Prospettive assistenziali, n. 145, gennaio-marzo 2004

 

 

GUIDA DEL COMUNE DI TORINO ALL’AFFIDAMENTO FAMILIARE

 

Con la collaborazione dell’Anfaa, Associazione nazionale famiglie adottive e affidatarie, dell’Associazione Accomazzi, dei Gruppi volontari per l’affidamento e l’adozione, nonché dei Gruppi di auto-mutuo aiuto Bambi, Biancospino e Rubino, l’Assessorato alla famiglia e ai servizi sociali del Comune di Torino ha pubblicato una guida all’affidamento familiare di minori a scopo educativo il cui scopo, come si rileva dalla
presentazione dell’Assessore Stefano Lepri, è duplice:

«a) fornire a coloro che sono o saranno coinvolti nell’affidamento familiare uno strumento di informazione e comunicazione chiaro, semplice ed esauriente; una guida per orientarsi meglio e utilizzare più efficacemente risorse e strutture, nel rispetto reciproco dei propri ruoli; un supporto per le famiglie d’origine affinché si sentano partecipi di un progetto che si pone come servizio anche nei loro confronti;

«b) diffondere maggiormente la cultura dell’affidamento e dell’accoglienza, facendo sorgere curiosità e interesse, offrendo stimoli per intraprendere una scelta certamente non facile, ma possibile e arricchente».

 

Tipologie dell’affidamento familiare (1)

Gli affidamenti familiari praticati dal Comune di Torino possono essere:

- residenziali: quando il bambino trascorre con gli affidatari giorno e notte pur  mantenendo rapporti periodici con la propria famiglia;

- diurni: il bambino trascorre con la famiglia affidataria parte della giornata, ma alla sera torna a casa dai suoi genitori; esistono anche affidamenti familiari diurni in cui l’affidatario si reca a casa del minore per svolgere un sostegno educativo alla genitorialità;

- consensuali: si realizzano con il consenso della famiglia d’origine. I genitori riconoscono le loro difficoltà e accettano di affidare, in accordo con il servizio sociale, per il tempo necessario, il figlio ad un’altra famiglia che percepiscono solidale con loro. È un atto impegnativo e faticoso che implica un rapporto di fiducia reciproca. Il provvedimento di affido è predisposto dal Comune di Torino ed è reso esecutivo dal giudice tutelare che ne controlla la regolarità;

- giudiziali: sono disposti dal tribunale per i minorenni e realizzati dal Comune, di norma quando manca  il consenso della famiglia d’origine. Deve esserci a monte una situazione di grave disagio e di rischio per il minore. L’affidamento residenziale non può avere una durata superiore ai 24 mesi, ma può essere prorogato dal tribunale per i minorenni qualora la sospensione dell’affidamento rechi pregiudizio al minore;

- neonati: è previsto l’affidamento familiare anche di bambini di pochi mesi, in attesa delle decisioni dell’autorità giudiziaria minorile.

 

I minori in affidamento

Possono essere neonati, bambini di due o tre anni, possono frequentare la scuola materna, elementare o la scuola media, possono essere già più grandi ed avere fino a diciassette anni compiuti. Possono essere italiani o stranieri.

L’affidamento familiare si  rivolge a tutti i minori, indipendentemente dall’età, che hanno bisogno di relazioni affettive stabili che solo in famiglia possono essere garantite. Si può fare ancora molto per i pre-adolescenti! Avere una famiglia su cui poter contare è importante per tutti i bambini, a maggior ragione quando ci sono delle difficoltà personali e familiari da affrontare.

 

La casa dell’affidamento

Polo di riferimento sul tema dell’affidamento familiare, inaugurata nel dicembre 2000, la casa dell’affidamento è:

• un luogo dove si può parlare delle proprie idee e aspettative, esprimere dubbi, timori, per capire di più, confrontandosi con operatori sociali che si occupano di affidamento familiare. Presso la casa dell’affidamento ci sono anche, in alcuni momenti, famiglie di affidatari che hanno maturato una reale e concreta esperienza e che sono una valida testimonianza per aiutare a comprendere il significato di questa scelta;

• un luogo di dibattito per allargare, anche con esperti, il confronto, la conoscenza e il corretto utilizzo di questo strumento che richiede un’attenzione costante e si è evoluto e modificato  nel corso del tempo;

• un luogo di incontro per le famiglie affidatarie che desiderano confrontarsi con altre, attraverso gruppi di sostegno, gruppi misti e di auto mutuo aiuto;

• un luogo di coordinamento tra gli operatori che si occupano dell’affidamento nelle dieci Circoscrizioni della città, allo scopo di uniformare le modalità di agire dei servizi e di raccordare le risorse con i bisogni, favorendo lo scambio fra le diverse zone;

• un luogo di documentazione in cui poter trovare e consultare materiale bibliografico e informativo in un clima tranquillo e rilassato.

Attualmente la casa dell’affidamento si trova in Piazza della Repubblica 22, Torino, numero verde 800.25.44.44 ed è aperta il martedì dalle 10 alle 18 e il mercoledì e il venerdì dalle 9 alle 17.

 

Come si diventa affidatari

Coloro che intendono proporsi per un affidamento familiare si possono rivolgere alla casa dell’affidamento per offrire la propria disponibilità.

Qui troveranno, per un primo colloquio di accoglienza, delle assistenti sociali, talvolta affiancate da famiglie affidatarie, che:

– risponderanno ai quesiti posti dagli interes­-sati;

– forniranno informazioni chiare sull’organizzazione e sul percorso proposto;

– consegneranno il primo materiale illustrativo;

– proporranno, a chi veramente interessato ad approfondire la propria disponibilità all’affidamento familiare, la compilazione di una scheda anagrafica e la partecipazione ad un gruppo informativo (costituito da circa venti partecipanti per due incontri di due ore ciascuno) che si terrà presso la casa dell’affidamento.

Al termine dei due incontri informativi si chiederà agli interessati di confermare la propria disponibilità all’affidamento familiare attraverso la compilazione di due schede:

1) Scheda-offerta di disponibilità a proseguire un percorso di conoscenza individualizzato presso i servizi sociali della zona di residenza (per le persone residenti fuori Torino si fa riferimento alla Circoscrizione limitrofa).

Tale percorso, organizzato in colloqui con un’assistente sociale ed uno psicologo, da un lato deve permettere una conoscenza della famiglia, compresi i figli della coppia, e del singolo, attraverso le narrazioni della loro vita, dall’altro permette agli aspiranti affidatari di conoscere la realtà sociale da cui provengono i nuclei familiari seguiti dai servizi territoriali ed i loro bisogni.

Al termine di questo percorso conoscitivo, che in linea di massima avrà la durata di due mesi, si svolge un colloquio di restituzione da parte degli operatori per arrivare insieme alla comprensione dei requisiti della famiglia/coppia/singolo che la rendono adatta ad accogliere un minore con caratteristiche compatibili.

I tempi previsti per la proposta di un eventuale abbinamento e successivamente per l’inizio dell’inserimento sempre concordati con la famiglia affidataria, dipendono da numerose variabili, difficilmente prevedibili (ad esempio attesa di  provvedimenti dell’autorità giudiziaria minorile, caratteristiche e tempi di adattamento del minore ad un nuovo ambiente di vita, ecc);

2) Scheda di adesione ai gruppi misti, con la quale gli interessati esprimono la propria volontà a partecipare ad un gruppo composto da famiglie affidatarie e famiglie disponibili all’esperienza dell’affidamento, che si incontrerà mediamente  sei volte, con l’obiettivo di permettere il confronto tra chi sta già vivendo un’esperienza e chi la sta immaginando e desiderando.

 

Contributi erogati dal Comune di Torino agli affidatari

Attualmente vengono erogati i seguenti contributi:

a) affidamenti residenziali: euro 380,11 mensili;

b) affidamenti diurni: euro 196,25 mensili senza pasto; euro 265,98 mensili con pasto.

Queste quote possono essere aumentate del 30%, 60%, 100% in relazione a gravi  problematiche (sanitarie e/o relazionali) del minore;

c) rimborsi spese straordinarie

Sono previsti, solo per gli affidamenti residenziali, rimborsi per:

– spese sanitarie (per esempio spese oculistiche, odontoiatriche-ortodontiche) che non sono a carico del servizio sanitario nazionale, previa l’approvazione da parte dell’ufficio comunale del settore minori del preventivo di spesa più basso scelto fra almeno tre preventivi che la famiglia deve presentare prima dell’avvio della cura;

– iscrizioni a corsi professionali e/o spese accessorie (ad esempio, divise per la scuola alberghiera);

– sostegno scolastico individuale;

– spese per la frequenza di scuole private per recuperare anni della scuola dell’obbligo;

– spese di soggiorni scolastici o altri di breve durata (5/6 giorni al massimo);

– pratiche amministrative per l’istanza al giudice tutelare per il rilascio di documentazione idonea per l’espatrio (passaporto, carta bianca);

– acquisto dei libri scolastici della scuola media dell’obbligo e superiore per l’importo della spesa equivalente al buono libro, stabilito dal Comune di Torino, solo nel caso in cui non sia possibile usufruire del contributo statale.

 

Copertura assicurativa

È prevista una polizza assicurativa che copre i rischi di:

– responsabilità civile verso terzi per danni a persone e cose cagionati dai minori e dagli affidatari nell’accudimento degli affidati;

– infortuni  dei minori.

In caso di infortunio l’assicurazione comprende:

– rimborso spese per assistenza infermieristica resasi necessaria a seguito dell’infortunio;

– rimborso ticket  per cure specialistiche;

– affitto di ausili.

 

Esenzione dal pagamento del ticket sanitario

Qualora il minore prima dell’affidamento non disponga già di esenzione ticket per motivi sanitari, il Comune di Torino, solo per casi di affidamento residenziale a terzi, consensuale e non, si fa carico della spesa relativa al ticket sanitario, rilasciando un apposito tesserino di esenzione che ha validità dalla data del rilascio e fino al 30 giugno di ciascun anno. In caso di prosecuzione dell’affidamento il rinnovo è d’ufficio.

 

Iscrizione anagrafica dei minori affidati

Allo scopo di favorire gli adempimenti e gli interventi necessari, il minore è iscritto anagraficamente presso la famiglia affidataria con le modalità e procedure previste dalla normativa vigente, fatta salva diversa valutazione del servizio sociale che dispone l’affido, nell’interesse preminente del minore.

 

Quota per i servizi di nido, mense della scuola dell’obbligo, soggiorni estivi

Per i minori in affidamento familiare residenziale, con esclusione dei minori in affidamento preadottivo, presso famiglie residenti a Torino, è prevista l’applicazione della tariffa minima relativamente ai servizi di nido e mense scuole dell’ob­bligo.

 

Prosecuzione dell’affidamento oltre il compimento dei 18 anni del minore

Vista la complessità di talune situazioni di affidamento e l’impossibilità o l’inopportunità di un rientro presso la famiglia d’origine, è possibile la prosecuzione dell’affidamento, oltre il diciottesimo anno di età, sino al raggiungimento dell’autonomia, ma non oltre il ventunesimo anno di età dell’affidato. Tale prosecuzione comporta la permanenza del/la ragazzo/a presso la famiglia affidataria.

In questo caso è necessaria una relazione del servizio sociale, concordata con la famiglia affidataria e l’affidato, che deve essere presentata almeno un anno prima all’Ufficio centrale preposto agli affidamenti familiari, da cui emergono le motivazioni del proseguimento e l’impossibilità del rientro nella famiglia d’origine.

In alcuni casi il Tribunale per i minorenni emette un provvedimento che conferma la necessità di tale prosecuzione.

 

Progetti autonomia

Sono previsti progetti  individualizzati al fine di intraprendere percorsi di autonomia per quei giovani in affidamento familiare che hanno raggiunto la maggiore età. È determinante l’aiuto della famiglia affidataria e naturalmente il consenso del giovane stesso.

Destinatari di questi progetti possono essere quei giovani che, in affidamento familiare al compimento del diciottesimo anno di età, non possono rientrare presso la loro famiglia, e per i quali è possibile avviare un percorso per l’autonomia personale, lavorativa ed abitativa. È pertanto previsto un contributo massimo, una tantum, di euro 5.164,57 da erogare alla famiglia affidataria.

Tali progetti devono essere formulati entro il compimento del diciottesimo anno di età, avviati al massimo entro il ventunesimo anno e devono concludersi non oltre il compimento del venticinquesimo anno di età del giovane.

 

Prosecuzione degli affidamenti familiari di soggetti con handicap ultradiciottenni

Al raggiungimento della maggiore età, per i giovani in affidamento con handicap riconosciuto, è possibile la prosecuzione dell’affidamento, senza limiti di età: la competenza passa dal settore minori al settore disabili.

A tal fine per l’eventuale fruizione dei servizi per  persone con handicap ed in considerazione dei tempi necessari per effettuare il passaggio di settore, almeno sei mesi prima del compimento del diciottesimo anno, la famiglia affidataria comunica al proprio servizio sociale se è disponibile a proseguire l’affidamento. In tal caso è necessario che i servizi sociali e sanitari (neuropsichiatria infantile) provvedano alla presa in carico congiunta per la prosecuzione del progetto che dovrà essere esaminato ed approvato dall’unità di valutazione handicap, prevista dalla convenzione tra il Comune di Torino e le Asl cittadine.

 

Assegni familiari e altre prestazioni previdenziali

In base all’art. 80, comma 1, della legge 184/1983 «il giudice, se del caso ed anche in relazione alla durata dell’affidamento, può disporre che gli assegni familiari e le prestazioni previdenziali relative al minore siano erogati temporaneamente in favore dell’affidatario».

 

Dichiarazione dei redditi

Il contributo alle spese per l’affidamento non costituisce reddito. Nel modello 730 e unico, il minore con residenza presso la famiglia affidataria può essere indicato come minore affidato con diritto ad avere la relativa detrazione. Le spese mediche sostenute in suo favore (non quelle rimborsate o rimborsabili dalla Città) possono altresì essere portate in detrazione del reddito dell’affidatario.

Anche chi presenta solo il Cud (che sostituisce i modelli 101 e 201 dell’Inps) può beneficiare della detrazione indicando il minore a carico nel modulo che ogni anno il datore di lavoro o l’Inps gli invia.

 

Congedi parentali e astensione dal lavoro degli affidatari

Astensione obbligatoria - Se entrambi gli affidatari lavorano, uno dei due può avvalersi dell’astensione obbligatoria dal lavoro di tre mesi qualora abbia ottenuto in affidamento un bambino di età non superiore a 6 anni. Il congedo deve essere fruito durante i primi tre mesi successivi all’affettivo ingresso del minore nella famiglia affidataria. È prevista la corresponsione di un’indennità pari al 100% della retribuzione per i dipendenti della pubblica amministrazione. Altri datori di lavoro privati riconoscono un’indennità in percentuali diverse.

Astensione facoltativa - Il congedo parentale facoltativo, periodo massimo di 6 mesi usufruibili anche in modo non continuativo, spetta a uno dei due genitori affidatari di minori di età compresa fra zero e 12 anni e può essere fruito nei primi tre anni dall’ingresso del minore nella famiglia affidataria È prevista la corresponsione di un’indennità pari al 30% della retribuzione per un periodo massimo di astensione, complessivo fra i due genitori, fino a 6 mesi.

I periodi di astensione facoltativa ulteriori vengono retribuiti in misura pari al 30% della retribuzione qualora il reddito individuale dell’interessato non superi di 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria (per l’anno 2000 l’importo è stato pari a lire 23.429.250).

Riposi - Uno dei genitori affidatari può usufruire dei riposi giornalieri pari a due ore entro il primo anno dell’ingresso in famiglia del bambino affidato (come stabilito dalla Corte costituzionale con sentenza n. 104/2003) quando l’orario di lavoro sia di 8 ore (tempo pieno); qualora l’orario giornaliero di lavoro sia inferiore alle 6 ore (part-time) il riposo è pari a 1 ora. Il riposo giornaliero è raddoppiabile in caso di affidamento di minori gemelli. I riposi giornalieri non comportano riduzione della retribuzione.

Permessi - Uno dei genitori affidatari di minore con handicap può usuifruire dei riposi giornalieri sopra citati fino al compimento del 3° anno di vita del minore. I riposi giornalieri vengono retribuiti al 100%.

Congedi per malattia figlio - Entrambi i genitori affidatari, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per i periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio affidato fino al compimento del sesto anno di età. Tale diritto è limitato a 5 giorni lavorativi all’anno, alternativamente per ciascun genitore, per le malattie di ciascun figlio di età compresa tra 6 e 8 anni. Quando il bambino abbia già compiuto i 6 anni ma non ancora 12, al momento del suo ingresso nella famiglia affidataria, i genitori hanno diritto, alternativamente, di astenersi dal lavoro a causa della malattia del minore affidato nel limite dei 5 giorni lavorativi all’anno, ma solo per i primi tre anni dall’inserimento del minore.

La legge prevede sanzioni amministrative di tipo pecuniario nei confronti del datore di lavoro che ostacoli l’esercizio dei diritti di assenza dal lavoro di cui sopra.

Anche i genitori affidatari con contratto di lavoro a tempo determinato nelle pubbliche amministrazioni beneficiano dei congedi di maternità, paternità e parentali.

Trattamento economico per i periodi di malattia dei figli - Il trattamento economico per i periodi di malattia dei minori in affidamento è identico a quello che la legge prevede per i figli biologici, salvo il fatto che l’astensione dal lavoro per malattia del bambino affidato di età inferiore ai 6 anni viene retribuita al 100% (mentre per i figli biologici il bambino deve avere un’età inferiore ai 3 anni).

 

Iscrizione del minore affidato ad asili nido, scuole materne, dell’obbligo e superiori

L’iscrizione al nido, alle scuole materne, dell’obbligo e superiori va fatta sulla base del domicilio del minore. La famiglia affidataria deve presentare la dichiarazione rilasciata dal Comune di Torino che attesta l’avvio dell’affidamento residenziale.

 

Assistenza sanitaria

Il minore ha diritto al Servizio sanitario nazionale. Deve essere iscritto all’Asl della zona di residenza degli affidatari presentando la dichiarazione del Comune di Torino di cui sopra.

 

Autorizzazione all’espatrio

Gli affidatari che desiderano espatriare con il minore affidato devono procedere con un buon anticipo alla richiesta dei documenti (carta bianca, carta d’identità valida per l’espatrio o passaporto) e delle relative autorizzazioni.

Trattandosi di atti straordinari è indispensabile acquisire il consenso del o dei genitori (che non siano stati dichiarati decaduti dalla potestà) o in mancanza di questi del tutore.

Le procedure variano a seconda della situazione giuridica del minore e dell’autorità giudiziaria competente. È comunque bene attivare la richiesta al servizio sociale con molto anticipo, trattandosi di procedure piuttosto complesse.

 

 

(1) Questa parte e quelle seguenti sono tratte dalla guida all’affidamento familiare del Comune di Torino.

 

www.fondazionepromozionesociale.it