Prospettive assistenziali, n. 148, ottobre - dicembre 2004

 

 

Notizie

 

 

L’ON. PIER FERDINANDO CASINI NON RISPONDE IN MERITO ALLE NOTIZIE FUORVIANTI FORNITE DAL SERVIZIO STUDI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI SUGLI ANZIANI CRONICI NON AUTOSUFFICIENTI

 

Nel n. 144, 2003 di Prospettive assistenziali avevamo riportato il testo della lettera inviata dal Csa in data 7 ottobre 2003 al Presidente della Camera dei Deputati e, per conoscenza, al Presidente ed ai Componenti della Commissione Affari sociali della stessa Camera dei Deputati, avente per oggetto “Protesta per le gravi omissioni e le notizie fuorvianti contenute nel documento del Servizio Studi della Camera dei Deputati in merito ai progetti di legge sul Fondo per le persone non autosufficienti e nostra richiesta per la predisposizione urgentissima di una informativa completa e corretta”.

Alle numerose e documentate accuse contenute nella suddetta lettera, il dottor Alessandro Palanza, Vice Segretario generale della Camera dei Deputati, si è limitato a rispondere con una nota del 23 dicembre 2003 che il Csa avrebbe semplicemente lamentato «lacune nella documentazione predisposta dai Servizi di documentazione della Camera a commento delle proposte di legge (relative al Fondo per le persone non autosufficienti, n.d.r.) che non ritengo sussistano».

Trattandosi di un completo travisamento della questione, il Csa ha segnalato i fatti al Presidente della Camera dei Deputati, on. Pier Ferdinando Casini, con un esposto datato 15 gennaio 2004 in cui, dopo aver citato la risposta del dottor Palanza, viene precisato quanto segue: «Confermiamo che il documento della Camera dei Deputati, Servizio Studi, progetto di legge “Protezione sociale per soggetti non autosufficienti” - AC n. 2166 e abb, n. 206, terza edizione, XIV legislatura, 11 febbraio 2003, mai citato dal Vice Segretario generale:

a) inspiegabilmente non contiene alcun riferimento alle leggi vigenti che obbligano il Servizio sanitario nazionale a fornire a titolo gratuito (salvo ticket), occorrendo anche presso ospedali e case di cura private convenzionate, le necessarie cure agli anziani cronici non autosufficienti, ai malati di Alzheimer ed agli altri soggetti colpiti da patologie invalidanti;

b) non segnala l’importantissima sentenza della Corte di Cassazione n. 101501996 in cui  viene confermato che:

- le leggi vigenti riconoscono ai cittadini il diritto esigibile alle prestazioni sanitarie, comprese le attività assistenziali a rilievo sanitario;

- le cure sanitarie devono essere fornite non solo ai malati acuti, ma anche a quelli colpiti da patologie croniche e non autosufficienti;

c) non ha informato i Parlamentari, nonostante l’evidente connessione con la proposta di legge in esame, circa l’obbligo dei Comuni, ai sensi degli ancora vigenti articoli 154 e 155 del regio decreto 773/1931, di provvedere mediante ricovero non solo ai minori, ma anche ai soggetti con handicap, nonché agli anziani in gravi difficoltà socio-economiche;

d) nulla è stato riportato nel citato documento del Servizio Studi della Camera dei Deputati in merito all’art. 25 della legge 328/2000 e dei decreti legislativi 109/1998 e 130/2000 in base ai quali gli enti pubblici non possono chiedere alcun contributo economico:

- ai parenti di assistiti non conviventi al momento della richiesta di prestazioni sociali;

- ai parenti anche se conviventi di anziani ultrassessantacinquenni non autosufficienti e di soggetti con handicap in situazione di gravità».

Poiché finora il Presidente della Camera dei Deputati non ha fornito alcuna risposta, esprimiamo le più vive preoccupazioni in merito al fatto che ai Deputati siano state trasmesse dal Servizio Studi della Camera dei Deputati informazioni gravemente carenti e inesatte in merito al problema degli anziani colpiti da patologie invalidanti e da non autosufficienza e che, nonostante la segnalazione del Csa, ai Parlamentari non sia stata ancora inviata una documentazione corretta e completa delle vigenti disposizioni di legge, di modo che essi possano decidere sulla base di una conoscenza oggettiva della situazione.

 

 

PRESENTATA ALLA REGIONE PIEMONTE UNA PIATTAFORMA SULLE ESIGENZE E DIRITTI DEI MALATI DI ALZHEIMER

 

In data 15 settembre 2004 le seguenti organizzazioni: Alzheimer Piemonte, Ama (Associazione malati di Alzheimer), Csa (Coordinamento sanità e assistenza fra i movimenti di base) e Asvad (Associazione solidarietà e volontariato a domicilio) hanno inviato all’Assessore regionale alla sanità, nonché al Presidente ed ai componenti della IV Commissione del Consiglio regionale piemontese la piattaforma che riproduciamo integralmente.

Anche in relazione al dibattito in corso sull’attuazione dei Lea (Livelli essenziali di assistenza), le suddette organizzazioni hanno chiesto un’audizione urgente per illustrare «le esigenze sanitarie dei malati di Alzheimer e delle loro famiglie e la necessità di assicurare una pluralità di interventi sanitari».

Testo della piattaforma

 

Premesso che:

- l’Alzheimer è una malattia, che consiste in un processo degenerativo che distrugge lentamente e progressivamente le cellule del cervello;

- i soggetti affetti da Alzheimer (e altre forme similari di demenza) hanno pertanto il diritto soggettivo previsto dalle leggi vigenti alle cure erogate dal Servizio sanitario nazionale in ospedale, case di cura convenzionate di riabilitazione e lungodegenza;

- hanno altresì diritto alle prestazioni che rientrano nei cosiddetti Lea, Livelli essenziali di assistenza (ricovero in Rsa, centri diurni, cure domiciliari) che devono essere economicamente garantite dal Servizio sanitario nazionale, così come previsto dall’art. 54 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, richiamato dal Difensore civico regionale dott.  Bruno Brunetti nella sua lettera prot. 1080/04 del 12 marzo 2004;

le associazioni scriventi ritengono che sia prioritario riconoscere e sostenere il mantenimento a domicilio – fin quanto è possibile – dell’ammalato di Alzheimer (e/o altre demenze) quando vi sono:

- vantaggi terapeutici per il paziente;

- disponibilità da parte dei familiari o di terze persone a garantire il necessario sostegno materiale e morale al malato;

- idoneità dell’alloggio in cui il malato è curato;

- impiego di personale medico-infermieristico non superiore a quello occorrente nelle strutture sanitarie per il trattamento di analoghe patologie;

- costi inferiori al ricovero ospedaliero (casa di cura) o nucleo residenziale Rsa.

Tuttavia, tenuto conto che:

- i parenti dei malati di Alzheimer non hanno alcun obbligo giuridico di svolgere i compiti attribuiti dalle leggi vigenti al Servizio sanitario nazionale;

- le Asl realizzano notevoli risparmi a seguito della permanenza dei malati di Alzheimer a casa loro;

le associazioni scriventi chiedono all’Assessore regionale alla sanità e ai Direttori generali delle Asl della Regione Piemonte di:

1. riconoscere il volontariato infra-familiare attraverso l’erogazione di un contributo ai familiari che accolgono un loro congiunto malato di Alzheimer (o altra forma di demenza senile) in possesso del certificato di non autosufficienza o di situazione di gravità rilasciato dalle competenti commissioni mediche quale rimborso forfettario dei maggiori oneri  sostenuti. Detto importo dovrebbe aggiungersi all’indennità di accompagnamento e potrebbe essere di 500 euro mensili (anno 2004). Tale importo è aggiuntivo agli altri interventi domiciliari;

2. creare almeno un centro diurno in ogni Asl, la cui capienza massima non deve superare i 20/25 posti, con un’apertura di almeno 40 ore settimanali e non porre nessun onere a carico dell’ammalato o dei congiunti. Vanno escluse anche richieste per pasti e trasporti. Inoltre, la presenza di comportamentali, anche disturbanti, o il rifiuto del paziente non ne precludono l’ammissione: in questi casi si può instaurare una terapia specifica durante la visita dell’inserimento, che viene fatta gradualmente e con la presenza di un familiare.

 

 

DALLA CORTE DI CASSAZIONE UNA INTERPRETAZIONE CORRETTA DELLA NON DEAMBULABILITÀ

 

Respingendo un ricorso presentato dal Ministero del lavoro, la Corte di Cassazione con la sentenza n. 8060/2004 ha confermato il precedente provvedimento del giudice d’appello che aveva riconosciuto il diritto all’indennità  di accompagnamento alla signora L.S., «nonostante che la medesima entro le mura domestiche fosse in condizione di compiere da sola gli atti quotidiani della vita e nonostante che essa sentisse la necessità di un accompagnatore soltanto per uscire fuori dalle mura domestiche al fine di provvedere ai necessari rifornimenti di viveri e medicinali».

Al riguardo la Corte di Cassazione ha ribadito che «le condizioni previste dall’articolo 1 della legge 11 febbraio 1980 n. 18 ai fini dell’attribuzione dell’indennità di accompagnamento in favore dei mutilati e invalidi civili totalmente inabili consistono alternativamente o nell’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o nell’incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua» e che «sia per l’una che per l’altra incapacità deve trattarsi di una riduzione permanente e non già episodica del totalmente inabile».

Di conseguenza, la signora L.S. aveva diritto all’indennità di accompagnamento in quando l’impossibilità di deambulazione «era considerata dal fatto che essa poteva compiere da sola entro le mura domestiche soltanto qualche passo che, in ogni caso, non poteva uscire di casa se non accompagnata, dipendendo totalmente dagli altri per spese e approvvigionamenti esterni».

 

 

INTERPELLANZA SULLA ILLECITA SEGNALAZIONE DA PARTE DELLE ASL ALLE ASSOCIAZIONI DI HANDICAPPATI DEI NOMINATIVI DI COLORO CHE PRESENTANO ISTANZE PER L’ACCERTAMENTO DELL’INVALIDITÀ

 

Pubblichiamo il testo dell’interrogazione presentata in data 24 settembre 2004 dal Consigliere Mario Contu (1° firmatario) al Consiglio regionale del Piemonte.

Interpellanza urgente

Premesso che:

• le norme vigenti in materia di protezione dei dati personali (legge 675/1996 e decreto legislativo 196/2003) non consentono la trasmissione a terzi (ivi comprese le associazioni) dei dati personali;

• nel ricorso presentato dai parenti di un giovane disabile in data 9 luglio 2004 al Garante per la protezione dei dati personali, veniva segnalato che la Commissione dell’Asl della Regione Piemonte per l’accertamento dell’invalidità abitualmente trasmette all’Anmic il nominativo delle persone che richiedevano la visita per la valutazione della sussistenza del diritto a percepire e provvidenze di cui alla legge 118/1971;

• il Garante per la protezione dei dati personali ha già affermato, nel proprio parere del 16 febbraio 2000, che «questa autorità si è già pronunciata una prima volta nel 1977, in risposte ad un quesito rivolto dall’Anmic (parere del 17 settembre 1977)», aggiungendo che «nell’applicare le nuove norme sui dati sensibili, le amministrazioni pubbliche dovranno, in particolare (…)  considerare come non più ammissibile la comunicazione di taluni dati ad associazioni ed enti che tutelano le diverse categorie di invalidi in base ai compiti previsti dal proprio assetto istituzionale o statutario, tenendo presente che il decreto legislativo n. 135/1999 impone di accertare attraverso i regolamenti attuativi di cui all’articolo 5, comma 3 e 4 del medesimo decreto se la comunicazione sia strettamente necessaria per perseguire la rilevante finalità pubblica individuata nel relativo articolo 13, e non anche ad appurare se la comunicazione stessa possa risultare utile all’associazione destinataria. Infatti, dopo il decreto n. 135/1999 (art. 4), sono lecite le sole operazioni di trattamento (inclusa la comunicazione) strettamente necessarie al perseguimento della finalità per le quali il trattamento è consentito»;

• con l’entrata in vigore del decreto legislativo n. 196/2003 la tutela dei dati personali è stata ulteriormente rafforzata;

• in relazione alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione dell’elenco dei beneficiari dei buoni scuola la Regione Piemonte ha dato disposizioni affinché non comparisse l’importo percepito giustificando informalmente tale atto con la necessità di tutelare la privacy di quelle famiglie che hanno nel proprio nucleo familiare una persona portatrice di handicap.

Tutto ciò premesso

I sottoscritti Consiglieri regionali interpellano con urgenza il Presidente della Giunta e l’Assessore competente per sapere:

1) quali iniziative hanno assunto o intendono intraprendere per garantire l’effettivo rispetto delle disposizioni che tutelano la riservatezza dei dati personali e, specificatamente, per evitare che le Commissioni Asl per l’accertamento dell’invalidità comunichino all’Anmic o ad altre organizzazioni o a terze persone dati personali la cui riservatezza è garantita dalle leggi vigenti;

2) se non ritengano opportuno, alla luce delle responsabilità penali dei componenti delle Commissioni Asl per l’accertamento dell’invalidità, segnalare alla Magistratura il persistere di questa prassi;

3) se non ritengano, in relazione all’ultimo punto premesso, di applicare due pesi e due misure in merito all’interpretazione delle norme che tutelano la privacy.

 

 

SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE SUI REQUISITI PER LA DICHIARAZIONE DELLO STATO DI ADOTTABILITÀ

 

Con sentenza n. 17298 del 23 novembre 2003 la Corte di Cassazione ha stabilito alcuni importanti principi interpretativi della legge 184/1983 concernente l’adozione.

In primo luogo ha rilevato che l’articolo 1 della legge suddetta «sancisce il diritto del minore ad essere allevato ed educato nell’ambito della propria famiglia naturale, sicché l’adozione deve essere considerata quale un rimedio da applicarsi in casi estremi, nella ipotesi in cui la famiglia d’origine non sia in grado, per motivi non transitori, di occuparsi attivamente del minore, sempre che il ricorso ad altri istituti previsti a tutela del minore stesso non abbiano prodotto risultati positivi».

Ne consegue che «il diritto del minore a vivere nella famiglia naturale non può quindi essere sacrificato, nell’ipotesi di parziale inadeguatezza di questa, al fine di perseguire l’inserimento del ragazzo nella miglior famiglia possibile».

Difatti, prosegue la sentenza «ciò che può giustificare l’adozione è, quindi, solo lo stato di abbandono del minore, da intendersi come assenza di una concreta assistenza materiale e morale del medesimo».

Al riguardo, la Corte di Cassazione rileva che «in punto di diritto, sussiste stato di abbandono non solo nell’ipotesi in cui la famiglia naturale non voglia o non possa occuparsi del minore, ma anche ogni qualvolta il minore nell’ambito della famiglia naturale non possa ricevere quel minimo di cure morali e materiali necessarie per il suo sviluppo armonico e sereno, sicché l’adozione non può essere disposta quando, nonostante la famiglia d’origine sia problematica, tuttavia il minore non corre rischio di danno morale o materiale. Il discrimine fra il mantenimento dei rapporti con la famiglia naturale e l’interruzione di tali rapporti, con conseguente adozione del minore, è dato dal danno reale o potenziale che lo stesso subisca o possa subire continuando a vivere nella famiglia d’origine».

 

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