Prospettive assistenziali, n. 151, luglio - settembre 2005

 

 

PROPOSTO UN MODELLO DI LETTERA PER LA RICHIESTA DI PRESTAZIONI ASSISTENZIALI E SOCIO-SANITARIE

 

In data 8 giugno 2005 si è tenuto a Nichelino un incontro, organizzato dalla locale delegazione dell’Utim (con la partecipazione dell’Asl 8 - distretto di Nichelino, del Cisa 12 - Consorzio socio-assistenziale dei comuni di Nichelino, Vinovo, None e Candiolo, nonché della Fondazione promozione sociale) al fine di portare a conoscenza dei cittadini alcuni diritti previsti per le fasce più deboli della popolazione nonché informare sui servizi presenti nel territorio. Per l’occasione l’Utim di Nichelino ha presentato e diffuso un modello fac-simile di lettera da utilizzare per la richiesta agli enti preposti di prestazioni e servizi assistenziali e socio-sanitari.

 Con tale strumento l’Utim intende agevolare l’accesso ai servizi assistenziali e socio-sanitari a quei cittadini che si trovano in condizioni di bisogno, azionando il diritto alle prestazioni e servizi sociali secondo quanto anche previsto dalla legge regionale piemontese n. 1/2004.

Il modello di lettera fac-simile – più sotto riportato – è utilizzabile in tutto il territorio piemontese. Seguendo le indicazioni e le note ivi riportate, è possibile con tale modello inoltrare, per esempio da parte di un nucleo familiare o di un singolo in situazione di bisogno, una domanda scritta per la richiesta – a seconda dei casi – di un eventuale sostegno economico al reddito, o di un posto in un centro diurno per il proprio congiunto con handicap intellettivo in situazione di gravità, oppure di un ricovero assistenziale presso una struttura residenziale (es. comunità alloggio da non più di 8-10 posti), ecc.

Ora, tale strumento appare fondamentale in
quanto:

1. aiuta il cittadino a esprimere concretamente il suo bisogno;

2. permette al cittadino di avere un riscontro scritto della domanda presentata;

3. permette al Comune/Consorzio di avere una mappatura dei bisogni;

4. sottintende, in particolare, che la competenza ad intervenire (in merito all’assistenza ad un congiunto con grave handicap, in merito alle cure per un anziano cronico non autosufficiente, un malato di Alzheimer, un malato psichiatrico, ecc.)  non  è  della  famiglia,  non  è  dei  parenti,  non  è  del  volontariato,  ma  è  delle  istituzioni,  ovvero Comuni/Consorzi/Asl ….

Il modello di lettera fac-simile è liberamente disponibile anche sul sito web della Fondazione Promozione Sociale (www.fondazionepromozionesociale.it). Il documento è scaricabile in formato testo al fine di consentire le integrazioni e gli adattamenti necessari. Al fine di facilitare l’accesso ai servizi ed alle prestazioni sociali dei cittadini più deboli, auspichiamo che le associazioni di rappresentanza degli utenti nonché, in particolare, gli Enti pubblici preposti (Comuni, Consorzi, Asl, …), acquisiscano e diffondano il modello fac-simile nel territorio di competenza e, altresì, forniscano l’eventuale supporto per la compilazione dell’istanza, qualora il cittadino in situazione di bisogno non fosse in grado di provvedervi autonomamente.

 

 

Modulo fac-simile per la richiesta di prestazioni/servizi assistenziali e socio-sanitari per i cittadini residenti nei Comuni piemontesi

 

Alla cortese attenzione:

   Sindaco…….

   in alternativa (se previsto) inviare al Consorzio intercomunale socio-assistenziale (inviare con RACCOMANDATA e avviso di ricevimento)

e per conoscenza (inviare queste lettere con affrancatura semplice):

• Sindaco (qualora inviata al Consorzio socio-assistenziale)……..

   Azienda sanitaria locale

   Csa - via Artisti 36 - 10124 Torino

(Luogo/data) ______________/_________

 

Il/La sottoscritto/a___________________________ residente a ________________________________ via ______________________________________ nato/a a _____________________ il ___________

 

in considerazione dello stato di bisogno, nonché della priorità all’accesso ai servizi sociali (1) derivante dalla situazione personale e/o familiare di seguito evidenziata (descrivere brevemente la situazione):

_________________________________________

_________________________________________

 

richiamando, altresì, l’esigibilità del diritto alle prestazioni sociali di livello essenziale, che devono essere garantite dai Comuni (2), nonché a quelle dell’area dell’integrazione socio-sanitaria, che devono essere garantite dalle Asl (3) chiede la seguente prestazione e/o servizio assistenziale/socio-sanitario (specificare la  richiesta conformemente alla tipologia a), b), c), d), e), o f)  prevista  nella nota 1):

__________________________________________________________________________________

 

Il/La sottoscritto/a, ai sensi e per gli effetti della legge 241/1990 e s.m.i., attende una risposta scritta entro trenta giorni. Inoltre, chiede di conoscere l’Ufficio e la persona responsabile del procedimento stesso (4).

 

Ringrazia e porge cordiali saluti.

In fede (firma) _______________________

 

 

 

(1) «La Regione identifica nel bisogno il criterio di accesso al sistema integrato di interventi e servizi sociali e riconosce a ciascun cittadino il diritto di esigere, secondo le modalità previste dall’ente gestore istituzionale, le prestazioni sociali di livello essenziale di cui all’art. 18, previa valutazione dell’ente medesimo e secondo i criteri di priorità di cui al comma 3 (…)». (legge regionale Piemonte n. 1/2004, art. 22, comma 1).

«Le prestazioni e i servizi essenziali (…) sono identificabili (…) nelle seguenti tipologie:

a) servizio sociale professionale e segretariato sociale;

b) servizio di assistenza domiciliare territoriale e di inserimento sociale;

c) servizio di assistenza economica;

d) servizi residenziali e semiresidenziali;

e) servizi per l’affidamento e le adozioni;

f) pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza personali e familiari» (legge regionale Piemonte n. 1/2004, art. 18, comma 2).

«I soggetti in condizioni di povertà o con limitato reddito o con incapacità totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze per inabilità di ordine fisico e psichico, con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro, nonché i soggetti sottoposti a provvedimenti dell’autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali, i minori, specie se in
condizioni di disagio familiare, accedono prioritariamente ai servizi e alle prestazioni erogati dal sistema integrato di interventi e servizi sociali»
(legge regionale Piemonte n. 1/2004, art. 22, comma 3).

(2) «I livelli essenziali (…) costituiscono la risposta minima ed omogenea che i Comuni tramite gli enti gestori istituzionali sono tenuti a garantire su tutto il territorio piemontese» (legge regionale Piemonte n. 1/2004, art. 19, comma 2).

«I Comuni, quali titolari delle funzioni amministrative relative alla realizzazione delle attività e degli interventi sociali, garantiscono risorse finanziarie che, affiancandosi alle risorse messe a disposizione dallo Stato, dalla Regione e dagli utenti, assicurino il raggiungimento di livelli di assistenza adeguati ai bisogni espressi dal proprio territorio» (legge regionale Piemonte n. 1/2004, art. 35, comma 2).

«Gravano sui Comuni (…) gli oneri relativi agli interventi socio-assistenziali da erogarsi agli aventi diritto anagraficamente residenti presso i Comuni medesimi» (legge regionale Piemonte n. 1/2004, art. 39, comma 1).

(3) Le prestazioni contenute nell’allegato 1, punto 1C (area dell’integrazione socio-sanitaria) del decreto sui Lea-Livelli essenziali di assistenza (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001) devono essere garantite dal Servizio sanitario nazionale (Legge 289/2002, articolo 54, comma 2).

(4) «Le attività (socio-sanitarie integrate, n.d.r.) sono realizzate con modalità operative condivise dai settori sanitario e sociale e, al fine di garantire l’attuazione e l’efficacia degli interventi, viene nominato il responsabile del procedimento» (legge regionale Piemonte n. 1/2004, art. 20, comma 3).

«(…) Contro l’eventuale motivato diniego (alla presente richiesta di prestazione/servizio, n.d.r.) è esperibile il ricorso per opposizione allo stesso Ente competente per l’erogazione della prestazione negata» (legge regionale Piemonte n. 1/2004, art. 22, comma 1).

 

 

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