Prospettive assistenziali, n. 145, gennaio-marzo 2004

 

 

Editoriale

 

UN’ALTRA PETIZIONE popolare CONTRO LE ILLEGITTIME RICHIESTE DI CONTRIBUTI ECONOMICI avanzate da comuni e asl del piemonte AI CONGIUNTI DEGLI ASSISTITI MAGGIORENNI

 

La precedente petizione popolare sui contributi economici si è conclusa con un confortante successo (1).

I decreti legislativi 109/1998 e 130/2000 non sono stati né abrogati, né modificati, come era stato ed è richiesto da coloro  che vogliono scaricare sulle famiglie i compiti che le leggi vigenti giustamente attribuiscono al Servizio sanitario nazionale ed ai Comuni.

Tuttavia, la presentazione della prima petizione  non ha determinato l’assunzione di alcuna iniziativa da parte del Ministro On. Maroni e del Presidente del Consiglio dei Ministri On. Berlusconi. Infatti, finora non è stato emanato il provvedimento amministrativo diretto a «favorire la permanenza dell’assistito presso il suo nucleo familiare di appartenenza», la cui mancata promulgazione viene strumentalizzata da numerosi enti pubblici per continuare a imporre contributi economici in violazione ai più elementari principi giuridici.

Invece di dare il buon esempio in materia di rispetto delle leggi vigenti, le istituzioni, non tutte ma ancora moltissime, se ne infischiano approfittando del loro potere di imposizione e, spesso, di ricatto.

Difatti, se i congiunti non sottoscrivono l’impegno di pagare la parte della retta non coperta dai redditi del soggetto assistito, l’intervento assistenziale (frequenza dei centri diurni e ricovero presso strutture residenziali) non viene attuato.

Da notare che le conseguenze negative sui cittadini sono destinate ad aggravarsi, mano a mano che verranno assunti dalle Regioni e dalle Asl i provvedimenti attuativi dei Lea, i livelli essenziali di assistenza.

Ad esempio, a partire dal 5 febbraio 2004, l’Asl 8 di Chieri (Torino) ha elevato da 20 a 36 euro (aumento dell’80%) la quota giornaliera a carico dei malati di Alzheimer che utilizzano un centro diurno.

 

Un impegno per superare definitivamente le attuali ingiustificate resistenze degli enti pubblici

Fortissime e assolutamente ingiustificate continuano ad essere le resistenze frapposte dalle Regioni, dalle Province autonome di Bolzano e Trento e da numerosi Comuni all’applicazione delle leggi vigenti che non consentono agli enti pubblici – come abbiamo più volte rilevato – di pretendere contributi economici:

a) dai congiunti non conviventi, al momento della richiesta della prestazione sociale, con gli assistiti aventi più di 18 anni;

b) dai parenti, anche se conviventi, dei soggetti maggiorenni con handicap in situazione di gravità e degli ultrasessantacinquenni non autosufficienti.

A scanso di equivoci confermiamo nuovamente di non essere contrari alla partecipazione da parte degli anziani cronici non autosufficienti, dei malati di Alzheimer e dei soggetti colpiti da altre forme di demenza senile al versamento della quota alberghiera di degenza, purché detto onere sia calcolato sulla base dei loro redditi personali e tenendo conto dei loro obblighi familiari (mantenimento del coniuge e dei figli) e sociali (ad esempio, debiti e mutui). Analoga è la nostra posizione nei confronti dei soggetti con handicap grave.

Finora non hanno dato risultati decisivi le molteplici strade intraprese: istanze rivolte al Presidente della Repubblica (2) ed ai Ministri della sanità (3), interrogazioni parlamentari, richieste indirizzate ai Difensori civici di Regioni e di Comuni, presentazione di pareri formulati da giuristi, altre iniziative (lettere, dibattiti, volantini, ecc.).

 

Alcuni pareri positivi e negativi dei Difensori civici

Hanno condiviso la nostra impostazione i Difensori civici delle Regioni Basilicata, Campania e Piemonte. Tuttavia, nonostante l’invito rivolto da quest’ultimo a rispettare le leggi vigenti, l’Assessore all’assistenza della Regione Piemonte non ha assunto alcuna iniziativa nei confronti dei Comuni inadempienti (circa 600 su 1.200). A nessun esito positivo hanno condotto i ricorsi presentati dal Csa ai Difensori delle Regioni e delle Province Autonome di Bolzano e Trento. Ricordiamo che il Difensore civico della Regione Piemonte ha precisato che «il richiedente la prestazione assistenziale è titolare di un diritto assoluto che non può essere limitato dall’amministrazione in base all’esistenza di parenti obbligati agli alimenti ai sensi dell’art. 433 del codice civile e, quando l’Amministrazione ritarda o nega ingiustamente la prestazione assistenziale, lede un diritto della persona e, in virtù dell’obbligo di neminem ledere alla quale è tenuta, per il caso di lesione di un diritto soggettivo, potrebbe essere esposta all’esercizio di azioni extra contrattuali, sia da parte del richiedente che di coloro che hanno provveduto al pagamento delle spese di ricovero a causa  del ritardo o del diniego. La verifica delle condizioni economiche del richiedente costituisce quindi l’unico parametro sulla base del quale deve essere erogata alle persone anziane e disabili la prestazione assistenziale presso strutture residenziali e semiresidenziali».

Fra le assurde risposte dei Difensori civici comunali, su “Specchio nero” di questo numero, riportiamo quelle inviateci dalle suddette autorità di Ferrara e di Verona. Ricordiamo, inoltre, che nessun contributo economico è richiesto ai congiunti dei soggetti con handicap intellettivo grave e degli anziani dal Comune di Torino e dagli enti locali della prima e seconda cintura del capoluogo piemontese. Per quanto riguarda il Comune di Milano, i parenti degli ultrasessantacinquenni non autosufficienti non sono più obbligati a versarli, ma – incredibilmente – continuano ad essere imposti ai genitori dei soggetti, aventi meno di 60 anni, colpiti da handicap «che non si sono mai emancipati dal nucleo familiare di origine» (4).

 

L’inquietante presa di posizione della Regione Piemonte

Nonostante il limpido motivato parere sopra riportato del Difensore civico, la maggioranza del Consiglio regionale piemontese ha approvato l’articolo 40 della legge 8 gennaio 2004 n. 1 “Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento” che riportiamo integralmente:

«1. La compartecipazione degli utenti ai costi si applica ai servizi ed alle prestazioni sociali richieste prevedendo la valutazione della situazione economica del richiedente, con riferimento al suo nucleo familiare, attraverso il calcolo degli indicatori della situazione economica equivalente o attraverso altri strumenti individuati dalla Regione.

«2. La domanda per ottenere le prestazioni sociali agevolate è presentata direttamente all’ente erogatore, anche per il tramite degli istituti di patronato. La dichiarazione finalizzata alla determinazione degli indicatori della situazione economica equivalente è effettuata presso lo stesso ente erogatore, oppure presso i Comuni, i Centri di assistenza fiscale (CAF) e l’INPS presenti sul territorio che la certificano mediante attestazione.

«3. Gli enti gestori istituzionali, con riferimento alla valutazione della situazione economica del beneficiario del servizio, determinano l’entità della compartecipazione ai costi sulla base dei criteri di valutazione determinati dalla Giunta regionale con proprio provvedimento e aggiornano annualmente le capacità di compartecipazione dell’utente ai costi di cui al comma 1.

«4. Gli enti gestori istituzionali controllano la veridicità della situazione familiare dichiarata e confrontano i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero competente.

«5. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, adotta linee guida atte ad assicurare una omogenea applicazione nel territorio regionale degli indicatori di cui al comma 1, anche in considerazione di quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell’articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449), così come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130».

Dall’esame del testo sopra riportato, risulta poco chiara la posizione del Consiglio regionale piemontese in merito alla corretta applicazione delle disposizioni contenute nei decreti legislativi 109/1998 e 130/2000 (in vigore dal 1° gennaio 2001), avendo concesso alla Giunta regionale la possibilità di far riferimento, per la valutazione economica del soggetto richiedente la prestazione assistenziale, non solo alla sua personale situazione finanziaria, ma anche a quella del suo nucleo familiare.

 

La nuova petizione

Allegato a questo numero è riportato il testo della nuova petizione, le cui firme verranno raccolte in Piemonte. Questa seconda petizione è di livello regionale allo scopo di favorire la messa in atto di iniziative nei confronti dei Consigli e delle Giunte di ciascuna Regione e dei Comuni, nonché nei riguardi delle ASL.

È, dunque, necessario che nella Regione in cui si intendono raccogliere le firme, venga costituito un Comitato composto dalle forze sociali e dalle persone interessate.

Prospettive assistenziali resta a disposizione per fornire le necessarie informazioni.

A conferma del carattere vessatorio della richiesta di contributi economici ai parenti degli assistiti maggiorenni, nella petizione è contenuto l’elenco delle contribuzioni che, pur essendo di natura assistenziale, non coinvolgono i congiunti (5).

 

 

 

 

(1) Il testo della prima petizione è stato pubblicato sul n. 142/2003 di Prospettive assistenziali. Le firme inviate al Ministro del lavoro e delle politiche sociali On. Roberto Maroni sono state 13.496.

(2) Cfr. “Il Presidente della Repubblica non vuole ricevere una delegazione del Csa”, Prospettive assistenziali, 129, 2000.

(3) Cfr. in questo numero la rubrica “Specchio nero”.

(4) Cfr. M. Dogliotti. “Dopo il decreto legislativo 130/2000, le rette di ricovero vanno pagate dai genitori degli handicappati maggiorenni infrasessantenni?”, Prospettive assistenziali, n. 141, 2003.

(5) Si veda, in questo numero, l’articolo “Comportamenti con­traddittori della Regione Piemonte e del Comune di Bologna in materia di contribuzioni economiche di natura assistenziale”.

 

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