Prospettive assistenziali, n. 147, luglio - settembre 2004

 

 

contribuzioni per prestazioni soCiali: tanti pesi e tante misure a danno dei più deboli

 

 

Nella seconda petizione sui contributi economici, di cui è in corso la raccolta delle firme in Piemonte (1) e in Lombardia (2) sono precisati non solo i motivi etici e le ragioni giuridiche, ma vengono evidenziate anche, le numerose situazioni in cui le istituzioni, pur erogando prestazioni di natura socio-assistenziale, non si rivolgono mai ai parenti tenuti agli alimenti, salvo in qualche caso il coniuge convivente (3).

Nell’affrontare questo problema, che ha determinato e determina la rovina economica di decine di migliaia di famiglie, di assistiti, ed il cui andamento costituisce un utile insegnamento per coloro che difendono i diritti dei più deboli (4), abbiamo messo in evidenza che i contributi vengono imposti dai Comuni e dalle Asl che gestiscono attività socio-assistenziali solamente nei casi in cui i servizi sono forniti ai soggetti incapaci di autodifendersi, il che la dice lunga sulle posizioni etiche delle istituzioni coinvolte, nonché dei loro funzionari e operatori.

Un esempio eclatante è stato illustrato nell’articolo “Comportamenti contraddittori della Regione Piemonte e del Comune di Bologna in materia di contribuzioni economiche di natura assistenziali” (5) comportamenti che purtroppo continuano ad essere praticati dalle istituzioni che considerano ancora le attività assistenziali come atti di semplice beneficenza e non come diritto (cfr. il 1° comma dell’articolo 38 della Costituzione) delle persone in difficoltà.

 

il Comune di torino (come fanno moltissimi altri enti locali) finanzia il divertimento e tartassa la sofferenza

È arrivato il periodo delle vacanze e del divertimento. Come fanno quasi tutti i Comuni, anche quello di Torino offre ai suoi abitanti per il 2004 soggiorni a prezzi stracciati. Ad esempio, la VI Circoscrizione ha previsto vacanze di 13 giorni in camera doppia con bagno in hotel 3 stelle, con la pensione completa, bevande comprese, la colazione del 14° giorno, una gita, una festa danzante in un locale caratteristico con rinfresco, il trasporto in autopullman  gran turismo alle località climatiche e ritorno, l’assistenza infermieristica gratuita, la copertura assicurativa e la presenza di un accompagnatore per tutta la durata del soggiorno. Ecco l’elenco delle località, il periodo ed i prezzi: Pietra Ligure, seconda metà di maggio, euro 421,00; Versilia (Toscana), prima metà di giugno, euro 520,00; Rimini, prima metà di giugno, euro 342,00; Romagna, luglio, euro 390,00; Misano Adriatico, dal 6 al 16 settembre, euro 339,50. Dunque, prezzi ultra convenienti per i gitanti, anche perché il Comune di Torino assume  a suo carico una parte dei costi.

Tenuto conto che per la partecipazione ai soggiorni non è previsto alcun limite di reddito, potranno usufruirne anche gli anziani in buone condizioni economiche, e magari anche proprietari di beni mobili e immobili. Indipendentemente dal possesso di alloggi, terreni, obbligazioni e altro, sono previsti i seguenti sconti sui prezzi sopra indicati: 65% per i redditi mensili fino a euro 413,00; 50% se i proventi sono compresi fra 413,01 e 557,00; 20% se oscillano da 557,01 a 685,00.

Ovviamente tutte le suddette agevolazioni vengono praticate nonostante che gli amministratori del Comune di Torino continuino a ripetere il ritornello della carenza di risorse economiche, carenza che – evidentemente – esiste solo nel settore dell’assistenza. Giustamente, nel settore vacanziero, qualora i gitanti non abbiano mezzi economici per pagare le quote a loro carico, non sono chiamati ad intervenire i parenti tenuti agli alimenti.

Per quanto riguarda la stessa questione dei contributi richiesti ai parenti degli assistiti, il comportamento del Comune di Torino è contraddittorio. Infatti, se si tratta di anziani cronici non autosufficienti non chiede più (ma solo a partire dal dicembre 2000) l’intervento economico dei congiunti, sulla base di una delibera assunta a seguito delle lunghe e spesso aspre lotte condotte dal Csa - Coordinamento sanità e assistenza fra i movimenti di base, supportate da una sentenza del tribunale che aveva confermato la validità giuridica della nostra posizione. Se, invece, si tratta di assistenza ad adulti o ad anziani autosufficienti in tutto o in parte, il Comune di Torino continua, con la palese violazione delle leggi vigenti, a pretendere contributi economici dai parenti. Inoltre, è estremamente grave e sicuramente immorale, che il Comune di Torino pretenda che l’anziano ricoverato in una Rsa, pur essendo l’unico possessore di redditi (ad esempio, percepisca una pensione di 800 euro mensili), versi tutte le sue risorse economiche per il pagamento della retta, e lasci il coniuge (quasi sempre la moglie) in una situazione di totale povertà.

Sempre secondo il Comune di Torino, il coniuge, ridotto in miseria, dovrebbe recarsi agli uffici di assistenza per chiedere un contributo economico, come se si trattasse di uno sventurato privo di mezzi economici. Finora a nulla sono servite le proposte del Csa volte ad ottenere il riconoscimento – a nostro avviso assolutamente ovvio – che il primo dovere delle persone non è il pagamento della retta di ricovero, ma il mantenimento del coniuge, dei figli e e degli altri eventuali congiunti a carico.

 

Sostegni economici per il pagamento dell’affitto: il Comune di Torino sovvenziona anche coloro che hanno sufficienti risorse

Anche per quanto riguarda il sostegno economico per il pagamento dell’affitto, il Comune di Torino (analogo è il modo di fare degli altri enti locali) si comporta in modo molto diverso da quello che fa con i soggetti che non hanno risorse economiche sufficienti per vivere.

Difatti, ad un giovane di 30-40 anni colpito da grave handicap, riconosciuto invalido al 100% a seguito della sua totale incapacità di svolgere alcuna attività lavorativa proficua ma che non ha diritto all’indennità di accompagnamento e che riceve dallo Stato la miserrima pensione di 240 euro al mese, il Comune di Torino (6) gli versa come massimo sussidio 172 euro quale integrazione e altri 138 euro per il pagamento dell’affitto. Dunque la suddetta persona (e tutti gli altri che si trovano nella stessa situazione) deve arrangiarsi a vivere con soli 550 euro al mese, e con 570 se si ripartisce la 13ª in 12 mesi.

Molto diversi sono i criteri utilizzati dal Comune di Torino per quanto riguarda il sostegno degli affitti. È vero che il Comune deve applicare le disposizioni superiori (Parlamento, Governo e Regione), ma è altrettanto vero che mai ha sollevato obiezioni: chi tace, acconsente. Anzi ha richiesto maggiori fondi non solo per gli inquilini più deboli, ma per tutti i possibili beneficiari. Vediamo come si presenta la situazione in questo settore.

Com’è previsto dal recente bando di concorso, alla persona sola può essere erogato un contributo economico sulla base di una delle due seguenti situazioni:

a) se nel 2002 aveva un reddito annuo non superiore a euro 10.209,00 l’importo massimo dell’aiuto economico è di euro 3.098,00 a condizione che l’affitto versato nello stesso anno 2002 superasse euro 1.430,00;

b) se nel 2002 il reddito non superava euro 16.777,00 l’ammontare massimo del sostegno finanziario è di euro 2.324,00 sempre che l’affitto fosse superiore a euro 4.027,00.

La tabella 1 mette in evidenza le tre situazioni descritte.

Da notare che i contributi per il sostegno dell’affitto vengono concessi – fatto decisamente immorale – anche nei casi in cui il beneficiario sia in possesso della nuda proprietà di immobili di qualsiasi importo.

Inoltre, per l’erogazione dei contributi economici relativi all’affitto non si tiene in nessuna considerazione il possesso di beni mobili (depositi bancari, obbligazioni, azioni, ecc.), mentre il loro ammontare superiore a 2.000,00 euro è causa di esclusione della concessione dei sussidi a carico dell’Assessorato ai servizi sociali, compreso il caso del soggetto con handicap di cui abbiamo esposto in precedenza la situazione.

Infine occorre rilevare che se i soggetti che ricevono dal Comune di Torino un contributo per l’affitto avessero un loro congiunto (ad esempio il padre o la madre) del tutto o in parte autosufficiente ma che necessita di essere assistito, gli uffici preposti all’assistenza dello stesso Comune di Torino, gli imporrebbero il versamento anche di 3-4.000 euro all’anno, nonostante che le leggi vigenti non lo consentano nei confronti dei parenti non conviventi.

 

 

 

(1) Cfr. “Un’altra petizione popolare contro le illegittime richieste di contributi economici avanzate da Comuni e da Asl del Piemonte ai congiunti di assistiti maggiorenni”, Prospettive assistenziali, n. 145, 2004. La raccolta delle firme in Piemonte proseguirà ad oltranza fino al raggiungimento degli obiettivi della petizione.

(2) Cfr. “Petizione contro le illegali richieste di contributi economici: una proficua intesa fra associazioni di volontariato e altri gruppi di base della Lombardia e del Piemonte”, Ibidem, n. 146, 2004.

(3) Si tratta, ad esempio, dell’integrazione al minimo delle pensioni di vecchiaia e dell’erogazione di quelle di invalidità, dei contributi per il pagamento dell’affitto di casa, dell’assegnazione degli alloggi dell’edilizia economica e personale, del pagamento delle rette degli asili nido e delle scuole materne, dell’esenzione dal pagamento dei ticket sanitari, dei sussidi ai disoccupati, del­l’ammissione al patrocinio a carico dello Stato (già patrocinio gratuito).

(4) Purtroppo sono ancora numerose le persone e le organizzazioni che credono che la difesa dei diritti dei soggetti deboli consista in una mera azione declaratoria e non richieda, invece, un duro impegno sociale per poter superare i notevoli ostacoli frapposti da quasi tutte le istituzioni e, spesso, anche dai sindacati dei lavoratori e dalle stesse associazioni di volontariato.

(5) L’articolo è apparso sul n. 145, 2004 di Prospettive assistenziali.

(6) Purtroppo questi contributi non vengono erogati da tutti i Comuni italiani. Ricordiamo che la delibera istitutiva dell’assistenza economica, predisposta con l’attiva collaborazione del Csa, è stata approvata dal Consiglio comunale di Torino in data 21 giugno 1978. Il testo è riportato sul n. 44, 1978 di Prospettive assistenziali.

 

 

 

 

Tabella 1

               Redditi                                  Soggetto 30-40 anni                              Inquilino A                                          Inquilino B

               (euro)                                  con 100% handicap                                                                                                   

   

   Mensile                                        240                                     //                                          //

  

   13a mensilità divisa

   per 12 mesi                                   20                                      //                                          //

  

   Massima disponibilità                    260                        10.209,00 : 12 mesi               16.777,00 : 12 mesi

   mensile                                                                              = 850,75                              = 1.398,08      

  

   Contributo Comune

   di Torino per carenza                     172                                     //                                          //                                     del reddito

  

   Contributo massimo                       138                         3.098,00 : 12 mesi                 2.324,00 : 12 mesi

   del Comune per l’affitto                                                        = 258,17                               = 193,67

  

   Massima disponibilità                    570                                1.108,92                                1.591,75       

   Mensile

 

www.fondazionepromozionesociale.it