Prospettive assistenziali, n. 147, luglio - settembre 2004
contribuzioni per prestazioni soCiali: tanti pesi e tante
misure a danno dei più deboli
Nella seconda petizione sui contributi
economici, di cui è in corso la raccolta delle firme in
Piemonte (1) e in Lombardia (2) sono precisati non solo i motivi etici e le ragioni
giuridiche, ma vengono evidenziate anche, le numerose
situazioni in cui le istituzioni, pur erogando prestazioni di natura
socio-assistenziale, non si rivolgono mai ai parenti tenuti agli alimenti,
salvo in qualche caso il coniuge convivente (3).
Nell’affrontare questo problema, che ha
determinato e determina la rovina economica di decine di migliaia di famiglie, di assistiti, ed il cui andamento costituisce un utile
insegnamento per coloro che difendono i diritti dei più deboli (4), abbiamo
messo in evidenza che i contributi vengono imposti dai Comuni e dalle Asl che gestiscono attività socio-assistenziali solamente
nei casi in cui i servizi sono forniti ai soggetti incapaci di autodifendersi, il che la dice lunga sulle posizioni etiche
delle istituzioni coinvolte, nonché dei loro funzionari e operatori.
Un esempio eclatante è stato illustrato nell’articolo “Comportamenti
contraddittori della Regione Piemonte e del Comune di Bologna in materia di
contribuzioni economiche di natura assistenziali” (5)
comportamenti che purtroppo continuano ad essere praticati dalle istituzioni
che considerano ancora le attività assistenziali come atti di semplice
beneficenza e non come diritto (cfr. il 1° comma dell’articolo 38 della Costituzione) delle
persone in difficoltà.
il Comune di torino (come fanno moltissimi altri enti locali) finanzia il
divertimento e tartassa la sofferenza
È arrivato il periodo delle vacanze e del divertimento. Come fanno quasi tutti i Comuni, anche quello di Torino offre ai
suoi abitanti per il 2004 soggiorni a prezzi stracciati. Ad esempio,
Tenuto conto che per la partecipazione ai soggiorni non è previsto alcun
limite di reddito, potranno usufruirne anche gli
anziani in buone condizioni economiche, e magari anche proprietari di beni
mobili e immobili. Indipendentemente dal possesso di alloggi,
terreni, obbligazioni e altro, sono previsti i seguenti sconti sui prezzi sopra
indicati: 65% per i redditi mensili fino a euro 413,00; 50% se i proventi sono
compresi fra 413,01 e 557,00; 20% se oscillano da
Ovviamente tutte le suddette agevolazioni vengono
praticate nonostante che gli amministratori del Comune di Torino continuino a
ripetere il ritornello della carenza di risorse economiche, carenza che –
evidentemente – esiste solo nel settore dell’assistenza. Giustamente, nel
settore vacanziero, qualora i gitanti non abbiano mezzi economici per pagare le
quote a loro carico, non sono chiamati ad intervenire i parenti tenuti agli
alimenti.
Per quanto riguarda la stessa questione dei contributi richiesti ai parenti
degli assistiti, il comportamento del Comune di Torino è contraddittorio. Infatti, se si tratta di anziani
cronici non autosufficienti non chiede più (ma solo a partire dal dicembre
2000) l’intervento economico dei congiunti, sulla base di una delibera assunta
a seguito delle lunghe e spesso aspre lotte condotte dal Csa
- Coordinamento sanità e assistenza fra i movimenti di base, supportate da una
sentenza del tribunale che aveva
confermato la validità giuridica della nostra posizione. Se, invece, si tratta di assistenza ad adulti o ad anziani autosufficienti in
tutto o in parte, il Comune di Torino continua, con la palese violazione delle
leggi vigenti, a pretendere contributi economici dai parenti. Inoltre, è estremamente grave e sicuramente immorale, che il Comune di
Torino pretenda che l’anziano ricoverato in una Rsa,
pur essendo l’unico possessore di redditi (ad esempio, percepisca una pensione
di 800 euro mensili), versi tutte le sue risorse economiche per il pagamento
della retta, e lasci il coniuge (quasi sempre la moglie) in una situazione di
totale povertà.
Sempre secondo il Comune di Torino, il coniuge, ridotto in miseria,
dovrebbe recarsi agli uffici di assistenza per
chiedere un contributo economico, come se si trattasse di uno sventurato privo
di mezzi economici. Finora a nulla sono servite le proposte del Csa volte ad ottenere il riconoscimento – a nostro avviso
assolutamente ovvio – che il primo dovere delle persone non è il pagamento
della retta di ricovero, ma il mantenimento del coniuge, dei figli e e degli altri eventuali
congiunti a carico.
Sostegni
economici per il pagamento dell’affitto: il Comune di Torino sovvenziona anche coloro che hanno sufficienti risorse
Anche per quanto riguarda il sostegno economico per il
pagamento dell’affitto, il Comune di Torino (analogo è il modo di fare degli
altri enti locali) si comporta in modo molto diverso da quello che fa con i
soggetti che non hanno risorse economiche sufficienti per vivere.
Difatti, ad un giovane di 30-40 anni
colpito da grave handicap, riconosciuto invalido al 100% a seguito della sua
totale incapacità di svolgere alcuna attività
lavorativa proficua ma che non ha diritto all’indennità di accompagnamento e
che riceve dallo Stato la miserrima pensione di 240 euro al mese, il Comune di
Torino (6) gli versa come massimo sussidio 172 euro quale integrazione e altri
138 euro per il pagamento dell’affitto. Dunque la suddetta persona (e tutti gli
altri che si trovano nella stessa situazione) deve arrangiarsi a vivere con
soli 550 euro al mese, e con 570 se si ripartisce la
13ª in 12 mesi.
Molto diversi sono i criteri utilizzati dal Comune di Torino per quanto
riguarda il sostegno degli affitti. È vero che il Comune deve applicare le
disposizioni superiori (Parlamento, Governo e Regione), ma è altrettanto vero
che mai ha sollevato obiezioni: chi tace, acconsente. Anzi ha richiesto maggiori fondi non solo per gli inquilini più deboli, ma per
tutti i possibili beneficiari. Vediamo come si presenta la situazione in questo
settore.
Com’è previsto dal recente bando di concorso, alla persona sola può essere
erogato un contributo economico sulla base di una
delle due seguenti situazioni:
a) se nel 2002 aveva un reddito annuo non superiore a euro 10.209,00 l’importo massimo dell’aiuto economico è di
euro
b) se nel 2002 il reddito non superava euro 16.777,00 l’ammontare massimo
del sostegno finanziario è di euro 2.324,00 sempre che
l’affitto fosse superiore a euro 4.027,00.
La tabella 1 mette in evidenza le tre situazioni
descritte.
Da notare che i contributi per il sostegno dell’affitto vengono
concessi – fatto decisamente immorale – anche nei casi in cui il beneficiario
sia in possesso della nuda proprietà di immobili di qualsiasi importo.
Inoltre, per l’erogazione dei contributi economici relativi all’affitto non
si tiene in nessuna considerazione il possesso di beni mobili (depositi
bancari, obbligazioni, azioni, ecc.), mentre il loro
ammontare superiore a 2.000,00 euro è causa di esclusione della concessione dei
sussidi a carico dell’Assessorato ai servizi sociali, compreso il caso del
soggetto con handicap di cui abbiamo esposto in precedenza la situazione.
Infine occorre rilevare che se i soggetti che ricevono dal Comune di Torino
un contributo per l’affitto avessero un loro congiunto
(ad esempio il padre o la madre) del tutto o in parte autosufficiente ma che
necessita di essere assistito, gli uffici preposti all’assistenza dello stesso
Comune di Torino, gli imporrebbero il versamento anche di 3-4.000 euro all’anno,
nonostante che le leggi vigenti non lo consentano nei confronti dei parenti non
conviventi.
(1) Cfr. “Un’altra petizione popolare contro le
illegittime richieste di contributi economici avanzate da Comuni e da Asl del Piemonte ai congiunti di assistiti
maggiorenni”, Prospettive assistenziali, n.
145, 2004. La raccolta delle firme in Piemonte proseguirà ad
oltranza fino al raggiungimento degli obiettivi della petizione.
(2) Cfr. “Petizione contro le
illegali richieste di contributi economici: una proficua intesa fra
associazioni di volontariato e altri gruppi di base della Lombardia e
del Piemonte”, Ibidem, n. 146, 2004.
(3) Si tratta, ad esempio, dell’integrazione al minimo delle pensioni di
vecchiaia e dell’erogazione di quelle di invalidità, dei contributi per il
pagamento dell’affitto di casa, dell’assegnazione degli alloggi dell’edilizia
economica e personale, del pagamento delle rette degli asili nido e delle
scuole materne, dell’esenzione dal pagamento dei ticket sanitari, dei sussidi
ai disoccupati, dell’ammissione al patrocinio a
carico dello Stato (già patrocinio gratuito).
(4) Purtroppo sono ancora numerose le persone e le organizzazioni che credono
che la difesa dei diritti dei soggetti deboli consista in una mera azione
declaratoria e non richieda, invece, un duro impegno sociale per poter superare
i notevoli ostacoli frapposti da quasi tutte le istituzioni e, spesso, anche
dai sindacati dei lavoratori e dalle stesse associazioni di volontariato.
(5) L’articolo è
apparso sul n. 145, 2004 di Prospettive
assistenziali.
(6) Purtroppo questi
contributi non vengono erogati da tutti i Comuni italiani. Ricordiamo che la
delibera istitutiva dell’assistenza economica, predisposta con l’attiva
collaborazione del Csa, è stata approvata dal
Consiglio comunale di Torino in data 21 giugno 1978. Il testo è riportato sul
n. 44, 1978 di Prospettive assistenziali.
Tabella 1
Redditi Soggetto 30-40 anni Inquilino
A Inquilino
B
(euro) con 100%
handicap
Mensile 240 // //
13a mensilità
divisa
per 12 mesi 20 // //
Massima disponibilità 260 10.209,00 : 12 mesi 16.777,00 : 12 mesi
mensile =
850,75 =
1.398,08
Contributo Comune
di Torino
per carenza 172 // // del reddito
Contributo massimo 138 3.098,00 : 12 mesi 2.324,00
: 12 mesi
del Comune
per l’affitto =
258,17 =
193,67
Massima disponibilità 570 1.108,92 1.591,75
Mensile
www.fondazionepromozionesociale.it