Prospettive assistenziali, n. 151, luglio - settembre 2005
ORDINANZA
DELLA CORTE COSTITUZIONALE IN MERITO ALL’ADOZIONE DI MINORI STRANIERI DA PARTE
DI PERSONE SINGOLE
Francesco
Santanera
La Corte costituzionale, mediante
l’ordinanza n. 347/2005 del 15 luglio 2005 (Presidente Piero Alberto Capotosti, Relatore Alfio Finocchiaro),
ha stabilito di «ritenere ammissibile
l’adozione internazionale negli stessi casi in cui è ammessa l’adozione
nazionale legittimante o in casi particolari».
Il provvedimento della Corte
costituzionale è stato assunto a seguito della situazione, presentata dal
Tribunale per i minorenni di Cagliari, relativa al procedimento promosso dalla
signora D.A., tendente ad
ottenere la dichiarazione di idoneità all’adozione non legittimante della
minore R.N., di nazionalità bielorussa,
ai sensi dell’articolo 44, lettera d) della legge 184/1983, in cui è previsto
che i minori possono essere adottati anche da persone singole «quando vi è la constatata impossibilità di
affidamento preadottivo».
La signora D.A.
aveva richiesto al Tribunale per i minorenni di Cagliari di poter adottare la
minore R.N. «con
la quale è affettivamente legata ormai da anni»
asserendo che la stessa «dall’età di
dodici anni, si trova in stato di abbandono in un orfanotrofio della Repubblica
di Belarus, per essere stata tolta ai genitori la
potestà genitoriale; che ha due fratelli di sedici e
diciassette anni, l’uno detenuto e l’altro in orfanotrofio; che è bisognosa di
serie e tempestive cure, anche chirurgiche, per grave patologia dell’udito».
L’adozione in casi particolari: norme inidonee per i minori italiani e stranieri
Con la pronuncia in oggetto è
stata eliminata una discriminazione, in quanto l’adozione in casi particolari
prevista per l’adozione nazionale viene ora consentita
anche nei riguardi dell’adozione internazionale. Restano, tuttavia, aperte
questioni di estrema importanza riguardanti proprio
l’adozione in casi particolari di minori italiani e stranieri (1).
In primo luogo occorre tener
presente che con l’adozione in casi particolari, l’adottato non diventa figlio
legittimo del o degli adottanti e non rompe i rapporti giuridici con la propria
famiglia di origine anche per quanto concerne le
successioni eredi-tarie (2).
Ne deriva, inoltre, che coloro che sono adottati nei casi particolari non
stabiliscono alcun legame di parentela con i congiunti degli adottanti.
Bisogna, altresì, tener presente
che «la posizione del minore adottato nei
casi particolari, dal punto di vista delle
registrazioni anagrafiche, conserva tutte le indicazioni relative ai rapporti
di famiglia, che vanno integrate con quelle conseguenti a tale forma di
adozione e, altrettanto, in sede di certificazione, sia essa d’anagrafe che di
stato civile, per cui esse, quando rilasciate nei soli casi in cui sia ammessa
l’indicazione della paternità/maternità (articolo 2 del Dpr
2 maggio 1957, n. 43”), indicheranno la paternità/ maternità, integrata
dall’indicazione di “adotttata/o da…”» (3).
In secondo luogo non va
dimenticato che l’adozione nei casi particolari può essere disposta anche a
persone singole, il che non solo apre la strada all’inserimento di minori anche
presso soggetti omosessuali, ma ne consente la pronuncia in alternativa
all’adozione da parte di coppie, con gli evidenti sopra indicati effetti
negativi per i minori.
A questo punto è sufficiente –
come spesso già avviene – che al di fuori degli interventi della magistratura
minorile e dei servizi sociali, la persona sola (o un convivente) stabilisca
rapporti affettivi con un minore e poi chieda la Tribunale
per i minorenni di pronunciare l’adozione nei casi particolari.
È necessario, altresì,
considerare – fatto di estrema gravità – che le
adozioni nei casi particolari possono essere disposte senza che sia stato
pronunciato dal Tribunale per i minorenni lo stato di adottabilità del minore
(4).
Vi è dunque, l’inquietante
possibilità che, mediante l’adozione in casi particolari, vi siano minori
sottratti ai parenti di origine con i quali hanno
allacciato positivi rapporti affettivi.
Da notare, addirittura, che,
qualora «il minore sia figlio anche adottivo
dell’altro coniuge», l’adozione in casi particolari può essere disposta
anche nei casi in cui l’altro genitore del minore mantenga validi rapporti con
il figlio.
Analoga situazione si può
verificare per l’adozione nei casi particolari dei minori con handicap, anche
lievi, orfani di padre e madre, ma aventi idonee relazioni con fratelli,
sorelle e/o altri congiunti.
In tutti i casi sopra descritti i
congiunti, compresi quelli che hanno stabilito positivi
legami con i minori nei cui confronti è disposta l’adozione in casi
particolari, non hanno alcuna possibilità giuridica di essere coinvolti nel
procedimento e di presentare ricorso.
Infine, come ha anche rilevato
Pasquale Ardria, Presidente del Tribunale per i
minorenni di Potenza e Presidente dell’Associazione italiana magistrati per i
minorenni e la famiglia, l’adozione in casi particolari rischia di produrre «un pericoloso effetto incentivante a creare
situazioni di fatto in presenza delle quali richiedere
poi, ed ottenere, l’adozione sia pure non legittimante» (5). In sostanza è un pericolosissimo
incentivo all’adozione “fai da te” e, quindi, al mercato dei bambini.
Violate le disposizioni sulla riservatezza dei dati personali della minore R.N.
Mentre sulla sentenza in oggetto, la
Corte costituzionale ha pienamente rispettato le disposizioni della legge sulla
privacy nei riguardi sia della
signora D. A. che della minore (nel provvedimento non sono mai indicati i loro
cognomi e nomi), i mezzi di comunicazione di massa hanno diffuso notizie sulla
ragazza comprese in molti casi quelle riservate, che potrebbero essere usate
strumentalmente contro la ragazza stessa se si presentassero difficoltà di inserimento. Purtroppo anche la signora A.D. non ha
tenuto conto che la legge le impediva di segnalare a terzi informazioni
personali sulla minore, di cui non ha alcun potere di rappresentanza
fino al momento della pronuncia dell’adozione.
Conclusioni
Di fronte alle
concrete possibilità dell’adozione nei casi particolari di minori non
dichiarati in stato di adottabilità (e non
dichiarabili in quanto hanno rapporti significativi con uno o più dei loro
congiunti), occorrerebbe che finalmente il Parlamento, nel rispetto dei diritti
fondamentali dei minori e dell’enunciato (ma non sempre attuato loro interesse
prioritario) (6), prevedesse che l’adozione possa essere pronunciata dai
Tribunali per i minorenni solamente nei riguardi dei minori nei cui confronti è
stato pronunciato lo stato di adottabilità, in quanto, come prevede l’articolo
8 della legge 184/1983 «privi di
assistenza morale e materiale da parte dei genitori e dei parenti tenuti a
provvedervi, purché la mancanza di assistenza non sia dovuta a causa di forza
maggiore di carattere transitorio».
Inoltre, come su
questa rivista viene ripetuto da molti anni, occorrerebbe
che l’adozione, la cui connotazione dovrebbe sempre essere legittimante nel
superiore interesse dei minori italiani e stranieri, venisse concessa
esclusivamente alle coppie giovani (la differenza massima di età fra
l’adottante più anziano e il minore dovrebbe essere ridotta a 35 anni)
accuratamente selezionate e preparate.
A questo proposito è gravemente
fuorviante la dichiarazione rilasciata da Carla Forcolin,
Presidente de “La Gabbianella e altri animali” (7),
secondo la quale per i minori adottabili «è vero che due sono meglio di uno, ma uno
resta meglio di nessuno!», tenuto conto che da più di trent’anni
il numero delle coppie aspiranti all’adozione è di gran lunga superiore ai
minori italiani e stranieri adottabili (8).
A mio avviso, solamente nei casi,
peraltro estremamente rari, in cui il minore italiano
o straniero, dichiarato in stato di adottabilità, non venga accolto da una
coppia adottiva, potrebbe essere consentita, previ i
necessari accertamenti sulla sua idoneità, l’adozione ad una persona singola.
(1)
Ricordiamo che l’articolo 44 della legge 184/1983 stabilisce quanto segue:
«1. I minori
possono essere adottati anche quando non ricorrono le condizioni di cui al
comma 1 dell’articolo 7: a) da persone unite al minore da vincolo di parentela
fino al sesto grado o da preesistente rapporto stabile e duraturo, quando il
minore sia orfano di padre e di madre; b) dal coniuge nel caso in cui il minore
sia figlio anche adottivo dell’altro coniuge; c) quando il minore si trovi
nelle condizioni indicate dall’articolo 3, comma 1 della legge 5 febbraio 1992,
n. 104, e sia orfano di padre e madre; d) quando vi sia la constatata
impossibilità di affidamento preadottivo.
«2.
L’adozione, nei casi indicati nel comma 1, è consentita anche in presenza di figli legittimi.
«3. Nei
casini cui alle lettere a), c) e d) del comma 1, l’adozione è consentita, oltre
che ai coniugi, anche a chi non è coniugato. Se l’adottante è persona coniugata
e non separata, l’adozione può essere tuttavia disposta solo a seguito di
richiesta da parte di entrambi i coniugi.
«4. Nei
casi di cui alle lettere a) e d) del comma 1 l’età dell’adottante deve superare
di almeno diciotto anni quella di coloro che egli intende adottare».
L’articolo 7 della legge
184/1983 così si esprime:
«1.
L’adozione è consentita a favore dei minori dichiarati in stato di adattabilità ai sensi degli articoli seguenti.
«2. Il
minore, il quale ha compiuto gli anni quattordici, non può essere adottato se
non presta personalmente il proprio consenso, che deve essere manifestato anche
quando il minore compia l’età predetta nel corso del procedimento. Il consenso
dato può comunque essere revocato sino alla pronuncia
definitiva dell’adozione.
«3. Se
l’adottando ha compiuto gli anni dodici deve essere
personalmente sentito; se ha una età inferiore, deve essere sentito, in
considerazione della sua capacità di discernimento».
Il 1° comma dell’articolo
3 della legge 104/1992 stabilisce che «è
persona handicappata colui che presenta una
minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è
causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa
e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione».
(2) Ad
esempio, nel caso di decesso dell’adottato nei casi particolari, rimasto orfano
degli adottanti, hanno diritto all’eredità i congiunti della sua famiglia
d’origine.
(3) Cfr. Nicola Corvino e Vincenzo Mercurio,
“Adozione nei casi particolari, effetti, relazioni familiari”, I servizi demografici, n. 7/8, 2005.
(4)
Purtroppo il Tribunale per i minorenni di Bari promuove le cosiddette adozioni
“miti” anche nei confronti dei minori non dichiarati adottabili, nonostante che
al comma d) dell’articolo 44 della legge 184/1983 sia stabilito che l’adozione
in casi particolari può essere disposta «quando
vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo».
Orbene, com’è noto, poiché la condizione indispensabile per l’affidamento preadotivo è la dichiarazione di adottabilità,
la norma citata dovrebbe essere applicabile esclusivamente nei confronti dei
minori dichiarati adottabili per i quali non è stata recepita alcuna coppia
disponibile ad adottarli con l’adozione legittimante. Cfr.
Francesco Santanera, “L’adozione mite: come svalorizzare la vera adozione”, Prospettive assistenziali, n. 147, 2004.
(5) Cfr. l’editoriale dello scorso
numero di Prospettive assistenziali.
(6) Cfr. la Dichiarazione dei diritti
del fanciullo, nonché la Convenzione europea e quella relativa alla tutela dei
minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale.
(7) Cfr. “Una sentenza della Consulta fa discutere - Single, apertura o mega
pasticcio?”, Vita del 12 agosto 2005.
(8) Cfr. il già citato editoriale
dello scorso numero di Prospettive
assistenziali.
www.fondazionepromozionesociale.it