Prospettive assistenziali, n. 145, gennaio-marzo
2004
Editoriale
UN’ALTRA PETIZIONE popolare CONTRO LE ILLEGITTIME
RICHIESTE DI CONTRIBUTI ECONOMICI avanzate da comuni e asl del piemonte AI
CONGIUNTI DEGLI ASSISTITI MAGGIORENNI
La precedente petizione popolare
sui contributi economici si è conclusa con un confortante
successo (1).
I decreti legislativi 109/1998 e
130/2000 non sono stati né abrogati, né modificati, come era
stato ed è richiesto da coloro che
vogliono scaricare sulle famiglie i compiti che le leggi vigenti giustamente
attribuiscono al Servizio sanitario nazionale ed ai Comuni.
Tuttavia, la presentazione della
prima petizione non
ha determinato l’assunzione di alcuna iniziativa da parte del Ministro On. Maroni e del Presidente del Consiglio dei Ministri On. Berlusconi. Infatti, finora non è stato emanato il
provvedimento amministrativo diretto a «favorire
la permanenza dell’assistito presso il suo nucleo familiare di
appartenenza», la cui mancata promulgazione viene strumentalizzata
da numerosi enti pubblici per continuare a imporre contributi economici in
violazione ai più elementari principi giuridici.
Invece di dare il buon esempio in
materia di rispetto delle leggi vigenti, le istituzioni, non tutte ma ancora
moltissime, se ne infischiano approfittando del loro potere di
imposizione e, spesso, di ricatto.
Difatti, se i congiunti non
sottoscrivono l’impegno di pagare la parte della retta non coperta dai redditi
del soggetto assistito, l’intervento assistenziale
(frequenza dei centri diurni e ricovero presso strutture residenziali) non
viene attuato.
Da notare che le conseguenze
negative sui cittadini sono destinate ad aggravarsi, mano a
mano che verranno assunti dalle Regioni e dalle Asl
i provvedimenti attuativi dei Lea, i livelli essenziali di assistenza.
Ad esempio, a
partire dal 5 febbraio 2004, l’Asl 8 di Chieri (Torino) ha elevato da 20 a 36 euro (aumento
dell’80%) la quota giornaliera a carico dei malati di Alzheimer che utilizzano
un centro diurno.
Un impegno per
superare definitivamente le attuali ingiustificate resistenze degli enti pubblici
Fortissime e assolutamente
ingiustificate continuano ad essere le resistenze frapposte dalle Regioni,
dalle Province autonome di Bolzano e Trento e da numerosi Comuni
all’applicazione delle leggi vigenti che non consentono agli enti pubblici – come
abbiamo più volte rilevato – di pretendere contributi economici:
a) dai
congiunti non conviventi, al momento della richiesta della prestazione sociale,
con gli assistiti aventi più di 18 anni;
b) dai parenti,
anche se conviventi, dei soggetti maggiorenni con handicap in situazione di
gravità e degli ultrasessantacinquenni non autosufficienti.
A scanso di equivoci
confermiamo nuovamente di non essere contrari alla partecipazione da parte
degli anziani cronici non autosufficienti, dei malati di Alzheimer e dei
soggetti colpiti da altre forme di demenza senile al versamento della quota
alberghiera di degenza, purché detto onere sia calcolato sulla base dei loro
redditi personali e tenendo conto dei loro obblighi familiari (mantenimento del
coniuge e dei figli) e sociali (ad esempio, debiti e mutui). Analoga è la
nostra posizione nei confronti dei soggetti con handicap grave.
Finora non hanno dato risultati
decisivi le molteplici strade intraprese: istanze
rivolte al Presidente della Repubblica (2) ed ai Ministri della sanità (3),
interrogazioni parlamentari, richieste indirizzate ai Difensori civici di
Regioni e di Comuni, presentazione di pareri formulati da giuristi, altre
iniziative (lettere, dibattiti, volantini, ecc.).
Alcuni pareri positivi e negativi dei Difensori civici
Hanno condiviso la nostra
impostazione i Difensori civici delle Regioni Basilicata, Campania e Piemonte.
Tuttavia, nonostante l’invito rivolto da quest’ultimo
a rispettare le leggi vigenti, l’Assessore all’assistenza della Regione Piemonte
non ha assunto alcuna iniziativa nei confronti dei
Comuni inadempienti (circa 600 su 1.200). A nessun esito positivo hanno
condotto i ricorsi presentati dal Csa ai Difensori
delle Regioni e delle Province Autonome di Bolzano e Trento. Ricordiamo che il
Difensore civico della Regione Piemonte ha precisato che «il richiedente la prestazione assistenziale è
titolare di un diritto assoluto che non può essere limitato
dall’amministrazione in base all’esistenza di parenti obbligati agli alimenti
ai sensi dell’art. 433 del codice civile e, quando l’Amministrazione ritarda o
nega ingiustamente la prestazione assistenziale, lede un diritto della persona
e, in virtù dell’obbligo di neminem ledere alla quale è tenuta, per il caso di lesione
di un diritto soggettivo, potrebbe essere esposta all’esercizio di azioni extra
contrattuali, sia da parte del richiedente che di coloro che hanno provveduto
al pagamento delle spese di ricovero a causa
del ritardo o del diniego. La verifica delle condizioni economiche del
richiedente costituisce quindi l’unico parametro sulla base del quale deve
essere erogata alle persone anziane e disabili la prestazione assistenziale presso strutture residenziali e
semiresidenziali».
Fra le assurde risposte dei
Difensori civici comunali, su “Specchio nero” di questo numero, riportiamo
quelle inviateci dalle suddette autorità di Ferrara e di Verona. Ricordiamo,
inoltre, che nessun contributo economico è richiesto ai congiunti dei soggetti
con handicap intellettivo grave e degli anziani dal Comune di Torino e dagli
enti locali della prima e seconda cintura del capoluogo piemontese. Per quanto
riguarda il Comune di Milano, i parenti degli ultrasessantacinquenni
non autosufficienti non sono più obbligati a versarli, ma – incredibilmente –
continuano ad essere imposti ai genitori dei soggetti, aventi meno di 60 anni,
colpiti da handicap «che non si sono mai
emancipati dal nucleo familiare di origine» (4).
L’inquietante presa
di posizione della Regione Piemonte
Nonostante il limpido motivato
parere sopra riportato del Difensore civico, la maggioranza del Consiglio
regionale piemontese ha approvato l’articolo 40 della legge 8 gennaio 2004 n. 1
“Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di
interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di
riferimento” che riportiamo integralmente:
«1. La compartecipazione degli utenti ai costi si applica ai servizi ed
alle prestazioni sociali richieste prevedendo la valutazione della situazione
economica del richiedente, con riferimento al suo nucleo familiare, attraverso
il calcolo degli indicatori della situazione economica equivalente o attraverso
altri strumenti individuati dalla Regione.
«2. La domanda per ottenere le prestazioni sociali agevolate è presentata
direttamente all’ente erogatore, anche per il tramite degli istituti di
patronato. La dichiarazione finalizzata alla determinazione degli indicatori
della situazione economica equivalente è effettuata presso lo stesso ente
erogatore, oppure presso i Comuni, i Centri di assistenza
fiscale (CAF) e l’INPS presenti sul territorio che la certificano mediante
attestazione.
«3. Gli enti gestori istituzionali, con riferimento alla valutazione della
situazione economica del beneficiario del servizio,
determinano l’entità della compartecipazione ai costi sulla base dei criteri di
valutazione determinati dalla Giunta regionale con proprio provvedimento e
aggiornano annualmente le capacità di compartecipazione dell’utente ai costi di
cui al comma 1.
«4. Gli enti gestori istituzionali controllano la veridicità della
situazione familiare dichiarata e confrontano i dati reddituali
e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni con i dati in
possesso del sistema informativo del Ministero competente.
«5. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente,
adotta linee guida atte ad assicurare una omogenea
applicazione nel territorio regionale degli indicatori di cui al comma 1, anche
in considerazione di quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
109 (Definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica
dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma
dell’articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449), così come
modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130».
Dall’esame del testo sopra
riportato, risulta poco chiara la posizione del
Consiglio regionale piemontese in merito alla corretta applicazione delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi 109/1998 e 130/2000 (in vigore
dal 1° gennaio 2001), avendo concesso alla Giunta regionale la possibilità di
far riferimento, per la valutazione economica del soggetto richiedente la
prestazione assistenziale, non solo alla sua personale situazione finanziaria,
ma anche a quella del suo nucleo familiare.
La nuova petizione
Allegato a questo numero è
riportato il testo della nuova petizione, le cui firme verranno
raccolte in Piemonte. Questa seconda petizione è di livello regionale allo
scopo di favorire la messa in atto di iniziative nei
confronti dei Consigli e delle Giunte di ciascuna Regione e dei Comuni, nonché
nei riguardi delle ASL.
È, dunque, necessario che nella
Regione in cui si intendono raccogliere le firme,
venga costituito un Comitato composto dalle forze sociali e dalle persone
interessate.
Prospettive assistenziali resta a disposizione per fornire
le necessarie informazioni.
A conferma del carattere
vessatorio della richiesta di contributi economici ai parenti degli assistiti
maggiorenni, nella petizione è contenuto l’elenco delle contribuzioni che, pur
essendo di natura assistenziale, non coinvolgono i
congiunti (5).
(1) Il testo della prima petizione è stato pubblicato sul
n. 142/2003 di Prospettive assistenziali.
Le firme inviate al Ministro del lavoro e delle politiche sociali On. Roberto Maroni sono state 13.496.
(2) Cfr. “Il Presidente della
Repubblica non vuole ricevere una delegazione del Csa”,
Prospettive assistenziali,
129, 2000.
(3) Cfr. in
questo numero la rubrica “Specchio nero”.
(4) Cfr. M. Dogliotti.
“Dopo il decreto legislativo 130/2000, le rette di ricovero vanno pagate dai
genitori degli handicappati maggiorenni infrasessantenni?”,
Prospettive assistenziali,
n. 141, 2003.
(5) Si veda, in questo numero, l’articolo “Comportamenti
contraddittori della Regione Piemonte e del Comune di Bologna in materia di
contribuzioni economiche di natura assistenziale”.
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