Prospettive assistenziali, n. 151, luglio - settembre 2005
Notizie
SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE: ANCHE LE SORELLE E I
FRATELLI DEI SOGGETTI CON HANDICAP IN SITUAZIONE DI GRAVITÀ POSSONO USUFRUIRE DEL
CONGEDO PARENTALE
La Corte costituzionale, con la sentenza del 16 giugno
2005, ha dichiarato «l’illegittimità
costituzionale dell’articolo 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001,
n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e
sostegno della maternità e paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8
marzo 2000, n. 53) nella parte in cui non prevede il diritto di uno dei
fratelli o sorelle conviventi con soggetto con handicap in situazione di
gravità a fruire del congedo indicato, nell’ipotesi in cui i genitori siano
impossibilitati a provvedere all’assistenza del figlio handicappato perché
totalmente inabili».
Molto importanti le motivazioni contenute nella citata
sentenza. In primo luogo, la Corte costituzionale ricorda che «nel sottolineare l’esigenza costituzionale
di tutela dei soggetti deboli, ha posto in luce, fin dalla sentenza n. 215 del
1987, in tema di diritto alla frequenza scolastica dei portatori di handicap,
che i fattori di recupero e di superamento della emarginazione
di questi ultimi sono rappresentati non solo dalle pratiche di cura e di
riabilitazione ma anche dal pieno ed effettivo inserimento dei medesimi
anzitutto nella famiglia e, quindi, nel mondo scolastico ed in quello del
lavoro, precisando che l’esigenza di socializzazione può essere attuata solo
rendendo doverose le misure di integrazione e di sostegno a loro favore.
L’applicazione di tali principi ha così consentito il riconoscimento in capo ai
portatori di handicap di diritti e di provvidenze economiche, la cui mancata
previsione normativa si è reputata non conforme alla Costituzione, risolvendosi
in un inammissibile impedimento all’effettività dell’assistenza e
dell’integrazione (sentenze n. 467 e n. 329 del 2002, n. 167 del 1999)».
Precisa, inoltre, che «l’essenziale
ruolo della famiglia nell’assistenza e nella socializzazione
del soggetto disabile è stato posto in rilievo nella sentenza n. 350 del 2003 -
in tema di concessione del beneficio della detenzione domiciliare alla madre
condannata e, nei casi previsti, al padre condannato, conviventi con un figlio
portatore di handicap totalmente invalidante - nella quale si è affermato che
la salute psico-fisica del soggetto affetto da handicap invalidante può essere
notevolmente pregiudicata dalla mancanza di cure da parte della madre e che in
questa prospettiva, la possibilità di concedere la detenzione domiciliare al
genitore condannato, convivente con un figlio totalmente handicappato, appare
funzionale all’impegno della Repubblica, sancito nel secondo comma dell’articolo 3 della Costituzione, di rimuovere gli
ostacoli di ordine sociale che impediscono il pieno sviluppo della personalità».
Ne consegue che «la
tutela della salute psico-fisica del disabile, costituente la finalità
perseguita dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (legge-quadro per l’assistenza,
l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), che la norma in
esame concorre ad attuare, postula anche l’adozione di interventi
economici integrativi di sostegno alle famiglie, il cui ruolo resta
fondamentale nella cura e nell’assistenza dei soggetti portatori di handicap.
Tra tali interventi si inscrive il diritto al congedo
straordinario in questione, il quale tuttavia rimane privo di concreta
attuazione proprio in situazioni che necessitano di un più incisivo e adeguato
sostegno, come quella, prospettata dal giudice rimettente, nella quale la
presenza del genitore totalmente invalido e privo di autonomia – che nella
specie ha altresì diritto ad assistenza – esclude che possano beneficiare
dell’agevolazione in esame il fratello o la sorella conviventi del soggetto
diversamente abile, benché questi si diano cura di entrambi».
Osserva, quindi, la Corte costituzionale che «ai fini della tutela prevista nella norma,
la scomparsa del genitore deve essere considerata alla stregua dell’accertata
impossibilità dello stesso ad occuparsi del soggetto
handicappato. È dunque incostituzionale l’articolo 42, comma 5, del decreto
legislativo in esame, che irragionevolmente limita il congedo in capo ai
fratelli e alle sorelle del soggetto handicappato al caso di scomparsa dei
genitori così non estendendo la tutela al caso di genitori impossibilitati a
provvedere al figlio handicappato, trattandosi di una situazione che esige la
medesima protezione di quella esplicitata nella
norma».
NUOVE NORME SULLE ELARGIZIONI LIBERALI
Riportiamo integralmente gli articoli
14, 14 bis e 14 ter della legge 14 maggio 2005 n. 80
che ha convertito in legge il decreto legge 14 marzo 2005 n. 35 “Disposizioni
urgenti nell’ambito del piano di azione per lo
sviluppo economico, sociale e temporale”, riguardante le erogazioni liberali
effettuate a favore delle Onlus (Organizzazioni non
lucrative di utilità sociale e del terzo settore).
Art. 14 (Onlus e terzo settore)
1. Le liberalità in denaro o in natura erogate da persone fisiche o da enti
soggetti all’imposta sul reddito delle società in favore di organizzazioni
non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10, commi 1, 8 e 9, del
decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, nonché quelle erogate in favore di
associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale previsto
dall’articolo 7, commi 1 e 2, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e in favore
di fondazioni e associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario la
tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico
e paesaggistico di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono
deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogatore nel limite del dieci
per cento del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima
di 70.000 euro annui.
2. Costituisce in ogni caso presupposto per l’applicazione delle
disposizioni di cui al comma 1 la tenuta, da parte del soggetto che riceve le
erogazioni, di scritture contabili atte a rappresentare con completezza e analiticità le operazioni poste in essere
nel periodo di gestione, nonché la redazione, entro quattro mesi dalla chiusura
dell’esercizio, di un apposito documento che rappresenti adeguatamente la
situazione patrimoniale, economica e finanziaria.
3. Resta ferma la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’articolo
100, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
e successive modificazioni.
4. Qualora nella dichiarazione dei redditi del soggetto erogatore delle
liberalità siano esposte indebite deduzioni dall’imponibile, operate
in violazione dei presupposti di deducibilità di cui
al comma 1, la sanzione di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 471, è maggiorata del duecento per cento.
5. Se la deduzione di cui al comma 1 risulta
indebita in ragione della riscontrata insussistenza, in capo all’ente
beneficiario dell’erogazione, dei caratteri solidaristici
e sociali dichiarati in comunicazioni rivolte al pubblico ovvero rappresentati
ai soggetti erogatori delle liberalità, l’ente beneficiario e i suoi
amministratori sono obbligati in solido con i soggetti erogatori per le
maggiori imposte accertate e per le sanzioni applicate.
6. In relazione alle erogazioni effettuate ai
sensi del comma 1 la deducibilità di cui al medesimo
comma non può cumularsi con ogni altra agevolazione fiscale prevista a titolo
di deduzione o di detrazione di imposta da altre disposizioni di legge.
7. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 10, comma 1, dopo la lettera 1-ter) è aggiunta, in fine, la
seguente:
«1-quater) le erogazioni liberali in denaro effettuate
a favore di università, fondazioni universitarie di cui all’articolo 59, comma
3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di istituzioni universitarie
pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, ovvero degli enti di ricerca
vigilati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ivi
compresi l’Istituto superiore di sanità e l’Istituto superiore per la
prevenzione e la sicurezza del lavoro, nonché degli enti parco regionali e
nazionali»;
b) all’articolo 100, comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) le erogazioni liberali a favore di università,
fondazioni universitarie di cui all’articolo 59, comma 3, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di
ricerca pubblici, delle fondazioni e delle associazioni regolarmente
riconosciute a norma del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, aventi per oggetto statutario lo
svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del
Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ivi compresi
l’Istituto superiore di sanità e l’Istituto superiore per la prevenzione e la
sicurezza del lavoro, nonché degli enti parco regionali e nazionali».
8. Gli atti relativi ai trasferimenti a titolo
gratuito a favore di università, fondazioni universitarie di cui all’articolo
59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di istituzioni
universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, ovvero degli enti di
ricerca vigilati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca, ivi compresi l’Istituto superiore di sanità e l’Istituto superiore per
la prevenzione e la sicurezza del lavoro, nonché degli enti parco regionali e
nazionali, sono esenti da tasse e imposte indirette diverse da quella sul
valore aggiunto e da diritti dovuti a qualunque titolo; gli onorari notarili
relativi agli atti di donazione, effettuati ai sensi del comma 7, sono ridotti
del novanta per cento.
8-bis. Il comma 7-bis dell’articolo 2 della legge
27 dicembre 2002, n. 289, è abrogato.
8-ter. La deroga di cui all’articolo 4, comma 104,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350, si applica anche a decorrere dall’anno
2005.
Art. 14-bis (Disposizioni particolari per le regioni
a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano)
1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a
statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano
compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.
Art. 14-ter (Abrogazione di norme)
1. Sono abrogati l’articolo 2,
commi 8 e 9, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
8 aprile 1998, n. 169, l’articolo 2, comma 6, del regolamento di cui al decreto
del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174, e l’articolo 10 del decreto
del Ministero delle finanze 7 aprile 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 86 del 14 aprile 1999.
2. L’attività di raccolta e accettazione delle scommesse
ippiche e sportive può essere esercitata dal
concessionario con mezzi propri o di terzi, nel rispetto dell’articolo 93 del
testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive
modificazioni.
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