Prospettive assistenziali, n. 151, luglio - settembre 2005

 

 

ORDINANZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE IN MERITO ALL’ADOZIONE DI MINORI STRANIERI DA PARTE DI PERSONE SINGOLE
 

Francesco Santanera

 

 

La Corte costituzionale, mediante l’ordinanza n. 347/2005 del 15 luglio 2005 (Presidente Piero Alberto Capotosti, Relatore Alfio Finocchiaro), ha stabilito di «ritenere ammissibile l’adozione internazionale negli stessi casi in cui è ammessa l’adozione nazionale legittimante o in casi particolari».

Il provvedimento della Corte costituzionale è stato assunto a seguito della situazione, presentata dal Tribunale per i minorenni di Cagliari, relativa al procedimento promosso dalla signora D.A., tendente ad ottenere la dichiarazione di idoneità all’adozione non legittimante della minore R.N., di nazionalità bielorussa, ai sensi dell’articolo 44, lettera d) della legge 184/1983, in cui è previsto che i minori possono essere adottati anche da persone singole «quando vi è la constatata impossibilità di affidamento preadottivo».

La signora D.A. aveva richiesto al Tribunale per i minorenni di Cagliari di poter adottare la minore R.N. «con la quale è affettivamente legata ormai da anni» asserendo che la stessa «dall’età di dodici anni, si trova in stato di abbandono in un orfanotrofio della Repubblica di Belarus, per essere stata tolta ai genitori la potestà genitoriale; che ha due fratelli di sedici e diciassette anni, l’uno detenuto e l’altro in orfanotrofio; che è bisognosa di serie e tempestive cure, anche chirurgiche, per grave patologia dell’udito».

 

L’adozione in casi particolari: norme inidonee per i minori italiani e stranieri

Con la pronuncia in oggetto è stata eliminata una discriminazione, in quanto l’adozione in casi particolari prevista per l’adozione nazionale viene ora consentita anche nei riguardi dell’adozione internazionale. Restano, tuttavia, aperte questioni di estrema importanza riguardanti proprio l’adozione in casi particolari di minori italiani e stranieri (1).

In primo luogo occorre tener presente che con l’adozione in casi particolari, l’adottato non diventa figlio legittimo del o degli adottanti e non rompe i rapporti giuridici con la propria famiglia di origine anche per quanto concerne le successioni eredi-tarie (2).

Ne deriva, inoltre, che coloro che sono adottati nei casi particolari non stabiliscono alcun legame di parentela con i congiunti degli adottanti.

Bisogna, altresì, tener presente che «la posizione del minore adottato nei casi particolari, dal punto di vista delle registrazioni anagrafiche, conserva tutte le indicazioni relative ai rapporti di famiglia, che vanno integrate con quelle conseguenti a tale forma di adozione e, altrettanto, in sede di certificazione, sia essa d’anagrafe che di stato civile, per cui esse, quando rilasciate nei soli casi in cui sia ammessa l’indicazione della paternità/maternità (articolo 2 del Dpr 2 maggio 1957, n. 43”), indicheranno la paternità/ maternità, integrata dall’indicazione di “adotttata/o da…”» (3).

In secondo luogo non va dimenticato che l’adozione nei casi particolari può essere disposta anche a persone singole, il che non solo apre la strada all’inserimento di minori anche presso soggetti omosessuali, ma ne consente la pronuncia in alternativa all’adozione da parte di coppie, con gli evidenti sopra indicati effetti negativi per i minori.

A questo punto è sufficiente – come spesso già avviene – che al di fuori degli interventi della magistratura minorile e dei servizi sociali, la persona sola (o un convivente) stabilisca rapporti affettivi con un minore e poi chieda la Tribunale per i minorenni di pronunciare l’adozione nei casi particolari.

È necessario, altresì, considerare – fatto di estrema gravità – che le adozioni nei casi particolari possono essere disposte senza che sia stato pronunciato dal Tribunale per i minorenni lo stato di adottabilità del minore (4).

Vi è dunque, l’inquietante possibilità che, mediante l’adozione in casi particolari, vi siano minori sottratti ai parenti di origine con i quali hanno allacciato positivi rapporti affettivi.

Da notare, addirittura, che, qualora «il minore sia figlio anche adottivo dell’altro coniuge», l’adozione in casi particolari può essere disposta anche nei casi in cui l’altro genitore del minore mantenga validi rapporti con il figlio.

Analoga situazione si può verificare per l’adozione nei casi particolari dei minori con handicap, anche lievi, orfani di padre e madre, ma aventi idonee relazioni con fratelli, sorelle e/o altri congiunti.

In tutti i casi sopra descritti i congiunti, compresi quelli che hanno stabilito positivi legami con i minori nei cui confronti è disposta l’adozione in casi particolari, non hanno alcuna possibilità giuridica di essere coinvolti nel procedimento e di presentare ricorso.

Infine, come ha anche rilevato Pasquale Ardria, Presidente del Tribunale per i minorenni di Potenza e Presidente dell’Associazione italiana magistrati per i minorenni e la famiglia, l’adozione in casi particolari rischia di produrre «un pericoloso effetto incentivante a creare situazioni di fatto in presenza delle quali richiedere poi, ed ottenere, l’adozione sia pure non legittimante» (5). In sostanza è un pericolosissimo incentivo all’adozione “fai da te” e, quindi, al mercato dei bambini.

 

Violate le disposizioni sulla riservatezza dei dati personali della minore R.N.

Mentre sulla sentenza in oggetto, la Corte costituzionale ha pienamente rispettato le disposizioni della legge sulla privacy nei riguardi sia della signora D. A. che della minore (nel provvedimento non sono mai indicati i loro cognomi e nomi), i mezzi di comunicazione di massa hanno diffuso notizie sulla ragazza comprese in molti casi quelle riservate, che potrebbero essere usate strumentalmente contro la ragazza stessa se si presentassero difficoltà di inserimento. Purtroppo anche la signora A.D. non ha tenuto conto che la legge le impediva di segnalare a terzi informazioni personali sulla minore, di cui non ha alcun potere di rappresentanza fino al momento della pronuncia dell’adozione.

 

Conclusioni

Di fronte alle concrete possibilità dell’adozione nei casi particolari di minori non dichiarati in stato di adottabilità (e non dichiarabili in quanto hanno rapporti significativi con uno o più dei loro congiunti), occorrerebbe che finalmente il Parlamento, nel rispetto dei diritti fondamentali dei minori e dell’enunciato (ma non sempre attuato loro interesse prioritario) (6), prevedesse che l’adozione possa essere pronunciata dai Tribunali per i minorenni solamente nei riguardi dei minori nei cui confronti è stato pronunciato lo stato di adottabilità, in quanto, come prevede l’articolo 8 della legge 184/1983 «privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori e dei parenti tenuti a provvedervi, purché la mancanza di assistenza non sia dovuta a causa di forza maggiore di carattere transitorio».

Inoltre, come su questa rivista viene ripetuto da molti anni, occorrerebbe che l’adozione, la cui connotazione dovrebbe sempre essere legittimante nel superiore interesse dei minori italiani e stranieri, venisse concessa esclusivamente alle coppie giovani (la differenza massima di età fra l’adottante più anziano e il minore dovrebbe essere ridotta a 35 anni) accuratamente selezionate e preparate.

A questo proposito è gravemente fuorviante la dichiarazione rilasciata da Carla Forcolin, Presidente de “La Gabbianella e altri animali” (7), secondo la quale per i minori adottabili «è vero che due sono meglio di uno, ma uno resta meglio di nessuno!», tenuto conto che da più di trent’anni il numero delle coppie aspiranti all’adozione è di gran lunga superiore ai minori italiani e stranieri adottabili (8).

A mio avviso, solamente nei casi, peraltro estremamente rari, in cui il minore italiano o straniero, dichiarato in stato di adottabilità, non venga accolto da una coppia adottiva, potrebbe essere consentita, previ i necessari accertamenti sulla sua idoneità, l’adozione ad una persona singola.

 

 

 

(1) Ricordiamo che l’articolo 44 della legge 184/1983 stabilisce quanto segue:

«1. I minori possono essere adottati anche quando non ricorrono le condizioni di cui al comma 1 dell’articolo 7: a) da persone unite al minore da vincolo di parentela fino al sesto grado o da preesistente rapporto stabile e duraturo, quando il minore sia orfano di padre e di madre; b) dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell’altro coniuge; c) quando il minore si trovi nelle condizioni indicate dall’articolo 3, comma 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e sia orfano di padre e madre; d) quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadot­tivo.

«2. L’adozione, nei casi indicati nel comma 1, è consentita anche in presenza di figli legittimi.

«3. Nei casini cui alle lettere a), c) e d) del comma 1, l’adozione è consentita, oltre che ai coniugi, anche a chi non è coniugato. Se l’adottante è persona coniugata e non separata, l’adozione può essere tuttavia disposta solo a seguito di richiesta da parte di entrambi i coniugi.

«4. Nei casi di cui alle lettere a) e d) del comma 1 l’età dell’adottante deve superare di almeno diciotto anni quella di coloro che egli intende adottare».

L’articolo 7 della legge 184/1983 così si esprime:

«1. L’adozione è consentita a favore dei minori dichiarati in stato di adattabilità ai sensi degli articoli seguenti.

«2. Il minore, il quale ha compiuto gli anni quattordici, non può essere adottato se non presta personalmente il proprio consenso, che deve essere manifestato anche quando il minore compia l’età predetta nel corso del procedimento. Il consenso dato può comunque essere revocato sino alla pronuncia definitiva dell’adozione.

«3. Se l’adottando ha compiuto gli anni dodici deve essere personalmente sentito; se ha una età inferiore, deve essere sentito, in considerazione della sua capacità di discernimento».

Il 1° comma dell’articolo 3 della legge 104/1992 stabilisce che «è persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione».

(2) Ad esempio, nel caso di decesso dell’adottato nei casi particolari, rimasto orfano degli adottanti, hanno diritto all’eredità i congiunti della sua famiglia d’origine.

(3) Cfr. Nicola Corvino e Vincenzo Mercurio, “Adozione nei casi particolari, effetti, relazioni familiari”, I servizi demografici, n. 7/8, 2005.

(4) Purtroppo il Tribunale per i minorenni di Bari promuove le cosiddette adozioni “miti” anche nei confronti dei minori non dichiarati adottabili, nonostante che al comma d) dell’articolo 44 della legge 184/1983 sia stabilito che l’adozione in casi particolari può essere disposta «quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo». Orbene, com’è noto, poiché la condizione indispensabile per l’affidamento preadotivo è la dichiarazione di adottabilità, la norma citata dovrebbe essere applicabile esclusivamente nei confronti dei minori dichiarati adottabili per i quali non è stata recepita alcuna coppia disponibile ad adottarli con l’adozione legittimante. Cfr. Francesco Santanera, “L’adozione mite: come svalorizzare la vera adozione”, Prospettive assistenziali, n. 147, 2004.

(5) Cfr. l’editoriale dello scorso numero di Prospettive assistenziali.

(6) Cfr. la Dichiarazione dei diritti del fanciullo, nonché la Convenzione europea e quella relativa alla tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale.

(7) Cfr. “Una sentenza della Consulta fa discutere - Single, apertura o mega pasticcio?”, Vita del 12 agosto 2005.

(8) Cfr. il già citato editoriale dello scorso numero di Prospettive assistenziali.

 

 

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