Prospettive assistenziali, n. 149, gennaio - marzo 2005

 

 

Editoriale

 

COME PREVENIRE LE VIOLENZE NELLE STRUTTURE RESIDENZIALI PER MINORI, ADULTI E ANZIANI

 

 

Purtroppo, la vicenda delle comunità per minori Peter Pan e Trilly descritta in questo numero (1), è solamente la punta di un iceberg da cui emerge una parte estremamente ridotta delle violenze e degli abusi perpetrati nei confronti dei ricoverati non in grado di autodifendersi (minori, soggetti con handicap intellettivo grave o gravissimo, persone adulte o anziane colpite da patologie invalidanti o da non autosufficienza) (2).

Al fine di ridurre in tutta la misura del possibile il ripetersi di simili gravissimi fatti, proponiamo alcune misure che dovrebbero essere assunte dagli enti interessati, in particolare dalle Regioni e dai Comuni.

Si tratta, com’è evidente, di una azione preventiva svolta a favore delle persone attualmente assistite, dei cui effetti potranno beneficiare non solo i minori, ma anche tutti quei soggetti – compresi noi stessi ed i nostri cari – che in futuro potrebbero essere colpiti da patologie invalidanti e da non autosufficienza.

Per il conseguimento di questo obiettivo di civiltà invitiamo tutte le organizzazioni e persone che operano nel settore socio-assistenziale ad intervenire, secondo le modalità che vorranno autonomamente assumere, per promuovere iniziative volte alla tutela dell’integrità psico-fisica dei soggetti assistiti, in particolare quelli ricoverati presso centri residen­ziali.

 

Responsabilità del settore pubblico in materia dei servizi sanitari, socio-sanitari e socio-assistenziali

Com’è noto, tutti i cittadini hanno diritto alle cure sanitarie. Ai soggetti privi dei mezzi necessari per vivere dovrebbero, altresì, essere fornite le prestazioni socio-assistenziali. Dunque, è indispensabile che le Asl e i Comuni assumano compiutamente gli obblighi ad essi attribuiti dalle leggi vigenti evitando, come purtroppo spesso avviene, di scaricare sugli utenti e sui loro congiunti parte delle proprie responsabilità e dei relativi oneri finanziari. Infatti – lo ripetiamo per l’ennesima volta – gli interventi sanitari e sociali, rivolti alle persone non autosufficienti a causa di malattie o di handicap, devono essere assicurati in base alle leggi vigenti dal Servizio sanitario nazionale e dai Comuni. Al preciso scopo di attribuire compiti e costi ai familiari degli assistiti, soprattutto se si tratta di anziani colpiti da patologie invalidanti e da non autosufficienza, numerosi enti pubblici richiedono, a volte anche con il ricatto (se non firmi, il tuo parente non verrà assistito), che vengano sottoscritti contratti di natura privata con l’ente che gestisce la struttura di ricovero (3).

Compete, dunque, al settore pubblico (e, certamente, non agli assistiti ed ai loro familiari) l’assunzione di tutte le misure, comprese quelle concernenti il controllo e la vigilanza, volte ad assicurare ai cittadini malati e/o assistiti il miglior benessere possibile; ha, quindi, il dovere di predisporre e approvare provvedimenti idonei sia per garantire il corretto funzionamento dei servizi a gestione diretta, sia per definire in modo compiuto le norme riguardanti l’appalto di prestazioni ad altri enti.

Per quanto concerne gli utenti non autosufficienti degenti nelle strutture residenziali (4), è ovvio che le loro condizioni di vita dipendono in larghissima misura dalle capacità professionali (5) e dal numero del personale addetto, dalla localizzazione delle strutture in cui vivono, dalle condizioni fisiche dei locali (igiene, manutenzione, ecc.) e dalle effettive possibilità per i ricoverati di mantenere frequenti rapporti con i propri congiunti.

Una attenzione particolare dovrebbe essere rivolta alle condizioni contrattuali stabilite per l’affidamento di attività ad enti diversi dalle istituzioni (Asl - Aziende sanitarie locali, Aso - Aziende sanitarie ospedaliere, Comuni singoli e associati, ecc.) alle quali la legge attribuisce la responsabilità della programmazione e gestione dei servizi.

Quale riferimento positivo può essere assunta la delibera approvata dal Consiglio comunale di Torino il 9 dicembre 1998 (6), che definisce i criteri e le procedure per l’affidamento a terzi, in particolare dei seguenti servizi: assistenza domiciliare; comunità alloggio per minori, per soggetti con handicap, per anziani e per madri con bambini; centri socio-terapeutici; convivenze guidate; case di ospitalità per persone senza fissa dimora; telesoccorso; sog­giorni.

In ogni caso gli enti pubblici devono esercitare una attiva e continua azione di vigilanza sul trattamento riservato agli utenti da essi assistiti, anche nei casi in cui la struttura sia situata al di fuori del proprio territorio.

Nell’articolo “L’accreditamento delle strutture residenziali: una procedura utilizzabile anche per negare diritti agli utenti” (7) sono stati messi in evidenza alcuni aspetti fondamentali riguardanti la gestione diretta o indiretta dei servizi che, al fine di una effettiva tutela dei soggetti deboli, meritano di essere approfonditi.

 

Obiettivi del servizio

La definizione esplicita e dettagliata degli obiettivi del servizio è un aspetto centrale e imprescindibile. Ovviamente le finalità dovrebbero essere viste “dalla parte degli utenti”.

In materia di strutture per soggetti con handicap intellettivo, nei relativi provvedimenti deliberativi deve essere chiarito che lo scopo non è principalmente quello custodialistico (e pertanto il personale addetto non va previsto per lo svolgimento prevalente di compiti di badanza), ma è educativo (il che richiede una consistente presenza di educatori).

Per quanto riguarda gli anziani cronici non autosufficienti, trattandosi di persone malate, occorre riconoscere la priorità della cura delle loro patologie, nonché la prevenzione degli aggravamenti e il sostegno psico-sociale.

In Piemonte, mentre in tutte le Rsa (Residenze sanitarie assistenziali) private i vecchi colpiti da patologie invalidanti e da non autosufficienza sono ricoverati come persone che necessitano di cure saltuarie affidate ai medici di medicina generale (svolte solo nei giorni feriali, con esclusione di quelli festivi e prefestivi), in quelle gestite dalle Asl vengono giustamente considerati come soggetti malati. Nelle prime la caratterizzazione è sostanzialmente quella alberghiera; nelle seconde la connotazione è «prevalentemente sanitaria di cura e di accoglienza», com’è, ad esempio, previsto nel regolamento della Rsa Latour gestita dall’Asl 8 del Piemonte (8).

Da notare che nelle Rsa gestite dalle Asl piemontesi, i pazienti ricevono non solo maggiori e migliori interventi sanitari, ma anche prestazioni più adeguate di natura sociale e relazionale. Inoltre, vengono correttamente curati nella struttura in cui sono ricoverati anche nelle frequenti situazioni di emergenza, salvo che si tratti di casi di notevole gravità che impongono il ricovero in ospedale (9). Invece, nelle altre residenze sono molto frequenti i trasferimenti ai pronto soccorsi, con le note gravi conseguenze negative per i vecchi malati.

 

I criteri di accesso ai servizi

Nei provvedimenti dei Comuni e delle Asl, i criteri di accesso ai servizi sono quasi sempre ignorati, nonostante siano determinanti per gli utenti. Infatti, le relative norme sono direttamente legate al riconoscimento o meno dei diritti dei cittadini in difficoltà. Ad esempio, per l’ammissione alle strutture residenziali degli anziani colpiti da patologie invalidanti e da non autosufficienza occorrerebbe tener conto delle norme di legge (e dello stesso buon senso) che non consentono l’interruzione delle cure sanitarie (10). Ne consegue che il diritto di accesso alle Rsa, salvo diversa decisione del soggetto interessato e/o dei suoi congiunti, dovrebbe essere sancito in tutti i casi in cui non siano praticabili per qualsiasi motivo (compresa la non disponibilità dei familiari) le cure domiciliari.

Per quanto riguarda il “dopo di noi”, ricordiamo per l’ennesima volta l’ancora vigente obbligo dei Comuni di garantire il ricovero dei soggetti in situazione di disagio sociale, compresi quelli colpiti da handicap sensoriali, fisici o intellettivi (11).

Circa l’utenza ammissibile nelle strutture residenziali e in quelle diurne, vi è l’assoluta necessità di impedire la compresenza di soggetti aventi caratteristiche personali incompatibili con quelle degli altri utenti, anche al fine di evitare gli episodi di violenza fra i ricoverati, com’è successo nelle comunità Peter Pan e Trilly che, pur essendo comunicanti fra di loro, accoglievano bambini piccoli e adolescenti con gravi problematiche, di cui alcuni aventi rilevanti disturbi comportamentali o com’è accaduto presso l’Istituto “Villa Cora” di Canelli dove A.L., considerato dagli esperti non più un malato, nonostante oltre 40 anni di degenza in strutture psichiatriche, ha ucciso un altro ricoverato (12).

 

La collocazione territoriale delle strutture di accoglienza

Com’è evidente, vi è l’esigenza inderogabile che le strutture di accoglienza siano inserite nel vivo del contesto sociale di appartenenza degli ospiti e situate in zone che consentano in tutta la misura del possibile i rapporti degli utenti con la comunità circostante.

La collocazione dovrebbe essere scelta in modo da consentire ai familiari di poter mantenere con i loro congiunti la massima intensità possibile dei rapporti. Allo scopo, le sedi devono essere facilmente raggiungibili con i mezzi pubblici. Non bisogna nemmeno dimenticare che vi sono congiunti dei ricoverati anziani cronici non autosufficienti che hanno un’età anche superiore ai novant’anni (13).

Per questi motivi dovrebbe essere consentito, anzi favorito, il ricovero in una struttura situata vicino ai parenti dell’utente, anche se essa è collocata in una zona al di fuori del territorio dell’Asl di residenza dell’assistito.

Molto spesso, invece di individuare la localizzazione dei complessi residenziali partendo dalla loro raggiungibilità con i mezzi pubblici di trasporto, si ristrutturano costruzioni in disuso, magari da molti anni, non convertibili ad altri scopi ed il cui valore commerciale, di conseguenza, è molto basso.

Non è neanche infrequente che vengano edificate Rsa per anziani non autosufficienti in zone disabitate in modo da ottenere dal settore pubblico la messa a disposizione dei servizi concernenti i trasporti, le condutture dell’acqua, della luce e del gas in modo da poter poi adibire le aree adiacenti all’edificazione speculativa.

Per quanto concerne le comunità alloggio per i minori e per i soggetti con handicap intellettivo grave e gravissimo, si dovrebbe far ricorso in tutta la misura del possibile all’articolo 4 della legge 17 febbraio 1992 n. 179 “Norme dell’edilizia residenziale pubblica che stabilisce quanto segue: «Le Regioni, nell’ambito delle disponibilità loro attribuite, possono riservare una quota non superiore al 15% dei fondi di edilizia agevolata e sovvenzionata per la realizzazione di interventi da destinare alla soluzione di problemi abitativi di particolari categorie sociali individuate, di volta in volta, dalle Regioni stesse».

Dunque, da più di dieci anni, c’è una legge che consentiva e consente di predisporre adeguate strutture abitative (alloggi singoli, appartamenti per convivenze guidate di 2-3 soggetti con autonomia limitata, comunità alloggio di 8-10 posti al massimo) per le persone in gravi situazioni di disagio.

Da tener presente che, utilizzando la disponibilità sopra citata, non solo le persone (minori, soggetti con handicap, anziani, ecc.) non vengono isolate dal tessuto sociale, ma una consistente quota degli oneri economici per l’istituzione delle strutture residenziali è posta a carico del settore casa e non di quello preposto all’assistenza.

 

La qualificazione professionale del personale addetto e la loro consistenza numerica

Com’è evidente la qualificazione professionale degli operatori addetti ai vari servizi dipende dagli obiettivi individuati dalle istituzioni.

Nei casi di appalto della gestione di attività socio-sanitarie o socio-assistenziali, occorrerebbe che i capitolati prevedessero non solo le varie tipologie del personale richiesto, ma anche l’obbligo della trasmissione all’ente pubblico appaltante della documentazione comprovante la preparazione professionale.

Inoltre, dovrebbe essere stabilito che tutto il personale, sia esso dipendente dal settore pubblico o da quello privato, è tenuto a recare sul proprio vestito una targhetta ben visibile con l’indicazione delle generalità e del ruolo assegnato, di modo che anche gli utenti ed i loro congiunti possano disporre delle necessarie conoscenze sulla professionalità e sulla funzione svolta da ogni singolo addetto.

 

Indispensabile una rigorosa selezione del personale addetto

Per quanto concerne le strutture a gestione diretta da parte dei Comuni singoli e associati e quelle la cui conduzione è affidata ad enti pubblici (ad esempio le Ipab - Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza) o ad organizzazioni private, è assolutamente necessario evitare che operino addetti con gravi disturbi della personalità.

Infatti, gli utenti (bambini piccoli, soggetti con handicap intellettivo grave e gravissimo, persone colpite da malattie invalidanti e non autosufficienza, ecc.) non soltanto non sono in grado di reagire alle violenze subite, ma molto spesso non hanno nemmeno la capacità di fornire ai loro congiunti e agli altri operatori informazioni in merito agli abusi patiti, per cui tali situazioni possono anche protrarsi per molti anni.

Ne deriva la necessità che tutti gli operatori, prima di essere assunti per lo svolgimento di attività siano sottoposti, con tutte le garanzie di riservatezza del caso, a un esame approfondito della loro personalità.

Allo scopo riprendiamo una proposta avanzata negli anni scorsi, secondo cui (14) «centri scientificamente riconosciuti validi, scelti di comune accordo dagli enti e dai sindacati dei lavoratori, dovrebbero essere incaricati di rilasciare una dichiarazione attestante che l’operatore è adeguato per le caratteristiche della sua personalità e per la sua professionalità, a svolgere determinate attività con i minori, i soggetti con handicap grave e gli anziani cronici non autosufficienti. Ovviamente dovrebbe essere garantita la totale riservatezza nei confronti di coloro che non ottenessero la suddetta certificazione, riservatezza totale anche nei riguardi dell’ente pubblico e privato che li ha indirizzati, al quale nulla deve essere comunicato né direttamente né indirettamente, ad esclusione di quanto scritto nella certificazione consegnata direttamente a ciascun operatore ritenuto idoneo».

 

La questione del turnover

Di estrema importanza, soprattutto nelle strutture a carattere residenziale per minori o soggetti con handicap o anziani cronici non autosufficienti, è la questione del turnover.

Al riguardo, occorrerebbe che sui capitolati di appalto questo problema venisse preso in considerazione e che uno dei parametri utilizzati per la valutazione delle offerte riguardasse proprio il limite massimo ammesso per il turnover del personale. Potrebbe essere stabilito un punteggio da utilizzare per l’accertamento dell’ammissibilità e della valutazione delle offerte presentate dalle ditte che partecipano alle gare d’appalto. Potrebbero essere previste anche penali economiche e di altra natura da corrispondere nei casi in cui il livello prestabilito venga superato dagli enti a cui è stata affidata la gestione dei servizi.

Dovrebbero, altresì, essere previste norme che consentano all’ente appaltante di verificare se il gestore mette a disposizione tutto il personale indicato nel capitolato d’appalto. Occorrerebbe, pertanto, prevedere l’obbligo di esporre nelle strutture residenziali appositi tabelloni contenenti l’indicazione del personale che deve essere presente durante i vari turni diurni e notturni, con la relativa qualifica professionale degli addetti.

 

Redazione obbligatoria di progetti personalizzati

Al fine di garantire corrette prestazioni nelle attività domiciliari, diurne e residenziali, bisognerebbe che per ciascun utente dei servizi residenziali o diurni venisse elaborato un progetto individualizzato, da predisporre con il concorso dell’utente stesso o dell’esercente i poteri parentali o tutelari o di una persona designata dall’interessato.

Il progetto individuale è, dunque, il documento a cui devono fare riferimento sia l’utente (o chi per esso), nonché l’ente appaltante e il gestore delle attività.

Questo strumento consentirebbe di verificare, sulla base di scadenze periodiche, la realizzazione degli obiettivi prefissati (ovviamente variabili a seconda delle esigenze dell’utente), nonché i risultati positivi o negativi conseguiti.

L’ente competente per l’erogazione della prestazione dovrebbe avere il compito di controllare l’attuazione del progetto, indipendentemente dal luogo in cui la prestazione viene erogata (15).

Troppo spesso, i servizi che hanno disposto il ricovero non si interessano più del loro assistito, soprattutto nei casi in cui la struttura residenziale si trova in una località esterna rispetto al territorio di competenza.

 

La partecipazione delle organizzazioni dell’utenza

Com’è già stato rilevato «se gli enti pubblici ed i gestori privati agiscono, come sempre ripetono, per il benessere degli utenti, dovrebbero essere ben lieti che le forze sociali possano prendere atto del loro corretto operato tramite gli accertamenti diretti compiuti da propri rappresentanti» (16).

A nostro avviso, l’apporto dei gruppi di base dovrebbe essere positivamente accolto, anzi sollecitato, dalle istituzioni per la predisposizione di adeguati criteri in materia di accreditamento, di capitolati di appalto dei servizi e di convenzioni fra istituzioni pubbliche ed enti privati.

Riteniamo, altresì, che alle forze sociali dovrebbe essere riconosciuto un ruolo attivo nelle attività di controllo dei servizi, ad esempio inserendo un loro rappresentante nelle commissioni dei Comuni e delle Asl preposte alla vigilanza.

Per quanto riguarda le attività gestite direttamente dai Comuni singoli e associati, dalle Asl e dalle Aso, ricordiamo nuovamente la delibera promossa dal Csa (Coordinamento sanità e assistenza fra i movimenti di base) e approvata dal Consiglio comunale di Torino il 28 febbraio 1983 (17), tuttora in vigore, in cui è stabilito che «l’Amministrazione comunale di Torino assicura alle associazioni dell’utenza e ai movimenti di base la facoltà di accesso alle proprie strutture residenziali socio-assistenziali a carattere diurno e permanente, al fine di osservare e verificarne la gestione sia dal punto di vista dell’idoneità delle sedi che della rispondenza delle prestazioni agli attuali principi educativo-assistenziali ed ai criteri affermati da deliberazioni in materia» (18).

Nella delibera istitutiva della Commissione di vigilanza è precisato che le sue attività «devono essere finalizzate fondamentalmente a consentire alle associazioni ed ai movimenti di base di conoscere meglio e più direttamente l’effettivo stato di andamento dei servizi, allo scopo di formulare le osservazioni critiche e le proposte sui servizi stessi all’Amministrazione comunale cui spetta il potere-dovere sia politico che amministrativo di controllo e vigilanza sulle strutture socio-assistenziali sia pubbliche che private».

L’approvazione da parte dei Comuni singoli e associati e delle Asl di analoghe iniziative consentirebbe ai gruppi di base di esercitare una azione molto utile per gli utenti dei servizi, in particolare quelli residenziali.

Le funzioni delle commissioni di vigilanza potrebbero essere validamente estese agli enti ai quali viene affidata dai Comuni e dalle Asl la gestione di attività socio-assistenziali, socio-sanitarie e sanitarie (19).

Nei provvedimenti dei Comuni e delle Asl dovrebbe, inoltre, risultare che i volontari che operano nei servizi socio-assistenziali non possono per nessun motivo svolgere attività sostitutive rispetto alle funzioni attribuite agli operatori del settore pubblico o privato; inoltre essi dovrebbero sottoscrivere una impegnativa che li vincoli all’osservanza della totale riservatezza in merito alle condizioni personali, familiari e sociali degli assistiti.

 

Compiti della procura della Repubblica presso i Tribunali per i minorenni

La legge 149/2001 stabilisce all’articolo 9, comma 3, quanto segue: «Il procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, che trasmette gli atti al medesimo Tribunale con relazione informativa, ogni sei mesi, effettua o dispone ispezioni negli istituti di assistenza pubblici o privati ai fini di cui al comma 2. Può procedere ad ispezioni straordinarie in ogni tempo» (20).

L’applicazione corretta e assidua delle norme sopra citate garantirebbe sicuramente un più idoneo funzionamento delle strutture di ricovero di minori e potrebbe anche determinare una riduzione di questo intervento a favore dello sviluppo degli aiuti ai nuclei familiari di origine e/o degli affidamenti, nonché una diminuzione della durata dei ricoveri stessi.

 

Allegato 1 – ARTICOLI SULLE VIOLENZE

Sulle violenze patite da persone (minori, soggetti con handicap, anziani, ecc), sono stati pubblicati su Prospettive assistenziali i seguenti articoli: “Tutela dei minori”, n. 1, 1968; “In squallide celle vivono a Torino 60 ragazzi”, n. 3/4, 1968; “Sul processo per i fatti dei Celestini di Prato”, n. 5/6, 1969; “Indagine conoscitiva sugli istituti di rieducazione per minorenni esistenti in Italia”, “Decreto del Presidente del Tribunale per i minorenni di Torino concernente l’allontanamento di tutti i minori dall’istituto di osservazione di Torino, Corso Unione Sovietica 327”, “L’istituto lager di Grottaferrata: le semplicistiche giustificazioni della Prefettura di Roma”, n. 7, 1969; Renata Pettigiani, “Indagine conoscitiva su alcuni istituti ed enti di protezione e assistenza all’infanzia esistenti in Piemonte”, “Inadeguata assistenza ai minori e disapplicazione della legge sull’adozione speciale da parte delle istituzioni di assistenza”, “La Superiora, il Vescovo, il Papa”, “Bambini a scegliere”, n. 8/9, 1969/1970; “Indagine conoscitiva su alcuni istituti educativo-assistenziali esistenti nel Lazio”, “Può giungere fino a questo punto la crudeltà di un istituto?”, n. 11/12, 1970; “Reazioni ai recenti scandali sull’assistenza”, Francesco Santanera, “Sulle responsabilità penali dei funzionari in materia di vigilanza”, “La relazione di un gruppo di volontari sull’istituto ‘Casa dei bimbi’ di Vernone (Torino)”, “Segregazione ‘reale’ nella Repubblica italiana”, “Metti l’handicappato in bagagliaio, anche se ciò può causare qualche guaio”, n. 13, 1971; “Bambini come cavie”, “Una emarginazione che costa miliardi”, “Rivolta dei minori rinchiusi nel carcere di Catania e mancanze del direttore generale Manca”, n. 14, 1971; “Le responsabilità del Ministero dell’interno in merito ai fatti di Grottaferrata”, “Come si può distruggere un bambino”, “Ragazze in gabbia a Torino”, “Sei giovani in manicomio”, n. 15, 1971; “Esposto di un gruppo di giovani al Procuratore della Repubblica di Ancona”, n. 16, 1971; Giulio A. Maccaccaro, “Neuropsico­farmacologia come repressione”, n. 17, 1972; “Nelle sale cinematografiche no, ma in istituto sì”, n. 18, 1972; “Tribunale per i minorenni dell’Emilia-Romagna - Decreto a tutela dei minori ricoverati nell’istituto Villa Giardini”, “Il turpiloquio di una quindicenne e lo scienziato che studia il problema delle fughe dei minorenni dalla famiglia”, n. 19, 1972; “Come si emarginano gli alunni nella provincia di Torino”, “La nave riformatorio Garaventa e proposte alternative”, “Sentenza del Pretore di Ronciglione”, “Dimmi se hai orinato in letto, se hai camminato tardi, se sei figlio di un mancino e ti dirò se sei recuperabile”, “I burocrati della psiche”, n. 20, 1972; “Denuncia penale per rifiuto della scuola di accogliere un handicappato”, “Sentenza di rinvio a giudizio di dirigenti di associazioni di invalidi”, “Sentenza penale contro dirigenti dell’Onmi, della prefettura e di istituti di assistenza di Venezia”, “Sono tutti bambini, ma alcuni sono più bambini degli altri”, “Politica di emarginazione della Pro Juventute”, n. 21, 1973; “Le case di rieducazione: nuovo serbatoio per il pugilato italiano”, “Una giornata per diventare pazzi”, “Bambini in casa o vi caccio via”, n. 22, 1973; “Comunicato stampa sul mercato dei bambini”, n. 23, 1973; “La storia dei Garaventini”,  “Lager con tripli servizi”, n. 24, 1973; “Il principe di Gotamo prima di diventare Buddha aveva visitato l’istituto S. Raffaele di Coronata (Genova)”, n. 26, 1974; “Come riempire gli istituti”, “Cinque, dieci, cento, mille istituti per coloro che non esercitano attrattive per nessuno”, n. 27, 1974; “Inchiesta in un istituto di assistenza”, “Ancora sulla Pagliuca”, n. 28, 1974; “Contro il ricovero in istituto di sei bambini”, “L’istituto Prinotti, centro di potere della Dc, apre un nuovo ghetto”, n. 29, 1975; Assolto per aver violato la legge sull’adozione speciale”, “Racket dell’assistenza ai bambini accertato dal Tribunale per i minorenni di Roma”, “La repressione neurofarmacologica”, “Tego, colligo, nutro - Lo statuto del Prinotti ricalca quello delle istituzioni medievali”, n. 30, 1975; “Compassione, assistenza e quattrini”, n. 32, 1975; “Decreto del Tribunale per i minorenni di Bari a tutela di minori ricoverati in ospedale”, “Lux et amor: se l’amore se ne va resta la villa”, n. 33, 1976; “Mercato dei bambini”, n. 34, 1976; “Minori collocati in istituti lontani dal luogo di residenza dei familiari”, “L’istituto Villa Perla e l’Unità”, n. 35, 1976; “Omissioni dei Comuni”, n. 36, 1976; “L’assistenza - Ancora abusi, maltrattamenti, torture e morti: Governo e Parlamento stanno a guardare”, n. 37, 1977; “Handicappati segregati a Trieste”, “Handicappati allo sbaraglio a Torino”, n. 38, 1977; “L’emarginazione dei bambini dell’istituto provinciale per l’infanzia di Torino”, n. 40, 1977; “Contro la discriminazione dell’assistenza psichiatrica”, n. 41, 1978; Equipe psichiatrica di Settimo Torinese, “Ricerca sull’emarginazione coatta in manicomio nella Provincia di Torino”, n. 42, 1978; “L’incredibile reparto cronici di Trieste”, “Soggiorni estivi emarginanti”, n. 43, 1978; “Gli anziani definiti cronici vengono calpestati nei loro diritti”, n. 44, 1978; “Gli anziani rifiutati anche dagli ospedali”, n. 45, 1979; “Napoli: libro bianco sulle origini, ragioni, responsabilità del male oscuro”, “Negati i diritti del bambino ricoverato in ospedale”, n. 46, 1979; “La droga ai bambini difficili”, n. 47, 1979; “Per la sollecita celebrazione dei processi relativi alla vicenda della Casa della divina provvidenza di Bisceglie”, “Negato agli handicappati il diritto alla casa”, “Attività di denuncia di situazioni lesive dei diritti degli assistiti”, n. 48, 1979; “Metti l’handicappato nel bagagliaio e fagli l’elemosina di 150 lire al mese”, “Manifestazione di protesta degli handicappati”, “Attività del Comitato di difesa dei diritti degli assistiti”, n. 49, 1979; “Sentenza sul diritto del comitato di base di entrare nel lager di Bisceglie”, “Il sottosegretario Lettieri non vuole che gli istituti si svuotino”, “Mozione contro il mercato dei bambini”, n. 50, 1980; “Bambini idioti, degenerati e deformi”, “Drammatiche vicende di bambini”, n. 51, 1980; “Esposto penale per la dimissione di una anziana ammalata dall’ospedale”, n. 53, 1981; “La cruda realtà di un istituto di assistenza all’infanzia - Documenti e testimonianze su Casa Benefica”, n. 54, 1981; “Irreversibilmente irrecuperabili”, “Affida­menti allo sbando di minori cambogiani”, “Mercato dei bambini e sevizie”, n. 55, 1981; “La Corte di Cassazione emargina gli handicappati”, “Emar­ginare gli handicappati per una “nuova società””, n. 56, 1981; “Il mercato dei bambini stranieri davanti alla Corte costituzionale”, “Il Tribunale per i minorenni e la Corte di appello di Venezia contro il mercato dei bambini stranieri”, n. 57, 1982; “Meno di un oggetto”, “Il Comune di Pescara viola la legge e il Tribunale per i minorenni dell’Abruzzo tace”, n. 58, 1982; “Siamo ancora il Paese dei celestini”, “Gli anziani cronici non autosufficienti: eutanasia d’abbandono - Una ricerca in una casa di riposo”, “Esclusione canonica”, “I manicomi non servono”, n. 59, 1982; “Indagine sull’Istituto provinciale per l’assistenza all’infanzia di Milano”, “La segregazione e l’emarginazione praticate dall’Inadel”, n. 60, 1982; G. Brugnone, “L’Italia è ancora il paese dei celestini”, “Abbandono dei bambini da parte del Comune e della Provincia di Milano”, n. 61, 1983; “Ancora violenze in un istituto di assistenza ai minori”, “Se l’incendio scoppia in un istituto di assistenza”, n. 62, 1983; “Il Cottolengo: un pilastro dell’emarginazione”, n. 63, 1983; “Operatori di una casa di riposo sotto processo: la sentenza di Mestre”, “Anziani da buttare”, n. 64, 1983; “Un altro lager per anziani”, n. 66, 1984; “Ancora sentenze di condanna di operatori assistenziali”, n. 67, 1984; “Sentenza penale nei confronti di due operatori dell’ospedale Molinette di Torino per le dimissioni selvagge di un anziano”, n. 68, 1984; G. Pallavicini, “Violenza sui minori e manate educative”, n. 72, 1985; A. Grimaldi, “La situazione allucinante del carcere minorile di Palermo”, n. 73, 1986; T. Lepore, “Cronicari fuorilegge: un’indagine della Federazione nazionale pensionati Cisl”, n. 74, 1986; “Abuso praticato dal Tribunale per i minorenni di Firenze”, n. 75, 1986; “L’abbandono degli anziani cronici non autosufficienti: una tragica conseguenza della negazione del diritto alla salute”, G. Brugnone, “Degenze improprie in case di riposo e tutela dei diritti degli anziani cronici non autosufficienti”, “Vademecum per i medici: come rispedire a casa l’anziano ammalato”, “Brutale provvedimento del Tribunale per i minorenni di Torino”, n. 77, 1987; “Due bambini sieropositivi abbandonati anche dalle autorità pubbliche”, “Nuovi istituti, vecchia emarginazione e gli stessi danni - La storia di Roberto e Piero per continuare a riflettere”, “La Rai-Tv offende gli handicappati”, n. 78, 1987; G. Cattabeni, “Le conseguenze psicologiche delle violenze sui minori”, n. 79, 1987; G. Selleri, “La vicenda dell’hotel K2 di Bellaria: una inammissibile discriminazione”, n. 80, 1987; “Anche a Bologna gli anziani cronici non autosufficienti sono abbandonati dagli ospedali”, “Alle soglie del Duemila i bambini ‘orfani’ assistiti solo dalla carità?”, n. 81, 1988; “Assolti i due operatori dell’ospedale Molinette di Torino condannati in prima istanza”, “Malati mentali acuti, malati fisici non autosufficienti: una convivenza drammatica”, n. 85, 1989; “Due pesi e due misure nei confronti della violenza ai minori”, “Quando i servizi funzionano male”, n. 86, 1989; “Cronicari fuorilegge: una seconda indagine della Federazione nazionale pensionati Cisl”, n. 87, 1989; P. Rollero, “Oasi di Troina: ghetto in preoccupante espansione”, “Il rientro in servizio degli aguzzini della casa di riposo di Mestre: un esempio di inciviltà”, “Discriminazioni ospedaliere criminali: l’indignazione non basta”, n. 88, 1989; “A Genova continua l’abbandono criminale degli anziani”, “Per essere curati bisogna chiamare i carabinieri e il magistrato?”, n. 89, 1990; “Come non si tutela l’infanzia: l’allucinante vicenda di un minore di Trento tra abbandono e comportamento irresponsabile delle istituzioni”, “Anziani tra violenza e abbandono - Perché non sia più così”, n. 90, 1990; “Trattato peggio di una bestia”, “Deplorevole speculazione del settimanale Oggi su Serena”, n. 91, 1990; A. Basentini, “L’istituzionalizzazione minorile in Basi­licata”, “L’affidamento è ottimo: sospendetelo subito”, n. 92, 1990; “Le pensioni lager di Torino”, “Crocefissi ai letti dell’ospizio perché non diano fastidio”, “I 50mila bambini dimenticati anche da Telefono azzurro”, n. 93, 1991; “Regione Lom­bardia: puniti i lungodegenti che non guariscono in fretta”, “Violenze negli istituti per anziani”, n. 94, 1991; “Il Fatebenefratelli di Venezia viola il diritto alla cura di un’anziana non autosufficiente: la Magistratura non processa l’ente ma i familiari”, “I ghetti d’oro dell’Italsanità per anziani e handicappati”, “Le pensioni lager di Torino continuano a funzionare”, “Un nuovo ghetto per handicappati”, “Bimba di undici anni si prostituisce per aiutare la madre”, “Traffico di bambini: dal bambino oggetto al bambino soggetto”, n. 95, 1991; “Mercato grigio dei bambini del Terzo mondo”, “Esposto alle Procure piemontesi sulle case di riposo che abusivamente ricoverano anziani malati”, n. 96, 1991; “Esposto penale alla Procura della Liguria”, “La Rai non rispetta i diritti di Serena”, “Il mercato dei bambini salvadoregni e brasiliani adottati in Italia: un caso di non giustizia”, n. 97, 1992; “Confermata la brutale dimissione di un’anziana dall’ospedale Mauriziano di Torino”, n. 98, 1992; “Verso l’eutanasia d’abbandono”, n. 99, 1992; “L’adozione fai-da-te, il caso Gregory e due turpi vicende”, “Lo scandalo del prelievo di organi ai bambini”, n. 100, 1992; “Leoluca Orlando, porta il neonato davanti a una chiesa”, n. 101, 1993; G. Giardi, “Bambini e ragazzi al sud”, “Violato il diritto all’istruzione: il Ministro Jervolino non interviene”, “Una nuova sortita dell’ex-ministro Bompiani”, “Un altro esempio di dimissioni selvagge”, n. 102, 1993; N. Coppedè, “La mia vita al Cottolengo di Roma”, n. 103, 1993; “La Regione Emilia Romagna continua a negare agli anziani cronici non autosufficienti il diritto alle cure sanitarie”, “La scuola cattolica rifiuta gli handicappati”, “Morire d’abbandono a Parma”, “Diritti negati agli anziani malati e congiunti tartassati dal Comune di Reggio Emilia”, n. 104, 1993; “Abusi delle questure di Venezia e Verona”, “Violata ancora una volta la Carta di Treviso”, “I sei fratelli allontanati dalla loro famiglia d’origine”, n. 105, 1994; “La Lega delle autonomie locali ignora i 50mila minori ricoverati in istituto”, n. 106, 1994; “Negare le cure sanitarie agli anziani cronici non autosufficienti significa legittimare le funzioni dell’assistente sociale?”, “Secondo Telefono azzurro i 50mila minori in istituto non vogliono nulla”, “Neonato di Trento abbandonato in una vigna”, “Il bambino sud”, n. 107, 1994; “Medici rifiutano i loro pazienti anziani”, “Bambini sbattuti in prima pagina: prime sanzioni contro i giornalisti”, “L’Ulss scarica un’anziana cronica non autosufficiente: il Comune di Venezia accetta il sopruso”,  “Neonati uccisi e responsabilità delle istituzioni”, n. 108, 1994; “Bambino in manicomio con i vecchi”, “Fuori i bambini cronici dagli ospedali”, “Gravissima la situazione degli anziani malati cronici ricoverati presso l’Irv di Torino”, “Portatelo a casa o chiamo i carabinieri!”, “Le autorità italiane rispettino il diritto dei 53 bambini del Ruanda ospiti di un istituto di Verona”, n. 109, 1995; N. Coppedè, “I miei quindici anni di vita al Cottolengo di Roma”, “L’inganno psichiatrico”, “Negato a Ravenna il diritto alle cure sanitarie: resoconto di un grave sopruso”, n. 110, 1995; “La Fondazione italiana per il volontariato non vuole che handicappati e svantaggiati lavorino nelle normali aziende”, “La Regione Marche ghettizza gli handicappati fisici”, “Psicofarmaci e cibi avariati in una casa di riposo della provincia di Torino”, “Mercato dei bambini a Reggio Calabria”, n. 111, 1995; P. Gosso, “Come non adottare un bambino”, “L’Uneba continua a sostenere gli istituti di ricovero”, n. 112, 1995; “Il demente senile è un malato da curare?”, “L’ospedale è patologico, ma gli istituti di assistenza?”, “Violazione edilizia e anziani emarginati”, n. 113, 1996; “Minori italiani: la denuncia dell’Onu”, n. 114, 1996; “Dagli aguzzini di Prato (1963) alle torture di Laterza (1996): responsabilità e proposte”, n. 115, 1996; P. G. Gosso, “La violenza in istituto: licenza di seviziare?”, “Gli anziani malati cronici a Parma sono curati come si deve?”, “Fuori gli handicappati dalle normali aziende di Treviso”, “Esposto penale sulla gestione delle pensioni dei ricoverati nell’ospedale psichiatrico di Como”, n. 116, 1996; “Il manicomio lager di Agri­gento: assoluzioni sconcertanti”, n. 117, 1997; “Perché il malato inguaribile non viene più curato?”, n. 118, 1997; “La drammatica esperienza del figlio di una anziana malata cronica non autosufficiente”, n. 119, 1997; “Pedofilia e altre violenze: chi tutela le persone ricoverate in istituto?”, “Non si devono più curare i malati psichiatrici gravi?”, “I bambini abbandonati dai servizi e dai giudici tutelari”, “Negata la competenza della sanità a migliaia di malati psichici”, n. 120, 1997; “Il no degli ospedali: dagli anziani non autosufficienti ai bambini in coma”, n. 121, 1998; “Il Governo nega le esigenze e i diritti dei cittadini più deboli: occorre salvare il salvabile a livello parlamentare e aprire vertenze nei confronti delle Regioni e dei Comuni”, “Anziani cronici non autosufficienti: l’autolesionismo di Cgil, Cisl e Uil, e le nefaste conseguenze per tutti i cittadini”, “Perché nella casa di riposo Via Roma di Bologna sono ricoverati anche malati di mente?”, “Una bambina distrutta dal disinteresse delle istituzioni”, “I soldi ci sono, ma non per i più deboli”, “Un capotreno da umanizzare”, n. 122, 1998; “Un suicidio che dovrebbe far riflettere”, “Le violenze sui minori ricoverati in istituti e comunità”, n. 123, 1998; E. Brugnone, “Abbandono di anziani cronici non autosufficienti e minacce contro i familiari: profili penali”, “Violenze anche sessuali negli istituti di assistenza: la testimonianza di un giudice minorile”, “Perché le pensioni abusive di Torino continuano a ricoverare anziani malati?”,  n. 124, 1998; “Basta con gli istituti per i bambini del Terzo Mondo: una lettera delle Missioni Don Bosco e la nostra replica”, “Educatore condannato a 13 anni per pedofilia”, “I mass-media rispettino la dignità dei neonati abbandonati”, “Inadeguata l’assistenza ai 140mila poveri di Roma”, n. 125, 1999; “Richieste illegali ai congiunti di handicappati intellettivi e ignobile ricatto”, “Il dramma dei 20 mila minori ancora ricoverati in istituto”, n. 126, 1999; G. Cappellaro, “Ventimila bambini hanno diritto ad una famiglia ma restano in istituto - Un dramma dimenticato”, “Nuove strutture ghetto volute dalle Diocesi di Susa e Torino”, “La vicenda del bambino Down non riconosciuto alla nascita”, n. 127, 1999; “I giudici tutelari non difendono il diritto alle cure sanitarie dei pazienti psichiatrici e degli anziani cronici”, “Allucinanti condizioni di vita di anziani ricoverati in una casa di riposo”, “La mancanza di mezzi economici: un pretesto usato dai nazisti per sterminare i malati psichiatrici”, “Perché anche i valdesi negano lo stato di malattia degli anziani non autosufficienti?”, “L’Ospedale Careggi di Firenze sfratta un anziano terminale”, “Il mercato dei bambini stranieri continua per le inadempienze del Governo”, “Trapianto negato ad una bambina con sindrome di Down”, n. 128, 1999; “Sono ancora 20mila i minori ricoverati in strutture assistenziali: le promesse non rispettate del Ministro per la solidarietà sociale”, “Perché le scuole private rifiutano gli allievi con handicap?”, “Anziani fatti morire in Inghilterra di sete e fame per avere letti liberi”, “Non per tutte le Asl la salute è un bene da difendere”, “L’intervento del Garante su minori, violenza sessuale e diritto di cronaca”, n. 129, 2000; “Anziani cronici non autosufficienti trattati come pacchi: la magistratura indaga”, “Scoperta a Palermo una clinica psichiatrica lager”, “I soggetti con sindrome di Down definiti “agonia umana”, n. 130, 2000; “Foto choc in una clinica privata di Torino”, “I neonati-cavie di Londra”, “A Palermo migliaia di poveri abbandonati a loro stessi”, n. 131, 2000; “Condannati i gestori di una pensione abusiva: disumane le condizioni di vita degli anziani ricoverati”, “Anziani segregati in un ricovero abusivo”, “Malata di Alzheimer morta strangolata all’ospizio di Piacenza?”, “Quattrocentomila minori italiani obbligati a lavorare”, “Esposti a radiazioni mortali per 23 anni”, n. 132, 2000; “Prete pedofilo condannato”, n. 133, 2001; E. Brugnone, “Maltrattamenti di anziani cronici non autosufficienti ricoverati in strutture di assistenza: rilievi penali”, n. 134, 2001; “Dal diritto alle cure sanitarie gratuite alla beneficenza a pagamento: le nuove ciniche norme riguardanti gli ultradiciottenni con patologie cronico-degenerative e non autosufficienti”, “Gestore e operatori di una casa di riposo condannati dal Tribunale di Mondovì”, “Il Cottolengo sa solo costruire istituti?”, “Due fra i mille casi di malasanità sofferti da anziani cronici non autosufficienti”, n. 135, 2001; “Comunicato stampa dei Nas sui controlli eseguiti in campo nazionale alle strutture ricettive per anziani”, “Letti a turno nella casa di riposo”, “Vescovo condannato per mancata denuncia di violenze sessuali”, “Scoperto sito russo con 60 mila foto hard di bimbi”, “Violenza sessuale su una paziente: medico condannato”, n. 136, 2001; “Un esempio di malasanità piemontese”, n. 137, 2002; “Tragica conseguenza del trasferimento di pazienti psichiatrici dalla sanità all’assistenza”, “Il Comune di Santena: persone handicappate e rospi”, “Malati psichici bruciati vivi”, “Gravi abusi nei confronti di 40 ricoverati”, “Allarmante la situazione dei minori della Campania”, n. 138, 2002; “Secondo comunicato stampa dei Nas sulle strutture ricettive per anziani: nuove gravi infrazioni penali e amministrative”, “Abusi perpetrati nelle residenze geriatriche degli Stati Uniti”, “Assessore Poli: ma questa non è eutanasia?”, “Le dimissioni selvagge di anziani cronici: una testimonianza da Roma”, n. 139, 2002; E. Brugnone, “Fatti illeciti in strutture ricettive per anziani e abbandono di ricoverati non autosufficienti: considerazioni sui due ultimi comunicati stampa dei Nas”, M. Mattiello, “L’allucinante vicenda di mia madre”, “Il suicidio/testamento di Antony”, “Vessazioni, violenze e ingiurie di un insegnante ad un alunno con handicap”, “Sevizie inflitte ai bambini ricoverati in un istituto della Provincia di Lecce”, “Inaudita violenza di due infermieri nei confronti di una malata di Alzheimer”, “Bambine russe in vendita su Internet”, n. 140, 2002; G. Grisotti, “Le drammatiche vicende di nonna Emma”, “Sono deplorevolmente scarsi i controlli delle Asl piemontesi nei riguardi dei presidi socio-assistenziali”, “Violenze e sevizie sui bambini ricoverati in istituto: siamo ancora il paese dei Celestini”, “Ripartono i ghetti per gli anziani?”, “Altre violenze inflitte ad anziani ricoverati in istituto”, “Sulla morte del piccolo Matteo”, n. 141, 2003; “Per quale motivo le autorità continuano a non prevenire le violenze inferte agli assistiti?”, “Perché gli anziani non autosufficienti non sono considerate persone malate?”, “Troppo dolore in corsia”, “Soggetto con handicap intellettivo grave in carcere per aver “rubato” tre palloni”, “Ancora violenze ad anziani istituzionalizzati”, “Tutti assolti per l’ospizio degli orrori”, “Laura, anni 22, morta di fame”, “Tutelate i minori ricoverati nelle comunità perché non subiscano più abusi e maltrattamenti”, n. 142, 2003; “La strage estiva di anziani malati: un’altra nefasta conseguenza dell’integrazione socio-sanitaria”, “Controlli effettuati dai Nas sulle strutture residenziali per anziani: altre allarmanti infrazioni penali e amministrative”, n. 143, 2003; “Ecco come in un ospedale si nega la dignità a un anziano”, “No al mercato dei bambini: comprare non è amare!”, n. 144, 2003; “Quarta indagine dei Nas sulle strutture ricettive per anziani: accertate altre gravi irregolarità”, “Trentadue ospedali della Lombardia dicono no al ricovero urgente di una anziana di ottantacinque anni”, “Perché il Cottolengo continua a ricoverare i soggetti con handicap nei suoi megaistituti?”, n. 145, 2004; “Mozambico: bambini uccisi per venderne gli organi”, n. 146, 2004; “Non sono ghetti le strutture di ricovero del Comune di Bologna riservate ai soggetti ultracinquantenni con handicap?”, “La vendita dei neonati bulgari: comprare non è amare”, n. 147, 2004; “Drammatiche anche in Piemonte la situazione degli anziani cronici non autosufficienti”, “Rsa per anziani: indagini della magistratura su ventun decessi e proposte del Csa”, “L’orfanotrofio “Casa Pia” di Lisbona: abusi e violenze per oltre 30 anni”, n. 148, 2004.

 

 

 

(1) Cfr. l’articolo “Agghiaccianti violenze subite dai minori assistiti presso due comunità alloggio di Torino”.

(2) Sulle violenze subite dai soggetti deboli, gli articoli usciti su Prospettive assistenziali sono riportati nell’allegato 1.

(3) Cfr. “L’integrazione delle rette di ricovero assistenziale da parte degli enti pubblici: un altro imbroglio”, Ibidem, n. 142, 2003.

(4) È evidente che dovrebbero essere messe in atto le iniziative dirette alla prevenzione delle malattie, del disagio, della non autosufficienza, nonché quelle rivolte alla priorità delle prestazioni domiciliari.

(5) A nostro avviso la capacità professionale comprende non solo gli aspetti tecnici, ma anche l’idoneità a stabilire corretti rapporti umani e relazionali con gli utenti, i loro congiunti ed i colleghi di lavoro.

(6) La deliberazione del Consiglio comunale di Torino del 9 dicembre 1998 ha per oggetto “Principi generali, criteri e procedure per l’affidamento a terzi della gestione dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari. Approvazione del capitolato tipo”.

(7) Cfr. Prospettive assistenziali, n. 148, 2004.

(8) Il regolamento e il progetto di gestione della Rsa Latour sono integralmente riportati nel n. 146, 2004 di Prospettive assistenziali.

(9) Cfr. AA.VV, “Le emergenze nelle residenze sanitarie assistenziali”, Ibidem, n. 148, 2004.

(10) Nell’opuscolo “I servizi dell’Asl 1 per la persona anziana non autosufficiente” è precisato quanto segue: «Quando una persona anziana viene ricoverata in ospedale per una malattia può succedere che guarisca oppure che restino degli esiti tali da determinare una condizione di non autosufficienza. In questo caso l’ospedale non può dimettere la persona se non sono garantite le cure necessarie presso il domicilio oppure presso una casa di cura oppure presso una struttura residenziale (Raf o Rsa)».

(11) Cfr. Massimo Dogliotti, “I minori, i soggetti con handicap, gli anziani in difficoltà…“pericolosi per l’ordine pubblico” hanno ancora diritto ad essere assistiti dai Comuni”, Prospettive assistenziali, n. 135, 2001.

(12) Cfr. “Tragica conseguenza del trasferimento di pazienti psichiatrici dalla sanità all’assistenza”, Ibidem, n. 138, 2002.

(13) Si parla molto dell’apporto positivo dei congiunti, ma spesso vengono posti ostacoli anche rilevanti. Per esempio, per gli anziani colpiti da patologie invalidanti e da non autosufficienza non c’è attualmente in tutta la città di Torino una sola casa di cura privata convenzionata con il Servizio sanitario per la lungodegenza dei suddetti soggetti. Essi vengono, quindi, ricoverati in strutture situate in località anche difficilmente raggiungibili con i mezzi pubblici (Pianezza, San Maurizio e San Carlo Canavese, Arignano, Lanzo).

(14) Cfr. Maria Grazia Breda e Francesco Santanera, Handicap oltre la legge quadro - Riflessioni e proposte, Utet Libreria.

(15) L’ente competente in base alla localizzazione della struttura dovrebbe esercitare la vigilanza sul funzionamento della stessa struttura, sulla compatibilità degli assistiti, nonché sul rispetto delle norme concernenti l’idoneità dei locali, la sicurezza degli impianti, l’alimentazione, la presenza del personale previsto dal capitolato di appalto, ecc.

(16) Cfr la nota 7.

(17) Analoghi provvedimenti sono stati approvati dalla Provincia di Torino il 15 ottobre 1978 e dal Cisap - Consorzio intercomunale dei servizi alla persona dei Comuni di Collegno e Grugliasco (Torino) in data 21 novembre 2002. Cfr. l’articolo “Controllo dei servizi socio-assistenziali da parte dei movimenti di base: una valida delibera”, Prospettive assistenziali, n. 140, 2002.

(18) Premesso che l’accesso alle strutture «è consentito, in qualsiasi momento, salvo gravi ed eccezionali motivi dipendenti da cause di servizio che l’Amministrazione comunale giustificherà», il provvedimento prevede le seguenti modalità:

a) le visite sono consentite esclusivamente alle persone munite di tesserino rilasciato dall’Amministrazione comunale;

b) l’accesso è consentito solo a gruppi costituiti da un minimo di due persone e da un massimo di quattro;

c) gli incaricati delle associazioni di utenti e dei movimenti di base non possono interferire sul lavoro svolto dai servizi, né manifestare durante le visite giudizi di alcun genere; in caso di inosservanza potrà essere ritirato il tesserino;

d) eventuali giudizi, osservazioni, critiche, proposte sono presentate dalle Associazioni dell’utenza e dai movimenti di base all’Amministrazione comunale con relazione scritta.

Sull’attività svolta dalla Commissione di vigilanza deliberata dal Comune di Torino, si veda l’articolo di Maria Grazia Breda, “Come le associazioni di volontariato possono tutelare gli utenti dei servizi socio-assistenziali”, Prospettive assistenziali, n. 140, 2002.

(19) Nella citata delibera del Comune di Torino è previsto che «l’Amministrazione comunale ritiene, inoltre, di doversi impegnare affinché, nei rapporti convenzionali e non, con le istituzioni sia pubbliche che private in cui sono ricoverate o assistite persone a carico del Comune possa essere inserita la condizione che consente alle associazioni dell’utenza e ai movimenti di base l’attività sopraccitata» di vigilanza.

(20) Il comma 2 dell’articolo 9 della legge 149/2001 è così redatto: «Gli istituti di assistenza pubblici o privati e le comunità di tipo familiare devono trasmettere semestralmente al procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni del luogo ove hanno sede l’elenco di tutti i minori collocati presso di loro con l’indicazione specifica, per ciascuno di essi, della località di residenza dei genitori, dei rapporti con la famiglia e delle condizioni psicofisiche del minore stesso. Il procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, assunte le necessarie informazioni, chiede al tribunale, con ricorso, di dichiarare l’adottabilità di quelli tra i minori segnalati o collocati presso le comunità di tipo familiare o gli istituti di assistenza pubblici o privati o presso una famiglia affidataria, che risultano in situazione di abbandono, specificandone i motivi». L’omessa trasmissione degli elenchi sopra indicati e le errate informazioni sui rapporti fra i minori ricoverati ed i loro congiunti sono puniti con la reclusione fino ad un anno o con la multa da lire 500mila a 5 milioni (articolo 70, comma 2 della legge 149/2001).

 

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