Prospettive assistenziali, n. 148, ottobre - dicembre 2004
PRESENTATA
ALLA PROVINCIA DI TORINO
Alla nuova Amministrazione provinciale di Torino, il Csa ha presentato
in data 11 ottobre 2004 la piattaforma che riproduciamo. Su Prospettive assistenziali sono state pubblicate le piattaforme riguardanti:
la riabilitazione, n. 49, 1980; la questione handicap, n. 63, 1983; la Regione
Piemonte, il Comune e la Provincia di Torino, le Unità socio-sanitarie e il
Provveditorato agli studi di Torino, n.
73, 1986 e n. 93, 1991; la Regione Piemonte e la Provincia di Torino, n. 113,
1996; la Regione Piemonte, n. 135, 2001 e il Comune di Torino, n. 138, 2002.
RICHIESTE DELLE ASSOCIAZIONI ADERENTI AL CSA
ALL’AMMINISTRAZIONE DELLA PROVINCIA DI TORINO
A) Al Presidente della
Giunta provinciale, in riferimento alla delega alle Olimpiadi
La Provincia è titolare
del diritto al lavoro e, pertanto, tale dovere deve essere assolto anche nei
confronti dei cittadini disoccupati in situazione di handicap, ma con capacità
lavorative piene o
ridotte.
Conseguentemente ci
attendiamo che da ogni azione agita dalla Giunta in questo settore per creare
nuova occupazione – e in particolare nell’ambito delle Olimpiadi – una quota di posti di lavoro sia sempre
riservata anche a chi è in situazione di handicap, compresi i soggetti con
handicap intellettivo e fisico con limitata autonomia.
La nostra richiesta è che 3 soggetti
ogni 100 lavoratori avviati siano persone con handicap con difficoltà di
collocamento, ovvero 1 handicappato intellettivo, 1 persona con problemi
psichici e 1 soggetto con minorazione fisica/sensoriale con limitata autonomia.
B) All’Assessore
all’istruzione e formazione professionale
In riferimento agli
interventi per l’integrazione degli allievi disabili nelle scuole superiori
della Provincia di Torino, si rileva una situazione gravemente disomogenea,
soprattutto per i servizi obbligatori di trasporto e di assistenza
specialistica per i casi più gravi, con rimpalli di responsabilità fra
amministrazioni comunali e amministrazione provinciale.
Si richiede che, in
attuazione dell’articolo 7 della legge 328/2000, l’Assessorato all’istruzione
della Provincia di Torino mantenga esclusivamente le funzioni riferite alla
programmazione, alla raccolta dei dati ed all’analisi dei bisogni e
dell’offerta formativa.
L’erogazione dei
servizi nel settore dell’integrazione scolastica, dai nidi all’università,
senza distinzione fra le diverse tipologie di handicap, compete ai Comuni
singoli o consorziati, a cui la Provincia deve trasferire personale e
finanziamenti.
Si richiede inoltre la
definizione di un piano per l’abbattimento delle barriere architettoniche che
ancora impediscono l’accesso ai locali di numerosi istituti di istruzione
superiore.
Per quanto concerne il
diritto-dovere di istruzione e formazione si chiede di potenziare l’esperienza
positiva dell’alternanza scuola-lavoro, già praticata da alcuni istituti
superiori in convenzione con i centri di formazione professionale, nell’ottica
di quanto previsto dalle proposte di decreto delegato approvate dal Governo il
21 maggio 2004.
I due decreti delegati,
salvo ulteriori precisazioni operative, possono consentire, secondo alcune
interpretazioni, un curricolo più duttile e variato per gli allievi disabili.
La scelta “precoce”, entro l’età della scuola media, fra istruzione e
formazione professionale, richiesta agli allievi in genere, diventa ancor più
problematica per le persone con handicap, soprattutto intellettivi.
Il decreto
sull’alternanza scuola-lavoro, in base agli articoli sopra citati, insieme con
il «sistema tutoriale» dell’articolo
5, può consentire all’allievo disabile un percorso almeno parziale nel sistema
dell’istruzione, atto a maturare la sua formazione e il suo orientamento.
A sua volta il decreto
sul «diritto-dovere all’istruzione e alla
formazione» all’articolo 6 fissa opportunamente «i passaggi tra i percorsi del sistema educativo di istruzione e
formazione».
Al riguardo è utile l’esperienza dei
corsi prelavorativi della formazione professionale.
Formazione professionale
Si chiede la
programmazione e il relativo finanziamento nell’ambito delle attività della
formazione professionale di corsi di orientamento, corsi prelavorativi e di
corsi Fal (formazione al lavoro), dedicati ai giovani con handicap intellettivo
tra i 15 e i 25 anni.
Le azioni della formazione
professionale dirette all’area handicap intellettivo vanno potenziate e
ridefinite. In particolare:
- i corsi prelavorativi
vanno incentivati per i giovani con handicap intellettivo quale opportunità
formativa mirata che assicura la presa in carico dalla scuola al centro per
l’impiego e alle conseguenti eventuali azioni di rinforzo della formazione
professionale necessarie per trovare lavoro al termine del percorso formativo.
Tali corsi prelavorativi dovrebbero quindi essere previsti sia per i giovani
che devono ancora assolvere l’obbligo formativo (meno di 18 anni) sia per
coloro che escono dalla scuola superiore dopo i 18 anni e necessitano ancora di
un rinforzo più mirato alle loro capacità (età compresa tra i 18 e i 25 anni).
Loro caratteristica dovrebbe essere la massima flessibilità e la possibilità di
ingresso durante tutto il periodo dell’anno formativo, così come declinato
dalla precedente direttiva;
- particolare
attenzione va riservata nell’approvazione dei corsi in cui ci sono
pre-iscrizioni di giovani con handicap intellettivo (azione B1.1.1). Nell’anno
precedente infatti non sono stati finanziati 16 inserimenti in corsi normali di
giovani con handicap intellettivo perché non sono stati approvati i corsi
stessi. Questo con notevole disagio per i soggetti interessati e le loro
famiglie a cui era stato prospettato un percorso formativo e che poi hanno
dovuto in extremis ripiegare su altre soluzioni;
- i corsi Fal (formazione al lavoro)
sono indispensabili a quanti abbiano terminato l’obbligo formativo e non siano
ancora immediatamente occupabili, pur avendone le potenzialità.
Per tutte queste azioni vanno
recuperate le maggiori risorse necessarie per dare oggettive possibilità di
collocamento alle persone con handicap in attesa di lavoro e per le quali i
centri per l’impiego ritengono indispensabile un reinserimento nella formazione
professionale.
Pertanto:
- i corsi prelavorativi
devono essere finanziati e programmati sulla base delle pre-iscrizioni
pervenute ai Centri per l’impiego, previste dal regolamento n. 257/2000
attuativo dell’articolo 68 della legge 144/1999. Va mantenuta l’organizzazione
in moduli di 2400 ore ciascuno, suddivisi in tre anni e prevista una quota
consistente delle ore in tirocini in azienda;
- i corsi Fal (formazione al lavoro)
vanno previsti in base al numero dei soggetti dichiarati inoccupabili dai
Centri per l’impiego provinciali. Devono prevedere un minimo di 800 ore,
ripetibili, ed essere finalizzati all’assunzione. Una parte prevalente di
attività formativa dovrà quindi essere svolta in aziende scelte tra quelle
soggette agli obblighi della legge 68/1999.
C) All’Assessorato al lavoro
Dal 2000 sono state avviate al
lavoro alcune migliaia di soggetti handicappati con professionalità anche
elevate e capacità lavorativa piena.
Urgente è ora l’intervento nei
confronti di chi ha maggiori difficoltà. Sono circa 1.500 le persone da avviare
per le quali si chiede:
- di operare unitamente
al Presidente della Giunta, per la delega alle Olimpiadi (vedere pun-
to A);
- attuazione della
delibera n. 615-135272/2003 con la quale la Giunta della Provincia di Torino si
impegnava a inserire presso gli Enti pubblici (non economici) almeno il 50% di
persone con handicap intellettivo e/o fisico con limitata autonomia;
- predisposizione di
norme di attuazione dell’articolo 14 del decreto legislativo 276/2003
(attuativo della legge 30/2003) che escludono l’impiego di tale articolo per
soggetti con handicap con piena capacità lavorativa e limitano al massimo
l’utilizzo nei confronti dei soggetti con handicap intellettivo e psichico, per
i quali è stata dimostrata la difficoltà di collocamento in azienda, secondo
quanto già previsto dalla delibera della Giunta regionale 45-12524 del
18.05.2004. In ogni caso si rammenta che tale disposizione può essere applicata
solo alle aziende che intendono completare le assunzioni della quota d’obbligo;
- raggiungimento, entro
i cinque anni dell’Amministrazione, della stabilità dei servizi di inserimento
lavorativo per ogni Centro per l’impiego locale, con il personale operante in
proprio, o mediante convenzione, ma in ogni caso funzionalmente dipendente dal
Centro per l’impiego.
Le convenzioni attivate con i
Consorzi socio-assistenziali hanno favorito la deresponsabilizzazione del
Centro per l’impiego, che ha delegato – senza monitorare – il collocamento
mirato a personale inesperto e non competente (assistenti sociali, educatori),
che non dipendono dal Centro per l’impiego ed operano nel settore del lavoro
solo sporadicamente e senza porsi obiettivi da raggiungere.
D) All’Assessorato per la solidarietà sociale
È interesse delle
nostre associazioni che al più presto la Provincia:
- provveda al
trasferimento agli enti gestori istituzionali del proprio territorio delle
funzioni di cui all’articolo 5 della legge 18 marzo 1993, n. 67, relative ai
non vedenti, agli audiolesi, ai minori riconosciuti dalla sola madre, ai minori
in difficoltà, ai minori non riconosciuti ed alle gestanti e madri in
difficoltà, mettendo a disposizione di tali enti le risorse umane, patrimoniali
e finanziarie utilizzate alla data di entrata in vigore della legge nazionale
(articolo 5, p. 4, 5, 6 della legge regionale 1/2004);
- istituisca l’ufficio di pubblica
tutela con compiti di supporto a favore dei soggetti ai quali è conferito
dall’autorità giudiziaria l’esercizio delle funzioni di tutore. Al fine di
accelerare tale provvedimento, indispensabile per superare i conflitti
d’interesse esistenti (gli enti gestori dei servizi socio-assistenziali spesso
sono i tutori degli utenti da essi stessi ricoverati e svolgono quindi il ruolo
di controllore e controllato), la Provincia potrebbe assumere una delibera di
indirizzo e promuovere i contatti necessari con l’autorità giudiziaria, la
Regione, gli enti gestori, nonché provvedere alla formazione dei volontari
disponibili ad assumere il compito di tutori o di curatori o di amministratori
di sostegno e con quelli che già svolgono le suddette funzioni.
Per quanto riguarda la funzione di «promozione di forme di coordinamento fra
enti gestori istituzionali e soggetti del terzo settore» (articolo 5, p. 2,
lettera d della legge regionale 1/2004), la nostra richiesta è che siano
evitate sovrapposizioni di intervento nel preciso rispetto della titolarità
degli enti gestori.
Pertanto chiediamo alla
Provincia di:
1. assumere un ruolo di
stimolo nei confronti della Regione, d’intesa con i Comuni e i Consorzi
socio-assistenziali, per ottenere la
programmazione delle risorse sanitarie necessarie per:
- risolvere il problema
della lista d’attesa degli anziani malati cronici non autosufficienti: si
rammenta che in base ai dati forniti dalla Regione Piemonte al 31 dicembre 2003
nell’area della Provincia di Torino (Asl 1 - 10) erano in lista d’attesa per un
posto in Rsa/Raf ben 4.680 persone anziane malate non autosufficienti. I
finanziamenti stanziati recentemente dalla Regione Piemonte potranno risolvere
– se verranno davvero utilizzati dalle Asl – soltanto un quinto del bisogno;
- realizzare su tutto
il territorio le cure domiciliari, ivi compresa l’erogazione dell’assegno di
cura e i centri diurni per i malati di Alzheimer, in misura di almeno 1 ogni
50.000 abitanti;
2. promuovere azioni
congiunte tra enti gestori, terzo settore e associazioni di rappresentanza
degli utenti finalizzate alla stesura di procedure di accreditamento dei
servizi socio-sanitari rispettose dei diritti degli utenti e dei lavoratori;
3. assumere tutte le
iniziative necessarie per la diffusione dell’informazione in merito al diritto
alla segretezza del parto al fine d’impedire gli infan-
ticidi;
4. garantire politiche
giovanili accessibili anche ai giovani con handicap, compresi quelli con
handicap intellettivo;
5. prevedere iniziative di
formazione del personale assicurando anche la partecipazione di rappresentanti
degli utenti, di modo che gli operatori possano conoscere le loro richieste.
E) All’Assessorato al turismo e allo sport
Si chiede l’assunzione di iniziative
per la promozione di soggiorni estivi e attività sportive nei Comuni della
provincia che, analogamente a quanto previsto dal Comune di Torino, prevedano
l’accesso anche a giovani e adulti con handicap fisico, sensoriale,
intellettivo.
F) All’assessorato al trasporto
Si chiede l’istituzione di un gruppo
di lavoro finalizzato a individuare le modalità per rendere esigibile il
diritto al trasporto sia alle persone con handicap motorio e sensoriale sia
alle persone con handicap intellettivo, con priorità all’esigenza di assicurare
il diritto all’assolvimento dell’obbligo formativo, ai sensi di quanto disposto
dal comma 1 dell’articolo 25 della legge 118/1971, che per effetto della
sentenza della Corte costituzionale n. 215/1987 è esteso alla formazione
professionale e alla scuola superiore.
G) All’Assessorato al
bilancio e Assessorato alle pari opportunità
Si chiede il pieno appoggio alle
iniziative richieste agli altri assessorati della Giunta per garantire,
attraverso l’erogazione dei fondi necessari e l’assunzione di iniziative
specifiche di tutela, l’esigibilità dei diritti alle persone in situazione di
handicap e pari opportunità ai servizi sociali, sanitari e del tempo libero
previsti per tutti i cittadini.
Risorse
L’avanzo di bilancio 2003 della
Provincia di Torino è stato di euro 25.722.042,00. In materia di lavoro la
Regione ha trasferito alle Province le risorse già destinate al finanziamento
degli ex Cilo, i fondi legati alla legge 41/1998 per l’attuazione dei Por
(progetti obiettivo regionale) 2000/2006, le somme derivanti dalla legge
51/2000 “Fondo regionale per l’occupazione dei disabili”, gli stanziamenti per
il rimborso ai datori di lavoro degli oneri agevolati per l’assunzione di
persone con handicap, i fondi per la realizzazione di cantieri di lavoro, le
risorse per le attività di formazione professionale ed i corsi per apprendisti,
ai sensi dell’articolo 68 della legge 144/1999 (obbligo formativo).
Infine, dall’entrata in vigore della
legge 142/1990, la Provincia ha trattenuto patrimonio, risorse e personale (del
valore annuo di oltre 10 miliardi delle vecchie lire) già dei servizi di
assistenza per le persone con handicap la cui gestione è stata trasferita dal
1991 ai Comuni e Consorzi socio-assistenziali.
www.fondazionepromozionesociale.it