Prospettive assistenziali, n. 151, luglio - settembre 2005
Editoriale
PRESENTATO AL SENATO UN DISEGNO DI
LEGGE PER
In data 16 giugno 2005 l’On.
Elvio Fassone ha presentato al Senato il disegno di
legge n. 3495 “Modifica al codice civile in materia di tutela temporanea della
salute dei soggetti impossibilitati a provvedervi
personalmente”.
Le ragioni dell’iniziativa,
sostenuta dalla Fondazione promozione sociale (1) e dal Csa (Coordinamento sanità e assistenza
fra i movimenti di base) di Torino, sono illustrate nella relazione che
pubblichiamo integralmente insieme al testo.
La questione trattata nel disegno
di legge in esame è estremamente importante in quanto
è volta a tutelare ognuno di noi fin dal momento in cui, a seguito di un
improvviso fatto invalidante, non si è più in grado di difendere la propria
salute.
Com’è noto, sono spesso decisivi
per la stessa nostra sopravvivenza gli interventi
praticati appena è insorta l’incapacità personale a seguito di ictus, infarto o
infermità similari.
Oggi è possibile con vari
strumenti (procure, deleghe, nomina dell’amministratore provvisorio ai sensi
dell’articolo 35 della legge 833/1978) difendere i propri patrimoni mobiliari e
immobiliari; con la proposta di legge in esame, si intende
creare le condizioni indispensabili per la tutela della propria salute e,
occorrendo, della propria vita.
Al riguardo, occorre ricordare
che attualmente le persone maggiorenni non possono
essere rappresentate da nessuno (compresi coniugi, figli e genitori) fino al
momento della nomina da parte dell’autorità giudiziaria di un tutore o curatore
o amministratore provvisorio o di sostegno.
Relazione del disegno di legge n.
3495/senato
Onorevoli Senatori. – Nonostante alcuni recenti
interventi positivi (legge 9 gennaio 2004, n. 6), nel
nostro ordinamento permane un vuoto: mancano disposizioni adeguate per il caso
che una persona, a seguito di un evento invalidante, diventi del tutto incapace
di provvedere a se stessa, sotto il profilo della immediata tutela della sua salute e delle correlate aspettative di prestazione.
L’ordinamento vigente, infatti, prevede che una
persona possa rilasciare procura ad un’altra affinché questa provveda – anche
in via transitoria, e quale conseguenza di una incapacità
del rappresentato – al compimento di atti negoziali determinati o
indeterminati, ma non viene ammessa la delega al compimento di atti diversi, in
particolare quelli che concernono la salute dell’incapace, le scelte degli
interventi sanitari più appropriati e il controllo sulla qualità delle
prestazioni sanitarie fornite.
L’ordinamento prevede, bensì, la nomina, secondo i
casi, di un tutore, di un curatore, di un amministratore di sostegno, o anche
di un amministratore provvisorio qualora ad esso il
giudice tutelare faccia ricorso in forza dell’articolo 35 della legge 23
dicembre 1978, n. 833. Ma tutte queste figure possono operare soltanto
dopo che l’autorità giudiziaria ha effettuato la relativa nomina: il che
avviene solo dopo il compimento delle rispettive procedure, e perciò, anche con
la miglior volontà, in un momento comunque largamente successivo al bisogno.
Anche il citato articolo 35 della legge n. 833 del
1978, relativo ai trattamenti sanitari obbligatori, non offre rimedio alla
situazione in esame, perché – a prescindere dalla non sovrapponibilità alla
presente delle situazioni di fatto ivi considerate – il giudice tutelare può
adottare dei provvedimenti urgenti, ma solo in quanto occorrano
«per conservare e per amministrare il
patrimonio dell’infermo».
Né infine, giova l’articolo 408 del codice civile,
quale introdotto dalla predetta legge n. 6 del 2004, poiché l’interessato può
bensì designare un amministratore di sostegno in previsione di una sua futura
eventuale situazione di incapacità, ma anche in tal
caso occorre la nomina formale del medesimo da parte del giudice tutelare, e
quindi il designato non ha poteri legali nel momento della necessità immediata
della quale qui ci si occupa.
Poiché, invece, sono essenziali gli
interventi praticati immediatamente dopo l’insorgere della situazione
invalidante, si ritiene necessario colmare questo vuoto di rappresentanza, sia
pure con supplenza di breve durata, fino all’intervento dell’autorità
giudiziaria, che applicherà gli istituti più adeguati.
L’immediata sussunzione di questa
figura nella sfera del controllo giudiziario e l’esclusione di ogni interferenza con la sfera patrimoniale
dell’assistito tranquillizzano in ordine a possibilità di abuso.
Testo del disegno di legge n.
3495/senato
Art. 1. - Nel libro I, titolo XII, capo II del codice civile, dopo l’articolo
432 è inserito il seguente: “Art. 432 bis (Tutela
temporanea della salute dell’incapace). –
Ogni persona maggiore di età può designare,
mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, altra persona o ente
che lo rappresenti nel caso di sua infermità fisica o psichica, la quale lo
ponga nell’impossibilità di provvedere alla tutela della propria salute.
Fino a quando la competente autorità giudiziaria non ha provveduto alla
nomina del tutore o del curatore o dell’amministratore di sostegno o
dell’amministratore provvisorio in forza dell’articolo 35 della legge 23
dicembre 1978, n. 833, la persona designata assume la tutela del benessere
psico-fisico del beneficiario, provvedendo, tra l’altro, a richiedere con la
massima sollecitudine l’intervento dei servizi necessari, ad
adottare le decisioni opportune ed a curare che gli enti ed i servizi tenuti ad
intervenire effettuino le prestazioni adeguate alle esigenze psico-fisiche del
beneficiario.
Entro quarantotto ore dall’assunzione delle funzioni il soggetto designato
avvisa il giudice tutelare del luogo in cui il beneficiario ha la residenza o,
in caso di eccessiva difficoltà, il giudice tutelare
del luogo in cui il beneficiario in quel momento si trova, fornendo tutte le
necessarie indicazioni.
Il giudice tutelare, assunte le necessarie informazioni,
convalida senza formalità l’operato della persona designata, definendone gli
ambiti, ove occorra, ovvero adotta senza ritardo altri provvedimenti del caso.
La rappresentanza di cui al primo comma non si
estende, salva contraria dichiarazione dell’interessato, ad atti che riguardino
gli interessi patrimoniali del medesimo”.
Art. 2. - Gli atti di cui
all’articolo 432 bis del codice
civile, introdotto dall’articolo 1, non sono soggetti
a tributi fiscali di alcun genere.
(1) Cfr. il notiziario della
Fondazione promozione sociale in questo numero.
www.fondazionepromozionesociale.it