Prospettive assistenziali, n. 150, aprile - giugno 2005

 

 

LEGGE DELLA REGIONE UMBRIA SULL’ASSEGNO DI CURA

 

 

Riportiamo il testo della legge della Regione Umbria 22 novembre 2004, n. 24 “Assegno di cura per l’assistenza a domicilio di anziani gravemente non autosufficienti”.

Sottolineiamo che, come stabilisce il 2° comma dell’articolo 2, detta prestazione è «a totale carico del Servizio sanitario regionale», un’altra conferma, anche se indiretta, che gli anziani, definiti «gravemente non autosufficienti» sono persone malate.

Pur apprezzando l’iniziativa del Consiglio regionale dell’Umbria, dobbiamo rilevare, a fronte del diritto esigibile alle cure sanitarie (legge 833/1978) e agli interventi socio-sanitari (art. 54 della legge 289/2002 sui livelli essenziali di assistenza) che è molto riduttivo, se non illegittimo, il limite di ottocento assegni di cura erogabili ogni anno.

Da parte nostra, riproponiamo la necessità che a livello nazionale (1) venga approvato un provvedimento in cui siano previste le prestazioni sanitarie domiciliari in favore dei soggetti malati di qualsiasi età, colpiti da patologie acute o croniche, nei casi in cui siano contemporaneamente soddisfatte le seguenti condizioni:

– non vi siano controindicazioni cliniche  o di altra natura;

– il malato sia consenziente e gli possano essere fornite le necessarie cure mediche, infermieristiche e, se occorrenti, riabilitative;

– i congiunti o altri soggetti siano disponibili ad assicurare l’occorrente sostegno domiciliare e siano riconosciuti idonei dall’ente erogatore;

– siano previsti gli interventi di emergenza sia nel caso che i soggetti di cui alla lettera c) non siano in grado di prestare gli interventi di loro competenza, sia per l’insorgere di esigenze del paziente che ne impongano il ricovero presso idonee strutture sanitarie;

– i costi a carico delle Asl non siano superiori a quelli di loro spettanza nel caso di degenza presso ospedali o case di cura private convenzionate o presso residenze sanitarie assistenziali (2).

 

testo della legge n. 24/2004 della regione umbria

 

Articolo 1 (finalità)

La presente legge persegue l’obiettivo di assicurare la qualità della vita dell’anziano, favorendo la sua permanenza nel proprio contesto di vita, salvaguardandone l’individualità, i rapporti familiari e le relazioni sociali, prevedendo strumenti idonei ad evitare istituzionalizzazione e ricoveri impropri. A tal fine le Aziende sanitarie locali (Asl) devono rafforzare il sistema di assistenza territoriale mediante un’articolata offerta dei servizi deputati a facilitare la deospedalizzazione, ad impedire il ricovero improprio e a sollevare le famiglie dall’eccessivo carico assistenziale, devono privilegiare l’Assistenza domiciliare integrata (Adi) e definire a livello distrettuale i percorsi assistenziali personalizzati sulla base delle indicazioni delle unità di valutazione geriatrica e dei medici di medicina generale.

 

Articolo 2 (assegno di cura)

Al fine di valorizzare l’impegno di cura delle famiglie nell’ambito dei piani personalizzati di assistenza, è concesso un incentivo economico denominato “assegno di cura”, quale misura complementare agli interventi sanitari e socio-sanitari finalizzato a ridurre la istituzionalizzazione, i ricoveri impropri e a tutelare la qualità di vita dell’anziano. Tale risorsa economica non è pertanto intesa quale bonus alternativo o sostitutivo di prestazioni o servizi sanitari e socio-sanitari a carico del Servizio sanitario regionale, che rimangono diritti dell’anziano integralmente esigibili.

L’assegno di cura è ricompreso nelle prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria a totale carico del Servizio sanitario regionale, ai sensi dell’art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni.

Il numero complessivo degli assegni di cura da erogare nell’arco di vigenza del Piano sanitario regionale 2003/2005 è fissato nella misura massima di ottocento annui.

 

Articolo 3 (norme attuative)

La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, definisce con apposito atto, la modalità di erogazione dell’assegno di cura, stabilisce il numero annuale degli assegni da erogare, il loro importo ed i requisiti di accesso e prevede specifiche misure di valutazione dell’impatto anche avvalendosi del contributo delle parti sociali.

 

 

(1) Ovviamente, nell’assenza di iniziative nazionali, ben vengano i provvedimenti delle Regioni, delle Province autonome e delle Asl.

(2) Cfr. “Bozza di proposta di legge sulle cure sanitarie domiciliari”, Prospettive assistenziali, n. 140, 2002.

 

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