Prospettive assistenziali, n. 145, gennaio-marzo
2004
GUIDA
DEL COMUNE DI TORINO ALL’AFFIDAMENTO FAMILIARE
Con la collaborazione dell’Anfaa,
Associazione nazionale famiglie adottive e affidatarie, dell’Associazione Accomazzi, dei Gruppi volontari per l’affidamento e
l’adozione, nonché dei Gruppi di auto-mutuo aiuto Bambi, Biancospino e Rubino, l’Assessorato alla famiglia e
ai servizi sociali del Comune di Torino ha pubblicato una guida all’affidamento
familiare di minori a scopo educativo il cui scopo, come si rileva dalla
presentazione dell’Assessore Stefano Lepri, è duplice:
«a) fornire a coloro che sono o saranno coinvolti
nell’affidamento familiare uno strumento di informazione e comunicazione
chiaro, semplice ed esauriente; una guida per orientarsi meglio e utilizzare
più efficacemente risorse e strutture, nel rispetto reciproco dei propri ruoli;
un supporto per le famiglie d’origine affinché si sentano partecipi di un
progetto che si pone come servizio anche nei loro confronti;
«b) diffondere maggiormente la cultura dell’affidamento e dell’accoglienza,
facendo sorgere curiosità e interesse, offrendo stimoli per intraprendere una
scelta certamente non facile, ma possibile e
arricchente».
Tipologie
dell’affidamento familiare (1)
Gli affidamenti familiari
praticati dal Comune di Torino possono essere:
- residenziali: quando il bambino trascorre con gli
affidatari giorno e notte pur mantenendo rapporti periodici con la propria
famiglia;
- diurni: il bambino trascorre con la famiglia affidataria
parte della giornata, ma alla sera torna a casa dai
suoi genitori; esistono anche affidamenti familiari diurni in cui l’affidatario si reca a casa del minore per svolgere un
sostegno educativo alla genitorialità;
- consensuali: si realizzano con il consenso della famiglia
d’origine. I genitori riconoscono le loro difficoltà e accettano
di affidare, in accordo con il servizio sociale, per il tempo necessario, il
figlio ad un’altra famiglia che percepiscono solidale con loro. È un atto
impegnativo e faticoso che implica un rapporto di fiducia reciproca. Il
provvedimento di affido è predisposto dal Comune di
Torino ed è reso esecutivo dal giudice tutelare che ne controlla la regolarità;
- giudiziali: sono disposti dal tribunale per i minorenni e realizzati dal Comune, di
norma quando manca il
consenso della famiglia d’origine. Deve esserci a monte
una situazione di grave disagio e di rischio per il minore. L’affidamento
residenziale non può avere una durata superiore ai 24 mesi, ma può essere
prorogato dal tribunale per i minorenni qualora la sospensione dell’affidamento
rechi pregiudizio al minore;
- neonati: è
previsto l’affidamento familiare anche di bambini di pochi mesi, in attesa delle decisioni dell’autorità giudiziaria
minorile.
I minori in
affidamento
Possono essere
neonati, bambini di due o tre anni, possono frequentare la scuola materna,
elementare o la scuola media, possono essere già più grandi ed avere fino a
diciassette anni compiuti. Possono essere italiani o stranieri.
L’affidamento familiare si rivolge a tutti i
minori, indipendentemente dall’età, che hanno bisogno di relazioni affettive
stabili che solo in famiglia possono essere garantite. Si può fare ancora molto per
i pre-adolescenti! Avere una famiglia su cui poter contare è importante per
tutti i bambini, a maggior ragione quando ci sono
delle difficoltà personali e familiari da affrontare.
La casa
dell’affidamento
Polo di riferimento sul tema
dell’affidamento familiare, inaugurata nel dicembre 2000, la casa
dell’affidamento è:
• un luogo dove si può parlare
delle proprie idee e aspettative, esprimere dubbi,
timori, per capire di più, confrontandosi con operatori sociali che si occupano
di affidamento familiare. Presso la casa dell’affidamento ci sono anche, in
alcuni momenti, famiglie di affidatari
che hanno maturato una reale e concreta esperienza e che sono una valida
testimonianza per aiutare a comprendere il significato di questa scelta;
• un luogo di dibattito per
allargare, anche con esperti, il confronto, la conoscenza e il corretto
utilizzo di questo strumento che richiede un’attenzione costante e si è evoluto
e modificato nel
corso del tempo;
• un luogo di incontro
per le famiglie affidatarie che desiderano confrontarsi con altre, attraverso
gruppi di sostegno, gruppi misti e di auto mutuo aiuto;
• un luogo di coordinamento tra
gli operatori che si occupano dell’affidamento nelle dieci Circoscrizioni della
città, allo scopo di uniformare le modalità di agire dei
servizi e di raccordare le risorse con i bisogni, favorendo lo scambio fra le
diverse zone;
• un luogo di
documentazione in cui poter trovare e consultare materiale bibliografico e
informativo in un clima tranquillo e rilassato.
Attualmente la casa
dell’affidamento si trova in Piazza della Repubblica 22, Torino, numero verde
800.25.44.44 ed è aperta il martedì dalle 10 alle 18 e
il mercoledì e il venerdì dalle 9 alle 17.
Come si diventa affidatari
Coloro che intendono proporsi per
un affidamento familiare si possono rivolgere alla
casa dell’affidamento per offrire la propria disponibilità.
Qui troveranno, per un primo
colloquio di accoglienza, delle assistenti sociali,
talvolta affiancate da famiglie affidatarie, che:
– risponderanno ai quesiti posti
dagli interes-sati;
– forniranno informazioni chiare
sull’organizzazione e sul percorso proposto;
– consegneranno il primo
materiale illustrativo;
– proporranno, a chi veramente
interessato ad approfondire la propria disponibilità all’affidamento familiare,
la compilazione di una scheda anagrafica e la partecipazione ad un gruppo
informativo (costituito da circa venti partecipanti per due incontri di due ore ciascuno) che si terrà presso la casa
dell’affidamento.
Al termine dei due incontri
informativi si chiederà agli interessati di confermare la propria disponibilità
all’affidamento familiare attraverso la compilazione di due schede:
1) Scheda-offerta di disponibilità a
proseguire un percorso di conoscenza individualizzato presso i servizi sociali
della zona di residenza (per le persone residenti fuori Torino si fa
riferimento alla Circoscrizione limitrofa).
Tale percorso, organizzato in colloqui
con un’assistente sociale ed uno psicologo, da un lato deve permettere una
conoscenza della famiglia, compresi i figli della coppia, e del singolo,
attraverso le narrazioni della loro vita, dall’altro permette agli aspiranti affidatari di conoscere la realtà sociale da cui provengono
i nuclei familiari seguiti dai servizi territoriali ed i loro bisogni.
Al termine di questo percorso
conoscitivo, che in linea di massima avrà la durata di due mesi, si svolge un
colloquio di restituzione da parte degli operatori per arrivare insieme alla
comprensione dei requisiti della famiglia/coppia/singolo che la rendono adatta
ad accogliere un minore con caratteristiche compatibili.
I tempi previsti per la proposta
di un eventuale abbinamento e successivamente per l’inizio
dell’inserimento sempre concordati con la famiglia affidataria,
dipendono da numerose variabili, difficilmente prevedibili (ad esempio attesa
di provvedimenti dell’autorità
giudiziaria minorile, caratteristiche e tempi di adattamento del minore ad un
nuovo ambiente di vita, ecc);
2) Scheda di adesione ai gruppi misti, con la
quale gli interessati esprimono la propria volontà a partecipare ad un gruppo
composto da famiglie affidatarie e famiglie disponibili all’esperienza
dell’affidamento, che si incontrerà mediamente
sei volte, con l’obiettivo di permettere il confronto tra chi sta già
vivendo un’esperienza e chi la sta immaginando e desiderando.
Contributi erogati
dal Comune di Torino agli affidatari
Attualmente vengono erogati i seguenti
contributi:
a) affidamenti
residenziali: euro 380,11 mensili;
b) affidamenti diurni: euro 196,25 mensili senza pasto; euro 265,98 mensili
con pasto.
Queste quote possono essere aumentate del 30%, 60%, 100% in relazione a gravi
problematiche (sanitarie e/o relazionali) del minore;
c) rimborsi spese straordinarie
Sono previsti, solo per gli
affidamenti residenziali, rimborsi per:
– spese sanitarie (per esempio
spese oculistiche, odontoiatriche-ortodontiche) che
non sono a carico del servizio sanitario nazionale, previa
l’approvazione da parte dell’ufficio comunale del settore minori del preventivo
di spesa più basso scelto fra almeno tre preventivi che la famiglia deve
presentare prima dell’avvio della cura;
– iscrizioni a
corsi professionali e/o spese accessorie (ad esempio, divise per la scuola
alberghiera);
– sostegno scolastico
individuale;
– spese per la
frequenza di scuole private per recuperare anni della scuola dell’obbligo;
– spese di
soggiorni scolastici o altri di breve durata (5/6 giorni al massimo);
– pratiche amministrative per l’istanza al giudice tutelare per il rilascio di
documentazione idonea per l’espatrio (passaporto, carta bianca);
– acquisto dei libri scolastici
della scuola media dell’obbligo e superiore per l’importo della spesa
equivalente al buono libro, stabilito dal Comune di
Torino, solo nel caso in cui non sia possibile usufruire del contributo
statale.
Copertura
assicurativa
È prevista una polizza
assicurativa che copre i rischi di:
–
responsabilità civile verso terzi per danni a persone e cose cagionati dai
minori e dagli affidatari nell’accudimento
degli affidati;
– infortuni dei minori.
In caso di infortunio
l’assicurazione comprende:
– rimborso spese per assistenza
infermieristica resasi necessaria a seguito dell’infortunio;
– rimborso ticket per cure
specialistiche;
– affitto di ausili.
Esenzione dal
pagamento del ticket sanitario
Qualora il minore prima
dell’affidamento non disponga già di esenzione ticket
per motivi sanitari, il Comune di Torino, solo per casi di affidamento residenziale
a terzi, consensuale e non, si fa carico della spesa relativa al ticket
sanitario, rilasciando un apposito tesserino di esenzione che ha validità dalla
data del rilascio e fino al 30 giugno di ciascun anno. In caso di prosecuzione
dell’affidamento il rinnovo è d’ufficio.
Iscrizione
anagrafica dei minori affidati
Allo scopo di favorire gli
adempimenti e gli interventi necessari, il minore è iscritto anagraficamente presso la famiglia affidataria
con le modalità e procedure previste dalla normativa vigente, fatta salva
diversa valutazione del servizio sociale che dispone l’affido, nell’interesse
preminente del minore.
Quota per i servizi
di nido, mense della scuola dell’obbligo, soggiorni estivi
Per i minori in affidamento
familiare residenziale, con esclusione dei minori in affidamento preadottivo, presso famiglie residenti a Torino, è prevista
l’applicazione della tariffa minima relativamente ai
servizi di nido e mense scuole dell’obbligo.
Prosecuzione
dell’affidamento oltre il compimento dei 18 anni del minore
Vista la complessità di talune
situazioni di affidamento e l’impossibilità o
l’inopportunità di un rientro presso la famiglia d’origine, è possibile la
prosecuzione dell’affidamento, oltre il diciottesimo anno di età, sino al
raggiungimento dell’autonomia, ma non oltre il ventunesimo anno di età
dell’affidato. Tale prosecuzione comporta la permanenza del/la
ragazzo/a presso la famiglia affidataria.
In questo caso è necessaria una
relazione del servizio sociale, concordata con la famiglia affidataria
e l’affidato, che deve essere presentata almeno un anno prima
all’Ufficio centrale preposto agli affidamenti familiari, da cui emergono le
motivazioni del proseguimento e l’impossibilità del rientro nella famiglia
d’origine.
In alcuni casi il Tribunale per i minorenni emette un provvedimento che
conferma la necessità di tale prosecuzione.
Progetti autonomia
Sono previsti progetti individualizzati al
fine di intraprendere percorsi di autonomia per quei giovani in affidamento
familiare che hanno raggiunto la maggiore età. È determinante
l’aiuto della famiglia affidataria e naturalmente il
consenso del giovane stesso.
Destinatari di questi progetti
possono essere quei giovani che, in affidamento familiare al compimento del
diciottesimo anno di età, non possono rientrare presso
la loro famiglia, e per i quali è possibile avviare un percorso per l’autonomia
personale, lavorativa ed abitativa. È pertanto previsto un contributo massimo,
una tantum, di euro 5.164,57 da erogare alla famiglia affidataria.
Tali progetti devono essere
formulati entro il compimento del diciottesimo anno di età,
avviati al massimo entro il ventunesimo anno e devono concludersi non oltre il
compimento del venticinquesimo anno di età del giovane.
Prosecuzione degli
affidamenti familiari di soggetti con handicap ultradiciottenni
Al raggiungimento della maggiore
età, per i giovani in affidamento con handicap riconosciuto, è possibile la
prosecuzione dell’affidamento, senza limiti di età: la
competenza passa dal settore minori al settore disabili.
A tal fine per l’eventuale fruizione dei servizi per
persone con handicap ed in considerazione dei tempi necessari per
effettuare il passaggio di settore, almeno sei mesi prima del compimento del
diciottesimo anno, la famiglia affidataria comunica
al proprio servizio sociale se è disponibile a proseguire l’affidamento. In tal
caso è necessario che i servizi sociali e sanitari (neuropsichiatria infantile)
provvedano alla presa in carico congiunta per la prosecuzione del progetto che
dovrà essere esaminato ed approvato dall’unità di
valutazione handicap, prevista dalla convenzione tra il Comune di Torino e le Asl cittadine.
Assegni familiari e
altre prestazioni previdenziali
In base all’art. 80, comma 1,
della legge 184/1983 «il giudice, se del
caso ed anche in relazione alla durata
dell’affidamento, può disporre che gli assegni familiari e le prestazioni
previdenziali relative al minore siano erogati temporaneamente in favore dell’affidatario».
Dichiarazione dei
redditi
Il contributo alle spese per
l’affidamento non costituisce reddito. Nel modello 730
e unico, il minore con residenza
presso la famiglia affidataria può essere indicato
come minore affidato con diritto ad avere la relativa detrazione. Le spese
mediche sostenute in suo favore (non quelle rimborsate o rimborsabili dalla
Città) possono altresì essere portate in detrazione del reddito dell’affidatario.
Anche chi presenta solo il Cud (che sostituisce i modelli 101 e 201 dell’Inps) può beneficiare della detrazione indicando il minore
a carico nel modulo che ogni anno il datore di lavoro o l’Inps
gli invia.
Congedi parentali e
astensione dal lavoro degli affidatari
Astensione obbligatoria - Se entrambi gli affidatari
lavorano, uno dei due può avvalersi dell’astensione obbligatoria dal lavoro di
tre mesi qualora abbia ottenuto in affidamento un bambino di età
non superiore a 6 anni. Il congedo deve essere fruito durante i primi tre mesi
successivi all’affettivo ingresso del minore nella famiglia affidataria.
È prevista la corresponsione di un’indennità pari al 100% della retribuzione
per i dipendenti della pubblica amministrazione. Altri datori di lavoro privati
riconoscono un’indennità in percentuali diverse.
Astensione facoltativa - Il congedo parentale
facoltativo, periodo massimo di 6 mesi usufruibili anche in modo non
continuativo, spetta a uno dei due genitori affidatari di minori di età compresa fra zero e 12 anni e
può essere fruito nei primi tre anni dall’ingresso del minore nella famiglia affidataria È prevista la corresponsione di un’indennità
pari al 30% della retribuzione per un periodo massimo di astensione,
complessivo fra i due genitori, fino a 6 mesi.
I periodi di astensione
facoltativa ulteriori vengono retribuiti in misura pari al 30% della
retribuzione qualora il reddito individuale dell’interessato non superi di 2,5
volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione
generale obbligatoria (per l’anno 2000 l’importo è stato pari a lire
23.429.250).
Riposi - Uno
dei genitori affidatari può usufruire dei riposi
giornalieri pari a due ore entro il primo anno dell’ingresso in famiglia del
bambino affidato (come stabilito dalla Corte costituzionale con sentenza n.
104/2003) quando l’orario di lavoro sia di 8 ore
(tempo pieno); qualora l’orario giornaliero di lavoro sia inferiore alle 6 ore
(part-time) il riposo è pari a 1 ora. Il riposo giornaliero è raddoppiabile in
caso di affidamento di minori gemelli. I riposi
giornalieri non comportano riduzione della retribuzione.
Permessi - Uno
dei genitori affidatari di minore con handicap può usuifruire dei riposi giornalieri sopra citati fino al
compimento del 3° anno di vita del minore. I riposi giornalieri vengono retribuiti al 100%.
Congedi per malattia figlio - Entrambi i genitori affidatari,
alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per i periodi
corrispondenti alle malattie di ciascun figlio affidato fino al compimento del
sesto anno di età. Tale diritto è limitato a 5 giorni
lavorativi all’anno, alternativamente per ciascun
genitore, per le malattie di ciascun figlio di età compresa tra 6 e 8 anni.
Quando il bambino abbia già compiuto i 6 anni ma non
ancora 12, al momento del suo ingresso nella famiglia affidataria,
i genitori hanno diritto, alternativamente, di astenersi dal lavoro a causa
della malattia del minore affidato nel limite dei 5 giorni lavorativi all’anno,
ma solo per i primi tre anni dall’inserimento del minore.
La legge prevede sanzioni
amministrative di tipo pecuniario nei confronti del datore di lavoro che
ostacoli l’esercizio dei diritti di assenza dal lavoro
di cui sopra.
Anche i genitori affidatari
con contratto di lavoro a tempo determinato nelle pubbliche amministrazioni
beneficiano dei congedi di maternità, paternità e parentali.
Trattamento economico per i periodi di malattia dei figli - Il trattamento economico per i
periodi di malattia dei minori in affidamento è identico a quello che la legge
prevede per i figli biologici, salvo il fatto che l’astensione dal lavoro per
malattia del bambino affidato di età inferiore ai 6
anni viene retribuita al 100% (mentre per i figli biologici il bambino deve
avere un’età inferiore ai 3 anni).
Iscrizione del
minore affidato ad asili nido, scuole materne, dell’obbligo e superiori
L’iscrizione al nido, alle scuole
materne, dell’obbligo e superiori va fatta sulla base del domicilio del minore.
La famiglia affidataria deve presentare la
dichiarazione rilasciata dal Comune di Torino che attesta l’avvio
dell’affidamento residenziale.
Assistenza
sanitaria
Il minore ha diritto al Servizio sanitario
nazionale. Deve essere iscritto all’Asl della zona di
residenza degli affidatari
presentando la dichiarazione del Comune di Torino di cui sopra.
Autorizzazione
all’espatrio
Gli affidatari
che desiderano espatriare con il minore affidato
devono procedere con un buon anticipo alla richiesta dei documenti (carta
bianca, carta d’identità valida per l’espatrio o passaporto) e delle relative
autorizzazioni.
Trattandosi di atti
straordinari è indispensabile acquisire il consenso del o dei genitori (che non
siano stati dichiarati decaduti dalla potestà) o in mancanza di questi del
tutore.
Le procedure variano a seconda della situazione giuridica del minore e
dell’autorità giudiziaria competente. È comunque bene
attivare la richiesta al servizio sociale con molto anticipo, trattandosi di
procedure piuttosto complesse.
(1) Questa parte e quelle seguenti sono tratte dalla guida
all’affidamento familiare del Comune di Torino.
www.fondazionepromozionesociale.it