Prospettive assistenziali, n. 145, gennaio-marzo 2004

 

 

proposta di delibera da collegare al piano di zona sui servizi socio-assistenziali

 

Allo scopo di evitare che il “Piano di zona” previsto dalla legge 328/2000, “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, sia e rimanga un impianto privo di efficacia, si ritiene che esso debba poggiare su una delibera comunale o consortile che stabilisca diritti certi per la fascia più debole della popolazione.

Al riguardo, è qui di seguito presentata la proposta di delibera sull’assistenza predisposta dalla delegazione di Nichelino (Torino) dell’Utim - Unione per la tutela degli insufficienti mentali, con la consulenza del Csa - Coordinamento sanità e assistenza fra i movimenti di base di Torino.

La proposta di delibera nasce dalla cocente necessità di veder garantiti realmente i servizi indispensabili per le persone con handicap intellettivo (nonché a sostegno del relativo nucleo familiare che, nell’evenienza, presta le cure necessarie), soggetti verso i quali l’Utim rivolge il proprio operato e indirizza con priorità la propria attività di difesa degli interessi e diritti.

È nello stesso tempo, però, emersa l’esigenza di evitare di compiere una sorta di discriminazione a danno della restante fascia debole della popolazione, all’interno della quale trovano necessità di tutela non solo le persone con handicap intellettivo ma anche, per esempio, i minori in situazione di abbandono, gli anziani in difficoltà, le persone senza fissa dimora, ecc. Pertanto, l’Utim ha ritenuto indispensabile ampliare il proprio raggio di intervento includendo la generalità dei soggetti che, per le loro condizioni socio-economiche, necessitano di una maggiore protezione.

L’auspicio è che questa proposta di delibera possa trovare il sostegno di cui ha bisogno nonché la più ampia diffusione.

 

 

TESTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERA SULL’ASSISTENZA

 

Presentazione

L’articolo 38 della nostra Costituzione introduce un vero e proprio “diritto all’assistenza”. Infatti, esso prevede che «Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale».

Altresì esso aggiunge che «ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi e istituti predisposti o integrati dallo Stato».

Peraltro, il riconoscimento del diritto all’assistenza, pur esplicito, diventa ancor più chiaro alla luce dell’articolo 3 della Carta costituzionale, teso in qualche modo a denunciare l’ineffettività di tale diritto e a proclamare che: «È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese» (1).

Com’è risaputo, la riforma del Titolo V della Costituzione ha posto gli Enti locali sullo stesso livello costituzionale delle Regioni e dello Stato. Pertanto Enti locali, Regioni e Stato costituiscono al medesimo titolo “la Repubblica” che deve assicurare alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali (2).

Altresì, le Regioni, sempre a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione, hanno potestà  legislativa in materia di “assistenza sociale” (salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservati allo Stato).

Ampio è, dunque, il previsto decentramento amministrativo (cfr. art. 5 della Costituzione). A questo proposito i Comuni hanno in capo numerose funzioni amministrative nonché le relative erogazioni dei servizi e delle prestazioni sociali, oltre ai compiti di progettazione e di realizzazione della rete dei servizi sociali (3).

Pertanto, nel passaggio dal “welfare di stato” al “welfare di comunità”, la comunità locale – soprattutto per il taglio delle risorse a livello centrale – è chiamata sempre più a prendersi cura di se stessa, e in particolar modo dei suoi cittadini più deboli (4).

I Comuni devono esercitare le funzioni amministrative favorendo «l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà» (5). Ma ciò non deve significare far prevalere la beneficenza o l’interesse affaristico sul “sociale dei diritti”.

Occorre invece con ciò intendere una restituzione di potere e competenze alla comunità locale, nel rispetto degli obblighi giuridico-istituzionali esistenti.

Tra gli obblighi, non si può dimenticare che, ai sensi dei vigenti articoli 154 e 155 del regio decreto 773/1931 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), i Comuni devono intervenire obbligatoriamente per soccorrere i soggetti con handicap inabili a qualsiasi lavoro proficuo, e i minori e gli anziani in difficoltà che non hanno i mezzi di sussistenza sufficienti per vivere. L’inottemperanza dà luogo a responsabilità penali. Purtroppo detti interventi devono essere rivolti – si tenga presente che la norma è del 1931 – al ricovero. Spetta, pertanto, alle leggi regionali ed alle disposizioni comunali assumere le necessarie iniziative per riconoscere la priorità degli interventi alternativi al ricovero.

In merito alle risorse occorre ricordare che le spese di attivazione degli interventi e dei servizi sociali «sono a carico dei Comuni, singoli e associati», in quanto oltre alle risorse assegnate loro dal Fondo nazionale per le politiche sociali, essi devono prevedere «autonomi stanziamenti a carico dei propri bilanci» (cfr. art. 4 della legge 328/2000).

È appena il caso di ricordare che è, invece, della Sanità l’obbligo di garantire gli interventi per quei soggetti laddove la condizione di disabilità sia conseguenza di una malattia (6).

A questo proposito si evidenzia anche la mozione approvata all’unanimità dal Consiglio comunale di Nichelino il 29 novembre 2001 ove, tra le altre cose, si  ribadisce che «non è compito del Cisa 12 (Consorzio per i servizi socio-assistenziali che raggruppa i Comuni di Nichelino, None, Vinovo e Candiolo, n.d.r.) accollarsi oneri di non propria competenza, in quanto le leggi nazionali vigenti emanate dal Parlamento obbligano le Asl ad assicurare a tutti i malati (quindi anche agli anziani malati cronici le cui condizioni sono così gravi da determinare anche la non autosufficienza, i malati di Alzheimer, i malati psichiatrici, ecc.) le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione (…)».

In conclusione, occorre garantire “interventi e servizi sociali” per i (relativamente pochi) cittadini in condizione di grave disagio, incapaci di tutelare i propri interessi e addirittura non in grado di richiedere le necessarie prestazioni assistenziali, ovvero per coloro che se non ricevono le prestazioni assistenziali, non possono vivere o sono inevitabilmente condannati all’emarginazione sociale. 

Il quadro, come accennato, appare non solo descrittivo ma altresì impegnativo per i Comuni, nel senso che indica anche la strada per superare le difficoltà e passare dalla proclamazione del diritto all’assistenza alla sua concreta attuazione.

È questo l’obiettivo che si pone, a livello comunale, la presente proposta di delibera.

 

1. Premessa

 1.1 Nel territorio comprendente i Comuni afferenti al Cisa 12 i cui abitanti complessivamente sono circa 74.300,  risultano assistiti – riferimento al mese di novembre 2003 – il seguente numero di soggetti:  210 minori, 216 handicappati e 271 anziani.            

1.2 Tra i soggetti minori assistiti, di cui al punto precedente, si hanno: 96 minori in assistenza economica,  24 in affidamenti familiari,  46 in servizi di educativa territoriale,  22 inseriti in comunità.

Tra i soggetti anziani assistiti, di cui al punto precedente,  si hanno:    131 anziani in assistenza domiciliare, 38 con assistenza economica, 7 inseriti in centri diurni,  71 inseriti in residenze extraterritoriali.     

Tra i soggetti con handicap assistiti, di cui al punto precedente, si hanno:     81 soggetti con handicap presi in carico dai servizi territoriali diurni,  38 in presidi diurni e residenziali extraterritorio,  9 in comunità alloggio territoriale, 4 in gruppo appartamento territoriale.

1.3 La relativa spesa totale (quota assistenziale più quota sanitaria, comprensiva di spese generali, formazione, personale amministrativo, …) riferita all’anno 2002, è pari a 7.229.606 euro.

1.4 Ciò premesso, con il presente provvedimento s’intende stabilire il diritto esigibile a favore dei soggetti più deboli garantendo loro i servizi essenziali nonché sviluppando la domiciliarità al fine di consentire la migliore risposta possibile alle loro esigenze continuando a restare a casa propria o comunque nel contesto sociale di appartenenza.     

2. Destinatari degli interventi e delle prestazioni       

2.1 Gli interventi della presente sono rivolti ai soggetti anagraficamente residenti nei cui confronti il Comune ha competenza diretta.

Il Cisa 12, pertanto, deve rispondere alle norme di cui al primo comma dell’art. 38 della Costituzione: «Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere, ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale».

2.2 Le prestazioni sono garantite ai nuclei familiari ed ai singoli soggetti, minorenni o adulti o anziani, che si trovano in una delle seguenti condizioni:

a) possesso di redditi e beni, del singolo o del nucleo familiare in cui il soggetto convive, non sufficienti a garantire il superamento della soglia di povertà, stabilita da specifica deliberazione della Amministrazione consortile;

b) incapacità totale o parziale dell’interessato a provvedere alle proprie esigenze per cause non determinate da malattie acute o croniche in atto (in questo caso le prestazioni devono essere garantite dalla sanità);

c) rischio di emarginazione o di ricovero in istituto tale da rendere necessari interventi di sostegno sociale e psicologico preordinati anche a far fronte a temporanee difficoltà di relazione e di inserimento sociale;

d) sottoposizione a provvedimenti dell’autorità giudiziaria che rendano necessaria l’erogazione di prestazioni di assistenza sociale.

2.3 Nel caso in cui la situazione di bisogno economico sia causata da disoccupazione, le prestazioni economiche e di altra natura (ovvero, formazione professionale di base, aggiornamento e riqualificazione professionale, lavori socialmente utili, cantieri di lavoro, ecc.) saranno forniti dai competenti Assessorati comunali al lavoro.

2.4 Nei casi di urgenza gli interventi sono estesi ai soggetti bisognosi che di fatto dimorano nell’ambito territoriale del Cisa 12. Gli oneri relativi gravano sul Comune di residenza.           

3. Interventi e priorità 

3.1 Gli interventi del settore socio-assistenziale sono effettuati secondo le seguenti priorità:

a) informazione ai cittadini nonché alle forze sociali in merito ai problemi, generali e specifici, dell’assistenza, dell’emarginazione e della tutela. Tale attività è a carico dei competenti Assessorati comunali alla cultura, pur prevedendo il coinvolgimento del Cisa 12 oltre che, nel caso, delle organizzazioni di volontariato;

b) informazione ai cittadini sugli interventi socio-assistenziali di cui hanno diritto, nonché sulle caratteristiche e modalità di accesso ai servizi e alle prestazioni erogate dal Cisa 12;

c) azione promozionale nei confronti degli uffici preposti alla sanità, alla casa, alla scuola, alla formazione, al lavoro, alla cultura, allo sport ed agli altri settori sociali, affinché mettano i loro servizi prioritariamente a disposizione delle persone aventi difficoltà socio-economiche;

d) assistenza economica, da erogare in base a parametri che verranno definiti in una specifica disposizione. Resta  inteso che le prestazioni economiche con finalità terapeutiche sono di competenza del comparto sanitario;

e) prestazioni di aiuto domestico (pulizia alloggio, acquisto derrate alimentari, igiene personale, accompagnamenti, ecc.) ai nuclei familiari ed alle persone in difficoltà;

f) servizio di aiuto personale – o relativo contributo – per i soggetti in temporanea o permanente grave limitazione dell’autonomia personale non superabile attraverso la fornitura di sussidi tecnici, informatici, protesi o altre forme di sostegno, al fine del raggiungimento dell’autonomia necessaria per condurre una vita indipendente al proprio domicilio nel rispetto del diritto alla autodeterminazione (leggi 104/1992 e  162/1998). L’eventuale contributo – in alternativa all’erogazione diretta del servizio – è corrisposto per un valore non superiore ai 2/3 di una retta mediamente versata dal Cisa 12 per il ricovero in una struttura residenziale;

g) segnalazione all’autorità giudiziaria minorile dei fanciulli privi di adeguato sostegno morale e materiale da parte dei genitori e dei parenti tenuti a provvedervi, assicurando i necessari collegamenti con il Tribunale per i minorenni, la relativa Procura della Repubblica e il Giudice tutelare, e svolgendo le attività concernenti l’aiuto ai genitori di origine e quelle relative all’adozione;

h) affidamenti familiari a scopo educativo di minori, compresi quelli con handicap; nonché inserimenti familiari di adulti handicappati e di anziani. Il Consorzio promuove iniziative di sensibilizzazione per la ricerca di famiglie e singoli disponibili ad accogliere i soggetti di cui sopra;

i) progetti individuali socio-sanitari, alternativi alla residenzialità e semi-residenzialità, atti a garantire il mantenimento delle persone nel proprio ambiente di vita e la sua riabilitazione psico-fisica, con l’obiettivo di rafforzare l’autonomia personale e di potenziare e mantenere le funzioni e le abilità individuali. Detti interventi sono disposti solamente se alternativi al ricovero residen­ziale;

j) centri diurni per soggetti con handicap intellettivo ultradiciottenni la cui gravità delle condizioni rende irrealizzabile ogni possibilità di inserimento lavorativo. Il centro diurno, in risposta al bisogno assistenziale dell’utente e della sua famiglia, è una struttura nella quale vengono svolte attività assistenziali, educative, socializzanti attuate preferibilmente in contesti esterni che consentono la socializzazione degli utenti.  La presa in carico è a tempo pieno, per almeno 40 ore settimanali. È possibile, per chi la richiede, una frequenza a tempo parziale (20 ore settimanali). Il servizio è effettuato anche nel mese di agosto. Nelle attività è previsto annualmente un soggiorno della durata minima di 14 giorni in località turistica;    

k) convivenze guidate, al massimo di 3-4 persone, per adolescenti o per handicappati adulti o per anziani, qualora si tratti di soggetti aventi una autonomia sufficiente per provvedere autonomamente alle loro principali esigenze e necessitanti di assistenza non continuativa;

l) comunità alloggio, aventi al massimo 8 posti – più uno o due posti letto per emergenze temporanee – per minori o per handicappati adulti o per anziani o per altri soggetti non in grado di vivere autonomamente.  La presa in carico residenziale comprende il complesso delle azioni atte a supportare la vita dell’ospite nell’arco completo delle 24 ore. La comunità alloggio si orienta in una logica di integrazione nella vita sociale del territorio in cui è ubicata; pertanto la progettualità è indirizzata all’organizzazione di attività ed interventi esterni alla struttura. È previsto un periodo di soggiorno annuale di minimo 14 giorni;

m) provvedimenti per assicurare modalità di trasporto individuali, da parte del competente assessorato ai trasporti, per le persone handicappate non in grado di servirsi dei mezzi pubblici. Tra le disposizioni si prevede l’istituzione dei buoni taxi da assegnare previa verifica dei bisogni e delle priorità (lavoro, scuola, cure sanitarie e riabilitazione, tempo libero);

n) servizi di ospitalità notturna e fornitura pasti alle persone senza fissa dimora;

o) interventi nei confronti dei soggetti sottoposti a provvedimenti delle autorità giudiziarie;

p) prestazioni di protezione sociale nei riguardi delle persone dedite alla prostituzione;

q) autorizzazione preventiva al funzionamento delle strutture pubbliche e private di ricovero per minori,  per anziani, per handicappati;

r) vigilanza delle strutture a ciclo residenziale o semiresidenziale, pubbliche o private;

s) rapporti con l’autorità giudiziaria in materia di interdizione, inabilitazione, ovvero di tutela e curatela ed altre forme di salvaguardia giuridica, ad esclusione dei soggetti di competenza sanitaria. Si prevede, inoltre, con apposita disposizione, l’istituzione presso il Cisa 12 di un ufficio locale di pubblica tutela. Tale sportello ha lo scopo di:      
- informare i cittadini sulle forme giuridiche di tutela previste dalla normativa in vigore;
- aiutare gli interessati nella predisposizione delle relative pratiche;
- inoltrare direttamente le istanze corrispondenti; 
- supportare il tutore, il curatore, …, nell’esercizio delle proprie funzioni.

3.2 Tutte le previste strutture, diurne e residenziali, devono essere inserite nel vivo del contesto sociale in modo da evitare, in tutta la misura del possibile, i nefasti effetti dell’emarginazione e consentire, quindi, un continuo interscambio con la cittadinanza.           

4. Modalità di richiesta dei servizi      

4.1 I servizi possono essere richiesti presso le sedi territoriali del Cisa 12 da parte di tutti i cittadini dei Comuni afferenti al Consorzio.

4.2 I cittadini che si rivolgono al Cisa 12 per richiedere assistenza, sono guidati alla presentazione della necessaria domanda scritta, corredata dall’eventuale documentazione. A questo proposito le organizzazioni di volontariato e le altre forze sociali possono fornire il necessario appoggio a coloro che ne hanno bisogno e lo richiedono. Nei casi d’urgenza o per motivi particolari, la domanda può essere presentata anche verbalmente. L’operatore che la riceve è tenuto a registrarla e a fornire immediatamente copia, datata, al soggetto interessato o a chi lo rappresenta o alla relativa associazione di volontariato.

4.3 Il termine entro il quale si conclude il procedimento – avviato con la presentazione della domanda regolarmente compilata – è fissato in trenta giorni.

4.4 I richiedenti i servizi o le prestazioni la cui domanda non sia stata accolta possono ricorrere al Presidente del Cisa 12 entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di diniego.  Possono, altresì, ricorrere al Presidente, nel medesimo termine, coloro che sono incorsi in un provvedimento di decadenza o di sospensione o di riduzione dell’entità del servizio o della prestazione erogata.  Il Presidente, sentiti i soggetti interessati, decide entro trenta giorni dalla data del ricevimento del ricorso.           

5. Verifiche da parte delle associazioni sociali e di tutela dell’utenza          

5.1 È assicurata alle associazioni sociali e di tutela dell’utenza la facoltà d’accesso – regolata con apposita delibera – alle relative strutture diurne e residenziali, al fine di osservarne e verificarne la gestione sia dal punto di vista dell’idoneità delle sedi sia della qualità dei servizi erogati nonché della rispondenza delle prestazioni educative ed assistenziali ai criteri generali affermati negli atti regolamentari vigenti.

5.2 L’Amministrazione consortile fornisce alle suddette associazioni l’elenco delle proprie strutture, diurne e residenziali, ed i dati aggiornati sul numero degli ospiti. L’accesso deve essere consentito in ogni momento, salvo gravi ed eccezionali motivi dipendenti da cause di servizio che l’Amministrazione consortile provvederà a giustificare.   

6. Concorso degli utenti al costo dei servizi   

6.1 Gli interventi di competenza del Cisa 12 sono assicurati a titolo gratuito ai soggetti aventi redditi inferiori al minimo vitale e privi di beni. Qualora l’interessato, e per i minori i loro genitori, sia in possesso di redditi superiori a quelli definiti da apposita deliberazione del Cisa 12, verrà richiesta una compartecipazione alle spese.

6.2 Le eventuali contribuzioni economiche a carico delle persone assistite devono essere calcolate:         

a) previa verifica della condizione economica del richiedente, effettuata secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130;           

b) tenendo in considerazione gli obblighi familiari nonché gli impegni di altro genere sottoscritti (mutui, affitti, ratei vari, …);

c) conservando a disposizione personale del soggetto interessato non ricoverato a tempo pieno, una somma non inferiore agli importi della pensione minima Inps e del canone di locazione eventualmente corrisposto;    

d) conservando a disposizione personale del soggetto interessato ricoverato a tempo pieno, una adeguata quota per le spese personali.

6.3 Per il servizio di centro diurno previsto al punto 3.1 per soggetti con handicap intellettivo, è richiesto agli utenti un contributo al costo del solo servizio di trasporto e mensa, calcolato sulla base del reddito del solo beneficiario e secondo le tariffe fissate dall’apposito regolamento.

6.4 Nel caso in cui gli utenti dispongano di beni mobili e di beni immobili non necessari per l’attività svolta, gli interventi vengono forniti previa stipula di accordi diretti a rimborsare le spese sostenute dal Cisa 12. Il rimborso dovrà aver luogo non appena superate le difficoltà economiche o in occasione della successione ereditaria conseguente al decesso del debitore.  

7. Interventi non consentiti     

7.1 Nel territorio del Cisa 12 non sono consentiti i seguenti interventi socio-assistenziali:

a) rilascio di autorizzazioni per la costruzione o rifacimento di strutture a carattere di internato per minori o per soggetti con handicap aventi una capienza complessiva superiore a 8-10 posti, comprese le strutture costituite da due o più gruppi assimilabili alle comunità alloggio o alle case famiglia;

b) erogazione di finanziamenti, di qualsiasi natura ed entità, a favore di istituti di ricovero aventi una capienza complessiva superiore a 10 posti, ad esclusione del pagamento delle rette di ricovero fino all’inserimento dei soggetti nei servizi e nelle strutture alternative nel territorio del Cisa 12;

c) affidamento a soggetti privati, comprese le cooperative sociali, da parte degli enti gestori di attività socio-assistenziali, delle funzioni concernenti la valutazione delle condizioni di accesso ai servizi, l’esame dei ricorsi, i controlli e la vigilanza ordinaria.

7.2 Nell’affidamento della gestione dei servizi socio-assistenziali ad enti privati, comprese le cooperative sociali, deve essere evidenziato che essi sono tenuti a corrispondere a tutto il personale addetto, compresi i soci lavoratori, gli emolumenti economici stabiliti dai contratti collettivi di lavoro.

 

8. Disposizioni finali   

8.1 Entro 120 giorni dall’approvazione della presente delibera quadro, verranno predisposti i provvedimenti occorrenti per la sua concreta attuazione.

8.2 L’esecuzione della presente delibera quadro e dei provvedimenti di cui al punto precedente saranno sottoposti a verifiche periodiche (di norma annuali) con le forze sociali (sindacati, associazioni sociali e di tutela degli utenti, …) operanti nell’ambito territoriale del Cisa 12, ai quali verranno fornite tutte le informazioni disponibili in merito all’andamento dei servizi.

 

 

 

(1) Peraltro, tale obiettivo è anche richiamato all’articolo 2 dello Statuto del Comune di Nichelino.

(2) Si tratta di un principio fondamentale espresso all’art. 1, comma 1, dalla legge 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”  dell’8 novembre 2000.

(3) Cfr. l’articolo 131 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”.

(4) Si ricorda che la legge nazionale sull’assistenza e servizi sociali, legge 328/2000, ha assunto solo il criterio della priorità di accesso (cfr. articolo 2, comma 3, legge 328/2000) per i soggetti più deboli (anziani non autosufficienti, handicappati, minori a rischio, ecc.) a generici livelli essenziali di prestazione. Tra i livelli essenziali delle prestazioni si ricordano i seguenti interventi: misure di contrasto della povertà; misure economiche per favorire la vita autonoma e la permanenza a domicilio di persone totalmente dipendenti o incapaci; interventi di sostegno per i minori in situazioni di disagio; misure di sostegno alle donne in difficoltà; interventi per la piena integrazione delle persone disabili; realizzazione, per le persone con handicap intellettivo grave, dei centri socio-riabilitativi e delle comunità-alloggio; prestazioni integrate di tipo socio-educativo per contrastare dipendenze da droghe, alcol e farmaci; … (cfr. art. 22, comma 2, legge 328/2000).

(5) Art. 118, comma 4, della Costituzione.

(6) Cfr. l’art. 54 della legge 289/2002 (legge finanziaria 2003) che ha stabilito che è il settore sanitario che deve garantire le prestazioni socio-sanitarie di cui l’allegato 1/c (Area integrazione socio sanitaria) del Dpcm (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri) del 29 novembre 2001 sui Lea (Livelli essenziali di assistenza). Tra le prestazioni dell’allegato 1/c, si ricorda, vi è l’assistenza territoriale semi-residenziale e residenziale.

 

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