Prospettive assistenziali, n. 150, aprile - giugno 2005
LEGGE DELLA REGIONE UMBRIA
SULL’ASSEGNO DI CURA
Riportiamo il testo della legge della Regione Umbria 22 novembre 2004, n.
24 “Assegno di cura per l’assistenza a domicilio di anziani
gravemente non autosufficienti”.
Sottolineiamo che, come
stabilisce il 2° comma dell’articolo 2, detta prestazione è «a totale carico del Servizio
sanitario regionale», un’altra conferma,
anche se indiretta, che gli anziani, definiti «gravemente non
autosufficienti» sono persone malate.
Pur apprezzando l’iniziativa del Consiglio regionale dell’Umbria, dobbiamo
rilevare, a fronte del diritto esigibile alle cure sanitarie (legge 833/1978) e
agli interventi socio-sanitari (art. 54 della legge 289/2002 sui livelli
essenziali di assistenza) che è molto riduttivo, se
non illegittimo, il limite di ottocento assegni di cura erogabili ogni anno.
Da parte nostra, riproponiamo la necessità che a
livello nazionale (1) venga approvato un provvedimento
in cui siano previste le prestazioni sanitarie domiciliari in favore dei
soggetti malati di qualsiasi età, colpiti da patologie acute o croniche, nei
casi in cui siano contemporaneamente soddisfatte le seguenti condizioni:
– non vi siano controindicazioni cliniche o di altra natura;
– il malato sia consenziente e gli possano essere fornite le necessarie cure mediche, infermieristiche e, se occorrenti,
riabilitative;
– i congiunti o altri soggetti siano disponibili ad assicurare l’occorrente
sostegno domiciliare e siano riconosciuti idonei dall’ente erogatore;
– siano previsti gli interventi di emergenza sia
nel caso che i soggetti di cui alla lettera c) non siano in grado di prestare
gli interventi di loro competenza, sia per l’insorgere di esigenze del paziente
che ne impongano il ricovero presso idonee strutture sanitarie;
– i costi a carico delle Asl non siano superiori
a quelli di loro spettanza nel caso di degenza presso ospedali o case di cura
private convenzionate o presso residenze sanitarie assistenziali
(2).
testo della legge n. 24/2004 della regione umbria
Articolo 1 (finalità)
La presente legge persegue
l’obiettivo di assicurare la qualità della vita dell’anziano, favorendo la sua
permanenza nel proprio contesto di vita,
salvaguardandone l’individualità, i rapporti familiari e le relazioni sociali,
prevedendo strumenti idonei ad evitare istituzionalizzazione e ricoveri
impropri. A tal fine le Aziende sanitarie locali (Asl)
devono rafforzare il sistema di assistenza
territoriale mediante un’articolata offerta dei servizi deputati a facilitare
la deospedalizzazione, ad impedire il ricovero
improprio e a sollevare le famiglie dall’eccessivo carico assistenziale, devono
privilegiare l’Assistenza domiciliare integrata (Adi)
e definire a livello distrettuale i percorsi assistenziali personalizzati sulla
base delle indicazioni delle unità di valutazione geriatrica
e dei medici di medicina generale.
Articolo 2 (assegno
di cura)
Al fine di valorizzare l’impegno
di cura delle famiglie nell’ambito dei piani personalizzati di
assistenza, è concesso un incentivo economico denominato “assegno di
cura”, quale misura complementare agli interventi sanitari e socio-sanitari
finalizzato a ridurre la istituzionalizzazione, i ricoveri impropri e a
tutelare la qualità di vita dell’anziano. Tale risorsa economica non è pertanto
intesa quale bonus alternativo o sostitutivo di prestazioni o servizi sanitari
e socio-sanitari a carico del Servizio sanitario regionale, che rimangono
diritti dell’anziano integralmente esigibili.
L’assegno di cura è ricompreso nelle prestazioni socio-sanitarie ad elevata
integrazione sanitaria a totale carico del Servizio sanitario regionale, ai
sensi dell’art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive
modificazioni.
Il numero complessivo degli
assegni di cura da erogare nell’arco di vigenza del Piano sanitario regionale
2003/2005 è fissato nella misura massima di ottocento
annui.
Articolo 3 (norme
attuative)
La Giunta regionale, sentita la
commissione consiliare competente, definisce con apposito
atto, la modalità di erogazione dell’assegno di cura, stabilisce il numero
annuale degli assegni da erogare, il loro importo ed i requisiti di accesso e
prevede specifiche misure di valutazione dell’impatto anche avvalendosi del
contributo delle parti sociali.
(1) Ovviamente, nell’assenza di iniziative nazionali, ben
vengano i provvedimenti delle Regioni, delle Province autonome e delle Asl.
(2) Cfr. “Bozza di proposta di
legge sulle cure sanitarie domiciliari”, Prospettive
assistenziali, n. 140, 2002.
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