Prospettive assistenziali, n. 148, ottobre - dicembre 2004
RSA PER ANZIANI: INDAGINI DELLA MAGISTRATURA SU
VENTUN DECESSI E PROPOSTE DEL CSA
Nel mese di giugno
2004, le pagine della cronaca di Torino riportavano titoli drammatici: “Morte
nell’ospizio - Gli infermieri nel mirino. Molti sono assunti provvisoriamente,
sono sottopagati e in possesso di ‘patentini’ di poco valore professionale.
Undici gli indagati e 21 le cartelle cliniche sequestrate” (cfr. la
Stampa del 3 giugno 2000); “Morti per disattenzione, s’allunga l’elenco”
(cfr. la
Stampa del 5 giugno 2004).
Sulla questione del
personale addetto alle strutture di ricovero per gli anziani cronici non
autosufficienti e per le persone colpite dal morbo di Alzheimer o da altre
forme di demenza senile, Alberto Gaino su la Stampa del 5 giugno 2004 segnala
le situazioni di ricatto a cui sono sottoposti i lavoratori stranieri.
Al riguardo riferisce
in merito alla vicenda di una infermiera professionale che lavorava a Torino da
nove mesi.
Quando presenta le
dimissioni, i responsabili dell’agenzia, che aveva curato la sua venuta in
Italia, le rispondono: «Se insisti
chiamiamo la polizia perché ti rimandi subito in Perù. Se non lavori più per
noi, il tuo permesso di soggiorno non è più valido». La suddetta infermiera
lavorava in una Rsa (Residenza sanitaria assistenziale) di Torino: «Facevo 200 ore al mese e mi pagavano
800-1.000 euro al massimo».
Sembra che le agenzie per il
collocamento al lavoro degli stranieri (una vera e propria forma di caporalato)
stipulino contratti con clausole capestro: non solo trattengono il 40-50% degli
stipendi mensili, ma anche una cospicua somma nei casi in cui il lavoratore si
licenzi.
Una lettera sulle incivili condizioni di lavoro
Sulla rubrica “Specchio dei tempi”
de La Stampa del 7 giugno 2004 è
comparsa una significativa lettera che riproduciamo integralmente: «Mi riferisco agli articoli sull’assistenza
agli anziani negli istituti. Ora sono un’assistente domiciliare ma prima
lavoravo in una di queste strutture. Turni massacranti (a volte 8 giorni
consecutivi), nessun diritto alla pausa pranzo o caffè, turni di riposo saltati
senza pagamento degli straordinari, retribuzioni basse. Ma mi sono licenziata
perché non reggevo più alla scarsa umanità che vi regnava, dovuta a forza
maggiore. Arrivavo a casa con sensi di colpa perché, per mancanza di tempo, non
mi ero fermata vicino ad un ospite che piangeva, non avevo potuto chiedere il
motivo di quelle lacrime o mi ero dimenticata di dare un bicchiere d’acqua a
chi me lo aveva chiesto perché troppo presa dal vortice del lavoro. Imboccavo 3
persone per volta (o meglio ingozzavo) per fare in fretta... e altre mille
cose. Tutto ciò per il motivo che eravamo troppo poche: 30 ospiti non
autosufficienti con 2 operatori. Questo, oltre alla forzata mancanza di
umanità, comporta un forte incremento degli infortuni e delle malattie. Ora
lavoro sul territorio dove il rapporto è 1 a 1. lo stipendio non cambia anzi è un po’ più basso ma la
soddisfazione è grande».
I tentativi di difesa
degli enti gestori delle strutture
Intervenendo in merito
alle inchieste in corso da parte della magistratura, il Presidente della
Confapi-Sanità Piemonte, dopo aver sostenuto (cfr. la Stampa del 5
giugno 2004) che le loro strutture sono «a
norma», lamenta che vi sia chi (ma non fa alcun riferimento preciso) fa «di tutt’erba un fascio».
Pur senza essere stato chiamato in
causa, il Csa ha preso posizione nei seguenti termini (cfr. la
Stampa dell’11 giugno 2004): «Premesso
che questo coordinamento, che funziona ininterrottamente dal 1970, non ha mai
fatto un fascio di ogni struttura di ricovero per anziani cronici non
autosufficienti, dobbiamo riconoscere che siamo molto preoccupati per una nota
diffusa in questi giorni. I carabinieri del Nas, nel corso del 2003, su 100
case di riposo e altre residenze del Piemonte controllate, hanno scoperto che
ben 56 violavano norme di tipo penale o amministrativo. C’è una carenza che gli
enti gestori delle strutture di ricovero, siano essi pubblici o privati,
possono eliminare senza alcuna spesa: indicare per ogni nucleo di assistiti il
personale addetto, la relativa qualifica e l’orario di lavoro. Coloro che
operano in modo serio, non hanno certamente alcun timore della trasparenza e
delle verifiche fatte dagli utenti e dai loro congiunti».
Infatti, è assolutamente
inaccettabile che la Regione, i Comuni singoli e associati, le Asl, gli enti
gestori di Rsa/Raf e le loro organizzazioni continuino a dire che tutto va bene
e poi i ricoverati, i loro congiunti, le associazioni di volontariato e le
forze sociali non dispongono di nessun elemento concreto per verificare se le
affermazioni verbali corrispondono alla realtà dei fatti.
Una proposta in merito
alle residenze per anziani non autosufficienti e per dementi senili
Partendo dalla semplice
fondamentale esigenza di correttezza e di trasparenza dei rapporti fra enti
(pubblici e privati) e cittadini, il Csa ha inviato al Comune di Torino le
proposte sottoelencate, che dovrebbero essere pubblicizzate in modo da fornire
una adeguata informazione a tutti coloro che sono coinvolti nella cura e
nell’assistenza delle persone colpite da malattie invalidanti e da non
autosufficienza.
1. Diritto alle cure sanitarie
Come risulta anche
dall’opuscolo informativo “Le cure sanitarie sono un diritto di tutti”
pubblicato dalla 7a Circoscrizione del Comune di Torino, numerose sono le
vigenti disposizioni di legge che assicurano detto diritto anche agli anziani
malati cronici non autosufficienti, nonché alle persone colpite dal morbo di
Alzheimer o da altre forme di demenza senile.
2. I livelli essenziali di
assistenza
Il diritto alle cure
sanitarie per i soggetti sopra menzionati è stato confermato dall’art. 54 della
legge 289/2002, con la precisazione che le prestazioni riconducibili ai livelli
essenziali di assistenza sono «garantite
dal Servizio sanitario nazionale».
3. Priorità delle cure domiciliari
Com’è noto, la
permanenza a casa loro o presso familiari degli anziani colpiti da patologie
invalidanti e da non autosufficienza, è positiva non solo – e principalmente –
per quanto riguarda le condizioni psicologiche, ma anche – quasi sempre – in
merito al recupero della voglia di vivere e dello stato di salute.
4. Degenza presso Rsa (Residenze
sanitarie assistenziali) e Raf (Residenze assistenziali flessibili)
Nei casi in cui, per qualsiasi
motivo, non siano realizzabili le cure domiciliari, il Servizio sanitario
regionale deve provvedere ad attivare le procedure per il trasferimento diretto
del paziente dall’ospedale o dalla casa di cura privata convenzionata in una
Rsa/Raf (si veda anche il punto 8).
5. Uvg (Unità valutativa geriatrica)
Per l’accesso alle
Rsa/Raf è indispensabile:
a) la
presentazione da parte della persona interessata (o del suo tutore o
amministratore di sostegno o di un suo congiunto) della domanda all’Uvg
affinché accerti la condizione di non autosufficienza. Il malato ha il diritto
di essere rappresentato da un medico di sua fiducia nella commissione Uvg;
b) la certificazione rilasciata
dall’Uvg da cui risulti che il soggetto in questione non è autosufficiente.
6. Scelta della Rsa/Raf
I servizi delle Asl e del Comune di
Torino forniscono alla persona interessata (o al suo tutore o amministratore di
sostegno o congiunto) l’elenco delle Rsa e delle Raf alle quali il Servizio
sanitario versa la quota sanitaria. Poiché nelle Rsa/Raf sono ricoverate persone
colpite da patologie invalidanti, esse non possono essere considerate strutture
di ospitalità, ma organismi preposti alle cure sanitarie e all’accoglienza
sociale, come è stato previsto dall’Asl 8 nel regolamento della Rsa “Latour”.
7. La quota alberghiera
Mentre la quota
sanitaria è a totale carico del Servizio sanitario nazionale, la quota
alberghiera è versata alle Rsa/Raf dal comune
di Torino e dal ricoverato. Pertanto, effettuata la scelta di cui al punto
precedente, l’interessato (o il suo tutore o amministratore di sostegno o un
congiunto), deve dichiarare per iscritto ai servizi del Comune di Torino
(competenti in base alla residenza del soggetto colpito da patologie
invalidanti e da non autosufficienza) l’importo dei suoi redditi e delle proprietà
immobiliari (alloggi, terreni, negozi, ecc.) e dei suoi beni mobiliari
(contanti, depositi bancari, azioni, obbligazioni, ecc.), tenendo conto che le
false dichiarazioni sono penalmente perseguibili.
Definita la quota a
carico del soggetto non autosufficiente in base ai decreti legislativi 109/1998
e 130/2000, il relativo versamento verrà effettuato dal soggetto interessato (o
da chi per esso) alla struttura di ricovero, senza peraltro che detto
versamento stabilisca alcun rapporto contrattuale fra il ricoverato (o chi per
esso) e l’ente gestore della Rsa/Raf.
Quindi, le suddette
strutture non possono chiedere al paziente ricoverato (o al suo tutore o
all’amministratore di sostegno o ai suoi congiunti) di sottoscrivere impegni in
merito alle cure sanitarie, agli interventi sociali e alle prestazioni
alberghiere fornite in attuazione delle vigenti norme nazionali e regionali.
Sono, invece, a carico del paziente ricoverato (o di chi per esso) le spese
relative all’eventuale maggior confort richiesto, alle bevande (esclusa l’acqua
non minerale) e al vitto extra pasti, all’utilizzo del telefono e della Tv,
nonché a tutto ciò che non ha attinenza con le prestazioni socio-sanitarie.
L’ente gestore della Rsa/Raf è
tenuto ad esporre nell’ingresso della struttura una informativa circa le
prestazioni extra ed il loro importo.
8. Dimissioni da ospedali e da case
di cura private convenzionate
Nei casi in cui non
siano praticabili le cure domiciliari e non sia disponibile il posto letto
presso la Rsa/Raf, il soggetto interessato (o il suo tutore o l’amministratore
di sostegno o un suo congiunto) possono rifiutare le dimissioni da ospedali e
case di cura private convenzionate. Al riguardo si veda il già citato opuscolo
della Circoscrizione 7.
9. Trasferimenti da Rsa/raf a ospedali
I trasferimenti da Rsa/Raf a
ospedali per esigenze sanitarie e viceversa sono a carico del Servizio
sanitario regionale.
10. Informativa sul personale
addetto
Tutto il personale delle Rsa/Raf
deve essere munito di una targhetta indicante il nome, il cognome e la
qualifica professionale. Nell’ingresso della struttura e negli accessi di
ciascun nucleo della struttura stessa deve essere collocata in modo ben
visibile una informativa contenente la qualifica del personale addetto, il
relativo numero e l’orario di lavoro.
11. Attività di vigilanza e
controllo
Spettano all’Asl competente in base
alle disposizioni regionali e al Comune di Torino le attività di vigilanza
sulle Rsa/Raf; esse sono anche dirette ad assicurare a ciascun utente
l’idoneità delle prestazioni fornite il cui livello deve comunque essere
conforme alle norme stabilite dalla Regione Piemonte e ai criteri approvati
dalle Asl e dal Comune di Torino per l’accreditamento della struttura.
12. Reclami
Gli eventuali reclami degli utenti o
dei loro tutori o amministratori di sostegno o dei congiunti devono essere
presentati per iscritto e trasmessi per conoscenza all’Asl di competenza e al
Comune di Torino.
www.fondazionepromozionesociale.it