Prospettive assistenziali, n. 147, luglio - settembre 2004
Notiziario
dell’Unione per la tutela degli insufficienti mentali
PROCEDURA GRATUITA PER
L’INTERDIZIONE
Prosegue l’attività
dell’Utim per la presentazione a titolo gratuito
delle istanze volte ad ottenere la pronuncia
dell’interdizione (1).
Il percorso avviato
dall’Utim, dopo averne sperimentato la fattibilità,
consiste nell’inoltro dell’istanza per l‘interdizione,
corredata dalla relativa documentazione, direttamente alla Procura della
Repubblica competente per giurisdizione, evitando così il ricorso agli studi
legali e quindi con notevole risparmio economico.
È importante avere
presente che gli operatori dei servizi sanitari e sociali, in particolare gli
assistenti sociali dei Comuni singoli e associati,
delle Asl e delle Aziende ospedaliere, possono istruire
d’ufficio l’avviamento delle pratiche.
Riteniamo utile
rammentare ancora una volta che il percorso gratuito dell’utim è il seguente:
a) i familiari
dell’interdicendo, previo appuntamento (tel. 011.88.94.84 dalle ore 10.00 alle
ore 12.00 dal lunedì al venerdì) vengono presso la nostra sede di via Artisti 36, Torino, muniti solo del certificato di
invalidità rilasciato dalla apposita commissione; in assenza di detto
documento, è necessario essere in possesso di una dettagliata relazione medica
che attesti, soprattutto, le condizioni mentali della persona da sottoporre a
tutela;
b) ai congiunti noi
forniamo un fac-simile dell’istanza, che dovrà essere
redatta in carta libera, possibilmente dattiloscritta, chiarendo con gli
intervenuti, i vari punti che la compongono;
c) a corredo della
domanda si allegano i seguenti documenti:
– fotocopia del
certificato di invalidità o della relazione medica
attestante la patologia e l’incapacità di tutelare i propri interessi materiali
e morali;
– originali dello
stato di famiglia, dei certificati di cittadinanza e residenza in carta
semplice (non è utilizzabile l’autocertificazione);
– estratto dell’atto
di nascita (che deve essere rilasciato dal Comune dove è nata la persona da
interdire);
– dichiarazione
medica in data recente attestante la persistenza dello stato di
invalidità e di incapacità.
Qualora
l’interdicendo non sia in grado di essere trasportato in Tribunale per
l’udienza di fronte al Giudice ed al Pubblico Ministero, dalla dichiarazione
medica dovrà risultare la condizione di gravità e, se intrasportabile, anche
questa condizione, onde poter richiedere che l’udienza avvenga
presso la residenza dello stesso interdicendo.
Trascorsi pochi
giorni, gli interessati possono ritirare presso la nostra sede copia della
domanda con timbro della Procura che attesta l’avvenuta presentazione.
Nei casi in cui
l’interdizione viene richiesta per l’inoltro della
pratica di ricovero in struttura socio-sanitaria, trascorsi 20-25 giorni dalla
presentazione, è necessario che i familiari effettuino una telefonata
all’apposita sezione civile del Tribunale per richiedere il numero di
iscrizione a ruolo e lo riportino su una copia della domanda da consegnare poi,
così completata, all’Asl di competenza per
l’inserimento nella lista d’attesa per il ricovero.
L’udienza prevista
dal Tribunale per la valutazione dell’istanza di
interdizione avviene di solito nell’arco di 3-4 mesi (in casi eccezionali si
può attivare una procedura d’urgenza); ad essa devono essere presenti, oltre
alla persona da interdire, coloro che si sono proposti quali tutore e
pro-tutore. Gli altri parenti indicati nell’istanza
non hanno l’obbligo di presenziare.
Le istanze finora presentate dall’Utim
sono le seguenti:
anno 1997
n. 15
» 1998 n. 18
» 1999 n. 30
» 2000 n. 32
» 2001 n. 60
» 2002 n. 48
» 2003 n. 86
» 2004 n. 42 (fino
al 31 agosto 2004)
Premesso che la
procedura attuale dell’Utim consente un risparmio per
ciascuna pratica di almeno 2-3 mila euro, sarebbe auspicabile che altre
organizzazioni sociali assumessero analoghe iniziative.
A titolo informativo
si rende noto che con la legge n. 6 del 19 gennaio
2004, entrata in vigore il 20 marzo 2004, è stata introdotta nel nostro
ordinamento giuridico la nuova figura dell’amministratore di sostegno.
Eventuali
chiarimenti potranno essere forniti dall’Utim previo
appuntamento telefonico.
(1) Cfr. Carlo Sessano,
“Un’esperienza innovativa in materia di interdizione
di soggetti con handicap gravissimo e di malati di Alzheimer”, Prospettive assistenziali, n. 138, 2002.
www.fondazionepromozionesociale.it