Prospettive assistenziali, n. 144, ottobre-dicembre 2003

 

 

VOLONTARIATO INTRAFAMILIARE: DALLA SPERIMENTAZIONE ALLA REGOLAMENTAZIONE DEFINITIVA

Mauro Perino

 

 

Il Cisap, Consorzio intercomunale dei servizi alla persona dei Comuni di Collegno e Grugliasco, ha avviato il progetto sperimentale di volontariato intrafamiliare con la deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 3 del 16 gennaio 2001 (1).

Il progetto è nato dalla considerazione che un gran numero di soggetti maggiorenni totalmente non autosufficienti a causa di gravi handicap intellettivi continua ad essere accolto dai propri congiunti, anche dopo il raggiungimento della maggiore età, nonostante la gravità delle condizioni fisiche ed intellettive e che l’attività di cura svolta dai familiari risulta assai importante per la loro qualità di vita.

Ma per consentire ai disabili di continuare a vivere a casa loro occorre sostenere i parenti, tenendo conto del loro notevole e stressante impegno. In buona sostanza, non è sufficiente garantire ai familiari l’accesso ad una adeguata rete di servizi diurni e residenziali – atta ad offrire un valido supporto quotidiano e a consentire momenti di tregua nei quali recuperare le forze e provvedere alle questioni personali ed agli impegni familiari e sociali – ma vanno attivate ulteriori misure che riconoscano, almeno in parte, i maggiori costi sopportati dai congiunti conviventi.

Pur avendo maturato la convinzione che, per favorire la permanenza presso i loro congiunti dei soggetti con handicap grave, è opportuno il riconoscimento del prezioso apporto del volontariato intrafamiliare svolto da genitori, fratelli, sorelle e da altri parenti e che tale quotidiana attività deve venire concretamente sostenuta – al pari degli “affidamenti a parenti” previsti dalla vigente normativa in materia di tutela dei minori – è stata necessaria, nella fase di avvio del progetto, l’adozione di criteri selettivi finalizzati all’individuazione delle famiglie in situazione di maggiore difficoltà.

Le risorse a disposizione ad inizio 2001 erano infatti limitate e la convenzione triennale che regolava il riparto delle spese tra il Consorzio e l’Asl 5 non consentiva di realizzare quegli investimenti a sostegno della domiciliarità che potrebbero determinare sicuri risparmi nelle spese per ricoveri.

Si è dunque deciso di procedere per gradi, sperimentando i nuovi interventi di sostegno con criteri finalizzati a fornire l’aiuto necessario almeno alle situazioni familiari più vicine “al collasso” per il sovraccarico assistenziale quotidianamente sopportato. Fra le persone con gravi handicap residenti in famiglia – e frequentanti i tre centri diurni del consorzio – sono state pertanto censite le situazioni che potenzialmente richiedevano ulteriori interventi di supporto finalizzati a sostenere i parenti nell’esercizio delle funzioni di cura svolte a beneficio dei propri congiunti disabili.

In particolare sono state selezionate 13 convivenze familiari o parentali potenzialmente “a rischio”.

Con riferimento alle situazioni individuate sono stati successivamente elaborati ed approvati, da parte del Consorzio, i provvedimenti necessari a riconoscere il fondamentale apporto fornito dai parenti delle persone con disabilità grave (2) in carico ai servizi diurni e che non utilizzano i ser­-vizi residenziali se non per ricoveri temporanei
di sollievo. Al fine di favorire la permanenza di queste persone presso i congiunti – e di conte­nere gli aumenti di spesa derivanti dal ricorso all’inserimento in struttura se venisse meno l’assistenza parentale – si è pertanto assunta la decisione di riconoscere, ai parenti, un contributo mensile finalizzato a sostenere l’affidamento intrafamiliare.

Il contributo (3) – erogato per far sì che l’affido intrafamiliare si possa fondare sulla disponibilità e l’idoneità dell’accoglienza, indipendentemente dalle condizioni economiche dei congiunti affidatariè complementare all’utilizzo del centro diurno ed alternativo all’inserimento in struttura residenziale e viene, pertanto, ridotto (proporzionalmente) nei periodi di inserimento temporaneo della persona disabile in struttura residenziale o nei periodi di partecipazione ai “soggiorni lunghi” programmati dai centri diurni.

Il budget previsto per la sperimentazione dell’affidamento intrafamiliare delle persone disabili nell’anno 2001 è stato determinato, sulla base delle risorse reperite, in un massimo di lire 90.000.000 (46.481,12 euro).

Al Responsabile del progetto è stato richiesto di operare nell’ambito del budget assegnato, eventualmente negoziando – con i congiunti delle persone aventi titolo a beneficiare dell’intervento – una riduzione proporzionale delle quote di contribuzione, indicate nella deliberazione di approvazione del progetto, onde assicurare, a tutti i soggetti individuati, un minimo di sostegno.

Il progetto si è materialmente avviato il 29 febbraio 2001 con la convocazione di un incontro al quale sono stati invitati i parenti delle convivenze familiari o parentali individuate. Nel corso dell’incontro è stata illustrata l’iniziativa ai congiunti convenuti e, successivamente, si sono perfezionati gli accordi attraverso incontri individuali.

Nel primo anno di sperimentazione solamente cinque parenti hanno aderito, in tempi diversi, al progetto. Gli altri hanno preferito richiedere interventi di assistenza domiciliare o hanno dichiarato di “farcela ancora” grazie alla rete familiare allargata. Nel 2002 le famiglie coinvolte sono diventate nove ed hanno beneficiato degli interventi anche nel corso del 2003.

Con il progetto di sperimentazione dell’affidamento intra familiare si intendevano raggiungere due obiettivi:

• favorire la permanenza dei disabili già assistiti dai centri diurni presso i loro congiunti;

• contenere il ricorso all’inserimento in struttura con i conseguenti aumenti di spesa.

Per quanto attiene al primo obiettivo si può rilevare che l’intervento consortile ha effettivamente rappresentato un sostegno alla permanenza nelle proprie famiglie dei disabili intellettivi gravi: famiglie con le quali è stato possibile – grazie all’affido – instaurare un nuovo rapporto. Non è infatti sufficiente fornire servizi di aiuto se non si riconoscono, nel contempo, la fatica e la conoscenza che le famiglie mettono in campo per gestire le situazioni.

Sul secondo obiettivo è possibile formulare, a partire dalle situazioni descritte, la seguente considerazione: il ricovero in struttura residenziale dei cinque utenti affidati nel 2001, al costo di lire 250.000 giornaliere (129,11 euro), avrebbe comportato una spesa complessiva annua di lire 456.250.000 pari a 235.633,46 euro (lire 91.250.000, pari a 47.126,69 euro annue pro capite). La spesa annua per la frequenza del centro diurno degli stessi cinque utenti (lire 162.500.000 pari a 83.924,25 euro) sommata alla spesa effettivamente sostenuta nell’anno per l’affido intrafamiliare risulta pari a lire 192.500.000, corrispondenti a 99.417,95 euro (lire 38.500.000, pari a 19.883,59 euro pro capite). Si può dunque affermare che l’affido intrafamiliare è risultato conveniente - anche dal punto di vista economico - sin dal primo anno di sperimentazione.

Ma l’intervento – che deve essere considerato integrativo e non sostitutivo di quelli educativi/riabilitativi forniti dai servizi sociali e sanitari – ha consentito di rispondere anche ad alcune richieste, a volte inespresse, delle famiglie. La vecchiaia del genitore con un figlio disabile, è infatti «gravosa perché pone in primo piano la domanda del “cosa accadrà dopo di noi”. Alla propria vecchiaia non corrisponde la vita autonoma del figlio in età adulta… Il disabile intellettivo continua a restare dipendente ed il futuro, per il genitore anziano, è pieno di incognite» (4).

Dalla conferma della convinzione che è necessario aiutare i genitori che invecchiano con interventi gradualmente più intensi e mirati – senza aspettare che le situazioni “esplodano” ma approntando aiuti preventivi e tempestivi – deriva la decisione, assunta dall’Assemblea consortile del Cisap nella seduta del 6 novembre 2003, di approvare il “Regolamento sui contributi di affidamento intrafamiliare di parenti maggiorenni totalmente non autosufficienti a causa di gravi handicap intellettivi”.

Con il regolamento – che estende i criteri di accesso al contributo al fine di includere tutte le situazioni di maggior disagio presenti nei centri diurni del Consorzio – l’affidamento intrafamiliare diviene finalmente una prestazione esigibile da tutti coloro che si trovano nelle situazioni indicate nell’articolo 4 ed in particolare:

• al disabile privo di genitori e residente presso altri parenti; residente con un solo genitore ultrasessantacinquenne a causa di morte o di ricovero dell’altro genitore; residente con genitori di cui almeno uno ultrasettantacinquenne o non autosufficiente; in grave situazione di emergenza sanitaria o sociale ed al quale viene meno il supporto di chi ne ha abitualmente cura verrà erogato un contributo corrispondente ad una mensilità dell’indennità di accompagnamento;

• al disabile residente con un solo genitore infrasessantacinquenne in caso di ricovero/morte dell’altro genitore; residente con genitori entrambi ultrasessantacinquenni; in situazione di gravità certificata tale da generare rilevanti problemi di natura sanitaria per i quali sono necessari in­terventi continuativi (anche per periodi definiti) verrà erogato un contributo corrispondente ai 2/3 di una mensilità dell’indennità di accompagnamento.

 

 

TESTO DEL REGOLAMENTO (*)

  

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina, nell’ambito dei principi dell’ordinamento e nel rispetto della normativa e dello Statuto, l’erogazione di contributi economici di affidamento intrafamiliare di parenti maggiorenni, totalmente non autosufficienti a causa di gravi handicap intellettivi.

 

Art. 2 - Principi e finalità

La “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” n.104/1992 prevede che:

• alla persona handicappata, vengano garantiti il rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia attraverso la promozione della piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società - art. 1, comma 1, lettera a);

• alla persona handicappata e alla famiglia, vengano garantiti adeguato sostegno psicologico e psicopedagogico, servizi di aiuto personale o familiare, strumenti e sussidi tecnici, prevedendo, nei casi strettamente necessari e per il periodo indispensabile, interventi economici integrativi per il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla legge - art. 5, comma 1, lettera h).

Fra gli interventi previsti dalla legge 104/1992, finalizzati a perseguire l’inserimento e l’integrazione della persona handicappata, assumono particolare rilievo:

• gli interventi di carattere socio-psico-pedagogico, di assistenza sociale e sanitaria a domicilio, di aiuto domestico e di tipo economico ai sensi della normativa vigente, a sostegno della persona handicappata e del nucleo familiare in cui è inserita - art. 8, comma 1, lettera a);

• servizi di aiuto personale alla persona handicappata in temporanea o permanente grave limitazione dell’autonomia personale - art. 8, comma 1, lettera b);

• affidamenti e inserimenti presso persone e nuclei familiari - art. 8, comma 1, lettera h);

• organizzazione e sostegno di comunità alloggio, case-famiglia e analoghi servizi residenziali inseriti nei centri abitati per favorire la deistituzionalizzazione e per assicurare alla persona handicappata, priva anche temporaneamente di una idonea sistemazione familiare, naturale o affidataria, un ambiente di vita adeguato - art. 8, comma 1, lettera i);

• istituzione o adattamento di centri socio-riabilitativi ed educativi diurni, a valenza educativa, che perseguano lo scopo di rendere possibile una vita di relazione a persone temporaneamente o permanentemente handicappate, che abbiano as­solto l’obbligo scolastico, e le cui verificate potenzialità residue non consentano idonee forme di integrazione lavorativa - art. 8, comma 1, lettera l).

Il compito di assicurare il diritto all’integrazione sociale di persone con handicap in situazione di gravità, anche mediante la realizzazione di comunità alloggio e di centri socio-riabilitativi, è affidato – secondo il disposto dell’articolo 10 della legge quadro – ai Comuni, anche consorziati tra loro, o con le Province, alle loro unioni, alle Comunità montane e alle Unità sanitarie locali. Al disabile in situazione di gravità deve pertanto essere assicurato in primo luogo, in analogia con quanto previsto a tutela dei minori, il diritto di “essere, crescere ed essere educato nell’ambito della propria famiglia” (art. 1 della legge 149/2001 che modifica la legge 184/1983 in materia di affidamento ed adozione).

L’art. 16 della legge 328/2000, nell’ambito del sistema integrato di interventi e servizi sociali, individua quali priorità di intervento, alla lettera d), «prestazioni di aiuto e sostegno domiciliare, anche con benefici di carattere economico, in particolare per le famiglie che assumono compiti di accoglienza, di cura di disabili fisici, psichici e sensoriali e di altre persone in difficoltà, di minori in affidamento, di anziani».

Dalla pluriennale esperienza maturata dai servizi sociali consortili risulta che un gran numero di persone con disabilità intellettiva, nonostante la gravità delle loro condizioni, continua ad essere accolto dai propri congiunti anche dopo il raggiungimento della maggiore età. Pertanto, al fine di favorire la permanenza di disabili gravi nelle loro famiglie, occorre sostenere i congiunti, tenendo conto del loro notevole e stressante impegno. Va riconosciuta e valorizzata la responsabilità del lavoro di cura gravante sui familiari – genitori, fratelli, sorelle e altri parenti – e tale quotidiana attività deve essere fattivamente sostenuta, al pari degli “affidamenti a parenti” previsti dalla vigente normativa in materia di tutela dei minori, attraverso un sostegno economico.

L’affido intrafamiliare si può così fondare sulla disponibilità e sull’idoneità all’accoglienza, indipendentemente dalle condizioni economiche dei congiunti affidatari.

Obiettivo prioritario è fornire l’aiuto necessario almeno alle situazioni familiari più vicine “al collasso”, per il sovraccarico assistenziale quotidianamente sopportato, operando con le risorse disponibili.

 

Art. 3 - Beneficiari

Persone con gravi handicap, residenti in famiglia nei Comuni di Collegno e Grugliasco, in carico ai centri diurni convenzionati del territorio consortile, le cui situazioni sono tali da richiedere immediati ulteriori interventi di supporto, finalizzati a sostenere i parenti nell’esercizio delle funzioni di cura.

Le persone disabili, in condizioni di non autosufficienza, devono:

- presentare un’invalidità del 100 per 100 con diritto all’indennità d’accompagnamento di cui alla legge 11 febbraio 1980 n. 18;

- essere in carico ai centri diurni convenzionati del territorio consortile;

- non utilizzare i servizi residenziali se non per ricoveri temporanei di sollievo.

 

Art. 4 - Criteri per la determinazione

del contributo

Le persone disabili che si trovano nelle condizioni di cui all’art. 3, possono beneficiare del contributo con i seguenti criteri:

Il contributo è complementare all’utilizzo del centro diurno ed alternativo all’inserimento definitivo in struttura residenziale.

 

Art. 5 - Modalità di erogazione

I familiari delle persone disabili interessate, di cui all’art. 3, possono presentare domanda al Direttore del Consorzio, utilizzando il modulo di cui all’allegato a).

La domanda verrà valutata da apposita commissione formata dal Direttore, dal Responsabile Area sociale e dal Coordinatore socio-educativo sulla base dei criteri sopra indicati, ed in seguito ad opportuno approfondimento con la famiglia richiedente.

In caso di approvazione della richiesta, verrà siglato dalla famiglia e dal Consorzio un piano progettuale, che definirà i tempi del progetto e gli impegni reciproci.

La comunicazione sull’esito della richiesta avverrà entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda di contributo.

Il contributo sarà erogato mensilmente ai familiari dei disabili rientranti nelle condizioni di cui all’art. 4. è proporzionalmente ridotto nei periodi d’inserimento temporaneo della persona disabile in struttura residenziale, o nei periodi di partecipazione ai “soggiorni lunghi”, programmati dai centri diurni.

La richiesta avrà validità relativa all’anno solare in corso e dovrà essere ripetuta da parte dei familiari entro il mese di gennaio dell’anno successivo. Per le situazioni di cui punti d) e g), connotate da temporaneità, la scadenza sarà concordata con le singole famiglie.

 

Art. 6 - Modalità di verifica

Gli accordi progettuali e l’andamento delle singole situazioni saranno monitorati a cadenza annuale da parte dei componenti la Commissione, fatte salve esigenze di modifica nel frattempo intercorse. In caso d’erogazione temporanea si farà riferimento ai tempi concordati nel progetto.

Il contributo può essere revocato qualora non sia destinato alle finalità progettuali o vengano meno le condizioni di adeguata accoglienza da parte dei familiari.

 

Art. 7 - Diritti dei cittadini richiedenti

I richiedenti la cui domanda di contributo non sia stata accolta, possono, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di diniego, ricorrere al Presidente del Consorzio, il quale, sentiti i soggetti interessati, decide entro trenta giorni dalla data del ricevimento del ricorso.

 

Art. 8 - Norme di salvaguardia

Qualora gli stanziamenti risultassero insufficienti a coprire la totalità delle richieste di interventi di sostegno realizzati mediante il contributo è demandata al Consiglio di Amministrazione la determinazione e l’approvazione di criteri di selezione atti a garantire gli interventi prioritariamente alle situazioni caratterizzate dalla gravità delle problematiche espresse e, fra queste, a quelle che si manifestano in contesti di indigenza economica della persona interessata e del suo nucleo familiare.

 

Art. 9 - Pubblicità del regolamento

Copia del presente regolamento, a norma dell’art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico presso la segreteria, le sedi del consorzio e presso le sedi dei centri diurni perché se ne possa prendere visione in ogni momento.

 

Art. 10 - Entrata in vigore

Il presente regolamento – emanato ai sensi dell’art. 7 del Tuel, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 – è soggetto a duplice pubblicazione all’albo pretorio ai sensi dell’art. 51 dello Statuto.

 

 

 

(1) Cfr. “Approvata la prima delibera sul volontariato intrafamiliare”, Prospettive assistenziali, n. 133, 2001.

(2) Aventi un invalidità del 100 per 100 e diritto all’indennità di accompagnamento, non autosufficienti a causa di handicaps fisici e/o intellettivi e non in grado di svolgere alcuna attività lavorativa proficua a causa della gravità delle condizioni psico-fisiche.

(3) Corrispondente – a seconda dei casi – ad una mensilità o ai due terzi dell’indennità di accompagnamento di cui alla legge 11 febbraio 1980 n. 18 e s.m.i quantificata, nell’anno 2001, in lire 817.330 (422,12 euro).

(4) Elena Galetto, relazione tenuta al seminario “Handicap grave: la programmazione locale dei servizi tra bisogni e risposte” organizzato dal “Gruppo Solidarietà” a Jesi il 10 novembre 2001.

(*) Il “Regolamento sui contributi di affidamento intrafamiliare di parenti maggiorenni totalmente non autosufficienti a causa di grave handicap intellettivo” è stato approvato dall’assemblea del Cisap nella seduta del 6 novembre 2003.

 

 

 

 

 

 

Situazione del nucleo parentale/disabile

 

a) Assenza di genitori e residenza presso altri parenti

b) Residenza con un solo genitore ultra65enne, in caso di morte/ricovero in struttura dell’altro genitore

c)  Residenza con genitori di cui almeno uno ultra75enne o non autosufficiente

d)  Gravi situazioni di emergenza sanitaria o sociale a causa delle quali viene meno temporaneamente il supporto dell’abituale caregiver (per un massimo di 3 mesi)

 

e)  Residenza con un solo genitore infra65enne, in caso di morte/ricovero in struttura dell’altro genitore

f)  Residenza con genitori entrambi ultra65enni

g)  Persone con disabilità grave (certificata dalla Commissione ai sensi della legge 104/1992 art. 4), che genera rilevanti problemi di natura sanitaria (documentati) tali da richiedere interventi continuativi e qualificati, anche solo temporaneamente

Quota I.A. di riferimento

 

Criterio 1

 

Quota corrispondente

ad una mensilità di indennità

di accompagnamento.

 

 

 

 

Criterio 2

 

Quota corrispondente ai 2/3

di una mensilità di indennità

di accompagnamento.

 

 

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