Prospettive assistenziali, n. 146, aprile-giugno
2004
Notiziario dell’Associazione nazionale famiglie adottive e affidatarie
RICHIESTE DELL’ANFAA IN MERITO ALLA BANCA DATI DEI MINORI ADOTTABILI
È stato finalmente emanato (era
dal dicembre 2001 che l’aspettavamo!), con il decreto del Ministro della
giustizia n. 91 del 24 febbraio 2004, il Regolamento riguardante
l’istituzione della Banca dati relativa «ai minori dichiarati adottabili, nonché ai coniugi aspiranti
all’adozione nazionale e internazionale, con indicazione di ogni informazione
atta a garantire il miglior esito del procedimento» come previsto
dall’articolo 40 della legge n. 149/2001 con cui è stata modificata la n.
184/1983. Questa Banca dati «è resa
disponibile, attraverso una rete di collegamento, a tutti i tribunali per i
minorenni e deve essere periodicamente aggiornata con cadenza trimestrale».
Dopo avere enunciato i principi
generali di organizzazione, il Regolamento,
all’articolo 6, indica i dati che devono essere raccolti dalla Banca di
prossima costituzione presso il Dipartimento per la giustizia minorile del
Ministero della giustizia. Per quanto riguarda i minori adottabili prevede la
raccolta dei seguenti elementi: dati anagrafici; condizioni di salute; famiglia
di origine ed eventuale esistenza di fratelli, fermo
restando quanto previsto dall’articolo 28, comma 7, della legge 4 maggio 1983,
n. 184, come modificato dall’articolo 24 della legge 28 marzo 2001, n. 149;
attuale sistemazione; precedenti collocamenti; provvedimenti dell’autorità
giudiziaria minorile; dati contenuti nei certificati del casellario giudiziale
per i minorenni; ogni altra informazione idonea al miglior esito del
procedimento (1).
Per gli aspiranti genitori adottivi le notizie riguardano: dati anagrafici; residenza,
domicilio, recapito telefonico; stato civile; stato di famiglia; dati
anagrafici dei genitori della coppia o della persona singola aspirante
all’adozione; condizioni di salute; condizioni economiche; caratteristiche
socio demografiche della famiglia; motivazioni; altri procedimenti di
affidamento o di adozione ed il relativo esito; dati contenuti nei certificati
del casellario giudiziale; ogni altra informazione idonea al migliori esito del
procedimento. Il decreto rinvia ad un successivo
provvedimento l’emanazione delle regole procedurali di carattere tecnico-operativo
relative all’attivazione della Banca.
L’Anfaa, con una lettera inviata
il 28 maggio 2004 ha chiesto un incontro urgente al Ministro della giustizia
Roberto Castelli per presentare due richieste relative alle
regole di prossima emanazione.
La prima richiesta riguarda i
minori dichiarati adottabili e non adottati. Dagli ultimi dati forniti dall’Istat, risulta che il numero dei
minori italiani dichiarati adottabili è, ogni anno, nettamente superiore al
numero di quelli che vengono adottati con adozione legittimante. Nel triennio
dal 2000 al 2002 (ultimi dati disponibili) i minori dichiarati adottabili sono
stati 3.197 e gli affidamenti preadottivi solo 2.910.
Che fine hanno fatto i minori dichiarati adottabili
per i quali non è stato disposto l’affidamento preadottivo?
Per avere finalmente risposte a questo interrogativo, l’Anfaa ha richiesto che le suddette
regole procedurali prevedano per ogni
minore adottabile nei cui confronti il tribunale per i minorenni competente non
abbia disposto l’affidamento preadottivo entro due
mesi dalla dichiarazione definitiva dello stato di adottabilità
(e che non sia già inserito in una famiglia affidataria),
una scheda di segnalazione con i dati del minore stesso. Questa scheda dovrebbe
essere trasmessa da parte dello stesso tribunale agli altri tribunali
per i minorenni, onde facilitare il reperimento sollecito di una famiglia
adottiva.
L’Anfaa propone anche che, nel pieno rispetto
dell’anonimato, queste situazioni vengano segnalate dai tribunali per i
minorenni ai gruppi e associazioni che daranno la loro disponibilità in tal
senso e che intendono svolgere una azione di sensibilizzazione per trovare le
famiglie adeguate alle necessità di questi minori, cercandole anche fra quelle
che non hanno ancora presentato domanda di adozione ma che possono essere
idonee ad accoglierli.
La seconda richiesta riguarda i
dati sui minori adottabili inseriti nella Banca dati. Come abbiamo visto, viene prevista l’acquisizione dei dati relativi non solo al
minore ma anche alla sua «famiglia di
origine ed eventuale esistenza di fratelli, fermo restando quanto previsto
dall’articolo 28, comma 7, della legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificato
dall’articolo 24 legge 28 marzo 2001, n. 149» (articolo 6 del decreto
91/2004).
L’Anfaa, in considerazione delle
finalità della Banca dati, ritiene debbano essere raccolte solo le informazioni
necessarie per realizzare il miglior “abbinamento” possibile del minore con i
suoi futuri genitori adottivi e ha pertanto chiesto al
Ministro che venga eliminato nelle regole procedurali di prossima approvazione
ogni riferimento all’articolo 28, contenuto al suddetto articolo 6 in quanto
non pertinente: esso regolamenta infatti le modalità di accesso dei figli
adottivi adulti all’identità dei loro genitori biologici,
questione completamente diversa da
quella oggetto della Banca dati.
L’Anfaa segnala che la legge n.
184/1983 contiene indicazioni riguardo alle notizie sulla storia del minore che
devono essere fornite ai futuri genitori: all’articolo 22, comma 7, prevede infatti che il tribunale per i minorenni debba «in ogni caso informare i richiedenti
(cioè gli aspiranti genitori adottivi)
sui fatti rilevanti relativi al minore emersi dalle indagini» che hanno
portato alla sua dichiarazione di adottabilità e che
comprendono, a parere dell’Anfaa, anche i dati sulle sue condizioni sanitarie.
Il suddetto comma precisa inoltre che “non può
essere disposto l’affidamento di uno solo di più fratelli, tutti in stato di adottabilità, salvo che non sussistano gravi ragioni”.È quindi corretto che nella banca dati risulti l’esistenza
di fratelli, se adottabili.
(1) Il 7° comma dell’articolo 28 della legge 183/1984
stabilisce che: «l’accesso alle
informazioni non è consentito se l’adottato non sia stato riconosciuto alla
nascita dalla madre naturale e qualora anche uno solo dei genitori biologici
abbia dichiarato di non voler essere nominato, o abbia manifestato il consenso
all’adozione a condizione di rimanere anonimo».
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