Prospettive assistenziali, n. 145, gennaio-marzo
2004
proposta di delibera da collegare al piano di
zona sui servizi socio-assistenziali
Allo scopo di evitare che il
“Piano di zona” previsto dalla legge 328/2000, “Legge quadro per la
realizzazione del sistema integrato di interventi e
servizi sociali”, sia e rimanga un impianto privo di efficacia, si ritiene che
esso debba poggiare su una delibera comunale o consortile che stabilisca
diritti certi per la fascia più debole della popolazione.
Al riguardo, è qui di seguito presentata la proposta di delibera sull’assistenza
predisposta dalla delegazione di Nichelino (Torino) dell’Utim
- Unione per la tutela degli insufficienti mentali, con la consulenza del Csa - Coordinamento sanità e assistenza fra i movimenti di
base di Torino.
La proposta di delibera nasce dalla
cocente necessità di veder garantiti realmente i servizi indispensabili per le
persone con handicap intellettivo (nonché a sostegno
del relativo nucleo familiare che, nell’evenienza, presta le cure necessarie),
soggetti verso i quali l’Utim rivolge il proprio
operato e indirizza con priorità la propria attività di difesa degli interessi
e diritti.
È nello stesso tempo, però,
emersa l’esigenza di evitare di compiere una sorta di discriminazione a danno
della restante fascia debole della popolazione, all’interno della quale trovano
necessità di tutela non solo le persone con handicap intellettivo ma anche, per
esempio, i minori in situazione di abbandono, gli
anziani in difficoltà, le persone senza fissa dimora, ecc. Pertanto, l’Utim ha ritenuto indispensabile ampliare il proprio raggio
di intervento includendo la generalità dei soggetti che, per le loro condizioni
socio-economiche, necessitano di una maggiore protezione.
L’auspicio è che questa proposta
di delibera possa trovare il sostegno di cui ha bisogno nonché
la più ampia diffusione.
TESTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERA SULL’ASSISTENZA
Presentazione
L’articolo 38 della nostra
Costituzione introduce un vero e proprio “diritto all’assistenza”. Infatti, esso prevede che «Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per
vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale».
Altresì esso aggiunge che «ai compiti previsti in questo
articolo provvedono organi e istituti predisposti o integrati dallo
Stato».
Peraltro, il riconoscimento del
diritto all’assistenza, pur esplicito, diventa ancor più chiaro alla luce dell’articolo 3 della Carta costituzionale, teso
in qualche modo a denunciare l’ineffettività di tale diritto e a proclamare
che: «È compito della Repubblica
rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale
che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono
il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i
lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese» (1).
Com’è risaputo,
la riforma del Titolo V della Costituzione ha posto gli Enti locali
sullo stesso livello costituzionale delle Regioni e dello Stato. Pertanto Enti
locali, Regioni e Stato costituiscono al medesimo titolo “la Repubblica” che deve assicurare alle persone e alle famiglie un
sistema integrato di interventi e servizi sociali (2).
Altresì, le Regioni, sempre a
seguito della riforma del Titolo V della Costituzione, hanno potestà legislativa in
materia di “assistenza sociale” (salvo che per la determinazione dei principi
fondamentali, riservati allo Stato).
Ampio è, dunque, il previsto
decentramento amministrativo (cfr. art.
5 della Costituzione). A questo proposito i Comuni hanno in capo numerose
funzioni amministrative nonché le relative erogazioni
dei servizi e delle prestazioni sociali, oltre ai compiti di progettazione e di
realizzazione della rete dei servizi sociali (3).
Pertanto, nel passaggio dal “welfare di stato” al “welfare di comunità”, la comunità locale –
soprattutto per il taglio delle risorse a livello centrale – è chiamata sempre
più a prendersi cura di se stessa, e in particolar modo dei suoi cittadini più
deboli (4).
I Comuni devono esercitare le
funzioni amministrative favorendo «l’autonoma
iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio
di sussidiarietà» (5). Ma
ciò non deve significare far prevalere la beneficenza o l’interesse affaristico
sul “sociale dei diritti”.
Occorre invece con ciò intendere
una restituzione di potere e competenze alla comunità locale, nel rispetto degli obblighi giuridico-istituzionali
esistenti.
Tra gli
obblighi, non si può dimenticare che, ai sensi dei vigenti articoli 154 e 155
del regio decreto 773/1931 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), i
Comuni devono intervenire obbligatoriamente per soccorrere i soggetti con
handicap inabili a qualsiasi lavoro proficuo, e i minori e gli anziani in
difficoltà che non hanno i mezzi di sussistenza sufficienti per vivere. L’inottemperanza dà luogo a
responsabilità penali. Purtroppo detti interventi devono essere rivolti – si tenga presente che la norma è del 1931 – al ricovero.
Spetta, pertanto, alle leggi regionali ed alle disposizioni comunali assumere
le necessarie iniziative per riconoscere la priorità degli interventi
alternativi al ricovero.
In merito alle risorse occorre
ricordare che le spese di attivazione degli interventi
e dei servizi sociali «sono a carico dei
Comuni, singoli e associati», in quanto oltre alle risorse assegnate loro
dal Fondo nazionale per le politiche sociali, essi devono prevedere «autonomi stanziamenti a carico dei propri
bilanci» (cfr. art. 4
della legge 328/2000).
È appena il caso di ricordare che
è, invece, della Sanità l’obbligo di garantire gli interventi per quei soggetti
laddove la condizione di disabilità sia conseguenza di
una malattia (6).
A questo proposito si evidenzia
anche la mozione approvata all’unanimità dal Consiglio comunale di Nichelino il
29 novembre 2001 ove, tra le altre cose, si ribadisce che «non è compito del Cisa 12 (Consorzio per
i servizi socio-assistenziali che raggruppa i Comuni di Nichelino, None, Vinovo e Candiolo, n.d.r.) accollarsi
oneri di non propria competenza, in quanto le leggi nazionali vigenti emanate
dal Parlamento obbligano le Asl ad assicurare a tutti
i malati (quindi anche agli anziani malati cronici le cui condizioni sono così
gravi da determinare anche la non autosufficienza, i malati di Alzheimer, i
malati psichiatrici, ecc.) le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione
(…)».
In conclusione, occorre garantire
“interventi e servizi sociali” per i
(relativamente pochi) cittadini in condizione di grave disagio, incapaci di
tutelare i propri interessi e addirittura non in grado di richiedere le
necessarie prestazioni assistenziali, ovvero per
coloro che se non ricevono le prestazioni assistenziali, non possono vivere o
sono
inevitabilmente condannati all’emarginazione sociale.
Il quadro, come accennato, appare
non solo descrittivo ma altresì impegnativo per i
Comuni, nel senso che indica anche la strada per superare le difficoltà e
passare dalla proclamazione del diritto all’assistenza alla sua concreta
attuazione.
È questo l’obiettivo che si pone,
a livello comunale, la presente proposta di delibera.
1. Premessa
1.1 Nel territorio comprendente i Comuni
afferenti al Cisa 12 i cui abitanti complessivamente
sono circa 74.300, risultano
assistiti – riferimento al mese di novembre 2003 – il seguente numero di
soggetti: 210 minori, 216 handicappati e
271 anziani.
1.2 Tra i soggetti minori
assistiti, di cui al punto precedente, si hanno: 96 minori in assistenza
economica, 24
in affidamenti familiari, 46 in servizi
di educativa territoriale, 22 inseriti
in comunità.
Tra i soggetti anziani assistiti,
di cui al punto precedente,
si hanno: 131 anziani
in assistenza domiciliare, 38 con assistenza economica, 7 inseriti in centri
diurni, 71 inseriti in residenze
extraterritoriali.
Tra i soggetti con handicap
assistiti, di cui al punto precedente, si hanno: 81 soggetti con handicap presi in carico dai servizi
territoriali diurni, 38
in presidi diurni e residenziali extraterritorio, 9 in comunità alloggio territoriale, 4 in
gruppo appartamento territoriale.
1.3 La relativa spesa totale (quota
assistenziale più quota sanitaria, comprensiva di
spese generali, formazione, personale amministrativo, …) riferita all’anno
2002, è pari a 7.229.606 euro.
1.4 Ciò premesso, con il presente
provvedimento s’intende stabilire il diritto esigibile a favore dei soggetti
più deboli garantendo loro i servizi essenziali nonché
sviluppando la domiciliarità al fine di consentire la
migliore risposta possibile alle loro esigenze continuando a restare a casa
propria o comunque nel contesto sociale di appartenenza.
2. Destinatari
degli interventi e delle prestazioni
2.1 Gli interventi della presente
sono rivolti ai soggetti anagraficamente residenti
nei cui confronti il Comune ha competenza diretta.
Il Cisa
12, pertanto, deve rispondere alle norme di cui al primo comma dell’art. 38
della Costituzione: «Ogni cittadino
inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere, ha diritto al
mantenimento e all’assistenza sociale».
2.2 Le prestazioni sono garantite
ai nuclei familiari ed ai singoli soggetti, minorenni o adulti o anziani, che
si trovano in una delle seguenti condizioni:
a) possesso di redditi e beni,
del singolo o del nucleo familiare in cui il soggetto convive, non sufficienti
a garantire il superamento della soglia di povertà, stabilita da specifica
deliberazione della Amministrazione consortile;
b) incapacità totale o parziale
dell’interessato a provvedere alle proprie esigenze per cause non determinate
da malattie acute o croniche in atto (in questo caso le prestazioni devono
essere garantite dalla sanità);
c) rischio di emarginazione
o di ricovero in istituto tale da rendere necessari interventi di sostegno
sociale e psicologico preordinati anche a far fronte a temporanee difficoltà di
relazione e di inserimento sociale;
d) sottoposizione a provvedimenti
dell’autorità giudiziaria che rendano necessaria l’erogazione di prestazioni di assistenza sociale.
2.3 Nel caso in cui la situazione
di bisogno economico sia causata da disoccupazione, le
prestazioni economiche e di altra natura (ovvero, formazione professionale di
base, aggiornamento e riqualificazione professionale, lavori socialmente utili,
cantieri di lavoro, ecc.) saranno forniti dai competenti Assessorati comunali
al lavoro.
2.4 Nei casi di
urgenza gli interventi sono estesi ai soggetti bisognosi che di fatto
dimorano nell’ambito territoriale del Cisa 12. Gli
oneri relativi gravano sul Comune di residenza.
3. Interventi e
priorità
3.1 Gli interventi del settore
socio-assistenziale sono effettuati secondo le seguenti priorità:
a) informazione ai cittadini nonché alle
forze sociali in merito ai problemi, generali e specifici, dell’assistenza,
dell’emarginazione e della tutela. Tale attività è a carico dei competenti
Assessorati comunali alla cultura, pur prevedendo il
coinvolgimento del Cisa 12 oltre che, nel
caso, delle organizzazioni di volontariato;
b) informazione ai cittadini sugli interventi socio-assistenziali di cui
hanno diritto, nonché sulle caratteristiche e
modalità di accesso ai servizi e alle prestazioni erogate dal Cisa 12;
c) azione promozionale nei confronti degli uffici preposti alla
sanità, alla casa, alla scuola, alla formazione, al lavoro, alla cultura, allo
sport ed agli altri settori sociali, affinché mettano i loro servizi
prioritariamente a disposizione delle persone aventi difficoltà socio-economiche;
d) assistenza economica, da erogare in base a
parametri che verranno definiti in una specifica disposizione. Resta inteso che le
prestazioni economiche con finalità terapeutiche sono di competenza del
comparto sanitario;
e) prestazioni di aiuto domestico (pulizia
alloggio, acquisto derrate alimentari, igiene personale, accompagnamenti, ecc.)
ai nuclei familiari ed alle persone in difficoltà;
f) servizio di aiuto personale – o relativo
contributo – per i soggetti in temporanea o permanente grave limitazione
dell’autonomia personale non superabile attraverso la fornitura di sussidi
tecnici, informatici, protesi o altre forme di sostegno, al fine del
raggiungimento dell’autonomia necessaria per condurre una vita indipendente al
proprio domicilio nel rispetto del diritto alla autodeterminazione (leggi
104/1992 e 162/1998). L’eventuale
contributo – in alternativa all’erogazione diretta del
servizio – è corrisposto per un valore non superiore ai 2/3 di una retta
mediamente versata dal Cisa 12 per il ricovero in una
struttura residenziale;
g) segnalazione all’autorità giudiziaria minorile dei fanciulli privi di adeguato sostegno morale e materiale da
parte dei genitori e dei parenti tenuti a provvedervi, assicurando i necessari
collegamenti con il Tribunale per i minorenni, la relativa Procura della
Repubblica e il Giudice tutelare, e svolgendo le attività concernenti l’aiuto
ai genitori di origine e quelle relative all’adozione;
h) affidamenti familiari a scopo educativo di minori, compresi quelli
con handicap; nonché inserimenti familiari di adulti
handicappati e di anziani. Il Consorzio promuove iniziative di sensibilizzazione per la ricerca di famiglie e singoli
disponibili ad accogliere i soggetti di cui sopra;
i) progetti individuali socio-sanitari,
alternativi alla residenzialità e semi-residenzialità,
atti a garantire il mantenimento delle persone nel proprio ambiente di vita e
la sua riabilitazione psico-fisica, con l’obiettivo di rafforzare l’autonomia
personale e di potenziare e mantenere le funzioni e le abilità individuali.
Detti interventi sono disposti solamente se alternativi al ricovero residenziale;
j) centri diurni per soggetti con handicap intellettivo
ultradiciottenni la cui gravità delle condizioni rende irrealizzabile ogni
possibilità di inserimento lavorativo. Il centro
diurno, in risposta al bisogno assistenziale
dell’utente e della sua famiglia, è una struttura nella quale vengono svolte
attività assistenziali, educative, socializzanti attuate preferibilmente in
contesti esterni che consentono la socializzazione degli utenti. La presa in carico è a tempo pieno, per
almeno 40 ore settimanali. È possibile, per chi la richiede, una frequenza a
tempo parziale (20 ore settimanali). Il servizio è effettuato anche nel mese di agosto. Nelle attività è previsto annualmente un
soggiorno della durata minima di 14 giorni in località turistica;
k) convivenze guidate, al massimo di 3-4 persone, per adolescenti o
per handicappati adulti o per anziani, qualora si tratti di soggetti aventi una autonomia sufficiente per provvedere autonomamente alle
loro principali esigenze e necessitanti di assistenza non continuativa;
l) comunità alloggio, aventi al massimo 8
posti – più uno o due posti letto per emergenze temporanee – per minori o per
handicappati adulti o per anziani o per altri soggetti non in grado di vivere
autonomamente. La presa in carico
residenziale comprende il complesso delle azioni atte a supportare la vita
dell’ospite nell’arco completo delle 24 ore. La comunità alloggio
si orienta in una logica di integrazione nella vita sociale del territorio in
cui è ubicata; pertanto la progettualità è
indirizzata all’organizzazione di attività ed interventi esterni alla
struttura. È previsto un periodo di soggiorno annuale di minimo 14 giorni;
m) provvedimenti per assicurare modalità di
trasporto individuali, da parte del competente assessorato ai trasporti,
per le persone handicappate non in grado di servirsi dei mezzi pubblici. Tra le disposizioni si
prevede l’istituzione dei buoni taxi da assegnare previa verifica dei bisogni e
delle priorità (lavoro, scuola, cure sanitarie e riabilitazione, tempo libero);
n) servizi di ospitalità notturna e fornitura
pasti alle persone senza fissa dimora;
o) interventi nei confronti dei soggetti
sottoposti a provvedimenti delle autorità giudiziarie;
p) prestazioni di protezione sociale nei
riguardi delle persone dedite alla prostituzione;
q) autorizzazione preventiva al
funzionamento delle strutture pubbliche e private di ricovero per minori, per anziani, per
handicappati;
r) vigilanza delle strutture a ciclo
residenziale o semiresidenziale, pubbliche o private;
s) rapporti con l’autorità giudiziaria in materia di
interdizione, inabilitazione, ovvero di tutela e curatela ed altre forme
di salvaguardia giuridica, ad esclusione dei soggetti di competenza sanitaria.
Si prevede, inoltre, con apposita disposizione,
l’istituzione presso il Cisa 12 di un ufficio locale
di pubblica tutela. Tale sportello ha lo scopo di:
- informare i cittadini sulle forme giuridiche di tutela previste dalla
normativa in vigore;
- aiutare gli interessati nella predisposizione delle relative pratiche;
- inoltrare direttamente le istanze corrispondenti;
- supportare il tutore, il curatore, …, nell’esercizio delle proprie funzioni.
3.2 Tutte le previste strutture,
diurne e residenziali, devono essere inserite nel vivo del contesto
sociale in modo da evitare, in tutta la misura del possibile, i nefasti effetti
dell’emarginazione e consentire, quindi, un continuo interscambio con la
cittadinanza.
4. Modalità di
richiesta dei servizi
4.1 I servizi possono essere
richiesti presso le sedi territoriali del Cisa 12 da
parte di tutti i cittadini dei Comuni afferenti al
Consorzio.
4.2 I cittadini che si rivolgono al Cisa 12 per richiedere
assistenza, sono guidati alla presentazione della necessaria domanda scritta,
corredata dall’eventuale documentazione. A questo proposito le organizzazioni
di volontariato e le altre forze sociali possono fornire il necessario appoggio
a coloro che ne hanno bisogno e lo richiedono. Nei
casi d’urgenza o per motivi particolari, la domanda può essere presentata anche
verbalmente. L’operatore che la riceve è tenuto a registrarla e a fornire
immediatamente copia, datata, al soggetto interessato o a chi lo rappresenta o
alla relativa associazione di volontariato.
4.3 Il termine entro il quale si conclude il procedimento – avviato con la presentazione
della domanda regolarmente compilata – è fissato in trenta giorni.
4.4 I
richiedenti i servizi o le prestazioni la cui domanda non sia stata accolta
possono ricorrere al Presidente del Cisa 12 entro
trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di diniego. Possono, altresì, ricorrere al Presidente,
nel medesimo termine, coloro che sono incorsi in un provvedimento di decadenza
o di sospensione o di riduzione dell’entità del
servizio o della prestazione erogata. Il
Presidente, sentiti i soggetti interessati, decide entro trenta giorni dalla
data del ricevimento del ricorso.
5. Verifiche da parte
delle associazioni sociali e di tutela dell’utenza
5.1 È assicurata alle
associazioni sociali e di tutela dell’utenza la facoltà d’accesso – regolata
con apposita delibera – alle relative strutture diurne
e residenziali, al fine di osservarne e verificarne la gestione sia dal punto
di vista dell’idoneità delle sedi sia della qualità dei servizi erogati nonché
della rispondenza delle prestazioni educative ed assistenziali ai criteri
generali affermati negli atti regolamentari vigenti.
5.2 L’Amministrazione consortile
fornisce alle suddette associazioni l’elenco delle proprie strutture, diurne e
residenziali, ed i dati aggiornati sul numero degli ospiti. L’accesso deve
essere consentito in ogni momento, salvo gravi ed
eccezionali motivi dipendenti da cause di servizio che l’Amministrazione
consortile provvederà a giustificare.
6. Concorso degli
utenti al costo dei servizi
6.1 Gli interventi di competenza
del Cisa 12 sono assicurati a titolo gratuito ai
soggetti aventi redditi inferiori al minimo vitale e privi di beni. Qualora
l’interessato, e per i minori i loro genitori, sia in possesso di redditi
superiori a quelli definiti da apposita deliberazione
del Cisa 12, verrà richiesta una compartecipazione
alle spese.
6.2 Le eventuali contribuzioni
economiche a carico delle persone assistite devono essere calcolate:
a) previa verifica della
condizione economica del richiedente, effettuata
secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109,
come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130;
b) tenendo in considerazione gli
obblighi familiari nonché gli impegni di altro genere
sottoscritti (mutui, affitti, ratei vari, …);
c) conservando
a disposizione personale del soggetto interessato non ricoverato a tempo pieno,
una somma non inferiore agli importi della pensione minima Inps
e del canone di locazione eventualmente corrisposto;
d) conservando a disposizione
personale del soggetto interessato ricoverato a tempo pieno, una
adeguata quota per le spese personali.
6.3 Per il servizio di centro
diurno previsto al punto 3.1 per soggetti con handicap intellettivo, è
richiesto agli utenti un contributo al costo del solo servizio di trasporto e
mensa, calcolato sulla base del reddito del solo beneficiario e secondo le
tariffe fissate dall’apposito regolamento.
6.4 Nel caso in cui gli utenti dispongano di beni mobili e di beni immobili non necessari
per l’attività svolta, gli interventi vengono forniti previa stipula di accordi
diretti a rimborsare le spese sostenute dal Cisa 12.
Il rimborso dovrà aver luogo non appena superate le
difficoltà economiche o in occasione della successione ereditaria conseguente
al decesso del debitore.
7. Interventi non
consentiti
7.1 Nel territorio del Cisa 12 non sono consentiti i seguenti interventi
socio-assistenziali:
a) rilascio di autorizzazioni
per la costruzione o rifacimento di strutture a carattere di internato per
minori o per soggetti con handicap aventi una capienza complessiva superiore a
8-10 posti, comprese le strutture costituite da due o più gruppi assimilabili
alle comunità alloggio o alle case famiglia;
b) erogazione di finanziamenti,
di qualsiasi natura ed entità, a favore di istituti di
ricovero aventi una capienza complessiva superiore a 10 posti, ad esclusione
del pagamento delle rette di ricovero fino all’inserimento dei soggetti nei
servizi e nelle strutture alternative nel territorio del Cisa
12;
c) affidamento a soggetti
privati, comprese le cooperative sociali, da parte degli enti gestori di attività socio-assistenziali, delle funzioni concernenti
la valutazione delle condizioni di accesso ai servizi, l’esame dei ricorsi, i
controlli e la vigilanza ordinaria.
7.2 Nell’affidamento della
gestione dei servizi socio-assistenziali ad enti privati, comprese le
cooperative sociali, deve essere evidenziato che essi sono tenuti a
corrispondere a tutto il personale addetto, compresi i soci lavoratori, gli
emolumenti economici stabiliti dai contratti collettivi di lavoro.
8. Disposizioni
finali
8.1 Entro 120 giorni
dall’approvazione della presente delibera quadro, verranno
predisposti i provvedimenti occorrenti per la sua concreta attuazione.
8.2 L’esecuzione della presente
delibera quadro e dei provvedimenti di cui al punto precedente saranno
sottoposti a verifiche periodiche (di norma annuali) con le forze sociali
(sindacati, associazioni sociali e di tutela degli utenti, …) operanti
nell’ambito territoriale del Cisa 12, ai quali verranno fornite tutte le informazioni disponibili in merito
all’andamento dei servizi.
(1) Peraltro, tale obiettivo è anche richiamato
all’articolo 2 dello Statuto del Comune di Nichelino.
(2) Si tratta di un principio fondamentale espresso
all’art. 1, comma 1, dalla legge 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione
del sistema integrato di interventi e servizi sociali” dell’8 novembre 2000.
(3) Cfr. l’articolo
131 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e
compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in
attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”.
(4) Si ricorda che la legge nazionale sull’assistenza e
servizi sociali, legge 328/2000, ha assunto solo il criterio della priorità di
accesso (cfr. articolo 2,
comma 3, legge 328/2000) per i soggetti più deboli (anziani non
autosufficienti, handicappati, minori a rischio, ecc.) a generici livelli
essenziali di prestazione. Tra i livelli essenziali delle
prestazioni si ricordano i seguenti interventi: misure di contrasto della
povertà; misure economiche per favorire la vita autonoma e la permanenza a
domicilio di persone totalmente dipendenti o incapaci; interventi di sostegno
per i minori in situazioni di disagio; misure di sostegno alle donne in
difficoltà; interventi per la piena integrazione delle persone disabili;
realizzazione, per le persone con handicap intellettivo grave, dei centri
socio-riabilitativi e delle comunità-alloggio; prestazioni integrate di tipo
socio-educativo per contrastare dipendenze da droghe, alcol e farmaci; … (cfr. art. 22, comma 2,
legge 328/2000).
(5) Art. 118, comma 4, della
Costituzione.
(6) Cfr. l’art.
54 della legge 289/2002 (legge finanziaria 2003) che ha stabilito che è il
settore sanitario che deve garantire le prestazioni socio-sanitarie di cui
l’allegato 1/c (Area integrazione socio sanitaria) del Dpcm
(decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri) del 29 novembre 2001 sui
Lea (Livelli essenziali di assistenza). Tra le prestazioni dell’allegato 1/c,
si ricorda, vi è l’assistenza territoriale semi-residenziale e residenziale.
www.fondazionepromozionesociale.it