Prospettive assistenziali, n. 148, ottobre - dicembre 2004
Notizie
L’ON. PIER FERDINANDO CASINI NON
RISPONDE IN MERITO ALLE NOTIZIE FUORVIANTI FORNITE DAL SERVIZIO STUDI DELLA
CAMERA DEI DEPUTATI SUGLI ANZIANI CRONICI NON AUTOSUFFICIENTI
Nel n. 144, 2003 di Prospettive assistenziali avevamo
riportato il testo della lettera inviata dal Csa in data 7 ottobre 2003 al
Presidente della Camera dei Deputati e, per conoscenza, al Presidente ed ai
Componenti della Commissione Affari sociali della stessa Camera dei Deputati,
avente per oggetto “Protesta per le gravi omissioni e le notizie fuorvianti
contenute nel documento del Servizio Studi della Camera dei Deputati in merito
ai progetti di legge sul Fondo per le persone non autosufficienti e nostra
richiesta per la predisposizione urgentissima di una informativa completa e
corretta”.
Alle numerose e documentate accuse
contenute nella suddetta lettera, il dottor Alessandro Palanza, Vice Segretario
generale della Camera dei Deputati, si è limitato a rispondere con una nota del
23 dicembre 2003 che il Csa avrebbe semplicemente lamentato «lacune nella documentazione predisposta dai
Servizi di documentazione della Camera a commento delle proposte di legge (relative
al Fondo per le persone non autosufficienti, n.d.r.) che non ritengo sussistano».
Trattandosi di un completo travisamento
della questione, il Csa ha segnalato i fatti al Presidente della Camera dei
Deputati, on. Pier Ferdinando Casini, con un esposto datato 15 gennaio 2004 in
cui, dopo aver citato la risposta del dottor Palanza, viene precisato quanto
segue: «Confermiamo che il documento
della Camera dei Deputati, Servizio Studi, progetto di legge “Protezione
sociale per soggetti non autosufficienti” - AC n. 2166 e abb, n. 206, terza
edizione, XIV legislatura, 11 febbraio 2003, mai citato dal Vice Segretario
generale:
a) inspiegabilmente non contiene alcun riferimento alle leggi vigenti
che obbligano il Servizio sanitario nazionale a fornire a titolo gratuito
(salvo ticket), occorrendo anche presso ospedali e case di cura private
convenzionate, le necessarie cure agli anziani cronici non autosufficienti, ai
malati di Alzheimer ed agli altri soggetti colpiti da patologie invalidanti;
b) non segnala l’importantissima sentenza della Corte di Cassazione n.
101501996 in cui viene confermato che:
- le leggi vigenti riconoscono ai cittadini il diritto esigibile alle
prestazioni sanitarie, comprese le attività assistenziali a rilievo sanitario;
- le cure sanitarie devono essere fornite non solo ai malati acuti, ma
anche a quelli colpiti da patologie croniche e non autosufficienti;
c) non ha informato i Parlamentari, nonostante l’evidente connessione
con la proposta di legge in esame, circa l’obbligo dei Comuni, ai sensi degli
ancora vigenti articoli 154 e 155 del regio decreto 773/1931, di provvedere
mediante ricovero non solo ai minori, ma anche ai soggetti con handicap, nonché
agli anziani in gravi difficoltà socio-economiche;
d) nulla è stato riportato nel citato documento del Servizio Studi della
Camera dei Deputati in merito all’art. 25 della legge 328/2000 e dei decreti
legislativi 109/1998 e 130/2000 in base ai quali gli enti pubblici non possono
chiedere alcun contributo economico:
- ai parenti di assistiti non conviventi al momento della richiesta di
prestazioni sociali;
- ai parenti anche se conviventi di anziani ultrassessantacinquenni non
autosufficienti e di soggetti con handicap in situazione di gravità».
Poiché finora il Presidente della
Camera dei Deputati non ha fornito alcuna risposta, esprimiamo le più vive
preoccupazioni in merito al fatto che ai Deputati siano state trasmesse dal
Servizio Studi della Camera dei Deputati informazioni gravemente carenti e
inesatte in merito al problema degli anziani colpiti da patologie invalidanti e
da non autosufficienza e che, nonostante la segnalazione del Csa, ai
Parlamentari non sia stata ancora inviata una documentazione corretta e
completa delle vigenti disposizioni di legge, di modo che essi possano decidere
sulla base di una conoscenza oggettiva della situazione.
PRESENTATA ALLA REGIONE PIEMONTE UNA PIATTAFORMA SULLE ESIGENZE
E DIRITTI DEI MALATI DI ALZHEIMER
In data 15 settembre 2004 le seguenti organizzazioni: Alzheimer
Piemonte, Ama (Associazione malati di Alzheimer), Csa (Coordinamento sanità e
assistenza fra i movimenti di base) e Asvad (Associazione solidarietà e volontariato
a domicilio) hanno inviato all’Assessore regionale alla sanità, nonché al
Presidente ed ai componenti della IV Commissione del Consiglio regionale
piemontese la piattaforma che riproduciamo integralmente.
Anche in relazione al dibattito in corso sull’attuazione dei Lea
(Livelli essenziali di assistenza), le suddette organizzazioni hanno chiesto
un’audizione urgente per illustrare «le esigenze sanitarie dei malati di Alzheimer e delle loro
famiglie e la necessità di assicurare una pluralità di interventi sanitari».
Testo della
piattaforma
Premesso che:
- l’Alzheimer è una
malattia, che consiste in un processo degenerativo che distrugge lentamente e
progressivamente le cellule del cervello;
- i soggetti affetti da
Alzheimer (e altre forme similari di demenza) hanno pertanto il diritto
soggettivo previsto dalle leggi vigenti alle cure erogate dal Servizio
sanitario nazionale in ospedale, case di cura convenzionate di riabilitazione e
lungodegenza;
- hanno altresì diritto
alle prestazioni che rientrano nei cosiddetti Lea, Livelli essenziali di
assistenza (ricovero in Rsa, centri diurni, cure domiciliari) che devono essere
economicamente garantite dal Servizio sanitario nazionale, così come previsto
dall’art. 54 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, richiamato dal Difensore
civico regionale dott. Bruno Brunetti
nella sua lettera prot. 1080/04 del 12 marzo 2004;
le associazioni
scriventi ritengono che sia prioritario riconoscere e sostenere il mantenimento
a domicilio – fin quanto è possibile – dell’ammalato di Alzheimer (e/o altre
demenze) quando vi sono:
- vantaggi terapeutici
per il paziente;
- disponibilità da
parte dei familiari o di terze persone a garantire il necessario sostegno
materiale e morale al malato;
- idoneità
dell’alloggio in cui il malato è curato;
- impiego di personale
medico-infermieristico non superiore a quello occorrente nelle strutture
sanitarie per il trattamento di analoghe patologie;
- costi inferiori al
ricovero ospedaliero (casa di cura) o nucleo residenziale Rsa.
Tuttavia, tenuto conto
che:
- i parenti dei malati
di Alzheimer non hanno alcun obbligo giuridico di svolgere i compiti attribuiti
dalle leggi vigenti al Servizio sanitario nazionale;
- le Asl realizzano
notevoli risparmi a seguito della permanenza dei malati di Alzheimer a casa
loro;
le associazioni scriventi chiedono
all’Assessore regionale alla sanità e ai Direttori generali delle Asl della
Regione Piemonte di:
1. riconoscere il volontariato
infra-familiare attraverso l’erogazione di un contributo ai familiari che accolgono
un loro congiunto malato di Alzheimer (o altra forma di demenza senile) in
possesso del certificato di non autosufficienza o di situazione di gravità
rilasciato dalle competenti commissioni mediche quale rimborso forfettario dei
maggiori oneri sostenuti. Detto importo
dovrebbe aggiungersi all’indennità di accompagnamento e potrebbe essere di 500
euro mensili (anno 2004). Tale importo è aggiuntivo agli altri interventi
domiciliari;
2. creare almeno un centro diurno in
ogni Asl, la cui capienza massima non deve superare i 20/25 posti, con
un’apertura di almeno 40 ore settimanali e non porre nessun onere a carico
dell’ammalato o dei congiunti. Vanno escluse anche richieste per pasti e
trasporti. Inoltre, la presenza di comportamentali, anche disturbanti, o il
rifiuto del paziente non ne precludono l’ammissione: in questi casi si può
instaurare una terapia specifica durante la visita dell’inserimento, che viene
fatta gradualmente e con la presenza di un familiare.
DALLA CORTE DI CASSAZIONE UNA INTERPRETAZIONE
CORRETTA DELLA NON DEAMBULABILITÀ
Respingendo un ricorso presentato
dal Ministero del lavoro, la Corte di Cassazione con la sentenza n. 8060/2004
ha confermato il precedente provvedimento del giudice d’appello che aveva
riconosciuto il diritto all’indennità di
accompagnamento alla signora L.S., «nonostante
che la medesima entro le mura domestiche fosse in condizione di compiere da
sola gli atti quotidiani della vita e nonostante che essa sentisse la necessità
di un accompagnatore soltanto per uscire fuori dalle mura domestiche al fine di
provvedere ai necessari rifornimenti di viveri e medicinali».
Al riguardo la Corte di Cassazione
ha ribadito che «le condizioni previste
dall’articolo 1 della legge 11 febbraio 1980 n. 18 ai fini dell’attribuzione
dell’indennità di accompagnamento in favore dei mutilati e invalidi civili
totalmente inabili consistono alternativamente o nell’impossibilità di
deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o nell’incapacità di
compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua» e che «sia per l’una che per l’altra incapacità
deve trattarsi di una riduzione permanente e non già episodica del totalmente
inabile».
Di conseguenza, la signora L.S.
aveva diritto all’indennità di accompagnamento in quando l’impossibilità di
deambulazione «era considerata dal fatto
che essa poteva compiere da sola entro le mura domestiche soltanto qualche
passo che, in ogni caso, non poteva uscire di casa se non accompagnata,
dipendendo totalmente dagli altri per spese e approvvigionamenti esterni».
INTERPELLANZA SULLA ILLECITA SEGNALAZIONE
DA PARTE DELLE ASL ALLE ASSOCIAZIONI DI HANDICAPPATI DEI NOMINATIVI DI COLORO CHE
PRESENTANO ISTANZE PER L’ACCERTAMENTO DELL’INVALIDITÀ
Pubblichiamo il testo dell’interrogazione presentata in data 24
settembre 2004 dal Consigliere Mario Contu (1° firmatario) al Consiglio
regionale del Piemonte.
Interpellanza urgente
Premesso che:
• le norme vigenti in materia di
protezione dei dati personali (legge 675/1996 e decreto legislativo 196/2003)
non consentono la trasmissione a terzi (ivi comprese le associazioni) dei dati
personali;
• nel ricorso presentato dai parenti
di un giovane disabile in data 9 luglio 2004 al Garante per la protezione dei
dati personali, veniva segnalato che la Commissione dell’Asl della Regione
Piemonte per l’accertamento dell’invalidità abitualmente trasmette all’Anmic il
nominativo delle persone che richiedevano la visita per la valutazione della
sussistenza del diritto a percepire e provvidenze di cui alla legge 118/1971;
• il Garante per la protezione dei
dati personali ha già affermato, nel proprio parere del 16 febbraio 2000, che «questa autorità si è già pronunciata una
prima volta nel 1977, in risposte ad un quesito rivolto dall’Anmic (parere del
17 settembre 1977)», aggiungendo che «nell’applicare
le nuove norme sui dati sensibili, le amministrazioni pubbliche dovranno, in
particolare (…) considerare come non più
ammissibile la comunicazione di taluni dati ad associazioni ed enti che
tutelano le diverse categorie di invalidi in base ai compiti previsti dal
proprio assetto istituzionale o statutario, tenendo presente che il decreto
legislativo n. 135/1999 impone di accertare attraverso i regolamenti attuativi
di cui all’articolo 5, comma 3 e 4 del medesimo decreto se la comunicazione sia
strettamente necessaria per perseguire la rilevante finalità pubblica
individuata nel relativo articolo 13, e non anche ad appurare se la
comunicazione stessa possa risultare utile all’associazione destinataria.
Infatti, dopo il decreto n. 135/1999 (art. 4), sono lecite le sole operazioni
di trattamento (inclusa la comunicazione) strettamente necessarie al
perseguimento della finalità per le quali il trattamento è consentito»;
• con l’entrata in vigore del
decreto legislativo n. 196/2003 la tutela dei dati personali è stata
ulteriormente rafforzata;
• in relazione alla pubblicazione
sul Bollettino ufficiale della Regione dell’elenco dei beneficiari dei buoni
scuola la Regione Piemonte ha dato disposizioni affinché non comparisse
l’importo percepito giustificando informalmente tale atto con la necessità di
tutelare la privacy di quelle famiglie che hanno nel proprio nucleo familiare
una persona portatrice di handicap.
Tutto ciò premesso
I sottoscritti Consiglieri regionali
interpellano con urgenza il Presidente della Giunta e l’Assessore competente
per sapere:
1) quali iniziative hanno assunto o
intendono intraprendere per garantire l’effettivo rispetto delle disposizioni
che tutelano la riservatezza dei dati personali e, specificatamente, per
evitare che le Commissioni Asl per l’accertamento dell’invalidità comunichino
all’Anmic o ad altre organizzazioni o a terze persone dati personali la cui
riservatezza è garantita dalle leggi vigenti;
2) se non ritengano opportuno, alla
luce delle responsabilità penali dei componenti delle Commissioni Asl per
l’accertamento dell’invalidità, segnalare alla Magistratura il persistere di
questa prassi;
3) se non ritengano, in relazione
all’ultimo punto premesso, di applicare due pesi e due misure in merito
all’interpretazione delle norme che tutelano la privacy.
SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE SUI
REQUISITI PER
Con sentenza n. 17298 del 23
novembre 2003 la Corte di Cassazione ha stabilito alcuni importanti principi
interpretativi della legge 184/1983 concernente l’adozione.
In primo luogo ha rilevato che
l’articolo 1 della legge suddetta «sancisce
il diritto del minore ad essere allevato ed educato nell’ambito della propria
famiglia naturale, sicché l’adozione deve essere considerata quale un rimedio
da applicarsi in casi estremi, nella ipotesi in cui la famiglia d’origine non
sia in grado, per motivi non transitori, di occuparsi attivamente del minore,
sempre che il ricorso ad altri istituti previsti a tutela del minore stesso non
abbiano prodotto risultati positivi».
Ne consegue che «il diritto del minore a vivere nella famiglia naturale non può quindi
essere sacrificato, nell’ipotesi di parziale inadeguatezza di questa, al fine
di perseguire l’inserimento del ragazzo nella miglior famiglia possibile».
Difatti, prosegue la sentenza «ciò che può giustificare l’adozione è,
quindi, solo lo stato di abbandono del minore, da intendersi come assenza di
una concreta assistenza materiale e morale del medesimo».
Al riguardo,
www.fondazionepromozionesociale.it