Prospettive assistenziali, n. 146, aprile-giugno 2004

 

 

Notiziario dell’Associazione nazionale famiglie adottive e affidatarie

 

 

RICHIESTE DELL’ANFAA IN MERITO ALLA BANCA DATI DEI MINORI ADOTTABILI

 

È stato finalmente emanato (era dal dicembre 2001 che l’aspettavamo!), con il decreto del Ministro della giustizia n. 91 del 24 febbraio 2004, il Regolamento riguardante l’istituzione della Banca dati relativa «ai minori dichiarati adottabili, nonché ai coniugi aspiranti all’adozione nazionale e internazionale, con indicazione di ogni informazione atta a garantire il miglior esito del procedimento» come previsto dall’articolo 40 della legge n. 149/2001 con cui è stata modificata la n. 184/1983. Questa Banca dati «è resa disponibile, attraverso una rete di collegamento, a tutti i tribunali per i minorenni e deve essere periodicamente aggiornata con cadenza trimestrale».

Dopo avere enunciato i principi generali di organizzazione, il Regolamento, all’articolo 6, indica i dati che devono essere raccolti dalla Banca di prossima costituzione presso il Dipartimento per la giustizia minorile del Ministero della giustizia. Per quanto riguarda i minori adottabili prevede la raccolta dei seguenti elementi: dati anagrafici; condizioni di salute; famiglia di origine ed eventuale esistenza di fratelli, fermo restando quanto previsto dall’articolo 28, comma 7, della legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificato dall’articolo 24 della legge 28 marzo 2001, n. 149; attuale sistemazione; precedenti collocamenti; provvedimenti dell’autorità giudiziaria minorile; dati contenuti nei certificati del casellario giudiziale per i minorenni; ogni altra informazione idonea al miglior esito del procedimento (1).

Per gli aspiranti genitori adottivi le notizie riguardano: dati anagrafici; residenza, domicilio, recapito telefonico; stato civile; stato di famiglia; dati anagrafici dei genitori della coppia o della persona singola aspirante all’adozione; condizioni di salute; condizioni economiche; caratteristiche socio demografiche della famiglia; motivazioni; altri procedimenti di affidamento o di adozione ed il relativo esito; dati contenuti nei certificati del casellario giudiziale; ogni altra informazione idonea al migliori esito del procedimento. Il decreto rinvia ad un successivo provvedimento l’emanazione delle regole procedurali di carattere tecnico-operativo relative all’attivazione della Banca.

L’Anfaa, con una lettera inviata il 28 maggio 2004 ha chiesto un incontro urgente al Ministro della giustizia Roberto Castelli per presentare due richieste relative alle regole di prossima emanazione.

La prima richiesta riguarda i minori dichiarati adottabili e non adottati. Dagli ultimi dati forniti dall’Istat, risulta che il numero dei minori italiani dichiarati adottabili è, ogni anno, nettamente superiore al numero di quelli che vengono adottati con adozione legittimante. Nel triennio dal 2000 al 2002 (ultimi dati disponibili) i minori dichiarati adottabili sono stati 3.197 e gli affidamenti preadottivi solo 2.910. Che fine hanno fatto i minori dichiarati adottabili per i quali non è stato disposto l’affidamento preadottivo?

Per avere finalmente risposte a questo interrogativo, l’Anfaa ha richiesto che le suddette regole procedurali  prevedano per ogni minore adottabile nei cui confronti il tribunale per i minorenni competente non abbia disposto l’affidamento preadottivo entro due mesi dalla dichiarazione definitiva dello stato di adottabilità (e che non sia già inserito in una famiglia affidataria), una scheda di segnalazione con i dati del minore stesso. Questa scheda dovrebbe essere trasmessa da parte dello stesso tribunale agli altri tribunali per i minorenni, onde facilitare il reperimento sollecito di una famiglia adottiva.

L’Anfaa  propone anche che, nel pieno rispetto dell’anonimato, queste situazioni vengano segnalate dai tribunali per i minorenni ai gruppi e associazioni che daranno la loro disponibilità in tal senso e che intendono svolgere una azione di sensibilizzazione per trovare le famiglie adeguate alle necessità di questi minori, cercandole anche fra quelle che non hanno ancora presentato domanda di adozione ma che possono essere idonee ad accoglierli.

La seconda richiesta riguarda i dati sui minori adottabili inseriti nella Banca dati. Come abbiamo visto, viene prevista l’acquisizione dei dati relativi non solo al minore ma anche alla sua «famiglia di origine ed eventuale esistenza di fratelli, fermo restando quanto previsto dall’articolo 28, comma 7, della legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificato dall’articolo 24 legge 28 marzo 2001, n. 149» (articolo 6 del decreto 91/2004).

L’Anfaa, in considerazione delle finalità della Banca dati, ritiene debbano essere raccolte solo le informazioni necessarie per realizzare il miglior “abbinamento” possibile del minore con i suoi futuri genitori adottivi e ha pertanto chiesto al Ministro che venga eliminato nelle regole procedurali di prossima approvazione ogni riferimento all’articolo 28, contenuto al suddetto articolo 6 in quanto non pertinente: esso regolamenta infatti le modalità di accesso dei figli adottivi adulti al­l’identità dei loro genitori biologici, questione completamente diversa da quella oggetto della Banca dati.

L’Anfaa segnala che la legge n. 184/1983 contiene indicazioni riguardo alle notizie sulla storia del minore che devono essere fornite ai futuri genitori: all’articolo 22, comma 7, prevede infatti che il tribunale per i minorenni debba «in ogni caso informare i richiedenti (cioè gli aspiranti genitori adottivi) sui fatti rilevanti relativi al minore emersi dalle indagini» che hanno portato alla sua dichiarazione di adottabilità e che comprendono, a parere dell’Anfaa, anche i dati sulle sue condizioni sanitarie.

Il suddetto comma precisa  inoltre che “non può essere disposto l’affidamento di uno solo di più fratelli, tutti in stato di adottabilità, salvo che non sussistano gravi ragioni” quindi corretto che nella banca dati risulti l’esistenza di fratelli, se adottabili.

 

 

 

(1) Il 7° comma dell’articolo 28 della legge 183/1984 stabilisce che: «l’accesso alle informazioni non è consentito se l’adottato non sia stato riconosciuto alla nascita dalla madre naturale e qualora anche uno solo dei genitori biologici abbia dichiarato di non voler essere nominato, o abbia manifestato il consenso all’adozione a condizione di rimanere anonimo».

 

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