Prospettive assistenziali, n. 147, luglio - settembre 2004

 

 

Notiziario dell’Unione per la tutela degli insufficienti mentali

 

 

PROCEDURA GRATUITA PER L’INTERDIZIONE

 

Prosegue l’attività dell’Utim per la presentazione a titolo gratuito delle istanze volte ad ottenere la pronuncia dell’interdizione (1).

Il percorso avviato dall’Utim, dopo averne sperimentato la fattibilità, consiste nell’inoltro dell’istanza per l‘interdizione, corredata dalla relativa documentazione, direttamente alla Procura della Repubblica competente per giurisdizione, evitando così il ricorso agli studi legali e quindi con notevole risparmio economico.

È importante avere presente che gli operatori dei servizi sanitari e sociali, in particolare gli assistenti sociali dei Comuni singoli e associati, delle Asl e delle Aziende ospedaliere, possono istruire d’ufficio l’avviamento delle pratiche.

Riteniamo utile rammentare ancora una volta che il percorso gratuito dell’utim è il seguente:

a) i familiari dell’interdicendo, previo appuntamento (tel. 011.88.94.84 dalle ore 10.00 alle ore 12.00 dal lunedì al venerdì) vengono presso la nostra sede di via Artisti 36, Torino, muniti solo del certificato di invalidità rilasciato dalla apposita commissione; in assenza di detto documento, è necessario essere in possesso di una dettagliata relazione medica che attesti, soprattutto, le condizioni mentali della persona da sottoporre a tutela;

b) ai congiunti noi forniamo un fac-simile dell’istanza, che dovrà essere redatta in carta libera, possibilmente dattiloscritta, chiarendo con gli intervenuti, i vari punti che la compongono;

c) a corredo della domanda si allegano i seguenti documenti:

– fotocopia del certificato di invalidità o della relazione medica attestante la patologia e l’incapacità di tutelare i propri interessi materiali e morali;

– originali dello stato di famiglia, dei certificati di cittadinanza e residenza in carta semplice (non è utilizzabile l’autocertificazione);

– estratto dell’atto di nascita (che deve essere rilasciato dal Comune dove è nata la persona da interdire);

– dichiarazione medica in data recente attestante la persistenza dello stato di invalidità e di incapacità.

Qualora l’interdicendo non sia in grado di essere trasportato in Tribunale per l’udienza di fronte al Giudice ed al Pubblico Ministero, dalla dichiarazione medica dovrà risultare la condizione di gravità e, se intrasportabile, anche questa condizione, onde poter richiedere che l’udienza avvenga presso la residenza dello stesso interdicendo.

Trascorsi pochi giorni, gli interessati possono ritirare presso la nostra sede copia della domanda con timbro della Procura che attesta l’avvenuta presentazione.

Nei casi in cui l’interdizione viene richiesta per l’inoltro della pratica di ricovero in struttura socio-sanitaria, trascorsi 20-25 giorni dalla presentazione, è necessario che i familiari effettuino una telefonata all’apposita sezione civile del Tribunale per richiedere il numero di iscrizione a ruolo e lo riportino su una copia della domanda da consegnare poi, così completata, all’Asl di competenza per l’inserimento nella lista d’attesa per il ricovero.

L’udienza prevista dal Tribunale per la valutazione dell’istanza di interdizione avviene di solito nell’arco di 3-4 mesi (in casi eccezionali si può attivare una procedura d’urgenza); ad essa devono essere presenti, oltre alla persona da interdire, coloro che si sono proposti quali tutore e pro-tutore. Gli altri parenti indicati nell’istanza non hanno l’obbligo di presenziare.

Le istanze finora presentate dall’Utim sono le seguenti:

anno   1997 n. 15

    »     1998 n. 18

    »     1999 n. 30

    »     2000 n. 32

    »     2001 n. 60

    »     2002 n. 48

    »     2003 n. 86

    »     2004 n. 42 (fino al 31 agosto 2004)

Premesso che la procedura attuale dell’Utim consente un risparmio per ciascuna pratica di almeno 2-3 mila euro, sarebbe auspicabile che altre organizzazioni sociali assumessero analoghe iniziative.

A titolo informativo si rende noto che con la legge n. 6 del 19 gennaio 2004, entrata in vigore il 20 marzo 2004, è stata introdotta nel nostro ordinamento giuridico la nuova figura dell’amministratore di sostegno.

Eventuali chiarimenti potranno essere forniti dall’Utim previo appuntamento telefonico.

 

 

 

(1)  Cfr. Carlo Sessano, “Un’esperienza innovativa in materia di interdizione di soggetti con handicap gravissimo e di malati di Alzheimer”, Prospettive assistenziali, n. 138, 2002.

 

www.fondazionepromozionesociale.it