica e viene restituito al paziente.
5.
Tutte le istanze formulate dal paziente, nonché la documentazione raccolta dal
curante e le relative risultanze, compresa la o le relazioni dei consulenti
sono regolarmente inserite nella cartella clinica del paziente.
Capitolo III (Le istanze preventive)
Art. 4
1.
Ogni persona maggiorenne o minorenne emancipata in grado di intendere e di
volere può, nella previsione di non avere più la possibilità di manifestare la
sua volontà, esprimere per iscritto, in una apposita dichiarazione, la
richiesta che un medico pratichi l’eutanasia qualora accerti:
– che
è colpito da una malattia acuta o cronica grave e inguaribile;
– che
è in una condizione di incoscienza;
– che
questa situazione è irreversibile sulla base delle attuali conoscenze
scientifiche.
Nella
dichiarazione possono essere designate una o più persone di fiducia,
maggiorenni, individuate in base ad un ordine di preferenza, con il compito di
informare il medico curante circa la volontà del paziente. Ciascuna delle
persone di fiducia sostituisce quella che la precede nei casi di rifiuto,
impedimento, incapacità o decesso. Il medico curante, il medico chiamato al
consulto ed i componenti del gruppo medico curante non possono essere designati
fra le persone di fiducia.
La
dichiarazione può essere fatta in qualsiasi momento. Essa deve essere redatta
per iscritto alla presenza di due testimoni maggiorenni, di cui almeno uno non
abbia alcun interesse materiale dal decesso del paziente; inoltre deve essere
datata e sottoscritta dal dichiarante, dai testimoni, e, se possibile, dalla o
dalle persone di fiducia designate.
Se la
persona, che desidera fare una dichiarazione preventiva, è fisicamente
nell’impossibilità permanente di redigerla e di firmarla, le sue richieste
devono essere riportate per iscritto da una persona maggiorenne di sua scelta,
che non può avere alcun interesse materiale al decesso del dichiarante, in
presenza di due testimoni maggiorenni, di cui almeno uno che non abbia alcun
interesse materiale al decesso del dichiarante. In questo caso la dichiarazione
deve precisare che il dichiarante non è in grado di scrivere e di firmare,
precisandone i motivi. La dichiarazione deve essere datata e sottoscritta dalla
persona che ha redatto per iscritto la dichiarazione stessa, dai testimoni e,
se è il caso, dalla o dalle persone di fiducia.
Una
certificazione medica che attesti l’impossibilità fisica permanente deve essere
allegata alla dichiarazione.
La
dichiarazione può essere presa in considerazione solamente se è stata fatta o
confermata da meno di cinque anni prima dell’inizio dell’impossibilità del
paziente di manifestare la propria volontà.
La
dichiarazione può essere annullata o modificata in qualsiasi momento.
Il Re stabilisce le modalità relative alla presentazione, conservazione,
conferma, annullamento, nonché alla trasmissione della dichiarazione ai medici
incaricati, tramite i servizi del registro nazionale.
2. Il
medico che pratica l’eutanasia, a seguito di una dichiarazione preventiva di
cui al paragrafo 1, non commette alcuna violazione alle norme vigenti se
accerta che il paziente:
– è
gravemente colpito da una malattia acuta o cronica incurabile;
– non
è in grado di esprimersi;
– le
sue condizioni di salute sono irreversibili sulla base delle attuali conoscenze
scientifiche;
–
rispetta le condizioni e le procedure previste dalla presente legge.
Senza
alcuna limitazione nei confronti delle condizioni complementari che il medico
ritiene di porre per intervenire, egli deve preliminarmente:
1) consultare un altro medico in
merito alla irreversibile situazione medica del paziente, informandolo sui
motivi del consulto. Il medico consultato deve esaminare la cartella clinica e
visitare il paziente. Deve redigere una relazione in merito alle sue constatazioni.
Se nella dichiarazione di volontà è stata designata una persona di
fiducia, il medico curante deve mettere
la suddetta persona al corrente dei risultati del consulto.
Il
medico consultato deve essere autonomo sia rispetto al paziente sia nei confronti
del medico curante e deve essere competente nei riguardi della patologia da cui
il paziente è affetto;
2) se un gruppo medico è in
costante contatto con il paziente, deve esaminare il contenuto della
dichiarazione preventiva con il suddetto gruppo o con alcuni dei suoi
componenti;
3) se nella dichiarazione è
designata una persona di fiducia, deve prendere in esame con essa la volontà
del paziente;
4) se nella dichiarazione è
designata una persona di fiducia, deve prendere in esame con essa i contenuti
della dichiarazione preventiva del paziente con i congiunti del paziente stesso
designati dalla persona di fiducia.
La
dichiarazione preventiva, nonché tutte le pratiche svolte dal medico curante ed
i relativi esiti, ivi compresa la relazione del consulente medico, vanno
inserite nella cartella clinica del paziente.
Capitolo IV (La dichiarazione)
Art. 5
Il
medico che ha praticato una eutanasia consegna, entro i successivi quattro
giorni lavorativi, il documento previsto dall’articolo 7, regolarmente compilato,
alla Commissione federale di controllo e di valutazione istituita ai sensi
dell’articolo 6 della presente legge.
Capitolo V (La Commissione federale di controllo e
valutazione)
Art. 6
1. È istituita una Commissione federale di controllo e valutazione
sull’applicazione della presente legge, di seguito denominata “La Commissione”.
2. La Commissione è composta da 16 componenti, designati in base alle loro
conoscenze ed esperienze nelle materie concernenti la competenza della
Commissione. Otto componenti sono laureati in medicina, di cui almeno quattro
docenti in una università belga. Quattro componenti sono docenti di diritto in
una università belga o avvocati. Quattro componenti sono scelti fra coloro che
si occupano delle problematiche dei pazienti colpiti da malattie incurabili.
L’appartenenza alla Commissione è incompatibile con il mandato di
componente di una assemblea con funzioni legislative, nonché di membro del
Governo federale o regionale.
I componenti della Commissione sono nominati per un periodo rinnovabile di
quattro anni, nel rispetto della parità linguistica – ad ogni gruppo
linguistico compete la designazione di almeno tre candidati di ciascun sesso –
e assicurando una rappresentanza pluralistica, sulla base di un decreto reale
deliberato dal Consiglio dei Ministri, su una doppia lista presentata dal
Senato. Il mandato termina di diritto nei casi in cui il componente della
Commissione non svolge più la funzione in base alla quale era stato nominato. I
candidati che non sono stati designati come componenti effettivi sono nominati
membri supplenti sulla base di un elenco in cui è precisato l’ordine di
chiamata dei supplenti stessi. La Commissione è presieduta da un presidente del
gruppo linguistico francese e da uno del gruppo linguistico fiammingo. I
presidenti sono eletti dai componenti della Commissione appartenenti al
rispettivo gruppo linguistico.
La Commissione può validamente deliberare solamente se sono presenti i due
terzi dei suoi componenti.
3. La
Commissione approva il proprio regolamento interno.
Art. 7
La
Commissione istituisce un registro che deve essere compilato dal medico ogni
qualvolta pratica un’eutanasia.
Il
registro è composto da due parti. La prima deve essere redatta dal medico. Deve
contenere i seguenti elementi:
1) le
generalità e il domicilio del paziente;
2) i
cognomi, i nomi e il numero di registrazione all’Inami e il domicilio del
medico curante;
3) i
cognomi ed i nomi, nonché il numero della registrazione all’Inami e il
domicilio del o dei medici che sono stati consultati in merito alla richiesta
dell’eutanasia;
4) i
cognomi, i nomi, il domicilio e la qualifica di tutte le persone interpellate
dal medico curante, nonché le date in cui le consultazioni sono state
effettuate;
5) nel
caso in cui sia stata redatta una dichiarazione preventiva contenente la
designazione di una o più persone di fiducia, i cognomi ed i nomi della o delle
persone di fiducia consultate.
La prima parte del registro è riservata. È trasmessa dal medico curante
alla Commissione. Può essere consultata solamente a seguito di un provvedimento
della Commissione e non può in nessun caso essere assunta dalla Commissione
come elemento delle proprie valutazioni.
La seconda parte è anch’essa riservata e contiene i seguenti dati:
1) il
sesso, la data e il luogo di nascita del paziente;
2) la
data, il luogo e l’ora del decesso;
3) l’indicazione
della grave malattia acuta o cronica sofferta dal paziente;
4) la
causa delle sofferenze e le loro caratteristiche relative alla persistenza e
insopportabilità;
5) i
motivi in base ai quali la sofferenza è stata accertata come non riducibile;
6) i dati
che hanno consentito di accertare che la richiesta di eutanasia è stata
presentata in modo volontario, a seguito di riflessioni e confermata senza
alcuna pressione esterna;
7) se
poteva essere ritenuto che il decesso sarebbe avvenuto a breve termine;
8) se
esiste una dichiarazione di volontà;
9) la
procedura adottata dal medico curante;
10) la
qualifica del o dei medici consultati, nonché i pareri da essi espressi e le relative
date;
11) la
qualifica delle persone consultate dal medico curante e le date in cui sono
state interpellate;
12) le modalità in base alle quali
l’eutanasia è stata messa in atto ed i mezzi utilizzati.
Art. 8
La
Commissione esamina i registri, regolarmente compilati, trasmessi dai medici.
Verifica, sulla base della seconda parte del registro, se l’eutanasia è stata
messa in atto nel rispetto delle disposizioni e delle procedure previste nella
presente legge. In caso di dubbio, la Commissione può decidere, a maggioranza
semplice, di rimuovere l’anonimato. Quindi prende in esame la prima parte del
registro. Può chiedere al medico curante di trasmettere tutti i dati della
cartella clinica relativi all’eutanasia.
La Commissione si pronuncia entro due mesi.
Nei casi in cui, a seguito di una decisione assunta con la maggioranza dei
due terzi, la Commissione ritiene che le condizioni previste nella presente
legge non sono state rispettate, invia il dossier al Procuratore del Re del
luogo del decesso del paziente.
Qualora la rimozione dell’anonimato metta in evidenza fatti o circostanze
suscettibili di violare l’indipendenza o l’imparzialità di giudizio di un
componente della Commissione, detto componente deve rifiutarsi di esaminare la
questione o può essere ricusato dalla Commissione.
Art. 9
La Commissione predispone per le Camere legislative, la prima volta entro
due anni dall’entrata in vigore della presente legge, in seguito ogni due anni:
a) una relazione statistica fondata sulle informazioni raccolte nella
seconda parte dei registri che i medici trasmettono dopo averli compilati ai
sensi dell’art. 8;
b) una relazione contenente una descrizione ed una valutazione
sull’applicazione della presente legge;
c) occorrendo, raccomandazioni suscettibili di sfociare in iniziative
legislative e/o in altre misure concernenti l’applicazione della presente
legge.
Per l’espletamento dei suddetti compiti, la Commissione può raccogliere
tutte le informazioni utili presso le diverse autorità e istituzioni. Le
informazioni raccolte dalla commissione sono riservate.
Nessuno di questi documenti può contenere l’identità di persone indicate
nei fascicoli trasmessi alla Commissione nell’ambito dei controlli previsti
dall’articolo 8.
La Commissione può decidere di comunicare informazioni statistiche ed
esclusivamente tecniche, con l’esclusione di tutti i dati di natura personale,
ai gruppi universitari di ricerca, che abbiano rivolto una istanza motivata. La
Commissione può acquisire il parere di esperti.
Art. 10
Il Re
mette a disposizione della Commissione il personale amministrativo necessario
per l’adempimento dei suoi compiti. Gli organici e l’appartenenza linguistica
del personale amministrativo sono definiti mediante decreto reale deliberato
dal Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri che esercitano le funzioni
in materia di sanità e di giustizia.
Art. 11
Le
spese di funzionamento e quelle relative al personale addetto alla Commissione,
nonché la retribuzione dei componenti della Commissione stessa sono attribuite
in parti eguali ai bilanci dei Ministri che esercitano le funzioni in materia
di sanità e giustizia.
Art. 12
Tutti
coloro che concorrono, in qualsiasi modo, all’applicazione della presente
legge, sono tenuti a rispettare la riservatezza dei dati che gli sono affidati,
nell’esercizio del loro compito, sia direttamente che indirettamente. Si
applica l’articolo 458 del Codice penale.
Art. 13
Entro
sei mesi dal deposito della prima relazione e, se del caso, delle
raccomandazioni della Commissione di cui all’articolo 9, le Camere legislative
organizzano un dibattito sull’argomento. Il termine di sei mesi è sospeso
durante il periodo di scioglimento delle Camere legislative e/o quando il
Governo non ha ancora ottenuto la fiducia delle Camere legislative.
Capitolo VI (Disposizioni speciali)
Art. 14
L’istanza
e la dichiarazione preventiva di volontà previste dagli articoli 3 e 4 della
presente legge non stabiliscono obblighi di sorta. Nessun medico è tenuto a
praticare l’eutanasia.
Nessun’altra
persona può essere obbligata a prendere parte all’eutanasia.
Se il
medico consultato rifiuta di mettere in atto l’eutanasia, è obbligato ad
informare in tempo utile il paziente o l’eventuale persona di fiducia,
precisandone i motivi. Nei casi in cui il suo rifiuto sia motivato da ragioni
mediche, la relativa comunicazione è inserita nella cartella clinica del
paziente.
Il
medico, che rifiuta di dare seguito ad una richiesta di eutanasia, è obbligato,
su istanza del paziente o della persona di fiducia di questi, a trasmettere la
cartella clinica del paziente al medico designato dal paziente stesso o dalla
persona di fiducia.
Art. 15
La
persona deceduta a seguito dell’eutanasia praticata nel rispetto delle
condizioni imposte dalla presente legge è considerata defunta per morte naturale
per quanto concerne l’approvazione dei contratti stipulati, in particolare
delle polizze assicurative.
Le
disposizioni dell’articolo 909 del Codice civile sono applicabili ai componenti
del gruppo dei medici curanti di cui all’articolo 3 della presente legge.
Art. 16
La
presente legge entra in vigore non oltre i tre mesi successivi alla
pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale belga.
(*) Traduzione a cura della redazione di Prospettive assistenziali dal testo
pubblicato su Medicina e morale, n. 5,
2002. La legge è stata promulgata il 28 maggio 2002. Sul n. 123, 1998 di Prospettive assistenziali è stato
pubblicato l’articolo “Sulla dignità del morire e l’eutanasia”, mentre sul n.
136, 2001 è stata riportata la traduzione italiana della legge olandese
sull’eutanasia e il suicidio assistito.
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