Prospettive assistenziali, n. 151, luglio - settembre 2005

 

 

INNOVATIVA SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE IN MATERIA DI ASSEGNO DI ACCOMPAGNAMENTO

 

Di particolare importanza la sentenza della Corte di Cassazione n. 1268 del 21 gennaio 2005. il provvedimento puntualizza – come premessa fondamentale – che, allo scopo di realizzare un «ordinato iter motivazionale», occorre ricordare che «è giurisprudenza costante di questa Corte che le condizioni previste dall’articolo 1 della legge 18/1980 per l’attribuzione dell’indennità di accompagnamento consistono alternativamente nella impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore, oppure nella incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza continua assistenza». Ne consegue che «la situazione di non autosufficienza, che è alla base del riconoscimento del diritto in esame, è caratterizzata, pertanto, dalla permanenza dell’aiuto fornito dall’accompagnatore per la deambulazione, o dalla quotidianità degli atti che il soggetto non è in grado di svolgere autonomamente; in tale ultimo caso è la cadenza quotidiana che l’atto assume per la propria natura a determinare la permanenza del bisogno, che costituisce la ragione stessa del diritto».

In via preliminare, inoltre, viene precisato che:

a) «le provvidenze a favore dei mutilati ed invalidi civili, previste, rispettivamente, dall’articolo 12 della legge 118/1971 (pensione di inabilità) e dall’articolo 1 della legge 18/1980 (indennità di accompagnamento), sono tra loro nettamente distinte»;

b) «la concessione dell’indennità di accompagnamento si configura come una prestazione del tutto peculiare in cui l’intervento non è indirizzato come avviene per la pensione di inabilità al sostentamento del soggetto minorato nelle sue capacità di lavoro (tanto vero che l’indennità può essere concessa anche ai minori degli anni diciotto ed a soggetti che, pur non essendo in grado di deambulare senza l’aiuto di un terzo, svolgano tuttavia una attività lavorativa al di fuori del proprio domicilio), ma è rivolto principalmente a sostenere il nucleo familiare onde incoraggiarlo a farsi carico dei suddetti soggetti, evitando così il ricovero in istituti ed assistenza, con conseguente diminuzione della relativa spesa sociale»;

c) «non assume alcuna rilevanza ai fini del riconoscimento all’indennità in esame la circostanza che la necessità di un concreto e fattivo aiuto fornito da terzi sia perdurante per l’intera giornata, potendo anche momenti di attesa, qualificabili come assistenza passiva, alternarsi nel corso della giornata a momenti di assistenza attiva, nei quali la prestazione dell’accompagnatore deve concretizzarsi in condotte commissive».

Ciò premesso, la sentenza 1268/2005 stabilisce che «in considerazione del rilievo costituzionale assunto dall’assistenza (articolo 38 della Costitu­zione) e della ratio sottesa all’indennità di accompagnamento cui non è di certo estranea, come visto, l’esigenza di sostenere il nucleo familiare onde agevolare la permanenza in esso di soggetti abbisognevoli per le loro gravi infermità di un continuo controllo i principi innanzi enunciati devono trovare applicazione in presenza di quelle malattie che, per incidere notevolmente sulle capacità intellettive ed, in genere, cognitive, trovano nella famiglia, per i suoi naturali vincoli solidaristici, l’ambiente più favorevole ad alleviare le sofferenze di quanti sono da esse colpiti».

Ne consegue che è configurabile «un diritto all’indennità di accompagnamento in relazione a tutte quelle malattie che, per il grado di gravità espresso, comportano una consistente degenerazione del sistema nervoso ed una limitazione delle facoltà cognitive (ad esempio Alzheimer e gravi forme di vasculopatia cerebrale), o impedimenti dell’apparato motorio (ad esempio Parkinson), o che cagionano infermità mentali con limitazioni dell’intelligenza, e che, nello stesso tempo, richiedono una giornaliera assistenza farmacologia al fine di evitare aggravamenti delle già precarie condizioni psico-fisiche nonché incombenti pericoli per sé e per altri (esempio psicopatie con incapacità di integrarsi nel proprio contesto sociale, o forme di epilessia con ripetute crisi convulsive, controllabili solo con giornaliere terapie farmacologiche)».

Il provvedimento in esame evidenzia, altresì, che «la capacità del malato di compiere gli elementari atti giornalieri debba intendersi non solo in senso fisico, cioè come mera idoneità ad eseguire in senso materiale detti atti, ma anche come capacità di intenderne il significato, la portata, la loro importanza anche ai fini della salvaguardia della propria condizione psico-fisica; e come ancora la capacità richiesta per il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento non debba parametrarsi sul numero degli elementari atti giornalieri, ma soprattutto sulle loro ricadute, nell’ambito delle quali assume rilievo non certo trascurabile l’incidenza sulla salute del malato, nonché la salvaguardia della sua “dignità” come persona (anche l’incapacità ad un solo genere di atti può, per la rilevanza di questi ultimi e per l’imprevedibilità del loro accadimento, attestare di per sé la necessità di una effettiva assistenza giornaliera: cfr. per riferimenti sul punto Cassazione 13362/2003)».

Premesso quanto sopra esposto, la Corte di Cassazione ha cassato la sentenza impugnata dalla signora C. per il fatto che il giudice «nel rigettare la domanda ha trascurato, oltre che la giusta lettura del dato normativo (articolo 1 legge 18/1980 ed articolo 1 legge 508/1988), anche quella che si è visto essere la sua ratio».

Infatti, detto giudice «pur ritenendo presente nella C. una alterazione delle sue capacità cognitive, responsabile di una non lieve debilitazione psichica del soggetto nonché di difficoltà nella comprensione del linguaggio scritto e nell’affrontare situazioni al di fuori delle minime necessità della vita quotidiana “a causa di un pensiero dal corso rallentato e dal contenuto povero, con conseguenti difficoltà nella soluzione di problemi anche banali”, ha poi concluso facendo proprio il parere del consulente d’ufficio per l’infondatezza della domanda della suddetta C. senza tra l’altro fornire una congrua motivazione al suo giudizio. In altri termini il tribunale di Napoli non ha considerato così omettendo un doveroso e rigoroso accertamento sul punto se, per la mancanza di una effettiva capacità di intendere il significato degli atti che andava a compiere, si rendeva necessaria la presenza di un accompagnatore, anche perché la C., per essere affetta da epilessia secondaria con crisi convulsive e potendo ricavare benefici da un trattamento farmacologico, aveva bisogno nella quotidianità di una continua assistenza».

Avendo riconosciuto la necessità di «ulteriori accertamenti di fatto» in merito alla situazione della signora C., la Corte di Cassazione ha rimesso la causa «ad un diverso giudice, che si designa nella Corte d’appello di Salerno, che nel procedere ad un nuovo esame della controversia farà applicazione del seguente principio di diritto: “L’indennità di accompagnamento, prevista quale misura assistenziale diretta anche a sostenere il nucleo familiare, va riconosciuta, alla stregua dell’articolo 1 della legge 18/1980, a coloro che, pur capaci di compiere materialmente gli atti elementari della vita quotidiana (quali il mangiare, il vestirsi, il pulirsi, ecc.), necessitano di un accompagnatore per versare in ragione di gravi disturbi della sfera intellettiva e cognitiva addebitabili a forme avanzate di gravi stati patologici nella incapacità di rendersi conto della portata dei singoli atti che vanno a compiere e dei modi e tempi in cui gli stessi debbano essere compiuti, di comprendere la rilevanza di condotte volte a migliorare o, quanto meno, a stabilizzare o non aggravare il proprio stato patologico (condotte volte ad osservare un giornaliero trattamento farmacologico), e di valutare la pericolosità di comportamenti suscettibili di arrecare danni a sé o ad altri».

 

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